Importazione, acquisto e deposito di moneta falsa (art. 244 cpv. 1 CP in comb. disp. con l'art. 250 CP)
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 A. è riconosciuto autore colpevole di importazione e di deposito di monete false (art. 244 cpv. 1 CP in comb. disp. con l’art. 250 CP).
E. 2 A. è condannato a una pena detentiva di 14 (quattordici) mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto (artt. 41, 47 e 51 CP).
L’esecuzione della pena è totalmente sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni (artt. 42 e segg. CP).
E. 3 A. è espulso dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni (art. 66abis CP).
E. 4 È ordinata la confisca delle seguenti banconote contraffatte in vista di essere rese inservibili o distrutte (art. 249 CP):
- 187 (centottantasette) banconote contraffatte da EUR 20.00 serie GE da n. 1 al 2 (serie non completa) (Rep. n. 01.01.0002 - GF);
- 246 (duecentoquarantasei) banconote contraffatte da EUR 20.00 serie CC da n. 1 al 3 (serie non completa) (Rep. n. 01.01.0002 - CC);
- 228 (duecentoventotto) banconote contraffatte da EUR 20.00 serie ND da n. 4 al
E. 5 È ordinata la restituzione, previa cancellazione del contenuto della memoria, dell’iPhone 8 Plus Al 864 rosa IMEI 9 con carta SIM 10 (n. tel. 11) (Rep. n. 0101.0001) ad A., per il tramite del difensore d’ufficio Avv. Roy Bay.
E. 6 A. è condannato al pagamento delle spese procedurali pari a fr. 5'500.00, importo che include l’emolumento per la procedura dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale pari a fr. 500.00.
E. 7 La retribuzione per la difesa di A. è fissata in fr. 6'900.00 (IVA inclusa).
A. è tenuto a rimborsare fr. 6'900.00 alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP).
- 3 -
E. 8 Il Cantone Ticino è incaricato dell’esecuzione della pena (art. 74 LOAP).
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Giudice unico La Cancelliera
Il Giudice unico comunica oralmente la sentenza motivandola succintamente. Il dispositivo viene consegnato brevi manu alle seguenti parti presenti al termine dei di- battimenti: Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni Avv. Roy Bay (difensore di A.).
Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a: Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d’esecuzione Ufficio della migrazione, Servizio stranieri, Quartiere Piazza / via Lugano 4, Casella postale 2170, 6501 Bellinzona (dispositivo, art. 82 cpv. 1 OASA).
- 4 - Informazione sui rimedi giuridici
Il Tribunale rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64 CP, un trattamento secondo l'articolo 59 capoverso 3 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1 CPP). Il Tribunale notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se una parte lo domanda entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo (art. 82 cpv. 2 CPP).
Appello alla Corte d’appello del Tribunale penale federale L’appello contro le sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento va annunciato alla Corte penale del Tribunale penale federale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale (art. 399 cpv. 1 in relazione con l’art. 398 cpv. 1 CPP; art. 38a LOAP).
La parte che interpone appello può far valere, in applicazione dell’art. 362 cpv. 5 CPP, soltanto di non avere accettato l’atto d’accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso.
La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata alla Corte d’appello del Tribunale penale federale.
Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).
Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e moti- vato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).
Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 26 settembre 2019 Corte penale Composizione
Giudice penale federale Fiorenza Bergomi, Giudice unico Cancelliera Susy Pedrinis Quadri Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA- ZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Ser- gio Mastroianni
contro
A., difeso dall'avvocato d'ufficio Roy Bay Oggetto
Importazione, acquisto e deposito di moneta falsa (art. 244 cpv. 1 CP in combinato disposto con l’art. 250 CP)
procedura abbreviata (ex art. 358 e segg. CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: SK.2019.34
- 2 - La Corte pronuncia:
1. A. è riconosciuto autore colpevole di importazione e di deposito di monete false (art. 244 cpv. 1 CP in comb. disp. con l’art. 250 CP).
2. A. è condannato a una pena detentiva di 14 (quattordici) mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto (artt. 41, 47 e 51 CP).
L’esecuzione della pena è totalmente sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni (artt. 42 e segg. CP).
3. A. è espulso dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni (art. 66abis CP).
4. È ordinata la confisca delle seguenti banconote contraffatte in vista di essere rese inservibili o distrutte (art. 249 CP):
- 187 (centottantasette) banconote contraffatte da EUR 20.00 serie GE da n. 1 al 2 (serie non completa) (Rep. n. 01.01.0002 - GF);
- 246 (duecentoquarantasei) banconote contraffatte da EUR 20.00 serie CC da n. 1 al 3 (serie non completa) (Rep. n. 01.01.0002 - CC);
- 228 (duecentoventotto) banconote contraffatte da EUR 20.00 serie ND da n. 4 al 5 (serie non completa) (Rep. n. 01.01.0002 - ND);
- 322 (trecentoventidue) banconote contraffatte da EUR 20.00 serie PS da n. 6 al 7 (serie non completa) (Rep. n. 01.01.0002 - PS);
- 15 (quindici) banconote contraffatte da EUR 20.00 (Rep. n. 8- 01.01.0003).
5. È ordinata la restituzione, previa cancellazione del contenuto della memoria, dell’iPhone 8 Plus Al 864 rosa IMEI 9 con carta SIM 10 (n. tel. 11) (Rep. n. 0101.0001) ad A., per il tramite del difensore d’ufficio Avv. Roy Bay.
6. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali pari a fr. 5'500.00, importo che include l’emolumento per la procedura dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale pari a fr. 500.00.
7. La retribuzione per la difesa di A. è fissata in fr. 6'900.00 (IVA inclusa).
A. è tenuto a rimborsare fr. 6'900.00 alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP).
- 3 -
8. Il Cantone Ticino è incaricato dell’esecuzione della pena (art. 74 LOAP).
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Giudice unico La Cancelliera
Il Giudice unico comunica oralmente la sentenza motivandola succintamente. Il dispositivo viene consegnato brevi manu alle seguenti parti presenti al termine dei di- battimenti: Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni Avv. Roy Bay (difensore di A.).
Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a: Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d’esecuzione Ufficio della migrazione, Servizio stranieri, Quartiere Piazza / via Lugano 4, Casella postale 2170, 6501 Bellinzona (dispositivo, art. 82 cpv. 1 OASA).
- 4 - Informazione sui rimedi giuridici
Il Tribunale rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64 CP, un trattamento secondo l'articolo 59 capoverso 3 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1 CPP). Il Tribunale notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se una parte lo domanda entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo (art. 82 cpv. 2 CPP).
Appello alla Corte d’appello del Tribunale penale federale L’appello contro le sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento va annunciato alla Corte penale del Tribunale penale federale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale (art. 399 cpv. 1 in relazione con l’art. 398 cpv. 1 CPP; art. 38a LOAP).
La parte che interpone appello può far valere, in applicazione dell’art. 362 cpv. 5 CPP, soltanto di non avere accettato l’atto d’accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso.
La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata alla Corte d’appello del Tribunale penale federale.
Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).
Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e moti- vato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).
Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).