opencaselaw.ch

SK.2024.8

Bundesstrafgericht · 2024-09-06 · Italiano CH

Validità del decreto d'accusa e dell'opposizione (art. 356 cpv. 2 CPP)

Sachverhalt

A. In data 11 gennaio 2024, il Ministero Pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha emanato nei confronti di A.1. SA, U. un decreto d’accusa per responsabilità d’impresa (art. 102 cpv. 2 CP), da porre in relazione con il reato di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 CP), condannando l’accusata ad una multa di CHF 4'500'000.- (act. MPC 3.002-0001 e segg.).

Il MPC, il 23 maggio 2016, aveva infatti aperto un procedimento penale (rubricato SV.16.0734) nei confronti di A.1. SA, per tali ipotesi di reato, in relazione al provento di reati patrimoniali commessi all’estero ed in particolare in Malesia, a danno di D. e di società ad essa connesse (act. MPC 01.000-0001 e segg.). B. Le accusatrici private C. LTD e B. LTD, società connesse a D., hanno formulato, in data 22 gennaio 2024, opposizione al decreto d’accusa emanato nei confronti di A.1. SA (act. MPC 3.002-0018 e segg.). C. In data 7 febbraio 2024, il MPC ha trasmesso il decreto d’accusa in questione al Tribunale penale federale (di seguito: TPF) per competenza, richiedendo, in accordo con la difesa di A.1. SA, di limitare la procedura alla verifica della questione preliminare della validità dell’opposizione 22 gennaio 2024 di C. LTD e B. LTD e di giudicare la stessa non valida, con messa a carico di queste ultime degli oneri processuali (act. SK 24.100.001 e segg.). D. Con scritto del 6 marzo 2024, il Giudice unico del TPF ha trasmesso alle opponenti le prese di posizione del MPC e dell’accusata A.1. SA, richiedendo di inoltrare eventuali osservazioni (act. SK 24.400.001 e seg.). Il 2 maggio 2024, le accusatrici private C. LTD e B. LTD hanno concluso alla ricevibilità dell’opposizione e alla validità nel merito della stessa, chiedendo, in via principale, di rinviare l’incarto al MPC per nuova decisione e, in via subordinata, di ordinare la tenuta dei dibattimenti (act. SK 24.551.003 e segg.).

Tali osservazioni sono state trasmesse al MPC e a A.1. SA per eventuali ulteriori prese di posizione (act. SK 24.400.003 e seg.). Il MPC, con lettera del 31 maggio 2024, ha ribadito le richieste contenute nello scritto di data 7 febbraio 2024 (act. SK 24.510.002 e segg.). L’accusata A.1. SA, in data 6 giugno 2024, ha riconfermato le conclusioni contenute nel proprio scritto del 31 gennaio 2024 all’attenzione del MPC (act. SK 25.521.002 e segg.). E. Per quanto di rilevanza per la presente fattispecie, si osserva che, con decisione del 16 ottobre 2020, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA (di seguito: FINMA) ha ordinato la confisca dell’importo di CHF 70 milioni, a valere quale utile realizzato da A.1. SA in grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza (act. MPC 18.201-0521 e segg.), decisione divenuta definitiva.

- 4 - SK.2024.8 F. Inoltre, in relazione alle indagini avviate nei confronti di A.1. SA (rubricato SV.16.0734), il MPC, in data 26 aprile 2021, ha aperto un ulteriore procedimento per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), nei confronti di ignoti, volto ad acclarare le responsabilità individuali degli autori degli atti di riciclaggio su relazioni bancarie aperte presso A.1. SA (procedimento rubricato SV.21.0531).

Dagli atti acquisiti e dagli atti istruttori esperiti nell’ambito del procedimento per riciclaggio di denaro aggravato aperto contro ignoti (rubricato SV. 21.0531) è emerso il ruolo penalmente rilevante tenuto, tra gli altri, da I. (relationship manager), quale consulente di riferimento delle relazioni riferibili a D. e a società connesse, presso A.1. SA, per avere accettato ordini riferiti ai conti ad esse riconducibili, da persone prive di procura o incarico formale e averli trasmessi a A.1. SA, U. Per tale motivo il MPC ha emanato nei confronti di I., in data 5 luglio 2023, un decreto d’accusa per titolo di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis

n. 2 CP), per una somma complessiva riciclata di almeno USD 2.4 miliardi circa, condannandolo ad una pena detentiva di 6 (sei) mesi (act. MPC 03.001-0002 e segg.). G. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.

Erwägungen (54 Absätze)

E. 1.1 La procedura che qui ci occupa si inserisce nel contesto degli artt. 352 e segg. CPP concernenti il decreto d’accusa. Il 1° gennaio 2024 sono entrate in vigore le modifiche del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0) che concernono, tra le altre cose, anche la procedura del decreto d’accusa di cui agli artt. 352 e segg. CPP.

E. 1.2 Il decreto d’accusa nei confronti di A.1. SA è stato emanato in data 11 gennaio

2024. Considerato che le norme di procedura sono rette dal principio tempus regis actum, che le rende applicabili sin dalla loro entrata in vigore, alla presente fattispecie si applicano le nuove norme di procedura penale in vigore dal 1° gennaio 2024.

E. 2 - 5 - SK.2024.8

E. 2.1 Se nell’ambito della procedura preliminare i fatti sono stati ammessi dall’imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti, il pubblico ministero emette un decreto d’accusa qualora, tenuto conto di un’eventuale revoca della sospensione condizionale di una pena o di un’eventuale revoca della liberazione condizionale, ritenga sufficiente, quale pena, una multa, una pena pecuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere o una pena detentiva non superiore a sei mesi (art. 352 cpv. 1 CPP).

E. 2.2 Giusta il nuovo art. 354 CPP, il decreto d’accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero dall’imputato (lett. a), dall’accusatore privato (lett. abis), da altri diretti interessati (lett. b) e dal pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale (lett. c).

E. 2.3 Se è fatta opposizione, il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposizione medesima (art. 355 cpv. 1 CPP). Assunte le prove, il pubblico ministero decide se confermare il decreto d’accusa (art. 355 cpv. 3 lett. a CPP), abbandonare il procedimento (art. 355 cpv. 3 lett. b CPP), emettere un nuovo decreto d’accusa (art. 355 cpv. 3 lett. c CPP), o promuovere l’accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3 lett. d CPP).

E. 2.4 Se decide di confermare il decreto d’accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale. In tal caso, il decreto d’accusa è considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP).

E. 2.5 In base all’art. 356 cpv. 2 CPP, il tribunale di primo grado statuisce innanzitutto sulla validità del decreto e dell’opposizione. La validità del decreto e dell’opposizione costituiscono presupposti processuali che devono essere analizzati in entrata e verificati d’ufficio (sentenza del tribunale federale 6B_910/2017 del 29 dicembre 2017 consid. 2.4; DAPHINOFF, Basler Kommentar, 3a ediz. 2023, n. 16 ad art. 356 CPP).

E. 2.5.1 Il tribunale deve procedere a verificare dapprima la validità dell’opposizione, trattandosi di una condizione essenziale, in sostanza della “porta d’entrata” del procedimento ai sensi dell’art. 356 CPP. L’esame della validità dell’opposizione viene effettuato a titolo pregiudiziale nell’ambito dell’art. 329 cpv. 1 lett. b o art. 339 cpv. 2 lett. b CPP (sentenza del Tribunale federale 6B_218/2020 del 17 aprile 2020 consid. 1.1). L’opposizione non è valida, a titolo di esempio, in caso di ritardo, nel caso in cui non rispetti la forma prevista o non sia motivata, o nel caso in cui manchi la procura in favore dell’avvocato. Senza una valida opposizione, il decreto d’accusa diviene definitivo (art. 354 cpv.

E. 2.5.2 Se il tribunale ritiene che l’opposizione sia valida, deve procedere alla verifica della validità del decreto d’accusa. Un decreto d’accusa non è valido in caso di vizi formali, ma anche sostanziali, ossia nei casi in cui non vi è ammissione di colpevolezza e i fatti non sono stati sufficientemente chiariti (art. 352 cpv. 1 CPP) (sentenze del Tribunale federale 6B_910/2017 del 29 dicembre 2017 consid. 2.4 e 6B_848/2013 del 3 aprile 2014 consid. 1.3.2). Una parziale validità del decreto d’accusa è possibile (DAPHINOFF, op. cit., n. 20 ad art. 356 CPP). Anche l’esame sulla validità del decreto d’accusa viene effettuato a titolo pregiudiziale nell’ambito dell’art. 329 cpv. 1 lett. a o art. 339 cpv. 2 lett. a CPP (sentenza del Tribunale federale 6B_910/2017 del 29 dicembre 2017 consid. 2.4).

E. 2.5.3 Se il decreto d’accusa non è valido, il giudice lo annulla e rinvia la causa al pubblico ministero affinché svolga una nuova procedura preliminare (art. 356 cpv.

E. 3 CPP). In tal caso, il tribunale emette una decisione di non entrata in materia a

- 6 - SK.2024.8 cui è possibile opporsi mediante reclamo ai sensi dell’art. 393 cpv. 1 lett. b CPP (DAPHINOFF, op. cit., n. 17 ad art. 356 CPP). Se l’opposizione concerne unicamente le spese ed i risarcimenti o ulteriori conseguenze accessorie (art. 356 cpv. 6 CPP), il cui giudizio non esercita influenza alcuna sul verdetto di colpevolezza e sulla pena, il decreto diviene definitivo per quanto attiene ai punti non toccati (DAPHINOFF, op. cit., n. 18 ad art. 356 CPP).

E. 3.1 Con scritto di data 7 febbraio 2024, il MPC ha trasmesso al TPF il decreto d’accusa 11 gennaio 2024 emanato nei confronti di A.1. SA per il reato di responsabilità d’impresa e l’opposizione 22 gennaio 2024 formulata dalle accusatrici private B. LTD e C. LTD. Il MPC ha chiesto alla Corte penale del TPF di limitare la procedura alla verifica della questione preliminare (Vorfrage) della validità dell’opposizione, ciò anche in considerazione dei principi di celerità e di economia procedurale. In particolare, la pubblica accusa ha indicato che: “La Corte penale del TPF giusta l’art. 356 cpv. 2 CPP decide preliminarmente (Vorfrageweise) sulla validità dell’opposizione – che è un presupposto processuale – nell’ambito dell’art. 329 cpv. 1 lett. b CPP (dopo ricezione del decreto d’accusa e degli atti), rispettivamente quale questione pregiudiziale, secondo l’art. 339 cpv. 2 lett. b CPP (dopo l’apertura del dibattimento)”. Il MPC ha ricordato che in caso di non validità dell’opposizione, il tribunale di primo grado non entra nel merito e il decreto d’accusa è valido ai sensi dell’art. 354 cpv. 3 CPP (act. SK 24.100.002 e seg.).

E. 3.2 La difesa di A.1. SA, nei suoi scritti del 31 gennaio 2024 (act. MPC 03.002-0028 e segg.) e 6 giugno 2024 (act. SK 25.521.002 e segg.) ha condiviso quanto proposto dal MPC.

- 7 - SK.2024.8

E. 3.3 Le opponenti hanno per contro richiesto in sede di osservazioni di data 2 maggio 2024 di dichiarare, in via principale, l’opposizione ricevibile e di dichiarare il decreto d’accusa dell’11 gennaio 2024 non valido, con rinvio del medesimo al MPC per nuova emissione (act. SK 24.551.003 e segg.). Esse hanno sottolineato come il tribunale di prima istanza debba pronunciarsi ugualmente sulla validità del decreto (act. SK 24.551.004). In via subordinata esse hanno richiesto di fissare i dibattimenti (act. SK 24.551.007 e seg.).

E. 3.4 Come visto (cfr. supra consid. 2.5 e segg.), in base all’art. 356 cpv. 2 CP il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto d’accusa e dell’opposizione. Trattasi di condizioni cumulative, che costituiscono condizioni processuali e devono essere analizzate in entrata e verificate dal tribunale di primo grado d’ufficio. Di norma, la Corte si deve dunque chinare, dapprima sulla validità dell’opposizione e, in seguito, sulla validità del decreto d’accusa, conformemente a quanto previsto dall’art. 356 cpv. 2 CP. 4. Per quanto attiene alla legittimazione, mentre il v. art. 354 cpv. 1 CPP prevedeva che il decreto d’accusa potesse essere impugnato entro dieci giorni dall’imputato (lett. a) e da altri diretti interessati (lett. b), il nuovo art. 354 cpv. 1 CPP, entrato in vigore al 1° gennaio 2024, prevede espressamente che l’accusatore privato possa impugnare il decreto d’accusa (art. 354 cpv. 1 lett. abis CPP); egli non può per contro impugnare un decreto d’accusa riguardo alla sanzione inflitta (art. 354 cpv. 1bis CPP). Secondo il Basler Kommentar, che si china in modo puntuale sull’argomento, con la nuova normativa, la posizione dell’accusatore privato risulta essere stata notevolmente rafforzata e, diversamente dal diritto previgente, egli non deve più dimostrare di avere un interesse giuridico protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP, all’annullamento o alla modifica del decreto (DAPHINOFF, op.cit, 27 e 28 ad art. 354 CPP). Dal messaggio del Consiglio Federale si evince che, la mancanza esplicita del diritto di opposizione dell’accusatore privato nel diritto previgente, aveva portato la dottrina a ritenere che, in determinati casi l’accusatore fosse legittimato all’opposizione in virtù della clausola generale dell’art. 354 cpv. 1 lett. b CPP, ossia in presenza di un interesse giuridicamente protetto a far annullare o modificare il decreto d’accusa. Secondo il Tribunale federale, l’accusatore privato era legittimato a proporre opposizione laddove, in una situazione analoga, sarebbe stato legittimato a ricorrere secondo l’articolo 382 cpv. 1 CPP. In caso contrario, l’accusatore privato danneggiato da un reato che poteva essere giudicato nella procedura del decreto d’accusa sarebbe risultato svantaggiato

- 8 - SK.2024.8 rispetto a un attore penale e/o civile che partecipava a una procedura ordinaria: mentre il primo avrebbe dovuto accettare il decreto d’accusa, il secondo avrebbe potuto rivolgersi alla giurisdizione cantonale di ricorso ed eventualmente perfino al Tribunale federale (Messaggio del 28 agosto 2019 concernente la modifica del Codice di procedura penale, FF 2019 5523, 5586-5587, con riferimenti). Con riferimento all’art. 382 cpv. 1 CPP, la disposizione prevede che sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa. Analogamente all’art. 354 CPP, l’art. 382 cpv. 2 CPP dispone che l’accusatore privato non può impugnare una decisione riguardo alla sanzione inflitta. L’accusatore privato è però legittimato a ricorrere contro una sentenza penale in particolare in merito alla colpa dell’autore, anche in assenza di conclusioni civili nella procedura penale (CALAME, Commentaire romand, 2a ediz. 2019, n. 11 ad art. 382 CPP). La disposizione è rimasta invariata dopo l’entrata in vigore del nuovo CPP al 1° gennaio 2024. Nell’ambito dell’art. 382 CPP, la dottrina riconosce, peraltro, all’accusatore privato un interesse giuridicamente protetto all’impugnazione in materia di confisca (LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3a ediz. 2020, n. 16 ad art. 382 CPP). L’accusatore privato, in effetti, non può impugnare la sanzione; tuttavia con il termine “sanzione” si intende l’ampiezza della pena o delle misure, non invece la cauzione preventiva (art. 66 CP), l’espulsione (art. 66a CP) e la confisca (art. 69 e segg. CP) (BÄHLER, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 382 CPP).

E. 5 CPP). 3.

E. 5.1 Nel decreto d’accusa sono indicati i fatti contestati all’imputato (art. 353 cpv. 1 lett. c CPP).

E. 5.1.1 Il decreto d’accusa, quale procedura sommaria, deve contenere una descrizione succinta dei fatti ritenuti e della loro qualifica giuridica. Il solo riferimento ad un rapporto di polizia, ad esempio, non è sufficiente. L’accusato deve avere la possibilità di riconoscere i fatti ritenuti a suo carico da parte del pubblico ministero. Non è per contro necessario che quest’ultimo esponga i motivi che lo hanno portato a ritenere tali fatti (GILLIÉRON/KILLIAS, Commentaire romand, op. cit., n. 3 ad art. 353 CPP). Anche nella procedura del decreto d’accusa vige il principio accusatorio e il decreto deve di principio contenere le medesime informazioni di un atto d’accusa (art. 325 CPP), come l’indicazione dell’autorità che l’ha emesso, la persona accusata, la fattispecie penale considerata realizzata, così come il luogo e la data dell’emanazione. Per quanto attiene ai fatti, così come richiesto per l’atto d’accusa, è necessaria una descrizione

- 9 - SK.2024.8 precisa, (art. 325 cpv. 1 lett. f CPP), dato che il decreto d’accusa, in caso di opposizione, viene considerato come atto d’accusa, ex art. 356 cpv. 1 CPP (DAPHINOFF, op. cit., n. 2 ad art. 353 CPP). Il contenuto della fattispecie penale deve essere dunque descritto in modo da contenere tutte le circostanze di fatto (Tatumstände) e le sue caratteristiche (Tatmerkmale), in ossequio al principio accusatorio (art. 9 CPP, art. 324, art. 325 cpv. 1 lett. f CPP). Non è sufficiente, in virtù del rispetto del principio accusatorio, che l’accusato deduca la fattispecie rimproveratagli dagli atti o ne conosca già il contenuto ed un semplice rinvio agli allegati o ai documenti agli atti non è sufficiente. Il concreto rimprovero deve essere riconoscibile dal decreto d’accusa, senza il coinvolgimento di ulteriori atti (DAPHINOFF, op.cit., n. 7 ad art. 353 CPP). Quanto dettagliatamente debba essere descritta la fattispecie rimproverata va valutato nel singolo caso. Senz’altro devono essere precisati il luogo, la data, il periodo, così come modalità e conseguenze della fattispecie penale. Quale regola fondamentale deve valere che il rimprovero e la conseguente qualifica giuridica devono risultare comprensibili anche ad una persona estranea al diritto (DAPHINOFF, op.cit., n. 8 ad art. 353 CPP). Una descrizione precisa permette in effetti all’accusato di comprendere i rimproveri che gli sono mossi e di preparare adeguatamente la propria difesa, oltre ad essere necessaria in virtù del principio ne bis in idem di cui all’art. 11 CPP (DAPHINOFF, op.cit., n. 9 ad art. 353 CPP).

E. 5.1.2 Così come l’accusato, anche il danneggiato può appellarsi alla violazione del principio accusatorio (DAPHINOFF, op.cit., n. 13 ad art. 353 CPP).

E. 5.1.3 Un decreto d’accusa con una carente motivazione relativa alla fattispecie comporta un errore di forma e non è valido. In questo caso deve essere annullato e rinviato al pubblico ministero affinché svolga una nuova procedura preliminare, ai sensi dell’art. 356 cpv. 5 CPP (DAPHINOFF, op.cit., n. 12 e 13 ad art. 353 CPP; sentenza del Tribunale federale 6B_910/2017 del 29 dicembre 2017 consid. 2.4).

E. 5.2 Nel decreto d’accusa sono pure indicati gli oggetti e i valori patrimoniali dissequestrati o confiscati (art. 353 cpv. 1 lett. h CPP). In particolare, il decreto penale deve specificare tutti gli oggetti e i valori patrimoniali che devono essere dissequestrati o confiscati ai sensi degli artt. 267 cpv. 3 e 352 cpv. 2 CPP. Nella misura in cui la confisca è ordinata sulla base dell’art. 352 cpv. 2 CPP in combinato disposto con gli artt. 69 e segg. CP, gli oggetti o i valori patrimoniali confiscati possono essere assegnati ai danneggiati ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 CP (DAPHINOFF, op.cit., n. 24 ad art. 353 CPP).

E. 5.3 Anche in questo caso, richiamato altresì quanto esposto al considerando 4 ultimo paragrafo supra, l’accusatore privato può impugnare il decreto d’accusa (DAPHINOFF, op.cit, n. 33 ad art. 354 CPP).

- 10 - SK.2024.8

E. 6.1 In base all’art. 102 CP, se in un’impresa, nell’esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto all’impresa. In questo caso l’impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi (art. 102 cpv. 1 CP).

E. 6.2 Se, tra gli altri, si tratta di un reato ai sensi dell’articolo 305bis CP, l’impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative e ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato (art. 102 cpv. 2 CP). Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravità del reato, della gravità delle lacune organizzative e del danno provocato, nonché della capacità economica dell’impresa (art. 102 cpv. 3 CP).

E. 6.3 L’art. 102 CP costituisce una norma di imputazione fondata su una forma particolare di colpa. La carente organizzazione è la condizione soggettiva dell’imputazione. Presa a sé stante, quest’ultima non costituisce tuttavia, una nuova infrazione. Non v’è dunque l’infrazione di carente organizzazione. In effetti l’impresa risponde del fatto di essere mal organizzata unicamente in occasione della commissione di un’infrazione della parte speciale del Codice penale (o di un’altra Legge speciale (DTF 146 IV 68, consid. 2.3 e 2.4; MACALUSO, Commentaire romand, 2a ediz. 2021, n. 2 ad art. 102 CP). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, condizione per l’applicazione dell’art. 102 CP è la presenza di un crimine o un delitto (Anlasstat). Anche l’ampiezza della sanzione non dipende unicamente dal grado di gravità di carente organizzazione, bensì in particolare anche dalla gravità del crimine o del delitto e dall’entità del danno causato. Sostenere che l’impresa non risponde dell’Anlasstat, ma unicamente della carente organizzazione non è corretto (DTF 146 IV 68 consid. 2.3.4). In effetti, secondo l’Alta Corte, la carente organizzazione non è che una delle condizioni della responsabilità dell’impresa (MACALUSO, op.cit., n. 2c ad art. 102 CP).

Oltre all’esistenza di un legame tra l’autore del reato e l’impresa ed al fatto che l’infrazione deve essere stata commessa nell’esercizio delle attività commerciali, in conformità allo scopo imprenditoriale, occorre che l’infrazione sia effettivamente stata realizzata da una persona fisica. Come stabilito dal Tribunale federale nella decisione “La Poste suisse” (DTF 146 IV 68), l’autore fisico deve avere realizzato tutti gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi dell’infrazione, affinché quest’ultima possa essere imputata all’impresa (MACALUSO, op.cit., n. 27 e segg. e n. 40 ad art. 102 CP).

- 11 - SK.2024.8

E. 7.1 Giusta l’art. 70 CP, il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). All’art. 73 CP si legge inoltre che se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un’assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall’autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all’importo del risarcimento o dell’indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese.

E. 7.2 Per quanto attiene alla procedura di sorveglianza, la FINMA può confiscare l’utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza (art. 35 cpv. 1 LFINMA). I valori confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese (art. 35 cpv. 6 LFINMA). Il concorso tra la confisca penale e la confisca FINMA è retto dall’art. 35 cpv. 5 LFINMA, dal quale si legge che la confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale ha il primato sulla confisca FINMA. La norma di cui al cpv. 5 è dunque una norma di coordinamento e stabilisce appunto che la confisca penale ex artt. 70-72 CP ha la precedenza sulla confisca amministrativa ex art. 35 LFINMA. Di conseguenza, la confisca penale ha sempre precedenza nei casi di presenza contemporanea sia di un’azione penale, che di una violazione alla legislazione sulla vigilanza. Nei casi in cui il procedimento FINMA può essere chiuso molto tempo prima di quello penale, non è opportuno rinviare la conclusione del primo procedimento, in attesa della decisione del procedimento penale; la FINMA dovrebbe in questi casi ricevere la competenza di disporre la “propria” confisca in modo sospensivo, in attesa della conclusione formale del procedimento penale (BÖSCH, Basler Kommentar, Finanzmarktaufsichtsgesetz, 3a ediz. 2019, n. 30a e segg. ad art. 35 LFINMA).

E. 8.1.1 Le opponenti si dolgono anzitutto di una motivazione lacunosa del decreto, quanto ai dettagli essenziali relativi agli atti di riciclaggio ritenuti avverso A.1. SA,

- 12 - SK.2024.8 ciò che comporterebbe svantaggi inerenti alla procedura dinnanzi al giudice civile. La ricevibilità dell’opposizione risulterebbe data in quanto formulata in applicazione del nuovo art. 354 cpv. 1 lett. abis CPP, che permette all’accusatore privato di formulare opposizione, con l’eccezione della sanzione inflitta (come previsto, per analogia all’art. 382 cpv. 1 CPP). Tale eccezione deriverebbe dal principio in base al quale il ricorso (o l’opposizione) non può essere formulato che in presenza di un interesse giuridicamente protetto. L’accusatore privato disporrebbe di un tale interesse per contestare un abbandono, segnatamente sull’elemento della colpa dell’accusato o sulla qualifica giuridica ritenuta contro il colpevole, interesse dato anche qualora egli non abbia fatto valere pretese civili nel quadro della procedura penale. Esse ricordano che per il Tribunale federale, la decisione penale può avere un’influenza negativa sulle pretese civili dell’accusatore privato, nel caso in cui la decisione ha per conseguenza che il ricorrente incontrerà maggiori difficoltà a far valere le sue pretese civili. La mancanza dei riferimenti precisi agli atti di riciclaggio si ricollegherebbe ai fatti ritenuti nei confronti dell’accusato ed all’ampiezza della sua colpa, punti sui quali l’accusatrice privata avrebbe la possibilità di formulare opposizione, a maggior ragione nel caso in cui il contenuto del decreto d’accusa potrebbe rendere più difficile un’eventuale ulteriore procedura civile. Per quanto attiene al merito, le opponenti asseverano che il diritto delle parti è dedotto dal diritto di essere sentito, garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e dall’art. 3 cpv. 2 lett. c CPP. La decisione deve essere sufficientemente motivata. Il giudice deve menzionare, almeno brevemente, i motivi sui quali egli ha fondato la propria decisione, di modo che l’interessato possa rendersi conto della portata della decisione e possa attaccarla con cognizione di causa. Anche il decreto d’accusa deve descrivere in breve, ma con precisione, gli atti rimproverati all’accusato, le conseguenze ed il modo di agire dell’autore, così come le infrazioni realizzate (art. 325 cpv. 1 lett. f e g CPP). Quando determinati fatti non sono contemplati nel decreto d’accusa, questo comporterebbe un abbandono parziale implicito su tali fatti, contro il quale sarebbe possibile far valere le vie di ricorso in base all’art. 322 cpv. 2 CPP. A mente delle opponenti, nel caso di specie, il MPC ha condannato A.1. SA per responsabilità d’impresa per riciclaggio di denaro aggravato, ma ha omesso di fare menzione degli importi riciclati. Da una lettura del decreto d’accusa risulterebbe impossibile indentificare con precisione quali transazioni vengono considerate come costitutive di riciclaggio di denaro. In tale contesto, le accusatrici private non possono assicurarsi che il verdetto di colpevolezza contempli interamente i fatti da esse denunciati e non possono rendersi conto

- 13 - SK.2024.8 della portata della decisione e dell’eventuale opportunità di un ricorso contro un abbandono implicito di determinati complessi fattuali. Inoltre la carente motivazione potrebbe avere un impatto negativo sulle pretese civili da far valere nell’ambito di una causa civile. La questione a sapere per quali atti di riciclaggio A.1. SA è stata condannata risulterebbe essenziale per determinare, segnatamente, il termine di prescrizione dell’azione civile ex art. 60 cpv. 2 CO. Esse concludono richiedendo che venga emanato un nuovo decreto d’accusa, che menzioni le somme riciclate.

E. 8.1.2 Le accusatrici private C. LTD e B. LTD lamentano altresì il fatto che il MPC non abbia ordinato la confisca dell’importo di CHF 70 milioni, confiscato invece dalla FINMA. Esse sottolineano come, se da un lato l’accusatrice privata non disponga di un interesse giuridico protetto concernente la sanzione pronunciata, dall’altro vi sarebbe una riserva in materia di confisca, in base alla quale l’accusatrice privata disporrebbe di un interesse giuridico, poiché le sue pretese di restituzione sono in tal modo toccate. Tale riserva sarebbe ammessa sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza federale e cantonale. Anche per quanto attiene alla confisca, dunque, l’accusatore privato disporrebbe di un interesse giuridico protetto a formare opposizione, potendo la confisca condurre ad un assegnamento al danneggiato, durante la procedura penale o in seguito (art. 73 cpv. 3 CP). Per tali motivi l’opposizione risulterebbe appunto ricevibile. Secondo le opponenti, la confisca amministrativa ex art. 35 LFINMA e la confisca penale possono sovrapporsi. Entrambe viserebbero a privare la persona che ha infranto una norma del guadagno illecitamente acquisito. In caso di sovrapposizione, la confisca penale ha però precedenza. La somma confiscata dalla FINMA (nella cui decisione si riserva espressamente un’eventuale confisca penale) corrisponde al beneficio acquisito illecitamente da A.1. SA, segnatamente alla differenza tra il patrimonio reale ed il valore che il patrimonio avrebbe avuto in assenza di violazioni. Trattasi di un guadagno confiscabile penalmente, per il quale il MPC avrebbe dovuto procedere appunto a confisca in base agli articoli 70-72 CP, essendo giunto ad una decisione di colpevolezza. Le parti accusatrici richiedono pertanto l’emanazione di un nuovo decreto d’accusa che pronunci la confisca almeno del guadagno illecito conseguito da A.1. SA, corrispondente a CHF 70 milioni.

E. 8.2.1 Per il MPC, C. LTD e B. LTD non hanno fatto opposizione ad alcuno dei dispositivi del decreto d’accusa 11 gennaio 2024, limitandosi a censurare che lo stesso sarebbe carente nella motivazione. Sulla base della costante giurisprudenza,

- 14 - SK.2024.8 l’opposizione andrebbe dichiarata non valida, poiché l’interesse giuridicamente protetto risulterebbe esclusivamente dal dispositivo della decisione impugnata e non dalla sua motivazione. La censura sollevata di carente motivazione, sarebbe comunque infondata anche nel merito. Nell’incarto SV.16.0734 (a cui le opponenti avrebbero da tempo libero accesso) sarebbe presente anche il decreto d’accusa emanato dal MPC in data 5 luglio 2023 (e cresciuto in giudicato) nei confronti di I., nel quale sarebbero elencate in forma tabellare tutte le transazioni che il MPC ha ritenuto essere costitutive di atti di riciclaggio di denaro. Il decreto d’accusa emesso in data 11 gennaio 2024 nei confronti di A.1. SA sarebbe stato emesso per titolo di responsabilità d’impresa ex art. 102 cpv. 2 CP. I fatti costitutivi di riciclaggio di denaro sono stati imputati all’Anlasstäter, in casu nel decreto d’accusa concernente I.; tale decreto sarebbe da considerare parte costitutiva del decreto emesso nei confronti della banca.

E. 8.2.2 Sulla questione della carenza dell’ordine di confisca dell’importo di CHF 70 milioni, già confiscato dalla FINMA, il MPC sostiene che neppure tale censura può costituire valida opposizione al decreto 11 gennaio 2024, poiché la decisione emessa dalla FINMA in data 16 ottobre 2020 (act. MPC 18.201-521 e segg.) sarebbe cresciuta in giudicato nei 30 giorni successivi, divenendo dunque definitiva precedentemente all’emanazione del decreto d’accusa contro A.1. SA Il MPC rileva inoltre che la Procura generale della Malesia ha richiesto la restituzione del predetto importo di USD 70 milioni con scritto del 7 agosto 2023 (act. MPC 18.503-0002 e segg.), richiesta trasmessa dal Procuratore generale della Confederazione alla FINMA ed all’UFG per competenza (act. MPC 18.503- 0005 e seg.).

E. 8.3.1 Anche l’accusata A.1. SA ritiene che sia possibile per le accusatrici private C. LTD e B. LTD formulare opposizione unicamente avverso un dispositivo del decreto e non avverso la motivazione dello stesso. Già in base al diritto in vigore precedentemente al 1° gennaio 2024, le parti accusatrici erano legittimate ad interporre opposizione, in caso di interesse legittimo, come ad esempio qualora non veniva fatta menzione circa il riconoscimento delle pretese civili, la fattispecie penale era stata qualificata in punto alla colpa troppo lievemente o in modo errato oppure la decisione risultava errata quanto ai costi o agli indennizzi. Tali motivi sarebbero stati ripresi anche per quanto attiene al nuovo art. 354 cpv. 1 lett. abis CPP; l’accusatore privato può opporsi al decreto d’accusa quando: il riconoscimento delle pretese civili non è riportato, il pubblico ministero ha riconosciuto solo una parte delle pretese civili, la fattispecie è stata qualificata

- 15 - SK.2024.8 giuridicamente in modo errato, il pubblico ministero ha violato i diritti dell’accusatore privato prima dell’emanazione del decreto, i costi e gli indennizzi erroneamente non figurano. Poiché nel caso di specie non si ravvisa alcuno dei casi summenzionati, ne discenderebbe che le accusatrici private C. LTD e B. LTD difettano della legittimazione per interporre opposizione al decreto d’accusa.

Per quanto attiene al merito, un diritto alla motivazione, così come rivendicato dalle opponenti, non esisterebbe; giusta l’art. 353 cpv. 1 lett. f CPP vi è in effetti obbligo di motivazione unicamente nel caso di revoca di un’eventuale sospensione condizionale o della liberazione condizionale.

Il decreto d’accusa in esame, così come formulato, adempirebbe ai presupposti previsti dall’art. 353 cpv. 1 lett. c – e CPP. Anche nella denegata ipotesi in cui il decreto venisse considerato non adempiente circa la motivazione, ciò non porterebbe ad una legittimazione dell’opposizione. A A.1. SA non viene rimproverato il reato di riciclaggio di denaro, bensì di carente organizzazione interna. Le accusatrici private C. LTD e B. LTD tenterebbero di ottenere un’altra motivazione, ai fini di migliorare la propria posizione nel procedimento civile. Stando all’accusata, un interesse giuridico dell’accusatore privato all’annullamento di un decreto, potrebbe effettivamente avere un influsso negativo sulle pretese civili, ma unicamente se concerne la colpa, ciò che non è il caso nella presente fattispecie. Non contestando aspetti legati alla colpa dell’accusata, nulla muterebbe sugli aspetti civili. A ciò si aggiunga che gli aspetti legati alla prescrizione civile possono essere giudicati unicamente in sede civile.

E. 8.3.2 Quanto alla confisca, per A.1. SA, in base all’art. 354 cpv. 1bis CPP, l’accusatore privato non può impugnare un decreto d’accusa riguardo alla sanzione inflitta. Dalla sistematica del CPP si evincerebbe in effetti che anche le misure – e dunque anche la confisca – cadono sotto la definizione di sanzione. Già solo per questo motivo, alle accusatrici private C. LTD e B. LTD difetterebbe la legittimazione all’opposizione. Inoltre, le stesse non avrebbero formulato istanze in tal senso nell’ambito delle loro denunce. Secondo la dottrina, se la procedura dell’autorità di sorveglianza si è conclusa tempo prima del procedimento penale, non è opportuno procrastinare la decisione formale dell’autorità di sorveglianza, per attendere la decisione dell’autorità penale. In questi casi «der FINMA solle die Kompetenz zukommen, die Einziehung suspensiv auf den formellen Abschluss des Strafverfahrens zu verfügen». La decisione della FINMA sarebbe cresciuta in giudicato, motivo per il quale il MPC non avrebbe la competenza di disporre nuovamente sulle somme già confiscate. Le opponenti dimenticherebbero poi che, per potere procedere agli assegnamenti di valori confiscati giusta l’art. 73 CP, occorre che il danno sia stato dimostrato, mentre nel caso di specie non sarebbe stato possibile appurare

- 16 - SK.2024.8 l’ammontare del danno nell’ambito della procedura penale, in quanto le pretese civili sono contestate. Poiché non si è potuto decidere sulle loro pretese e non è stato fissato alcun danno, esse non possono fondare la propria legittimazione in virtù dell’art. 73 CP.

E. 8.4 Del contenuto delle osservazioni presentate dalle opponenti (act. SK 24.551.003 e segg.), dal MPC (act. SK 24.510.002 e segg.) e dalla A.1. SA (act. SK 25.521.002 e segg.), si riferirà, se del caso, nei considerandi che seguono.

E. 9 Considerazioni generali sulla legittimazione delle accusatrici private C. LTD e B. LTD nel caso concreto

E. 9.1 L’accusatore privato può, entro il termine di dieci giorni, impugnare il decreto d’accusa con opposizione scritta al pubblico ministero (art. 354 cpv. 1 lett. abis CPP).

E. 9.1.1 Come sostenuto dalla dottrina citata (cfr. supra consid. 4), un rinvio all’art. 382 CPP non ha più ragione d’essere e la posizione dell’accusatore privato risulta rafforzata. Al pari dell’imputato, esso può inoltrare opposizione (con l’unica eccezione relativa alla sanzione inflitta, art. 354 cpv. 1bis CPP), senza dover dimostrare, come in precedenza accadeva, un interesse giuridico all’annullamento o alla modifica del decreto.

In altri termini e nel caso concreto, la legittimazione di C. LTD e B. LTD risulta essere data, già solo in virtù del rafforzamento dei diritti che l’introduzione del nuovo articolo ha loro conferito, sia per quanto attiene all’asserita descrizione lacunosa del reato, che per quanto attiene alla – mancata – confisca.

E. 9.1.2 Peraltro, per quanto attiene alla questione della confisca, la dottrina, già precedentemente all’introduzione della nuova normativa, ha comunque ammesso la legittimazione dell’accusatore privato in tale ambito (cfr. supra consid. 4, ultimo paragrafo); pacifico dunque che tale legittimazione resti anche dopo l’introduzione dell’art. 354 cpv. 1bis CPP. Lo stesso ne è, come meglio si vedrà in seguito (cfr. infra consid. 10), per quanto attiene alle carenze di contenuto presentate dal decreto d’accusa. Nella decisione del Tribunale federale 6B_910/2017 del 29 dicembre 2017, infatti, l’Alta Corte aveva ritenuto dato l’interesse giuridico di un’accusatrice privata, nel contesto di un ricorso concernente un decreto d’accusa dal contenuto lacunoso.

- 17 - SK.2024.8

E. 10 Legittimazione delle accusatrici private C. LTD e B. LTD, con riferimento alla carente motivazione del decreto d’accusa

E. 10.1.1 Nel decreto d’accusa 11 gennaio 2024 a carico di A.1. SA per carente organizzazione dell’impresa, a pagina 3 e 4 (act. MPC 3.002-0003 e seg.), si legge:

“che a A.1. SA viene imputata la responsabilità d’impresa (art. 102 cpv. 2 CP in combinazione con l’art. 305bis n. 2 CP) per avere in Svizzera, in particolare a U., tra agosto 2010 e giugno 2014, nell’esercizio della sua attività bancaria, omesso di prendere tutte le misure organizzative ragionevoli ed indispensabili per impedire il reato di ripetuto riciclaggio di denaro aggravato commesso da propri collaboratori, segnatamente dai “Consulenti” impiegati presso A.2. LTD Singapore,

risultando in particolare la carente organizzazione ai sensi dell’art. 102 cpv. 2 CP dalle modalità operative e di controllo così come sono state accertate e anche dalla decisione 23 maggio 2016 della FINMA nei confronti di A.1. SA, U. […]

considerato

- che l’origine come pure la movimentazione del denaro (e il retroscena economico) sulle relazioni bancarie di J. (come pure di K. (L.) non è stata sufficientemente chiarita, documentata e monitorata,

- che gli accertamenti in A. si basavano sulle allegazioni fornite dai “Consulenti” (che avevano il contatto con tali clienti), i quali si limitavano a riportare le argomentazioni addotte da J., che venivano recepite acriticamente, senza un esame sufficiente della loro plausibilità,

- […]

e alla luce del riciclaggio di denaro aggravato commesso dai “Consulenti”

- che giusta l’art. 102 cpv. 3 CP la multa è determinata in particolare in funzione della gravità del reato, della gravità delle lacune organizzative e del danno provocato; multa che può essere comminata fino a CHF 5 milioni;

- che tenuto conto di tutte le circostanze di fatto e di diritto, fra cui l’importo complessivo riciclato, il tempo trascorso dai fatti, considerata anche la situazione giuridica attuale della A.1. SA, la multa viene fissata in CHF 4.5 milioni […] ”.

- 18 - SK.2024.8

E. 10.1.2 Nel tempestivo scritto di opposizione del 22 gennaio 2024, C. LTD e B. LTD sollevano la carente motivazione e pongono in risalto come non venga fatta menzione alcuna delle somme riciclate (cfr. supra consid. 8.1.1).

E. 10.1.3 Come visto, i fatti contestati all’imputato devono essere indicati nel decreto d’accusa e devono essere descritti in maniera succinta e precisa, in virtù del principio accusatorio, diritto spettante anche alla parte accusatrice (cfr. supra consid. 5). Per quanto attiene più specificatamente all’art. 102 CP, la presenza di un crimine o un delitto (Anlasstat) è condizione per la sua applicazione e, l’ampiezza della sanzione non dipende unicamente dal grado di gravità di carente organizzazione, bensì in particolare anche dalla gravità del crimine o del delitto e dall’entità del danno causato. L’Anlasstat è dunque un elemento essenziale per l’applicazione dell’art. 102 CP.

Dal decreto d’accusa in esame si evince unicamente, per quanto attiene al crimine o al delitto, che si tratterebbe di “riciclaggio di denaro aggravato”, compiuto dai “consulenti”. Null’altro. La mancata indicazione nel decreto d’accusa di una più precisa descrizione concernente l’Anlasstat viola, a mente di questo Giudice, i diritti delle opponenti nell’ottica di poter far valere le rispettive pretese dinnanzi al giudice civile.

Nel caso di specie, tale difetto fonda la legittimazione delle parti accusatrici ad interporre opposizione al decreto in esame.

E. 10.1.4 Il MPC ha indicato, nella lettera 7 febbraio 2024 di trasmissione del decreto d’accusa 11 gennaio 2024 al TPF, che nell’incarto SV.16.0734, a cui le accusatrici private hanno da tempo accesso, sarebbe presente anche il decreto d’accusa che il MPC ha emesso nei confronti dell’Anlasstäter (ossia di I.) in data 5 luglio 2023, cresciuto in giudicato. Tale decreto, conterrebbe un elenco in forma tabellare di tutte le transizioni che il MPC ha ritenuto essere costitutive di atti di riciclaggio di denaro. Lo stesso sarebbe da considerare parte costitutiva del decreto emesso nei confronti della banca (act. SK 24.100.003). Senonché, nulla di tutto ciò è evincibile dal decreto oggetto della presente disamina. L’affermazione del MPC, peraltro posteriore al decreto d’accusa nei confronti di A.1. SA, non può sanare la violazione dei diritti delle accusatrici private C. LTD e B. LTD, che neppure risultano essere state destinatarie del decreto d’accusa emesso nei confronti di I. (act. MPC 03.001-0002 e segg.), decreto del quale non viene fatto alcun riferimento nel decreto d’accusa dell’11 gennaio 2024 contro A.1. SA, oggetto della procedura che ci occupa.

- 19 - SK.2024.8 Il rinvio del MPC non risulta in ogni caso ammissibile in virtù di quanto indicato al considerando 5.1.1 supra, per la quale il concreto rimprovero deve essere riconoscibile dal decreto d’accusa, senza il coinvolgimento di ulteriori atti; chiarezza (recte: assenza di chiarezza) a cui anche l’accusatore privato può appellarsi (cfr. supra consid. 5.1.2).

E. 10.1.5 Questo Giudice si è chinato anche sulla tesi proposta dal MPC e dall’accusata A.1. SA secondo cui, C. LTD e B. LTD avrebbero dovuto impugnare un dispositivo, concludendo per il rigetto della stessa. In primo luogo, l’introduzione della lett. abis dell’art. 354 cpv. 1 CPP ha rafforzato l’accusatore privato nei suoi diritti, di modo che egli non deve più dimostrare di avere un interesse giuridico protetto, ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP, all’annullamento o alla modifica del decreto. Secondariamente, come già indicato, in virtù del principio accusatorio, anche la parte danneggiata ha il diritto di ottenere un decreto motivato ed avere dunque la possibilità di riconoscere i fatti ritenuti a carico dell’accusato, al fine di far valere le proprie pretese nelle opportune sedi civili. A fronte di una fattispecie non sufficientemente dettagliata, non si vede quale altra possibilità potrebbe avere l’accusatore privato per far valere i propri diritti, se non quella di impugnare la – mancata o lacunosa – motivazione del decreto (e non una – diversa – motivazione del decreto, come avanzato dall’accusata). Al proposito si ricorda qui la decisione del Tribunale federale 6B_910/2017 del 29 dicembre 2017, in cui l’Alta Corte ha riconosciuto la legittimazione di un’accusatrice privata, nell’ambito di un ricorso concernente un decreto d’accusa dal contenuto lacunoso, proprio quanto ai requisiti di cui all’art. 353 cpv. 1 lett. c CPP, rimproverando al Tribunale di prima istanza, di non avere annullato il decreto d’accusa ai sensi dell’art. 356 cpv. 5 CPP. Si rileva infine come, una motivazione lacunosa del decreto d’accusa dei fatti contestati all’imputato si rapporta all’aspetto della colpa dell’autore, aspetto sul quale, l’accusatore privato è legittimato a formulare opposizione (DTF 139 IV 78 consid. 3.3.3; CALAME, op. cit., n. 11 ad art. 382 CP e supra consid. 4). In concreto, mancando, nel decreto d’accusa, la parte di descrizione dei fatti relativa al reato di riciclaggio di denaro, la colpevolezza di A.1. SA, sembra essere fondata unicamente sull’aspetto della sua mancata organizzazione. Elemento che, a mente di questo Giudice, non è sufficiente dato che, come visto, l’imputazione di cui all’art. 102 CP impone la commissione di un’infrazione in un’impresa, a causa di una mancata organizzazione al suo interno (cfr. supra consid. 6.2 e 6.3).

E. 10.2 Le accusatrici private C. LTD e B. LTD risultano dunque legittimate ad opporsi al decreto d’accusa dell’11 gennaio 2024 nei confronti di A.1. SA in punto alla carenza di motivazione.

- 20 - SK.2024.8

E. 10.3 Alla luce di tutto quanto precede, la Corte ritiene che le carenze formali che presenta il decreto d’accusa siano tali da doversi ordinare il suo annullamento e conseguente rinvio al MPC ai sensi dell’art. 356 cpv. 5 CPP.

E. 11 Legittimazione delle accusatrici private C. LTD e B. LTD, con riferimento alla mancata pronuncia della confisca

E. 11.1 Nel decreto d’accusa 11 gennaio 2024 non è contemplata la confisca dell’importo di CHF 70 milioni, importo confiscato per contro dalla FINMA in data 16 ottobre 2020, nell’ambito del procedimento da essa avviato. In considerazione della data cui risale la confisca FINMA, del fatto che la stessa sarebbe cresciuta in giudicato nei trenta giorni successivi e che nel frattempo la Procura generale della Malesia avrebbe richiesto la “restituzione” del predetto importo (richiesta trasmessa dal Procuratore generale della Confederazione all’Ufficio federale di giustizia per competenza), il MPC ha ritenuto di non poterne ordinare la confisca (cfr. lettera di trasmissione del decreto d’accusa del 7 febbraio 2024 act. SK 24.100.001 e segg.).

E. 11.2 Le opponenti lamentano la mancata confisca dell’importo in questione, ritenuto come la confisca potrebbe portare all’assegnazione dell’importo confiscato alla parte lesa, durante il procedimento penale o ulteriormente (art. 73 cpv. 3 CP).

E. 11.3 Il decreto d’accusa deve indicare gli oggetti e i valori patrimoniali dissequestrati o confiscati (art. 353 cpv. 1 lett. h CPP). Il decreto 11 gennaio 2024 è silente sulla questione della confisca, sebbene C. LTD e B. LTD, nelle denunce presentate rispettivamente in data 17 luglio 2021 (act. MPC 5.107-0001 e segg.) e 16 giugno 2022 (act. MPC 5.108-0001 e segg.) contro, tra gli altri, A.1. SA, abbiano chiesto “d’ordonner, en vue de l’allocation aux lésées, toute mesure de contrainte pouvant réparer le préjudice patrimonial subi par les Plaignantes” (act. MPC 05.107-0028 e 05.108-0040).

Dottrina e giurisprudenza (cfr. supra consid. 5.2 e 5.3) concordano sul fatto che l’accusatore privato sia legittimato ad interporre opposizione in merito ad una misura quale la confisca e quindi, come nel caso di specie, anche la mancata confisca.

In concreto dunque B. LTD e C. LTD risultano pacificamente legittimate anche in punto alla questione della confisca.

- 21 - SK.2024.8

E. 12.1 Alla luce di tutto quanto sopra esposto, le accusatrici private C. LTD e B. LTD hanno validamente interposto opposizione al decreto d’accusa emanato in data 11 gennaio 2024 nei confronti di A.1. SA .

E. 12.2 Inoltre, le carenze formali riscontrate nel suddetto decreto d’accusa (cfr. supra consid. 10.1.3-10.1.5), sono tali che la sua validità risulta viziata, ciò che ne impone l’annullamento e il rinvio della causa al MPC ai sensi dell’art. 356 cpv. 5 CPP.

E. 13 La causa SK.2024.8 viene stralciata dal ruolo, senza percezione di spese.

- 22 - SK.2024.8 Per questi motivi, il Giudice unico decreta: 1. L’opposizione presentata da B. LTD e C. LTD al decreto d’accusa emanato in data 11 gennaio 2024 nei confronti di A.1. SA, U., è valida. 2. Il decreto d’accusa emanato in data 11 gennaio 2024 nei confronti di A.1. SA, U., è annullato e la causa è rinviata al Ministero pubblico della Confederazione affinché proceda nei suoi incombenti e meglio, come ai considerandi. 3. La causa è stralciata dal ruolo. 4. Non vengono percepite spese.

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Giudice unico La Cancelliera

Intimazione (atto giudiziale) a:

− Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Stefano Herold − A.1. SA, per il tramite dell’avv. Lorenz Erni − B. LTD − C. LTD − D. − E. LTD − F. LTD − G. LTD − H. LTD tutte per tramite degli Avv. Guillaume Tattevin e Lezgin Polater

- 23 - SK.2024.8

Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP). Rispetto dei termini Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2 CPP).

Spedizione: 06.09.2024

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decreto del 6 settembre 2024 Corte penale Composizione

Giudice penale federale Monica Galliker, Giudice unico, Cancelliera Aline Talleri Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Stefano Herold,

e

Accusatrici private:

1. B. LTD, 2. C. LTD,

opponenti

3. D., 4. E. LTD, 5. F. LTD, 6. G. LTD, 7. H. LTD,

tutte rappresentate dagli avv. Guillaume Tattevin e Lezgin Polater,

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: SK.2024.8

- 2 - SK.2024.8

contro

A.1. SA, difesa dall'avv. Lorenz Erni,

Oggetto

Validità del decreto d’accusa e dell'opposizione (art. 356 cpv. 2 CPP)

- 3 - SK.2024.8 Fatti: A. In data 11 gennaio 2024, il Ministero Pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha emanato nei confronti di A.1. SA, U. un decreto d’accusa per responsabilità d’impresa (art. 102 cpv. 2 CP), da porre in relazione con il reato di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 CP), condannando l’accusata ad una multa di CHF 4'500'000.- (act. MPC 3.002-0001 e segg.).

Il MPC, il 23 maggio 2016, aveva infatti aperto un procedimento penale (rubricato SV.16.0734) nei confronti di A.1. SA, per tali ipotesi di reato, in relazione al provento di reati patrimoniali commessi all’estero ed in particolare in Malesia, a danno di D. e di società ad essa connesse (act. MPC 01.000-0001 e segg.). B. Le accusatrici private C. LTD e B. LTD, società connesse a D., hanno formulato, in data 22 gennaio 2024, opposizione al decreto d’accusa emanato nei confronti di A.1. SA (act. MPC 3.002-0018 e segg.). C. In data 7 febbraio 2024, il MPC ha trasmesso il decreto d’accusa in questione al Tribunale penale federale (di seguito: TPF) per competenza, richiedendo, in accordo con la difesa di A.1. SA, di limitare la procedura alla verifica della questione preliminare della validità dell’opposizione 22 gennaio 2024 di C. LTD e B. LTD e di giudicare la stessa non valida, con messa a carico di queste ultime degli oneri processuali (act. SK 24.100.001 e segg.). D. Con scritto del 6 marzo 2024, il Giudice unico del TPF ha trasmesso alle opponenti le prese di posizione del MPC e dell’accusata A.1. SA, richiedendo di inoltrare eventuali osservazioni (act. SK 24.400.001 e seg.). Il 2 maggio 2024, le accusatrici private C. LTD e B. LTD hanno concluso alla ricevibilità dell’opposizione e alla validità nel merito della stessa, chiedendo, in via principale, di rinviare l’incarto al MPC per nuova decisione e, in via subordinata, di ordinare la tenuta dei dibattimenti (act. SK 24.551.003 e segg.).

Tali osservazioni sono state trasmesse al MPC e a A.1. SA per eventuali ulteriori prese di posizione (act. SK 24.400.003 e seg.). Il MPC, con lettera del 31 maggio 2024, ha ribadito le richieste contenute nello scritto di data 7 febbraio 2024 (act. SK 24.510.002 e segg.). L’accusata A.1. SA, in data 6 giugno 2024, ha riconfermato le conclusioni contenute nel proprio scritto del 31 gennaio 2024 all’attenzione del MPC (act. SK 25.521.002 e segg.). E. Per quanto di rilevanza per la presente fattispecie, si osserva che, con decisione del 16 ottobre 2020, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA (di seguito: FINMA) ha ordinato la confisca dell’importo di CHF 70 milioni, a valere quale utile realizzato da A.1. SA in grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza (act. MPC 18.201-0521 e segg.), decisione divenuta definitiva.

- 4 - SK.2024.8 F. Inoltre, in relazione alle indagini avviate nei confronti di A.1. SA (rubricato SV.16.0734), il MPC, in data 26 aprile 2021, ha aperto un ulteriore procedimento per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), nei confronti di ignoti, volto ad acclarare le responsabilità individuali degli autori degli atti di riciclaggio su relazioni bancarie aperte presso A.1. SA (procedimento rubricato SV.21.0531).

Dagli atti acquisiti e dagli atti istruttori esperiti nell’ambito del procedimento per riciclaggio di denaro aggravato aperto contro ignoti (rubricato SV. 21.0531) è emerso il ruolo penalmente rilevante tenuto, tra gli altri, da I. (relationship manager), quale consulente di riferimento delle relazioni riferibili a D. e a società connesse, presso A.1. SA, per avere accettato ordini riferiti ai conti ad esse riconducibili, da persone prive di procura o incarico formale e averli trasmessi a A.1. SA, U. Per tale motivo il MPC ha emanato nei confronti di I., in data 5 luglio 2023, un decreto d’accusa per titolo di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis

n. 2 CP), per una somma complessiva riciclata di almeno USD 2.4 miliardi circa, condannandolo ad una pena detentiva di 6 (sei) mesi (act. MPC 03.001-0002 e segg.). G. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.

Il Giudice unico considera in diritto: 1.

1.1 La procedura che qui ci occupa si inserisce nel contesto degli artt. 352 e segg. CPP concernenti il decreto d’accusa. Il 1° gennaio 2024 sono entrate in vigore le modifiche del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0) che concernono, tra le altre cose, anche la procedura del decreto d’accusa di cui agli artt. 352 e segg. CPP. 1.2 Il decreto d’accusa nei confronti di A.1. SA è stato emanato in data 11 gennaio

2024. Considerato che le norme di procedura sono rette dal principio tempus regis actum, che le rende applicabili sin dalla loro entrata in vigore, alla presente fattispecie si applicano le nuove norme di procedura penale in vigore dal 1° gennaio 2024. 2.

- 5 - SK.2024.8 2.1 Se nell’ambito della procedura preliminare i fatti sono stati ammessi dall’imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti, il pubblico ministero emette un decreto d’accusa qualora, tenuto conto di un’eventuale revoca della sospensione condizionale di una pena o di un’eventuale revoca della liberazione condizionale, ritenga sufficiente, quale pena, una multa, una pena pecuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere o una pena detentiva non superiore a sei mesi (art. 352 cpv. 1 CPP). 2.2 Giusta il nuovo art. 354 CPP, il decreto d’accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero dall’imputato (lett. a), dall’accusatore privato (lett. abis), da altri diretti interessati (lett. b) e dal pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale (lett. c). 2.3 Se è fatta opposizione, il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposizione medesima (art. 355 cpv. 1 CPP). Assunte le prove, il pubblico ministero decide se confermare il decreto d’accusa (art. 355 cpv. 3 lett. a CPP), abbandonare il procedimento (art. 355 cpv. 3 lett. b CPP), emettere un nuovo decreto d’accusa (art. 355 cpv. 3 lett. c CPP), o promuovere l’accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3 lett. d CPP). 2.4 Se decide di confermare il decreto d’accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale. In tal caso, il decreto d’accusa è considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP). 2.5 In base all’art. 356 cpv. 2 CPP, il tribunale di primo grado statuisce innanzitutto sulla validità del decreto e dell’opposizione. La validità del decreto e dell’opposizione costituiscono presupposti processuali che devono essere analizzati in entrata e verificati d’ufficio (sentenza del tribunale federale 6B_910/2017 del 29 dicembre 2017 consid. 2.4; DAPHINOFF, Basler Kommentar, 3a ediz. 2023, n. 16 ad art. 356 CPP). 2.5.1 Il tribunale deve procedere a verificare dapprima la validità dell’opposizione, trattandosi di una condizione essenziale, in sostanza della “porta d’entrata” del procedimento ai sensi dell’art. 356 CPP. L’esame della validità dell’opposizione viene effettuato a titolo pregiudiziale nell’ambito dell’art. 329 cpv. 1 lett. b o art. 339 cpv. 2 lett. b CPP (sentenza del Tribunale federale 6B_218/2020 del 17 aprile 2020 consid. 1.1). L’opposizione non è valida, a titolo di esempio, in caso di ritardo, nel caso in cui non rispetti la forma prevista o non sia motivata, o nel caso in cui manchi la procura in favore dell’avvocato. Senza una valida opposizione, il decreto d’accusa diviene definitivo (art. 354 cpv. 3 CPP). In tal caso, il tribunale emette una decisione di non entrata in materia a

- 6 - SK.2024.8 cui è possibile opporsi mediante reclamo ai sensi dell’art. 393 cpv. 1 lett. b CPP (DAPHINOFF, op. cit., n. 17 ad art. 356 CPP). Se l’opposizione concerne unicamente le spese ed i risarcimenti o ulteriori conseguenze accessorie (art. 356 cpv. 6 CPP), il cui giudizio non esercita influenza alcuna sul verdetto di colpevolezza e sulla pena, il decreto diviene definitivo per quanto attiene ai punti non toccati (DAPHINOFF, op. cit., n. 18 ad art. 356 CPP). 2.5.2 Se il tribunale ritiene che l’opposizione sia valida, deve procedere alla verifica della validità del decreto d’accusa. Un decreto d’accusa non è valido in caso di vizi formali, ma anche sostanziali, ossia nei casi in cui non vi è ammissione di colpevolezza e i fatti non sono stati sufficientemente chiariti (art. 352 cpv. 1 CPP) (sentenze del Tribunale federale 6B_910/2017 del 29 dicembre 2017 consid. 2.4 e 6B_848/2013 del 3 aprile 2014 consid. 1.3.2). Una parziale validità del decreto d’accusa è possibile (DAPHINOFF, op. cit., n. 20 ad art. 356 CPP). Anche l’esame sulla validità del decreto d’accusa viene effettuato a titolo pregiudiziale nell’ambito dell’art. 329 cpv. 1 lett. a o art. 339 cpv. 2 lett. a CPP (sentenza del Tribunale federale 6B_910/2017 del 29 dicembre 2017 consid. 2.4). 2.5.3 Se il decreto d’accusa non è valido, il giudice lo annulla e rinvia la causa al pubblico ministero affinché svolga una nuova procedura preliminare (art. 356 cpv. 5 CPP). 3.

3.1 Con scritto di data 7 febbraio 2024, il MPC ha trasmesso al TPF il decreto d’accusa 11 gennaio 2024 emanato nei confronti di A.1. SA per il reato di responsabilità d’impresa e l’opposizione 22 gennaio 2024 formulata dalle accusatrici private B. LTD e C. LTD. Il MPC ha chiesto alla Corte penale del TPF di limitare la procedura alla verifica della questione preliminare (Vorfrage) della validità dell’opposizione, ciò anche in considerazione dei principi di celerità e di economia procedurale. In particolare, la pubblica accusa ha indicato che: “La Corte penale del TPF giusta l’art. 356 cpv. 2 CPP decide preliminarmente (Vorfrageweise) sulla validità dell’opposizione – che è un presupposto processuale – nell’ambito dell’art. 329 cpv. 1 lett. b CPP (dopo ricezione del decreto d’accusa e degli atti), rispettivamente quale questione pregiudiziale, secondo l’art. 339 cpv. 2 lett. b CPP (dopo l’apertura del dibattimento)”. Il MPC ha ricordato che in caso di non validità dell’opposizione, il tribunale di primo grado non entra nel merito e il decreto d’accusa è valido ai sensi dell’art. 354 cpv. 3 CPP (act. SK 24.100.002 e seg.). 3.2 La difesa di A.1. SA, nei suoi scritti del 31 gennaio 2024 (act. MPC 03.002-0028 e segg.) e 6 giugno 2024 (act. SK 25.521.002 e segg.) ha condiviso quanto proposto dal MPC.

- 7 - SK.2024.8 3.3 Le opponenti hanno per contro richiesto in sede di osservazioni di data 2 maggio 2024 di dichiarare, in via principale, l’opposizione ricevibile e di dichiarare il decreto d’accusa dell’11 gennaio 2024 non valido, con rinvio del medesimo al MPC per nuova emissione (act. SK 24.551.003 e segg.). Esse hanno sottolineato come il tribunale di prima istanza debba pronunciarsi ugualmente sulla validità del decreto (act. SK 24.551.004). In via subordinata esse hanno richiesto di fissare i dibattimenti (act. SK 24.551.007 e seg.). 3.4 Come visto (cfr. supra consid. 2.5 e segg.), in base all’art. 356 cpv. 2 CP il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto d’accusa e dell’opposizione. Trattasi di condizioni cumulative, che costituiscono condizioni processuali e devono essere analizzate in entrata e verificate dal tribunale di primo grado d’ufficio. Di norma, la Corte si deve dunque chinare, dapprima sulla validità dell’opposizione e, in seguito, sulla validità del decreto d’accusa, conformemente a quanto previsto dall’art. 356 cpv. 2 CP. 4. Per quanto attiene alla legittimazione, mentre il v. art. 354 cpv. 1 CPP prevedeva che il decreto d’accusa potesse essere impugnato entro dieci giorni dall’imputato (lett. a) e da altri diretti interessati (lett. b), il nuovo art. 354 cpv. 1 CPP, entrato in vigore al 1° gennaio 2024, prevede espressamente che l’accusatore privato possa impugnare il decreto d’accusa (art. 354 cpv. 1 lett. abis CPP); egli non può per contro impugnare un decreto d’accusa riguardo alla sanzione inflitta (art. 354 cpv. 1bis CPP). Secondo il Basler Kommentar, che si china in modo puntuale sull’argomento, con la nuova normativa, la posizione dell’accusatore privato risulta essere stata notevolmente rafforzata e, diversamente dal diritto previgente, egli non deve più dimostrare di avere un interesse giuridico protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP, all’annullamento o alla modifica del decreto (DAPHINOFF, op.cit, 27 e 28 ad art. 354 CPP). Dal messaggio del Consiglio Federale si evince che, la mancanza esplicita del diritto di opposizione dell’accusatore privato nel diritto previgente, aveva portato la dottrina a ritenere che, in determinati casi l’accusatore fosse legittimato all’opposizione in virtù della clausola generale dell’art. 354 cpv. 1 lett. b CPP, ossia in presenza di un interesse giuridicamente protetto a far annullare o modificare il decreto d’accusa. Secondo il Tribunale federale, l’accusatore privato era legittimato a proporre opposizione laddove, in una situazione analoga, sarebbe stato legittimato a ricorrere secondo l’articolo 382 cpv. 1 CPP. In caso contrario, l’accusatore privato danneggiato da un reato che poteva essere giudicato nella procedura del decreto d’accusa sarebbe risultato svantaggiato

- 8 - SK.2024.8 rispetto a un attore penale e/o civile che partecipava a una procedura ordinaria: mentre il primo avrebbe dovuto accettare il decreto d’accusa, il secondo avrebbe potuto rivolgersi alla giurisdizione cantonale di ricorso ed eventualmente perfino al Tribunale federale (Messaggio del 28 agosto 2019 concernente la modifica del Codice di procedura penale, FF 2019 5523, 5586-5587, con riferimenti). Con riferimento all’art. 382 cpv. 1 CPP, la disposizione prevede che sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa. Analogamente all’art. 354 CPP, l’art. 382 cpv. 2 CPP dispone che l’accusatore privato non può impugnare una decisione riguardo alla sanzione inflitta. L’accusatore privato è però legittimato a ricorrere contro una sentenza penale in particolare in merito alla colpa dell’autore, anche in assenza di conclusioni civili nella procedura penale (CALAME, Commentaire romand, 2a ediz. 2019, n. 11 ad art. 382 CPP). La disposizione è rimasta invariata dopo l’entrata in vigore del nuovo CPP al 1° gennaio 2024. Nell’ambito dell’art. 382 CPP, la dottrina riconosce, peraltro, all’accusatore privato un interesse giuridicamente protetto all’impugnazione in materia di confisca (LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3a ediz. 2020, n. 16 ad art. 382 CPP). L’accusatore privato, in effetti, non può impugnare la sanzione; tuttavia con il termine “sanzione” si intende l’ampiezza della pena o delle misure, non invece la cauzione preventiva (art. 66 CP), l’espulsione (art. 66a CP) e la confisca (art. 69 e segg. CP) (BÄHLER, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 382 CPP). 5.

5.1 Nel decreto d’accusa sono indicati i fatti contestati all’imputato (art. 353 cpv. 1 lett. c CPP). 5.1.1 Il decreto d’accusa, quale procedura sommaria, deve contenere una descrizione succinta dei fatti ritenuti e della loro qualifica giuridica. Il solo riferimento ad un rapporto di polizia, ad esempio, non è sufficiente. L’accusato deve avere la possibilità di riconoscere i fatti ritenuti a suo carico da parte del pubblico ministero. Non è per contro necessario che quest’ultimo esponga i motivi che lo hanno portato a ritenere tali fatti (GILLIÉRON/KILLIAS, Commentaire romand, op. cit., n. 3 ad art. 353 CPP). Anche nella procedura del decreto d’accusa vige il principio accusatorio e il decreto deve di principio contenere le medesime informazioni di un atto d’accusa (art. 325 CPP), come l’indicazione dell’autorità che l’ha emesso, la persona accusata, la fattispecie penale considerata realizzata, così come il luogo e la data dell’emanazione. Per quanto attiene ai fatti, così come richiesto per l’atto d’accusa, è necessaria una descrizione

- 9 - SK.2024.8 precisa, (art. 325 cpv. 1 lett. f CPP), dato che il decreto d’accusa, in caso di opposizione, viene considerato come atto d’accusa, ex art. 356 cpv. 1 CPP (DAPHINOFF, op. cit., n. 2 ad art. 353 CPP). Il contenuto della fattispecie penale deve essere dunque descritto in modo da contenere tutte le circostanze di fatto (Tatumstände) e le sue caratteristiche (Tatmerkmale), in ossequio al principio accusatorio (art. 9 CPP, art. 324, art. 325 cpv. 1 lett. f CPP). Non è sufficiente, in virtù del rispetto del principio accusatorio, che l’accusato deduca la fattispecie rimproveratagli dagli atti o ne conosca già il contenuto ed un semplice rinvio agli allegati o ai documenti agli atti non è sufficiente. Il concreto rimprovero deve essere riconoscibile dal decreto d’accusa, senza il coinvolgimento di ulteriori atti (DAPHINOFF, op.cit., n. 7 ad art. 353 CPP). Quanto dettagliatamente debba essere descritta la fattispecie rimproverata va valutato nel singolo caso. Senz’altro devono essere precisati il luogo, la data, il periodo, così come modalità e conseguenze della fattispecie penale. Quale regola fondamentale deve valere che il rimprovero e la conseguente qualifica giuridica devono risultare comprensibili anche ad una persona estranea al diritto (DAPHINOFF, op.cit., n. 8 ad art. 353 CPP). Una descrizione precisa permette in effetti all’accusato di comprendere i rimproveri che gli sono mossi e di preparare adeguatamente la propria difesa, oltre ad essere necessaria in virtù del principio ne bis in idem di cui all’art. 11 CPP (DAPHINOFF, op.cit., n. 9 ad art. 353 CPP). 5.1.2 Così come l’accusato, anche il danneggiato può appellarsi alla violazione del principio accusatorio (DAPHINOFF, op.cit., n. 13 ad art. 353 CPP). 5.1.3 Un decreto d’accusa con una carente motivazione relativa alla fattispecie comporta un errore di forma e non è valido. In questo caso deve essere annullato e rinviato al pubblico ministero affinché svolga una nuova procedura preliminare, ai sensi dell’art. 356 cpv. 5 CPP (DAPHINOFF, op.cit., n. 12 e 13 ad art. 353 CPP; sentenza del Tribunale federale 6B_910/2017 del 29 dicembre 2017 consid. 2.4). 5.2 Nel decreto d’accusa sono pure indicati gli oggetti e i valori patrimoniali dissequestrati o confiscati (art. 353 cpv. 1 lett. h CPP). In particolare, il decreto penale deve specificare tutti gli oggetti e i valori patrimoniali che devono essere dissequestrati o confiscati ai sensi degli artt. 267 cpv. 3 e 352 cpv. 2 CPP. Nella misura in cui la confisca è ordinata sulla base dell’art. 352 cpv. 2 CPP in combinato disposto con gli artt. 69 e segg. CP, gli oggetti o i valori patrimoniali confiscati possono essere assegnati ai danneggiati ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 CP (DAPHINOFF, op.cit., n. 24 ad art. 353 CPP). 5.3 Anche in questo caso, richiamato altresì quanto esposto al considerando 4 ultimo paragrafo supra, l’accusatore privato può impugnare il decreto d’accusa (DAPHINOFF, op.cit, n. 33 ad art. 354 CPP).

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6.1 In base all’art. 102 CP, se in un’impresa, nell’esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto all’impresa. In questo caso l’impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi (art. 102 cpv. 1 CP). 6.2 Se, tra gli altri, si tratta di un reato ai sensi dell’articolo 305bis CP, l’impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative e ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato (art. 102 cpv. 2 CP). Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravità del reato, della gravità delle lacune organizzative e del danno provocato, nonché della capacità economica dell’impresa (art. 102 cpv. 3 CP). 6.3 L’art. 102 CP costituisce una norma di imputazione fondata su una forma particolare di colpa. La carente organizzazione è la condizione soggettiva dell’imputazione. Presa a sé stante, quest’ultima non costituisce tuttavia, una nuova infrazione. Non v’è dunque l’infrazione di carente organizzazione. In effetti l’impresa risponde del fatto di essere mal organizzata unicamente in occasione della commissione di un’infrazione della parte speciale del Codice penale (o di un’altra Legge speciale (DTF 146 IV 68, consid. 2.3 e 2.4; MACALUSO, Commentaire romand, 2a ediz. 2021, n. 2 ad art. 102 CP). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, condizione per l’applicazione dell’art. 102 CP è la presenza di un crimine o un delitto (Anlasstat). Anche l’ampiezza della sanzione non dipende unicamente dal grado di gravità di carente organizzazione, bensì in particolare anche dalla gravità del crimine o del delitto e dall’entità del danno causato. Sostenere che l’impresa non risponde dell’Anlasstat, ma unicamente della carente organizzazione non è corretto (DTF 146 IV 68 consid. 2.3.4). In effetti, secondo l’Alta Corte, la carente organizzazione non è che una delle condizioni della responsabilità dell’impresa (MACALUSO, op.cit., n. 2c ad art. 102 CP).

Oltre all’esistenza di un legame tra l’autore del reato e l’impresa ed al fatto che l’infrazione deve essere stata commessa nell’esercizio delle attività commerciali, in conformità allo scopo imprenditoriale, occorre che l’infrazione sia effettivamente stata realizzata da una persona fisica. Come stabilito dal Tribunale federale nella decisione “La Poste suisse” (DTF 146 IV 68), l’autore fisico deve avere realizzato tutti gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi dell’infrazione, affinché quest’ultima possa essere imputata all’impresa (MACALUSO, op.cit., n. 27 e segg. e n. 40 ad art. 102 CP).

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7.1 Giusta l’art. 70 CP, il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). All’art. 73 CP si legge inoltre che se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un’assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall’autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all’importo del risarcimento o dell’indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese. 7.2 Per quanto attiene alla procedura di sorveglianza, la FINMA può confiscare l’utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza (art. 35 cpv. 1 LFINMA). I valori confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese (art. 35 cpv. 6 LFINMA). Il concorso tra la confisca penale e la confisca FINMA è retto dall’art. 35 cpv. 5 LFINMA, dal quale si legge che la confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale ha il primato sulla confisca FINMA. La norma di cui al cpv. 5 è dunque una norma di coordinamento e stabilisce appunto che la confisca penale ex artt. 70-72 CP ha la precedenza sulla confisca amministrativa ex art. 35 LFINMA. Di conseguenza, la confisca penale ha sempre precedenza nei casi di presenza contemporanea sia di un’azione penale, che di una violazione alla legislazione sulla vigilanza. Nei casi in cui il procedimento FINMA può essere chiuso molto tempo prima di quello penale, non è opportuno rinviare la conclusione del primo procedimento, in attesa della decisione del procedimento penale; la FINMA dovrebbe in questi casi ricevere la competenza di disporre la “propria” confisca in modo sospensivo, in attesa della conclusione formale del procedimento penale (BÖSCH, Basler Kommentar, Finanzmarktaufsichtsgesetz, 3a ediz. 2019, n. 30a e segg. ad art. 35 LFINMA). 8.

8.1

8.1.1 Le opponenti si dolgono anzitutto di una motivazione lacunosa del decreto, quanto ai dettagli essenziali relativi agli atti di riciclaggio ritenuti avverso A.1. SA,

- 12 - SK.2024.8 ciò che comporterebbe svantaggi inerenti alla procedura dinnanzi al giudice civile. La ricevibilità dell’opposizione risulterebbe data in quanto formulata in applicazione del nuovo art. 354 cpv. 1 lett. abis CPP, che permette all’accusatore privato di formulare opposizione, con l’eccezione della sanzione inflitta (come previsto, per analogia all’art. 382 cpv. 1 CPP). Tale eccezione deriverebbe dal principio in base al quale il ricorso (o l’opposizione) non può essere formulato che in presenza di un interesse giuridicamente protetto. L’accusatore privato disporrebbe di un tale interesse per contestare un abbandono, segnatamente sull’elemento della colpa dell’accusato o sulla qualifica giuridica ritenuta contro il colpevole, interesse dato anche qualora egli non abbia fatto valere pretese civili nel quadro della procedura penale. Esse ricordano che per il Tribunale federale, la decisione penale può avere un’influenza negativa sulle pretese civili dell’accusatore privato, nel caso in cui la decisione ha per conseguenza che il ricorrente incontrerà maggiori difficoltà a far valere le sue pretese civili. La mancanza dei riferimenti precisi agli atti di riciclaggio si ricollegherebbe ai fatti ritenuti nei confronti dell’accusato ed all’ampiezza della sua colpa, punti sui quali l’accusatrice privata avrebbe la possibilità di formulare opposizione, a maggior ragione nel caso in cui il contenuto del decreto d’accusa potrebbe rendere più difficile un’eventuale ulteriore procedura civile. Per quanto attiene al merito, le opponenti asseverano che il diritto delle parti è dedotto dal diritto di essere sentito, garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e dall’art. 3 cpv. 2 lett. c CPP. La decisione deve essere sufficientemente motivata. Il giudice deve menzionare, almeno brevemente, i motivi sui quali egli ha fondato la propria decisione, di modo che l’interessato possa rendersi conto della portata della decisione e possa attaccarla con cognizione di causa. Anche il decreto d’accusa deve descrivere in breve, ma con precisione, gli atti rimproverati all’accusato, le conseguenze ed il modo di agire dell’autore, così come le infrazioni realizzate (art. 325 cpv. 1 lett. f e g CPP). Quando determinati fatti non sono contemplati nel decreto d’accusa, questo comporterebbe un abbandono parziale implicito su tali fatti, contro il quale sarebbe possibile far valere le vie di ricorso in base all’art. 322 cpv. 2 CPP. A mente delle opponenti, nel caso di specie, il MPC ha condannato A.1. SA per responsabilità d’impresa per riciclaggio di denaro aggravato, ma ha omesso di fare menzione degli importi riciclati. Da una lettura del decreto d’accusa risulterebbe impossibile indentificare con precisione quali transazioni vengono considerate come costitutive di riciclaggio di denaro. In tale contesto, le accusatrici private non possono assicurarsi che il verdetto di colpevolezza contempli interamente i fatti da esse denunciati e non possono rendersi conto

- 13 - SK.2024.8 della portata della decisione e dell’eventuale opportunità di un ricorso contro un abbandono implicito di determinati complessi fattuali. Inoltre la carente motivazione potrebbe avere un impatto negativo sulle pretese civili da far valere nell’ambito di una causa civile. La questione a sapere per quali atti di riciclaggio A.1. SA è stata condannata risulterebbe essenziale per determinare, segnatamente, il termine di prescrizione dell’azione civile ex art. 60 cpv. 2 CO. Esse concludono richiedendo che venga emanato un nuovo decreto d’accusa, che menzioni le somme riciclate. 8.1.2 Le accusatrici private C. LTD e B. LTD lamentano altresì il fatto che il MPC non abbia ordinato la confisca dell’importo di CHF 70 milioni, confiscato invece dalla FINMA. Esse sottolineano come, se da un lato l’accusatrice privata non disponga di un interesse giuridico protetto concernente la sanzione pronunciata, dall’altro vi sarebbe una riserva in materia di confisca, in base alla quale l’accusatrice privata disporrebbe di un interesse giuridico, poiché le sue pretese di restituzione sono in tal modo toccate. Tale riserva sarebbe ammessa sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza federale e cantonale. Anche per quanto attiene alla confisca, dunque, l’accusatore privato disporrebbe di un interesse giuridico protetto a formare opposizione, potendo la confisca condurre ad un assegnamento al danneggiato, durante la procedura penale o in seguito (art. 73 cpv. 3 CP). Per tali motivi l’opposizione risulterebbe appunto ricevibile. Secondo le opponenti, la confisca amministrativa ex art. 35 LFINMA e la confisca penale possono sovrapporsi. Entrambe viserebbero a privare la persona che ha infranto una norma del guadagno illecitamente acquisito. In caso di sovrapposizione, la confisca penale ha però precedenza. La somma confiscata dalla FINMA (nella cui decisione si riserva espressamente un’eventuale confisca penale) corrisponde al beneficio acquisito illecitamente da A.1. SA, segnatamente alla differenza tra il patrimonio reale ed il valore che il patrimonio avrebbe avuto in assenza di violazioni. Trattasi di un guadagno confiscabile penalmente, per il quale il MPC avrebbe dovuto procedere appunto a confisca in base agli articoli 70-72 CP, essendo giunto ad una decisione di colpevolezza. Le parti accusatrici richiedono pertanto l’emanazione di un nuovo decreto d’accusa che pronunci la confisca almeno del guadagno illecito conseguito da A.1. SA, corrispondente a CHF 70 milioni. 8.2

8.2.1 Per il MPC, C. LTD e B. LTD non hanno fatto opposizione ad alcuno dei dispositivi del decreto d’accusa 11 gennaio 2024, limitandosi a censurare che lo stesso sarebbe carente nella motivazione. Sulla base della costante giurisprudenza,

- 14 - SK.2024.8 l’opposizione andrebbe dichiarata non valida, poiché l’interesse giuridicamente protetto risulterebbe esclusivamente dal dispositivo della decisione impugnata e non dalla sua motivazione. La censura sollevata di carente motivazione, sarebbe comunque infondata anche nel merito. Nell’incarto SV.16.0734 (a cui le opponenti avrebbero da tempo libero accesso) sarebbe presente anche il decreto d’accusa emanato dal MPC in data 5 luglio 2023 (e cresciuto in giudicato) nei confronti di I., nel quale sarebbero elencate in forma tabellare tutte le transazioni che il MPC ha ritenuto essere costitutive di atti di riciclaggio di denaro. Il decreto d’accusa emesso in data 11 gennaio 2024 nei confronti di A.1. SA sarebbe stato emesso per titolo di responsabilità d’impresa ex art. 102 cpv. 2 CP. I fatti costitutivi di riciclaggio di denaro sono stati imputati all’Anlasstäter, in casu nel decreto d’accusa concernente I.; tale decreto sarebbe da considerare parte costitutiva del decreto emesso nei confronti della banca. 8.2.2 Sulla questione della carenza dell’ordine di confisca dell’importo di CHF 70 milioni, già confiscato dalla FINMA, il MPC sostiene che neppure tale censura può costituire valida opposizione al decreto 11 gennaio 2024, poiché la decisione emessa dalla FINMA in data 16 ottobre 2020 (act. MPC 18.201-521 e segg.) sarebbe cresciuta in giudicato nei 30 giorni successivi, divenendo dunque definitiva precedentemente all’emanazione del decreto d’accusa contro A.1. SA Il MPC rileva inoltre che la Procura generale della Malesia ha richiesto la restituzione del predetto importo di USD 70 milioni con scritto del 7 agosto 2023 (act. MPC 18.503-0002 e segg.), richiesta trasmessa dal Procuratore generale della Confederazione alla FINMA ed all’UFG per competenza (act. MPC 18.503- 0005 e seg.). 8.3

8.3.1 Anche l’accusata A.1. SA ritiene che sia possibile per le accusatrici private C. LTD e B. LTD formulare opposizione unicamente avverso un dispositivo del decreto e non avverso la motivazione dello stesso. Già in base al diritto in vigore precedentemente al 1° gennaio 2024, le parti accusatrici erano legittimate ad interporre opposizione, in caso di interesse legittimo, come ad esempio qualora non veniva fatta menzione circa il riconoscimento delle pretese civili, la fattispecie penale era stata qualificata in punto alla colpa troppo lievemente o in modo errato oppure la decisione risultava errata quanto ai costi o agli indennizzi. Tali motivi sarebbero stati ripresi anche per quanto attiene al nuovo art. 354 cpv. 1 lett. abis CPP; l’accusatore privato può opporsi al decreto d’accusa quando: il riconoscimento delle pretese civili non è riportato, il pubblico ministero ha riconosciuto solo una parte delle pretese civili, la fattispecie è stata qualificata

- 15 - SK.2024.8 giuridicamente in modo errato, il pubblico ministero ha violato i diritti dell’accusatore privato prima dell’emanazione del decreto, i costi e gli indennizzi erroneamente non figurano. Poiché nel caso di specie non si ravvisa alcuno dei casi summenzionati, ne discenderebbe che le accusatrici private C. LTD e B. LTD difettano della legittimazione per interporre opposizione al decreto d’accusa.

Per quanto attiene al merito, un diritto alla motivazione, così come rivendicato dalle opponenti, non esisterebbe; giusta l’art. 353 cpv. 1 lett. f CPP vi è in effetti obbligo di motivazione unicamente nel caso di revoca di un’eventuale sospensione condizionale o della liberazione condizionale.

Il decreto d’accusa in esame, così come formulato, adempirebbe ai presupposti previsti dall’art. 353 cpv. 1 lett. c – e CPP. Anche nella denegata ipotesi in cui il decreto venisse considerato non adempiente circa la motivazione, ciò non porterebbe ad una legittimazione dell’opposizione. A A.1. SA non viene rimproverato il reato di riciclaggio di denaro, bensì di carente organizzazione interna. Le accusatrici private C. LTD e B. LTD tenterebbero di ottenere un’altra motivazione, ai fini di migliorare la propria posizione nel procedimento civile. Stando all’accusata, un interesse giuridico dell’accusatore privato all’annullamento di un decreto, potrebbe effettivamente avere un influsso negativo sulle pretese civili, ma unicamente se concerne la colpa, ciò che non è il caso nella presente fattispecie. Non contestando aspetti legati alla colpa dell’accusata, nulla muterebbe sugli aspetti civili. A ciò si aggiunga che gli aspetti legati alla prescrizione civile possono essere giudicati unicamente in sede civile.

8.3.2 Quanto alla confisca, per A.1. SA, in base all’art. 354 cpv. 1bis CPP, l’accusatore privato non può impugnare un decreto d’accusa riguardo alla sanzione inflitta. Dalla sistematica del CPP si evincerebbe in effetti che anche le misure – e dunque anche la confisca – cadono sotto la definizione di sanzione. Già solo per questo motivo, alle accusatrici private C. LTD e B. LTD difetterebbe la legittimazione all’opposizione. Inoltre, le stesse non avrebbero formulato istanze in tal senso nell’ambito delle loro denunce. Secondo la dottrina, se la procedura dell’autorità di sorveglianza si è conclusa tempo prima del procedimento penale, non è opportuno procrastinare la decisione formale dell’autorità di sorveglianza, per attendere la decisione dell’autorità penale. In questi casi «der FINMA solle die Kompetenz zukommen, die Einziehung suspensiv auf den formellen Abschluss des Strafverfahrens zu verfügen». La decisione della FINMA sarebbe cresciuta in giudicato, motivo per il quale il MPC non avrebbe la competenza di disporre nuovamente sulle somme già confiscate. Le opponenti dimenticherebbero poi che, per potere procedere agli assegnamenti di valori confiscati giusta l’art. 73 CP, occorre che il danno sia stato dimostrato, mentre nel caso di specie non sarebbe stato possibile appurare

- 16 - SK.2024.8 l’ammontare del danno nell’ambito della procedura penale, in quanto le pretese civili sono contestate. Poiché non si è potuto decidere sulle loro pretese e non è stato fissato alcun danno, esse non possono fondare la propria legittimazione in virtù dell’art. 73 CP. 8.4 Del contenuto delle osservazioni presentate dalle opponenti (act. SK 24.551.003 e segg.), dal MPC (act. SK 24.510.002 e segg.) e dalla A.1. SA (act. SK 25.521.002 e segg.), si riferirà, se del caso, nei considerandi che seguono. 9. Considerazioni generali sulla legittimazione delle accusatrici private C. LTD e B. LTD nel caso concreto 9.1 L’accusatore privato può, entro il termine di dieci giorni, impugnare il decreto d’accusa con opposizione scritta al pubblico ministero (art. 354 cpv. 1 lett. abis CPP). 9.1.1 Come sostenuto dalla dottrina citata (cfr. supra consid. 4), un rinvio all’art. 382 CPP non ha più ragione d’essere e la posizione dell’accusatore privato risulta rafforzata. Al pari dell’imputato, esso può inoltrare opposizione (con l’unica eccezione relativa alla sanzione inflitta, art. 354 cpv. 1bis CPP), senza dover dimostrare, come in precedenza accadeva, un interesse giuridico all’annullamento o alla modifica del decreto.

In altri termini e nel caso concreto, la legittimazione di C. LTD e B. LTD risulta essere data, già solo in virtù del rafforzamento dei diritti che l’introduzione del nuovo articolo ha loro conferito, sia per quanto attiene all’asserita descrizione lacunosa del reato, che per quanto attiene alla – mancata – confisca. 9.1.2 Peraltro, per quanto attiene alla questione della confisca, la dottrina, già precedentemente all’introduzione della nuova normativa, ha comunque ammesso la legittimazione dell’accusatore privato in tale ambito (cfr. supra consid. 4, ultimo paragrafo); pacifico dunque che tale legittimazione resti anche dopo l’introduzione dell’art. 354 cpv. 1bis CPP. Lo stesso ne è, come meglio si vedrà in seguito (cfr. infra consid. 10), per quanto attiene alle carenze di contenuto presentate dal decreto d’accusa. Nella decisione del Tribunale federale 6B_910/2017 del 29 dicembre 2017, infatti, l’Alta Corte aveva ritenuto dato l’interesse giuridico di un’accusatrice privata, nel contesto di un ricorso concernente un decreto d’accusa dal contenuto lacunoso.

- 17 - SK.2024.8 10. Legittimazione delle accusatrici private C. LTD e B. LTD, con riferimento alla carente motivazione del decreto d’accusa 10.1

10.1.1 Nel decreto d’accusa 11 gennaio 2024 a carico di A.1. SA per carente organizzazione dell’impresa, a pagina 3 e 4 (act. MPC 3.002-0003 e seg.), si legge:

“che a A.1. SA viene imputata la responsabilità d’impresa (art. 102 cpv. 2 CP in combinazione con l’art. 305bis n. 2 CP) per avere in Svizzera, in particolare a U., tra agosto 2010 e giugno 2014, nell’esercizio della sua attività bancaria, omesso di prendere tutte le misure organizzative ragionevoli ed indispensabili per impedire il reato di ripetuto riciclaggio di denaro aggravato commesso da propri collaboratori, segnatamente dai “Consulenti” impiegati presso A.2. LTD Singapore,

risultando in particolare la carente organizzazione ai sensi dell’art. 102 cpv. 2 CP dalle modalità operative e di controllo così come sono state accertate e anche dalla decisione 23 maggio 2016 della FINMA nei confronti di A.1. SA, U. […]

considerato

- che l’origine come pure la movimentazione del denaro (e il retroscena economico) sulle relazioni bancarie di J. (come pure di K. (L.) non è stata sufficientemente chiarita, documentata e monitorata,

- che gli accertamenti in A. si basavano sulle allegazioni fornite dai “Consulenti” (che avevano il contatto con tali clienti), i quali si limitavano a riportare le argomentazioni addotte da J., che venivano recepite acriticamente, senza un esame sufficiente della loro plausibilità,

- […]

e alla luce del riciclaggio di denaro aggravato commesso dai “Consulenti”

- che giusta l’art. 102 cpv. 3 CP la multa è determinata in particolare in funzione della gravità del reato, della gravità delle lacune organizzative e del danno provocato; multa che può essere comminata fino a CHF 5 milioni;

- che tenuto conto di tutte le circostanze di fatto e di diritto, fra cui l’importo complessivo riciclato, il tempo trascorso dai fatti, considerata anche la situazione giuridica attuale della A.1. SA, la multa viene fissata in CHF 4.5 milioni […] ”.

- 18 - SK.2024.8 10.1.2 Nel tempestivo scritto di opposizione del 22 gennaio 2024, C. LTD e B. LTD sollevano la carente motivazione e pongono in risalto come non venga fatta menzione alcuna delle somme riciclate (cfr. supra consid. 8.1.1). 10.1.3 Come visto, i fatti contestati all’imputato devono essere indicati nel decreto d’accusa e devono essere descritti in maniera succinta e precisa, in virtù del principio accusatorio, diritto spettante anche alla parte accusatrice (cfr. supra consid. 5). Per quanto attiene più specificatamente all’art. 102 CP, la presenza di un crimine o un delitto (Anlasstat) è condizione per la sua applicazione e, l’ampiezza della sanzione non dipende unicamente dal grado di gravità di carente organizzazione, bensì in particolare anche dalla gravità del crimine o del delitto e dall’entità del danno causato. L’Anlasstat è dunque un elemento essenziale per l’applicazione dell’art. 102 CP.

Dal decreto d’accusa in esame si evince unicamente, per quanto attiene al crimine o al delitto, che si tratterebbe di “riciclaggio di denaro aggravato”, compiuto dai “consulenti”. Null’altro. La mancata indicazione nel decreto d’accusa di una più precisa descrizione concernente l’Anlasstat viola, a mente di questo Giudice, i diritti delle opponenti nell’ottica di poter far valere le rispettive pretese dinnanzi al giudice civile.

Nel caso di specie, tale difetto fonda la legittimazione delle parti accusatrici ad interporre opposizione al decreto in esame. 10.1.4 Il MPC ha indicato, nella lettera 7 febbraio 2024 di trasmissione del decreto d’accusa 11 gennaio 2024 al TPF, che nell’incarto SV.16.0734, a cui le accusatrici private hanno da tempo accesso, sarebbe presente anche il decreto d’accusa che il MPC ha emesso nei confronti dell’Anlasstäter (ossia di I.) in data 5 luglio 2023, cresciuto in giudicato. Tale decreto, conterrebbe un elenco in forma tabellare di tutte le transizioni che il MPC ha ritenuto essere costitutive di atti di riciclaggio di denaro. Lo stesso sarebbe da considerare parte costitutiva del decreto emesso nei confronti della banca (act. SK 24.100.003). Senonché, nulla di tutto ciò è evincibile dal decreto oggetto della presente disamina. L’affermazione del MPC, peraltro posteriore al decreto d’accusa nei confronti di A.1. SA, non può sanare la violazione dei diritti delle accusatrici private C. LTD e B. LTD, che neppure risultano essere state destinatarie del decreto d’accusa emesso nei confronti di I. (act. MPC 03.001-0002 e segg.), decreto del quale non viene fatto alcun riferimento nel decreto d’accusa dell’11 gennaio 2024 contro A.1. SA, oggetto della procedura che ci occupa.

- 19 - SK.2024.8 Il rinvio del MPC non risulta in ogni caso ammissibile in virtù di quanto indicato al considerando 5.1.1 supra, per la quale il concreto rimprovero deve essere riconoscibile dal decreto d’accusa, senza il coinvolgimento di ulteriori atti; chiarezza (recte: assenza di chiarezza) a cui anche l’accusatore privato può appellarsi (cfr. supra consid. 5.1.2). 10.1.5 Questo Giudice si è chinato anche sulla tesi proposta dal MPC e dall’accusata A.1. SA secondo cui, C. LTD e B. LTD avrebbero dovuto impugnare un dispositivo, concludendo per il rigetto della stessa. In primo luogo, l’introduzione della lett. abis dell’art. 354 cpv. 1 CPP ha rafforzato l’accusatore privato nei suoi diritti, di modo che egli non deve più dimostrare di avere un interesse giuridico protetto, ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP, all’annullamento o alla modifica del decreto. Secondariamente, come già indicato, in virtù del principio accusatorio, anche la parte danneggiata ha il diritto di ottenere un decreto motivato ed avere dunque la possibilità di riconoscere i fatti ritenuti a carico dell’accusato, al fine di far valere le proprie pretese nelle opportune sedi civili. A fronte di una fattispecie non sufficientemente dettagliata, non si vede quale altra possibilità potrebbe avere l’accusatore privato per far valere i propri diritti, se non quella di impugnare la – mancata o lacunosa – motivazione del decreto (e non una – diversa – motivazione del decreto, come avanzato dall’accusata). Al proposito si ricorda qui la decisione del Tribunale federale 6B_910/2017 del 29 dicembre 2017, in cui l’Alta Corte ha riconosciuto la legittimazione di un’accusatrice privata, nell’ambito di un ricorso concernente un decreto d’accusa dal contenuto lacunoso, proprio quanto ai requisiti di cui all’art. 353 cpv. 1 lett. c CPP, rimproverando al Tribunale di prima istanza, di non avere annullato il decreto d’accusa ai sensi dell’art. 356 cpv. 5 CPP. Si rileva infine come, una motivazione lacunosa del decreto d’accusa dei fatti contestati all’imputato si rapporta all’aspetto della colpa dell’autore, aspetto sul quale, l’accusatore privato è legittimato a formulare opposizione (DTF 139 IV 78 consid. 3.3.3; CALAME, op. cit., n. 11 ad art. 382 CP e supra consid. 4). In concreto, mancando, nel decreto d’accusa, la parte di descrizione dei fatti relativa al reato di riciclaggio di denaro, la colpevolezza di A.1. SA, sembra essere fondata unicamente sull’aspetto della sua mancata organizzazione. Elemento che, a mente di questo Giudice, non è sufficiente dato che, come visto, l’imputazione di cui all’art. 102 CP impone la commissione di un’infrazione in un’impresa, a causa di una mancata organizzazione al suo interno (cfr. supra consid. 6.2 e 6.3). 10.2 Le accusatrici private C. LTD e B. LTD risultano dunque legittimate ad opporsi al decreto d’accusa dell’11 gennaio 2024 nei confronti di A.1. SA in punto alla carenza di motivazione.

- 20 - SK.2024.8 10.3 Alla luce di tutto quanto precede, la Corte ritiene che le carenze formali che presenta il decreto d’accusa siano tali da doversi ordinare il suo annullamento e conseguente rinvio al MPC ai sensi dell’art. 356 cpv. 5 CPP. 11. Legittimazione delle accusatrici private C. LTD e B. LTD, con riferimento alla mancata pronuncia della confisca 11.1 Nel decreto d’accusa 11 gennaio 2024 non è contemplata la confisca dell’importo di CHF 70 milioni, importo confiscato per contro dalla FINMA in data 16 ottobre 2020, nell’ambito del procedimento da essa avviato. In considerazione della data cui risale la confisca FINMA, del fatto che la stessa sarebbe cresciuta in giudicato nei trenta giorni successivi e che nel frattempo la Procura generale della Malesia avrebbe richiesto la “restituzione” del predetto importo (richiesta trasmessa dal Procuratore generale della Confederazione all’Ufficio federale di giustizia per competenza), il MPC ha ritenuto di non poterne ordinare la confisca (cfr. lettera di trasmissione del decreto d’accusa del 7 febbraio 2024 act. SK 24.100.001 e segg.). 11.2 Le opponenti lamentano la mancata confisca dell’importo in questione, ritenuto come la confisca potrebbe portare all’assegnazione dell’importo confiscato alla parte lesa, durante il procedimento penale o ulteriormente (art. 73 cpv. 3 CP). 11.3 Il decreto d’accusa deve indicare gli oggetti e i valori patrimoniali dissequestrati o confiscati (art. 353 cpv. 1 lett. h CPP). Il decreto 11 gennaio 2024 è silente sulla questione della confisca, sebbene C. LTD e B. LTD, nelle denunce presentate rispettivamente in data 17 luglio 2021 (act. MPC 5.107-0001 e segg.) e 16 giugno 2022 (act. MPC 5.108-0001 e segg.) contro, tra gli altri, A.1. SA, abbiano chiesto “d’ordonner, en vue de l’allocation aux lésées, toute mesure de contrainte pouvant réparer le préjudice patrimonial subi par les Plaignantes” (act. MPC 05.107-0028 e 05.108-0040).

Dottrina e giurisprudenza (cfr. supra consid. 5.2 e 5.3) concordano sul fatto che l’accusatore privato sia legittimato ad interporre opposizione in merito ad una misura quale la confisca e quindi, come nel caso di specie, anche la mancata confisca.

In concreto dunque B. LTD e C. LTD risultano pacificamente legittimate anche in punto alla questione della confisca.

- 21 - SK.2024.8 12.

12.1 Alla luce di tutto quanto sopra esposto, le accusatrici private C. LTD e B. LTD hanno validamente interposto opposizione al decreto d’accusa emanato in data 11 gennaio 2024 nei confronti di A.1. SA . 12.2 Inoltre, le carenze formali riscontrate nel suddetto decreto d’accusa (cfr. supra consid. 10.1.3-10.1.5), sono tali che la sua validità risulta viziata, ciò che ne impone l’annullamento e il rinvio della causa al MPC ai sensi dell’art. 356 cpv. 5 CPP. 13. La causa SK.2024.8 viene stralciata dal ruolo, senza percezione di spese.

- 22 - SK.2024.8 Per questi motivi, il Giudice unico decreta: 1. L’opposizione presentata da B. LTD e C. LTD al decreto d’accusa emanato in data 11 gennaio 2024 nei confronti di A.1. SA, U., è valida. 2. Il decreto d’accusa emanato in data 11 gennaio 2024 nei confronti di A.1. SA, U., è annullato e la causa è rinviata al Ministero pubblico della Confederazione affinché proceda nei suoi incombenti e meglio, come ai considerandi. 3. La causa è stralciata dal ruolo. 4. Non vengono percepite spese.

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Giudice unico La Cancelliera

Intimazione (atto giudiziale) a:

− Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Stefano Herold − A.1. SA, per il tramite dell’avv. Lorenz Erni − B. LTD − C. LTD − D. − E. LTD − F. LTD − G. LTD − H. LTD tutte per tramite degli Avv. Guillaume Tattevin e Lezgin Polater

- 23 - SK.2024.8

Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP). Rispetto dei termini Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2 CPP).

Spedizione: 06.09.2024