Istanza di partecipazione al procedimento (art. 109 PP).
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 A., rappresentato dall’avv. Michele Rusca,
E. 2 B., rappresentato dall’avv. Diego Della Casa,
E. 3 F. S.p.A., rappresentata dall’avv. Rossano Pin- na.
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: SN.2012.10 (Procedura principale: SK.2011.26)
- 2 - Visti: - la sentenza del 22 febbraio e 18 marzo 2010 della Corte penale del Tribunale penale federale (SK.2009.10), nota a D. S.p.A., E. S.p.A. e F. S.p.A., nonché alle parti;
- il dispositivo di tale sentenza che si riproduce qui di seguito: “
Dispositiv
- L'accusato G. è riconosciuto autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 CP) per i capi d'accusa 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 e 1.19, per complessivi USD 840'404.59. Per il resto è prosciolto.
- G. è condannato alla pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 10.-- cadauna, per complessivi fr. 1'800.--, a valere quale pena interamente complementare alla pena di due anni e sei mesi di reclusione inflittagli mediante sentenza pronunciata il 27 aprile 2009 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano.
- G. è condannato al pagamento di fr. 6'000.-- a titolo di spese giudiziarie.
- L'indennità dovuta al difensore d'ufficio avv. Carlo Borradori è fissata in fr. 29'651.-- (IVA compresa), importo a carico della Confederazione. Dedotti gli anticipi già versati, la cassa del Tribunale penale federale verserà al difensore il conguaglio di fr. 24'588.20. G. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 10'000.-- non appena egli tornerà a miglior fortuna. II. Per quanto concerne A.
- L'accusato A. è riconosciuto autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 CP) per i capi d'accusa 2.2, 2.3, 2.8, 2.11 e 2.14 nonché di ripetuto riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) per i capi d'accusa 2.5 e 2.17, per complessivi USD 840'404.59. Per il resto è prosciolto ai sensi dei considerandi. - 3 -
- A. è condannato alla pena detentiva di 14 mesi e alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 100.-- cadauna, per complessivi fr. 3’000.--.
- L'esecuzione della pena è sospesa in applicazione dell'art. 42 CP e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni.
- A. è condannato al pagamento di fr. 12’000.-- a titolo di spese giudiziarie.
- L'indennità dovuta al difensore avv. Michele Rusca è fissata in fr. 62'640.-- (IVA compresa), importo a carico della Confederazione. A. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 30'000.-- non appena egli tornerà a miglior fortuna. III. Per quanto concerne H.
- L'accusata H. è prosciolta da tutti i capi d’accusa.
- L'indennità dovuta al difensore avv. Manuele Bianchi è fissata in fr. 67’060.-- (IVA compresa), importo a carico della Confederazione. IV. Per quanto concerne B.
- L'accusato B. è riconosciuto autore colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) per il capo d'accusa 4.10, limitatamente all’operazione dell’8 maggio 2003, nonché per i capi d’accusa 4.11, 4.12, 4.20 e 4.21, per un importo complessivo di EUR 3'276’221.-- e USD 242'000.--. Per il resto è prosciolto ai sensi dei considerandi.
- B. è condannato alla pena detentiva di 17 mesi.
- L'esecuzione della pena è sospesa in applicazione dell'art. 42 CP e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni.
- B. è condannato al pagamento di fr. 16'000.-- a titolo di spese giudiziarie. V. Per quanto concerne I.
- L'accusato I. è prosciolto da tutti i capi d’accusa. - 4 -
- L'indennità dovuta al difensore avv. Roberto Macconi è fissata in fr. 82'926.-- (IVA compresa), importo a carico della Confederazione. VI. Per quanto concerne J.
- L'accusata J. è prosciolta da tutti i capi d’accusa.
- L'indennità dovuta al difensore avv. Luciano Giudici è fissata in fr. 38’481.-- (IVA compresa), importo a carico della Confederazione. VII. Per quanto concerne C.
- L'accusato C. è prosciolto da tutti i capi d’accusa.
- L'indennità dovuta al difensore avv. Mario Postizzi è fissata in fr. 80'932.-- (IVA compresa), importo a carico della Confederazione. VIII. Sulle pretese di parte civile Le pretese di parte civile di D. S.p.A., di E. S.p.A. e di F. S.p.A. sono dichiarate irricevibili a seguito di incompetenza giurisdizionale. IX. Sulle richieste di confisca
- È ordinata la confisca: 1.1. dei valori sequestrati sulla relazione n. 1 intestata a K. Inc., Panama, presso la Banca L. di Chiasso, a concorrenza di USD 840'404.59; per il resto la relazione in questione è dissequestrata; 1.2. dei valori sequestrati sulla relazione n. 2 intestata a B., presso la Banca M. di Singapore, a concorrenza di EUR 3'276'221.-- e USD 242'000.--; per il resto la relazione in questione è dissequestrata.
- È ordinato il dissequestro dei restanti beni e valori. - 5 - X. Esecuzione L'esecuzione dei punti I.2. e IX. di questo dispositivo è affidata al Ministero pubblico della Confederazione.” - il ricorso in materia penale avverso tale decisione, inoltrato segnatamente dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) e da D. S.p.A., E. S.p.A. e F. S.p.A.; - la sentenza del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, che ha parzialmente accolto il ricorso in materia penale presentato dal MPC, annullando la decisione impugnata SK.2009.10 del Tribunale penale federale con riguardo al proscioglimento di B., A. e C. dal reato di riciclaggio di denaro e rinviando la causa al Tribunale penale federale per nuova decisione sui punti annullati; - la sentenza del Tribunale federale 6B_732/2010 di medesima data, con cui è stato respinto il ricorso presentato da D. S.p.A., E. S.p.A. e F. S.p.A.; - gli atti delle procedure SK.2009.10 e SK.2011.26; - l’istanza del 16 dicembre 2011 con cui D. S.p.A., E. S.p.A. e F. S.p.A. hanno chiesto di essere ammesse al procedimento SK.2011.26 rinviato alla Corte penale del Tribunale penale federale e relativo alle imputazioni residue a carico di A., B. e C.; - lo scritto del 9 gennaio 2012, con cui il patrocinatore di D. S.p.A., E. S.p.A. e F. S.p.A. ha presentato al Tribunale penale federale copia del dispositivo della sentenza 10088/2011 della Sezione IV penale del Tribunale di Milano, comunicato in sede di udienza il 20 settembre 2011, la quale ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di A., I. e B. in quanto i reati a loro ascritti sono estinti per intervenuta prescrizione; - le determinazioni dell’avv. Pinna, secondo cui, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione, il Tribunale di Milano non avrebbe avuto modo di entrare nel merito delle pretese delle parti civili D. S.p.A., E. S.p.A. e F. S.p.A.; - la missiva del 14 marzo 2012 di D. S.p.A., E. S.p.A. e F. S.p.A., con cui veniva tra l’altro trasmessa la conferma di mancata impugnazione della sentenza 10088/2011 della Sezione IV penale del Tribunale di Milano; - 6 - - le prese di posizione trasmesse al Tribunale penale federale il 20 marzo 2012 dai patrocinatori di A., di B. e dal MPC, con cui essi hanno dichiarato di non opporsi, rispettivamente di non formulare osservazioni, all’istanza di ammissione al procedimento SK.2011.26 presentata da D. S.p.A., E. S.p.A. e F. S.p.A. Ritenuto: - che l’art. 80 CPP prevede che le decisioni di merito su questioni penali e civili rivestono la forma della sentenza. Le altre decisioni rivestono la forma dell’ordinanza, se pronunciate da un’autorità collegiale, o del decreto, se pronunciate da un’autorità monocratica; - che, nella fattispecie, la vertenza va trattata nella forma di un’ordinanza; - che, trattandosi di rinvio all’istanza precedente, il potere di cognizione del giudice di rinvio è limitato dalle motivazioni contenute nella sentenza di rinvio, nel senso che non può scostarsi da quanto deciso in modo definitivo dal Tribunale federale, come neppure dalle constatazioni fattuali che non sono state impugnate (DTF 131 III 91 consid. 5.2, con rinvii, giurisprudenza confermata nella Sentenza del Tribunale federale 6B_534/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 1.2). Fatti nuovi possono essere presi in considerazione unicamente se riguardano aspetti oggetto della decisione di rinvio; essi non possono tuttavia né essere estesi né fondati su un nuovo fondamento giuridico; - che nella fattispecie, l’unica sentenza che ha stabilito il rinvio dell’incarto a questa Corte è la decisione del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, con cui l’Alta Corte ha annullato la decisione impugnata limitatamente alle decisioni di proscioglimento di B., A. e C.; - che, per contro, il ricorso in materia penale presentato da D. S.p.A., E. S.p.A. e F. S.p.A. e volto ad ottenere la riforma dei punti del dispositivo sull’irricevibilità delle pretese di parte civile e della confisca, nel senso di ammetterle e di assegnare loro gli importi oggetto di confisca, è stato respinto dal Tribunale federale con sentenza 6B_732/2010 del 25 ottobre 2011; - che pertanto, nonostante le parti non abbiano formulato opposizione all’ammissione di D. S.p.A., E. S.p.A. e F. S.p.A. in qualità di parte civile, la Corte penale del Tribunale penale federale, nell’ambito di un rinvio, è impossibilitata a - 7 - pronunciarsi su aspetti che si scostano dall’oggetto dello stesso, pena la violazione del principio dell’intangibilità del giudicato (art. 61 LTF); - che l’esistenza di un preteso fatto nuovo, ossia la comunicazione del dispositivo il 20 settembre 2011 con cui le autorità italiane hanno accertato l’intervenuta prescrizione dei reati imputati segnatamente ad A. e B., non pronunciandosi sulle pretese formulate dalla parte civile, non inficia tale limitazione, ritenuto che detti fatti non riguardano l’oggetto del rinvio stabilito con decisione del Tribunale federale 6B_735/2010; - che, pertanto, l’istanza presentata il 16 dicembre 2011 da D. S.p.A., E. S.p.A. e F. S.p.A. deve essere respinta; - che, a norma degli art. 422 e segg. CPP, visto l’esito della presente richiesta, si giustifica di porre a carico delle istanti le spese procedurali; - che la tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 7 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 900.--. - 8 - Per questi motivi, la Corte penale pronuncia:
- L’istanza presentata da D. S.p.A., E. S.p.A. e F. S.p.A. è respinta.
- La tassa di giustizia di fr. 900.-- per la presente ordinanza è posta a carico di D. S.p.A., E. S.p.A. e F. S.p.A. in solido.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordinanza del 3 aprile 2012 Corte penale Composizione
Giudici penali federali Giorgio Bomio, Presidente, Roy Garré e Giuseppe Muschietti, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore federale capo Pierluigi Pasi,
contro
1. A., rappresentato dall’avv. Michele Rusca,
2. B., rappresentato dall’avv. Diego Della Casa,
3. C., rappresentato dall’avv. Mario Postizzi.
Oggetto
Richiesta di ammissione al procedimento presentata da:
1. D. S.p.A., rappresentata dall’avv. Rossano Pin- na,
2. E. S.p.A., rappresentata dall’avv. Rossano Pin- na,
3. F. S.p.A., rappresentata dall’avv. Rossano Pin- na.
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: SN.2012.10 (Procedura principale: SK.2011.26)
- 2 - Visti: - la sentenza del 22 febbraio e 18 marzo 2010 della Corte penale del Tribunale penale federale (SK.2009.10), nota a D. S.p.A., E. S.p.A. e F. S.p.A., nonché alle parti;
- il dispositivo di tale sentenza che si riproduce qui di seguito: “Per questi motivi la Corte pronuncia:
I. Per quanto concerne G.
1. L'accusato G. è riconosciuto autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 CP) per i capi d'accusa 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 e 1.19, per complessivi USD 840'404.59. Per il resto è prosciolto.
2. G. è condannato alla pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 10.-- cadauna, per complessivi fr. 1'800.--, a valere quale pena interamente complementare alla pena di due anni e sei mesi di reclusione inflittagli mediante sentenza pronunciata il 27 aprile 2009 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano.
3. G. è condannato al pagamento di fr. 6'000.-- a titolo di spese giudiziarie.
4. L'indennità dovuta al difensore d'ufficio avv. Carlo Borradori è fissata in fr. 29'651.-- (IVA compresa), importo a carico della Confederazione. Dedotti gli anticipi già versati, la cassa del Tribunale penale federale verserà al difensore il conguaglio di fr. 24'588.20. G. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 10'000.-- non appena egli tornerà a miglior fortuna. II. Per quanto concerne A.
1. L'accusato A. è riconosciuto autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 CP) per i capi d'accusa 2.2, 2.3, 2.8, 2.11 e 2.14 nonché di ripetuto riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) per i capi d'accusa 2.5 e 2.17, per complessivi USD 840'404.59. Per il resto è prosciolto ai sensi dei considerandi.
- 3 -
2. A. è condannato alla pena detentiva di 14 mesi e alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 100.-- cadauna, per complessivi fr. 3’000.--.
3. L'esecuzione della pena è sospesa in applicazione dell'art. 42 CP e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni.
4. A. è condannato al pagamento di fr. 12’000.-- a titolo di spese giudiziarie.
5. L'indennità dovuta al difensore avv. Michele Rusca è fissata in fr. 62'640.-- (IVA compresa), importo a carico della Confederazione. A. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 30'000.-- non appena egli tornerà a miglior fortuna. III. Per quanto concerne H.
1. L'accusata H. è prosciolta da tutti i capi d’accusa.
2. L'indennità dovuta al difensore avv. Manuele Bianchi è fissata in fr. 67’060.-- (IVA compresa), importo a carico della Confederazione. IV. Per quanto concerne B.
1. L'accusato B. è riconosciuto autore colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) per il capo d'accusa 4.10, limitatamente all’operazione dell’8 maggio 2003, nonché per i capi d’accusa 4.11, 4.12, 4.20 e 4.21, per un importo complessivo di EUR 3'276’221.-- e USD 242'000.--. Per il resto è prosciolto ai sensi dei considerandi.
2. B. è condannato alla pena detentiva di 17 mesi.
3. L'esecuzione della pena è sospesa in applicazione dell'art. 42 CP e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni.
4. B. è condannato al pagamento di fr. 16'000.-- a titolo di spese giudiziarie. V. Per quanto concerne I.
1. L'accusato I. è prosciolto da tutti i capi d’accusa.
- 4 -
2. L'indennità dovuta al difensore avv. Roberto Macconi è fissata in fr. 82'926.-- (IVA compresa), importo a carico della Confederazione. VI. Per quanto concerne J.
1. L'accusata J. è prosciolta da tutti i capi d’accusa.
2. L'indennità dovuta al difensore avv. Luciano Giudici è fissata in fr. 38’481.-- (IVA compresa), importo a carico della Confederazione. VII. Per quanto concerne C.
1. L'accusato C. è prosciolto da tutti i capi d’accusa.
2. L'indennità dovuta al difensore avv. Mario Postizzi è fissata in fr. 80'932.-- (IVA compresa), importo a carico della Confederazione. VIII. Sulle pretese di parte civile Le pretese di parte civile di D. S.p.A., di E. S.p.A. e di F. S.p.A. sono dichiarate irricevibili a seguito di incompetenza giurisdizionale. IX. Sulle richieste di confisca
1. È ordinata la confisca:
1.1. dei valori sequestrati sulla relazione n. 1 intestata a K. Inc., Panama, presso la Banca L. di Chiasso, a concorrenza di USD 840'404.59; per il resto la relazione in questione è dissequestrata; 1.2. dei valori sequestrati sulla relazione n. 2 intestata a B., presso la Banca M. di Singapore, a concorrenza di EUR 3'276'221.-- e USD 242'000.--; per il resto la relazione in questione è dissequestrata.
2. È ordinato il dissequestro dei restanti beni e valori.
- 5 - X. Esecuzione L'esecuzione dei punti I.2. e IX. di questo dispositivo è affidata al Ministero pubblico della Confederazione.”
- il ricorso in materia penale avverso tale decisione, inoltrato segnatamente dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) e da D. S.p.A., E. S.p.A. e F. S.p.A.; - la sentenza del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, che ha parzialmente accolto il ricorso in materia penale presentato dal MPC, annullando la decisione impugnata SK.2009.10 del Tribunale penale federale con riguardo al proscioglimento di B., A. e C. dal reato di riciclaggio di denaro e rinviando la causa al Tribunale penale federale per nuova decisione sui punti annullati; - la sentenza del Tribunale federale 6B_732/2010 di medesima data, con cui è stato respinto il ricorso presentato da D. S.p.A., E. S.p.A. e F. S.p.A.; - gli atti delle procedure SK.2009.10 e SK.2011.26; - l’istanza del 16 dicembre 2011 con cui D. S.p.A., E. S.p.A. e F. S.p.A. hanno chiesto di essere ammesse al procedimento SK.2011.26 rinviato alla Corte penale del Tribunale penale federale e relativo alle imputazioni residue a carico di A., B. e C.; - lo scritto del 9 gennaio 2012, con cui il patrocinatore di D. S.p.A., E. S.p.A. e F. S.p.A. ha presentato al Tribunale penale federale copia del dispositivo della sentenza 10088/2011 della Sezione IV penale del Tribunale di Milano, comunicato in sede di udienza il 20 settembre 2011, la quale ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di A., I. e B. in quanto i reati a loro ascritti sono estinti per intervenuta prescrizione; - le determinazioni dell’avv. Pinna, secondo cui, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione, il Tribunale di Milano non avrebbe avuto modo di entrare nel merito delle pretese delle parti civili D. S.p.A., E. S.p.A. e F. S.p.A.; - la missiva del 14 marzo 2012 di D. S.p.A., E. S.p.A. e F. S.p.A., con cui veniva tra l’altro trasmessa la conferma di mancata impugnazione della sentenza 10088/2011 della Sezione IV penale del Tribunale di Milano;
- 6 - - le prese di posizione trasmesse al Tribunale penale federale il 20 marzo 2012 dai patrocinatori di A., di B. e dal MPC, con cui essi hanno dichiarato di non opporsi, rispettivamente di non formulare osservazioni, all’istanza di ammissione al procedimento SK.2011.26 presentata da D. S.p.A., E. S.p.A. e F. S.p.A.
Ritenuto:
- che l’art. 80 CPP prevede che le decisioni di merito su questioni penali e civili rivestono la forma della sentenza. Le altre decisioni rivestono la forma dell’ordinanza, se pronunciate da un’autorità collegiale, o del decreto, se pronunciate da un’autorità monocratica; - che, nella fattispecie, la vertenza va trattata nella forma di un’ordinanza; - che, trattandosi di rinvio all’istanza precedente, il potere di cognizione del giudice di rinvio è limitato dalle motivazioni contenute nella sentenza di rinvio, nel senso che non può scostarsi da quanto deciso in modo definitivo dal Tribunale federale, come neppure dalle constatazioni fattuali che non sono state impugnate (DTF 131 III 91 consid. 5.2, con rinvii, giurisprudenza confermata nella Sentenza del Tribunale federale 6B_534/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 1.2). Fatti nuovi possono essere presi in considerazione unicamente se riguardano aspetti oggetto della decisione di rinvio; essi non possono tuttavia né essere estesi né fondati su un nuovo fondamento giuridico; - che nella fattispecie, l’unica sentenza che ha stabilito il rinvio dell’incarto a questa Corte è la decisione del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, con cui l’Alta Corte ha annullato la decisione impugnata limitatamente alle decisioni di proscioglimento di B., A. e C.; - che, per contro, il ricorso in materia penale presentato da D. S.p.A., E. S.p.A. e F. S.p.A. e volto ad ottenere la riforma dei punti del dispositivo sull’irricevibilità delle pretese di parte civile e della confisca, nel senso di ammetterle e di assegnare loro gli importi oggetto di confisca, è stato respinto dal Tribunale federale con sentenza 6B_732/2010 del 25 ottobre 2011; - che pertanto, nonostante le parti non abbiano formulato opposizione all’ammissione di D. S.p.A., E. S.p.A. e F. S.p.A. in qualità di parte civile, la Corte penale del Tribunale penale federale, nell’ambito di un rinvio, è impossibilitata a
- 7 - pronunciarsi su aspetti che si scostano dall’oggetto dello stesso, pena la violazione del principio dell’intangibilità del giudicato (art. 61 LTF); - che l’esistenza di un preteso fatto nuovo, ossia la comunicazione del dispositivo il 20 settembre 2011 con cui le autorità italiane hanno accertato l’intervenuta prescrizione dei reati imputati segnatamente ad A. e B., non pronunciandosi sulle pretese formulate dalla parte civile, non inficia tale limitazione, ritenuto che detti fatti non riguardano l’oggetto del rinvio stabilito con decisione del Tribunale federale 6B_735/2010; - che, pertanto, l’istanza presentata il 16 dicembre 2011 da D. S.p.A., E. S.p.A. e F. S.p.A. deve essere respinta; - che, a norma degli art. 422 e segg. CPP, visto l’esito della presente richiesta, si giustifica di porre a carico delle istanti le spese procedurali; - che la tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 7 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 900.--.
- 8 - Per questi motivi, la Corte penale pronuncia:
1. L’istanza presentata da D. S.p.A., E. S.p.A. e F. S.p.A. è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 900.-- per la presente ordinanza è posta a carico di D. S.p.A., E. S.p.A. e F. S.p.A. in solido.
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Presidente del collegio
La Cancelliera
Comunicazione a (atto giudiziale):
- Avv. Rossano Pinna, patrocinatore di D. S.p.A., E. S.p.A. e F. S.p.A.
- Ministero Pubblico della Confederazione, Procuratore federale capo Pierluigi Pasi
- Avv. Michele Rusca, difensore di A. (imputato)
- Avv. Diego Della Casa, difensore di B. (imputato)
- Avv. Mario Postizzi, difensore di C. (imputato)
- 9 -
Informazione sui rimedi giuridici Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, dev’essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni all’indirizzo della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, casella postale 2720, 6501 Bellinzona (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP). Ricorso al Tribunale federale Il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali della Corte penale del Tribunale penale federale notificate separatamente dev’essere depositato presso il Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 93 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso contro queste decisioni è ammissibile se esse possono causare un pregiudizio irreparabile, o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 LTF). Il ricorso può essere interposto per violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Col ricorso si può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’art. 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).