Trennung von Verfahren und aufschiebende Wirkung; Grundsatz der Einheit des Strafverfahrens; Beschleunigungsgebot; Verhältnismässigkeit.
Sachverhalt
La banca A., B. e C. – la prima istituto di diritto pubblico con sede a Z. e i secondi dipendenti a vario titolo della banca – sono oggetto dal marzo 2004 di un'indagine preliminare di polizia giudiziaria per il titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP. L'indagine coinvolge in tutto una ventina di persone fisiche e giuridiche. Con decisione del 25 maggio 2009 il Ministero pubblico della Confederazione ha ordinato la disgiunzione dell’istruzione preparatoria avviata nei confronti della banca A., di B. e C. dal procedimento riguardante gli altri co-imputati, giustificando il provvedimento con la diversa posizione dei tre imputati nel procedimento in esame e con l’incombente rischio di prescrizione dell’azione penale in relazione ai reati loro contestati (riciclaggio semplice ai sensi dell’art. 305bis
n. 1 CP). Con reclami separati la banca A., B. e C. sono insorti contro questa decisione dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l’annullamento.
La I Corte dei reclami penali ha accolto i reclami e ha annullato la decisione impugnata.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
125 4. 4.2 Aux termes de l’art. 111 PPF, le juge d’instruction peut, d’office ou sur réquisition du procureur général, étendre l’instruction préparatoire à d’autres faits et à d’autres personnes. Il ressort clairement de la loi que le plaignant n’est pas légitimé à exiger du juge d’instruction qu’il procède à l’extension de l’enquête initiale, cette compétence étant seule reconnue au procureur général (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2006.75 du 30 janvier 2007, consid. 1.4). Le défaut de légitimation du plaignant entraîne l’irrecevabilité de la plainte sur ce point.
TPF 2009 125
29. Estratto della sentenza della I Corte dei reclami penali nella causa Banca A., B. e C. contro Ministero pubblico della Confederazione del 5 agosto 2009 (BB.2009.51, BB.2009.53, BB.2009.54, BP.2009.30, BP.2009.31, BP.2009.32)
Disgiunzione della procedura ed effetto sospensivo; principio dell’indivisibilità del procedimento penale; principio della celerità; proporzionalità.
Art. 214 cpv. 1, 218 PP
Stante la stretta connessione sotto il profilo dei fatti e la non dissimile posizione processuale dei singoli imputati (una ventina in tutto), la disgiunzione della procedura nei confronti di tre di essi decretata dal Ministero pubblico della Confederazione non risulta – in concreto – giustificata (consid. 3.1 e 3.2).
Esame dei principi della celerità e della proporzionalità (consid. 3.3 e 3.4).
Trennung von Verfahren und aufschiebende Wirkung; Grundsatz der Einheit des Strafverfahrens; Beschleunigungsgebot; Verhältnismässigkeit.
Art. 214 Abs. 1, 218 BStP
Angesichts des engen Tatsachenzusammenhanges und der nicht unähnlichen Verfahrensstellung der einzelnen Beschuldigten (gesamthaft 20 Personen) erweist sich die Trennung der Verfahren bezüglich drei der Beschuldigten durch die Bundesanwaltschaft im konkreten Fall als ungerechtfertigt (E. 3.1 und 3.2).
126 Überprüfung hinsichtlich des Beschleunigungsgebots und der Verhältnismässigkeit (E. 3.3 und 3.4).
Disjonction de la procédure et effet suspensif; principe de l’indivisibilité de la poursuite pénale; principe de célérité; proportionnalité.
Art. 214 al. 1, 218 PPF
Vu l’étroite connexité du point de vue des faits et la position procédurale similaire de chacun des prévenus (une vingtaine en tout), la disjonction de la procédure dirigée contre trois d’entre eux décrétée par le Ministère public de la Confédération n’apparaît pas – en l’espèce – justifiée (consid. 3.1 et 3.2).
Examen des principes de célérité et de proportionnalité (consid. 3.3 et 3.4).
Riassunto dei fatti:
La banca A., B. e C. – la prima istituto di diritto pubblico con sede a Z. e i secondi dipendenti a vario titolo della banca – sono oggetto dal marzo 2004 di un'indagine preliminare di polizia giudiziaria per il titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP. L'indagine coinvolge in tutto una ventina di persone fisiche e giuridiche. Con decisione del 25 maggio 2009 il Ministero pubblico della Confederazione ha ordinato la disgiunzione dell’istruzione preparatoria avviata nei confronti della banca A., di B. e C. dal procedimento riguardante gli altri co-imputati, giustificando il provvedimento con la diversa posizione dei tre imputati nel procedimento in esame e con l’incombente rischio di prescrizione dell’azione penale in relazione ai reati loro contestati (riciclaggio semplice ai sensi dell’art. 305bis
n. 1 CP). Con reclami separati la banca A., B. e C. sono insorti contro questa decisione dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l’annullamento.
La I Corte dei reclami penali ha accolto i reclami e ha annullato la decisione impugnata.
Estratto dei considerandi:
3.1. In concreto, il MPC giustifica la decisione di disgiunzione osservando che limitatamente alle persone fisiche e giuridiche oggetto della decisione impugnata i fatti sono già stati sufficientemente chiariti in corso di istruttoria, trattandosi oltretutto di atti di riciclaggio che riguardano un
127 periodo limitato (dal giugno 2003 al febbraio 2004) e che configurano, al limite, il reato del riciclaggio semplice, mentre quello allo stato attuale contestato alle altre persone imputate è il riciclaggio di denaro nella forma aggravata dell’art. 305bis n. 2 CP; per tutte tali ragioni, le loro posizioni potrebbero essere trattate separatamente senza compromettere il resto del procedimento. La misura permetterebbe inoltre una trattazione più celere della causa riguardante i tre summenzionati indagati, dato che l’istruzione preparatoria dell’intero procedimento rischia di durare ancora qualche tempo, a dipendenza del tempo necessario per l’evasione di alcune misure di indagine tuttora in corso nei confronti di determinate altre persone imputate (segnatamente domande di assistenza giudiziaria rivolte dal MPC ad autorità estere).
3.2 Tale ragionamento non può però essere condiviso. Come rettamente argomentato in modo più o meno unanime dai tre reclamanti, nel caso concreto non sono infatti dati i motivi – invero eccezionali – per disgiungere i loro procedimenti da quello principale. L’inchiesta, all’evidenza lunga e complessa, vede coinvolte più persone imputate sostanzialmente per gli stessi fatti, avvenuti con modalità simili in un arco temporale definito – anche se non per forza con la medesima durata o intensità per tutti – e nell’ambito delle stesse società per le quali queste persone lavoravano, pur con posizioni e responsabilità diverse (sostanzialmente, la E. S.p.A. e la banca A.). Ciò vale specialmente per tutti gli imputati che hanno operato a vario titolo all’interno della banca A., ossia F., G., H., C. e B.; inoltre, è solo con una valutazione comune e complessiva dell’agire dei vari impiegati della banca che potrà essere eventualmente stabilita una responsabilità penale della banca A. ai sensi dell’art. 102 CP. Giova altresì osservare che molti degli imputati nel procedimento in esame figurano come accusati (con altri) in un procedimento penale in Italia presso il tribunale di Y. per bancarotta fraudolenta, appropriazione indebita aggravata e falsificazione di documenti, capi di imputazione che costituiscono – secondo la tesi delle autorità inquirenti svizzere – i reati a monte del riciclaggio di denaro ex art. 305bis CP. Non deve quindi stupire la richiesta degli imputati di procedere ad un accertamento in comune, simultaneo e possibilmente contraddittorio dei fatti costituenti i supposti crimini a monte.
Stante la stretta connessione sotto il profilo dei fatti e la non dissimile posizione processuale dei singoli imputati, una disgiunzione della procedura nei confronti dei qui reclamanti non risulta quindi giustificata; pur ammettendo – come sostenuto dal MPC – che gran parte dei fatti imputati a C., B. e la banca A. relativi all’ipotesi di riciclaggio (semplice) di denaro
128 siano già stati chiariti nell’istruttoria sin qui eseguita e che non siano necessari ulteriori atti di indagine nei loro confronti durante la fase dell’istruzione preparatoria (circostanza peraltro fermamente contestata dai reclamanti), resta nondimeno il fatto che, con la disgiunzione in esame, essi vedrebbero sensibilmente limitati i loro diritti di difesa, segnatamente nella possibilità di confrontare in sede dibattimentale la loro tesi difensiva con quella degli altri co-imputati rinviati a giudizio chiedendo, se del caso, la deposizione di questi ultimi o richiamando altre prove raccolte nell’istruttoria principale. Ciò vale particolarmente per la banca, la cui responsabilità penale, come già detto in precedenza, può essere stabilita solo analizzando l’agire di tutti i suoi collaboratori attualmente indagati. In simili evenienze, il provvedimento di disgiunzione è lesivo non solo del principio
– richiamato in precedenza – dell’indivisibilità del procedimento penale, ma anche di quello dell’economia processuale, dato che accusa, difesa, parti civili e Corte penale del Tribunale penale federale sarebbero chiamati a trattare del medesimo complesso di fatti e ad esaminare questioni materiali e giuridiche sostanzialmente simili nell’ambito di dibattimenti separati (in tal senso, v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2006.9 del 24 maggio 2006, consid. 3.2).
3.3 A sostegno della misura contestata, il MPC invoca anche il principio della celerità; a suo dire, le indagini – sia nella fase tuttora perdurante dell’indagine preliminare, sia in quella prossima dell’istruzione preparatoria –, necessitano ancora di numerosi atti (sopratutto rogatorie internazionali) e non è quindi prossima ad una sua conclusione, anche per l’atteggiamento velatamente ostruzionistico di alcuni imputati. La disgiunzione decisa nei confronti dei qui reclamanti permetterebbe quindi di giungere più speditamente ad un processo. Tale motivazione non è però sufficiente per ovviare ai seri inconvenienti della disgiunzione evocati nel considerando precedente (v. consid. 3.2 “in fine”); da una parte, il principio della celerità dovrebbe, infatti, valere per tutti gli indagati in un determinato procedimento e non solo per alcuni di loro, dall’altra, si constata che per almeno due dei tre indagati oggetto del litigioso provvedimento (B. e C.), gli atti istruttori compiuti durante la lunga fase delle indagini preliminari – in corso da oltre cinque anni – sono limitati, consistendo in tre-quattro interrogatori a testa, dapprima a titolo di persone informate sui fatti e in seguito quale indagati. Il richiamo in concreto al principio di celerità è pertanto fuori luogo, vista la scarsezza delle misure istruttorie adottate nei confronti dei qui reclamanti, eseguite talvolta a distanza di anni l’una dall’altra.
129 3.4 L’autorità inquirente giustifica infine il provvedimento impugnato con il rischio di prescrizione dell’azione penale, osservando che i tre indagati in esame sono accusati di riciclaggio semplice ai sensi dell’art. 305bis n. 1 CP, reato che si prescrive in un termine di 7 anni giusta i combinati disposti di cui agli art. 97 cpv. 1 lett. c e 98 CP. Poiché l’azione delittuosa dei reclamanti si sarebbe esplicata tra il 2003 e i primi mesi del 2004 al massimo, tale termine verrebbe a scadere entro la fine del 2010/inizio 2011; da qui – secondo il MPC – l’urgenza di rinviarli a giudizio separatamente e anticipatamente.
Pure questa argomentazione non è convincente. Ribadito il carattere del tutto eccezionale della disgiunzione nell’ambito della procedura penale, questa Corte osserva che le indagini preliminari sono state aperte nel marzo del 2004, e sono quindi pendenti da cinque anni e mezzo; ciò significa che questa sola, ancorché importante, fase ha già consumato oltre i tre quarti del termine di prescrizione menzionato in precedenza. Il tempo utile per l’espletamento dell’istruzione preparatoria, per la redazione dell’atto di accusa e per la preparazione del processo da parte della Corte penale del Tribunale penale federale risulterebbe pertanto ridotto anche nell’ipotesi di un’effettiva disgiunzione dei procedimenti in esame. Certo, nei suoi scritti il MPC dà per scontato che l’istruzione preparatoria nei confronti dei qui reclamanti dovrà essere semplice e veloce, quasi una formalità; ciò non è tuttavia detto, gli indagati potendo prevalersi di tutta una serie di diritti procedurali (basti pensare agli art. 115 cpv. 1 e 119 cpv. 1 PP) che potrebbero comportare il rallentamento e la complicazione dell’istruttoria. Il provvedimento impugnato, oltre che non giustificato dalle emergenze istruttorie, rischia quindi anche di avverarsi sproporzionato, se non del tutto inutile, rispetto ai fini perseguiti, data la probabile impossibilità di concludere l’istruttoria ed organizzare il processo prima dello scadere del termine ultimo di prescrizione dei reati.