Trasporti di viaggiatori e di merci
Sachverhalt
A. La ditta X._______ è una società anonima che ha quale scopo sociale iscritto a registro di commercio il trasporto regolare di passeggeri [...]. I tre incarti giunti nella presente procedura sono tutti connessi alla sua attività di trasporto regolare professionale con automezzi capaci di trasportare più di 9 persone compreso l'autista (trasporti con autobus). B. Su richiesta del 20 dicembre 2004, in data 4 gennaio 2005 l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha concesso alla X._______ l'autorizzazione per l'accesso alla professione di trasportatore su strada n. [...]. Al momento del rilascio, la scadenza di tale autorizzazione era stata fissata per il 3 gennaio 2010. C. Una volta ottenuta l'autorizzazione per l'accesso alla professione di trasportatore su strada, la X._______ ha formulato all'UFT una serie di istanze di rilascio di autorizzazioni per il trasporto regolare e professionale di viaggiatori su tratte internazionali con autobus. D. In base ad un'istanza del 25 gennaio 2005, modificata nel febbraio successivo, il 27 gennaio 2006, l'UFT ha rilasciato alla X._______ l'autorizzazione n. [...], con validità fino al 31 gennaio 2007, per un servizio regolare internazionale sulla tratta Pambio-Noranco (CH) - Mendrisio (CH) - Chiasso Autostrada (CH)/Brogeda Autostrada (I) - Aeroporto Malpensa (I). In seguito all'impugnazione da parte del Comune di Lugano e della ditta Y._______, tale autorizzazione è però stata annullata con sentenza del Tribunale federale del 5 luglio 2006 e l'incarto rinviato al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). E. Nel frattempo, il 24 febbraio 2006, l'UFT ha pure emesso nei confronti di X._______ una decisione che - in assenza della necessaria autorizzazione al trasporto professionale regolare di passeggeri con autobus su quella tratta - vietava a quest'ultima, con effetto immediato e per un tempo illimitato, di far salire e scendere passeggeri diretti a Malpensa (I) presso la stazione FFS di Lugano. Questa decisione è stata impugnata dalla X._______ con ricorso del 30 marzo 2006 davanti al DATEC, il quale - con l'entrata in vigore della revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale il 1. gennaio 2007 - ha trasmesso l'incarto al Tribunale amministrativo federale (incarto A-3205/2006). F. Con decisione del 19 luglio 2007, anch'essa impugnata davanti a questo Tribunale il 14 settembre successivo (incarto A-6247/2007), l'UFT ha quindi respinto rispettivamente stralciato 5 istanze di rilascio di altrettante autorizzazioni per il trasporto regolare di passeggeri con autobus presentate dalla X._______, tra cui pure quella che aveva portato al rilascio della già citata autorizzazione n. [...] (cfr. supra consid. D), poi annullata dal Tribunale federale con conseguente rinvio dell'incarto all'UFT per nuovo esame. G. Constatato che le condizioni per la detenzione erano venute meno, il 26 settembre 2007 l'UFT ha infine deciso la revoca della licenza per l'accesso alla professione di trasportatore su strada a X._______. Esso ne ha ordinato la sua immediata restituzione ed ha tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. H. Quest'ultima decisione è stata impugnata con atto del 26 ottobre 2007. Col proprio ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale, la X._______ (ricorrente) ne postula l'annullamento, domandando - in via cautelare - la restituzione dell'effetto sospensivo al gravame e la congiunzione con le altre procedure ricorsuali pendenti presso il Tribunale amministrativo federale, nonché con l'incarto 6B_510/2007 pendente presso il Tribunale federale. Nel merito, la ricorrente sostiene che gli estremi per la revoca ordinata dall'UFT non sono affatto dati, che essa si basa su un errato accertamento dei fatti e che risulta lesiva sia del principio della parità di trattamento che di quello della proporzionalità. I. Interpellato l'UFT, con decisione incidentale del 6 dicembre 2007 la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo è stata respinta. Nel contempo, gli incarti A-3205/2006 e A-6247/2007 - non però il 6B_510/2007, poiché pendente davanti ad altra autorità - sono stati congiunti all'originario incarto A-7275/2007. Per quanto precede, il presente giudizio statuirà sia sul ricorso del 30 marzo 2006 (originario incarto A-3205/2006) sia su quello del 14 settembre 2007 (originario incarto A-6247/2007) sia, infine, sul ricorso del 26 ottobre 2007 (originario incarto A-7275/2007). J. Dopo ulteriori scambi di corrispondenza tra le parti, con atto del 2 maggio 2008 l'UFT ha preso posizione in merito al ricorso del 26 ottobre 2007. Osservando che i presupposti della revoca dell'autorizzazione all'accesso alla professione di trasportatore su strada risultano tutti adempiuti, esso ha chiesto che lo stesso venga respinto. Per quel che riguarda i ricorsi del 30 marzo 2006 (originario incarto A-3205/2006) rispettivamente del 14 settembre 2007 (originario incarto A-6247/2007), il Tribunale amministrativo federale ha invece rinunciato ad interpellare formalmente l'autorità inferiore in merito. K. A seguito dell'emanazione, il 13 maggio 2008, della sentenza del Tribunale federale di cui all'incarto no. 6B_510/2007, che conferma due decisioni di multa emesse nei confronti dell'amministratore della ricorrente e da lui quindi impugnate, il Tribunale amministrativo federale ha assegnato alle parti un termine per pronunciarsi sulla stessa. Né la ricorrente né l'autorità inferiore si sono espressi entro tale termine. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, più oltre.
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1 Il Tribunale amministrativo federale è competente a statuire sui diversi gravami presentati dalla ricorrente, giusta gli art. 1, 31, 32 e 33 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale. Fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF così come da eventuali normative speciali (cfr. art. 37 LTAF e art. 2 e 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]), la presente procedura soggiace alla PA (al riguardo cfr. anche l'art. 15 della legge federale del 18 giugno 1993 sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada [LTV; RS 744.10]). I singoli ricorsi sono stati interposti tempestivamente, nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 20 segg., 50 segg. PA).
E. 2.1 In quanto destinataria della decisione del 26 settembre 2007, che le revoca l'autorizzazione per l'accesso alla professione di trasportatore su strada (originario incarto A-7275/2007), la ricorrente ha senz'altro qualità per ricorrere. Su questo punto, il ricorso è quindi ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.
E. 2.2 Così invece non è per quanto riguarda i ricorsi contro gli oggetti trattati negli originari incarti A-3205/2006 (ricorso del 30 marzo 2006 contro la decisione dell'UFT del 24 febbraio 2006) e A-6247/2007 (ricorso del 14 settembre 2007 contro la decisione dell'UFT del 19 luglio 2007). La necessità di confermare la decisione del 26 settembre 2007, con cui l'UFT ha proceduto alla revoca dell'autorizzazione all'accesso alla professione di trasportatore su strada, e quindi di respingere il ricorso del 26 ottobre 2007 (cfr. infra consid. 4 segg.), comporta infatti il venir meno in corso di causa di un interesse pratico ed attuale giusta l'art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA alla loro trattazione (Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, no. 431, 538 segg.). In assenza di un'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori su strada ex art. 7 segg. LTV - necessaria per procedere al trasporto di viaggiatori con autoveicoli atti al trasporto di più di nove passeggeri (compreso l'autista) - la ricorrente non può infatti né ambire a ricevere autorizzazioni per servizi di trasporto regolare professionale con autobus su tratte internazionali (originario incarto A-6247/2007), né avere interesse ad aggravarsi contro una decisione che le vieta di far salire e scendere passeggeri presso la stazione FFS di Lugano (originario incarto A-3205/2006) nell'ambito della gestione di una tratta per trasporto regolare professionale di linea con autobus tra Lugano e l'aeroporto della Malpensa (I) (al riguardo cfr. anche la direttiva dell'Ufficio federale dei trasporti concernente i trasporti internazionali mediante autobus tra la Svizzera e Stati terzi [Dir Tin T], entrata in vigore il 1. gennaio 2008, pag. 13 seg.). Venuto meno un interesse pratico ed attuale, e ritenuto che non vi è motivo per comunque statuire sugli oggetti indicati (DTF 123 II 285, consid. 4), i gravami ad essi relativi devono essere pertanto considerati privi di oggetto (Alfred Kölz/Isabelle Häner, op. cit., no. 413).
E. 3 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Da parte sua, il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5.). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; Alfred Kölz/Isabelle Häner, op. cit., no. 674 segg.).
E. 4.1 L'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada è disciplinato, unitamente al trasporto regolare e professionale di viaggiatori su strada, dalla già citata LTV come pure dall'ordinanza federale del 1. novembre 2000 concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM; RS 744.103). Queste normative risultano conformi all'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (RS 0.740.72; foglio federale [FF], 1999 5092 segg., 5244) e sono applicabili anche in tale ambito (cfr. al riguardo la sezione 1 dell'allegato 1 dell'accordo stesso; Roland Bieber/Francesco Maiani/ Marie Delaloye, Droit européen des transports, Ginevra 2006, pag. 374).
E. 4.2 Il concetto di professione di trasportatore di viaggiatori su strada è definito dall'art. 7 lett. a LTV. Questo termine indica l'attività di qualsiasi impresa, i cui servizi siano offerti al pubblico o a talune categorie di persone, che effettua a titolo professionale il trasporto di viaggiatori con autoveicoli atti, per costruzione ed attrezzatura, al trasporto di più di nove persone compreso l'autista. Gli art. 8 segg. LTV prescrivono che per l'esercizio della professione è necessaria un'autorizzazione, la quale viene concessa solo se risultano dati determinati criteri (art. 9- 12 LTV). Nel caso - come nella fattispecie - l'autorità ritenga che in un periodo successivo alla concessione dell'autorizzazione, l'impresa non adempia più a tali criteri, l'autorizzazione può venir revocata (art. 13 LTV).
E. 4.3 Per l'art. 8 cpv. 2 LTV responsabile per il rilascio dell'autorizzazione all'accesso alle professioni di trasportatore su strada è l'UFT. In base all'art. 8 seg. LTV, che come detto riprende i criteri contenuti nell'accordo sottoscritto con la Comunità europea, l'autorizzazione viene concessa se il richiedente dimostra (1) di essere onorabile, (2) di disporre di un'adeguata capacità finanziaria e (3) di competenze professionali specifiche. L'art. 9 cpv. 2 LTV prevede che se il richiedente non è una persona fisica, come nel caso in esame, le condizioni di onorabilità ed idoneità professionale devono essere soddisfatte da una persona che esercita una funzione direttiva nell'impresa o è determinante per la fornitura delle prestazioni di trasporto (cfr. anche decisione del Tribunale amministrativo federale A-3491/2007 del 18 dicembre 2007, consid. 3).
E. 4.4 Per quanto riguarda specificatamente il requisito dell'onorabilità, alla luce dell'art. 10 cpv. 1 LTV, esso risulta soddisfatto se, negli ultimi dieci anni, una persona (a) non è stata condannata per aver commesso un crimine rispettivamente (b) non ha commesso infrazioni gravi e ripetute alle disposizioni (1) sulle condizioni di retribuzione e di lavoro, in particolare sulle ore di attività e di riposo degli autisti, (2) sulla sicurezza della circolazione stradale, (3) sulla costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli, segnatamente circa il loro peso e dimensioni. Indipendentemente da quanto prescritto dall'art. 10 cpv. 1 LTV, ovvero dalla condanna ad un crimine o dall'infrazione di norme specifiche, per l'art. 10 cpv. 2 LTV il requisito dell'onorabilità non risulta adempiuto nel caso sussistano motivi atti a metterla in qualche modo in dubbio.
E. 5.1 L'autorità inferiore ha basato la decisione di revoca dell'autorizzazione per l'accesso alla professione di trasportatore su strada, qui impugnata, sul mancato rispetto da parte della ricorrente delle normative in materia di trasporti su strada. Con riferimento alla decisione emessa il 19 luglio 2007, con cui ha respinto rispettivamente stralciato 5 istanze di rilascio di altrettante autorizzazioni per il trasporto regolare di passeggeri presentate dalla ricorrente, l'UFT sottolinea il mancato rispetto da parte sua delle condizioni e dei requisiti relativi alle autorizzazioni per i servizi di trasporto di viaggiatori e le infrazioni alla normativa in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli e alle ore di guida e di riposo. Siccome l'UFT considera gravi le infrazioni imputate alla ricorrente, la condizione di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. b LTV non risulta più adempiuta. A mente dell'autorità inferiore, in base alle medesime gravi e ripetute violazioni commesse dalla ricorrente rispettivamente dai suoi dirigenti e collaboratori e visto il fatto che la stessa pare non voler osservare le disposizioni determinanti in materia, come per altro emerso in occasione di svariati controlli di polizia e di interrogatori, non più adempiuta risulta pure la condizione di cui all'art. 10 cpv. 2 LTV.
E. 5.2 A parere della ricorrente non si può invece affatto rimproverarle di aver commesso delle infrazioni gravi e ripetute nel senso sopra indicato. Essa contesta la posizione dell'UFT, sostenendo che l'autorità amministrativa avrebbe dovuto scostarsi dall'insufficiente accertamento dei fatti compiuto nel quadro delle procedure penali. Denuncia una violazione del principio della proporzionalità tra le infrazioni effettivamente riscontrate e il provvedimento di revoca e di quello della parità di trattamento in rapporto alle ditte sue concorrenti.
E. 6.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa non può distanziarsi, salvo eccezioni, dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. Essa deve attenersi ai fatti accertati nel giudizio penale, qualora quest'ultimo sia stato pronunciato secondo la procedura ordinaria, salvo se sussistano indizi tali da far ritenere inesatto l'accertamento compiuto, nel cui caso essa può assumere le prove ritenute necessarie. Tale principio vale pure ove il giudizio penale sia stato emanato in un procedimento sommario, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo (anche) ad un procedimento amministrativo. Lo stesso vale infine se egli ne era stato informato e, ciò nonostante, non ha fatto valere, facendo se del caso capo ai rimedi giuridici disponibili, i suoi diritti nell'ambito del procedimento penale (decisioni del Tribunale federale 2A.332/2004 del 22 novembre 2004, consid. 5; 6A.29/2005 del 31 ottobre 2005, consid. 4; DTF 123 II 63, consid. 2).
E. 6.2 Nel caso in esame, le decisioni di multa ammesse dalla ricorrente dalla data del rilascio dell'autorizzazione n. [...] il 4 gennaio 2005 - emesse nei confronti del suo amministratore unico, signor Z._______, rispettivamente di alcuni suoi autisti - si basano tutte su rapporti di contravvenzione della polizia cantonale o della polizia comunale di Lugano (cfr. ricorso del 26 ottobre 2007, pag. 10 seg. come pure decisione dell'UFT del 19 luglio 2007, pag. 18). Non impugnate davanti alla Pretura penale ed in mancanza di indizi tali da far ritenere inesatto l'accertamento compiuto, esse danno conto di fatti che devono essere qui ritenuti pacifici. La ricorrente era, rispettivamente doveva essere, infatti consapevole che infrazioni di quel tipo potevano avere conseguenze sulla sua attività - anche perché vi erano direttamente connesse - e non può oggi sollevare generiche censure riguardo ai fatti che hanno portato alla loro emanazione (cfr. supra consid. 6.1):
E. 6.2.1 Decreto n. [...] a carico di I._______ 16.09.2005 Multa di fr. 150.-- in virtù degli art. 25 cpv. 2 lett. I e 103 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) in combinato con gli art. 3 cpv. 4 e 96 dell'ordinanza federale del 13 dicembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11). Scorretta manipolazione del cronotachigrafo (fatti accertati il 27.07.2005).
E. 6.2.2 Decreto n. [...] a carico di Z._______ 07.04.2006 Multa di fr. 200.-- in virtù degli art. 13 cpv. 3, 29, 93 cpv. 2 e 100 cpv. 2 LCStr in combinato con gli art. 34 e 219 cpv. 1 e 2 dell'ordinanza federale del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41). Messa in circolazione di veicolo cui erano state apportate modifiche senza sottoporlo a nuovo esame (fatti accertati il 22.11.2005).
E. 6.2.3 Decreto n. [...] a carico di J.______ 07.04.2006 Multa di fr. 100.-- in virtù degli art. 13 cpv. 3, 29 e 93 cpv. 2 LCStr in combinato con gli art. 34 e 219 cpv. 1 e 2 OETV. Circolazione con veicolo modificato omettendo di sottoporlo ad esame (fatti accertati il 22.11.2005).
E. 6.2.4 Decreto n. [...] a carico di Z._______ 07.04.2006 Multa di fr. 500.-- in virtù degli art. 29, 93 cpv. 2 e 100 cpv. 2 LCStr in combinato con gli art. 100 cpv. 1 e 219 cpv. 1 OETV. Autorizzazione a trasporto professionale di persone con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo (fatti accertati il 26.10.2005).
E. 6.2.5 Decreto n. [...] a carico di K._______ 07.04.2006 Multa di fr. 300.-- in virtù degli art. 29 e 93 cpv. 2 LCStr in combinato con gli art. 100 cpv. 1 e 219 cpv. 1 OETV. Trasporto professionale di persone con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo (fatti accertati il 26.10.2005).
E. 6.2.6 Decreto n. [...] a carico di Z._______ 07.04.2006 Multa di fr. 500.-- in virtù degli art. 29, 93 cpv. 2 e 100 cpv. 2 LCStr in combinato con gli art. 100 cpv. 1 e 219 cpv. 1 OETV. Autorizzazione a ripetuto trasporto professionale di persone con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo (fatti accertati il 15.11.2005).
E. 6.2.7 Decreto n. [...] a carico di L._______ 07.04.2006 Multa di fr. 360.-- in virtù degli art. 10 cpv. 4, 29, 56, 64, 93 cpv. 2, 96 cpv. 2, 99 cpv. 3, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr in combinato con gli art. 100 cpv. 1 e 219 cpv. 1 OETV e gli art. 15 cpv. 1 e 21 cpv. 2 dell'ordinanza federale del 19 giugno 1995 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (ordinanza per gli autisti, OLR 1; RS 822.221). Trasporto professionale di persone con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo. Omissione della compilazione del libretto di lavoro. Guida senza la licenza di condurre sul veicolo (fatti accertati il 15.11.2005).
E. 6.2.8 Decreto n. [...] a carico di M._______ 07.04.2006 Multa di fr. 190.-- in virtù degli art. 25 cpv. 2 lett. I, 56, 103 e 106 cpv. 1 LCStr in combinato con gli art. 3 cpv. 4 e 96 ONC e gli art. 17 cpv. 1 e 28 cpv. 2 dell'ordinanza federale del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (ORL2; RS 822.222). Scorretta manipolazione del cronotachigrafo. Omissione della compilazione del libretto di lavoro (fatti accertati il 09.11.2005). Ai decreti appena citati vanno inoltre ad aggiungersi due ulteriori decisioni di multa emanate l'8 settembre e il 1. dicembre 2006 dal Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino, sezione della circolazione. Esse erano state a suo tempo impugnate davanti alla Pretura penale, che le aveva sostanzialmente confermate riducendo però la pena pecuniaria, e sono recentemente divenute definitive dopo il rigetto del ricorso interposto contro la decisione della Pretura penale da parte del Tribunale federale (decisione 6B_510/2007 del 13 maggio 2008). Benché intervenuta pendente causa, anche quest'ultima sentenza del Tribunale federale - sulla quale per altro lo scrivente Tribunale ha dato alle parti modo di esprimersi - costituisce un elemento di fatto di cui occorre tenere conto in questa sede (Pierre Moor, op. cit., no. 2.2.6.6, pag. 265, con rinvii alla giurisprudenza).
E. 6.2.9 Decreto n. [...] a carico di Z._______ 08.09.2006 Multa di fr. 4'000.-- (ridotta in sede di ricorso a fr 3'000.--) in virtù degli art. 56, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr in combinato con gli art. 23 e 28 cpv. 2 lett. d ORL2. Rifiuto di permettere all'autorità competente di effettuare il controllo aziendale atto a stabilire l'attività conformemente all'ORL2 (fatti accertati il 07.06.2006).
E. 6.2.10 Decreto n. [...] a carico di Z._______ 01.12.2006 Multa di fr. 5'000.-- (ridotta in sede di ricorso a fr 2'000.--) in virtù degli art. 56, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr in combinato con gli art. 23 e 28 cpv. 2 lett. d ORL2. Rifiuto di permettere all'autorità competente di effettuare il controllo aziendale atto a stabilire l'attività conformemente all'ORL2 (fatti accertati il 21.09.2006).
E. 6.3 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le infrazioni imputate all'amministratore unico della ricorrente rispettivamente ad alcuni suoi autisti risultano gravi in special modo se si osserva che riguardano specificatamente l'attività di trasporto e in particolare il controllo delle ore di guida e di riposo dei conducenti e quindi che sanzionano la mancata osservanza di regole atte a garantire la sicurezza sia dei passeggeri che degli altri utenti della strada. Esse sono state commesse a più riprese in un lasso di tempo ristretto (luglio 2005-settembre 2006) e, per giunta, in un periodo in cui la ricorrente disponeva di un'unica autorizzazione di tratta provvisoria: la n. [...], rilasciatale dall'UFT il 25 gennaio 2005, che infine fu annullata dal Tribunale federale con sentenza del 5 luglio 2006. Queste infrazioni dimostrano che la ricorrente, e per lei la direzione e gli autisti della stessa, non adempie più ai requisiti di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. b LTV, norma che permette espressamente di tenere conto di fatti su una lunga durata e risalire addirittura fino a 10 anni prima del provvedimento di revoca (cfr. già citata decisione del Tribunale federale 2A.332/2004 del 22 novembre 2004, consid. 6; decisioni del Tribunale federale 2A.177/2002 del 10 maggio 2002, consid. 2; 2A.495/2000, consid. 2). È quindi a giusto titolo che l'UFT ha riscontrato una violazione del citato art. 10 cpv. 1 lett. b LTV.
E. 6.4 In aggiunta alle contravvenzioni citate, tutte a carattere definitivo, va osservato che in data 1. aprile 2008 l'UFT ha emesso nei confronti del signor Z._______, amministratore unico della ricorrente, una decisione penale ex art. 70 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313) con la quale lo stesso è stato condannato al pagamento di una multa di fr. 10'000.-- in applicazione dell'art. 16 cpv. 1 LTV (infrazioni alla privativa del trasporto di viaggiatori). Seppur nel frattempo impugnato, tale provvedimento permette di fare il punto della situazione riguardo a una serie di constatazioni di fatti scaturiti da svariati controlli ed interrogatori da parte della polizia comunale di Lugano e della polizia cantonale ticinese, le cui risultanze sono state prodotte dall'UFT anche nel corso della procedura che ci occupa. Anche questi fatti riguardano il lasso di tempo tra il rilascio dell'autorizzazione alla professione il 4 gennaio 2005 e la sua revoca decisa con atto del 26 settembre 2007, qui querelata. Da essi, indipendentemente da una loro sanzione di natura penale, risulta che il comportamento della ricorrente, e in sua vece del suo amministratore unico, è atto a sollevare seri dubbi in rapporto alla gestione dell'attività di trasporto professionale effettuata, in particolare per quanto attiene al rispetto delle decisioni amministrative che la riguardano:
E. 6.4.1 Fatti concernenti l'inosservanza dell'autorizzazione n. [...] (e del decreto penale dell'UFT del 26 febbraio 2006) con cui alla ricorrente veniva espressamente vietato di far salire e scendere passeggeri presso la stazione FFS di Lugano Nonostante la ricorrente disponesse a quel tempo solo di un'autorizzazione con validità limitata fino al 31 gennaio 2007, per un servizio regolare internazionale sulla tratta Pambio-Noranco (CH) - Mendrisio (CH) - Chiasso Autostrada (CH)/Brogeda Autostrada (I) - Aeroporto Malpensa (I), e quindi non fosse autorizzata a far tappa rispettivamente a partire dalla stazione FFS di Lugano (fatto che le è stato pure espressamente vietato con decreto penale del 26 febbraio 2006 l'UFT), da documentazione fotografica fornita dalla polizia cantonale ticinese all'UFT risulta che i giorni 7, 9 e 15 marzo 2006 la ricorrente ha caricato regolarmente passeggeri presso il parcheggio della stazione FFS di Lugano e che essa ha continuato ad utilizzare indebitamente tale fermata anche nei giorni successivi. L'uso regolare di quella fermata sulla tratta citata è stato in seguito confermato anche in sede di interrogatorio davanti alla polizia - avvenuto il 12 maggio e il 31 maggio 2006 - da diversi (ex)autisti della ricorrente. In base ai rapporti del 1. e del 13 giugno come pure del 5 e del 12 luglio 2006 della polizia cantonale ticinese risulta che il trasporto regolare di passeggeri verso l'aeroporto della Malpensa (I) si è sempre svolto con partenza dalla stazione FFS di Lugano.
E. 6.4.2 Fatti concernenti il trasporto regolare e professionale di passeg- geri tra Lugano e l'aeroporto di Malpensa (I) Dall'elenco inviato il 27 settembre 2006 dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD) all'UFT risulta che, nel periodo tra il 23 agosto e il 6 settembre 2006 la ricorrente ha compiuto coi suoi veicoli 160 viaggi in direzione di Malpensa (I) e 163 viaggi in direzione di Lugano. Questo, nonostante in seguito ad impugnazione da parte del Comune di Lugano e della ditta Y._______, l' autorizzazione rilasciatale con validità fino al 31 gennaio 2007, per un servizio regolare internazionale sulla tratta Pambio-Noranco (CH) - Mendrisio (CH) - Chiasso Autostrada (CH)/Brogeda autostrada (I) - Aeroporto Malpensa (I) fosse stata annullata con sentenza del Tribunale federale del 5 luglio 2006. La constatazione del mancato ossequio della decisione del Tribunale federale risulta anche dal rapporto del 12 luglio 2006 della polizia cantonale ticinese, da cui emerge che, dopo l'emanazione della sentenza del Tribunale federale, la ricorrente non ha mai interrotto il servizio di trasporto regolare sulla linea Lugano-Malpensa (I).
E. 6.4.3 Fatti concernenti il trasporto regolare e professionale di passeg- geri tra Lugano e l'aeroporto di Linate (I) Nonostante la ricorrente non disponesse di nessuna autorizzazione in tal senso, dal rapporto di constatazione del 5 luglio 2006 della polizia cantonale ticinese risulta che a partire dal 1. maggio 2006 la ricorrente ha introdotto un servizio regolare in direzione dell'aeroporto di Linate (I). Dal rapporto informativo della polizia cantonale ticinese del 12 luglio successivo risulta che la ricorrente ha svolto un servizio regolare sulla linea Lugano-Linate (I) e che i veicoli impiegati per tale servizio non erano equipaggiati per il trasporto professionale di viaggiatori. Parallellamente agli estremi per l'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. b LTV, sulla scorta delle infrazioni accertate (cfr. precedente consid. 5.3) e dei fatti appena elencati - come detto, indipendentemente dalla sanzione presa in base agli stessi - non più adempiuti risultano pure gli estremi dell'art. 10 cpv. 2 LTV. La situazione che emerge dagli atti - in particolare, dai vari rapporti di polizia citati e prodotti, redatti sia dalla polizia comunale di Lugano che dalla polizia cantonale ticinese facendo capo all'impiego di più agenti, e per altro già presi quale riferimento da svariate autorità giudiziarie - permette infatti di far nutrire seri dubbi in merito all'onorabilità della ricorrente. Di qui l'irrilevanza dell'assunzione di ulteriori prove in merito da parte dello scrivente Tribunale. Per quanto osservato, conformemente a quanto concluso dall'UFT, oltre che sulla base dell'art. 10 cpv. 1 lett. b LTV, dati sono effettivamente pure sufficienti motivi per revocare alla ricorrente l'autorizzazione all'esercizio della professione sulla base dell'art. 10 cpv. 2 LTV.
E. 7 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente la revoca decisa è proporzionale. Alla luce dell'atteggiamento registrato, il provvedimento preso sulla base dell'art. 10 cpv. 1 lett b e dell'art. 10 cpv. 2 LTV è idoneo rispettivamente necessario al ristabilimento della legalità nonché dell'ordine e della sicurezza pubblici e commisurato all'interesse pubblico perseguito (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, no. 1142 segg.; DTF 132 II 21, consid. 6.4; DTF 127 II 297, consid. 3; DTF 123 II 248, consid. 4). La salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblici, è infatti preponderante anche rispetto all'eventuale pregiudizio estremo della chiusura prospettato dalla ricorrente, che - conformemente allo scopo sociale iscritto a registro di commercio e come questo Tribunale ha già avuto modo di osservare nella decisione incidentale del 6 dicembre 2007 - risulta in ogni caso perseguire un'attività diversificata, comprendente - oltre al trasporto regolare di viaggiatori su strada - il noleggio di bus, [...], ecc.
E. 8 Tra le censure sollevate dalla ricorrente vi è infine quella della lesione della parità di trattamento rispetto ad altre aziende del ramo. Essa asserisce che altre imprese - ed in particolare la ditta N._______ - non rispettano le norme in materia e rileva che - anche sulla scorta del comportamento illecito tollerato dall'UFT nei confronti delle altre ditte - la revoca dell'autorizzazione all'accesso alla professione di trasportatore su strada sulla base di 5 contravvenzioni non gravi non si giustifica. Pure questa censura risulta infondata. La ricorrente basa le proprie affermazioni solo sul riconoscimento di 5 infrazioni imputate al suo amministratore unico rispettivamente ad autisti alle sue dipendenze. In realtà tali infrazioni risultano essere comunque di più e - come visto - forniscono nel loro insieme sufficienti motivi per giustificare la revoca decisa (cfr. supra consid. 6 segg.). Stessa conclusione occorre inoltre trarre anche nel caso la censura della ricorrente sia volta a denunciare un'eccessiva indulgenza dell'UFT nei confronti di altre imprese attive sul mercato. Secondo giurisprudenza e dottrina, quand'anche così fosse, nessuno può infatti prevalersi del fatto che la legge sia stata altre volte violata per chiedere che sia pure violata a suo vantaggio. Non vi è infatti nessun diritto che permetta di evocare una parità di trattamento nell'illegalità, a meno che l'autorità non si scosti dalla legge in base a una prassi costante dimostrando di voler agire così anche in futuro e non sussistano motivi preponderanti al rispetto della norma di legge in questione (DTF 127 I 1, consid. 3a; DTF 122 II 446, consid. 4a; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. edizione, Berna 2005, pag. 164 segg. con ulteriori riferimenti). Così non è però nella fattispecie. Dagli atti non emergono elementi in tal senso e per altro neppure risulta che la ricorrente intenda sostenere questa tesi.
E. 9 Per quanto precede, in quanto non diventati privi di oggetto, i ricorsi si rivelano infondati e devono essere respinti.
E. 10 In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, tenuto conto dell'ampiezza della causa e degli atti istruttori compiuti come pure della necessità di esprimersi sulla richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso del 26 ottobre 2007, esse vengono stabilite in fr. 4'500.--, importo che verrà dedotto dall'anticipo spese di complessivi fr. 7'500.-- da lei versato.
E. 11 Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, all'UFT non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili.
Dispositiv
- In quanto non diventati privi di oggetto, i ricorsi sono respinti.
- Le spese processuali, di complessivi fr. 4'500.-- , sono poste a carico della ricorrente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà dedotto dall'anticipo spese di complessivi fr. 7'500.-- da lei versato.
- Non vengono assegnate ripetibili.
- Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (raccomandata) - Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (atto giudiziario) Il presidente del collegio: Il cancelliere Claudia Pasqualetto Péquignot Marco Savoldelli Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Corte I A-3205/2006 A-6247/2007 A-7275/2007 {T 0/2} Sentenza del 9 luglio 2008 Composizione Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Kathrin Dietrich, André Moser, cancelliere Marco Savoldelli. Parti X._______, patrocinata dall'avv. Stefano Ferrari, corso S. Gottardo 57, 6830 Chiasso 1, ricorrente, contro Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto revoca dell'autorizzazione per l'accesso alla professione di trasportatore su strada. Fatti: A. La ditta X._______ è una società anonima che ha quale scopo sociale iscritto a registro di commercio il trasporto regolare di passeggeri [...]. I tre incarti giunti nella presente procedura sono tutti connessi alla sua attività di trasporto regolare professionale con automezzi capaci di trasportare più di 9 persone compreso l'autista (trasporti con autobus). B. Su richiesta del 20 dicembre 2004, in data 4 gennaio 2005 l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha concesso alla X._______ l'autorizzazione per l'accesso alla professione di trasportatore su strada n. [...]. Al momento del rilascio, la scadenza di tale autorizzazione era stata fissata per il 3 gennaio 2010. C. Una volta ottenuta l'autorizzazione per l'accesso alla professione di trasportatore su strada, la X._______ ha formulato all'UFT una serie di istanze di rilascio di autorizzazioni per il trasporto regolare e professionale di viaggiatori su tratte internazionali con autobus. D. In base ad un'istanza del 25 gennaio 2005, modificata nel febbraio successivo, il 27 gennaio 2006, l'UFT ha rilasciato alla X._______ l'autorizzazione n. [...], con validità fino al 31 gennaio 2007, per un servizio regolare internazionale sulla tratta Pambio-Noranco (CH) - Mendrisio (CH) - Chiasso Autostrada (CH)/Brogeda Autostrada (I) - Aeroporto Malpensa (I). In seguito all'impugnazione da parte del Comune di Lugano e della ditta Y._______, tale autorizzazione è però stata annullata con sentenza del Tribunale federale del 5 luglio 2006 e l'incarto rinviato al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). E. Nel frattempo, il 24 febbraio 2006, l'UFT ha pure emesso nei confronti di X._______ una decisione che - in assenza della necessaria autorizzazione al trasporto professionale regolare di passeggeri con autobus su quella tratta - vietava a quest'ultima, con effetto immediato e per un tempo illimitato, di far salire e scendere passeggeri diretti a Malpensa (I) presso la stazione FFS di Lugano. Questa decisione è stata impugnata dalla X._______ con ricorso del 30 marzo 2006 davanti al DATEC, il quale - con l'entrata in vigore della revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale il 1. gennaio 2007 - ha trasmesso l'incarto al Tribunale amministrativo federale (incarto A-3205/2006). F. Con decisione del 19 luglio 2007, anch'essa impugnata davanti a questo Tribunale il 14 settembre successivo (incarto A-6247/2007), l'UFT ha quindi respinto rispettivamente stralciato 5 istanze di rilascio di altrettante autorizzazioni per il trasporto regolare di passeggeri con autobus presentate dalla X._______, tra cui pure quella che aveva portato al rilascio della già citata autorizzazione n. [...] (cfr. supra consid. D), poi annullata dal Tribunale federale con conseguente rinvio dell'incarto all'UFT per nuovo esame. G. Constatato che le condizioni per la detenzione erano venute meno, il 26 settembre 2007 l'UFT ha infine deciso la revoca della licenza per l'accesso alla professione di trasportatore su strada a X._______. Esso ne ha ordinato la sua immediata restituzione ed ha tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. H. Quest'ultima decisione è stata impugnata con atto del 26 ottobre 2007. Col proprio ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale, la X._______ (ricorrente) ne postula l'annullamento, domandando - in via cautelare - la restituzione dell'effetto sospensivo al gravame e la congiunzione con le altre procedure ricorsuali pendenti presso il Tribunale amministrativo federale, nonché con l'incarto 6B_510/2007 pendente presso il Tribunale federale. Nel merito, la ricorrente sostiene che gli estremi per la revoca ordinata dall'UFT non sono affatto dati, che essa si basa su un errato accertamento dei fatti e che risulta lesiva sia del principio della parità di trattamento che di quello della proporzionalità. I. Interpellato l'UFT, con decisione incidentale del 6 dicembre 2007 la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo è stata respinta. Nel contempo, gli incarti A-3205/2006 e A-6247/2007 - non però il 6B_510/2007, poiché pendente davanti ad altra autorità - sono stati congiunti all'originario incarto A-7275/2007. Per quanto precede, il presente giudizio statuirà sia sul ricorso del 30 marzo 2006 (originario incarto A-3205/2006) sia su quello del 14 settembre 2007 (originario incarto A-6247/2007) sia, infine, sul ricorso del 26 ottobre 2007 (originario incarto A-7275/2007). J. Dopo ulteriori scambi di corrispondenza tra le parti, con atto del 2 maggio 2008 l'UFT ha preso posizione in merito al ricorso del 26 ottobre 2007. Osservando che i presupposti della revoca dell'autorizzazione all'accesso alla professione di trasportatore su strada risultano tutti adempiuti, esso ha chiesto che lo stesso venga respinto. Per quel che riguarda i ricorsi del 30 marzo 2006 (originario incarto A-3205/2006) rispettivamente del 14 settembre 2007 (originario incarto A-6247/2007), il Tribunale amministrativo federale ha invece rinunciato ad interpellare formalmente l'autorità inferiore in merito. K. A seguito dell'emanazione, il 13 maggio 2008, della sentenza del Tribunale federale di cui all'incarto no. 6B_510/2007, che conferma due decisioni di multa emesse nei confronti dell'amministratore della ricorrente e da lui quindi impugnate, il Tribunale amministrativo federale ha assegnato alle parti un termine per pronunciarsi sulla stessa. Né la ricorrente né l'autorità inferiore si sono espressi entro tale termine. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, più oltre. Diritto: 1. Il Tribunale amministrativo federale è competente a statuire sui diversi gravami presentati dalla ricorrente, giusta gli art. 1, 31, 32 e 33 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale. Fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF così come da eventuali normative speciali (cfr. art. 37 LTAF e art. 2 e 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]), la presente procedura soggiace alla PA (al riguardo cfr. anche l'art. 15 della legge federale del 18 giugno 1993 sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada [LTV; RS 744.10]). I singoli ricorsi sono stati interposti tempestivamente, nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 20 segg., 50 segg. PA). 2. 2.1 In quanto destinataria della decisione del 26 settembre 2007, che le revoca l'autorizzazione per l'accesso alla professione di trasportatore su strada (originario incarto A-7275/2007), la ricorrente ha senz'altro qualità per ricorrere. Su questo punto, il ricorso è quindi ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito. 2.2 Così invece non è per quanto riguarda i ricorsi contro gli oggetti trattati negli originari incarti A-3205/2006 (ricorso del 30 marzo 2006 contro la decisione dell'UFT del 24 febbraio 2006) e A-6247/2007 (ricorso del 14 settembre 2007 contro la decisione dell'UFT del 19 luglio 2007). La necessità di confermare la decisione del 26 settembre 2007, con cui l'UFT ha proceduto alla revoca dell'autorizzazione all'accesso alla professione di trasportatore su strada, e quindi di respingere il ricorso del 26 ottobre 2007 (cfr. infra consid. 4 segg.), comporta infatti il venir meno in corso di causa di un interesse pratico ed attuale giusta l'art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA alla loro trattazione (Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, no. 431, 538 segg.). In assenza di un'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori su strada ex art. 7 segg. LTV - necessaria per procedere al trasporto di viaggiatori con autoveicoli atti al trasporto di più di nove passeggeri (compreso l'autista) - la ricorrente non può infatti né ambire a ricevere autorizzazioni per servizi di trasporto regolare professionale con autobus su tratte internazionali (originario incarto A-6247/2007), né avere interesse ad aggravarsi contro una decisione che le vieta di far salire e scendere passeggeri presso la stazione FFS di Lugano (originario incarto A-3205/2006) nell'ambito della gestione di una tratta per trasporto regolare professionale di linea con autobus tra Lugano e l'aeroporto della Malpensa (I) (al riguardo cfr. anche la direttiva dell'Ufficio federale dei trasporti concernente i trasporti internazionali mediante autobus tra la Svizzera e Stati terzi [Dir Tin T], entrata in vigore il 1. gennaio 2008, pag. 13 seg.). Venuto meno un interesse pratico ed attuale, e ritenuto che non vi è motivo per comunque statuire sugli oggetti indicati (DTF 123 II 285, consid. 4), i gravami ad essi relativi devono essere pertanto considerati privi di oggetto (Alfred Kölz/Isabelle Häner, op. cit., no. 413). 3. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Da parte sua, il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5.). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; Alfred Kölz/Isabelle Häner, op. cit., no. 674 segg.). 4. 4.1 L'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada è disciplinato, unitamente al trasporto regolare e professionale di viaggiatori su strada, dalla già citata LTV come pure dall'ordinanza federale del 1. novembre 2000 concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM; RS 744.103). Queste normative risultano conformi all'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (RS 0.740.72; foglio federale [FF], 1999 5092 segg., 5244) e sono applicabili anche in tale ambito (cfr. al riguardo la sezione 1 dell'allegato 1 dell'accordo stesso; Roland Bieber/Francesco Maiani/ Marie Delaloye, Droit européen des transports, Ginevra 2006, pag. 374). 4.2 Il concetto di professione di trasportatore di viaggiatori su strada è definito dall'art. 7 lett. a LTV. Questo termine indica l'attività di qualsiasi impresa, i cui servizi siano offerti al pubblico o a talune categorie di persone, che effettua a titolo professionale il trasporto di viaggiatori con autoveicoli atti, per costruzione ed attrezzatura, al trasporto di più di nove persone compreso l'autista. Gli art. 8 segg. LTV prescrivono che per l'esercizio della professione è necessaria un'autorizzazione, la quale viene concessa solo se risultano dati determinati criteri (art. 9- 12 LTV). Nel caso - come nella fattispecie - l'autorità ritenga che in un periodo successivo alla concessione dell'autorizzazione, l'impresa non adempia più a tali criteri, l'autorizzazione può venir revocata (art. 13 LTV). 4.3 Per l'art. 8 cpv. 2 LTV responsabile per il rilascio dell'autorizzazione all'accesso alle professioni di trasportatore su strada è l'UFT. In base all'art. 8 seg. LTV, che come detto riprende i criteri contenuti nell'accordo sottoscritto con la Comunità europea, l'autorizzazione viene concessa se il richiedente dimostra (1) di essere onorabile, (2) di disporre di un'adeguata capacità finanziaria e (3) di competenze professionali specifiche. L'art. 9 cpv. 2 LTV prevede che se il richiedente non è una persona fisica, come nel caso in esame, le condizioni di onorabilità ed idoneità professionale devono essere soddisfatte da una persona che esercita una funzione direttiva nell'impresa o è determinante per la fornitura delle prestazioni di trasporto (cfr. anche decisione del Tribunale amministrativo federale A-3491/2007 del 18 dicembre 2007, consid. 3). 4.4 Per quanto riguarda specificatamente il requisito dell'onorabilità, alla luce dell'art. 10 cpv. 1 LTV, esso risulta soddisfatto se, negli ultimi dieci anni, una persona (a) non è stata condannata per aver commesso un crimine rispettivamente (b) non ha commesso infrazioni gravi e ripetute alle disposizioni (1) sulle condizioni di retribuzione e di lavoro, in particolare sulle ore di attività e di riposo degli autisti, (2) sulla sicurezza della circolazione stradale, (3) sulla costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli, segnatamente circa il loro peso e dimensioni. Indipendentemente da quanto prescritto dall'art. 10 cpv. 1 LTV, ovvero dalla condanna ad un crimine o dall'infrazione di norme specifiche, per l'art. 10 cpv. 2 LTV il requisito dell'onorabilità non risulta adempiuto nel caso sussistano motivi atti a metterla in qualche modo in dubbio. 5. 5.1 L'autorità inferiore ha basato la decisione di revoca dell'autorizzazione per l'accesso alla professione di trasportatore su strada, qui impugnata, sul mancato rispetto da parte della ricorrente delle normative in materia di trasporti su strada. Con riferimento alla decisione emessa il 19 luglio 2007, con cui ha respinto rispettivamente stralciato 5 istanze di rilascio di altrettante autorizzazioni per il trasporto regolare di passeggeri presentate dalla ricorrente, l'UFT sottolinea il mancato rispetto da parte sua delle condizioni e dei requisiti relativi alle autorizzazioni per i servizi di trasporto di viaggiatori e le infrazioni alla normativa in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli e alle ore di guida e di riposo. Siccome l'UFT considera gravi le infrazioni imputate alla ricorrente, la condizione di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. b LTV non risulta più adempiuta. A mente dell'autorità inferiore, in base alle medesime gravi e ripetute violazioni commesse dalla ricorrente rispettivamente dai suoi dirigenti e collaboratori e visto il fatto che la stessa pare non voler osservare le disposizioni determinanti in materia, come per altro emerso in occasione di svariati controlli di polizia e di interrogatori, non più adempiuta risulta pure la condizione di cui all'art. 10 cpv. 2 LTV. 5.2 A parere della ricorrente non si può invece affatto rimproverarle di aver commesso delle infrazioni gravi e ripetute nel senso sopra indicato. Essa contesta la posizione dell'UFT, sostenendo che l'autorità amministrativa avrebbe dovuto scostarsi dall'insufficiente accertamento dei fatti compiuto nel quadro delle procedure penali. Denuncia una violazione del principio della proporzionalità tra le infrazioni effettivamente riscontrate e il provvedimento di revoca e di quello della parità di trattamento in rapporto alle ditte sue concorrenti. 6. 6.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa non può distanziarsi, salvo eccezioni, dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. Essa deve attenersi ai fatti accertati nel giudizio penale, qualora quest'ultimo sia stato pronunciato secondo la procedura ordinaria, salvo se sussistano indizi tali da far ritenere inesatto l'accertamento compiuto, nel cui caso essa può assumere le prove ritenute necessarie. Tale principio vale pure ove il giudizio penale sia stato emanato in un procedimento sommario, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo (anche) ad un procedimento amministrativo. Lo stesso vale infine se egli ne era stato informato e, ciò nonostante, non ha fatto valere, facendo se del caso capo ai rimedi giuridici disponibili, i suoi diritti nell'ambito del procedimento penale (decisioni del Tribunale federale 2A.332/2004 del 22 novembre 2004, consid. 5; 6A.29/2005 del 31 ottobre 2005, consid. 4; DTF 123 II 63, consid. 2). 6.2 Nel caso in esame, le decisioni di multa ammesse dalla ricorrente dalla data del rilascio dell'autorizzazione n. [...] il 4 gennaio 2005 - emesse nei confronti del suo amministratore unico, signor Z._______, rispettivamente di alcuni suoi autisti - si basano tutte su rapporti di contravvenzione della polizia cantonale o della polizia comunale di Lugano (cfr. ricorso del 26 ottobre 2007, pag. 10 seg. come pure decisione dell'UFT del 19 luglio 2007, pag. 18). Non impugnate davanti alla Pretura penale ed in mancanza di indizi tali da far ritenere inesatto l'accertamento compiuto, esse danno conto di fatti che devono essere qui ritenuti pacifici. La ricorrente era, rispettivamente doveva essere, infatti consapevole che infrazioni di quel tipo potevano avere conseguenze sulla sua attività - anche perché vi erano direttamente connesse - e non può oggi sollevare generiche censure riguardo ai fatti che hanno portato alla loro emanazione (cfr. supra consid. 6.1): 6.2.1 Decreto n. [...] a carico di I._______ 16.09.2005 Multa di fr. 150.-- in virtù degli art. 25 cpv. 2 lett. I e 103 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) in combinato con gli art. 3 cpv. 4 e 96 dell'ordinanza federale del 13 dicembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11). Scorretta manipolazione del cronotachigrafo (fatti accertati il 27.07.2005). 6.2.2 Decreto n. [...] a carico di Z._______ 07.04.2006 Multa di fr. 200.-- in virtù degli art. 13 cpv. 3, 29, 93 cpv. 2 e 100 cpv. 2 LCStr in combinato con gli art. 34 e 219 cpv. 1 e 2 dell'ordinanza federale del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41). Messa in circolazione di veicolo cui erano state apportate modifiche senza sottoporlo a nuovo esame (fatti accertati il 22.11.2005). 6.2.3 Decreto n. [...] a carico di J.______ 07.04.2006 Multa di fr. 100.-- in virtù degli art. 13 cpv. 3, 29 e 93 cpv. 2 LCStr in combinato con gli art. 34 e 219 cpv. 1 e 2 OETV. Circolazione con veicolo modificato omettendo di sottoporlo ad esame (fatti accertati il 22.11.2005). 6.2.4 Decreto n. [...] a carico di Z._______ 07.04.2006 Multa di fr. 500.-- in virtù degli art. 29, 93 cpv. 2 e 100 cpv. 2 LCStr in combinato con gli art. 100 cpv. 1 e 219 cpv. 1 OETV. Autorizzazione a trasporto professionale di persone con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo (fatti accertati il 26.10.2005). 6.2.5 Decreto n. [...] a carico di K._______ 07.04.2006 Multa di fr. 300.-- in virtù degli art. 29 e 93 cpv. 2 LCStr in combinato con gli art. 100 cpv. 1 e 219 cpv. 1 OETV. Trasporto professionale di persone con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo (fatti accertati il 26.10.2005). 6.2.6 Decreto n. [...] a carico di Z._______ 07.04.2006 Multa di fr. 500.-- in virtù degli art. 29, 93 cpv. 2 e 100 cpv. 2 LCStr in combinato con gli art. 100 cpv. 1 e 219 cpv. 1 OETV. Autorizzazione a ripetuto trasporto professionale di persone con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo (fatti accertati il 15.11.2005). 6.2.7 Decreto n. [...] a carico di L._______ 07.04.2006 Multa di fr. 360.-- in virtù degli art. 10 cpv. 4, 29, 56, 64, 93 cpv. 2, 96 cpv. 2, 99 cpv. 3, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr in combinato con gli art. 100 cpv. 1 e 219 cpv. 1 OETV e gli art. 15 cpv. 1 e 21 cpv. 2 dell'ordinanza federale del 19 giugno 1995 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (ordinanza per gli autisti, OLR 1; RS 822.221). Trasporto professionale di persone con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo. Omissione della compilazione del libretto di lavoro. Guida senza la licenza di condurre sul veicolo (fatti accertati il 15.11.2005). 6.2.8 Decreto n. [...] a carico di M._______ 07.04.2006 Multa di fr. 190.-- in virtù degli art. 25 cpv. 2 lett. I, 56, 103 e 106 cpv. 1 LCStr in combinato con gli art. 3 cpv. 4 e 96 ONC e gli art. 17 cpv. 1 e 28 cpv. 2 dell'ordinanza federale del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (ORL2; RS 822.222). Scorretta manipolazione del cronotachigrafo. Omissione della compilazione del libretto di lavoro (fatti accertati il 09.11.2005). Ai decreti appena citati vanno inoltre ad aggiungersi due ulteriori decisioni di multa emanate l'8 settembre e il 1. dicembre 2006 dal Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino, sezione della circolazione. Esse erano state a suo tempo impugnate davanti alla Pretura penale, che le aveva sostanzialmente confermate riducendo però la pena pecuniaria, e sono recentemente divenute definitive dopo il rigetto del ricorso interposto contro la decisione della Pretura penale da parte del Tribunale federale (decisione 6B_510/2007 del 13 maggio 2008). Benché intervenuta pendente causa, anche quest'ultima sentenza del Tribunale federale - sulla quale per altro lo scrivente Tribunale ha dato alle parti modo di esprimersi - costituisce un elemento di fatto di cui occorre tenere conto in questa sede (Pierre Moor, op. cit., no. 2.2.6.6, pag. 265, con rinvii alla giurisprudenza). 6.2.9 Decreto n. [...] a carico di Z._______ 08.09.2006 Multa di fr. 4'000.-- (ridotta in sede di ricorso a fr 3'000.--) in virtù degli art. 56, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr in combinato con gli art. 23 e 28 cpv. 2 lett. d ORL2. Rifiuto di permettere all'autorità competente di effettuare il controllo aziendale atto a stabilire l'attività conformemente all'ORL2 (fatti accertati il 07.06.2006). 6.2.10 Decreto n. [...] a carico di Z._______ 01.12.2006 Multa di fr. 5'000.-- (ridotta in sede di ricorso a fr 2'000.--) in virtù degli art. 56, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr in combinato con gli art. 23 e 28 cpv. 2 lett. d ORL2. Rifiuto di permettere all'autorità competente di effettuare il controllo aziendale atto a stabilire l'attività conformemente all'ORL2 (fatti accertati il 21.09.2006). 6.3 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le infrazioni imputate all'amministratore unico della ricorrente rispettivamente ad alcuni suoi autisti risultano gravi in special modo se si osserva che riguardano specificatamente l'attività di trasporto e in particolare il controllo delle ore di guida e di riposo dei conducenti e quindi che sanzionano la mancata osservanza di regole atte a garantire la sicurezza sia dei passeggeri che degli altri utenti della strada. Esse sono state commesse a più riprese in un lasso di tempo ristretto (luglio 2005-settembre 2006) e, per giunta, in un periodo in cui la ricorrente disponeva di un'unica autorizzazione di tratta provvisoria: la n. [...], rilasciatale dall'UFT il 25 gennaio 2005, che infine fu annullata dal Tribunale federale con sentenza del 5 luglio 2006. Queste infrazioni dimostrano che la ricorrente, e per lei la direzione e gli autisti della stessa, non adempie più ai requisiti di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. b LTV, norma che permette espressamente di tenere conto di fatti su una lunga durata e risalire addirittura fino a 10 anni prima del provvedimento di revoca (cfr. già citata decisione del Tribunale federale 2A.332/2004 del 22 novembre 2004, consid. 6; decisioni del Tribunale federale 2A.177/2002 del 10 maggio 2002, consid. 2; 2A.495/2000, consid. 2). È quindi a giusto titolo che l'UFT ha riscontrato una violazione del citato art. 10 cpv. 1 lett. b LTV. 6.4 In aggiunta alle contravvenzioni citate, tutte a carattere definitivo, va osservato che in data 1. aprile 2008 l'UFT ha emesso nei confronti del signor Z._______, amministratore unico della ricorrente, una decisione penale ex art. 70 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313) con la quale lo stesso è stato condannato al pagamento di una multa di fr. 10'000.-- in applicazione dell'art. 16 cpv. 1 LTV (infrazioni alla privativa del trasporto di viaggiatori). Seppur nel frattempo impugnato, tale provvedimento permette di fare il punto della situazione riguardo a una serie di constatazioni di fatti scaturiti da svariati controlli ed interrogatori da parte della polizia comunale di Lugano e della polizia cantonale ticinese, le cui risultanze sono state prodotte dall'UFT anche nel corso della procedura che ci occupa. Anche questi fatti riguardano il lasso di tempo tra il rilascio dell'autorizzazione alla professione il 4 gennaio 2005 e la sua revoca decisa con atto del 26 settembre 2007, qui querelata. Da essi, indipendentemente da una loro sanzione di natura penale, risulta che il comportamento della ricorrente, e in sua vece del suo amministratore unico, è atto a sollevare seri dubbi in rapporto alla gestione dell'attività di trasporto professionale effettuata, in particolare per quanto attiene al rispetto delle decisioni amministrative che la riguardano: 6.4.1 Fatti concernenti l'inosservanza dell'autorizzazione n. [...] (e del decreto penale dell'UFT del 26 febbraio 2006) con cui alla ricorrente veniva espressamente vietato di far salire e scendere passeggeri presso la stazione FFS di Lugano Nonostante la ricorrente disponesse a quel tempo solo di un'autorizzazione con validità limitata fino al 31 gennaio 2007, per un servizio regolare internazionale sulla tratta Pambio-Noranco (CH) - Mendrisio (CH) - Chiasso Autostrada (CH)/Brogeda Autostrada (I) - Aeroporto Malpensa (I), e quindi non fosse autorizzata a far tappa rispettivamente a partire dalla stazione FFS di Lugano (fatto che le è stato pure espressamente vietato con decreto penale del 26 febbraio 2006 l'UFT), da documentazione fotografica fornita dalla polizia cantonale ticinese all'UFT risulta che i giorni 7, 9 e 15 marzo 2006 la ricorrente ha caricato regolarmente passeggeri presso il parcheggio della stazione FFS di Lugano e che essa ha continuato ad utilizzare indebitamente tale fermata anche nei giorni successivi. L'uso regolare di quella fermata sulla tratta citata è stato in seguito confermato anche in sede di interrogatorio davanti alla polizia - avvenuto il 12 maggio e il 31 maggio 2006 - da diversi (ex)autisti della ricorrente. In base ai rapporti del 1. e del 13 giugno come pure del 5 e del 12 luglio 2006 della polizia cantonale ticinese risulta che il trasporto regolare di passeggeri verso l'aeroporto della Malpensa (I) si è sempre svolto con partenza dalla stazione FFS di Lugano. 6.4.2 Fatti concernenti il trasporto regolare e professionale di passeg- geri tra Lugano e l'aeroporto di Malpensa (I) Dall'elenco inviato il 27 settembre 2006 dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD) all'UFT risulta che, nel periodo tra il 23 agosto e il 6 settembre 2006 la ricorrente ha compiuto coi suoi veicoli 160 viaggi in direzione di Malpensa (I) e 163 viaggi in direzione di Lugano. Questo, nonostante in seguito ad impugnazione da parte del Comune di Lugano e della ditta Y._______, l' autorizzazione rilasciatale con validità fino al 31 gennaio 2007, per un servizio regolare internazionale sulla tratta Pambio-Noranco (CH) - Mendrisio (CH) - Chiasso Autostrada (CH)/Brogeda autostrada (I) - Aeroporto Malpensa (I) fosse stata annullata con sentenza del Tribunale federale del 5 luglio 2006. La constatazione del mancato ossequio della decisione del Tribunale federale risulta anche dal rapporto del 12 luglio 2006 della polizia cantonale ticinese, da cui emerge che, dopo l'emanazione della sentenza del Tribunale federale, la ricorrente non ha mai interrotto il servizio di trasporto regolare sulla linea Lugano-Malpensa (I). 6.4.3 Fatti concernenti il trasporto regolare e professionale di passeg- geri tra Lugano e l'aeroporto di Linate (I) Nonostante la ricorrente non disponesse di nessuna autorizzazione in tal senso, dal rapporto di constatazione del 5 luglio 2006 della polizia cantonale ticinese risulta che a partire dal 1. maggio 2006 la ricorrente ha introdotto un servizio regolare in direzione dell'aeroporto di Linate (I). Dal rapporto informativo della polizia cantonale ticinese del 12 luglio successivo risulta che la ricorrente ha svolto un servizio regolare sulla linea Lugano-Linate (I) e che i veicoli impiegati per tale servizio non erano equipaggiati per il trasporto professionale di viaggiatori. Parallellamente agli estremi per l'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. b LTV, sulla scorta delle infrazioni accertate (cfr. precedente consid. 5.3) e dei fatti appena elencati - come detto, indipendentemente dalla sanzione presa in base agli stessi - non più adempiuti risultano pure gli estremi dell'art. 10 cpv. 2 LTV. La situazione che emerge dagli atti - in particolare, dai vari rapporti di polizia citati e prodotti, redatti sia dalla polizia comunale di Lugano che dalla polizia cantonale ticinese facendo capo all'impiego di più agenti, e per altro già presi quale riferimento da svariate autorità giudiziarie - permette infatti di far nutrire seri dubbi in merito all'onorabilità della ricorrente. Di qui l'irrilevanza dell'assunzione di ulteriori prove in merito da parte dello scrivente Tribunale. Per quanto osservato, conformemente a quanto concluso dall'UFT, oltre che sulla base dell'art. 10 cpv. 1 lett. b LTV, dati sono effettivamente pure sufficienti motivi per revocare alla ricorrente l'autorizzazione all'esercizio della professione sulla base dell'art. 10 cpv. 2 LTV. 7. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente la revoca decisa è proporzionale. Alla luce dell'atteggiamento registrato, il provvedimento preso sulla base dell'art. 10 cpv. 1 lett b e dell'art. 10 cpv. 2 LTV è idoneo rispettivamente necessario al ristabilimento della legalità nonché dell'ordine e della sicurezza pubblici e commisurato all'interesse pubblico perseguito (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, no. 1142 segg.; DTF 132 II 21, consid. 6.4; DTF 127 II 297, consid. 3; DTF 123 II 248, consid. 4). La salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblici, è infatti preponderante anche rispetto all'eventuale pregiudizio estremo della chiusura prospettato dalla ricorrente, che - conformemente allo scopo sociale iscritto a registro di commercio e come questo Tribunale ha già avuto modo di osservare nella decisione incidentale del 6 dicembre 2007 - risulta in ogni caso perseguire un'attività diversificata, comprendente - oltre al trasporto regolare di viaggiatori su strada - il noleggio di bus, [...], ecc. 8. Tra le censure sollevate dalla ricorrente vi è infine quella della lesione della parità di trattamento rispetto ad altre aziende del ramo. Essa asserisce che altre imprese - ed in particolare la ditta N._______ - non rispettano le norme in materia e rileva che - anche sulla scorta del comportamento illecito tollerato dall'UFT nei confronti delle altre ditte - la revoca dell'autorizzazione all'accesso alla professione di trasportatore su strada sulla base di 5 contravvenzioni non gravi non si giustifica. Pure questa censura risulta infondata. La ricorrente basa le proprie affermazioni solo sul riconoscimento di 5 infrazioni imputate al suo amministratore unico rispettivamente ad autisti alle sue dipendenze. In realtà tali infrazioni risultano essere comunque di più e - come visto - forniscono nel loro insieme sufficienti motivi per giustificare la revoca decisa (cfr. supra consid. 6 segg.). Stessa conclusione occorre inoltre trarre anche nel caso la censura della ricorrente sia volta a denunciare un'eccessiva indulgenza dell'UFT nei confronti di altre imprese attive sul mercato. Secondo giurisprudenza e dottrina, quand'anche così fosse, nessuno può infatti prevalersi del fatto che la legge sia stata altre volte violata per chiedere che sia pure violata a suo vantaggio. Non vi è infatti nessun diritto che permetta di evocare una parità di trattamento nell'illegalità, a meno che l'autorità non si scosti dalla legge in base a una prassi costante dimostrando di voler agire così anche in futuro e non sussistano motivi preponderanti al rispetto della norma di legge in questione (DTF 127 I 1, consid. 3a; DTF 122 II 446, consid. 4a; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. edizione, Berna 2005, pag. 164 segg. con ulteriori riferimenti). Così non è però nella fattispecie. Dagli atti non emergono elementi in tal senso e per altro neppure risulta che la ricorrente intenda sostenere questa tesi. 9. Per quanto precede, in quanto non diventati privi di oggetto, i ricorsi si rivelano infondati e devono essere respinti. 10. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, tenuto conto dell'ampiezza della causa e degli atti istruttori compiuti come pure della necessità di esprimersi sulla richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso del 26 ottobre 2007, esse vengono stabilite in fr. 4'500.--, importo che verrà dedotto dall'anticipo spese di complessivi fr. 7'500.-- da lei versato. 11. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, all'UFT non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. In quanto non diventati privi di oggetto, i ricorsi sono respinti. 2. Le spese processuali, di complessivi fr. 4'500.-- , sono poste a carico della ricorrente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà dedotto dall'anticipo spese di complessivi fr. 7'500.-- da lei versato. 3. Non vengono assegnate ripetibili. 4. Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (raccomandata)
- Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (atto giudiziario) Il presidente del collegio: Il cancelliere Claudia Pasqualetto Péquignot Marco Savoldelli Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: