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SK.2019.5

Bundesstrafgericht · 2019-05-10 · Italiano CH

Responsabilità dell'impresa. Rinvio dell'accusa (art. 356 cpv. 5 CPP); Rinvio al MPC

Sachverhalt

A. Nell’ambito del procedimento penale SV.12.0150, l’8 novembre 2018 il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha emesso un decreto d’accusa nei confronti della banca A. in liquidazione (di seguito: banca A.) per titolo di respon- sabilità dell’impresa giusta l’art. 102 cpv. 2 CP in combinazione con il reato di rici- claggio di denaro giusta l'art. 305bis n. 1 CP. Il reato di riciclaggio di denaro sarebbe stato commesso da C. nella propria funzione di compliance officer presso la ban- ca A. (pag. 1.100.3 e segg.). B. Il 16 novembre 2018 la banca A. ha interposto opposizione avverso il predetto de- creto d’accusa, invocando l’assenza di una lesione dell’obbligo di identificazione della clientela, la carenza del requisito di origine criminosa dei fondi in questione e la mancanza della prova del riciclaggio (pag. 1.100.9 e segg.). C. In data 29 gennaio 2019 il MPC ha confermato il citato decreto d’accusa e lo ha trasmesso al Tribunale penale federale giusta gli art. 355 cpv. 3 e 356 cpv. 1 CPP con la relativa opposizione (pag. 1.100.1 e seg.).

Tale procedimento è stato assegnato alla competenza di un giudice unico ex art. 19 cpv. 2 lett. b CPP e 36 cpv. 2 LOAP e rubricato con il numero di procedura SK.2019.5 (pag. 1.120.1 e seg.). D. Con istanza del 22 febbraio 2019, la banca A. chiede la sospensione del procedi- mento sino all’eventuale crescita in giudicato della condanna proposta mediante il decreto d’accusa emanato dal MPC nei confronti di C. per titolo di riciclaggio di de- naro. In effetti, a suo parere, qualora C. dovesse essere prosciolto, verrebbe a ca- dere un requisito legale per la condanna dell’impresa imputata (pag. TPF 1.521.1 e segg.). E. Con risposta del 12 marzo 2019, il MPC si oppone alla richiesta di sospensione e postula la riunione dei procedimenti SK.2019.5 e SK.2019.6, quest’ultimo riferito ad un decreto d’accusa a carico di C. anch’esso trasmesso il 29 gennaio 2019 a questa Corte giusta gli art. 355 cpv. 3 lett. a e 356 cpv. 1 CPP. A mente del MPC infatti, prescrivendosi gli atti di riciclaggio imputati a C. – alla base dei reati contestati alla banca A. – tra il 28 giugno e il 2 novembre 2019, non sarebbe opportuno attendere l’esito del procedimento nei confronti dell’ex compliance officer per decidere sull’op- posizione della banca A. (pag. 1.510.1 e segg.).

- 3 - F. In data 14 marzo 2019 la banca A. ha chiesto al MPC l’invio del verbale processuale relativo al procedimento SV.12.1050, compreso l’atto d’accusa emesso nei confronti di D. Indicando il numero di ruolo SK.2019.4, il MPC ha trasmesso per competenza la richiesta della banca A. a questo Tribunale (copia v. pag. 1.510.4 e segg.). G. Con replica spontanea del 10 aprile 2019, la banca A. contesta la richiesta di riu- nione dei procedimenti SK.2019.5 e SK.2019.6 in virtù dei principi della presunzione di innocenza, dell’economia processuale e di equità nonché nel rispetto dei diritti di partecipazione al procedimento (pag. 1.521.5 e segg.). H. Con replica spontanea del 16 aprile 2019, il MPC critica le allegazioni della banca A. e ribadisce la propria presa di posizione (pag. 1.510.6 e seg.). I. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 A norma dell'art. 329 cpv. 1 CPP, chi dirige il procedimento esamina se l’atto d’ac- cusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente (lett. a), se i presupposti proces- suali sono adempiuti (lett. b) e se vi sono impedimenti a procedere (lett. c).

L’esame dell'accusa non viene svolto nell'ambito di una procedura formale conclusa con una decisione sull'ammissibilità o meno dell'accusa. La direzione del procedi- mento deve in particolare esaminare sommariamente se il comportamento conte- stato all'imputato è punibile penalmente e se sussistono sufficienti elementi a soste- gno dell'accusa (v. sentenze del Tribunale federale 1B_121/2013 del 3 maggio 2013 consid. 3.2 con riferimenti; 1B_304/2011 del 26 luglio 2011 consid. 3.2.2, nonché 1B_302/2011 di medesima data consid. 2.2.2).

Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessa- rio, rinvia l’accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi (art. 329 cpv. 2 CPP). Il rinvio dell’accusa è possibile, anche allorquando il fascicolo non sia allestito correttamente conformemente a quanto previsto ai sensi dell’art. 100 CPP (DTF 141 IV 39 consid. 1.6.1).

Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa (art. 329 cpv. 3 CPP).

- 4 -

E. 1.2 Giusta l’art. 352 cpv. 1 CPP, se nell'ambito della procedura preliminare i fatti sono stati ammessi dall'imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti, il pubblico ministero emette un decreto d'accusa qualora, tenuto conto di un'eventuale revoca della sospensione condizionale di una pena o di un'eventuale revoca della libera- zione condizionale, ritenga sufficiente una delle seguenti pene: una multa (lett. a), una pena pecuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere (lett. b), una pena de- tentiva non superiore a sei mesi (lett. d).

L’art. 354 CPP prevede che il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero dall’imputato, da altri diretti inte- ressati o dal pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale (cpv. 1); ad eccezione di quella dell'imputato, l'opposizione va motivata (cpv. 2). Se è fatta opposizione, il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull'opposizione medesima (art. 355 cpv. 1 CPP). Assunte le prove, il pubblico ministero decide se confermare il decreto d'accusa, abbandonare il procedimento, emettere un nuovo decreto d'accusa o promuovere l'accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3 lett. a-d CPP). Giusta l’art. 356 cpv. 1 CPP, se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura ordinaria giusta gli art. 328 e segg. CPP (SCHMID/ JOSITSCH, Praxiskommentar, 3a ediz. 2018, n. 1 ad art. 356 CPP; RIKLIN, Commen- tario basilese, 2a ediz. 2014, n. 1 ad art. 356 CPP; GILLIÉRON/ KILLIAS, Commentaire romand - Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 1 ad art. 356 CPP).

In tal caso, il decreto d'accusa è considerato come atto d'accusa (art. 356 cpv. 1 CPP).

Il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto d'accusa e dell'opposi- zione (art. 356 cpv. 2 CPP). Se il decreto d'accusa non è valido, il giudice lo annulla e rinvia la causa al pubblico ministero affinché svolga una nuova procedura prelimi- nare (art. 356 cpv. 5 CPP). Fra le cause che possono invalidare un decreto d’accusa rientrano: il mancato rispetto dei limiti si pena previsti dall’art. 352 CPP, la mancanza di una chiara ammissione dei fatti da parte dell’imputato (art. 352 cpv. 1) e la man- canza di un sufficiente chiarimento dei fatti (art. 352 cpv. 1) (BERNASCONI, Codice svizzero di procedura penale – CPP, [Bernasconi/ Galliani/ Marcellini/ Meli/ Mini/ Noseda, ed.] 2010, n. 13 ad art. 356 CPP).

E. 2.1 In merito all’allestimento del fascicolo, l’art. 100 cpv. 1 CPP prevede che questo venga costituito per ogni causa e che contenga i verbali procedurali e quelli d'inter- rogatorio, gli atti raccolti dall'autorità penale e gli atti prodotti dalle parti. L’art. 100

- 5 - cpv. 2 CPP stabilisce che chi dirige il procedimento provvede alla conservazione sistematica e alla registrazione continua degli atti in un elenco.

Se, sempre secondo l’art 100 cpv. 2 CPP, nei casi semplici è possibile rinunciare alla stesura del rispettivo elenco atti, l’allestimento del fascicolo in quanto tale è ri- chiesto senza eccezioni, per ogni causa penale, dunque anche per eventuali cause disgiunte e indipendentemente dalla loro complessità. In sostanza, l’autorità inqui- rente deve presentare un fascicolo ordinato, completo e direttamente fruibile, i cui atti siano conservati sistematicamente e (salvo eccezioni che non hanno rilevanza allorquando viene promossa un’accusa) registrati in un elenco (SCHMUTZ, Commen- tario basilese, op. cit., n. 6 ad art. 100 CPP; MUSCHIETTI, Dell’esame dell’accusa, in CFPG n. 53 – Atti della giornata di studio del 24 ottobre 2014, capitolo III.A.1.). Questa gestione dell’incarto permette alle parti, ed alla Corte, di ripercorrere e con- sultare agilmente gli atti; il tribunale deve segnatamente beneficiare di una rapida visione d'insieme, così da poter esaminare con sufficiente cognizione l'accusa e prendere le decisioni che si impongono. La completezza del dossier è da reputarsi vanificata dall'impossibilità, o dall'eccessiva difficoltà, di reperire singoli documenti o prove tra gli atti (SCHMUTZ, op. cit., n. 25 ad art. 100 CPP). Il Tribunale federale ha in proposito già rilevato che la completezza documentale rientra tra i principi ele- mentari del diritto processuale penale, tutti i rilevamenti effettuati nell'ambito della procedura dovendo essere reperibili negli atti del procedimento (DTF 115 Ia 97 con- sid. 4c). Nel procedimento penale vige l'obbligo di documentazione (sentenza del Tribunale federale 6B_722/2011 del 12 novembre 2012 consid. 4.5). Ogni attività dell'autorità che potrebbe essere rilevante per il procedimento deve infatti essere riportata ade- guatamente dalla direzione della procedura e la relativa documentazione deve es- sere integrata negli atti e conservata in modo ordinato; dal fascicolo deve in partico- lare essere evincibile l'origine di ogni atto ed il modo con cui esso è stato creato (SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n. 1 e 2 preliminarmente ad art. 76-79 CPP; NÄPFLI, Commentario basilese, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 76 CPP).

L’obbligo di documentazione, combinato con quello di allestire i fascicoli in modo ordinato, riveste grande importanza. Da un lato, assolve una funzione "mnemonica" o "di perpetuazione", nel senso che gli atti procedurali sono registrati in vista di ul- teriori fasi del procedimento, segnatamente della pronuncia della sentenza e della procedura di impugnazione. D'altro lato, l’obbligo di documentazione ha anche una funzione di garanzia, poiché consente di verificare a posteriori se il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme processuali e delle forme prescritte (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005,

- 6 - FF 2006 989 e segg., 1062). L'autorità di perseguimento deve trasmettere al tribu- nale tutto il materiale relativo ai rimproveri mossi contro una determinata persona; essa deve portare a conoscenza del tribunale e dell'imputato, rispettivamente della sua difesa, ogni elemento che potrebbe avere rilevanza nell'ambito del procedi- mento a suo carico (v. TPF 2013 77; sentenza della Corte penale del Tribunale pe- nale federale SK.2013.32 del 4 febbraio 2014 consid. 1.3).

E. 2.2 Nel caso concreto, il fascicolo non è stato allestito regolarmente. Nonostante lo scritto di trasmissione del MPC del 29 gennaio 2019 indichi come allegati – oltre al decreto d’accusa dell’8 novembre 2018 – “atti procedurali (in base all’elenco atti)”, il decreto d’accusa nei confronti della banca A. è stato tramesso al TPF privo di elenco atti e di fascicolo con gli atti relativi e circoscritti alla causa in oggetto.

E. 3.1 Oltre a ciò, neppure le premesse per l’emanazione di un decreto d’accusa di cui all’art. 352 cpv. 1 CPP, ossia l’ammissione dei fatti e il loro sufficiente accertamento, paiono in concreto date.

E. 3.2 Per quanto attiene ai fatti, il rimprovero mosso alla banca A. per titolo di responsa- bilità dell’impresa si fonda sul reato di riciclaggio di denaro che sarebbe stato com- messo da C. nella sua funzione di compliance officer della banca, in relazione a quattro transazioni avvenute tra il 28 giugno 2012 ed il 2 novembre 2012 per un ammontare complessivo di EUR 462'000.00 sulla relazione bancaria n. 1 intestata al Fondo E. Il denaro oggetto di tali transazioni sarebbe, stando alle ipotesi dell’auto- rità inquirente, provento di reati patrimoniali – e meglio di truffa ex art. 146 cpv. 1 CP

– pure oggetto del procedimento SV.12.0150 e commessi da D. nel giugno e nell’ot- tobre 2012 a danno di clienti dell’allora F. SA con conto presso la banca A., in par- ticolare di G. e di B.

E. 3.2.1 Giusta l’art. 102 cpv. 1 CP, se in un'impresa, nell'esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica deter- minata, il crimine o il delitto è ascritto all'impresa. In questo caso l'impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi. L’art. 102 cpv. 2 CP prescrive inoltre che se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies capoverso 1 o 322octies, l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato. La responsabilità penale dell’impresa presuppone comunque la commissione di un reato nell’esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale;

- 7 - l’art. 102 CP non fonda alcuna responsabilità causale (DTF 142 IV 333 consid. 4.1 e 4.2).

Nel caso concreto dunque, come peraltro risulta dal decreto d’accusa, il reato di responsabilità dell’impresa ascritto alla banca A. si fonda sul reato di riciclaggio di denaro che sarebbe stato commesso da C..

L’art. 305bis cpv. 1 CP prescrive che chiunque compie un atto suscettibile di vanifi- care l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecunia- ria.

In considerazione del suo carattere accessorio, la fattispecie del riciclaggio di de- naro esige quindi, oltre alla dimostrazione dell'atto di riciclaggio, anche quella del reato a monte e della provenienza dei valori patrimoniali da tale reato (DTF 126 IV 255 consid. 3a).

E. 3.2.2 In concreto, come visto, l’esame del rimprovero nei confronti della banca A. è con- nesso sia agli atti ascritti a C., che ai reati a monte imputati a D.. Tuttavia, né un qualsivoglia esito delle imputazioni inerenti il riciclaggio di denaro a carico di C. – presupposto al reato di responsabilità dell’impresa – né l’accertamento dei reati (truffa) imputati a D. – reato a monte del riciclaggio di denaro – è evincibile dal con- tenuto del citato decreto.

A tale riguardo va rilevato che, come sostenuto dal MPC in sede di risposta del 12 marzo 2019, presso questa Corte è stata aperta una procedura (con numero di ruolo SK.2019.6) nei confronti di C. per gli atti di riciclaggio summenzionati, proce- dura che è tuttora pendente e che il medesimo MPC ha chiesto di riunire con il pre- sente procedimento a giudice unico.

È inoltre di notorietà procedurale che presso questa Corte sia pendente una proce- dura (con numero di ruolo SK.2019.4) nei confronti (fra gli altri) di D., in competenza collegiale di tre giudici, per titolo di amministrazione infedele, truffa, falsità in docu- menti e riciclaggio di denaro ripetuti, reati in parte riferiti agli atti citati nel decreto d’accusa nei confronti della banca A.. Dunque anche i reati a monte del presunto riciclaggio sono oggetto di una procedura pendente e non sono ancora stati vagliati dai giudici; tantomeno essi sono oggetto di una sentenza passata in giudicato.

In considerazione della fattispecie concreta, ne segue che al momento l’accerta- mento chiaro in merito agli asseriti reati alla base dell’imputazione di responsabilità dell’impresa non pare evidente.

- 8 -

E. 3.3 Alla luce dell’opposizione al decreto d’accusa da parte dell’impresa imputata, nep- pure la premessa alternativa prevista dall’art. 352 cpv. 1 CPP, ossia l’ammissione dei fatti nella procedura preliminare, pare data.

E. 4 Dalle considerazioni precedenti si evince che il MPC ha trasmesso due decreti d’ac- cusa e ha promosso un’ulteriore accusa nello stesso procedimento (SV.12.0150). Ora, giusta l’art. 29 cpv. 1 CPP più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se sono stati commessi da uno stesso imputato (lett. a); oppure vi è correità o par- tecipazione (lett. b). La conclusione di un unico procedimento tramite differenti tra- smissioni di vari decreti d’accusa, rispettivamente tramite promozioni di differenti atti d’accusa non costituisce una regolare chiusura dell’istruzione. Infatti, il principio dell’unità della procedura prevede che reati perseguiti congiuntamente siano anche giudicati congiuntamente (art. 29 cpv. 1 CPP). Dunque, qualora il ministero pubblico in sede di chiusura della medesima procedura, per motivi sostanziali, intenda pro- muovere diverse accuse rispettivamente determinare differenti competenze giurisdi- zionali, esso deve procedere alle relative e impugnabili disgiunzioni formali, confor- memente all’art. 30 CPP, come pure (v. supra consid. 2), alle costituzioni dei fasci- coli corrispondenti ad ogni specifica causa (art. 100 CPP). Nel caso concreto, la trasmissione di un decreto d’accusa contro la banca A. con- temporaneamente alla promozione dell’accusa rispettivamente alla trasmissione di un altro decreto d’accusa nella stessa procedura, viola dunque le disposizioni pro- cedurali.

E. 5 Visti l’assenza di fascicolo, la mancanza dei presupposti per la procedura speciale ex art. 352 e segg. CPP e l’omissione di regolare chiusura dell’istruzione, la validità del decreto d’accusa dell’8 novembre 2018 nei confronti della banca A. risulta vi- ziata. Pertanto si impone l’annullamento del decreto e il rinvio della causa al MPC ai sensi dell’art. 356 cpv. 5 CPP.

E. 6 Alla luce di quanto sopra, la richiesta di sospensione del procedimento come pure quella di accesso agli atti formulata dalla banca A. (v. supra Fatti lett. D. e F.) e l’istanza di riunione dei procedimenti presentata dal MPC (v. supra Fatti lett. E.), sono divenute prive d’oggetto rispettivamente di competenza del MPC.

E. 7 La causa SK.2019.5 viene stralciata dal ruolo, senza percezione di spese.

- 9 - Per questi motivi, il Giudice unico decreta:

Dispositiv
  1. Il decreto d’accusa dell’8 novembre 2018 nei confronti della banca A. in liquidazione è annullato e la causa è rinviata al Ministero pubblico della Confederazione affinché svolga una nuova procedura preliminare.
  2. La causa è stralciata dal ruolo.
  3. L’istanza di sospensione del procedimento e di accesso agli atti formulata dalla banca A. è priva d’oggetto.
  4. L’istanza di riunione dei procedimenti presentata dal MPC è priva d’oggetto.
  5. Non vengono percepite spese.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decreto del 10 maggio 2019 Corte penale Composizione

Giudice penale federale Miriam Forni, Giudice unico, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE, rappresentato dal Procuratore federale Stefano Herold, e

accusatore privato:

B., rappresentato dall'avv. Valeria Galli,

contro

BANCA A. IN LIQUIDAZIONE, difesa dall'avv. Paolo Bernasconi,

Oggetto

Responsabilità dell'impresa Rinvio dell’accusa (art. 356 cpv. 5 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: SK.2019.5

- 2 - Fatti:

A. Nell’ambito del procedimento penale SV.12.0150, l’8 novembre 2018 il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha emesso un decreto d’accusa nei confronti della banca A. in liquidazione (di seguito: banca A.) per titolo di respon- sabilità dell’impresa giusta l’art. 102 cpv. 2 CP in combinazione con il reato di rici- claggio di denaro giusta l'art. 305bis n. 1 CP. Il reato di riciclaggio di denaro sarebbe stato commesso da C. nella propria funzione di compliance officer presso la ban- ca A. (pag. 1.100.3 e segg.). B. Il 16 novembre 2018 la banca A. ha interposto opposizione avverso il predetto de- creto d’accusa, invocando l’assenza di una lesione dell’obbligo di identificazione della clientela, la carenza del requisito di origine criminosa dei fondi in questione e la mancanza della prova del riciclaggio (pag. 1.100.9 e segg.). C. In data 29 gennaio 2019 il MPC ha confermato il citato decreto d’accusa e lo ha trasmesso al Tribunale penale federale giusta gli art. 355 cpv. 3 e 356 cpv. 1 CPP con la relativa opposizione (pag. 1.100.1 e seg.).

Tale procedimento è stato assegnato alla competenza di un giudice unico ex art. 19 cpv. 2 lett. b CPP e 36 cpv. 2 LOAP e rubricato con il numero di procedura SK.2019.5 (pag. 1.120.1 e seg.). D. Con istanza del 22 febbraio 2019, la banca A. chiede la sospensione del procedi- mento sino all’eventuale crescita in giudicato della condanna proposta mediante il decreto d’accusa emanato dal MPC nei confronti di C. per titolo di riciclaggio di de- naro. In effetti, a suo parere, qualora C. dovesse essere prosciolto, verrebbe a ca- dere un requisito legale per la condanna dell’impresa imputata (pag. TPF 1.521.1 e segg.). E. Con risposta del 12 marzo 2019, il MPC si oppone alla richiesta di sospensione e postula la riunione dei procedimenti SK.2019.5 e SK.2019.6, quest’ultimo riferito ad un decreto d’accusa a carico di C. anch’esso trasmesso il 29 gennaio 2019 a questa Corte giusta gli art. 355 cpv. 3 lett. a e 356 cpv. 1 CPP. A mente del MPC infatti, prescrivendosi gli atti di riciclaggio imputati a C. – alla base dei reati contestati alla banca A. – tra il 28 giugno e il 2 novembre 2019, non sarebbe opportuno attendere l’esito del procedimento nei confronti dell’ex compliance officer per decidere sull’op- posizione della banca A. (pag. 1.510.1 e segg.).

- 3 - F. In data 14 marzo 2019 la banca A. ha chiesto al MPC l’invio del verbale processuale relativo al procedimento SV.12.1050, compreso l’atto d’accusa emesso nei confronti di D. Indicando il numero di ruolo SK.2019.4, il MPC ha trasmesso per competenza la richiesta della banca A. a questo Tribunale (copia v. pag. 1.510.4 e segg.). G. Con replica spontanea del 10 aprile 2019, la banca A. contesta la richiesta di riu- nione dei procedimenti SK.2019.5 e SK.2019.6 in virtù dei principi della presunzione di innocenza, dell’economia processuale e di equità nonché nel rispetto dei diritti di partecipazione al procedimento (pag. 1.521.5 e segg.). H. Con replica spontanea del 16 aprile 2019, il MPC critica le allegazioni della banca A. e ribadisce la propria presa di posizione (pag. 1.510.6 e seg.). I. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.

Il Giudice unico considera in diritto: 1.

1.1 A norma dell'art. 329 cpv. 1 CPP, chi dirige il procedimento esamina se l’atto d’ac- cusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente (lett. a), se i presupposti proces- suali sono adempiuti (lett. b) e se vi sono impedimenti a procedere (lett. c).

L’esame dell'accusa non viene svolto nell'ambito di una procedura formale conclusa con una decisione sull'ammissibilità o meno dell'accusa. La direzione del procedi- mento deve in particolare esaminare sommariamente se il comportamento conte- stato all'imputato è punibile penalmente e se sussistono sufficienti elementi a soste- gno dell'accusa (v. sentenze del Tribunale federale 1B_121/2013 del 3 maggio 2013 consid. 3.2 con riferimenti; 1B_304/2011 del 26 luglio 2011 consid. 3.2.2, nonché 1B_302/2011 di medesima data consid. 2.2.2).

Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessa- rio, rinvia l’accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi (art. 329 cpv. 2 CPP). Il rinvio dell’accusa è possibile, anche allorquando il fascicolo non sia allestito correttamente conformemente a quanto previsto ai sensi dell’art. 100 CPP (DTF 141 IV 39 consid. 1.6.1).

Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa (art. 329 cpv. 3 CPP).

- 4 - 1.2 Giusta l’art. 352 cpv. 1 CPP, se nell'ambito della procedura preliminare i fatti sono stati ammessi dall'imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti, il pubblico ministero emette un decreto d'accusa qualora, tenuto conto di un'eventuale revoca della sospensione condizionale di una pena o di un'eventuale revoca della libera- zione condizionale, ritenga sufficiente una delle seguenti pene: una multa (lett. a), una pena pecuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere (lett. b), una pena de- tentiva non superiore a sei mesi (lett. d).

L’art. 354 CPP prevede che il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero dall’imputato, da altri diretti inte- ressati o dal pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale (cpv. 1); ad eccezione di quella dell'imputato, l'opposizione va motivata (cpv. 2). Se è fatta opposizione, il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull'opposizione medesima (art. 355 cpv. 1 CPP). Assunte le prove, il pubblico ministero decide se confermare il decreto d'accusa, abbandonare il procedimento, emettere un nuovo decreto d'accusa o promuovere l'accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3 lett. a-d CPP). Giusta l’art. 356 cpv. 1 CPP, se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura ordinaria giusta gli art. 328 e segg. CPP (SCHMID/ JOSITSCH, Praxiskommentar, 3a ediz. 2018, n. 1 ad art. 356 CPP; RIKLIN, Commen- tario basilese, 2a ediz. 2014, n. 1 ad art. 356 CPP; GILLIÉRON/ KILLIAS, Commentaire romand - Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 1 ad art. 356 CPP).

In tal caso, il decreto d'accusa è considerato come atto d'accusa (art. 356 cpv. 1 CPP).

Il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto d'accusa e dell'opposi- zione (art. 356 cpv. 2 CPP). Se il decreto d'accusa non è valido, il giudice lo annulla e rinvia la causa al pubblico ministero affinché svolga una nuova procedura prelimi- nare (art. 356 cpv. 5 CPP). Fra le cause che possono invalidare un decreto d’accusa rientrano: il mancato rispetto dei limiti si pena previsti dall’art. 352 CPP, la mancanza di una chiara ammissione dei fatti da parte dell’imputato (art. 352 cpv. 1) e la man- canza di un sufficiente chiarimento dei fatti (art. 352 cpv. 1) (BERNASCONI, Codice svizzero di procedura penale – CPP, [Bernasconi/ Galliani/ Marcellini/ Meli/ Mini/ Noseda, ed.] 2010, n. 13 ad art. 356 CPP).

2.

2.1 In merito all’allestimento del fascicolo, l’art. 100 cpv. 1 CPP prevede che questo venga costituito per ogni causa e che contenga i verbali procedurali e quelli d'inter- rogatorio, gli atti raccolti dall'autorità penale e gli atti prodotti dalle parti. L’art. 100

- 5 - cpv. 2 CPP stabilisce che chi dirige il procedimento provvede alla conservazione sistematica e alla registrazione continua degli atti in un elenco.

Se, sempre secondo l’art 100 cpv. 2 CPP, nei casi semplici è possibile rinunciare alla stesura del rispettivo elenco atti, l’allestimento del fascicolo in quanto tale è ri- chiesto senza eccezioni, per ogni causa penale, dunque anche per eventuali cause disgiunte e indipendentemente dalla loro complessità. In sostanza, l’autorità inqui- rente deve presentare un fascicolo ordinato, completo e direttamente fruibile, i cui atti siano conservati sistematicamente e (salvo eccezioni che non hanno rilevanza allorquando viene promossa un’accusa) registrati in un elenco (SCHMUTZ, Commen- tario basilese, op. cit., n. 6 ad art. 100 CPP; MUSCHIETTI, Dell’esame dell’accusa, in CFPG n. 53 – Atti della giornata di studio del 24 ottobre 2014, capitolo III.A.1.). Questa gestione dell’incarto permette alle parti, ed alla Corte, di ripercorrere e con- sultare agilmente gli atti; il tribunale deve segnatamente beneficiare di una rapida visione d'insieme, così da poter esaminare con sufficiente cognizione l'accusa e prendere le decisioni che si impongono. La completezza del dossier è da reputarsi vanificata dall'impossibilità, o dall'eccessiva difficoltà, di reperire singoli documenti o prove tra gli atti (SCHMUTZ, op. cit., n. 25 ad art. 100 CPP). Il Tribunale federale ha in proposito già rilevato che la completezza documentale rientra tra i principi ele- mentari del diritto processuale penale, tutti i rilevamenti effettuati nell'ambito della procedura dovendo essere reperibili negli atti del procedimento (DTF 115 Ia 97 con- sid. 4c). Nel procedimento penale vige l'obbligo di documentazione (sentenza del Tribunale federale 6B_722/2011 del 12 novembre 2012 consid. 4.5). Ogni attività dell'autorità che potrebbe essere rilevante per il procedimento deve infatti essere riportata ade- guatamente dalla direzione della procedura e la relativa documentazione deve es- sere integrata negli atti e conservata in modo ordinato; dal fascicolo deve in partico- lare essere evincibile l'origine di ogni atto ed il modo con cui esso è stato creato (SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n. 1 e 2 preliminarmente ad art. 76-79 CPP; NÄPFLI, Commentario basilese, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 76 CPP).

L’obbligo di documentazione, combinato con quello di allestire i fascicoli in modo ordinato, riveste grande importanza. Da un lato, assolve una funzione "mnemonica" o "di perpetuazione", nel senso che gli atti procedurali sono registrati in vista di ul- teriori fasi del procedimento, segnatamente della pronuncia della sentenza e della procedura di impugnazione. D'altro lato, l’obbligo di documentazione ha anche una funzione di garanzia, poiché consente di verificare a posteriori se il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme processuali e delle forme prescritte (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005,

- 6 - FF 2006 989 e segg., 1062). L'autorità di perseguimento deve trasmettere al tribu- nale tutto il materiale relativo ai rimproveri mossi contro una determinata persona; essa deve portare a conoscenza del tribunale e dell'imputato, rispettivamente della sua difesa, ogni elemento che potrebbe avere rilevanza nell'ambito del procedi- mento a suo carico (v. TPF 2013 77; sentenza della Corte penale del Tribunale pe- nale federale SK.2013.32 del 4 febbraio 2014 consid. 1.3). 2.2 Nel caso concreto, il fascicolo non è stato allestito regolarmente. Nonostante lo scritto di trasmissione del MPC del 29 gennaio 2019 indichi come allegati – oltre al decreto d’accusa dell’8 novembre 2018 – “atti procedurali (in base all’elenco atti)”, il decreto d’accusa nei confronti della banca A. è stato tramesso al TPF privo di elenco atti e di fascicolo con gli atti relativi e circoscritti alla causa in oggetto.

3. 3.1 Oltre a ciò, neppure le premesse per l’emanazione di un decreto d’accusa di cui all’art. 352 cpv. 1 CPP, ossia l’ammissione dei fatti e il loro sufficiente accertamento, paiono in concreto date. 3.2 Per quanto attiene ai fatti, il rimprovero mosso alla banca A. per titolo di responsa- bilità dell’impresa si fonda sul reato di riciclaggio di denaro che sarebbe stato com- messo da C. nella sua funzione di compliance officer della banca, in relazione a quattro transazioni avvenute tra il 28 giugno 2012 ed il 2 novembre 2012 per un ammontare complessivo di EUR 462'000.00 sulla relazione bancaria n. 1 intestata al Fondo E. Il denaro oggetto di tali transazioni sarebbe, stando alle ipotesi dell’auto- rità inquirente, provento di reati patrimoniali – e meglio di truffa ex art. 146 cpv. 1 CP

– pure oggetto del procedimento SV.12.0150 e commessi da D. nel giugno e nell’ot- tobre 2012 a danno di clienti dell’allora F. SA con conto presso la banca A., in par- ticolare di G. e di B. 3.2.1 Giusta l’art. 102 cpv. 1 CP, se in un'impresa, nell'esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica deter- minata, il crimine o il delitto è ascritto all'impresa. In questo caso l'impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi. L’art. 102 cpv. 2 CP prescrive inoltre che se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies capoverso 1 o 322octies, l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato. La responsabilità penale dell’impresa presuppone comunque la commissione di un reato nell’esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale;

- 7 - l’art. 102 CP non fonda alcuna responsabilità causale (DTF 142 IV 333 consid. 4.1 e 4.2).

Nel caso concreto dunque, come peraltro risulta dal decreto d’accusa, il reato di responsabilità dell’impresa ascritto alla banca A. si fonda sul reato di riciclaggio di denaro che sarebbe stato commesso da C..

L’art. 305bis cpv. 1 CP prescrive che chiunque compie un atto suscettibile di vanifi- care l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecunia- ria.

In considerazione del suo carattere accessorio, la fattispecie del riciclaggio di de- naro esige quindi, oltre alla dimostrazione dell'atto di riciclaggio, anche quella del reato a monte e della provenienza dei valori patrimoniali da tale reato (DTF 126 IV 255 consid. 3a).

3.2.2 In concreto, come visto, l’esame del rimprovero nei confronti della banca A. è con- nesso sia agli atti ascritti a C., che ai reati a monte imputati a D.. Tuttavia, né un qualsivoglia esito delle imputazioni inerenti il riciclaggio di denaro a carico di C. – presupposto al reato di responsabilità dell’impresa – né l’accertamento dei reati (truffa) imputati a D. – reato a monte del riciclaggio di denaro – è evincibile dal con- tenuto del citato decreto.

A tale riguardo va rilevato che, come sostenuto dal MPC in sede di risposta del 12 marzo 2019, presso questa Corte è stata aperta una procedura (con numero di ruolo SK.2019.6) nei confronti di C. per gli atti di riciclaggio summenzionati, proce- dura che è tuttora pendente e che il medesimo MPC ha chiesto di riunire con il pre- sente procedimento a giudice unico.

È inoltre di notorietà procedurale che presso questa Corte sia pendente una proce- dura (con numero di ruolo SK.2019.4) nei confronti (fra gli altri) di D., in competenza collegiale di tre giudici, per titolo di amministrazione infedele, truffa, falsità in docu- menti e riciclaggio di denaro ripetuti, reati in parte riferiti agli atti citati nel decreto d’accusa nei confronti della banca A.. Dunque anche i reati a monte del presunto riciclaggio sono oggetto di una procedura pendente e non sono ancora stati vagliati dai giudici; tantomeno essi sono oggetto di una sentenza passata in giudicato.

In considerazione della fattispecie concreta, ne segue che al momento l’accerta- mento chiaro in merito agli asseriti reati alla base dell’imputazione di responsabilità dell’impresa non pare evidente.

- 8 - 3.3 Alla luce dell’opposizione al decreto d’accusa da parte dell’impresa imputata, nep- pure la premessa alternativa prevista dall’art. 352 cpv. 1 CPP, ossia l’ammissione dei fatti nella procedura preliminare, pare data.

4. Dalle considerazioni precedenti si evince che il MPC ha trasmesso due decreti d’ac- cusa e ha promosso un’ulteriore accusa nello stesso procedimento (SV.12.0150). Ora, giusta l’art. 29 cpv. 1 CPP più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se sono stati commessi da uno stesso imputato (lett. a); oppure vi è correità o par- tecipazione (lett. b). La conclusione di un unico procedimento tramite differenti tra- smissioni di vari decreti d’accusa, rispettivamente tramite promozioni di differenti atti d’accusa non costituisce una regolare chiusura dell’istruzione. Infatti, il principio dell’unità della procedura prevede che reati perseguiti congiuntamente siano anche giudicati congiuntamente (art. 29 cpv. 1 CPP). Dunque, qualora il ministero pubblico in sede di chiusura della medesima procedura, per motivi sostanziali, intenda pro- muovere diverse accuse rispettivamente determinare differenti competenze giurisdi- zionali, esso deve procedere alle relative e impugnabili disgiunzioni formali, confor- memente all’art. 30 CPP, come pure (v. supra consid. 2), alle costituzioni dei fasci- coli corrispondenti ad ogni specifica causa (art. 100 CPP). Nel caso concreto, la trasmissione di un decreto d’accusa contro la banca A. con- temporaneamente alla promozione dell’accusa rispettivamente alla trasmissione di un altro decreto d’accusa nella stessa procedura, viola dunque le disposizioni pro- cedurali.

5. Visti l’assenza di fascicolo, la mancanza dei presupposti per la procedura speciale ex art. 352 e segg. CPP e l’omissione di regolare chiusura dell’istruzione, la validità del decreto d’accusa dell’8 novembre 2018 nei confronti della banca A. risulta vi- ziata. Pertanto si impone l’annullamento del decreto e il rinvio della causa al MPC ai sensi dell’art. 356 cpv. 5 CPP.

6. Alla luce di quanto sopra, la richiesta di sospensione del procedimento come pure quella di accesso agli atti formulata dalla banca A. (v. supra Fatti lett. D. e F.) e l’istanza di riunione dei procedimenti presentata dal MPC (v. supra Fatti lett. E.), sono divenute prive d’oggetto rispettivamente di competenza del MPC.

7. La causa SK.2019.5 viene stralciata dal ruolo, senza percezione di spese.

- 9 - Per questi motivi, il Giudice unico decreta:

1. Il decreto d’accusa dell’8 novembre 2018 nei confronti della banca A. in liquidazione è annullato e la causa è rinviata al Ministero pubblico della Confederazione affinché svolga una nuova procedura preliminare.

2. La causa è stralciata dal ruolo.

3. L’istanza di sospensione del procedimento e di accesso agli atti formulata dalla banca A. è priva d’oggetto.

4. L’istanza di riunione dei procedimenti presentata dal MPC è priva d’oggetto.

5. Non vengono percepite spese.

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Giudice unico

La Cancelliera

Intimazione a: - Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Stefano Herold - Avv. Paolo Bernasconi - Avv. Valeria Galli Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP). Le memorie e istanze presentate per fax o e-mail non hanno validità giuridica e non influiscono sul decorso dei termini.

Spedizione: 10 maggio 2019