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A-2265/2009

A-2265/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2012-02-16 · Italiano CH

Dogane

Sachverhalt

A. La A._______ è una società anonima, con sede a X._______. Essa è attiva dal 2003 e ha per scopo principale l'importazione, l'esportazione, l'acquisto, la vendita e la rappresentanza di prodotti di ogni genere (cfr. Foglio ufficiale svizzero di commercio [FUSC] n. *** del ***). B. Dal 2003 la Direzione del circondario delle dogane di Lugano (di seguito: DCD) ha rilasciato alla A._______ un'autorizzazione a procedere alla lavorazione e al commercio di sigarette, a partire dal Deposito Franco Doganale di Y._______. Le sigarette giungono alla A._______ al Punto Franco di Y._______ ultimate e imballate. In seguito alle ordinazioni via internet da parte dei clienti all'estero, le sigarette vengono individuate e spedite dalla A._______ a detti destinatari, per il tramite di buste, sulle quali vengono apposte le etichette con l'indirizzo del destinatario e la dichiarazione doganale CN 22. C. Il 1° luglio 2008 la DCD ha notificato alla A._______ la sua intenzione di revocare l'autorizzazione in oggetto e le ha permesso di prendere posizione. L'8 luglio 2008 la A._______ ha presentato le proprie os­servazioni, opponendosi alla revoca della suddetta autorizzazione. Con decisione 23 settembre 2008 la DCD ha revocato l'autorizzazione rilascia­ta alla A._______ e le ha concesso una proroga transitoria fino al 30 aprile 2009, data per la quale il traffico doveva cessare definitivamen­te. La decisione si basa su una modifica legislativa (cfr. art. 181 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle dogane del 1° novembre 2006 [OD, RS 631.01]) che priverebbe le persone della possibilità di commercializzare siffatti prodotti in quanto ritenuti lavorati in loco, a motivo che le sigarette vengono imbal­late in apposite buste di spedizione e che questa lavorazione potrebbe pregiudicare l'imposizione doganale regolare all'estero. D. La A._______, per il tramite del suo patrocinatore, ha interposto ricorso avverso la summenzionata decisione il 17 ottobre 2008, chiedendone l'annullamento, con conseguente mantenimento e conferma dell'autoriz­zazione attualmente in essere a suo favore. E. Con decisione 2 marzo 2009 la Direzione generale delle dogane (di se­guito: DGD) ha statuito sul ricorso, respingendolo. F. Con ricorso 6 aprile 2009 la A._______ (di seguito: la ricorrente), per il tramite del suo patrocinatore, ha impugnato la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Protestando tasse, spese e ripetibili, essa postula l'annullamento della decisione 2 marzo 2009 della DGD e conseguentemente della decisione 23 settembre 2008 della DCD, nonché il mantenimento e la conferma dell'autorizzazione attualmente in essere a suo favore. La ricorrente ritiene in particolare che siffatta decisione sia sprovvista di base legale e fondamento fattuale, nonché che la stessa sia stata emessa dalla DGD sulla base della pressione politica esercitata dal Consiglio Federale. Essa ritiene altresì che la revoca dell'autorizzazione sia discriminatoria. Ciò posto, essa precisa che le sigarette non sono state lavorate né tanto meno trasformate ai sensi della legislazione in materia doganale. A suo avviso, l'imballaggio con cui essa invia le sigarette non ha nulla di strano o esotico, tant'è che sulle stesse è presente l'etichetta CN 22 che identifica il prodotto. In ogni caso, essa contesta che gli imballaggi delle sigarette possano pregiudicare l'imposi­zione doganale all'estero. G. Con risposta 23 giugno 2009, la DGD chiede che il ricorso interposto venga respinto, sottolineando che - così come confezionate - le buste non lascerebbero trasparire il loro contenuto, a pregiudizio delle autorità fiscali estere. H. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno anch'essi ripresi, per quanto necessario, nei consideranti in diritto del presente giudizio.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire sul pre­sente gravame in virtù degli artt. 1 e 31 segg. della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32). Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da eventuali normative speciali, la procedura dinanzi al Tribunale ammini­strativo federale è retta dalla Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021).

E. 1.2 Il ricorso 6 aprile 2009 è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto pre­viste dalla legge (art. 52 PA). L'atto impugnato è una decisione su ricorso della DGD del 2 marzo 2009 mediante la quale è stata confermata alla ri­corrente la revoca dell'autorizzazione per il traffico di sigarette in un depo­sito franco doganale pronunciata dalla DCD. Dato è quindi anche l'inte­resse a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA).

E. 1.3 La ricorrente postula che venga accordato l'effetto sospensivo al proprio ricorso. Poiché quest'ultimo beneficia già di detto effetto in virtù della legge (cfr. art. 55 cpv. 1 PA), la richiesta della ricorrente è priva d'oggetto ed è pertanto irricevibile.

E. 1.4 La ricorrente postula altresì l'annullamento della decisione 2 marzo 2009 della DGD e conseguentemente della decisione 23 settembre 2008 della DCD. Poiché di fatto la decisione 23 settembre 2008 della DCD è stata sostituita dalla decisione 2 marzo 2009 emanata dalla DGD a segui­to del ricorso interposto dalla ricorrente contro la medesima, quest'ultima non può essere annullata dallo scrivente Tribunale. Oggetto del presente gravame è infatti unicamente la decisione 2 marzo 2009 della DGD. La ri­chiesta d'annullamento della decisione 23 settembre 2008 della DCD è dunque irricevibile.

E. 1.5 Fatta eccezione per quanto precede (cfr. considd. 1.3 e 1.4), il ricorso è ricevibile in ordine e dev'essere esaminato nel merito.

E. 2.1 Giusta l'art. 132 cpv. 1 LD (a contrario), l'esame del merito della pre­sente fattispecie è sottoposto alla legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD, RS 631.0) e non alla vecchia legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane (vLD, RU 42 4009 e CS 6 475), ciò che la ricorrente non contesta. Infatti, si deve notare che la procedura di revocazione dell'autorizzazione è stata aperta il 19 settembre 2008, cioè dopo l'entrata in vigore della suddetta legge il 1° maggio 2007.

E. 2.2 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere in­vocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incom­pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Da parte sua, il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai moti­vi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della deci­sione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2, Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3. ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisi­toria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complemen­tari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate oppure dagli atti risultano indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsver­fahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, cifra 677).

E. 3.1 Secondo l'art. 65 cpv. 1 LD, le merci che vengono immagazzinate in un deposito franco doganale devono essere dichiarate a tal fine all'ufficio doganale competente ed essere immesse nel deposito franco doganale. Secondo il cpv. 3, spetta al Consiglio federale stabilire le condizioni alle quali le merci depositate in un deposito franco doganale possono essere sottoposte a lavorazione.

E. 3.1.1 Il concetto di lavorazione non è definito nella legge. Nondimeno, esso è stato precisato dal Consiglio federale, in virtù della competenza d'esecuzione che gli spetta (cfr. Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Mi­chel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 2 ed., Berna 2006, n. 1550). Secondo la delega di competenza di cui all'art. 65 cpv. 3 LD, il Consiglio federale ha infatti fissato, nella stessa Ordinanza, le condizioni alle quali le merci depositate in un deposito franco doganale possono es­sere sottoposte a lavorazione. Giusta l'art. 180 cpv. 1 OD sono ammesse le lavorazioni, che servono al mantenimento della merce durante il suo deposito, come pure l'ispezione, l'esame, il cambio d'imballaggio, la sud­divisione, la cernita, l'eliminazione dell'imballaggio esterno e il prelievo di modelli e campioni. Giusta l'art. 180 cpv. 2 OD, in casi motivati la Direzio­ne generale delle dogane può autorizzare lavorazioni e miglioramenti più estesi ai sensi dell'art. 40 lett. b e d OD (cfr. Simeon L. Probst in: Martin Kocher/Diego Clavadetscher, Zollgesetz, Berna 2009, n. 11 ad art. 65 LD, pag. 414). Secondo l'art. 40 lett. b OD, s'intende per lavorazione il tratta­mento che non modifica la merce nelle sue caratteristiche proprie, segna­tamente anche il riempimento, l'imballaggio, il montaggio, l'assemblaggio o l'incasso. All'art. 181 cpv. 2 OD, il Consiglio federale ha altresì stabilito che l'amministrazione delle dogane può vietare la lavorazione e il miglio­ramento di merci che potrebbero pregiudicare l'imposizione doganale re­golare in Svizzera e all'estero (cfr. Probst, op. cit., N. 16 ad art. 65 LD, pag. 415). Il rapporto tra le due disposizioni non è ambivalente: appare logicamente che l'art. 181 cpv. 2 OD ha vocazione ad applicarsi a tutte le lavorazioni alle quali si riferisce l'art. 180 OD.

E. 3.1.2 Nella misura in cui il Tribunale amministrativo federale esamina le disposizioni della OD, esso deve limitarsi a verificare se dette disposizioni rimangono nel quadro della delega di competenze o, se per altre ragioni, esse appaiono contrarie alla legge o al diritto costituzionale (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.2, DTF 130 I 26 consid. 2.2.1, DTF 128 IV 177 con­sid. 2.1; decisione del Tribunale amministrativo federale A-559/2011 del 1° novembre 2011 consid. 3.2). A questo punto si deve rilevare che l'art. 65 cpv. 3 LD contiene una delega di competenza che va al di là delle semplici disposizioni d'esecuzione. Il Consiglio federale, disciplinando agli artt. 180 e 181 OD le condizioni alle quali le merci depositate in un depo­sito franco doganale possono essere sottoposte a lavorazione, non ha tuttavia generato nessuna disposizione contenente norme di diritto ai sen­si dell'art. 164 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101; cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge sulle dogane del 15 dicembre 2003 in FF 2004 485 segg., 594 n. 7.2 "Delega di competenze legislative"). Il legislatore ha lasciato al Consiglio federale un largo margine di apprezzamento, che il Tribunale statuente deve rispettare giusta l'art. 190 Cost. (cfr. DTF 127 II 238 con­sid. 8a; decisione del Tribunale amministrativo federale A-559/2011 del 1° novembre 2011 consid. 3.2). L'art. 181 cpv. 2 OD non va oltre la dele­ga prevista nella legge (cfr. Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1554 segg.). La competenza formulata nell'art. 65 cpv. 3 LD lascia spazio a molteplici possibilità. In virtù della competenza delegata, il Consiglio fede­rale ha la facoltà di autorizzare certi tipi di lavorazioni ed anche di vietar­ne altri, dal momento che si svolgono in un deposito franco doganale. Né la legge né la Costituzione federale offrono garanzie su questo punto. Per ciò che riguarda la garanzia della libertà economica (art. 27 Cost.) - con­cretamente la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio - appare evidente che la stes­sa non è rimessa in questione dalle restrizioni previste all'art. 181 cpv. 2 OD. Infatti, non si può concepire una lesione della summenzionata garan­zia costituzionale dal momento che nulla impone la scelta del deposito franco doganale. I vantaggi economici potenzialmente legati a questa scelta non costituiscono un diritto costituzionale. In definitiva, non spetta al Tribunale amministrativo federale esaminare l'opportunità dell'art. 181 cpv. 2 OD concepito dal Consiglio federale, il quale ne assume la respon­sabilità (cfr. DTF 130 I 26 consid. 2.2.1).

E. 3.2 Ciò posto, lo scrivente Tribunale rileva innanzitutto che, contraria­mente a quanto asserito dalla ricorrente, la decisione qui in esame non è sprovvista di base legale. Essa si fonda sugli artt. 180 e 181 OD che - come detto poc'anzi (cfr. consid. 3.1.1 del presente giudizio) - sono stati adottati dal Consiglio federale in virtù della delega di competenza di cui all'art. 65 cpv. 3 LD. La revoca dell'autorizzazione in oggetto, che si fonda sulle summenzionate disposizioni, è dunque provvista di base legale. Le considerazioni della ricorrente in merito alla natura politica dei motivi che avrebbero spinto il Consiglio federale ad adottare dette norme - e conseguentemente la DGD a revocare l'autorizzazione in oggetto - sono delle mere questioni d'opportunità il cui esame non compete allo scrivente Tribunale (cfr. consid. 3.1.2 del presente giudizio). Tale censura risulta pertanto irricevibile.

E. 3.3 Chiarita l'esistenza della base legale su cui si fonda la decisione in esame, nella fattispecie, occorre ora esaminare se, da un lato, esiste una lavorazione (cfr. consid. 3.3.1 che segue) e, dall'altro lato, se questa lavo­razione è ammissibile alla luce delle disposizioni sopracitate (cfr. con­sid. 3.3.2 che segue).

E. 3.3.1 La DGD ritiene che la lavorazione consiste per la ricorrente nel to­gliere le sigarette dai cartoni di trasporto e, ad avvenuta ricezione dell'or­dinazione da parte dei clienti, nel condizionamento delle sigarette in im­ballaggi, cioè buste, sulle quali vengono apposti la dichiarazione dogana­le, l'etichetta recante l'indirizzo del destinatario, del mittente ed infine ter­mo sigillate (cfr. decisione impugnata, lett. a). Nella decisione 23 settem­bre 2008, essa ha anche ritenuto che l'apposizione della dichiarazione doganale (CN 22) e dell'etichetta con l'indirizzo del destinatario su cia­scun collo doveva già essere considerata come una lavorazione (cfr. de­cisione 23 settembre 2008, pag. 2, atto n° 5 dell'incarto della DGD; doc. 3). La ricorrente sostiene invece che le sigarette non fanno l'oggetto di alcuna lavorazione da parte sua. Le stecche di sigarette a lei ordinate e spedite all'estero vengono inserite, intonse e senza alcuna elaborazione, in una busta come quelle di cui ai docc. 5 (busta per due stecche) e 6 (busta per tre stecche). A suo avviso, questi imballaggi non hanno nulla di strano o esotico e sono conformi a quelli utilizzati da qualsiasi azienda che invia per posta merce in Svizzera o all'estero. Essa sottolinea altresì che su dette buste è presente l'etichetta CN 22 con indicato il contenuto e il valore della merce. Detta etichetta è chiara, di modo che le Autorità dei paesi di destinazione dispongono di tutte le informazioni necessarie ad un'eventuale imposizione delle merci inviate (cfr. ricorso, punti 6.1-6.2). Nonostante il parere contrario della ricorrente, risulta chiaramente che il fatto di togliere le stecche di sigarette dai cartoni di trasporto, di indivi­duarle, di condizionarle in buste e di apporre su queste una etichetta con gli indirizzi del mittente e del destinatario consiste in una lavorazione ai sensi dell'art. 65 cpv. 3 LD. L'art. 180 cpv. 1 OD prevede testualmente che il cambio d'imballaggio, la suddivisione e l'eliminazione dell'imballag­gio esterno è considerato una lavorazione. Certo, la merce - cioè le siga­rette, o le stecche di sigarette - non è modificata nelle sue caratteristiche proprie. In questo senso, rimane invariata, come addotto dalla ricorrente. Tuttavia, non è indispensabile che sia modificata in tal modo per poter concludere all'esistenza di una lavorazione (cfr. consid. 3.1.1 che prece­de). In definitiva, poiché nel caso concreto non si tratta unicamente dell'apposizione di un'etichetta, ma anche del disimballaggio e dell'imbal­laggio della merce in nuove buste, non è necessario esaminare se si po­trebbe parlare di lavorazione, anche nel caso in cui si trattasse soltanto dell'apposizione di una etichetta sui colli. Secondo la DGD, anche in que­sto caso ci sarebbe una lavorazione, visto che questa operazione appare relativa a - o in altri termini ha un legame diretto - con l'imballaggio della merce ai sensi dell'art. 40 OD. In ogni caso, nella presente fattispecie, come visto, questa questione non è determinante.

E. 3.3.2 Essendo stabilito che le sigarette fanno l'oggetto di una lavorazione ai sensi della LD, occorre determinare se questa lavorazione è ammissi­bile. A questo punto, la DGD ritiene che la lavorazione debba essere vietata in applicazione dell'art. 181 cpv. 2 OD, in quanto essa pregiudi­cherebbe l'imposizione doganale regolare all'estero. Infatti, secondo lei, le sigarette sono confezionate in buste che non permettono di fare un lega­me diretto con la merce contenuta. A questo si aggiunge la scelta della modalità d'inoltro (posta-lettere). Essa ritiene altresì che, visto il crescente flusso di invii postali, questi due fattori utilizzati contemporaneamente ren­derebbero praticamente impossibile alle amministrazioni doganali il con­trollo di questi invii (cfr. risposta 23 giungo 2009, pagg. 2-3). A suo avviso, la ricorrente sarebbe perfettamente a conoscenza della quasi impossibili­tà delle amministrazioni doganali a far fronte al crescente flusso di invii postali. Sarebbe accertato che il commercio relativo alla vendita di siga­rette via internet risulta interessante per il consumatore - e dunque per il commerciante - soltanto se le sigarette non vengono sottoposte a imposi­zione nel paese di destinazione. D'altronde, secondo la DGD, le condizio­ni generali di vendita della ricorrente offrirebbero all'acquirente la possibi­lità di rifiutare l'ordinazione qualora "per disgrazia" le dogane estere aves­sero scoperto la natura delle merci e richiesto il pagamento dei tributi d'entrata (cfr. decisione impugnata, consid. 7). Secondo la ricorrente invece, la DGD non avrebbe provato in alcun modo che l'attività da lei svolta mette in pericolo l'imposizione doganale all'este­ro (cfr. ricorso, punti 5 e 6). Essa sottolinea che le stecche di sigarette vengono spedite all'estero in una busta conforme a quelle utilizzate da qualsiasi azienda che invia per posta merce in Svizzera o all'estero (cfr. docc. 5 e 6), con apposta l'etichetta CN 22. A suo avviso, le autorità del paese di destinazione sarebbero dunque chiaramente allertate sul contenuto dei colli, visto che - sull'etichetta di esportazione - apparireb­bero chiaramente tutte le informazioni necessarie ad un'eventuale imposi­zione delle merci inviate. Nessuna manipolazione sarebbe effettuata per mascherare il contenuto (cfr. ricorso, punti 6.1-6.2). Secondo lei, il fatto che in questi ultimi anni il commercio online sia aumentato considerevol­mente, aumentando a sua volta la mole di lavoro delle varie amministra­zioni doganali, non è un suo problema, né tantomeno della DGD o del Consiglio Federale (cfr. ricorso, punto 6.2). L'argomentazione della ricorrente è dunque quella di dire che l'impo­sizione doganale all'estero non è pregiudicata. Ciononostante, la ricor­rente non afferma, e nulla agli atti lo dimostra, che i tributi d'entrata nel paese di destinazione vengano pagati. Essa sostiene unicamente che tutto il commercio internazionale (e non solo quello online) si basa sul fat­to che nei differenti paesi i prezzi e le valute sono differenti, e che pertan­to acquistando all'estero, si può approfittare di prezzi vantaggiosi (cfr. ri­corso, punto 6.2). Il Tribunale statuente considera che le buste nelle quali le sigarette sono confezionate hanno un aspetto (buste) ed una dimensio­ne (adattata a due/tre stecche di sigarette; cfr. docc. 5 e 6) che permette di evitare i controlli doganali. È ovvio che il controllo sistematico da parte delle autorità doganali di questo tipo di spedizione è impossibile, visto il loro quantitativo. Il fatto che la ricorrente faccia apparire il tipo di prodotto (sigarette) sull'etichetta di esportazione dei colli (cfr. ricorso, punti 6.1-6.2), cioè sulla dichiarazione doganale svizzera CN 22, si rivolge alle au­torità doganali svizzere. Detta etichetta, non è concepita per permettere l'imposizione doganale straniera. Nelle circostanze del caso concreto, ri­sulta dunque che le lavorazioni che la ricorrente effettua possono pregiu­dicare l'imposizione doganale regolare all'estero, ciò che giustifica il divie­to di queste lavorazioni, giusta l'art. 181 cpv. 2 OD. Una certezza in meri­to a detto pregiudizio non è necessaria in quanto questa disposizione tro­va in ogni caso applicazione, vista la formulazione potestativa utilizzata dal Consiglio federale ("potrebbero pregiudicare l'imposizione doganale"). Di conseguenza, l'autorità inferiore ha correttamente revocato l'autorizza­zione concessa alla ricorrente nel 2003, a procedere alla lavorazione di sigarette a partire dal Deposito Franco Doganale di Y._______.

E. 3.3.3 Infine, la ricorrente lamenta indirettamente una violazione del prin­cipio dell'uguaglianza giuridica, sostenendo che la revoca dell'autorizza­zione sarebbe discriminante, in quanto toccherebbe unicamente il com­mercio online di merce con "connotazione particolarmente negativa", co­me le stecche di sigarette (cfr. ricorso, punto 8).

E. 3.3.3.1 Il principio dell'uguaglianza giuridica di cui all'art. 8 Cost. esige che la legge stessa e le decisioni d'esecuzione trattino in modo uguale si­tuazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse (cfr. Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, Cadenazzo 2002, n. 419). In parti­colare esso sancisce che le leggi devono essere applicate con criteri d'uguaglianza, nonché che una medesima Autorità le deve interpretare in maniera costante, adottando, nelle medesime circostanze, decisioni equi­valenti e in circostanze diverse, decisioni diverse (cfr. DTF 125 I 1, con-sid. 2b/aa; Scolari, op. cit., n. 436; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1058). La parità di trattamento è violata solo se in due situazioni di fatto analoghe l'Autorità adotta, senza valide ragioni, decisioni diverse (Scolari, op. cit., n. 437 con rinvii).

E. 3.3.3.2 Come già indicato in precedenza (cfr. consid. 3.2 del presente giu­dizio), la revoca della decisione in oggetto si fonda sugli artt. 180 e 181 OD, i quali costituiscono una base legale sufficiente. Nella misura in cui gli artt. 180 e 181 OD si applicano a tutti coloro che eseguono delle lavo­razioni all'interno di un deposito franco doganale, dette disposizioni non risultano discriminatorie. In particolare, va rilevato che l'art. 181 cpv. 2 OD si applica a tutte quelle lavorazioni e miglioramenti di merci che potrebbe­ro pregiudicare l'imposizione doganale in Svizzera e all'estero. Nulla agli atti - come del resto nemmeno provato dalla ricorrente - dimostra poi che la DGD abbia revocato l'autorizzazione in oggetto in maniera discrimina­toria rispetto a quella di altre persone che utilizzano le medesime modali­tà di spedizione della ricorrente, solo perché quest'ultima commercia delle sigarette. Si ricorda che la revoca dell'autorizzazione in oggetto è stata ordinata dalle autorità doganali in quanto la particolare confezione dei colli e le modalità d'inoltro (posta-lettera) degli stessi utilizzate dalla ricor­rente potrebbero pregiudicare l'imposizione doganale all'estero delle mer­ci vendute da quest'ultima. Certo, in casu, si potrebbe sostenere che l'art. 181 cpv. 2 OD lascia una certa libertà di valutazione all'Amministra­zione federale delle dogane, nel senso che essa può vietare la lavorazio­ne, e non è costretta a farlo, se questa lavorazione potrebbe pregiudicare l'imposizione doganale regolare all'estero. Tuttavia, quest'interpretazione non si impone evidentemente, poiché l'autorità doganale deve rispettare il principio della parità di trattamento e nulla segnala ch'essa applichi una pratica permissiva nei confronti di altre persone che si trovano nella me­desima situazione di quella della ricorrente. Al contrario, lo scrivente Tri­bunale è a conoscenza di almeno un caso - che gli è stato deferito - do­ve l'Amministrazione delle dogane è anche intervenuta nel senso di un di­vieto. Non da ultimo, va poi rilevato che la ricorrente perde di vista che ha bene­ficiato di un'estensione dell'autorizzazione concessa nel 2003, nonostante l'illegalità della situazione così tollerata, durante due anni, cioè fino al 30 aprile 2009. L'art. 132 cpv. 2 LD, a titolo di disposizione transitoria, prevede che le autorizzazioni e gli accordi esistenti al momento dell'en-trata in vigore della LD rimangono validi per un periodo massimo di due anni. La ricorrente ha di conseguenza beneficiato della durata massima prevista da questa disposizione, tenuto conto dell'entrata in vigore del nuovo diritto doganale il 1° maggio 2007, come ogni altra persona trova­tasi nella sua medesima situazione. Visto quanto precede, in concreto non emerge alcun elemento che lasci pensare che l'autorizzazione concessa alla ricorrente sia stata revocata in maniera discriminatoria, motivo per cui la censura da essa sollevata risul­ta priva di fondamento.

E. 3.4 In conclusione, le censure sollevate dalla ricorrente si sono rivelate inconsistenti. Ne discende che il ricorso, nella misura in cui è ricevibile (cfr. considd. 1.3 e 1.4), deve essere respinto con conseguente conferma della decisione impugnata.

E. 4 In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 PA, le spese proces­suali vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella presente fattispecie, esse vengono stabilite in fr. 2'000.-- (art. 4 TS-TAF), importo che verrà integralmente compensato con l'anticipo da lei versato pari a fr. 2'000.--. Alla ricorrente non vengono assegnate ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).

Dispositiv
  1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di Fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. Tale importo verrà integralmente compensato con l'anticipo da lei versato pari a Fr. 2'000.--.
  3. Non vengono assegnate ripetibili.
  4. Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario), - autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario) Il presidente del collegio: La cancelliera: Markus Metz Sara Friedli Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le con­clusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i docu­menti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte I A-2265/2009 Sentenza del 16 febbraio 2012 Composizione Giudici Markus Metz (presidente del collegio), Salome Zimmermann, Michael Beusch, cancelliera Sara Friedli. Parti A._______, patrocinata da ..., ricorrente, contro Direzione generale delle dogane, Divisione principale diritto e tributi, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto autorizzazione per il traffico di sigarette. Fatti: A. La A._______ è una società anonima, con sede a X._______. Essa è attiva dal 2003 e ha per scopo principale l'importazione, l'esportazione, l'acquisto, la vendita e la rappresentanza di prodotti di ogni genere (cfr. Foglio ufficiale svizzero di commercio [FUSC] n. *** del ***). B. Dal 2003 la Direzione del circondario delle dogane di Lugano (di seguito: DCD) ha rilasciato alla A._______ un'autorizzazione a procedere alla lavorazione e al commercio di sigarette, a partire dal Deposito Franco Doganale di Y._______. Le sigarette giungono alla A._______ al Punto Franco di Y._______ ultimate e imballate. In seguito alle ordinazioni via internet da parte dei clienti all'estero, le sigarette vengono individuate e spedite dalla A._______ a detti destinatari, per il tramite di buste, sulle quali vengono apposte le etichette con l'indirizzo del destinatario e la dichiarazione doganale CN 22. C. Il 1° luglio 2008 la DCD ha notificato alla A._______ la sua intenzione di revocare l'autorizzazione in oggetto e le ha permesso di prendere posizione. L'8 luglio 2008 la A._______ ha presentato le proprie os­servazioni, opponendosi alla revoca della suddetta autorizzazione. Con decisione 23 settembre 2008 la DCD ha revocato l'autorizzazione rilascia­ta alla A._______ e le ha concesso una proroga transitoria fino al 30 aprile 2009, data per la quale il traffico doveva cessare definitivamen­te. La decisione si basa su una modifica legislativa (cfr. art. 181 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle dogane del 1° novembre 2006 [OD, RS 631.01]) che priverebbe le persone della possibilità di commercializzare siffatti prodotti in quanto ritenuti lavorati in loco, a motivo che le sigarette vengono imbal­late in apposite buste di spedizione e che questa lavorazione potrebbe pregiudicare l'imposizione doganale regolare all'estero. D. La A._______, per il tramite del suo patrocinatore, ha interposto ricorso avverso la summenzionata decisione il 17 ottobre 2008, chiedendone l'annullamento, con conseguente mantenimento e conferma dell'autoriz­zazione attualmente in essere a suo favore. E. Con decisione 2 marzo 2009 la Direzione generale delle dogane (di se­guito: DGD) ha statuito sul ricorso, respingendolo. F. Con ricorso 6 aprile 2009 la A._______ (di seguito: la ricorrente), per il tramite del suo patrocinatore, ha impugnato la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Protestando tasse, spese e ripetibili, essa postula l'annullamento della decisione 2 marzo 2009 della DGD e conseguentemente della decisione 23 settembre 2008 della DCD, nonché il mantenimento e la conferma dell'autorizzazione attualmente in essere a suo favore. La ricorrente ritiene in particolare che siffatta decisione sia sprovvista di base legale e fondamento fattuale, nonché che la stessa sia stata emessa dalla DGD sulla base della pressione politica esercitata dal Consiglio Federale. Essa ritiene altresì che la revoca dell'autorizzazione sia discriminatoria. Ciò posto, essa precisa che le sigarette non sono state lavorate né tanto meno trasformate ai sensi della legislazione in materia doganale. A suo avviso, l'imballaggio con cui essa invia le sigarette non ha nulla di strano o esotico, tant'è che sulle stesse è presente l'etichetta CN 22 che identifica il prodotto. In ogni caso, essa contesta che gli imballaggi delle sigarette possano pregiudicare l'imposi­zione doganale all'estero. G. Con risposta 23 giugno 2009, la DGD chiede che il ricorso interposto venga respinto, sottolineando che - così come confezionate - le buste non lascerebbero trasparire il loro contenuto, a pregiudizio delle autorità fiscali estere. H. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno anch'essi ripresi, per quanto necessario, nei consideranti in diritto del presente giudizio. Diritto: 1. 1.1. Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire sul pre­sente gravame in virtù degli artt. 1 e 31 segg. della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32). Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da eventuali normative speciali, la procedura dinanzi al Tribunale ammini­strativo federale è retta dalla Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). 1.2. Il ricorso 6 aprile 2009 è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto pre­viste dalla legge (art. 52 PA). L'atto impugnato è una decisione su ricorso della DGD del 2 marzo 2009 mediante la quale è stata confermata alla ri­corrente la revoca dell'autorizzazione per il traffico di sigarette in un depo­sito franco doganale pronunciata dalla DCD. Dato è quindi anche l'inte­resse a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA). 1.3. La ricorrente postula che venga accordato l'effetto sospensivo al proprio ricorso. Poiché quest'ultimo beneficia già di detto effetto in virtù della legge (cfr. art. 55 cpv. 1 PA), la richiesta della ricorrente è priva d'oggetto ed è pertanto irricevibile. 1.4. La ricorrente postula altresì l'annullamento della decisione 2 marzo 2009 della DGD e conseguentemente della decisione 23 settembre 2008 della DCD. Poiché di fatto la decisione 23 settembre 2008 della DCD è stata sostituita dalla decisione 2 marzo 2009 emanata dalla DGD a segui­to del ricorso interposto dalla ricorrente contro la medesima, quest'ultima non può essere annullata dallo scrivente Tribunale. Oggetto del presente gravame è infatti unicamente la decisione 2 marzo 2009 della DGD. La ri­chiesta d'annullamento della decisione 23 settembre 2008 della DCD è dunque irricevibile. 1.5. Fatta eccezione per quanto precede (cfr. considd. 1.3 e 1.4), il ricorso è ricevibile in ordine e dev'essere esaminato nel merito. 2. 2.1. Giusta l'art. 132 cpv. 1 LD (a contrario), l'esame del merito della pre­sente fattispecie è sottoposto alla legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD, RS 631.0) e non alla vecchia legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane (vLD, RU 42 4009 e CS 6 475), ciò che la ricorrente non contesta. Infatti, si deve notare che la procedura di revocazione dell'autorizzazione è stata aperta il 19 settembre 2008, cioè dopo l'entrata in vigore della suddetta legge il 1° maggio 2007. 2.2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere in­vocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incom­pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Da parte sua, il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai moti­vi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della deci­sione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2, Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3. ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisi­toria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complemen­tari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate oppure dagli atti risultano indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsver­fahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, cifra 677). 3. 3.1. Secondo l'art. 65 cpv. 1 LD, le merci che vengono immagazzinate in un deposito franco doganale devono essere dichiarate a tal fine all'ufficio doganale competente ed essere immesse nel deposito franco doganale. Secondo il cpv. 3, spetta al Consiglio federale stabilire le condizioni alle quali le merci depositate in un deposito franco doganale possono essere sottoposte a lavorazione. 3.1.1. Il concetto di lavorazione non è definito nella legge. Nondimeno, esso è stato precisato dal Consiglio federale, in virtù della competenza d'esecuzione che gli spetta (cfr. Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Mi­chel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 2 ed., Berna 2006, n. 1550). Secondo la delega di competenza di cui all'art. 65 cpv. 3 LD, il Consiglio federale ha infatti fissato, nella stessa Ordinanza, le condizioni alle quali le merci depositate in un deposito franco doganale possono es­sere sottoposte a lavorazione. Giusta l'art. 180 cpv. 1 OD sono ammesse le lavorazioni, che servono al mantenimento della merce durante il suo deposito, come pure l'ispezione, l'esame, il cambio d'imballaggio, la sud­divisione, la cernita, l'eliminazione dell'imballaggio esterno e il prelievo di modelli e campioni. Giusta l'art. 180 cpv. 2 OD, in casi motivati la Direzio­ne generale delle dogane può autorizzare lavorazioni e miglioramenti più estesi ai sensi dell'art. 40 lett. b e d OD (cfr. Simeon L. Probst in: Martin Kocher/Diego Clavadetscher, Zollgesetz, Berna 2009, n. 11 ad art. 65 LD, pag. 414). Secondo l'art. 40 lett. b OD, s'intende per lavorazione il tratta­mento che non modifica la merce nelle sue caratteristiche proprie, segna­tamente anche il riempimento, l'imballaggio, il montaggio, l'assemblaggio o l'incasso. All'art. 181 cpv. 2 OD, il Consiglio federale ha altresì stabilito che l'amministrazione delle dogane può vietare la lavorazione e il miglio­ramento di merci che potrebbero pregiudicare l'imposizione doganale re­golare in Svizzera e all'estero (cfr. Probst, op. cit., N. 16 ad art. 65 LD, pag. 415). Il rapporto tra le due disposizioni non è ambivalente: appare logicamente che l'art. 181 cpv. 2 OD ha vocazione ad applicarsi a tutte le lavorazioni alle quali si riferisce l'art. 180 OD. 3.1.2. Nella misura in cui il Tribunale amministrativo federale esamina le disposizioni della OD, esso deve limitarsi a verificare se dette disposizioni rimangono nel quadro della delega di competenze o, se per altre ragioni, esse appaiono contrarie alla legge o al diritto costituzionale (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.2, DTF 130 I 26 consid. 2.2.1, DTF 128 IV 177 con­sid. 2.1; decisione del Tribunale amministrativo federale A-559/2011 del 1° novembre 2011 consid. 3.2). A questo punto si deve rilevare che l'art. 65 cpv. 3 LD contiene una delega di competenza che va al di là delle semplici disposizioni d'esecuzione. Il Consiglio federale, disciplinando agli artt. 180 e 181 OD le condizioni alle quali le merci depositate in un depo­sito franco doganale possono essere sottoposte a lavorazione, non ha tuttavia generato nessuna disposizione contenente norme di diritto ai sen­si dell'art. 164 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101; cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge sulle dogane del 15 dicembre 2003 in FF 2004 485 segg., 594 n. 7.2 "Delega di competenze legislative"). Il legislatore ha lasciato al Consiglio federale un largo margine di apprezzamento, che il Tribunale statuente deve rispettare giusta l'art. 190 Cost. (cfr. DTF 127 II 238 con­sid. 8a; decisione del Tribunale amministrativo federale A-559/2011 del 1° novembre 2011 consid. 3.2). L'art. 181 cpv. 2 OD non va oltre la dele­ga prevista nella legge (cfr. Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1554 segg.). La competenza formulata nell'art. 65 cpv. 3 LD lascia spazio a molteplici possibilità. In virtù della competenza delegata, il Consiglio fede­rale ha la facoltà di autorizzare certi tipi di lavorazioni ed anche di vietar­ne altri, dal momento che si svolgono in un deposito franco doganale. Né la legge né la Costituzione federale offrono garanzie su questo punto. Per ciò che riguarda la garanzia della libertà economica (art. 27 Cost.) - con­cretamente la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio - appare evidente che la stes­sa non è rimessa in questione dalle restrizioni previste all'art. 181 cpv. 2 OD. Infatti, non si può concepire una lesione della summenzionata garan­zia costituzionale dal momento che nulla impone la scelta del deposito franco doganale. I vantaggi economici potenzialmente legati a questa scelta non costituiscono un diritto costituzionale. In definitiva, non spetta al Tribunale amministrativo federale esaminare l'opportunità dell'art. 181 cpv. 2 OD concepito dal Consiglio federale, il quale ne assume la respon­sabilità (cfr. DTF 130 I 26 consid. 2.2.1). 3.2. Ciò posto, lo scrivente Tribunale rileva innanzitutto che, contraria­mente a quanto asserito dalla ricorrente, la decisione qui in esame non è sprovvista di base legale. Essa si fonda sugli artt. 180 e 181 OD che - come detto poc'anzi (cfr. consid. 3.1.1 del presente giudizio) - sono stati adottati dal Consiglio federale in virtù della delega di competenza di cui all'art. 65 cpv. 3 LD. La revoca dell'autorizzazione in oggetto, che si fonda sulle summenzionate disposizioni, è dunque provvista di base legale. Le considerazioni della ricorrente in merito alla natura politica dei motivi che avrebbero spinto il Consiglio federale ad adottare dette norme - e conseguentemente la DGD a revocare l'autorizzazione in oggetto - sono delle mere questioni d'opportunità il cui esame non compete allo scrivente Tribunale (cfr. consid. 3.1.2 del presente giudizio). Tale censura risulta pertanto irricevibile. 3.3. Chiarita l'esistenza della base legale su cui si fonda la decisione in esame, nella fattispecie, occorre ora esaminare se, da un lato, esiste una lavorazione (cfr. consid. 3.3.1 che segue) e, dall'altro lato, se questa lavo­razione è ammissibile alla luce delle disposizioni sopracitate (cfr. con­sid. 3.3.2 che segue). 3.3.1. La DGD ritiene che la lavorazione consiste per la ricorrente nel to­gliere le sigarette dai cartoni di trasporto e, ad avvenuta ricezione dell'or­dinazione da parte dei clienti, nel condizionamento delle sigarette in im­ballaggi, cioè buste, sulle quali vengono apposti la dichiarazione dogana­le, l'etichetta recante l'indirizzo del destinatario, del mittente ed infine ter­mo sigillate (cfr. decisione impugnata, lett. a). Nella decisione 23 settem­bre 2008, essa ha anche ritenuto che l'apposizione della dichiarazione doganale (CN 22) e dell'etichetta con l'indirizzo del destinatario su cia­scun collo doveva già essere considerata come una lavorazione (cfr. de­cisione 23 settembre 2008, pag. 2, atto n° 5 dell'incarto della DGD; doc. 3). La ricorrente sostiene invece che le sigarette non fanno l'oggetto di alcuna lavorazione da parte sua. Le stecche di sigarette a lei ordinate e spedite all'estero vengono inserite, intonse e senza alcuna elaborazione, in una busta come quelle di cui ai docc. 5 (busta per due stecche) e 6 (busta per tre stecche). A suo avviso, questi imballaggi non hanno nulla di strano o esotico e sono conformi a quelli utilizzati da qualsiasi azienda che invia per posta merce in Svizzera o all'estero. Essa sottolinea altresì che su dette buste è presente l'etichetta CN 22 con indicato il contenuto e il valore della merce. Detta etichetta è chiara, di modo che le Autorità dei paesi di destinazione dispongono di tutte le informazioni necessarie ad un'eventuale imposizione delle merci inviate (cfr. ricorso, punti 6.1-6.2). Nonostante il parere contrario della ricorrente, risulta chiaramente che il fatto di togliere le stecche di sigarette dai cartoni di trasporto, di indivi­duarle, di condizionarle in buste e di apporre su queste una etichetta con gli indirizzi del mittente e del destinatario consiste in una lavorazione ai sensi dell'art. 65 cpv. 3 LD. L'art. 180 cpv. 1 OD prevede testualmente che il cambio d'imballaggio, la suddivisione e l'eliminazione dell'imballag­gio esterno è considerato una lavorazione. Certo, la merce - cioè le siga­rette, o le stecche di sigarette - non è modificata nelle sue caratteristiche proprie. In questo senso, rimane invariata, come addotto dalla ricorrente. Tuttavia, non è indispensabile che sia modificata in tal modo per poter concludere all'esistenza di una lavorazione (cfr. consid. 3.1.1 che prece­de). In definitiva, poiché nel caso concreto non si tratta unicamente dell'apposizione di un'etichetta, ma anche del disimballaggio e dell'imbal­laggio della merce in nuove buste, non è necessario esaminare se si po­trebbe parlare di lavorazione, anche nel caso in cui si trattasse soltanto dell'apposizione di una etichetta sui colli. Secondo la DGD, anche in que­sto caso ci sarebbe una lavorazione, visto che questa operazione appare relativa a - o in altri termini ha un legame diretto - con l'imballaggio della merce ai sensi dell'art. 40 OD. In ogni caso, nella presente fattispecie, come visto, questa questione non è determinante. 3.3.2. Essendo stabilito che le sigarette fanno l'oggetto di una lavorazione ai sensi della LD, occorre determinare se questa lavorazione è ammissi­bile. A questo punto, la DGD ritiene che la lavorazione debba essere vietata in applicazione dell'art. 181 cpv. 2 OD, in quanto essa pregiudi­cherebbe l'imposizione doganale regolare all'estero. Infatti, secondo lei, le sigarette sono confezionate in buste che non permettono di fare un lega­me diretto con la merce contenuta. A questo si aggiunge la scelta della modalità d'inoltro (posta-lettere). Essa ritiene altresì che, visto il crescente flusso di invii postali, questi due fattori utilizzati contemporaneamente ren­derebbero praticamente impossibile alle amministrazioni doganali il con­trollo di questi invii (cfr. risposta 23 giungo 2009, pagg. 2-3). A suo avviso, la ricorrente sarebbe perfettamente a conoscenza della quasi impossibili­tà delle amministrazioni doganali a far fronte al crescente flusso di invii postali. Sarebbe accertato che il commercio relativo alla vendita di siga­rette via internet risulta interessante per il consumatore - e dunque per il commerciante - soltanto se le sigarette non vengono sottoposte a imposi­zione nel paese di destinazione. D'altronde, secondo la DGD, le condizio­ni generali di vendita della ricorrente offrirebbero all'acquirente la possibi­lità di rifiutare l'ordinazione qualora "per disgrazia" le dogane estere aves­sero scoperto la natura delle merci e richiesto il pagamento dei tributi d'entrata (cfr. decisione impugnata, consid. 7). Secondo la ricorrente invece, la DGD non avrebbe provato in alcun modo che l'attività da lei svolta mette in pericolo l'imposizione doganale all'este­ro (cfr. ricorso, punti 5 e 6). Essa sottolinea che le stecche di sigarette vengono spedite all'estero in una busta conforme a quelle utilizzate da qualsiasi azienda che invia per posta merce in Svizzera o all'estero (cfr. docc. 5 e 6), con apposta l'etichetta CN 22. A suo avviso, le autorità del paese di destinazione sarebbero dunque chiaramente allertate sul contenuto dei colli, visto che - sull'etichetta di esportazione - apparireb­bero chiaramente tutte le informazioni necessarie ad un'eventuale imposi­zione delle merci inviate. Nessuna manipolazione sarebbe effettuata per mascherare il contenuto (cfr. ricorso, punti 6.1-6.2). Secondo lei, il fatto che in questi ultimi anni il commercio online sia aumentato considerevol­mente, aumentando a sua volta la mole di lavoro delle varie amministra­zioni doganali, non è un suo problema, né tantomeno della DGD o del Consiglio Federale (cfr. ricorso, punto 6.2). L'argomentazione della ricorrente è dunque quella di dire che l'impo­sizione doganale all'estero non è pregiudicata. Ciononostante, la ricor­rente non afferma, e nulla agli atti lo dimostra, che i tributi d'entrata nel paese di destinazione vengano pagati. Essa sostiene unicamente che tutto il commercio internazionale (e non solo quello online) si basa sul fat­to che nei differenti paesi i prezzi e le valute sono differenti, e che pertan­to acquistando all'estero, si può approfittare di prezzi vantaggiosi (cfr. ri­corso, punto 6.2). Il Tribunale statuente considera che le buste nelle quali le sigarette sono confezionate hanno un aspetto (buste) ed una dimensio­ne (adattata a due/tre stecche di sigarette; cfr. docc. 5 e 6) che permette di evitare i controlli doganali. È ovvio che il controllo sistematico da parte delle autorità doganali di questo tipo di spedizione è impossibile, visto il loro quantitativo. Il fatto che la ricorrente faccia apparire il tipo di prodotto (sigarette) sull'etichetta di esportazione dei colli (cfr. ricorso, punti 6.1-6.2), cioè sulla dichiarazione doganale svizzera CN 22, si rivolge alle au­torità doganali svizzere. Detta etichetta, non è concepita per permettere l'imposizione doganale straniera. Nelle circostanze del caso concreto, ri­sulta dunque che le lavorazioni che la ricorrente effettua possono pregiu­dicare l'imposizione doganale regolare all'estero, ciò che giustifica il divie­to di queste lavorazioni, giusta l'art. 181 cpv. 2 OD. Una certezza in meri­to a detto pregiudizio non è necessaria in quanto questa disposizione tro­va in ogni caso applicazione, vista la formulazione potestativa utilizzata dal Consiglio federale ("potrebbero pregiudicare l'imposizione doganale"). Di conseguenza, l'autorità inferiore ha correttamente revocato l'autorizza­zione concessa alla ricorrente nel 2003, a procedere alla lavorazione di sigarette a partire dal Deposito Franco Doganale di Y._______. 3.3.3. Infine, la ricorrente lamenta indirettamente una violazione del prin­cipio dell'uguaglianza giuridica, sostenendo che la revoca dell'autorizza­zione sarebbe discriminante, in quanto toccherebbe unicamente il com­mercio online di merce con "connotazione particolarmente negativa", co­me le stecche di sigarette (cfr. ricorso, punto 8). 3.3.3.1 Il principio dell'uguaglianza giuridica di cui all'art. 8 Cost. esige che la legge stessa e le decisioni d'esecuzione trattino in modo uguale si­tuazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse (cfr. Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, Cadenazzo 2002, n. 419). In parti­colare esso sancisce che le leggi devono essere applicate con criteri d'uguaglianza, nonché che una medesima Autorità le deve interpretare in maniera costante, adottando, nelle medesime circostanze, decisioni equi­valenti e in circostanze diverse, decisioni diverse (cfr. DTF 125 I 1, con-sid. 2b/aa; Scolari, op. cit., n. 436; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1058). La parità di trattamento è violata solo se in due situazioni di fatto analoghe l'Autorità adotta, senza valide ragioni, decisioni diverse (Scolari, op. cit., n. 437 con rinvii). 3.3.3.2 Come già indicato in precedenza (cfr. consid. 3.2 del presente giu­dizio), la revoca della decisione in oggetto si fonda sugli artt. 180 e 181 OD, i quali costituiscono una base legale sufficiente. Nella misura in cui gli artt. 180 e 181 OD si applicano a tutti coloro che eseguono delle lavo­razioni all'interno di un deposito franco doganale, dette disposizioni non risultano discriminatorie. In particolare, va rilevato che l'art. 181 cpv. 2 OD si applica a tutte quelle lavorazioni e miglioramenti di merci che potrebbe­ro pregiudicare l'imposizione doganale in Svizzera e all'estero. Nulla agli atti - come del resto nemmeno provato dalla ricorrente - dimostra poi che la DGD abbia revocato l'autorizzazione in oggetto in maniera discrimina­toria rispetto a quella di altre persone che utilizzano le medesime modali­tà di spedizione della ricorrente, solo perché quest'ultima commercia delle sigarette. Si ricorda che la revoca dell'autorizzazione in oggetto è stata ordinata dalle autorità doganali in quanto la particolare confezione dei colli e le modalità d'inoltro (posta-lettera) degli stessi utilizzate dalla ricor­rente potrebbero pregiudicare l'imposizione doganale all'estero delle mer­ci vendute da quest'ultima. Certo, in casu, si potrebbe sostenere che l'art. 181 cpv. 2 OD lascia una certa libertà di valutazione all'Amministra­zione federale delle dogane, nel senso che essa può vietare la lavorazio­ne, e non è costretta a farlo, se questa lavorazione potrebbe pregiudicare l'imposizione doganale regolare all'estero. Tuttavia, quest'interpretazione non si impone evidentemente, poiché l'autorità doganale deve rispettare il principio della parità di trattamento e nulla segnala ch'essa applichi una pratica permissiva nei confronti di altre persone che si trovano nella me­desima situazione di quella della ricorrente. Al contrario, lo scrivente Tri­bunale è a conoscenza di almeno un caso - che gli è stato deferito - do­ve l'Amministrazione delle dogane è anche intervenuta nel senso di un di­vieto. Non da ultimo, va poi rilevato che la ricorrente perde di vista che ha bene­ficiato di un'estensione dell'autorizzazione concessa nel 2003, nonostante l'illegalità della situazione così tollerata, durante due anni, cioè fino al 30 aprile 2009. L'art. 132 cpv. 2 LD, a titolo di disposizione transitoria, prevede che le autorizzazioni e gli accordi esistenti al momento dell'en-trata in vigore della LD rimangono validi per un periodo massimo di due anni. La ricorrente ha di conseguenza beneficiato della durata massima prevista da questa disposizione, tenuto conto dell'entrata in vigore del nuovo diritto doganale il 1° maggio 2007, come ogni altra persona trova­tasi nella sua medesima situazione. Visto quanto precede, in concreto non emerge alcun elemento che lasci pensare che l'autorizzazione concessa alla ricorrente sia stata revocata in maniera discriminatoria, motivo per cui la censura da essa sollevata risul­ta priva di fondamento. 3.4. In conclusione, le censure sollevate dalla ricorrente si sono rivelate inconsistenti. Ne discende che il ricorso, nella misura in cui è ricevibile (cfr. considd. 1.3 e 1.4), deve essere respinto con conseguente conferma della decisione impugnata. 4. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 PA, le spese proces­suali vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella presente fattispecie, esse vengono stabilite in fr. 2'000.-- (art. 4 TS-TAF), importo che verrà integralmente compensato con l'anticipo da lei versato pari a fr. 2'000.--. Alla ricorrente non vengono assegnate ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di Fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. Tale importo verrà integralmente compensato con l'anticipo da lei versato pari a Fr. 2'000.--.

3. Non vengono assegnate ripetibili.

4. Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario),

- autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario) Il presidente del collegio: La cancelliera: Markus Metz Sara Friedli Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le con­clusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i docu­menti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: