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A-2387/2025

A-2387/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-06 · Italiano CH

Dogane

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 che, giusta l’art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini- strativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 170.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 della LTAF; che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all’art. 33 LTAF; che, in particolare, l’ordine di prestare garanzia (« Sicherstellungsver- fügung ») ai sensi dell’art. 76 LD in combinato disposto con l’art. 81 LD e con gli artt. 208 segg. dell’ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD, RS 631.01) emanati dall’UDSC è impugnabile dinanzi al Tribunale

A-2387/2025 Pagina 4 amministrativo federale (cfr. art. 33 lett. d LTAF; art. 50 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto [LIVA, RS 641.20]; art. 116 cpv. 4 LD; sentenza del TAF A-3202/2022 del 18 luglio 2023 consid. 1.4); che, giusta l’art. 37 LTAF, la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA, sempre che la LTAF non disponga altrimenti; che, fino all’invio della risposta, l’autorità inferiore può riesaminare la decisione impugnata (cfr. art. 58 cpv. 1 PA); che, una volta adita, l’autorità di ricorso continua la trattazione di un gravame in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione (cfr. art. 58 cpv. 3 PA);

E. 2 che, come visto, l’11 agosto 2025 l’autorità inferiore ha integralmente revo- cato la propria decisione del 6 marzo 2025, sostituendola con una nuova; che, per effetto di tale nuovo giudizio, il ricorso è divenuto privo d’oggetto; che, in tali circostanze, occorre procedere allo stralcio della presente procedura di ricorso; che, con scritto 4 settembre 2025, il ricorrente – formulando alcune richie- ste – si è detto d’accordo con lo stralcio della presente procedura; che lo stralcio di una causa divenuta priva di oggetto è di competenza del giudice dell’istruzione quale giudice unico (cfr. art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF); che, nella misura in cui vi sono tuttavia questioni giuridiche sollevate nei propri scritti dal ricorrente non ancora evase con la decisione di riesame dell’11 agosto 2025 dell’autorità inferiore, prima di procedere al predetto stralcio, occorre dapprima precisare quanto segue;

E. 2.1 che per quanto concerne la richiesta di dissequestro dell’autoveicolo Bugatti Type 39 e la richiesta di l’attribuzione di un congruo risarcimento per i mancati guadagni derivanti dal sequestro dell’autoveicolo Bugatti Type 39 pari al mancato guadagno per gli anni 2023, 2024 e 2025, entram- be formulate nel suo ricorso 3 aprile 2025, il Tribunale rileva quanto segue;

A-2387/2025 Pagina 5 che, di fatto, le predette censure esulano dal presente litigio, non essendo oggetto della decisione impugnata concernente unicamente il sequestro delle prestazioni LPP e III pilastro indicati al punto n. 3 del suo dispositivo; che tali censure sono pertanto qui inammissibili;

E. 2.2 che riguardo alla richiesta di ordinare all’autorità inferiore di comunicare all’Ufficio esecuzioni e fallimenti della Z._______ il ritiro del decreto di sequestro e quindi la cancellazione dello stesso dal suo estratto esecu- zioni, formulata dal ricorrente con scritto 4 settembre 2025, il Tribunale rileva come per effetto della decisione di riesame dell’11 agosto 2025 l’ordine di prestare garanzia sia già divenuto privo d’oggetto; che, di fatto, non è stata sequestrata alcuna prestazione LPP e III pilastro del ricorrente, l’esecuzione essendo stata in definitiva bloccata dallo stesso Ufficio esecuzioni e fallimenti della Z._______; che tale conclusione vale a prescindere dalla questione a sapere se il mancato sequestro sia imputabile o meno al rifiuto delle varie assicurazioni di consegnare le prestazioni LPP e III pilastro – così come sostenuto dal ricorrente – oppure all’Ufficio esecuzioni e fallimenti della Z._______;

E. 2.3 che in merito poi alla richiesta di condanna dell’autorità inferiore al risarci- mento per indennità di inconvenienza derivanti dal presente ricorso, formu- lata dal ricorrente sia nel suo ricorso 3 aprile 2025 che nel suo scritto 4 set- tembre 2025, il Tribunale rileva unicamente come detta richiesta risarcitoria sfugga al suo esame, detta questione non essendo di sua competenza; che, di fatto, detta richiesta è qui inammissibile; che se tale richiesta dovesse essere invece interpretata come una doman- da di assegnazione di un’indennità a titolo di spese ripetibili, occorre fare riferimento al consid. 3 del presente giudizio;

E. 2.4 che per quanto concerne infine la domanda di assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio ex art. 65 PA formulata dal ricorrente con scritto 24 aprile 2025, il Tribunale rileva come la stessa – per effetto della revoca della decisione impugnata (e dunque dell’ordine di prestare garan- zia del 6 marzo 2025), che ha reso priva d’oggetto la presente procedura

A-2387/2025 Pagina 6 di ricorso – sia qui divenuta priva di pertinenza, non essendo più neces- sario continuare con l’istruttoria; che, per quanto concerne in particolare la richiesta di esenzione dalle spese processuali e l’asserita indigenza del ricorrente, con ordinanza 20 agosto 2025, il Tribunale ha già segnalato alle parti l’intenzione di procedere allo stralcio della presente procedura di ricorso senza procedere al prelievo di spese processuali; che, in concreto, non verranno infatti prelevate spese processuali; che, per quanto concerne invece la richiesta di assegnazione di un avvo- cato d’ufficio, il Tribunale rileva come – in ragione dello stralcio della presente procedura di ricorso – la difesa mediante un avvocato non risulti qui più necessaria; che, in ogni caso, il ricorrente ha dimostrato di essere stato in grado di difendersi adeguatamente da solo sino ad oggi; che, in tale contesto, la domanda di assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio va respinta;

E. 3 La domanda di assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio è respinta.

E. 4 Non si prelevano spese processuali.

E. 5 Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili.

E. 6 Una copia dello scritto 4 settembre 2025 del ricorrente è trasmessa all’autorità inferiore nonché allo stesso ricorrente, come da sua richiesta.

E. 7 Questa decisione è comunicata al ricorrente e all’autorità inferiore. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La giudice unica: La cancelliera:

Annie Rochat Pauchard Sara Pifferi

A-2387/2025 Pagina 8 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte I A-2387/2025 Decisione di stralciodel 16 settembre 2025 Composizione Annie Rochat Pauchard, giudice unica, Sara Pifferi, cancelliera. Parti A._______, ricorrente, contro Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), Ambito direzionale Perseguimento penale, Taubenstrasse 16, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto ordine di prestare garanzia. Ritenuto in fatto: che, con decisione del 6 marzo 2025, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha ordinato al signor A._______ di prestare garanzia per la somma di 387'660.65 franchi, ordinando nel contempo, sulla base degli artt. 76, 81 e 90 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD, RS 631.01), il sequestro dei seguenti valori: Prestazioni LPP di A._______ ([...]), presso la Fondazione collettiva LPP della B._______, (...), (Contratto no. [...] / Assicurato no. [...]); Prestazioni LPP di A._______ ([...]), presso la Fondazione collettiva LPP della C._______, (...) (Polizza no. [...], Assicurato no. [...]); Prestazioni III pilastro di A._______ ([...]), presso D._______, (...) (Polizza no. [...]); che, avverso la predetta decisione, il signor A._______ (di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso datato 3 aprile 2025 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale); che, protestando spese e ripetibili, il ricorrente postula in sostanza: la revoca della decisione impugnata, con conseguente dissequestro dell'autoveicolo Bugatti Type 39, nonché delle sue prestazioni LPP e III pilastro; l'attribuzione di un congruo risarcimento per i mancati guadagni derivanti dal sequestro dell'autoveicolo Bugatti Type 39 pari al mancato guadagno per gli anni 2023, 2024 e 2025; la condanna dell'autorità inferiore al risarcimento per indennità di inconvenienza derivanti dal presente ricorso; che, con scritto 24 aprile 2025, il ricorrente - precisando di non essere patrocinato per la presente procedura - ha poi postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio; che, con ordinanza 23 luglio 2025, l'autorità inferiore è stata invitata a inoltrare una risposta al ricorso, prendendo altresì posizione in merito alla domanda di assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio, nonché a produrre l'incarto completo; che, con decisione di riesame dell'11 agosto 2025, l'autorità inferiore ha revocato la decisione impugnata, e meglio, la decisione del 6 marzo 2025 concernente l'ordine di prestare garanzia; che, il motivo principale della predetta revoca risiede nel fatto che l'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Z._______ ha respinto la richiesta dell'autorità inferiore di sequestro dei valori LPP e dei valori III pilastro appartenenti al ricorrente, con decreto e verbale di sequestro del 3 giugno 2025, rendendo privo d'effetti giuridici concreti (per mancata esecuzione) l'ordine di prestare garanzia qui impugnato; che, in tali circostanze, con ordinanza 20 agosto 2025, il Tribunale ha segnalato al ricorrente l'intenzione di procedere allo stralcio della presente procedura, senza spese processuali, tenuto conto del fatto che - per effetto della predetta decisione di riesame - la causa è divenuta priva d'oggetto, concedendogli un termine per eventuali osservazioni finali; che, con scritto 4 settembre 2025, il ricorrente si è detto concorde con lo stralcio della presente procedura, postulando tuttavia quanto segue: che sia dato ordine all'autorità inferiore di comunicare all'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Z._______ il ritiro del decreto di sequestro e quindi la cancellazione dello stesso dal suo estratto esecuzioni; che eventuali spese processuali vengano poste a carico dell'autorità inferiore; che l'autorità inferiore sia chiamata a rifondere le spese di inconvenienza (legate a questa procedura) di sua pertinenza legate al tempo che avrebbe dovuto dedicare e quantificabili in 2'000 franchi; che, in detto scritto, il ricorrente ha precisato che, invero, non sarebbe stato l'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Z._______ a respingere la richiesta di sequestro, bensì sarebbero state le varie assicurazioni a segnalare l'impossibilità di procedere al sequestro delle prestazioni LPP e III pilastro; che, in ogni caso permarrebbe quindi presso l'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Z._______ un sequestro a suo carico che, anche se senza esito, minaccerebbe la sua credibilità creditizia agli occhi di terzi; e considerato in diritto: 1.che, giusta l'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 170.021), riservate le eccezioni previste all'art. 32 della LTAF; che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF; che, in particolare, l'ordine di prestare garanzia (« Sicherstellungsverfügung ») ai sensi dell'art. 76 LD in combinato disposto con l'art. 81 LD e con gli artt. 208 segg. dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD, RS 631.01) emanati dall'UDSC è impugnabile dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 33 lett. d LTAF; art. 50 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto [LIVA, RS 641.20]; art. 116 cpv. 4 LD; sentenza del TAF A-3202/2022 del 18 luglio 2023 consid. 1.4); che, giusta l'art. 37 LTAF, la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA, sempre che la LTAF non disponga altrimenti; che, fino all'invio della risposta, l'autorità inferiore può riesaminare la decisione impugnata (cfr. art. 58 cpv. 1 PA); che, una volta adita, l'autorità di ricorso continua la trattazione di un gravame in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione (cfr. art. 58 cpv. 3 PA); 2.che, come visto, l'11 agosto 2025 l'autorità inferiore ha integralmente revocato la propria decisione del 6 marzo 2025, sostituendola con una nuova; che, per effetto di tale nuovo giudizio, il ricorso è divenuto privo d'oggetto; che, in tali circostanze, occorre procedere allo stralcio della presente procedura di ricorso; che, con scritto 4 settembre 2025, il ricorrente - formulando alcune richieste - si è detto d'accordo con lo stralcio della presente procedura; che lo stralcio di una causa divenuta priva di oggetto è di competenza del giudice dell'istruzione quale giudice unico (cfr. art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF); che, nella misura in cui vi sono tuttavia questioni giuridiche sollevate nei propri scritti dal ricorrente non ancora evase con la decisione di riesame dell'11 agosto 2025 dell'autorità inferiore, prima di procedere al predetto stralcio, occorre dapprima precisare quanto segue; 2.1che per quanto concerne la richiesta di dissequestro dell'autoveicolo Bugatti Type 39 e la richiesta di l'attribuzione di un congruo risarcimento per i mancati guadagni derivanti dal sequestro dell'autoveicolo Bugatti Type 39 pari al mancato guadagno per gli anni 2023, 2024 e 2025, entrambe formulate nel suo ricorso 3 aprile 2025, il Tribunale rileva quanto segue; che, di fatto, le predette censure esulano dal presente litigio, non essendo oggetto della decisione impugnata concernente unicamente il sequestro delle prestazioni LPP e III pilastro indicati al punto n. 3 del suo dispositivo; che tali censure sono pertanto qui inammissibili; 2.2che riguardo alla richiesta di ordinare all'autorità inferiore di comunicare all'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Z._______ il ritiro del decreto di sequestro e quindi la cancellazione dello stesso dal suo estratto esecuzioni, formulata dal ricorrente con scritto 4 settembre 2025, il Tribunale rileva come per effetto della decisione di riesame dell'11 agosto 2025 l'ordine di prestare garanzia sia già divenuto privo d'oggetto; che, di fatto, non è stata sequestrata alcuna prestazione LPP e III pilastro del ricorrente, l'esecuzione essendo stata in definitiva bloccata dallo stesso Ufficio esecuzioni e fallimenti della Z._______; che tale conclusione vale a prescindere dalla questione a sapere se il mancato sequestro sia imputabile o meno al rifiuto delle varie assicurazioni di consegnare le prestazioni LPP e III pilastro - così come sostenuto dal ricorrente - oppure all'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Z._______; 2.3che in merito poi alla richiesta di condanna dell'autorità inferiore al risarcimento per indennità di inconvenienza derivanti dal presente ricorso, formulata dal ricorrente sia nel suo ricorso 3 aprile 2025 che nel suo scritto 4 settembre 2025, il Tribunale rileva unicamente come detta richiesta risarcitoria sfugga al suo esame, detta questione non essendo di sua competenza; che, di fatto, detta richiesta è qui inammissibile; che se tale richiesta dovesse essere invece interpretata come una domanda di assegnazione di un'indennità a titolo di spese ripetibili, occorre fare riferimento al consid. 3 del presente giudizio; 2.4che per quanto concerne infine la domanda di assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio ex art. 65 PA formulata dal ricorrente con scritto 24 aprile 2025, il Tribunale rileva come la stessa - per effetto della revoca della decisione impugnata (e dunque dell'ordine di prestare garanzia del 6 marzo 2025), che ha reso priva d'oggetto la presente procedura di ricorso - sia qui divenuta priva di pertinenza, non essendo più necessario continuare con l'istruttoria; che, per quanto concerne in particolare la richiesta di esenzione dalle spese processuali e l'asserita indigenza del ricorrente, con ordinanza 20 agosto 2025, il Tribunale ha già segnalato alle parti l'intenzione di procedere allo stralcio della presente procedura di ricorso senza procedere al prelievo di spese processuali; che, in concreto, non verranno infatti prelevate spese processuali; che, per quanto concerne invece la richiesta di assegnazione di un avvocato d'ufficio, il Tribunale rileva come - in ragione dello stralcio della presente procedura di ricorso - la difesa mediante un avvocato non risulti qui più necessaria; che, in ogni caso, il ricorrente ha dimostrato di essere stato in grado di difendersi adeguatamente da solo sino ad oggi; che, in tale contesto, la domanda di assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio va respinta; 3.che, allorquando una causa diviene priva d'oggetto, le spese processuali sono di regola addossate alla parte il cui comportamento la rende priva d'oggetto (cfr. art. 5 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); che questa regola trova applicazione analogica anche per quanto riguarda l'assegnazione di eventuali ripetibili (cfr. art. 15 TS-TAF); che, nel caso concreto, non vengono prelevate spese processuali (cfr. art. 63 cpv. 2 PA); che, nella misura in cui il ricorrente ha agito da solo (senza essere assistito da un avvocato) e che non risulta nemmeno che, nell'ambito della presente procedura di ricorso, il ricorrente abbia sostenuto spese indispensabili e relativamente elevate (cfr. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 4.64 e 4.79), non si giustifica neppure l'assegnazione a quest'ultimo di un'indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. artt. 9 e 13 TS-TAF a contrario; sentenze del TAF A-579/2016 del 24 giugno 2016 consid. 7.2; A-133/2011 del 16 febbraio 2012 pag. 4). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide:

1. È preso atto della decisione di riesame dell'11 agosto 2025 dell'autorità inferiore e della conseguente revoca integrale della decisione 6 marzo 2025 dell'autorità inferiore.

2. La presente procedura è stralciata dai ruoli.

3. La domanda di assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio è respinta.

4. Non si prelevano spese processuali.

5. Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili.

6. Una copia dello scritto 4 settembre 2025 del ricorrente è trasmessa all'autorità inferiore nonché allo stesso ricorrente, come da sua richiesta.

7. Questa decisione è comunicata al ricorrente e all'autorità inferiore. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La giudice unica: La cancelliera: Annie Rochat Pauchard Sara Pifferi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: