Art der Protokollierung bei technischen Aufzeichnungen und bei fremdsprachigen Aussagen.
Sachverhalt
La banca A., B. e C. - la prima, istituto di diritto pubblico con sede a Z., e i secondi dipendenti a vario titolo della banca - sono oggetto di un'indagine preliminare di polizia giudiziaria per il titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP. L'indagine, avviata nel marzo 2004, coinvolge in tutto una ventina di persone fisiche e giuridiche ed è condotta in lingua italiana dalla sede distaccata di Lugano del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC). Con decisione dell'11 febbraio 2011 il MPC ha trasmesso ai reclamanti le fonoregistrazioni degli interrogatori di D., E. (quali rappresentanti della banca A.), F. e G., nonché il verbale d'interrogatorio di H., la cui deposizione non è stata fonoregistrata. L'autorità inquirente ha inoltre comunicato che nella trascrizione del suddetto documento nonché degli ulteriori verbali che sarebbero stati successivamente inviati alle parti, sarebbe stato riportato unicamente il testo in italiano, ad esclusione delle dichiarazioni espresse in lingua tedesca e della traduzione delle domande dall'italiano al tedesco da parte dell'interprete. Con reclami separati la banca A., B. e C. sono insorti contro questa decisione dinanzi alla I Corte dei reclami penali postulandone l'annullamento.
La I Corte dei reclami penali ha respinto i reclami.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 Estratto della sentenza della II Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ufficio federale di giustizia del 14 giugno 2011 (RR.2011.114)
Estradizione alla Romania; caso irrilevante; severità della pena pronunciata all'estero.
Art. 4, 35 cpv. 1 lett. a, 55 AIMP, art. 2 CEEstr
L'esistenza di un caso irrilevante giusta l'art. 4 AIMP si determina unicamente in funzione dell'importanza delle pene suscettibili di essere inflitte. Nel caso di minorenni, le condizioni degli art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP e 2 CEEstr vanno analizzate prendendo in considerazione il diritto penale minorile svizzero (consid. 3.2.1).
Nel caso di giovani delinquenti il tradizionale riserbo nei confronti della politica sanzionatoria dello Stato estero deve essere contemperato con l'esigenza di difendere le concezioni fondamentali del diritto penale minorile svizzero, anche in quanto espressione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (consid. 3.2.2).
Auslieferung an Rumänien; Bagatellfall; Härte der im Ausland ausgesprochenen Strafe.
Art. 4, 35 Abs. 1 lit. a, 55 IRSG, Art. 2 EAÜ
Das Vorliegen eines Bagatellfalles im Sinne von Art. 4 IRSG bestimmt sich einzig nach der Bedeutung der Strafen, die verhängt werden können. Bei Minderjährigen sind die Bedingungen von Art. 35 Abs. 1 lit. a IRSG und Art. 2 EAÜ mit Rücksicht auf das schweizerische Jugendstrafrecht zu interpretieren (E. 3.2.1).
Bei jugendlichen Straftätern ist die traditionelle Zurückhaltung gegenüber der Sanktionspolitik des ausländischen Staates mit dem Anspruch auf Verteidigung der grundlegenden Auffassungen des schweizerischen Jugendstrafrechts, welche auch Ausdruck des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes sind, in Einklang zu bringen (E. 3.2.2).
Extradition à la Roumanie; cas de peu d’importance; séverité de la peine prononcée à l’étranger.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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re sarà la banca, e non invece il titolare del conto o l’avente diritto economico (v. CHIRAZI, Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 4 ad art. 248; THORMANN/BRECHBÜHL, Schweizerische Strafprozessordnung/Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar, Basilea 2010, n. 6 ad art. 248; FF 2006 pag. 1142). Nel caso concreto, i reclamanti, titolari dei conti bancari, non possono essere considerati “detentori” della documentazione, a differenza della banca G. SA, istituto che non ha però fatto valere alcuna opposizione a seguito dell’ordine di edizione, e ciò nonostante l’ordine sia giunto ai reclamanti il 28 febbraio 2011 e la documentazione sia stata spedita al MPC dalla banca detentrice solo il 7 marzo successivo. Essi non potevano dunque opporsi all’ordine di edizione, né richiedendo l’apposizione dei sigilli (in quanto non legittimati), né interporre reclamo contro l’ordine del 23 febbraio 2011, trattandosi di un ordine di edizione non impugnabile, mentre il vero e proprio sequestro – questo sì passibile di reclamo − è intervenuto più tardi, in ogni caso non prima dell’8 marzo 2011.
2.4 Da quanto sopra deriva che il reclamo è irricevibile, essendo stato presentato contro un ordine di edizione non impugnabile (v. TPF 2006 307; sentenze del Tribunale penale federale BA.2005.9 del 16 novembre 2005, consid. 1; BB.2005.100 del 16 novembre 2005, consid. 2; BK_B 071/04 del 12 ottobre 2004, consid. 2.3 ; v. anche DTF 119 IV 326 consid. 7b; 109 IV 153 consid. 1).
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20. Estratto della decisione della I Corte dei reclami penali nella causa Banca A., B. e C. contro Ministero pubblico della Confederazione del 7 giugno 2011 (BB.2011.20, BB.2011.21, BB.2011.22)
Modalità di verbalizzazione delle deposizioni registrate su supporti tecnici o condotti in lingua straniera.
Art. 76 e segg. CPP
La verbalizzazione integrale delle dichiarazioni rilasciate dall'interrogato nella propria lingua deve rimanere estremamente rara; essa è subordinata ad una necessità essenziale per l'apprezzamento dei fatti di causa da parte di chi dirige il procedimento e costituisce un'eccezione alla regola generale della verbalizzazione nella lingua del procedimento (consid. 2.2).
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La stesura di un verbale succinto delle operazioni principali degli interrogatori, letto e vistato dagli interrogati, appare del tutto conforme all’art. 78 cpv. 3 CPP e alla relativa giurisprudenza e alla dottrina (consid. 3.3).
La verbalizzazione di deposizioni registrate mediante dispositivi tecnici deve seguire le regole generali enunciate a proposito dell’art. 78 CPP, ossia la trascrizione nella lingua del procedimento, in forma riassuntiva, da un lato delle domande poste e dall'altro delle dichiarazioni fornite in risposta, previa traduzione a cura dell'interprete (consid. 4.2 e 4.3).
Art der Protokollierung bei technischen Aufzeichnungen und bei fremdsprachigen Aussagen.
Art. 76 ff. StPO
Eine vollständige Protokollierung der Aussagen der einvernommenen Person in deren Sprache ist äusserst zurückhaltend vorzunehmen; sie muss aus Sicht der Verfahrensleitung notwendig sein für das Verständnis der Tatsachen des Falles und bildet eine Ausnahme vom Grundsatz der Protokollierung in der Verfahrenssprache (E. 2.2).
Ein Protokoll, das zusammenfassend die wesentlichen Aussagen enthält und von der einvernommenen Person gelesen und unterzeichnet wurde, entspricht Art. 78 Abs. 3 StPO und der diesbezüglichen Rechtsprechung und Lehre (E. 3.3).
Mittels technischer Hilfsmittel aufgezeichnete Einvernahmen werden gemäss den allgemeinen Regeln von Art. 78 StPO protokolliert, mithin nach Übersetzung in die Verfahrenssprache, wobei die Fragen und die Antworten zusammenfassend protokolliert werden (E. 4.2 und 4.3).
Modalités relatives à la verbalisation des dépositions enregistrées par le biais de dispositifs techniques ou faites dans une langue étrangère.
Art. 76 ss CPP
La verbalisation intégrale des déclarations faites dans sa propre langue par la personne interrogée doit demeurer extrêmement rare; elle est subordonnée à une nécessité essentielle pour l’appréciation des faits de la cause de la part de celui qui dirige la procédure et constitue une exception à la règle générale de la verbalisation dans la langue de la procédure (consid. 2.2).
La prise d’un procèsverbal succinct des opérations principales des interrogatoires, lu et signé par les personnes interrogées, apparaît en tous points conforme à l’art. 78 al. 3 CPP ainsi qu’à la jurisprudence y relative et à la doctrine (consid. 3.3).
La verbalisation de dépositions enregistrées par le biais de dispositifs techniques doit suivre les règles générales énoncées à leur sujet à l’art. 78 CPP,
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à savoir la transcription dans la langue de la procédure, en forme résumée, d’une part des questions posées, d’autre part des déclarations fournies en réponse, avant la traduction effectuée par l’interprète (consid. 4.2 et 4.3).
Riassunto dei fatti:
La banca A., B. e C. - la prima, istituto di diritto pubblico con sede a Z., e i secondi dipendenti a vario titolo della banca - sono oggetto di un'indagine preliminare di polizia giudiziaria per il titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP. L'indagine, avviata nel marzo 2004, coinvolge in tutto una ventina di persone fisiche e giuridiche ed è condotta in lingua italiana dalla sede distaccata di Lugano del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC). Con decisione dell'11 febbraio 2011 il MPC ha trasmesso ai reclamanti le fonoregistrazioni degli interrogatori di D., E. (quali rappresentanti della banca A.), F. e G., nonché il verbale d'interrogatorio di H., la cui deposizione non è stata fonoregistrata. L'autorità inquirente ha inoltre comunicato che nella trascrizione del suddetto documento nonché degli ulteriori verbali che sarebbero stati successivamente inviati alle parti, sarebbe stato riportato unicamente il testo in italiano, ad esclusione delle dichiarazioni espresse in lingua tedesca e della traduzione delle domande dall'italiano al tedesco da parte dell'interprete. Con reclami separati la banca A., B. e C. sono insorti contro questa decisione dinanzi alla I Corte dei reclami penali postulandone l'annullamento.
La I Corte dei reclami penali ha respinto i reclami.
Estratto dei considerandi:
2.2 Giusta l'art. 78 CPP, il verbale è steso nella lingua in cui si svolge il procedimento; tuttavia le deposizioni essenziali sono per quanto possibile verbalizzate nella lingua in cui si è espresso l'interrogato (cpv. 2). Le domande e risposte determinanti sono verbalizzate testualmente (cpv. 3). In merito a tale normativa, il Messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale (FF 2006 pag. 1057 e segg.; in seguito: il Messaggio) precisa che chi dirige il procedimento può disporre che le deposizioni essenziali, ossia quelle in cui la dichiarazione originale riveste un'importanza fondamentale, siano verbalizzate non soltanto nella versione tradotta bensì anche nella lingua in cui si è espresso l'interrogato. Questo modo di procedere dovrebbe tuttavia essere possibile soltanto per quanto concerne le lingue più correnti quali il
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tedesco, il francese, l'inglese o lo spagnolo (v. Messaggio pag. 1134; NÄPFLI, Basler Kommmentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 5 ad art. 78 CPP). Secondo la dottrina, la verbalizzazione integrale delle dichiarazioni rilasciate dall'interrogato nella propria lingua deve rimanere estremamente rara; essa è subordinata ad una necessità essenziale per l'apprezzamento dei fatti della causa da parte di chi dirige il procedimento e costituisce un'eccezione alla regola generale della verbalizzazione nella lingua del procedimento (BOMIO, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 2 ad art. 78 CPP; BRÜSCHWEILER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 4 ad art. 78 CPP; SCHMID, Schweizerische Straprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, n. 4 ad art. 78 CPP; NÄPFLI, loc. cit.).
Giova inoltre precisare che non spetta alla presente autorità controllare se occorreva o meno predisporre la verbalizzazione di deposizioni nella lingua originale dell'interrogato ai sensi dell'art. 78 cpv. 2 CPP, in quanto la risposta a tale quesito deve essere lasciata all'apprezzamento di chi dirige concretamente il procedimento (e dunque in questo caso, al procuratore federale interrogante). Nella fattispecie, emerge dalle varie trascrizioni che alcune espressioni sono state riportate in lingua tedesca o inglese, ma non passaggi interi. La Corte deve pertanto presumere che non vi erano, secondo l’apprezzamento del procuratore federale in questione, deposizioni essenziali per le quali la dichiarazione originale riveste un'importanza fondamentale ai sensi dell’art. 78 cpv. 2 CPP. A tale proposito, è d'uopo rilevare che neanche i reclamanti hanno chiesto la trascrizione di passaggi concreti, ma si sono limitati ad emettere critiche generiche in merito alle modalità di verbalizzazione degli interrogatori. Infine, essendo stata garantita agli imputati di lingua straniera la presenza di un interprete ed essendo stati tutti gli interrogatori registrati mediante dispositivi tecnici, i diritti degli insorgenti sono stati pienamente salvaguardati (BOMIO, loc. cit.).
3.3 Nella fattispecie, è stato steso un verbale succinto delle operazioni principali degli interrogatori, il quale è stato letto agli interrogati che lo hanno vistato e firmato. Per quanto concerne le domande poste dal sostituto procuratore federale e le risposte fornite dagli imputati, sono state inviate ai reclamanti le trascrizioni delle dichiarazioni rilasciate in lingua italiana in occasione degli interrogatori nonché della traduzione da parte dell'interprete di quelle rese in tedesco. Sono pure state trasmesse le fonoregistazioni degli interrogatori in questione su supporto digitale.
Tale modo di procedere appare del tutto conforme alle disposizioni legislative summenzionate nonché alla giurisprudenza e alla dottrina sopra
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citate, di modo che nulla può essere rimproverato alle autorità inquirenti a questo soggetto.
4.2 Giusta l'art. 78 cpv. 5 CPP, il verbale d'interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all'interrogato. Presa conoscenza del verbale, questo lo firma e ne vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di firmarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo. L'art. 78 cpv. 7 CPP prevede che i verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente o mediante dispositivi tecnici sono trascritti senza indugio in bella copia; gli appunti e le altre registrazioni sono conservati sino alla chiusura del procedimento. Secondo il Messaggio, le registrazioni non possono sostituirsi alla verbalizzazione scritta, bensì soltanto completarla. Tuttavia, occorre rilevare che nella già menzionata sentenza DTF 130 II 473, il Tribunale federale aveva precisato che la verbalizzazione delle deposizioni registrate mediante dispositivi tecnici doveva comunque seguire le regole generali sopra menzionate, ossia la trascrizione nella lingua del procedimento, in forma riassuntiva, da un lato delle domande poste e dall'altro delle dichiarazioni fornite in risposta, previa traduzione a cura dell'interprete. L'Alta Corte aveva d'altronde ritenuto sufficiente la possibilità data all'interrogato di ascoltare le fonoregistrazioni originali e di potersi esprimere liberamente in merito (DTF 130 II 473 consid. 4).
4.3 Nella fattispecie, la trascrizione delle fonoregistrazioni così come disposta dal MPC equivale ad una verbalizzazione letterale, nella lingua del procedimento, benché in parte mediata dall'interprete, di tutte le domande e di tutte le risposte rilasciate durante gli interrogatori. Tale modo di procedere va oltre le esigenze poste da dottrina e giurisprudenza in materia di verbalizzazione. Per i motivi suesposti, non si ravvisa la necessità di esigere dell'autorità federale che consegni ai reclamanti anche una trascrizione tete-
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stuale delle dichiarazioni rilasciate in lingua tedesca. Quest’ultima censura, alla pari delle precedenti, non merita pertanto accoglimento.
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21. Estratto della sentenza della II Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ufficio federale di giustizia del 14 giugno 2011 (RR.2011.114)
Estradizione alla Romania; caso irrilevante; severità della pena pronunciata all'estero.
Art. 4, 35 cpv. 1 lett. a, 55 AIMP, art. 2 CEEstr
L'esistenza di un caso irrilevante giusta l'art. 4 AIMP si determina unicamente in funzione dell'importanza delle pene suscettibili di essere inflitte. Nel caso di minorenni, le condizioni degli art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP e 2 CEEstr vanno analizzate prendendo in considerazione il diritto penale minorile svizzero (consid. 3.2.1).
Nel caso di giovani delinquenti il tradizionale riserbo nei confronti della politica sanzionatoria dello Stato estero deve essere contemperato con l'esigenza di difendere le concezioni fondamentali del diritto penale minorile svizzero, anche in quanto espressione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (consid. 3.2.2).
Auslieferung an Rumänien; Bagatellfall; Härte der im Ausland ausgesprochenen Strafe.
Art. 4, 35 Abs. 1 lit. a, 55 IRSG, Art. 2 EAÜ
Das Vorliegen eines Bagatellfalles im Sinne von Art. 4 IRSG bestimmt sich einzig nach der Bedeutung der Strafen, die verhängt werden können. Bei Minderjährigen sind die Bedingungen von Art. 35 Abs. 1 lit. a IRSG und Art. 2 EAÜ mit Rücksicht auf das schweizerische Jugendstrafrecht zu interpretieren (E. 3.2.1).
Bei jugendlichen Straftätern ist die traditionelle Zurückhaltung gegenüber der Sanktionspolitik des ausländischen Staates mit dem Anspruch auf Verteidigung der grundlegenden Auffassungen des schweizerischen Jugendstrafrechts, welche auch Ausdruck des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes sind, in Einklang zu bringen (E. 3.2.2).
Extradition à la Roumanie; cas de peu d’importance; séverité de la peine prononcée à l’étranger.