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A-35/2007

A-35/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2007-06-13 · Italiano CH

Imposta sul valore aggiunto

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente gravame in virtù degli artt. 1, 31, 32 e 53 cpv. 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32) in relazione con l'art. 109 cpv. 1 lett. c della legge federale del 1. ottobre 1925 sulle dogane (vLD; CS 6 475), norma applicabile alla presente fattispecie giusta l'art. 72 della legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20) e l'art. 132 cpv. 1 della nuova legge sulle dogane del 18 marzo 2005 (LD; RS 631), in vigore dal 1. maggio 2007. Quest'ultimo disposto prevede infatti che le procedure d'imposizione doganale pendenti al momento della sua entrata in vigore vengano concluse secondo il diritto previgente. Sempre giusta l'art. 53 cpv. 2 LTAF, il TAF giudica i ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1. gennaio 2007, nella fattispecie la CRD, applicando il nuovo diritto processuale. Fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF così come da eventuali normative speciali (cfr. art. 37 LTAF e art. 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]), la presente procedura soggiace alla PA.

E. 1.2 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA). Ritenuto che esso è stato depositato ancora nel 2006 e non già nel nuovo anno, pacifica era anche la competenza della CRD, istanza da cui il TAF ha ricevuto il gravame al momento del suo scioglimento.

E. 1.3 L'atto impugnato, di cui la ricorrente è destinataria, è una decisione della DGD emessa contestualmente ad una richiesta di condono ex art. 84 LIVA. Visto l'onere pecuniario ad essa legato, dato è anche l'interesse a ricorrere. Di qui la legittimazione della ricorrente giusta l'art. 48 cpv. 1 PA. Per quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e dev'essere esaminato nel merito.

E. 2 Con ricorso al TAF, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il TAF non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5.). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, no. 674 segg.). In concreto, la ricorrente contesta il mancato riconoscimento degli estremi per l'accoglimento della richiesta di condono formulata con lettera del 4 novembre 2006. La censura sollevata rientra pertanto nel potere d'esame del TAF (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ed., Berna 1983, pag. 265 seg.).

E. 3.1 Per l'art. 84 cpv.1 lett. d LIVA, nella versione in vigore fino a 30 aprile 2007 applicabile alla fattispecie, l'imposta sull'importazione di beni può essere condonata in tutto o in parte se l'incaricato dello sdoganamento (ad es. lo spedizioniere) non può trasferirla a causa dell'insolvibilità dell'importatore e se, al momento dello sdoganamento, questi era iscritto nel registro dei contribuenti presso l'amministrazione federale delle contribuzioni. L'insolvibilità dell'importatore è data quando la riscossione da parte dell'incaricato appare seriamente messa in pericolo (al riguardo cfr. Peter A. Müller, in: mwst.com, Kommentar zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, Basilea 2000, ad art. 84, no. 8; Nicolas Schaller/Yves Sudan/Pierre Scheuner/Pascal Huguenot (ed.), TVA annotée, Ginevra 2005, pag. 331 seg.; Philippe Béguin/Kaloyan Stoyanov, La créance d'impôt, in: Les procédures en droit fiscal, 2. ed., Berna 2005, pag. 793 segg., 889 seg.). Giusta l'art. 84 cpv. 2 LIVA, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei necessari documenti giustificativi, va inoltrata alla DGD entro un anno dalla determinazione dei tributi, al momento del passaggio della merce alla dogana (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 3. ed., Ginevra 2007, pag. 383). Tale termine ha carattere perentorio (art. 22 cpv. 1 PA), non può quindi essere prorogato (cfr. decisione della CRD 2001-016 del 29 agosto 2001, consid. 3d-4).

E. 3.2 Nella fattispecie, i tributi per cui è richiesto il condono - per altro non oggetto di contestazione - sono elencati uno ad uno nella decisione impugnata. Da essa risulta il momento esatto in cui sono avvenuti gli sdoganamenti e sono stati emessi i singoli documenti sostitutivi dei certificati IVA, sulla base dei quali è avvenuta la riscossione (cfr. sempre la decisione della CRD 2001-016 del 29 agosto 2001, consid. 5a). Il primo certificato, rilasciato a seguito dello sdoganamento del giorno precedente, risale al 7 maggio 2003; l'ultimo data invece del 15 marzo 2004 e fa riferimento allo sdoganamento di tre giorni prima. La domanda di condono indirizzata alla DGD porta per contro la data del 4 novembre 2006. È quindi stata formulata ben dopo il termine di un anno dalla determinazione dei tributi prescritto dall'art. 84 cpv. 2 LIVA. Per questo motivo, è a giusta ragione che la DGD ha ritenuto di non entrare nel merito della stessa.

E. 3.3 Davanti ad una domanda di condono manifestamente tardiva resta unicamente da verificare se vi siano gli estremi per una resituzione ex art. 24 cpv. 1 PA, norma che si applica anche ai termini legali (Alfred Kölz/Isabelle Häner, op. cit., no. 345; cfr. DTF 117 Ia 297, consid. 3c pag. 301) e secondo cui se una persona è stata impedita senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito se entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento - rispettivamente 10 giorni, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2006 - ne sia fatta domanda motivata e venga compiuto l'atto che era stato omesso (Alfred Kölz/Isabelle Häner, op. cit., ibid.; Pierre Moor, op. cit., no. 2.2.6.7., con riferimento alla prassi restrittiva in materia). Così non è nel caso in esame. La ricorrente non ha infatti presentato nessuna domanda di restituzione e quand'anche si volesse recepire il suo ricorso in tal senso (cfr. ancora decisione della CRD 2001-016 del 29 agosto 2001, consid. 5b), occorre rilevare che la stessa non ha addotto nessun motivo valido ai fini di una restituzione del termine. Al contrario, ha ammesso di aver peccato d'ingenuità, continuando a fare affidamento sulle rassicurazioni del socio e gerente della sua cliente allorquando questa era già stata da tempo dichiarata fallita.

E. 3.4 Riassumendo, la richiesta di condono avanzata dalla ricorrente in data 4 novembre 2006 è manifestamente tardiva. Di qui - indipendentemente dall'esistenza o meno degli estremi per la sua concessione ex art. 84 cpv. 1 lett. d LIVA (cfr. consid. 3.1.) - la necessità di respingere il ricorso del 7 dicembre 2006 e di confermare la querelata decisione di non entrata in materia della DGD.

E. 4 In considerazione dell'esito della lite, in applicazione dell'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente. Nel caso in esame, con riferimento agli art. 2 segg. del regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2), tenuto conto delle circostanze, esse vengono stabilite in fr. 1'500.--, importo che viene integralmente compensato con l'anticipo di fr. 1'500.-- versato dalla ricorrente il 23 febbraio 2007.

E. 5 Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, alla Direzione generale delle dogane non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili.

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico della ricorrente. Essa viene integralmente compensata con l'importo di fr. 1'500.-- da lei versato a titolo di anticipo.
  3. Non vengono assegnate ripetibili.
  4. Comunicazione: - alla ricorrente (atto giudiziario) - all'istanza inferiore (atto giudiziario; rif. no. 413.1/06.0712) La Giudice presidente: Il Cancelliere: Florence Aubry Girardin Marco Savoldelli Rimedi giuridici: Le decisioni del Tribunale amministrativo federale possono essere impugnate al Tribunale federale entro trenta giorni dalla loro notificazione, a condizione che esse non concernano l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci, rispettivamente il condono o la dilazione del pagamento di tributi. Redatto in una lingua ufficiale, il ricorso deve contenere i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova, le conclusioni ed essere firmato. Esso deve essere consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, ad un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare al più tardi il giorno della scadenza del termine (art. 42, 48, 54, 83 lett. l e m e art. 100 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Corte I A-35/2007 {T 0/2} Sentenza del 13 giugno 2007 Composizione: Florence Aubry Girardin, Giudice presidente, Michael Beusch e Markus Metz, Giudici. Marco Savoldelli, Cancelliere. X._______, ricorrente, contro Direzione generale delle dogane, Divisione principale diritto e tributi, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna, istanza inferiore, concernente richiesta di condono dell'imposta sull'importazione di beni, periodo 6 maggio 2003 - 12 marzo 2004, ricorso contro la decisione del 13 novembre 2006. Ritenuto in fatto: A. La ditta X._______ (ricorrente), ha per scopo l'esecuzione di spedizioni di merci di ogni genere per conto terzi ed ogni operazione ad essa correlata. Nel periodo tra il 6 maggio 2003 e il 12 marzo 2004 la ricorrente ha provveduto allo sdoganamento definitivo all'importazione di diversi invii di alimentari e bevande per conto della ditta Y._______, società che è stata dichiarata fallita con decreto della Pretura di Locarno del 14 luglio successivo. B. Il 4 novembre 2006 la ricorrente ha inoltrato alla direzione generale delle dogane (DGD) uno scritto col quale, preso atto del fallimento della sua cliente, chiedeva il condono delle imposte anticipate per le suddette importazioni, per un importo complessivo di fr. 12'181.95. Il 13 novembre 2006 ha fatto seguito una decisione formale, con cui la DGD non è entrata nel merito della domanda di condono ritenendola tardiva. C. Con atto del 7 dicembre 2006 indirizzato alla Commissione federale di ricorso in materia doganale (CRD), la ricorrente ha impugnato detta decisione ribadendo la fondatezza della propria richiesta. Al momento dello scioglimento della CRD, in data 31 dicembre 2006, l'incarto è stato trasmesso al Tribunale amministrativo federale (TAF). Dopo aver comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante, quest'ultimo ha assegnato alla DGD un termine per formulare le proprie osservazioni in merito al ricorso. Tale termine è stato da lei ossequiato con l'inoltro della risposta del 13 aprile 2007, con la quale chiede che lo stesso venga respinto. Altri fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, in diritto. Considerando in diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente gravame in virtù degli artt. 1, 31, 32 e 53 cpv. 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32) in relazione con l'art. 109 cpv. 1 lett. c della legge federale del 1. ottobre 1925 sulle dogane (vLD; CS 6 475), norma applicabile alla presente fattispecie giusta l'art. 72 della legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20) e l'art. 132 cpv. 1 della nuova legge sulle dogane del 18 marzo 2005 (LD; RS 631), in vigore dal 1. maggio 2007. Quest'ultimo disposto prevede infatti che le procedure d'imposizione doganale pendenti al momento della sua entrata in vigore vengano concluse secondo il diritto previgente. Sempre giusta l'art. 53 cpv. 2 LTAF, il TAF giudica i ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1. gennaio 2007, nella fattispecie la CRD, applicando il nuovo diritto processuale. Fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF così come da eventuali normative speciali (cfr. art. 37 LTAF e art. 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]), la presente procedura soggiace alla PA. 1.2 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA). Ritenuto che esso è stato depositato ancora nel 2006 e non già nel nuovo anno, pacifica era anche la competenza della CRD, istanza da cui il TAF ha ricevuto il gravame al momento del suo scioglimento. 1.3 L'atto impugnato, di cui la ricorrente è destinataria, è una decisione della DGD emessa contestualmente ad una richiesta di condono ex art. 84 LIVA. Visto l'onere pecuniario ad essa legato, dato è anche l'interesse a ricorrere. Di qui la legittimazione della ricorrente giusta l'art. 48 cpv. 1 PA. Per quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e dev'essere esaminato nel merito.

2. Con ricorso al TAF, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il TAF non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5.). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, no. 674 segg.). In concreto, la ricorrente contesta il mancato riconoscimento degli estremi per l'accoglimento della richiesta di condono formulata con lettera del 4 novembre 2006. La censura sollevata rientra pertanto nel potere d'esame del TAF (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ed., Berna 1983, pag. 265 seg.). 3. 3.1 Per l'art. 84 cpv.1 lett. d LIVA, nella versione in vigore fino a 30 aprile 2007 applicabile alla fattispecie, l'imposta sull'importazione di beni può essere condonata in tutto o in parte se l'incaricato dello sdoganamento (ad es. lo spedizioniere) non può trasferirla a causa dell'insolvibilità dell'importatore e se, al momento dello sdoganamento, questi era iscritto nel registro dei contribuenti presso l'amministrazione federale delle contribuzioni. L'insolvibilità dell'importatore è data quando la riscossione da parte dell'incaricato appare seriamente messa in pericolo (al riguardo cfr. Peter A. Müller, in: mwst.com, Kommentar zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, Basilea 2000, ad art. 84, no. 8; Nicolas Schaller/Yves Sudan/Pierre Scheuner/Pascal Huguenot (ed.), TVA annotée, Ginevra 2005, pag. 331 seg.; Philippe Béguin/Kaloyan Stoyanov, La créance d'impôt, in: Les procédures en droit fiscal, 2. ed., Berna 2005, pag. 793 segg., 889 seg.). Giusta l'art. 84 cpv. 2 LIVA, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei necessari documenti giustificativi, va inoltrata alla DGD entro un anno dalla determinazione dei tributi, al momento del passaggio della merce alla dogana (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 3. ed., Ginevra 2007, pag. 383). Tale termine ha carattere perentorio (art. 22 cpv. 1 PA), non può quindi essere prorogato (cfr. decisione della CRD 2001-016 del 29 agosto 2001, consid. 3d-4). 3.2 Nella fattispecie, i tributi per cui è richiesto il condono - per altro non oggetto di contestazione - sono elencati uno ad uno nella decisione impugnata. Da essa risulta il momento esatto in cui sono avvenuti gli sdoganamenti e sono stati emessi i singoli documenti sostitutivi dei certificati IVA, sulla base dei quali è avvenuta la riscossione (cfr. sempre la decisione della CRD 2001-016 del 29 agosto 2001, consid. 5a). Il primo certificato, rilasciato a seguito dello sdoganamento del giorno precedente, risale al 7 maggio 2003; l'ultimo data invece del 15 marzo 2004 e fa riferimento allo sdoganamento di tre giorni prima. La domanda di condono indirizzata alla DGD porta per contro la data del 4 novembre 2006. È quindi stata formulata ben dopo il termine di un anno dalla determinazione dei tributi prescritto dall'art. 84 cpv. 2 LIVA. Per questo motivo, è a giusta ragione che la DGD ha ritenuto di non entrare nel merito della stessa. 3.3 Davanti ad una domanda di condono manifestamente tardiva resta unicamente da verificare se vi siano gli estremi per una resituzione ex art. 24 cpv. 1 PA, norma che si applica anche ai termini legali (Alfred Kölz/Isabelle Häner, op. cit., no. 345; cfr. DTF 117 Ia 297, consid. 3c pag. 301) e secondo cui se una persona è stata impedita senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito se entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento - rispettivamente 10 giorni, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2006 - ne sia fatta domanda motivata e venga compiuto l'atto che era stato omesso (Alfred Kölz/Isabelle Häner, op. cit., ibid.; Pierre Moor, op. cit., no. 2.2.6.7., con riferimento alla prassi restrittiva in materia). Così non è nel caso in esame. La ricorrente non ha infatti presentato nessuna domanda di restituzione e quand'anche si volesse recepire il suo ricorso in tal senso (cfr. ancora decisione della CRD 2001-016 del 29 agosto 2001, consid. 5b), occorre rilevare che la stessa non ha addotto nessun motivo valido ai fini di una restituzione del termine. Al contrario, ha ammesso di aver peccato d'ingenuità, continuando a fare affidamento sulle rassicurazioni del socio e gerente della sua cliente allorquando questa era già stata da tempo dichiarata fallita. 3.4 Riassumendo, la richiesta di condono avanzata dalla ricorrente in data 4 novembre 2006 è manifestamente tardiva. Di qui - indipendentemente dall'esistenza o meno degli estremi per la sua concessione ex art. 84 cpv. 1 lett. d LIVA (cfr. consid. 3.1.) - la necessità di respingere il ricorso del 7 dicembre 2006 e di confermare la querelata decisione di non entrata in materia della DGD.

4. In considerazione dell'esito della lite, in applicazione dell'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente. Nel caso in esame, con riferimento agli art. 2 segg. del regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2), tenuto conto delle circostanze, esse vengono stabilite in fr. 1'500.--, importo che viene integralmente compensato con l'anticipo di fr. 1'500.-- versato dalla ricorrente il 23 febbraio 2007.

5. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, alla Direzione generale delle dogane non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico della ricorrente. Essa viene integralmente compensata con l'importo di fr. 1'500.-- da lei versato a titolo di anticipo.

3. Non vengono assegnate ripetibili.

4. Comunicazione:

- alla ricorrente (atto giudiziario)

- all'istanza inferiore (atto giudiziario; rif. no. 413.1/06.0712) La Giudice presidente: Il Cancelliere: Florence Aubry Girardin Marco Savoldelli Rimedi giuridici: Le decisioni del Tribunale amministrativo federale possono essere impugnate al Tribunale federale entro trenta giorni dalla loro notificazione, a condizione che esse non concernano l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci, rispettivamente il condono o la dilazione del pagamento di tributi. Redatto in una lingua ufficiale, il ricorso deve contenere i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova, le conclusioni ed essere firmato. Esso deve essere consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, ad un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare al più tardi il giorno della scadenza del termine (art. 42, 48, 54, 83 lett. l e m e art. 100 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]). Data di spedizione: