opencaselaw.ch

SK.2019.6

Bundesstrafgericht · 2019-05-10 · Italiano CH

Riciclaggio di denaro. Rinvio dell'accusa (art. 356 cpv. 5 CPP); Rinvio al MPC

Sachverhalt

A. Nell’ambito del procedimento penale SV.12.0150, l’8 novembre 2018 il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha emesso un decreto d’accusa nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro giusta l'art. 305bis n. 1 CP (pag. 1.100.3 e segg.). B. Il 19 novembre 2018 A., tramite la propria patrocinatrice, ha interposto opposizione avverso il predetto decreto d’accusa (pag. 1.100.8). C. In data 29 gennaio 2019 il MPC ha confermato il citato decreto d’accusa e lo ha trasmesso al Tribunale penale federale giusta gli art. 355 cpv. 3 e 356 cpv. 1 CPP con la relativa opposizione (pag. 1.100.1 e seg.).

Tale procedimento è stato assegnato alla competenza di un giudice unico ex art. 19 cpv. 2 lett. b CPP e 36 cpv. 2 LOAP e rubricato con il numero di procedura SK.2019.6 (pag. 1.120.1 e seg.). D. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 A norma dell'art. 329 cpv. 1 CPP, chi dirige il procedimento esamina se l’atto d’accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente (lett. a), se i presupposti pro- cessuali sono adempiuti (lett. b) e se vi sono impedimenti a procedere (lett. c).

L’esame dell'accusa non viene svolto nell'ambito di una procedura formale conclusa con una decisione sull'ammissibilità o meno dell'accusa. La direzione del procedi- mento deve in particolare esaminare sommariamente se il comportamento conte- stato all'imputato è punibile penalmente e se sussistono sufficienti elementi a soste- gno dell'accusa (v. sentenze del Tribunale federale 1B_121/2013 del 3 maggio 2013 consid. 3.2 con riferimenti; 1B_304/2011 del 26 luglio 2011 consid. 3.2.2, nonché 1B_302/2011 di medesima data consid. 2.2.2).

- 3 -

Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessa- rio, rinvia l’accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi (art. 329 cpv. 2 CPP). Il rinvio dell’accusa è possibile, anche allorquando il fascicolo non sia allestito correttamente conformemente a quanto previsto ai sensi dell’art. 100 CPP (DTF 141 IV 39 consid. 1.6.1).

Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa (art. 329 cpv. 3 CPP).

E. 1.2 Giusta l’art. 352 cpv. 1 CPP, se nell'ambito della procedura preliminare i fatti sono stati ammessi dall'imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti, il pubblico ministero emette un decreto d'accusa qualora, tenuto conto di un'eventuale revoca della sospensione condizionale di una pena o di un'eventuale revoca della libera- zione condizionale, ritenga sufficiente una delle seguenti pene: una multa (lett. a), una pena pecuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere (lett. b), una pena de- tentiva non superiore a sei mesi (lett. d).

L’art. 354 CPP prevede che il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero dall’imputato, da altri diretti inte- ressati o dal pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale (cpv. 1); ad eccezione di quella dell'imputato, l'opposizione va motivata (cpv. 2). Se è fatta opposizione, il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull'opposizione medesima (art. 355 cpv. 1 CPP). Assunte le prove, il pubblico ministero decide se confermare il decreto d'accusa, abbandonare il procedimento, emettere un nuovo decreto d'accusa o promuovere l'accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3 lett. a-d CPP). Giusta l’art. 356 cpv. 1 CPP, se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura ordinaria giusta gli art. 328 e segg. CPP (SCHMID/ JOSITSCH, Schweizerische Strafprozesssordnung, Praxiskommentar, 3a ediz. 2018,

n. 1 ad art. 356 CPP; RIKLIN, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 1 ad art. 356 CPP; GILLIÉRON/ KILLIAS, Commentaire romand - Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 1 ad art. 356 CPP).

In tal caso, il decreto d'accusa è considerato come atto d'accusa (art. 356 cpv. 1 CPP).

Il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto d'accusa e dell'opposi- zione (art. 356 cpv. 2 CPP). Se il decreto d'accusa non è valido, il giudice lo annulla e rinvia la causa al pubblico ministero affinché svolga una nuova procedura prelimi- nare (art. 356 cpv. 5 CPP). Fra le cause che possono invalidare un decreto d’accusa

- 4 - rientrano: il mancato rispetto dei limiti si pena previsti dall’art. 352 CPP, la mancanza di una chiara ammissione dei fatti da parte dell’imputato (art. 352 cpv. 1) e la man- canza di un sufficiente chiarimento dei fatti (art. 352 cpv. 1) (BERNASCONI, Codice svizzero di procedura penale – CPP, [Bernasconi/ Galliani/ Marcellini/ Meli/ Mini/ Noseda, ed.] 2010, n. 13 ad art. 356 CPP).

E. 2.1 In merito all’allestimento del fascicolo, l’art. 100 cpv. 1 CPP prevede che questo venga costituito per ogni causa e che contenga i verbali procedurali e quelli d'inter- rogatorio, gli atti raccolti dall'autorità penale e gli atti prodotti dalle parti. L’art. 100 cpv. 2 CPP stabilisce che chi dirige il procedimento provvede alla conservazione sistematica e alla registrazione continua degli atti in un elenco.

Se, sempre secondo l’art 100 cpv. 2 CPP, nei casi semplici è possibile rinunciare alla stesura del rispettivo elenco atti, l’allestimento del fascicolo in quanto tale è ri- chiesto senza eccezioni, per ogni causa penale, dunque anche per eventuali cause disgiunte e indipendentemente dalla loro complessità. In sostanza, l’autorità inqui- rente deve presentare un fascicolo ordinato, completo e direttamente fruibile, i cui atti siano conservati sistematicamente e (salvo eccezioni che non hanno rilevanza allorquando viene promossa un’accusa) registrati in un elenco (SCHMUTZ, Commen- tario basilese, op. cit., n. 6 ad art. 100 CPP; MUSCHIETTI, Dell’esame dell’accusa, in CFPG n. 53 – Atti della giornata di studio del 24 ottobre 2014, capitolo III.A.1.). Questa gestione dell’incarto permette alle parti, ed alla Corte, di ripercorrere e con- sultare agilmente gli atti; il tribunale deve segnatamente beneficiare di una rapida visione d'insieme, così da poter esaminare con sufficiente cognizione l'accusa e prendere le decisioni che si impongono. La completezza del dossier è da reputarsi vanificata dall'impossibilità, o dall'eccessiva difficoltà, di reperire singoli documenti o prove tra gli atti (SCHMUTZ, op. cit., n. 25 ad art. 100 CPP). Il Tribunale federale ha in proposito già rilevato che la completezza documentale rientra tra i principi ele- mentari del diritto processuale penale, tutti i rilevamenti effettuati nell'ambito della procedura dovendo essere reperibili negli atti del procedimento (DTF 115 Ia 97 con- sid. 4c). Nel procedimento penale vige l'obbligo di documentazione (sentenza del Tribunale federale 6B_722/2011 del 12 novembre 2012 consid. 4.5). Ogni attività dell'autorità che potrebbe essere rilevante per il procedimento deve infatti essere riportata ade- guatamente dalla direzione della procedura e la relativa documentazione deve es- sere integrata negli atti e conservata in modo ordinato; dal fascicolo deve in partico- lare essere evincibile l'origine di ogni atto ed il modo con cui esso è stato creato

- 5 - (SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n. 1 e 2 preliminarmente ad art. 76-79 CPP; NÄPFLI, Commentario basilese, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 76 CPP).

L’obbligo di documentazione, combinato con quello di allestire i fascicoli in modo ordinato, riveste grande importanza. Da un lato, assolve una funzione "mnemonica" o "di perpetuazione", nel senso che gli atti procedurali sono registrati in vista di ul- teriori fasi del procedimento, segnatamente della pronuncia della sentenza e della procedura di impugnazione. D'altro lato, l’obbligo di documentazione ha anche una funzione di garanzia, poiché consente di verificare a posteriori se il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme processuali e delle forme prescritte (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 989 e segg., 1062). L'autorità di perseguimento deve trasmettere al tribunale tutto il materiale relativo ai rimproveri mossi contro una determinata persona; essa deve portare a conoscenza del tribunale e dell'imputato, rispettivamente della sua difesa, ogni elemento che potrebbe avere rilevanza nell'ambito del procedimento a suo carico (v. TPF 2013 77; sentenza della Corte penale del Tribunale penale fede- rale SK.2013.32 del 4 febbraio 2014 consid. 1.3).

E. 2.2 Nel caso concreto, il fascicolo non è stato allestito regolarmente. Nonostante lo scritto di trasmissione del MPC del 29 gennaio 2019 indichi come allegati – oltre al decreto d’accusa dell’8 novembre 2018 – “atti procedurali (in base all’elenco atti)”, il decreto d’accusa nei confronti di A. è stato tramesso al TPF privo di elenco atti e di fascicolo con gli atti relativi e circoscritti alla causa in oggetto.

E. 3.1 Oltre a ciò, neppure le premesse per l’emanazione di un decreto d’accusa di cui all’art. 352 cpv. 1 CPP, ossia l’ammissione dei fatti e il loro sufficiente accertamento, paiono in concreto date.

E. 3.2 Per quanto attiene ai fatti, il rimprovero mosso a A. è riferito a fatti da egli asserita- mente commessi nella sua funzione di compliance officer della banca C., in rela- zione a quattro transazioni avvenute tra il 28 giugno 2012 ed il 2 novembre 2012 per un ammontare complessivo di EUR 462'000.00 sulla relazione bancaria n. 1 inte- stata al Fondo D. Il denaro oggetto di tali transazioni sarebbe, stando alle ipotesi dell’autorità inquirente, provento di reati patrimoniali – e meglio di truffa ex art. 146 cpv. 1 CP – pure oggetto del procedimento SV.12.0150 e commessi da E. nel giugno e nell’ottobre 2012 a danno di clienti dell’allora F. SA con conto presso la banca C., in particolare di G. e di B.

- 6 -

E. 3.2.1 L’art. 305bis cpv. 1 CP prescrive che chiunque compie un atto suscettibile di vanifi- care l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecunia- ria.

In considerazione del suo carattere accessorio, la fattispecie del riciclaggio di de- naro esige quindi, oltre alla dimostrazione dell'atto di riciclaggio, anche quella del reato a monte e della provenienza dei valori patrimoniali da tale reato (DTF 126 IV 255 consid. 3a).

E. 3.2.2 In concreto, come visto, l’esame del rimprovero nei confronti di A. è connesso ai reati a monte imputati a E.. Tuttavia, l’accertamento di tali reati (truffa) – che costi- tuiscono il reato a monte del riciclaggio di denaro – non è evincibile dal contenuto del citato decreto.

È inoltre di notorietà procedurale che presso questa Corte sia pendente una proce- dura (con numero di ruolo SK.2019.4) nei confronti (fra gli altri) di E., in competenza collegiale di tre giudici, per titolo di amministrazione infedele, truffa, falsità in docu- menti e riciclaggio di denaro ripetuti, reati in parte riferiti agli atti citati nel decreto d’accusa nei confronti di A.. Dunque anche i reati a monte del presunto riciclaggio sono oggetto di una procedura pendente e non sono ancora stati vagliati dai giudici; tantomeno essi sono oggetto di una sentenza passata in giudicato.

In considerazione della fattispecie concreta, ne segue che al momento l’accerta- mento chiaro in merito agli asseriti reati alla base dell’imputazione di riciclaggio di denaro non pare evidente.

E. 3.3 Alla luce dell’opposizione al decreto d’accusa da parte di A., neppure la premessa alternativa prevista dall’art. 352 cpv. 1 CPP, ossia l’ammissione dei fatti nella proce- dura preliminare, pare data.

E. 4 Dalle considerazioni precedenti si evince che il MPC ha trasmesso un decreto d’ac- cusa e ha promosso un’ulteriore accusa nello stesso procedimento (SV.12.0150). Ora, giusta l’art. 29 cpv. 1 CPP più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se sono stati commessi da uno stesso imputato (lett. a); oppure vi è correità o par- tecipazione (lett. b). La conclusione di un unico procedimento tramite differenti tras- missioni di vari decreti d’accusa, rispettivamente tramite promozioni di differenti atti d’accusa non costituisce una regolare chiusura dell’istruzione. Infatti, il principio dell’unità della procedura prevede che reati perseguiti congiuntamente siano anche giudicati congiuntamente (art. 29 cpv. 1 CPP). Dunque, qualora il ministero pubblico

- 7 - in sede di chiusura della medesima procedura, per motivi sostanziali, intenda pro- muovere diverse accuse rispettivamente determinare differenti competenze giurisdi- zionali, esso deve procedere alle relative e impugnabili disgiunzioni formali, confor- memente all’art. 30 CPP, come pure (v. supra consid. 2), alle costituzioni dei fasci- coli corrispondenti ad ogni specifica causa (art. 100 CPP). Nel caso concreto, la trasmissione di un decreto d’accusa contro A. contempora- neamente alla promozione dell’accusa contro altri imputati nella stessa procedura, viola dunque le disposizioni procedurali.

E. 5 Visti l’assenza di fascicolo, la mancanza dei presupposti per la procedura speciale ex art. 352 e segg. CPP e l’omissione di regolare chiusura dell’istruzione, la validità del decreto d’accusa dell’8 novembre 2018 nei confronti di A. risulta viziata. Pertanto si impone l’annullamento del decreto e il rinvio della causa al MPC ai sensi dell’art. 356 cpv. 5 CPP.

E. 6 La causa SK.2019.6 viene stralciata dal ruolo, senza percezione di spese.

- 8 - Per questi motivi, il Giudice unico decreta:

1. Il decreto d’accusa dell’8 novembre 2018 nei confronti di A. è annullato e la causa è rinviata al Ministero pubblico della Confederazione affinché svolga una nuova pro- cedura preliminare.

2. La causa è stralciata dal ruolo.

3. Non vengono percepite spese.

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Giudice unico

La Cancelliera

Intimazione a: - Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Stefano Herold - Avv. Monika Roth - Avv. Valeria Galli

Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP). Le memorie e istanze presentate per fax o e-mail non hanno validità giuridica e non influiscono sul decorso dei termini.

Spedizione: 10 maggio 2019

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decreto del 10 maggio 2019 Corte penale Composizione

Giudice penale federale Miriam Forni, Giudice unico, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA- ZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Ste- fano Herold, e

accusatore privato:

B., rappresentato dall'avv. Valeria Galli,

contro

A., difeso dall'avv. Monika Roth, Oggetto

Riciclaggio di denaro Rinvio dell’accusa (art. 356 cpv. 5 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: SK.2019.6

- 2 - Fatti:

A. Nell’ambito del procedimento penale SV.12.0150, l’8 novembre 2018 il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha emesso un decreto d’accusa nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro giusta l'art. 305bis n. 1 CP (pag. 1.100.3 e segg.). B. Il 19 novembre 2018 A., tramite la propria patrocinatrice, ha interposto opposizione avverso il predetto decreto d’accusa (pag. 1.100.8). C. In data 29 gennaio 2019 il MPC ha confermato il citato decreto d’accusa e lo ha trasmesso al Tribunale penale federale giusta gli art. 355 cpv. 3 e 356 cpv. 1 CPP con la relativa opposizione (pag. 1.100.1 e seg.).

Tale procedimento è stato assegnato alla competenza di un giudice unico ex art. 19 cpv. 2 lett. b CPP e 36 cpv. 2 LOAP e rubricato con il numero di procedura SK.2019.6 (pag. 1.120.1 e seg.). D. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.

Il Giudice unico considera in diritto: 1.

1.1 A norma dell'art. 329 cpv. 1 CPP, chi dirige il procedimento esamina se l’atto d’accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente (lett. a), se i presupposti pro- cessuali sono adempiuti (lett. b) e se vi sono impedimenti a procedere (lett. c).

L’esame dell'accusa non viene svolto nell'ambito di una procedura formale conclusa con una decisione sull'ammissibilità o meno dell'accusa. La direzione del procedi- mento deve in particolare esaminare sommariamente se il comportamento conte- stato all'imputato è punibile penalmente e se sussistono sufficienti elementi a soste- gno dell'accusa (v. sentenze del Tribunale federale 1B_121/2013 del 3 maggio 2013 consid. 3.2 con riferimenti; 1B_304/2011 del 26 luglio 2011 consid. 3.2.2, nonché 1B_302/2011 di medesima data consid. 2.2.2).

- 3 -

Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessa- rio, rinvia l’accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi (art. 329 cpv. 2 CPP). Il rinvio dell’accusa è possibile, anche allorquando il fascicolo non sia allestito correttamente conformemente a quanto previsto ai sensi dell’art. 100 CPP (DTF 141 IV 39 consid. 1.6.1).

Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa (art. 329 cpv. 3 CPP). 1.2 Giusta l’art. 352 cpv. 1 CPP, se nell'ambito della procedura preliminare i fatti sono stati ammessi dall'imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti, il pubblico ministero emette un decreto d'accusa qualora, tenuto conto di un'eventuale revoca della sospensione condizionale di una pena o di un'eventuale revoca della libera- zione condizionale, ritenga sufficiente una delle seguenti pene: una multa (lett. a), una pena pecuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere (lett. b), una pena de- tentiva non superiore a sei mesi (lett. d).

L’art. 354 CPP prevede che il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero dall’imputato, da altri diretti inte- ressati o dal pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale (cpv. 1); ad eccezione di quella dell'imputato, l'opposizione va motivata (cpv. 2). Se è fatta opposizione, il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull'opposizione medesima (art. 355 cpv. 1 CPP). Assunte le prove, il pubblico ministero decide se confermare il decreto d'accusa, abbandonare il procedimento, emettere un nuovo decreto d'accusa o promuovere l'accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3 lett. a-d CPP). Giusta l’art. 356 cpv. 1 CPP, se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura ordinaria giusta gli art. 328 e segg. CPP (SCHMID/ JOSITSCH, Schweizerische Strafprozesssordnung, Praxiskommentar, 3a ediz. 2018,

n. 1 ad art. 356 CPP; RIKLIN, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 1 ad art. 356 CPP; GILLIÉRON/ KILLIAS, Commentaire romand - Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 1 ad art. 356 CPP).

In tal caso, il decreto d'accusa è considerato come atto d'accusa (art. 356 cpv. 1 CPP).

Il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto d'accusa e dell'opposi- zione (art. 356 cpv. 2 CPP). Se il decreto d'accusa non è valido, il giudice lo annulla e rinvia la causa al pubblico ministero affinché svolga una nuova procedura prelimi- nare (art. 356 cpv. 5 CPP). Fra le cause che possono invalidare un decreto d’accusa

- 4 - rientrano: il mancato rispetto dei limiti si pena previsti dall’art. 352 CPP, la mancanza di una chiara ammissione dei fatti da parte dell’imputato (art. 352 cpv. 1) e la man- canza di un sufficiente chiarimento dei fatti (art. 352 cpv. 1) (BERNASCONI, Codice svizzero di procedura penale – CPP, [Bernasconi/ Galliani/ Marcellini/ Meli/ Mini/ Noseda, ed.] 2010, n. 13 ad art. 356 CPP).

2.

2.1 In merito all’allestimento del fascicolo, l’art. 100 cpv. 1 CPP prevede che questo venga costituito per ogni causa e che contenga i verbali procedurali e quelli d'inter- rogatorio, gli atti raccolti dall'autorità penale e gli atti prodotti dalle parti. L’art. 100 cpv. 2 CPP stabilisce che chi dirige il procedimento provvede alla conservazione sistematica e alla registrazione continua degli atti in un elenco.

Se, sempre secondo l’art 100 cpv. 2 CPP, nei casi semplici è possibile rinunciare alla stesura del rispettivo elenco atti, l’allestimento del fascicolo in quanto tale è ri- chiesto senza eccezioni, per ogni causa penale, dunque anche per eventuali cause disgiunte e indipendentemente dalla loro complessità. In sostanza, l’autorità inqui- rente deve presentare un fascicolo ordinato, completo e direttamente fruibile, i cui atti siano conservati sistematicamente e (salvo eccezioni che non hanno rilevanza allorquando viene promossa un’accusa) registrati in un elenco (SCHMUTZ, Commen- tario basilese, op. cit., n. 6 ad art. 100 CPP; MUSCHIETTI, Dell’esame dell’accusa, in CFPG n. 53 – Atti della giornata di studio del 24 ottobre 2014, capitolo III.A.1.). Questa gestione dell’incarto permette alle parti, ed alla Corte, di ripercorrere e con- sultare agilmente gli atti; il tribunale deve segnatamente beneficiare di una rapida visione d'insieme, così da poter esaminare con sufficiente cognizione l'accusa e prendere le decisioni che si impongono. La completezza del dossier è da reputarsi vanificata dall'impossibilità, o dall'eccessiva difficoltà, di reperire singoli documenti o prove tra gli atti (SCHMUTZ, op. cit., n. 25 ad art. 100 CPP). Il Tribunale federale ha in proposito già rilevato che la completezza documentale rientra tra i principi ele- mentari del diritto processuale penale, tutti i rilevamenti effettuati nell'ambito della procedura dovendo essere reperibili negli atti del procedimento (DTF 115 Ia 97 con- sid. 4c). Nel procedimento penale vige l'obbligo di documentazione (sentenza del Tribunale federale 6B_722/2011 del 12 novembre 2012 consid. 4.5). Ogni attività dell'autorità che potrebbe essere rilevante per il procedimento deve infatti essere riportata ade- guatamente dalla direzione della procedura e la relativa documentazione deve es- sere integrata negli atti e conservata in modo ordinato; dal fascicolo deve in partico- lare essere evincibile l'origine di ogni atto ed il modo con cui esso è stato creato

- 5 - (SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n. 1 e 2 preliminarmente ad art. 76-79 CPP; NÄPFLI, Commentario basilese, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 76 CPP).

L’obbligo di documentazione, combinato con quello di allestire i fascicoli in modo ordinato, riveste grande importanza. Da un lato, assolve una funzione "mnemonica" o "di perpetuazione", nel senso che gli atti procedurali sono registrati in vista di ul- teriori fasi del procedimento, segnatamente della pronuncia della sentenza e della procedura di impugnazione. D'altro lato, l’obbligo di documentazione ha anche una funzione di garanzia, poiché consente di verificare a posteriori se il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme processuali e delle forme prescritte (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 989 e segg., 1062). L'autorità di perseguimento deve trasmettere al tribunale tutto il materiale relativo ai rimproveri mossi contro una determinata persona; essa deve portare a conoscenza del tribunale e dell'imputato, rispettivamente della sua difesa, ogni elemento che potrebbe avere rilevanza nell'ambito del procedimento a suo carico (v. TPF 2013 77; sentenza della Corte penale del Tribunale penale fede- rale SK.2013.32 del 4 febbraio 2014 consid. 1.3).

2.2 Nel caso concreto, il fascicolo non è stato allestito regolarmente. Nonostante lo scritto di trasmissione del MPC del 29 gennaio 2019 indichi come allegati – oltre al decreto d’accusa dell’8 novembre 2018 – “atti procedurali (in base all’elenco atti)”, il decreto d’accusa nei confronti di A. è stato tramesso al TPF privo di elenco atti e di fascicolo con gli atti relativi e circoscritti alla causa in oggetto.

3. 3.1 Oltre a ciò, neppure le premesse per l’emanazione di un decreto d’accusa di cui all’art. 352 cpv. 1 CPP, ossia l’ammissione dei fatti e il loro sufficiente accertamento, paiono in concreto date. 3.2 Per quanto attiene ai fatti, il rimprovero mosso a A. è riferito a fatti da egli asserita- mente commessi nella sua funzione di compliance officer della banca C., in rela- zione a quattro transazioni avvenute tra il 28 giugno 2012 ed il 2 novembre 2012 per un ammontare complessivo di EUR 462'000.00 sulla relazione bancaria n. 1 inte- stata al Fondo D. Il denaro oggetto di tali transazioni sarebbe, stando alle ipotesi dell’autorità inquirente, provento di reati patrimoniali – e meglio di truffa ex art. 146 cpv. 1 CP – pure oggetto del procedimento SV.12.0150 e commessi da E. nel giugno e nell’ottobre 2012 a danno di clienti dell’allora F. SA con conto presso la banca C., in particolare di G. e di B.

- 6 - 3.2.1 L’art. 305bis cpv. 1 CP prescrive che chiunque compie un atto suscettibile di vanifi- care l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecunia- ria.

In considerazione del suo carattere accessorio, la fattispecie del riciclaggio di de- naro esige quindi, oltre alla dimostrazione dell'atto di riciclaggio, anche quella del reato a monte e della provenienza dei valori patrimoniali da tale reato (DTF 126 IV 255 consid. 3a). 3.2.2 In concreto, come visto, l’esame del rimprovero nei confronti di A. è connesso ai reati a monte imputati a E.. Tuttavia, l’accertamento di tali reati (truffa) – che costi- tuiscono il reato a monte del riciclaggio di denaro – non è evincibile dal contenuto del citato decreto.

È inoltre di notorietà procedurale che presso questa Corte sia pendente una proce- dura (con numero di ruolo SK.2019.4) nei confronti (fra gli altri) di E., in competenza collegiale di tre giudici, per titolo di amministrazione infedele, truffa, falsità in docu- menti e riciclaggio di denaro ripetuti, reati in parte riferiti agli atti citati nel decreto d’accusa nei confronti di A.. Dunque anche i reati a monte del presunto riciclaggio sono oggetto di una procedura pendente e non sono ancora stati vagliati dai giudici; tantomeno essi sono oggetto di una sentenza passata in giudicato.

In considerazione della fattispecie concreta, ne segue che al momento l’accerta- mento chiaro in merito agli asseriti reati alla base dell’imputazione di riciclaggio di denaro non pare evidente. 3.3 Alla luce dell’opposizione al decreto d’accusa da parte di A., neppure la premessa alternativa prevista dall’art. 352 cpv. 1 CPP, ossia l’ammissione dei fatti nella proce- dura preliminare, pare data.

4. Dalle considerazioni precedenti si evince che il MPC ha trasmesso un decreto d’ac- cusa e ha promosso un’ulteriore accusa nello stesso procedimento (SV.12.0150). Ora, giusta l’art. 29 cpv. 1 CPP più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se sono stati commessi da uno stesso imputato (lett. a); oppure vi è correità o par- tecipazione (lett. b). La conclusione di un unico procedimento tramite differenti tras- missioni di vari decreti d’accusa, rispettivamente tramite promozioni di differenti atti d’accusa non costituisce una regolare chiusura dell’istruzione. Infatti, il principio dell’unità della procedura prevede che reati perseguiti congiuntamente siano anche giudicati congiuntamente (art. 29 cpv. 1 CPP). Dunque, qualora il ministero pubblico

- 7 - in sede di chiusura della medesima procedura, per motivi sostanziali, intenda pro- muovere diverse accuse rispettivamente determinare differenti competenze giurisdi- zionali, esso deve procedere alle relative e impugnabili disgiunzioni formali, confor- memente all’art. 30 CPP, come pure (v. supra consid. 2), alle costituzioni dei fasci- coli corrispondenti ad ogni specifica causa (art. 100 CPP). Nel caso concreto, la trasmissione di un decreto d’accusa contro A. contempora- neamente alla promozione dell’accusa contro altri imputati nella stessa procedura, viola dunque le disposizioni procedurali.

5. Visti l’assenza di fascicolo, la mancanza dei presupposti per la procedura speciale ex art. 352 e segg. CPP e l’omissione di regolare chiusura dell’istruzione, la validità del decreto d’accusa dell’8 novembre 2018 nei confronti di A. risulta viziata. Pertanto si impone l’annullamento del decreto e il rinvio della causa al MPC ai sensi dell’art. 356 cpv. 5 CPP.

6. La causa SK.2019.6 viene stralciata dal ruolo, senza percezione di spese.

- 8 - Per questi motivi, il Giudice unico decreta:

1. Il decreto d’accusa dell’8 novembre 2018 nei confronti di A. è annullato e la causa è rinviata al Ministero pubblico della Confederazione affinché svolga una nuova pro- cedura preliminare.

2. La causa è stralciata dal ruolo.

3. Non vengono percepite spese.

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Giudice unico

La Cancelliera

Intimazione a: - Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Stefano Herold - Avv. Monika Roth - Avv. Valeria Galli

Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP). Le memorie e istanze presentate per fax o e-mail non hanno validità giuridica e non influiscono sul decorso dei termini.

Spedizione: 10 maggio 2019