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A-268/2015

A-268/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-05-17 · Italiano CH

Personale federale

Sachverhalt

A. Nato nel ..., A._______ lavora quale giurista per la Regia federale degli alcool (RFA) dal 1° Marzo 1992. Dal 1° gennaio 2002, egli ricopre la funzione di supplente degli Affari penali, inchieste e riscossione oneri fiscali, in classe salariale 25. B. Con decisione del marzo 2007 la RFA, conseguentemente ad una riorganizzazione interna, ha rivalutato le funzioni dell'interessato e ha optato per una retrocessione in classe salariale 24. Contro questa decisione, A._______ ricorse al Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF o il Tribunale), il quale accolse il ricorso, in ragione segnatamente dell'insufficiente motivazione e dell'inaccessibilità agli atti pertinenti a fondamento della decisione impugnata, rinviando gli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione ai sensi dei considerandi. C. Il 5 novembre 2014 la RFA ha comunicato oralmente all'interessato che la propria funzione era stata adeguata a nuovi compiti e che la classe salariale corrispondente sarebbe stata la 24. L'interessato ha quindi chiesto che ogni comunicazione gli venisse fornita per iscritto, in lingua italiana e al recapito postale della di lui moglie B._______. Tali intendimenti sono stati ribaditi con scritto raccomandato del medesimo giorno. Con scritto anch'esso del 5 novembre 2014, la RFA ha trasmesso per raccomandata all'interessato la modifica del contratto di lavoro (in lingua italiana) e la "Stellenbeschreibung" (in lingua tedesca), con la richiesta di ritornare i documenti, ad avvenuta sottoscrizione, entro il 12 novembre 2014. D. L'11 novembre 2014 la RFA, accusando ricezione dello scritto di data 5 novembre 2014, ha chiesto all'interessato di trasmettere la procura scritta rilasciata alla patrocinatrice lic. iur. B._______. E. Il 13 novembre 2014, A._______ ha ritirato lo scritto raccomandato del 5 novembre precedente della RFA. Il 16 novembre successivo la patrocinatrice, che già lo aveva rappresentato nel primo procedimento di riqualificazione della funzione, ha informato il datore di lavoro che il termine imposto al 12 novembre 2013 "non poteva ovviamente essere rispettato". Essa, rilevato di volere comunque "vagliare con la massima cura i motivi che hanno nuovamente spinto [...] [la RFA] a procedere ad una retrocessione salariale", ha invitato l'autorità inferiore a volere "inviare al più presto l'incarto completo" dell'interessato. A tale richiesta il datore di lavoro non ha dato alcun seguito. F. Con decisione del 20 novembre 2014, la RFA ha informato A._______ che il contratto di lavoro del 31 ottobre 2001 veniva modificato con effetto dal 1° aprile 2015 come segue: "Numero 4:Valutazione della funzione modificata, stipendio, indennità di residenza Nuova classe di stipendio secondo la valutazione della funzione: 24".È garantito lo stipendio di 154'642.80 franchi per il periodo dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2017.Se supera l'importo massimo stabilito per questa nuova classe, lo stipendio rimane invariato per due anni. Durante tale periodo e fintantoché lo stipendio supera l'ammontare giustificato in base alla valutazione della funzione non è versata l'indennità di rincaro e non è accordato alcun aumento secondo l'articolo 39 OPers. Lo stipendio è adeguato alla nuova classe al più tardi dopo due anni (art. 52a cpv. 1 OPers). In particolare l'autorità di prima istanza ha evidenziato che "[i]l termine del 12 novembre 2014 fissato per la presa di posizione è scaduto inutilizzato nonostante la conoscenza della situazione di fatto e di diritto e la trasmissione di tutti gli atti", rilevando che dal suo scritto del 16 novembre 2014 "non risulta alcuna presa di posizione riguardo al contenuto". G. Contro questa decisione, il 15 gennaio 2015, si è aggravato l'insorgente chiedendo, oltre all'effetto sospensivo, l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio all'autorità inferiore per nuova decisione di merito. Protestate spese e ripetibili. In buona sostanza, il ricorrente ha censurato la violazione del diritto di essere sentito nei corollari del diritto di esprimersi prima dell'emanazione della decisione formale, del diritto di accesso agli atti come pure del diritto ad ottenere in lingua italiana la "descrizione del posto"; in questo contesto egli ha pure evidenziato che la mancata produzione del documento il lingua italiana conformi la violazione del diritto ad un processo equo ex art. 6 CEDU e del principio di uguaglianza ex art. 8 cpv. 2 Cost. Nel merito l'insorgente ha evidenziato la violazione del divieto d'arbitrio e del principio della buona fede, come pure l'accertamento inesatto e incompleto dei fatti. H. Con scritto del 28 gennaio e del 3 marzo 2015, l'autorità inferiore ha chiesto e ottenuto due proroghe alla presentazione della risposta, trasmessa il 16 marzo 2015. Nello specifico, la RFA ha chiesto a questo Tribunale di non concedere l'effetto sospensivo richiesto, come pure di respingere nel merito il ricorso presentato. I. Con decisione del 20 maggio 2015 l'autorità inferiore ha respinto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo rilevando che il pregiudizio pecuniario invocato dal ricorrente a fondamento della propria domanda, peraltro molto limitato, avrebbe potuto essere riparato in seguito, contestualmente alla decisione del merito. J. Con replica del 13 novembre 2015 il ricorrente si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni di causa, che per quanto di interesse per la presente causa verranno riprese nella parte in diritto.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribu­nale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). La procedura dinanzi ad esso è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In concreto, l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, emessa dalla Regia federale degli alcool, Dipartimento federale delle finanze, che è un'autorità ai sensi dell'art. 33 lett. d LTAF. Il presente ricorso risulta dunque di competenza del Tribunale amministrativo federale.

E. 1.2 Il ricorrente ha preso parte alla procedura dinanzi all'autorità inferiore. Inoltre, in quanto destinatario della decisione impugnata, egli è particolar­mente toccato dalla stessa e vanta pertanto un interesse attuale e degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione (art. 48 PA). Il ricorrente è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa.

E. 1.3 Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 51 e 52 PA). Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) nonché l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. ed., Basilea 2013, n. marg. 2.149; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allge­meines Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1758 segg.).

E. 2.2 Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, op. cit., no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a, DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. marg. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; Moor/Poltier, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).

E. 2.3 Nell'ambito dell'ampio potere d'apprezzamento di cui dispone lo scrivente Tribunale, si deve comunque considerare ch'egli lo eserciterà con prudenza qualora si debba giudicare di questioni per le quali l'autorità di prima istanza, a sua volta, dispone pure di siffatto ampio potere d'apprezzamento. Tale è il caso, per quanto concerne l'esame del criterio dell'adeguatezza in rapporto alla valutazione delle prestazioni di un impiegato, del rapporto di fiducia tra datore di lavoro e impiegato, della responsabilità di assicurare una corretta esecuzione dei compiti di un'unità amministrativa, nonché della classificazione delle funzioni ("Stelleneinreihung"). In caso di dubbio, esso non si scosta dalla posizione assunta dall'autorità inferiore rispettivamente non sostituisce il proprio apprezzamento a quello di quest'ultima (cfr. [tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2878/2013 del 21 novembre 2013 consid. 2.1 con rinvii).

E. 3 Il ricorrente lamenta innanzitutto una doppia violazione del proprio diritto di essere sentito, in quanto non gli sarebbe stato concesso, né di poter prendere posizione in merito alle constatazioni dell'autorità inferiore prima dell'adozione della decisione qui impugnata, né l'accesso completo agli atti dell'incarto.

E. 4.1 Siccome il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii; DTAF 2009/36 consid. 7), tale doglianza deve quindi essere esaminata prioritariamente dall'autorità di ricorso (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa e DTF 124 I 49 consid. 1).

E. 4.2.1 Detto diritto, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101), è concretizzato in procedura amministrativa federale dagli art. 18, 26 - 33 e 35 cpv. 1 PA. Lo stesso garantisce all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfavorevole nei suoi confronti, il diritto di prendere visione dell'incarto, la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1 con rinvii; sentenze del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010 consid. 6; 8C_321/2009 del 9 settembre 2009 consid. 2.3; sentenza del TAF A-7094/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2 con rinvii).

E. 4.2.2 In particolare, la garanzia del diritto di esprimersi prima dell'adozione di una decisione nei propri confronti, non serve solo a chiarire i fatti, bensì rappresenta anche un diritto individuale di partecipare alla pronuncia di una decisione mirata sulla persona in quanto tale. Il diritto di essere sentito è quindi da un lato, il mezzo d'istruzione della causa, dall'altro un diritto della parte di partecipare all'emanazione della decisione che concerne la sua situazione giuridica. Garantisce in altre parole l'equità del procedimento (cfr. Adelio Scolari, Diritto ammini­strativo, Parte generale, 2002, n. 483 seg. con rinvii; Ulrich Häfe­lin/Walter Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7a ed. 2008, n. 835).

E. 4.2.3 In merito al diritto di accesso agli atti dell'incarto (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3.2) - ovvero il diritto di accesso agli elementi probatori pertinenti figuranti nel dossier - è sufficiente che le parti siano a conoscenza delle prove prodotte e che le stesse siano a disposizione di coloro che le richiedono (cfr. DTF 128 V 272 consid. 5b/bb in fine e DTF 112 Ia 202 consid. 2a; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-4835/2010 del 13 gennaio 2011 consid. 4.2.2 con rinvii e A-4935/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 4.2). Detta garanzia non comprende il diritto di consultare tutto il dossier, bensì unicamente gli atti che possono avere un'incidenza sull'esito della procedura. Giusta l'art. 26 PA - che riprende per l'essen­ziale i principi giurisprudenziali (cfr. Moor/Poltier, op. cit., no. 2.2.7.6, pag. 327) - la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità statuente o d'una autorità cantonale, designata da questa, le memorie delle parti o le osservazioni delle autorità (lett. a), tutti gli atti adoperati come mezzi di prova (lett. b) e le copie delle decisioni notificate (lett. c). Secondo tale norma, il diritto di consultare gli atti si estende a tutti gli atti rilevanti per l'esito della procedura, ovvero tutti gli atti che l'autorità prende in considerazione per fondare la propria decisione (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3.2, DTF 121 I 225 consid. 2a e DTF 119 Ia 139 consid. 2b; sentenza del Tribunale amministrativo fede­rale A-4835/2010 del 13 gennaio 2011 consid. 4.2.2 con rinvii). Il diritto di accesso agli atti, comprende non solo la facoltà di consultare gli atti alla sede dell'autorità, ma anche quella di prendere degli appunti e, in quanto non comporti un sovraccarico di lavoro per l'autorità, d'ottenere delle fotocopie oppure di allestire personalmente le proprie copie, in quanto sia dato l'acceso agli atti medesimi (cfr. Scolari, op. cit., n. 517 con rinvii; Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurigo 2003, n. 6 ad art. 29 Cost., pag. 268 con rinvii). Tale diritto non è tuttavia assoluto, in quanto è soggetto a restrizioni che possono, in particolare, fondarsi sull'interesse prevalente dello Stato o sul diritto legittimo di terzi privati a che non siano divulgati i loro segreti, ad esempio nell'interesse di un'istruttoria in corso, della difesa nazionale o della sicurezza pubblica, del segreto nell'esercizio dei diritti politici, del segreto d'affari, della necessità di proteggere l'anonimato del denunciante e, talvolta, persino per riguardo all'interessato medesimo in rapporto al suo stato di salute (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3925/2009 del 27 febbraio 2012 consid. 4.3.1; Scolari, op. cit., n. 521 con rinvii; Aubert/Mahon, op. cit., n. 6 ad art. 29 Cost., pag. 268 con rinvii).

E. 4.3.1 In concreto il ricorrente sostiene di non essere stato regolarmen­te interpellato rispettivamente di non avere avuto la facoltà di pronunciarsi prima dell'emanazione della decisione del 20 novembre 2014 qui impugnata, con conseguente violazione del diritto di essere sentito. Infatti, con scritto del 16 novembre 2014, egli avrebbe esplicitamente richiesto alla RFA di esprimersi, senza tuttavia avere ottenuto alcuna risposta. In proposito, l'autorità inferiore ha dal canto suo evidenziato che il ricorrente, cosciente degli elementi importanti a fondamento della decisione sin dal 5 novembre 2014, "ha rinunciato a prendere posizione", lasciando trascorrere inutilizzato il termine fissato al 12 novembre 2015.

E. 4.3.2 Il diritto di essere sentito implica per l'interessato il diritto di esprimersi su tutti gli elementi importanti prima dell'emanazione della decisione da parte dell'autorità. Evidentemente, condizione essenziale per esprimersi con cognizione di causa, è l'informativa degli elementi essenziali. Essi, qualora siano trasmessi con una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario, sono reputati avvenuti al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. In altre parole, se il ritiro dello scritto raccomandato avviene nel termine dei 7 giorni, l'invio è reputato essere avvenuto al destinatario al momento del ritiro postale (cfr. art. 44 cpv. 2 LTF e 20 cpv. 2bis PA; Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, 2a ed. 2013, n. 537).

E. 4.3.3 Nella fattispecie in esame, emerge dall'istruttoria che durante l'incontro tra la parti, avvenuto il 5 novembre 2014, il ricorrente è stato informato in merito alla volontà del datore di lavoro di rivalutare la propria funzione con una nuova classe salariale. In particolare allo stesso sono stati presentati tre documenti e meglio la lettera di comunicazione ("Anpassung Arbeitsvertrag"), la "modifica del contratto di lavoro" e la "Stellenbeschreibung", con proposta di sottoscrizione entro il 12 novembre 2014 a titolo di accettazione. Dagli atti di causa emerge tuttavia che l'insorgente non ha provveduto alla loro accettazione brevi manu: infatti sul documento "Anpassung Arbeitsvertrag" vi è l'appunto manoscritto del superiore diretto del ricorrente (signor C._______) che rileva come "Die Annahme dieser Dokumente wird verweigert. Bern, 5.11.14. Ch. C._______". Ad ulteriore comprova della mancata notifica il 5 novembre 2014, vi è lo scritto del ricorrente del medesimo giorno in cui egli chiede la trasmissione di qualsiasi comunicazione "per mezzo di corriere postale [...] in italiano" e all'indirizzo della di lui patrocinatrice. Ma anche la RFA conferma indirettamente questa mancata notifica, avendo trasmesso il 5 novembre stesso la documentazione pertinente con scritto raccomandato. Se l'autorità inferiore avesse ritenuto che la notifica fosse correttamente avvenuta il 5 novembre 2014, non era più necessario un nuovo invio all'insorgente, peraltro raccomandato.

E. 4.4 In questo contesto, la RFA è venuta meno ai propri obblighi, in particolare allorquando si è trattato di fissare il termine per una presa di posizione dell'interessato, termine lasciato invariato sullo scritto trasmesso " Anpassung Arbeitsvertrag", senza però rilevare che lo scritto raccomandato, se ritirato al 7 giorno di giacenza, come effettivamente avvenuto il 13 novembre 2014 (cfr. Track and Trace La Posta), non avrebbe permesso il rispetto del diritto di essere sentito, nel termine imposto.

E. 5 Alla luce della violazione citata, ci si potrebbe ancora chiedere se il presente Tribunale abbia la facoltà in concreto di sanare questo vizio.

E. 5.1 In particolare la giurisprudenza ha evidenziato la facoltà per l'autorità di ricorso di sanare il vizio di essere sentito allorquando essa dispone dello stesso potere d'esame dell'autorità precedente di modo che la parte può quindi esercitare i suoi diritti nella medesima misura (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 126 I 68 consid. 2; sentenza del TF 1C_104/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1; Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, 2a ed. 2013, n. 358). La riparazione della decisione viziata dovrebbe tuttavia costituire un'eccezione e in linea di massima dovrebbe essere esclusa quando, nella fattispecie, la violazione dei diritti di parte è stata particolarmente grave (cfr. DTF 126 I 68 consid. 2; sentenze del TF 1C_452/2009 del 19 marzo 2010 consid. 2.2; 1C_265/2009 del 7 ottobre 2009 consid. 2.3). Infine, però, l'autorità di ricorso può sanare il vizio quando il rinvio della causa all'autorità precedente costituirebbe una vana formalità e allungherebbe inutilmente la procedura (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; sentenza del TF 1C_265/2009 del 7 ottobre 2009 consid. 2.3).

E. 5.2 Nella fattispecie che qui ci riguarda occorre in primo luogo rilevare che la decisione impugnata fa seguito alla sentenza TAF A-3849/2007, del 10 gennaio 2008, in cui il Tribunale annullò la nuova classificazione attribuita al ricorrente, in ragione, già allora, della violazione del diritto di essere sentito, in particolare per la violazione del diritto di visionare gli atti pertinenti prima dell'adozione delle decisione. In questo contesto, il Tribunale deve evidenziare, non senza un appunto critico, l'importante arco temporale (poco meno di 7 anni, dal gennaio 2008 al novembre 2014), lasciato trascorrere dall'autorità inferiore per implementare la sentenza, e ciò senza che dagli atti emerga una sostanziale ragione. Va altresì rilevato che nemmeno nel caso di specie la RFA ha dato accesso a documenti importanti ai fini della classificazione, segnatamente i documenti che precedono la fase della modifica del contratto (cfr. sentenza TAF A-3849/2007 consid. 4.1, pag. 9). Nello specifico, emerge dalla decisione impugnata che: "per valutare il posto [del ricorrente] è stata utilizzata la descrizione della funzione e di "Giurista", come pure che ai posti simili nella Amministrazione federale corrisponde la classe salariale 24 (cfr. decisione pag. 7). Inoltre l'autorità federale ha pure evidenziato che "i posti paralleli dell'AFD (Sezioni Decisioni penali I e II) sono attribuiti alle classi di stipendio 23 e 24" (cfr. decisione pag. 7). Sennonché le descrizioni di tali posti, sconosciute al ricorrente, sono state prodotte dalla RFA, e quindi a disposizione dell'insorgente, solamente contestualmente al presente ricorso con risposta del 16 marzo 2015 (cfr. "le relative descrizioni dei posti vengono ora accluse al presente documento", pag. 7). Va infine evidenziato che, per sanare la violazione del diritto di essere sentito, l'autorità di prime cure avrebbe potuto fissare un nuovo termine, dopo il ritiro dello scritto del 13 novembre 2015 da parte dell'insorgente. Ciò nonostante, in dispregio dei diritti fondamentali di quest'ultimo, la RFA non vi ha provveduto, nemmeno dietro richiesta esplicita dello stesso, il quale con scritto raccomandato del 16 novembre 2014, aveva postulato l'esercizio del diritto di essere sentito, evidenziando in maniera esplicita la notifica irregolare avvenuta il 13 novembre, come pure il mancato acceso agli atti importanti dell'incarto.

E. 5.3 In queste circostanze, il Tribunale non ritiene adempiute le condizioni per sanare il vizio formale della violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, nei suoi corollari del diritto di esprimersi prima che una decisone sfavorevole nei propri confronti sia adottata e nel corollario di accesso agli atti pertinenti. 6.A titolo abbondanziale per quanto riguarda il merito, va considerato quanto segue. Come già evidenziato al consid. 2.3, il Tribunale ricorda che, seppur a beneficio di un ampio potere d'apprezzamento, egli lo eserciterà con prudenza, segnatamente qualora sia chiamato a giudicare su aspetti per i quali l'autorità di prima istanza, a sua volta, dispone pure di siffatto ampio potere d'apprezzamento. In caso di dubbio, esso non si scosta dalla posizione assunta dall'autorità inferiore rispettivamente non sostituisce il proprio apprezzamento a quello di quest'ultima (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 2.3; A-2878/2013 del 21 novembre 2013 consid. 2.1 con rinvii). È il caso per quanto concerne la classificazione delle funzioni ("Stelleneinreihung") in rapporto a delle misure effettive di riorganizzazione. In questo contesto, il Tribunale si limita a verificare se dette misure si fondino su delle serie considerazioni nonché se le stesse non costituiscano invero un mero pretesto per influire su di un determinato rapporto di lavoro. La valutazione della classificazione delle funzioni deve limitarsi in via generale - e dunque, non solo in caso di misure di riorganizzazione - alla sussistenza di serie considerazioni. Non è compito dello scrivente Tribunale, quale istanza qualificata, di intervenire ulteriormente al riguardo (cfr. [tra le tante] sentenze sopracitate del TAF A-1876/2013, consid. 2.3; A-2878/2013, consid. 2.1 con rinvii; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.160). Ciò detto, in base alla documentazione presentata, lo scrivente Tribunale ritiene che emergono dubbi sulla fondatezza delle pretese di merito. 7.Alla luce di quanto sopra esposto, in particolare della violazione del diritto costituzionale di essere sentito, il presente gravame deve essere accolto e la decisione impugnata deve essere annullata con contestuale rinvio dell'incarto all'autorità inferiore. 8.In base all'art. 34 cpv. 2 LPers, rispettivamente dell'art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2), non vengono prelevate spese né assegnate ripetibili. 9.Il ricorrente ha agito nella presente procedura facendosi assistere da una rappresentate con formazione giuridica. Essa, nel ruolo di consorte del ricorrente, ha evidenti interessi all'esito della causa. Secondo dottrina e giurisprudenza, questo elemento - unitamente al fatto che le questioni trattate non risultano particolarmente complesse del profilo giuridico - porta nel caso ad escludere il diritto al riconoscimento di un'indennità per ripetibili (DTF 129 V 113, consid. 4.1; Hirt Rebecca, Die Regelung der Kosten nach st. gallischem Verwaltungsrechtspflegegesetz, San Gallo 2003, pag. 199 segg.). (il dispositivo è indicato alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. 1.Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la decisione del 20 novembre 2014 della Regia federale degli alcool è annullata e l'incarto rinviato alla stessa, affinché si pronunci nuovamente. 2.Non si prelevano spese processuali. 3.Non vengono riconosciute ripetibili. 4.Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (atto giudiziario) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte I A-268/2015 Sentenza del 17 maggio 2016 Composizione Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Jürg Steiger, Kathrin Dietrich, giudici cancelliere Manuel Borla. Parti A._______,..., patrocinato dalla lic. iur. B._______, ..., ricorrente, contro Regia federale degli alcool RFA, Länggasstrasse 35, 3000 Berna 9, autorità inferiore. Oggetto Rivalutazione della funzione (inquadramento in una classe salariale inferiore). Fatti: A. Nato nel ..., A._______ lavora quale giurista per la Regia federale degli alcool (RFA) dal 1° Marzo 1992. Dal 1° gennaio 2002, egli ricopre la funzione di supplente degli Affari penali, inchieste e riscossione oneri fiscali, in classe salariale 25. B. Con decisione del marzo 2007 la RFA, conseguentemente ad una riorganizzazione interna, ha rivalutato le funzioni dell'interessato e ha optato per una retrocessione in classe salariale 24. Contro questa decisione, A._______ ricorse al Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF o il Tribunale), il quale accolse il ricorso, in ragione segnatamente dell'insufficiente motivazione e dell'inaccessibilità agli atti pertinenti a fondamento della decisione impugnata, rinviando gli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione ai sensi dei considerandi. C. Il 5 novembre 2014 la RFA ha comunicato oralmente all'interessato che la propria funzione era stata adeguata a nuovi compiti e che la classe salariale corrispondente sarebbe stata la 24. L'interessato ha quindi chiesto che ogni comunicazione gli venisse fornita per iscritto, in lingua italiana e al recapito postale della di lui moglie B._______. Tali intendimenti sono stati ribaditi con scritto raccomandato del medesimo giorno. Con scritto anch'esso del 5 novembre 2014, la RFA ha trasmesso per raccomandata all'interessato la modifica del contratto di lavoro (in lingua italiana) e la "Stellenbeschreibung" (in lingua tedesca), con la richiesta di ritornare i documenti, ad avvenuta sottoscrizione, entro il 12 novembre 2014. D. L'11 novembre 2014 la RFA, accusando ricezione dello scritto di data 5 novembre 2014, ha chiesto all'interessato di trasmettere la procura scritta rilasciata alla patrocinatrice lic. iur. B._______. E. Il 13 novembre 2014, A._______ ha ritirato lo scritto raccomandato del 5 novembre precedente della RFA. Il 16 novembre successivo la patrocinatrice, che già lo aveva rappresentato nel primo procedimento di riqualificazione della funzione, ha informato il datore di lavoro che il termine imposto al 12 novembre 2013 "non poteva ovviamente essere rispettato". Essa, rilevato di volere comunque "vagliare con la massima cura i motivi che hanno nuovamente spinto [...] [la RFA] a procedere ad una retrocessione salariale", ha invitato l'autorità inferiore a volere "inviare al più presto l'incarto completo" dell'interessato. A tale richiesta il datore di lavoro non ha dato alcun seguito. F. Con decisione del 20 novembre 2014, la RFA ha informato A._______ che il contratto di lavoro del 31 ottobre 2001 veniva modificato con effetto dal 1° aprile 2015 come segue: "Numero 4:Valutazione della funzione modificata, stipendio, indennità di residenza Nuova classe di stipendio secondo la valutazione della funzione: 24".È garantito lo stipendio di 154'642.80 franchi per il periodo dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2017.Se supera l'importo massimo stabilito per questa nuova classe, lo stipendio rimane invariato per due anni. Durante tale periodo e fintantoché lo stipendio supera l'ammontare giustificato in base alla valutazione della funzione non è versata l'indennità di rincaro e non è accordato alcun aumento secondo l'articolo 39 OPers. Lo stipendio è adeguato alla nuova classe al più tardi dopo due anni (art. 52a cpv. 1 OPers). In particolare l'autorità di prima istanza ha evidenziato che "[i]l termine del 12 novembre 2014 fissato per la presa di posizione è scaduto inutilizzato nonostante la conoscenza della situazione di fatto e di diritto e la trasmissione di tutti gli atti", rilevando che dal suo scritto del 16 novembre 2014 "non risulta alcuna presa di posizione riguardo al contenuto". G. Contro questa decisione, il 15 gennaio 2015, si è aggravato l'insorgente chiedendo, oltre all'effetto sospensivo, l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio all'autorità inferiore per nuova decisione di merito. Protestate spese e ripetibili. In buona sostanza, il ricorrente ha censurato la violazione del diritto di essere sentito nei corollari del diritto di esprimersi prima dell'emanazione della decisione formale, del diritto di accesso agli atti come pure del diritto ad ottenere in lingua italiana la "descrizione del posto"; in questo contesto egli ha pure evidenziato che la mancata produzione del documento il lingua italiana conformi la violazione del diritto ad un processo equo ex art. 6 CEDU e del principio di uguaglianza ex art. 8 cpv. 2 Cost. Nel merito l'insorgente ha evidenziato la violazione del divieto d'arbitrio e del principio della buona fede, come pure l'accertamento inesatto e incompleto dei fatti. H. Con scritto del 28 gennaio e del 3 marzo 2015, l'autorità inferiore ha chiesto e ottenuto due proroghe alla presentazione della risposta, trasmessa il 16 marzo 2015. Nello specifico, la RFA ha chiesto a questo Tribunale di non concedere l'effetto sospensivo richiesto, come pure di respingere nel merito il ricorso presentato. I. Con decisione del 20 maggio 2015 l'autorità inferiore ha respinto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo rilevando che il pregiudizio pecuniario invocato dal ricorrente a fondamento della propria domanda, peraltro molto limitato, avrebbe potuto essere riparato in seguito, contestualmente alla decisione del merito. J. Con replica del 13 novembre 2015 il ricorrente si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni di causa, che per quanto di interesse per la presente causa verranno riprese nella parte in diritto. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribu­nale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). La procedura dinanzi ad esso è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In concreto, l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, emessa dalla Regia federale degli alcool, Dipartimento federale delle finanze, che è un'autorità ai sensi dell'art. 33 lett. d LTAF. Il presente ricorso risulta dunque di competenza del Tribunale amministrativo federale. 1.2 Il ricorrente ha preso parte alla procedura dinanzi all'autorità inferiore. Inoltre, in quanto destinatario della decisione impugnata, egli è particolar­mente toccato dalla stessa e vanta pertanto un interesse attuale e degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione (art. 48 PA). Il ricorrente è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. 1.3 Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 51 e 52 PA). Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) nonché l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. ed., Basilea 2013, n. marg. 2.149; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allge­meines Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1758 segg.). 2.2 Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, op. cit., no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a, DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. marg. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; Moor/Poltier, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.). 2.3 Nell'ambito dell'ampio potere d'apprezzamento di cui dispone lo scrivente Tribunale, si deve comunque considerare ch'egli lo eserciterà con prudenza qualora si debba giudicare di questioni per le quali l'autorità di prima istanza, a sua volta, dispone pure di siffatto ampio potere d'apprezzamento. Tale è il caso, per quanto concerne l'esame del criterio dell'adeguatezza in rapporto alla valutazione delle prestazioni di un impiegato, del rapporto di fiducia tra datore di lavoro e impiegato, della responsabilità di assicurare una corretta esecuzione dei compiti di un'unità amministrativa, nonché della classificazione delle funzioni ("Stelleneinreihung"). In caso di dubbio, esso non si scosta dalla posizione assunta dall'autorità inferiore rispettivamente non sostituisce il proprio apprezzamento a quello di quest'ultima (cfr. [tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2878/2013 del 21 novembre 2013 consid. 2.1 con rinvii).

3. Il ricorrente lamenta innanzitutto una doppia violazione del proprio diritto di essere sentito, in quanto non gli sarebbe stato concesso, né di poter prendere posizione in merito alle constatazioni dell'autorità inferiore prima dell'adozione della decisione qui impugnata, né l'accesso completo agli atti dell'incarto. 4. 4.1 Siccome il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii; DTAF 2009/36 consid. 7), tale doglianza deve quindi essere esaminata prioritariamente dall'autorità di ricorso (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa e DTF 124 I 49 consid. 1). 4.2 4.2.1 Detto diritto, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101), è concretizzato in procedura amministrativa federale dagli art. 18, 26 - 33 e 35 cpv. 1 PA. Lo stesso garantisce all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfavorevole nei suoi confronti, il diritto di prendere visione dell'incarto, la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1 con rinvii; sentenze del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010 consid. 6; 8C_321/2009 del 9 settembre 2009 consid. 2.3; sentenza del TAF A-7094/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2 con rinvii). 4.2.2 In particolare, la garanzia del diritto di esprimersi prima dell'adozione di una decisione nei propri confronti, non serve solo a chiarire i fatti, bensì rappresenta anche un diritto individuale di partecipare alla pronuncia di una decisione mirata sulla persona in quanto tale. Il diritto di essere sentito è quindi da un lato, il mezzo d'istruzione della causa, dall'altro un diritto della parte di partecipare all'emanazione della decisione che concerne la sua situazione giuridica. Garantisce in altre parole l'equità del procedimento (cfr. Adelio Scolari, Diritto ammini­strativo, Parte generale, 2002, n. 483 seg. con rinvii; Ulrich Häfe­lin/Walter Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7a ed. 2008, n. 835). 4.2.3 In merito al diritto di accesso agli atti dell'incarto (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3.2) - ovvero il diritto di accesso agli elementi probatori pertinenti figuranti nel dossier - è sufficiente che le parti siano a conoscenza delle prove prodotte e che le stesse siano a disposizione di coloro che le richiedono (cfr. DTF 128 V 272 consid. 5b/bb in fine e DTF 112 Ia 202 consid. 2a; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-4835/2010 del 13 gennaio 2011 consid. 4.2.2 con rinvii e A-4935/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 4.2). Detta garanzia non comprende il diritto di consultare tutto il dossier, bensì unicamente gli atti che possono avere un'incidenza sull'esito della procedura. Giusta l'art. 26 PA - che riprende per l'essen­ziale i principi giurisprudenziali (cfr. Moor/Poltier, op. cit., no. 2.2.7.6, pag. 327) - la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità statuente o d'una autorità cantonale, designata da questa, le memorie delle parti o le osservazioni delle autorità (lett. a), tutti gli atti adoperati come mezzi di prova (lett. b) e le copie delle decisioni notificate (lett. c). Secondo tale norma, il diritto di consultare gli atti si estende a tutti gli atti rilevanti per l'esito della procedura, ovvero tutti gli atti che l'autorità prende in considerazione per fondare la propria decisione (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3.2, DTF 121 I 225 consid. 2a e DTF 119 Ia 139 consid. 2b; sentenza del Tribunale amministrativo fede­rale A-4835/2010 del 13 gennaio 2011 consid. 4.2.2 con rinvii). Il diritto di accesso agli atti, comprende non solo la facoltà di consultare gli atti alla sede dell'autorità, ma anche quella di prendere degli appunti e, in quanto non comporti un sovraccarico di lavoro per l'autorità, d'ottenere delle fotocopie oppure di allestire personalmente le proprie copie, in quanto sia dato l'acceso agli atti medesimi (cfr. Scolari, op. cit., n. 517 con rinvii; Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurigo 2003, n. 6 ad art. 29 Cost., pag. 268 con rinvii). Tale diritto non è tuttavia assoluto, in quanto è soggetto a restrizioni che possono, in particolare, fondarsi sull'interesse prevalente dello Stato o sul diritto legittimo di terzi privati a che non siano divulgati i loro segreti, ad esempio nell'interesse di un'istruttoria in corso, della difesa nazionale o della sicurezza pubblica, del segreto nell'esercizio dei diritti politici, del segreto d'affari, della necessità di proteggere l'anonimato del denunciante e, talvolta, persino per riguardo all'interessato medesimo in rapporto al suo stato di salute (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3925/2009 del 27 febbraio 2012 consid. 4.3.1; Scolari, op. cit., n. 521 con rinvii; Aubert/Mahon, op. cit., n. 6 ad art. 29 Cost., pag. 268 con rinvii). 4.3 4.3.1 In concreto il ricorrente sostiene di non essere stato regolarmen­te interpellato rispettivamente di non avere avuto la facoltà di pronunciarsi prima dell'emanazione della decisione del 20 novembre 2014 qui impugnata, con conseguente violazione del diritto di essere sentito. Infatti, con scritto del 16 novembre 2014, egli avrebbe esplicitamente richiesto alla RFA di esprimersi, senza tuttavia avere ottenuto alcuna risposta. In proposito, l'autorità inferiore ha dal canto suo evidenziato che il ricorrente, cosciente degli elementi importanti a fondamento della decisione sin dal 5 novembre 2014, "ha rinunciato a prendere posizione", lasciando trascorrere inutilizzato il termine fissato al 12 novembre 2015. 4.3.2 Il diritto di essere sentito implica per l'interessato il diritto di esprimersi su tutti gli elementi importanti prima dell'emanazione della decisione da parte dell'autorità. Evidentemente, condizione essenziale per esprimersi con cognizione di causa, è l'informativa degli elementi essenziali. Essi, qualora siano trasmessi con una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario, sono reputati avvenuti al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. In altre parole, se il ritiro dello scritto raccomandato avviene nel termine dei 7 giorni, l'invio è reputato essere avvenuto al destinatario al momento del ritiro postale (cfr. art. 44 cpv. 2 LTF e 20 cpv. 2bis PA; Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, 2a ed. 2013, n. 537). 4.3.3 Nella fattispecie in esame, emerge dall'istruttoria che durante l'incontro tra la parti, avvenuto il 5 novembre 2014, il ricorrente è stato informato in merito alla volontà del datore di lavoro di rivalutare la propria funzione con una nuova classe salariale. In particolare allo stesso sono stati presentati tre documenti e meglio la lettera di comunicazione ("Anpassung Arbeitsvertrag"), la "modifica del contratto di lavoro" e la "Stellenbeschreibung", con proposta di sottoscrizione entro il 12 novembre 2014 a titolo di accettazione. Dagli atti di causa emerge tuttavia che l'insorgente non ha provveduto alla loro accettazione brevi manu: infatti sul documento "Anpassung Arbeitsvertrag" vi è l'appunto manoscritto del superiore diretto del ricorrente (signor C._______) che rileva come "Die Annahme dieser Dokumente wird verweigert. Bern, 5.11.14. Ch. C._______". Ad ulteriore comprova della mancata notifica il 5 novembre 2014, vi è lo scritto del ricorrente del medesimo giorno in cui egli chiede la trasmissione di qualsiasi comunicazione "per mezzo di corriere postale [...] in italiano" e all'indirizzo della di lui patrocinatrice. Ma anche la RFA conferma indirettamente questa mancata notifica, avendo trasmesso il 5 novembre stesso la documentazione pertinente con scritto raccomandato. Se l'autorità inferiore avesse ritenuto che la notifica fosse correttamente avvenuta il 5 novembre 2014, non era più necessario un nuovo invio all'insorgente, peraltro raccomandato. 4.4 In questo contesto, la RFA è venuta meno ai propri obblighi, in particolare allorquando si è trattato di fissare il termine per una presa di posizione dell'interessato, termine lasciato invariato sullo scritto trasmesso " Anpassung Arbeitsvertrag", senza però rilevare che lo scritto raccomandato, se ritirato al 7 giorno di giacenza, come effettivamente avvenuto il 13 novembre 2014 (cfr. Track and Trace La Posta), non avrebbe permesso il rispetto del diritto di essere sentito, nel termine imposto.

5. Alla luce della violazione citata, ci si potrebbe ancora chiedere se il presente Tribunale abbia la facoltà in concreto di sanare questo vizio. 5.1. In particolare la giurisprudenza ha evidenziato la facoltà per l'autorità di ricorso di sanare il vizio di essere sentito allorquando essa dispone dello stesso potere d'esame dell'autorità precedente di modo che la parte può quindi esercitare i suoi diritti nella medesima misura (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 126 I 68 consid. 2; sentenza del TF 1C_104/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1; Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, 2a ed. 2013, n. 358). La riparazione della decisione viziata dovrebbe tuttavia costituire un'eccezione e in linea di massima dovrebbe essere esclusa quando, nella fattispecie, la violazione dei diritti di parte è stata particolarmente grave (cfr. DTF 126 I 68 consid. 2; sentenze del TF 1C_452/2009 del 19 marzo 2010 consid. 2.2; 1C_265/2009 del 7 ottobre 2009 consid. 2.3). Infine, però, l'autorità di ricorso può sanare il vizio quando il rinvio della causa all'autorità precedente costituirebbe una vana formalità e allungherebbe inutilmente la procedura (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; sentenza del TF 1C_265/2009 del 7 ottobre 2009 consid. 2.3). 5.2 Nella fattispecie che qui ci riguarda occorre in primo luogo rilevare che la decisione impugnata fa seguito alla sentenza TAF A-3849/2007, del 10 gennaio 2008, in cui il Tribunale annullò la nuova classificazione attribuita al ricorrente, in ragione, già allora, della violazione del diritto di essere sentito, in particolare per la violazione del diritto di visionare gli atti pertinenti prima dell'adozione delle decisione. In questo contesto, il Tribunale deve evidenziare, non senza un appunto critico, l'importante arco temporale (poco meno di 7 anni, dal gennaio 2008 al novembre 2014), lasciato trascorrere dall'autorità inferiore per implementare la sentenza, e ciò senza che dagli atti emerga una sostanziale ragione. Va altresì rilevato che nemmeno nel caso di specie la RFA ha dato accesso a documenti importanti ai fini della classificazione, segnatamente i documenti che precedono la fase della modifica del contratto (cfr. sentenza TAF A-3849/2007 consid. 4.1, pag. 9). Nello specifico, emerge dalla decisione impugnata che: "per valutare il posto [del ricorrente] è stata utilizzata la descrizione della funzione e di "Giurista", come pure che ai posti simili nella Amministrazione federale corrisponde la classe salariale 24 (cfr. decisione pag. 7). Inoltre l'autorità federale ha pure evidenziato che "i posti paralleli dell'AFD (Sezioni Decisioni penali I e II) sono attribuiti alle classi di stipendio 23 e 24" (cfr. decisione pag. 7). Sennonché le descrizioni di tali posti, sconosciute al ricorrente, sono state prodotte dalla RFA, e quindi a disposizione dell'insorgente, solamente contestualmente al presente ricorso con risposta del 16 marzo 2015 (cfr. "le relative descrizioni dei posti vengono ora accluse al presente documento", pag. 7). Va infine evidenziato che, per sanare la violazione del diritto di essere sentito, l'autorità di prime cure avrebbe potuto fissare un nuovo termine, dopo il ritiro dello scritto del 13 novembre 2015 da parte dell'insorgente. Ciò nonostante, in dispregio dei diritti fondamentali di quest'ultimo, la RFA non vi ha provveduto, nemmeno dietro richiesta esplicita dello stesso, il quale con scritto raccomandato del 16 novembre 2014, aveva postulato l'esercizio del diritto di essere sentito, evidenziando in maniera esplicita la notifica irregolare avvenuta il 13 novembre, come pure il mancato acceso agli atti importanti dell'incarto. 5.3 In queste circostanze, il Tribunale non ritiene adempiute le condizioni per sanare il vizio formale della violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, nei suoi corollari del diritto di esprimersi prima che una decisone sfavorevole nei propri confronti sia adottata e nel corollario di accesso agli atti pertinenti. 6.A titolo abbondanziale per quanto riguarda il merito, va considerato quanto segue. Come già evidenziato al consid. 2.3, il Tribunale ricorda che, seppur a beneficio di un ampio potere d'apprezzamento, egli lo eserciterà con prudenza, segnatamente qualora sia chiamato a giudicare su aspetti per i quali l'autorità di prima istanza, a sua volta, dispone pure di siffatto ampio potere d'apprezzamento. In caso di dubbio, esso non si scosta dalla posizione assunta dall'autorità inferiore rispettivamente non sostituisce il proprio apprezzamento a quello di quest'ultima (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 2.3; A-2878/2013 del 21 novembre 2013 consid. 2.1 con rinvii). È il caso per quanto concerne la classificazione delle funzioni ("Stelleneinreihung") in rapporto a delle misure effettive di riorganizzazione. In questo contesto, il Tribunale si limita a verificare se dette misure si fondino su delle serie considerazioni nonché se le stesse non costituiscano invero un mero pretesto per influire su di un determinato rapporto di lavoro. La valutazione della classificazione delle funzioni deve limitarsi in via generale - e dunque, non solo in caso di misure di riorganizzazione - alla sussistenza di serie considerazioni. Non è compito dello scrivente Tribunale, quale istanza qualificata, di intervenire ulteriormente al riguardo (cfr. [tra le tante] sentenze sopracitate del TAF A-1876/2013, consid. 2.3; A-2878/2013, consid. 2.1 con rinvii; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.160). Ciò detto, in base alla documentazione presentata, lo scrivente Tribunale ritiene che emergono dubbi sulla fondatezza delle pretese di merito. 7.Alla luce di quanto sopra esposto, in particolare della violazione del diritto costituzionale di essere sentito, il presente gravame deve essere accolto e la decisione impugnata deve essere annullata con contestuale rinvio dell'incarto all'autorità inferiore. 8.In base all'art. 34 cpv. 2 LPers, rispettivamente dell'art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2), non vengono prelevate spese né assegnate ripetibili. 9.Il ricorrente ha agito nella presente procedura facendosi assistere da una rappresentate con formazione giuridica. Essa, nel ruolo di consorte del ricorrente, ha evidenti interessi all'esito della causa. Secondo dottrina e giurisprudenza, questo elemento - unitamente al fatto che le questioni trattate non risultano particolarmente complesse del profilo giuridico - porta nel caso ad escludere il diritto al riconoscimento di un'indennità per ripetibili (DTF 129 V 113, consid. 4.1; Hirt Rebecca, Die Regelung der Kosten nach st. gallischem Verwaltungsrechtspflegegesetz, San Gallo 2003, pag. 199 segg.). (il dispositivo è indicato alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la decisione del 20 novembre 2014 della Regia federale degli alcool è annullata e l'incarto rinviato alla stessa, affinché si pronunci nuovamente. 2.Non si prelevano spese processuali. 3.Non vengono riconosciute ripetibili. 4.Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)

- autorità inferiore (atto giudiziario) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: