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A-6519/2007

A-6519/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-12-12 · Italiano CH

Procedura amministrativa e procedura del Tribunale amministrativo federale (altro)","Impianti elettrici (altro)

Sachverhalt

A. Il 29 novembre 2006 le Aziende municipalizzate della Città di Bellinzona hanno formulato all'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ispettorato) una domanda di approvazione dei piani concernenti la costruzione di una cabina di trasformazione di corrente elettrica in località Y._______. Ricevuta la domanda, l'Ispettorato ha predisposto l'esecuzione della procedura ordinaria di approvazione dei piani. B. Entro il termine di pubblicazione dei necessari documenti all'albo comunale, X._______, proprietaria della particella no. ZZ, ha fatto opposizione al progetto. C. Con atto del 31 agosto 2007, l'Ufficio federale dell'energia (UFE), cui era stato trasmesso il gravame dall'Ispettorato, ha rilevato che - in mancanza di un interesse specifico - X._______ non era legittimata a formulare nessuna opposizione. Conseguentemente, l'UFE ha emesso una decisione di non entrata in materia. Quale motivazione alla sua decisione, ha osservato che il locale in cui dovrebbe venire edificata la cabina di trasformazione si trova nel sotterraneo dell'edificio polifunzionale costruito dal Comune di Y._______ sul mappale no. AA, già parte della particella no. ZZ, di proprietà dell'opponente, ma da tempo trasferito all'ente pubblico ai fini della realizzazione dell'edificio citato. Sebbene la proprietà dell'opponente confini con il sedime su cui si erge l'edificio polifunzionale, data la sua ubicazione, esso ha rilevato che la cabina non potrà essere visibile dalla stessa. L'UFE ha osservato inoltre che l'opponente non risulta toccata neppure sotto il profilo delle radiazioni non ionizzanti e delle emissioni foniche che verranno prodotte dall'impianto, in quanto la sua proprietà dista almeno 60 m dal locale destinato ad ospitare la cabina. D. Con ricorso del 27 settembre 2007, X._______ (ricorrente) ha impugnato la decisione dell'UFE davanti al Tribunale amministrativo federale. Concludendo all'annullamento della stessa, chiede che venga riconosciuto il suo diritto a fare opposizione e che l'incarto sia rinviato all'autorità inferiore, affinché decida in merito ai gravami da lei sollevati. Con riferimento alla decisione impugnata, la ricorrente sottolinea di essere a tutt'oggi proprietaria della particella no. ZZ in tutta la sua originaria estensione, comprendente i mappali indicati sul piano di mutazione agli atti come no. AA e no. BB, non ancora frazionati. Rinviando alla decisione del Tribunale federale del 28 gennaio 2005 (concernente l'anticipata immissione in possesso a favore del Comune), rileva inoltre come sia stato proprio quest'ultimo a osservare che l'anticipata immissione in possesso non metteva fine alla vertenza tra le parti, in particolare per quanto attiene all'effettiva estensione della superficie espropriata, a tutt'oggi non ancora definitivamente stabilita. La ricorrente aggiunge che, anche qualora il Comune riuscisse a frazionare la particella no. ZZ RFD nella maniera da lui proposta, staccandovi i mappali no. AA - su cui sorge l'edificio polifunzionale del Comune - e no. BB, che continuerebbe a restare di sua proprietà, la distanza tra la cabina e la sua proprietà sarebbe non di 60 bensì al massimo di 10 m. Essa precisa infine che, per l'identico progetto, e in base alla situazione giuridica odierna, già erano stati a suo tempo aditi sia il Consiglio di Stato del Canton Ticino, sia il Tribunale cantonale amministrativo, sia la Commissione federale di ricorso in materia d'infrastrutture e ambiente (CRINAM) e che tutte le istanze citate non avevano espresso dubbi circa la sua legittimazione. E. Il 14 novembre 2007 la controparte ha depositato le sue osservazioni. La risposta dell'UFE e dell'Ispettorato datano invece rispettivamente del 28 novembre e del 12 dicembre 2007. Postulando la reiezione del ricorso e sottolineando l'interesse pubblico perseguito con il progetto, la controparte osserva che la cabina in oggetto sarà sotterranea, che verrà allestita in locali esistenti, non visibili dalla particella no. ZZ e che le emissioni saranno talmente esigue da non poter interessare in alcun modo la ricorrente. Nella sua presa di posizione, l'UFE precisa che nella decisione impugnata è partito dal presupposto che la destinazione finale del mappale no. BB - così come indicato nel piano di mutazione agli atti - fosse ancora incerta. Esso annota ad ogni modo che, qualora pure la ricorrente ne restasse proprietaria, in base ai piani prodotti dalla controparte per approvazione, quel sedime disterà sì 12,55 m da un angolo della sala polivalente ma al minimo 27,50 m dalla cabina. Su tali basi l'UFE conclude pertanto di non poter che confermare il difetto di legittimazione della ricorrente. Da parte sua, l'Ispettorato sottolinea infine che l'esproprio è già avvenuto e che, a suo modo di vedere, unica questione ancora aperta è quella dell'indennizzo. Riguardo alle procedure evocate dalla ricorrente, osserva che esse non influenzano la presente causa. F. In data 15 febbraio 2008, la ricorrente ha inviato al Tribunale amministrativo federale un allegato di replica. Con tale atto ribadisce i propri argomenti ricorsuali sottolineando in particolare che la cabina progettata sarà interrata solo parzialmente e conferma di essere tuttora proprietaria della particella no. ZZ nella sua estensione originaria (fatto salvo per due particelle da lei nel frattempo frazionate e vendute a terzi). La ricorrente puntualizza pure che presso il Tribunale cantonale amministrativo è pendente una causa con cui viene contestato il vicolo di piano regolatore posto sull'area e che nel caso dovesse uscire vincente da tale procedura la superficie oggetto di immissione in possesso le ritornerebbe libera da oneri. La ricorrente rileva infine che nell'ambito di tale causa sarebbe stato richiamato anche l'intero incarto relativo all'espropriazione rispettivamente all'indennizzo, per cui esso rimarrà sospeso fino all'emanazione di una decisione definitiva in merito al vincolo. G. Il 17 marzo 2008 l'Ispettorato si è riconfermato nelle proprie domande e allegazioni precisando che sia la decisione sull'espropriazione formale che quella sull'anticipata immissione in possesso sono cresciute in giudicato. Il 20 marzo successivo, l'UFE ha invece comunicato di rinunciare alla facoltà di ulteriormente prendere posizione. Con duplica del 21 marzo 2008, preso atto della replica, la controparte si è sua volta limitata a ribadire i contenuti della risposta. H. Con ordinanza del 12 settembre 2008, lo scrivente Tribunale si è rivolto all'autorità inferiore domandandole di trasmetterle - oltre ai suoi dati tecnici completi - una puntuale presa di posizione riguardo alle radiazioni non ionizzanti prodotte dall'impianto. Per quanto riguarda l'emissione di radiazioni non ionizzanti, nella sua risposta essa ha osservato di non essere in grado di far fronte alla richiesta formulatagli e rilevato la necessità di interpellare, a tal scopo, la Sezione radiazioni non ionizzanti dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, più oltre.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente a statuire sul presente gravame, giusta gli art. 31 segg. della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale in relazione con l'art. 23 della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti elettrici [LIE]; RS 734.0). Fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF così come da eventuali normative speciali (cfr. art. 37 LTAF e art. 2 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]), la presente procedura è retta dalla PA.

E. 1.2 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA).

E. 1.3 In quanto destinataria della decisione impugnata, che le nega l'esame degli argomenti di merito da lei presentati con opposizione del 7 febbraio 2007, la ricorrente ha senz'altro qualità per ricorrere davanti al Tribunale amministrativo federale (art. 48 cpv. 1 PA). Per quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.

E. 2 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Da parte sua, il Tribunale amministativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5.). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27, consid. 3.3; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. edizione, Zurigo 1998, no. 674 segg.).

E. 3.1 Nella fattispecie, l'autorità inferiore ha considerato che la ricorrente non era legittimata ad inoltrare un'opposizione. Di conseguenza, essa non è entrata nel merito dell'esame dei gravami sollevati, dichiarando, anche se non esplicitamente in questi termini, l'opposizione interposta siccome irricevibile per carenza di legittimazione. A seguito del ricorso inoltrato, lo scrivente Tribunale è ora chiamato a pronunciarsi unicamente su questo punto (DTF 123 V 335, consid. 1b; DTF 118 Ib 134, consid. 2-3; Pierre Moor, op. cit., no. 5.4.2.1; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, no. 2.8 e 2.164).

E. 3.2 Per l'art. 16 cpv. 1 LIE, per la costruzione e la modifica di impianti elettrici a corrente forte o debole occorre un'approvazione dei piani. A norma dell'art. 16f LIE chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della PA o della legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr; RS 711) può fare opposizione presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani durante il termine di deposito degli stessi. L'art. 16f LIE rinvia quindi essenzialmente all'art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA (DTF 128 II 168, consid. 2).

E. 4.1 Secondo l'art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA, che ha identica formulazione dell'art. 89 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; 173.110), dispone della qualità per ricorrere chiunque ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (art. 48 cpv. 1 lett. a; aspetto formale della legittimazione), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 48 lett. b-c; aspetti materiali della legittimazione). L'interesse che muove il ricorrente può essere di carattere giuridico oppure anche solo di fatto, occorre però che sia pratico ed attuale (decisione del Tribunale amministrativo federale A-6728/2007 del 10 novembre 2008, consid. 3, con ulteriori rinvii; ANDRÉ MOSER/Michael Beusch/LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., no. 2.60 segg.).

E. 4.2 Se a fare opposizione rispettivamente ricorso non è il destinatario di una decisione bensì un terzo, questa persona deve essere toccata da essa in maniera maggiore di ogni semplice terzo e essere in un rapporto specifico e particolare con l'oggetto del contendere. Anche in questo caso, l'interesse fatto valere in causa non deve necessariamente avere natura giuridica, deve essere però un interesse personale e non può avere carattere unicamente generale. L'interesse è riconosciuto degno di protezione quando la posizione di chi lo fa valere può venire direttamente influenzata dalla procedura, cioè quando - a se-conda del suo esito - essa possa portargli vantaggi o svantaggi concreti. Queste condizioni hanno lo scopo di escludere azioni di carattere popolare (DTAF 2007/1, consid. 3.4 seg., con ulteriori rinvii).

E. 4.3 Nel caso di progetti di costruzione, il rapporto specifico e particolare appena descritto dev'essere dato innanzitutto dal punto di vista spaziale (DTF 133 II 249, consid. 1.3.1; 133 II 353, consid. 3). Dalla vicinanza spaziale deve risultare un interesse giuridico o di fatto a che il progetto venga mutato o non realizzato (decisioni del Tribunale amministrativo federale A-5155/2008 del 4 novembre 2008, consid. 4.2 seg.; A-2086 dell'8 maggio 2007, consid. 2). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la legittimazione di un vicino va segnatamente ammessa, se un progetto riguarda la costruzione di un impianto fonte di immissioni, che - per loro natura e intensità - saranno da lui con sicurezza rispettivamente con grande probabilità chiaramente percepibili (DTAF 2007/1, consid. 3.5 con ulteriori rinvii), a prescindere dal superamento di eventuali valori limite d'immissione stabiliti dalla legge (VLI). Irrilevante ai fini della verifica dell'adempimento del requisito della legittimazione, il rispetto dei VLI è infatti una questione di merito (decisione del Tribunale federale 1.A.44/2006 del 20 settembre 2006, consid. 2.1.2; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1985/2006 del 14 febbraio 2008, consid. 2.1; Isabelle Häner, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (ed.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo 2008, ad art. 48 no. 13 segg., con rinvii a giurisprudenza e dottrina).

E. 5 Alla luce della giurisprudenza sopra esposta - tenuto conto del tipo di impianto oggetto della domanda di approvazione dei piani, del fatto che dovrebbe essere realizzato in un locale apposito, isolato, chiuso e non visibile dall'esterno -, l'aspetto dell'interesse specifico e quindi della legittimazione davanti all'autorità inferiore dev'essere in casu esaminato essenzialmente in relazione all'entità delle radiazioni non ionizzanti da esso emesse.

E. 5.1 Proprio riguardo a questo specifico aspetto, l'UFE sostiene che l'opposizione non è retta da nessun interesse specifico. A mente dell'autorità inferiore l'interesse non sarebbe dato, segnatamente poiché il valore limite dell'impianto sarà già rispettato in un raggio massimo di due metri al di fuori del locale in cui sarà installata la stazione di trasformazione. Con allegato del 28 novembre 2007, l'UFE conferma tale conclusione ritenendola valida anche nel caso la ricorrente dovesse restare proprietaria della futura particella no. BB, poiché il suo confine disterebbe al minimo 27,50 m dal locale in cui si troverà la cabina di trasformazione.

E. 5.2 Sennonché, la motivazione addotta dall'UFE non risulta essere pertinente. Determinante ai fini del riconoscimento della legittimazione in causa di un terzo e quindi pure della qui ricorrente non è infatti la distanza alla quale il valore limite dell'impianto è rispettato, bensì se le immissioni prodotte dall'impianto che si vuole costruire siano con sicurezza rispettivamente con grande probabilità percepibili dal vicino che si oppone alla sua costruzione, così da esserne particolarmente toccato (DTAF 2007/1, consid. 3.5 con ulteriori rinvii).

E. 5.3 Conseguentemente, seppur basandosi sul rispetto dei valori limite dell'impiato, l'UFE non avrebbe dovuto affatto affrontare il problema della legittimazione della ricorrente in modo assoluto. Necessario sarebbe stato semmai considerare il carattere e la posizione della proprietà della stessa relativamente all'impianto da costruire, tenendo conto del fatto che, al pari del VLI, i valori limite di un impianto hanno anch'essi quale obiettivo la moderazione delle immissioni sull'ambiente circostante (decisione del Tribunale federale 1A.10/2001 dell'8 aprile 2002, consid. 3.4.4.1), segnatamente in luoghi a utilizzazione sensibile giusta l'art. 3 dell'ordinanza federale del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710; cfr. al riguardo anche la cifra 21 segg. dell'allegato 1 ORNI). A tal fine, l'UFE avrebbe dovuto confrontarsi sia con la giurisprudenza in merito all'art. 48 PA esposta, sia con la prassi specifica sviluppata in materia di radiazioni non ionizzanti e, più in particolare, nell'ambito dell'approvazione di progetti concernenti l'installazione di impianti di telefonia mobile (Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, Berna 2008, ad art. 89, no. 3091 segg.; Bernhard Waldmann, in: Marcel Alexander Niggli/Peter Uebersax/Hans Wiprächtiger (ed.), Bundesgerichtsgesetz - Kommentar, ad art. 89, no. 21 segg.). È infatti proprio in quell'ambito che l'aspetto astratto dell'interesse specifico è già stato concretizzato con riferimento alle radiazioni non ionizzanti, ponendo come condizione al riconoscimento della legittimazione di terzi il fatto di trovarsi in un raggio al di fuori del quale si registra una radiazione inferiore al 10% del valore limite dell'impianto che si vuole costruire (DTF 128 II 168; URS WALKER, Baubewilligung für Mobilfunkantennen, bundesrechtliche Grundlagen und ausgewählte Fragen, Baurecht 2000, pag. 3 segg.; Benjamin Wittwer, Bewilligung von Mobilfunkanlagen, 2. edizione, Zurigo 2008, pag. 156 segg.). In questo contesto, l'autorità inferiore avrebbe dovuto avvalersi anche delle conoscenze specifiche dell'autorità federale specializzata in materia di radiazioni non ionizzanti, come per altro impostole dall'art. 12 PA (CHRISTOPH AUER, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (ed.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo 2008, ad art. 12 no. 4, 55 segg.; Pierre Moor, op. cit., no. 2.2.6.3, entrambi con rinvii a giurisprudenza e dottrina).

E. 5.4 Oltre che per quanto riguarda i dati in ambito di radiazioni non ionizzanti per il riconoscimento di un particolare interesse in causa alla qui ricorrente, la decisione impugnata è basata su un accertamento dei fatti incompleto anche in relazione alla situazione fondiaria. Leggendo il testo della stessa emerge dapprima che l'atto impugnato si basa sulla constatazione che sia il mappale no. AA sia il no. BB siano stati scorporati dall'originaria particella no. ZZ, quindi trasferiti al Comune. In corso di procedura (cfr. risposta al ricorso del 28 novembre 2007), però, l'UFE stesso rileva di essere partito dal presupposto che la destinazione finale della particella no. BB fosse ancora incerta. Considerato che esso costituisce un elemento rilevante alla luce dei criteri esposti, segnatamente che l'esame della legittimazione della qui ricorrente davanti all'autorità inferiore è dipendente dalla distanza della sua proprietà dall'impianto, sempre giusta l'art. 12 PA, all'UFE competeva fare chiarezza anche su questo aspetto.

E. 6 Per quanto esposto, preso atto che la decisione del 31 agosto 2007 dell'UFE basa su un complesso di fatti constatato in maniera incompleta, il ricorso contro la decisione del 31 agosto 2007 dell'autorità inferiore dev'essere ammesso.

E. 7 L'art. 61 cpv. 1 PA prescrive che l'autorità di ricorso deve in principio decidere essa stessa in merito alla causa. Questa norma non esclude tuttavia un rinvio, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Un tale rinvio si giustifica in particolare quando è necessario constatare ulteriori elementi di fatto e la procedura di amministrazione delle prove risulta essere troppo onerosa. Pur disponendo della competenza per procedere a chiarimenti riguardo ai fatti, è inoltre preferibile che l'autorità di ricorso cassi la decisione impugnata e rinvii l'incarto all'autorità inferiore anche quando tale autorità dispone di conoscenze specifiche e risulta pertanto essere più adatta di un organo giudiziario a procedere ad una completazione dei fatti mancanti quindi a pronunciarsi sulle richieste della ricorrente, in particolare se riguardano aspetti su cui non è stato ancora deciso fino a quel momento (Madeleine Camprubi, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (ed.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo 2008, ad art. 61 no. 12; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, op. cit., no. 3.194; con rimandi alla giurisprudenza). Così è anche nel caso in esame. Considerato che parte dei fatti non ancora sufficientemente accertati è di natura prettamente tecnica rispettivamente che il suo accertamento presuppone conoscenze specifiche - dell'impianto di trasformazione oggetto della domanda di approvazione e delle radiazioni da esso emesse -, appare infatti opportuno che sia l'autorità inferiore ad interpellare direttamente anche la Divisione protezione dell'aria e radiazioni non ionizzanti dell'UFAM. Di conseguenza, la decisione del 31 agosto 2007 è annullata e l'incarto rinviato all'UFE, affinché si pronunci nuovamente ai sensi dei considerandi (cfr. supra p.ti 4 segg.).

E. 8 In applicazione degli art. 63 cpv. 1, 63 cpv. 2 PA e 2 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.32), le spese processuali, pari a fr. 1'000.--, vengono poste a carico della controparte soccombente (cfr. art. 63 cpv. 2 in fine PA).

E. 9 La ricorrente ha agito nella presente procedura facendosi assistere da un legale iscritto nel registro degli avvocati del Cantone Ticino. Così richiesto, in data 3 dicembre 2008, quest'ultimo ha fatto pervenire al Tribunale amministrativo federale una nota d'onorario di complessivi fr. 3'834.85. Sennonché, tale nota dev'essere ridotta. Essa comprende infatti l'onorario e le spese sostenute in sede di opposizione davanti all'Ispettorato rispettivamente all'UFE, al cui rimborso - in mancanza di una base legale specifica - la ricorrente non ha diritto (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, op. cit., no. 4.87). Una riduzione si giustifica inoltre pure per quanto riguarda l'onorario conteggiato per l'allestimento dell'allegato di replica. Per altro non richiesto dallo scrivente Tribunale, quest'ultimo è costituito in effetti da una semplice lettera di poche righe con cui la ricorrente ribadisce in sostanza solo alcuni punti già contenuti nel ricorso stesso. Per quanto precede, le spese necessarie derivanti dalla causa giusta l'art. 7 TS-TAF vengono stabilite in complessivi fr. 1'900.-- (IVA inclusa). Giusta l'art. 64 cpv. 3 PA, tale importo dovrà essere versato alla ricorrente dalla controparte, quale istante proprietaria dell'impianto che ha presentato in causa conclusioni indipendenti (DTF 128 II 90, consid. 2; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, op. cit., no. 4.41 e 4.70).

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza, la decisione del 31 agosto 2007 è annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio federale dell'energia, affinché si pronunci nuovamente in merito.
  2. Le spese processuali, pari ad un importo di fr. 1'000.--, vengono poste a carico della controparte soccombente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, essa riceverà la relativa polizza di versamento. Previa indicazione delle sue coordinate bancarie o postali, l'anticipo spese di fr. 1'000.-- versato dalla ricorrente le verrà per contro restituito.
  3. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, la controparte corrisponderà alla ricorrente l'importo di fr. 1'900.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
  4. Comunicazione a: ricorrente (atto giudiziario) controparte (atto giudiziario) Segreteria generale del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (atto giudiziario) autorità inferiore (raccomandata) Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (raccomandata) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Claudia Pasqualetto Péquignot Loris Pellegrini Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte I A-6519/2007 {T 0/2} Sentenza del 12 dicembre 2008 Composizione Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), André Moser, Kathrin Dietrich, cancelliere Loris Pellegrini. Parti X._______, patrocinata dall'avv. Curzio Fontana, viale Stazione 30, 6501 Bellinzona, ricorrente, contro Città di Bellinzona, Aziende municipalizzate, vicolo Muggiasca 1a, 6500 Bellinzona, controparte, Ispettorato federale degli impianti a corrente forte, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, Ufficio federale dell'energia, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Procedura relativa alla domanda di approvazione dei piani per la realizzazione di una nuova cabina di trasformazione di energia elettrica; ricorso contro la decisione del 31 agosto 2007 dell'Ufficio federale dell'energia. Fatti: A. Il 29 novembre 2006 le Aziende municipalizzate della Città di Bellinzona hanno formulato all'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ispettorato) una domanda di approvazione dei piani concernenti la costruzione di una cabina di trasformazione di corrente elettrica in località Y._______. Ricevuta la domanda, l'Ispettorato ha predisposto l'esecuzione della procedura ordinaria di approvazione dei piani. B. Entro il termine di pubblicazione dei necessari documenti all'albo comunale, X._______, proprietaria della particella no. ZZ, ha fatto opposizione al progetto. C. Con atto del 31 agosto 2007, l'Ufficio federale dell'energia (UFE), cui era stato trasmesso il gravame dall'Ispettorato, ha rilevato che - in mancanza di un interesse specifico - X._______ non era legittimata a formulare nessuna opposizione. Conseguentemente, l'UFE ha emesso una decisione di non entrata in materia. Quale motivazione alla sua decisione, ha osservato che il locale in cui dovrebbe venire edificata la cabina di trasformazione si trova nel sotterraneo dell'edificio polifunzionale costruito dal Comune di Y._______ sul mappale no. AA, già parte della particella no. ZZ, di proprietà dell'opponente, ma da tempo trasferito all'ente pubblico ai fini della realizzazione dell'edificio citato. Sebbene la proprietà dell'opponente confini con il sedime su cui si erge l'edificio polifunzionale, data la sua ubicazione, esso ha rilevato che la cabina non potrà essere visibile dalla stessa. L'UFE ha osservato inoltre che l'opponente non risulta toccata neppure sotto il profilo delle radiazioni non ionizzanti e delle emissioni foniche che verranno prodotte dall'impianto, in quanto la sua proprietà dista almeno 60 m dal locale destinato ad ospitare la cabina. D. Con ricorso del 27 settembre 2007, X._______ (ricorrente) ha impugnato la decisione dell'UFE davanti al Tribunale amministrativo federale. Concludendo all'annullamento della stessa, chiede che venga riconosciuto il suo diritto a fare opposizione e che l'incarto sia rinviato all'autorità inferiore, affinché decida in merito ai gravami da lei sollevati. Con riferimento alla decisione impugnata, la ricorrente sottolinea di essere a tutt'oggi proprietaria della particella no. ZZ in tutta la sua originaria estensione, comprendente i mappali indicati sul piano di mutazione agli atti come no. AA e no. BB, non ancora frazionati. Rinviando alla decisione del Tribunale federale del 28 gennaio 2005 (concernente l'anticipata immissione in possesso a favore del Comune), rileva inoltre come sia stato proprio quest'ultimo a osservare che l'anticipata immissione in possesso non metteva fine alla vertenza tra le parti, in particolare per quanto attiene all'effettiva estensione della superficie espropriata, a tutt'oggi non ancora definitivamente stabilita. La ricorrente aggiunge che, anche qualora il Comune riuscisse a frazionare la particella no. ZZ RFD nella maniera da lui proposta, staccandovi i mappali no. AA - su cui sorge l'edificio polifunzionale del Comune - e no. BB, che continuerebbe a restare di sua proprietà, la distanza tra la cabina e la sua proprietà sarebbe non di 60 bensì al massimo di 10 m. Essa precisa infine che, per l'identico progetto, e in base alla situazione giuridica odierna, già erano stati a suo tempo aditi sia il Consiglio di Stato del Canton Ticino, sia il Tribunale cantonale amministrativo, sia la Commissione federale di ricorso in materia d'infrastrutture e ambiente (CRINAM) e che tutte le istanze citate non avevano espresso dubbi circa la sua legittimazione. E. Il 14 novembre 2007 la controparte ha depositato le sue osservazioni. La risposta dell'UFE e dell'Ispettorato datano invece rispettivamente del 28 novembre e del 12 dicembre 2007. Postulando la reiezione del ricorso e sottolineando l'interesse pubblico perseguito con il progetto, la controparte osserva che la cabina in oggetto sarà sotterranea, che verrà allestita in locali esistenti, non visibili dalla particella no. ZZ e che le emissioni saranno talmente esigue da non poter interessare in alcun modo la ricorrente. Nella sua presa di posizione, l'UFE precisa che nella decisione impugnata è partito dal presupposto che la destinazione finale del mappale no. BB - così come indicato nel piano di mutazione agli atti - fosse ancora incerta. Esso annota ad ogni modo che, qualora pure la ricorrente ne restasse proprietaria, in base ai piani prodotti dalla controparte per approvazione, quel sedime disterà sì 12,55 m da un angolo della sala polivalente ma al minimo 27,50 m dalla cabina. Su tali basi l'UFE conclude pertanto di non poter che confermare il difetto di legittimazione della ricorrente. Da parte sua, l'Ispettorato sottolinea infine che l'esproprio è già avvenuto e che, a suo modo di vedere, unica questione ancora aperta è quella dell'indennizzo. Riguardo alle procedure evocate dalla ricorrente, osserva che esse non influenzano la presente causa. F. In data 15 febbraio 2008, la ricorrente ha inviato al Tribunale amministrativo federale un allegato di replica. Con tale atto ribadisce i propri argomenti ricorsuali sottolineando in particolare che la cabina progettata sarà interrata solo parzialmente e conferma di essere tuttora proprietaria della particella no. ZZ nella sua estensione originaria (fatto salvo per due particelle da lei nel frattempo frazionate e vendute a terzi). La ricorrente puntualizza pure che presso il Tribunale cantonale amministrativo è pendente una causa con cui viene contestato il vicolo di piano regolatore posto sull'area e che nel caso dovesse uscire vincente da tale procedura la superficie oggetto di immissione in possesso le ritornerebbe libera da oneri. La ricorrente rileva infine che nell'ambito di tale causa sarebbe stato richiamato anche l'intero incarto relativo all'espropriazione rispettivamente all'indennizzo, per cui esso rimarrà sospeso fino all'emanazione di una decisione definitiva in merito al vincolo. G. Il 17 marzo 2008 l'Ispettorato si è riconfermato nelle proprie domande e allegazioni precisando che sia la decisione sull'espropriazione formale che quella sull'anticipata immissione in possesso sono cresciute in giudicato. Il 20 marzo successivo, l'UFE ha invece comunicato di rinunciare alla facoltà di ulteriormente prendere posizione. Con duplica del 21 marzo 2008, preso atto della replica, la controparte si è sua volta limitata a ribadire i contenuti della risposta. H. Con ordinanza del 12 settembre 2008, lo scrivente Tribunale si è rivolto all'autorità inferiore domandandole di trasmetterle - oltre ai suoi dati tecnici completi - una puntuale presa di posizione riguardo alle radiazioni non ionizzanti prodotte dall'impianto. Per quanto riguarda l'emissione di radiazioni non ionizzanti, nella sua risposta essa ha osservato di non essere in grado di far fronte alla richiesta formulatagli e rilevato la necessità di interpellare, a tal scopo, la Sezione radiazioni non ionizzanti dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, più oltre. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente a statuire sul presente gravame, giusta gli art. 31 segg. della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale in relazione con l'art. 23 della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti elettrici [LIE]; RS 734.0). Fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF così come da eventuali normative speciali (cfr. art. 37 LTAF e art. 2 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]), la presente procedura è retta dalla PA. 1.2 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA). 1.3 In quanto destinataria della decisione impugnata, che le nega l'esame degli argomenti di merito da lei presentati con opposizione del 7 febbraio 2007, la ricorrente ha senz'altro qualità per ricorrere davanti al Tribunale amministrativo federale (art. 48 cpv. 1 PA). Per quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito. 2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Da parte sua, il Tribunale amministativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5.). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27, consid. 3.3; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. edizione, Zurigo 1998, no. 674 segg.). 3. 3.1 Nella fattispecie, l'autorità inferiore ha considerato che la ricorrente non era legittimata ad inoltrare un'opposizione. Di conseguenza, essa non è entrata nel merito dell'esame dei gravami sollevati, dichiarando, anche se non esplicitamente in questi termini, l'opposizione interposta siccome irricevibile per carenza di legittimazione. A seguito del ricorso inoltrato, lo scrivente Tribunale è ora chiamato a pronunciarsi unicamente su questo punto (DTF 123 V 335, consid. 1b; DTF 118 Ib 134, consid. 2-3; Pierre Moor, op. cit., no. 5.4.2.1; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, no. 2.8 e 2.164). 3.2 Per l'art. 16 cpv. 1 LIE, per la costruzione e la modifica di impianti elettrici a corrente forte o debole occorre un'approvazione dei piani. A norma dell'art. 16f LIE chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della PA o della legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr; RS 711) può fare opposizione presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani durante il termine di deposito degli stessi. L'art. 16f LIE rinvia quindi essenzialmente all'art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA (DTF 128 II 168, consid. 2). 4. 4.1 Secondo l'art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA, che ha identica formulazione dell'art. 89 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; 173.110), dispone della qualità per ricorrere chiunque ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (art. 48 cpv. 1 lett. a; aspetto formale della legittimazione), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 48 lett. b-c; aspetti materiali della legittimazione). L'interesse che muove il ricorrente può essere di carattere giuridico oppure anche solo di fatto, occorre però che sia pratico ed attuale (decisione del Tribunale amministrativo federale A-6728/2007 del 10 novembre 2008, consid. 3, con ulteriori rinvii; ANDRÉ MOSER/Michael Beusch/LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., no. 2.60 segg.). 4.2 Se a fare opposizione rispettivamente ricorso non è il destinatario di una decisione bensì un terzo, questa persona deve essere toccata da essa in maniera maggiore di ogni semplice terzo e essere in un rapporto specifico e particolare con l'oggetto del contendere. Anche in questo caso, l'interesse fatto valere in causa non deve necessariamente avere natura giuridica, deve essere però un interesse personale e non può avere carattere unicamente generale. L'interesse è riconosciuto degno di protezione quando la posizione di chi lo fa valere può venire direttamente influenzata dalla procedura, cioè quando - a se-conda del suo esito - essa possa portargli vantaggi o svantaggi concreti. Queste condizioni hanno lo scopo di escludere azioni di carattere popolare (DTAF 2007/1, consid. 3.4 seg., con ulteriori rinvii). 4.3 Nel caso di progetti di costruzione, il rapporto specifico e particolare appena descritto dev'essere dato innanzitutto dal punto di vista spaziale (DTF 133 II 249, consid. 1.3.1; 133 II 353, consid. 3). Dalla vicinanza spaziale deve risultare un interesse giuridico o di fatto a che il progetto venga mutato o non realizzato (decisioni del Tribunale amministrativo federale A-5155/2008 del 4 novembre 2008, consid. 4.2 seg.; A-2086 dell'8 maggio 2007, consid. 2). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la legittimazione di un vicino va segnatamente ammessa, se un progetto riguarda la costruzione di un impianto fonte di immissioni, che - per loro natura e intensità - saranno da lui con sicurezza rispettivamente con grande probabilità chiaramente percepibili (DTAF 2007/1, consid. 3.5 con ulteriori rinvii), a prescindere dal superamento di eventuali valori limite d'immissione stabiliti dalla legge (VLI). Irrilevante ai fini della verifica dell'adempimento del requisito della legittimazione, il rispetto dei VLI è infatti una questione di merito (decisione del Tribunale federale 1.A.44/2006 del 20 settembre 2006, consid. 2.1.2; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1985/2006 del 14 febbraio 2008, consid. 2.1; Isabelle Häner, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (ed.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo 2008, ad art. 48 no. 13 segg., con rinvii a giurisprudenza e dottrina). 5. Alla luce della giurisprudenza sopra esposta - tenuto conto del tipo di impianto oggetto della domanda di approvazione dei piani, del fatto che dovrebbe essere realizzato in un locale apposito, isolato, chiuso e non visibile dall'esterno -, l'aspetto dell'interesse specifico e quindi della legittimazione davanti all'autorità inferiore dev'essere in casu esaminato essenzialmente in relazione all'entità delle radiazioni non ionizzanti da esso emesse. 5.1 Proprio riguardo a questo specifico aspetto, l'UFE sostiene che l'opposizione non è retta da nessun interesse specifico. A mente dell'autorità inferiore l'interesse non sarebbe dato, segnatamente poiché il valore limite dell'impianto sarà già rispettato in un raggio massimo di due metri al di fuori del locale in cui sarà installata la stazione di trasformazione. Con allegato del 28 novembre 2007, l'UFE conferma tale conclusione ritenendola valida anche nel caso la ricorrente dovesse restare proprietaria della futura particella no. BB, poiché il suo confine disterebbe al minimo 27,50 m dal locale in cui si troverà la cabina di trasformazione. 5.2 Sennonché, la motivazione addotta dall'UFE non risulta essere pertinente. Determinante ai fini del riconoscimento della legittimazione in causa di un terzo e quindi pure della qui ricorrente non è infatti la distanza alla quale il valore limite dell'impianto è rispettato, bensì se le immissioni prodotte dall'impianto che si vuole costruire siano con sicurezza rispettivamente con grande probabilità percepibili dal vicino che si oppone alla sua costruzione, così da esserne particolarmente toccato (DTAF 2007/1, consid. 3.5 con ulteriori rinvii). 5.3 Conseguentemente, seppur basandosi sul rispetto dei valori limite dell'impiato, l'UFE non avrebbe dovuto affatto affrontare il problema della legittimazione della ricorrente in modo assoluto. Necessario sarebbe stato semmai considerare il carattere e la posizione della proprietà della stessa relativamente all'impianto da costruire, tenendo conto del fatto che, al pari del VLI, i valori limite di un impianto hanno anch'essi quale obiettivo la moderazione delle immissioni sull'ambiente circostante (decisione del Tribunale federale 1A.10/2001 dell'8 aprile 2002, consid. 3.4.4.1), segnatamente in luoghi a utilizzazione sensibile giusta l'art. 3 dell'ordinanza federale del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710; cfr. al riguardo anche la cifra 21 segg. dell'allegato 1 ORNI). A tal fine, l'UFE avrebbe dovuto confrontarsi sia con la giurisprudenza in merito all'art. 48 PA esposta, sia con la prassi specifica sviluppata in materia di radiazioni non ionizzanti e, più in particolare, nell'ambito dell'approvazione di progetti concernenti l'installazione di impianti di telefonia mobile (Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, Berna 2008, ad art. 89, no. 3091 segg.; Bernhard Waldmann, in: Marcel Alexander Niggli/Peter Uebersax/Hans Wiprächtiger (ed.), Bundesgerichtsgesetz - Kommentar, ad art. 89, no. 21 segg.). È infatti proprio in quell'ambito che l'aspetto astratto dell'interesse specifico è già stato concretizzato con riferimento alle radiazioni non ionizzanti, ponendo come condizione al riconoscimento della legittimazione di terzi il fatto di trovarsi in un raggio al di fuori del quale si registra una radiazione inferiore al 10% del valore limite dell'impianto che si vuole costruire (DTF 128 II 168; URS WALKER, Baubewilligung für Mobilfunkantennen, bundesrechtliche Grundlagen und ausgewählte Fragen, Baurecht 2000, pag. 3 segg.; Benjamin Wittwer, Bewilligung von Mobilfunkanlagen, 2. edizione, Zurigo 2008, pag. 156 segg.). In questo contesto, l'autorità inferiore avrebbe dovuto avvalersi anche delle conoscenze specifiche dell'autorità federale specializzata in materia di radiazioni non ionizzanti, come per altro impostole dall'art. 12 PA (CHRISTOPH AUER, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (ed.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo 2008, ad art. 12 no. 4, 55 segg.; Pierre Moor, op. cit., no. 2.2.6.3, entrambi con rinvii a giurisprudenza e dottrina). 5.4 Oltre che per quanto riguarda i dati in ambito di radiazioni non ionizzanti per il riconoscimento di un particolare interesse in causa alla qui ricorrente, la decisione impugnata è basata su un accertamento dei fatti incompleto anche in relazione alla situazione fondiaria. Leggendo il testo della stessa emerge dapprima che l'atto impugnato si basa sulla constatazione che sia il mappale no. AA sia il no. BB siano stati scorporati dall'originaria particella no. ZZ, quindi trasferiti al Comune. In corso di procedura (cfr. risposta al ricorso del 28 novembre 2007), però, l'UFE stesso rileva di essere partito dal presupposto che la destinazione finale della particella no. BB fosse ancora incerta. Considerato che esso costituisce un elemento rilevante alla luce dei criteri esposti, segnatamente che l'esame della legittimazione della qui ricorrente davanti all'autorità inferiore è dipendente dalla distanza della sua proprietà dall'impianto, sempre giusta l'art. 12 PA, all'UFE competeva fare chiarezza anche su questo aspetto. 6. Per quanto esposto, preso atto che la decisione del 31 agosto 2007 dell'UFE basa su un complesso di fatti constatato in maniera incompleta, il ricorso contro la decisione del 31 agosto 2007 dell'autorità inferiore dev'essere ammesso. 7. L'art. 61 cpv. 1 PA prescrive che l'autorità di ricorso deve in principio decidere essa stessa in merito alla causa. Questa norma non esclude tuttavia un rinvio, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Un tale rinvio si giustifica in particolare quando è necessario constatare ulteriori elementi di fatto e la procedura di amministrazione delle prove risulta essere troppo onerosa. Pur disponendo della competenza per procedere a chiarimenti riguardo ai fatti, è inoltre preferibile che l'autorità di ricorso cassi la decisione impugnata e rinvii l'incarto all'autorità inferiore anche quando tale autorità dispone di conoscenze specifiche e risulta pertanto essere più adatta di un organo giudiziario a procedere ad una completazione dei fatti mancanti quindi a pronunciarsi sulle richieste della ricorrente, in particolare se riguardano aspetti su cui non è stato ancora deciso fino a quel momento (Madeleine Camprubi, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (ed.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo 2008, ad art. 61 no. 12; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, op. cit., no. 3.194; con rimandi alla giurisprudenza). Così è anche nel caso in esame. Considerato che parte dei fatti non ancora sufficientemente accertati è di natura prettamente tecnica rispettivamente che il suo accertamento presuppone conoscenze specifiche - dell'impianto di trasformazione oggetto della domanda di approvazione e delle radiazioni da esso emesse -, appare infatti opportuno che sia l'autorità inferiore ad interpellare direttamente anche la Divisione protezione dell'aria e radiazioni non ionizzanti dell'UFAM. Di conseguenza, la decisione del 31 agosto 2007 è annullata e l'incarto rinviato all'UFE, affinché si pronunci nuovamente ai sensi dei considerandi (cfr. supra p.ti 4 segg.). 8. In applicazione degli art. 63 cpv. 1, 63 cpv. 2 PA e 2 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.32), le spese processuali, pari a fr. 1'000.--, vengono poste a carico della controparte soccombente (cfr. art. 63 cpv. 2 in fine PA). 9. La ricorrente ha agito nella presente procedura facendosi assistere da un legale iscritto nel registro degli avvocati del Cantone Ticino. Così richiesto, in data 3 dicembre 2008, quest'ultimo ha fatto pervenire al Tribunale amministrativo federale una nota d'onorario di complessivi fr. 3'834.85. Sennonché, tale nota dev'essere ridotta. Essa comprende infatti l'onorario e le spese sostenute in sede di opposizione davanti all'Ispettorato rispettivamente all'UFE, al cui rimborso - in mancanza di una base legale specifica - la ricorrente non ha diritto (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, op. cit., no. 4.87). Una riduzione si giustifica inoltre pure per quanto riguarda l'onorario conteggiato per l'allestimento dell'allegato di replica. Per altro non richiesto dallo scrivente Tribunale, quest'ultimo è costituito in effetti da una semplice lettera di poche righe con cui la ricorrente ribadisce in sostanza solo alcuni punti già contenuti nel ricorso stesso. Per quanto precede, le spese necessarie derivanti dalla causa giusta l'art. 7 TS-TAF vengono stabilite in complessivi fr. 1'900.-- (IVA inclusa). Giusta l'art. 64 cpv. 3 PA, tale importo dovrà essere versato alla ricorrente dalla controparte, quale istante proprietaria dell'impianto che ha presentato in causa conclusioni indipendenti (DTF 128 II 90, consid. 2; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, op. cit., no. 4.41 e 4.70). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza, la decisione del 31 agosto 2007 è annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio federale dell'energia, affinché si pronunci nuovamente in merito. 2. Le spese processuali, pari ad un importo di fr. 1'000.--, vengono poste a carico della controparte soccombente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, essa riceverà la relativa polizza di versamento. Previa indicazione delle sue coordinate bancarie o postali, l'anticipo spese di fr. 1'000.-- versato dalla ricorrente le verrà per contro restituito. 3. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, la controparte corrisponderà alla ricorrente l'importo di fr. 1'900.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 4. Comunicazione a: ricorrente (atto giudiziario) controparte (atto giudiziario) Segreteria generale del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (atto giudiziario) autorità inferiore (raccomandata) Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (raccomandata) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Claudia Pasqualetto Péquignot Loris Pellegrini Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: