Infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 e 2 LStup)
Sachverhalt
A. In seguito ad un rapporto stilato dalla Polizia giudiziaria federale (di seguito: PGF) che faceva stato di possibili traffici di stupefacenti dal Sud America all'Italia, utilizzando la Svizzera quale base logistica, oltre che di un traffico di armi dalla Svizzera all'Italia, il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha aperto, il 26 ottobre 2009, un'indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di B. e di †C. per i titoli di organizzazione criminale (art. 260ter CP), infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 LArm), infrazione alla legge federale sul materiale bellico (art. 33 LMB), nonché infrazione alla legge federale sugli stupefacenti ex art. 19 cpv. 1 e 2 LStup (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.34 del 13 maggio 2015, p. 3, cl. 11 p. 23-03-0005). Tale procedimento era rubricato con il n. SV.09.0165-RA. B. Il MPC ha successivamente esteso il procedimento nei confronti di terze persone e per ulteriori titoli di reato. In particolare, l’indagine è stata estesa nei confronti di D. (consorte di B.), E. (alias E1.), F., G. ed H. (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.34 del 13 maggio 2015, p. 3-4, cl. 11 p. 23-03-0005 e segg.). C. A seguito di quanto emerso nel corso delle indagini e riportato in particolare nel rapporto di situazione della PGF del 12 febbraio 2014 (cl. 1 p. 05-00-0004 e segg.), con decisione del 24 marzo 2014 il MPC ha ulteriormente esteso la procedura ad A. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 e 2 LStup (cl. 1 p. 01-00-0004 e seg.). Il 3 aprile 2014, il procedimento concernente A. è stato disgiunto dal procedimento federale n. SV.09.0165-RA ed è stato rubricato con il n. SV.14.0455-RA (cl. 1 p. 01-00-0006 e seg., 01-00-0006 e segg.). D. Nell’ambito del procedimento disgiunto, avendo le autorità inquirenti ipotizzato che l’acquirente finale della cocaina fosse I., con domanda di assistenza giudiziaria internazionale del 9 maggio 2014 il MPC ha inoltrato alle autorità italiane la richiesta di effettuare, per via rogatoriale, l’interrogatorio di quest’ultimo (cl. 9 p. 18-02-0001 e seg.). E. Il 12 maggio 2014 l'autorità inquirente ha spiccato un ordine di arresto nei confronti di A.. Il giorno seguente A. si è quindi presentato spontaneamente presso il posto di polizia di U., dove è stato arrestato e trasferito presso il Penitenziario cantonale. Il 15 maggio 2014, a seguito del rigetto da parte del Giudice dei provvedimenti coercitivi dell’istanza di carcerazione preventiva
- 3 - presentata dal MPC, A. è stato scarcerato (cl. 1 p. 06-01-0001 e segg., p. 06-01- 0073 e segg.). F. Con decreto del 24 giugno 2014 il MPC ha ordinato l'acquisizione agli atti di diversi documenti, tra cui la sentenza del 21 settembre 2010 emessa dalla Sección Primera de la Audencia Provincial de Navarra in lingua spagnola e relativa traduzione in lingua italiana. G. Il 15 luglio 2014, stando alle emergenze esposte nel rapporto di situazione della PGF del 12 febbraio 2014, il MPC ha esteso il procedimento SV.14.0455-RA nei confronti di I. per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 e 2 LStup (cl. 1 p. 01-00-0009 e seg.). H. Il 3/8 settembre 2014, il MPC ha acquisito agli atti la sentenza del 16 settembre 2010 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello del Cantone Ticino concernente A. (cl. 9 p. 18-01-0209/1 e segg.). I. Il 30 settembre 2014 si è svolto a X., per via rogatoriale, l’interrogatorio di I., alla presenza anche del rappresentante del MPC (cl. 9 p. 18-02-0021 e segg.). J. Il 13 maggio 2015, nell’ambito del procedimento parallelo SV.09.0165-RA, la Corte penale del Tribunale penale federale ha riconosciuto B., G., E. ed H. colpevoli di svariati reati, tra cui l’infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 lett. b, d, e, g e cpv. 2 lett. a LStup). In merito alle accuse di organizzazione criminale cui all'art. 260ter CP, la Corte ha deciso il proscioglimento degli accusati, essendo le condotte contestate in relazione a tale titolo di reato totalmente assorbite dai reati contestati, in applicazione del principio della sussidiarietà (cl. 11 p. 23-03-0003 e segg.). K. Tramite decisione del 25 settembre 2015, il MPC ha acquisito agli atti la sentenza summenzionata datata 13 maggio 2015 del Tribunale penale federale, Corte penale (cl. 11 p. 23-03-0001 e seg.). L. Con decreto del 27 ottobre 2015, il MPC ha dichiarato l’abbandono del procedimento penale nei confronti di A. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP (cl. 1 p. 03-00-0001 e segg.). M. L'11 luglio 2017 il MPC ha comunicato alle parti la conclusione dell'inchiesta ex art. 318 cpv. 1 CPP, ha prospettato la promozione dell'accusa presso il Tribunale penale federale ed ha assegnato alle parti un termine per proporre eventuali istanze probatorie (cl. 1 p. 03-00-0005 e seg.).
- 4 - N. Con istanza probatoria del 28 agosto 2017, l'avv. Guglielmoni ha chiesto di eventualmente risentire H., di procedere all’interrogatorio a confronto di J. e/o di terzi nell’eventualità in cui si intendessero utilizzare le loro dichiarazioni nei confronti di A., di interrogare K. ed I. rispettando il principio del contraddittorio; nel medesimo scritto, l’avv. Guglielmoni ha contestato la possibilità di far uso in particolare delle sentenze del 13 maggio 2015 del Tribunale penale federale e del 21 settembre 2010 della Sección Primera de la Audencia Provincial de Navarra (cl. 11 p. 19-01-0001 e seg.). Il 13 settembre 2017, il MPC ha integralmente respinto la suddetta istanza (cl. 11 p. 19-01-003 e segg.). O. In data 18 ottobre 2017 il MPC ha promosso l'accusa dinanzi al Tribunale penale federale nei confronti di A. e di I. per titolo di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (cl. 12 p. 12.100.001 e segg.). P. I pubblici dibattimenti, aperti il 20 febbraio 2018, sono stati rinviati al 13 marzo 2018 in considerazione dell’assenza dell’imputato I. (cl. 12 p. 12.920.002 e seg.). Q. Il 13 marzo 2018, constatata l’ulteriore assenza dell’imputato I., la Corte ha deciso la disgiunzione della procedura nei suoi confronti ed il rinvio della relativa accusa al MPC (cl. 12 p. 12.920.006 e segg.). R. Il 13 marzo 2018 hanno dunque avuto luogo i pubblici dibattimenti per il processo a carico del solo A. (cl. 12 p. 12.920.008 e segg.). S. Le parti hanno presentato le seguenti conclusioni. R.1 Il MPC chiede di dichiarare colpevole l’imputato A. per ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti ex art. 19 cpv. 2 lett. b LStup e che venga condannato ad una pena detentiva di 2 anni e 10 mesi. R.2 La difesa dell'imputato A. chiede in via principale che A. venga integralmente prosciolto. In subordine, nella misura in cui fosse accertato il coinvolgimento di A. nei traffici in questione, domanda che venga considerato il suo ruolo marginale e il fatto che l’interruzione della contestata attività è avvenuta spontaneamente. Vanno inoltre prese in considerazione la sua età, la sua buona condotta e la violazione del principio di celerità, verificando altresì con l’autorità di esecuzione una forma di espiazione della pena che sia la meno limitativa possibile. T. Il dispositivo della presente sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 26 marzo 2018, con motivazione orale ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 CPP, alla presenza del MPC, dell’imputato A. e del suo difensore (v. cl. 12 p. 12.920.016).
- 5 - U. Le parti hanno entrambe chiesto la sentenza motivata ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 CPP (v. cl. 12 p. 12.510.002 e 12.521.003). V. Ulteriori precisazioni relative ai fatti e ai predetti atti procedurali saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.
Erwägungen (45 Absätze)
E. 1 Giurisdizione federale
E. 1.1 La Corte esamina d’ufficio la propria competenza (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, considerati i principi dell’efficienza e della celerità della procedura penale, dopo la formulazione dell’atto di accusa la Corte penale del Tribunale penale federale può negare l’esistenza della propria giurisdizione solo per motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). Inoltre, se le autorità federali e cantonali responsabili del perseguimento penale si sono accordate sulla giurisdizione federale, quest’ultima può essere messa in discussione in sede giudiziaria soltanto se l’accordo è frutto di un esercizio propriamente abusivo del potere d’apprezzamento (DTF 132 IV 89 consid. 2). Giusta l’art. 24 cpv. 1 CPP, i crimini commessi da un'organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP sottostanno alla giurisdizione federale a condizione che siano stati commessi prevalentemente all'estero (lett. a) o siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell'attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi (lett. b). Per quanto riguarda la nozione di reato commesso prevalentemente all'estero occorre valutare, in termini qualitativi e non puramente quantitativi, se la componente estera raggiunge una massa critica tale per cui i nuovi strumenti d'indagine messi a disposizione della Confederazione si rivelano più adatti, rispetto a quelli cantonali, nella prospettiva di un'efficiente repressione del crimine (DTF 130 IV 68 consid. 2.2).
E. 1.2 In concreto, la fattispecie inizialmente oggetto di indagine nell’ambito del procedimento SV.09.0165-RA, presupponeva l’esistenza di un'organizzazione criminale con centro nevralgico nel Sud America, territorio dal quale avrebbe esteso le sue attività criminali in Europa, toccando anche la Svizzera. Inoltre,
- 6 - secondo gli inquirenti essa era caratterizzata da una componente sudamericana, con persone originarie della Bolivia, della Colombia e del Brasile, e da una componente italiana, con ruoli e mansioni ben distinti nel contesto del traffico internazionale di stupefacenti. La componente sudamericana si sarebbe occupata di reperire la sostanza stupefacente, mentre la componente italiana sarebbe stata attiva nella pianificazione e organizzazione del trasporto della cocaina dal Sud America all'Italia – transitando sovente dalla Svizzera – e del relativo smercio (v. cl. 11 p. 23-03-0003 e segg.; cl. 1 p. 02-01-0001 e seg.). In siffatte circostanze, appurata la presenza di un prevalente elemento di internazionalità in punto all’agire dell’ipotizzata organizzazione criminale, la competenza giurisdizionale federale va certamente ammessa (v. anche sentenza del 13 maggio 2015 del Tribunale penale federale; cl. 11 p. 23-03-0001 e segg.), a prescindere dal successivo abbandono della parte del procedimento che aveva fondato la competenza federale stessa (v. art. 26 cpv. 3 CPP). Oltre a ciò, nella fattispecie, con scritti del 16 e 22 maggio 2017, le autorità di perseguimento cantonali e federali si sono accordate quanto al perseguimento ad opera del MPC delle infrazioni dedotte in accusa dinanzi alla scrivente Corte (cl. 1 p. 02-01-0001 e segg.). Alla luce della precitata giurisprudenza (v. supra consid. 1.1) non vi è dunque nessuna ragione per mettere in discussione la giurisdizione federale, contro la quale la difesa stessa non ha del resto sollevato obiezioni (v. cl. 12 p. 12.920.008 e segg.). Visto tutto quanto precede questa Corte è competente a giudicare tutte le accuse a carico di A..
E. 2 Procedura applicabile
E. 2.1 Il Presidente, tramite decreto ordinatorio del 22 dicembre 2017 (cl. 12 p. 12.280.001-005), ha fissato i dibattimenti della causa dal 20 febbraio 2018 al 22 febbraio 2018, il 22 febbraio 2018 essendo giorno di riserva; nell’eventualità in cui uno o entrambi gli imputati non si fossero presentati il 20 febbraio, è stata prevista una seconda citazione per un nuovo dibattimento dal 13 marzo 2018 al 15 marzo 2018, il 15 marzo 2018 a valere quale giorno di riserva. Le parti sono quindi state citate a comparire tramite citazioni del 4 gennaio 2018, debitamente notificate agli imputati, ai loro difensori ed al MPC (cl. 12 p. 12.820.001-004, p. 12.831.001-010, p. 12.832.001-010). Il 20 febbraio 2018 l’imputato A. si è presentato ai pubblici dibattimenti (cl. 12 p. 12.920.002). La Corte ha per contro preso atto dell’assenza dell’imputato I.. In applicazione dell’art. 366 cpv. 1 prima frase CPP è stata quindi indetta una nuova udienza con inizio il 13 marzo 2018 (cl. 12 p. 12.920.003).
- 7 - Alla riapertura dei dibattimenti, la Corte ha preso atto dell’ulteriore assenza in aula dell’imputato I. e si è quindi chinata sulla questione della procedura applicabile (cl. 12 p. 12.920.006 e segg.).
E. 2.2 Nella misura in cui l’imputato A. si è presentato il 20 febbraio 2018, all’apertura dei dibattimenti (termine decisivo secondo il principio “olim praesens, semper praesens”; v. MAURER, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 19 ad art. 366 CPP), come del resto il 13 marzo 2018 alla loro riapertura, è pacifico che nei suoi confronti si applica la procedura ordinaria, a prescindere dal comportamento processuale del coimputato I., il quale è stato per altro oggetto di una decisione di disgiunzione (cl. 12 p. 12.920.006 e segg.).
E. 3 Diritto applicabile
E. 3.1 La Corte esamina d’ufficio anche la questione del diritto materiale applicabile. L'art. 2 cpv. 1 CP prevede l'applicazione del Codice penale solo nei confronti di chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale. Costituisce deroga a questo principio la regola della lex mitior di cui all’art. 2 cpv. 2 CP, secondo cui il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione (principio applicabile anche alle infrazioni previste dalla LStup per rinvio dell’art. 333 cpv. 1 CP). La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (DTF 119 IV 145, consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006 consid. 2). Il giudice deve esaminare l’azione sia applicando il vecchio che il nuovo diritto, e stabilire in base al risultato quale sia la norma più favorevole all’imputato (DTF 126 IV 5 consid. 2c, con rinvii). Quale sia il diritto da applicare, risulta dall’interazione tra le norme della parte speciale e della parte generale del diritto penale (DTF 134 IV 82 consid. 6.2.1). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a pag. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008 consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (DTF 134 IV 82 consid. 6.2.3; 119 IV 145 consid. 2c; 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio
- 8 - applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_33/2008 del 12 giugno 2008 consid. 5.1).
E. 3.2 Le infrazioni alla LStup rimproverate ad A. sarebbero state commesse dal 6 agosto 2008 al 30 novembre 2008. Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore l’ultima revisione del diritto sanzionatorio (RU 2016 1249; FF 2012 4181). La nuova normativa si prefigge da un lato di ridurre la molteplicità delle sanzioni possibili, apportando in particolare delle modifiche in ambito di pene con la condizionale, dall’altro di ripristinare in parte le pene detentive di breve durata, in particolare riducendo il limite massimo della pena pecuniaria da 360 a 180 aliquote giornaliere e reintroducendo le pene detentive a partire da un minimo di 3 giorni (FF 2012 4193). Nel caso in disamina, ad A. è imputato il reato di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, per il quale è prevista sia in base all’attuale diritto che in base alla legge in vigore al momento dei fatti, una pena detentiva non inferiore a un anno, che può essere cumulata con una pena pecuniaria (v. anche infra consid. 3.3). Nella determinazione del diritto più favorevole ex art. 2 cpv. 2 CP, devono però essere considerate anche le norme sul concorso retrospettivo, avendo A. subito delle precedenti condanne. Giusta l’art. 49 cpv. 2 CP, se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio (“concorso retrospettivo”). A. è stato condannato il 12 febbraio 2010 dalla Corte delle assise criminali del Cantone Ticino ad una pena detentiva di quattro anni e sei mesi (cl. 9 p. 18-01-0203), ridotta, in data 16 dicembre 2010, dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale di appello del Cantone Ticino ad una pena detentiva di quattro anni e tre mesi (cl. 9 p. 18-01-0245). In virtù delle norme sul concorso retrospettivo, la pena che potrebbe venir emanata dalla scrivente Corte sarebbe dunque una pena complementare. In tale circostanza la durata da prendere in considerazione per la concessione della sospensione condizionale è la pena globale, ovvero la durata della prima condanna, in casu quattro anni e tre mesi, alla quale si deve aggiungere la durata della pena complementare (v. ad es. sentenze del Tribunale federale 6B_574/2008 del 27 novembre 2008; 6B_725/2007 del 15 aprile 2008; 6S.194/2003 del 15 dicembre 2003). Sia in base al vecchio che al nuovo diritto sanzionatorio l’applicazione della condizionale, rispettivamente della condizionale parziale è esclusa. Dal punto di vista della parte generale del Codice penale il nuovo diritto non
- 9 - costituisce dunque lex mitior rispetto a quello in vigore al momento dei fatti in esame.
E. 3.3 Dal 2008 ad oggi non vi sono però state solo modifiche del sistema sanzionatorio ma anche della LStup. Il 1° luglio 2011 è entrata in vigore una sua revisione parziale (RU 2009 2623), con la quale sono state apportate delle modifiche anche agli elementi costitutivi dell’art. 19 LStup; è d’uopo menzionare, per completezza, che il 1° ottobre 2013 sono state introdotte ulteriori modifiche (RU 2013 1451), che però non interessano la presente fattispecie. Tanto il vecchio art. 19 n. 1 quanto l’attuale art. 19 cpv. 1 LStup sanzionano chiunque, intenzionalmente e senza essere autorizzato, acquista, trasporta, importa, esporta, deposita, detiene, distribuisce, procura, negozia per terzi o vende stupefacenti, fa preparativi a questi scopi, finanzia un traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Come il vecchio art. 19 n. 1 LStup, la nuova disposizione reprime ogni atto che contribuisce o può contribuire alla messa in circolazione di stupefacenti o a renderli accessibili a eventuali consumatori (DTF 120 IV 334 consid. 2a). Sia per il nuovo che per il vecchio diritto, nei casi qualificati la sanzione è la pena detentiva non inferiore a un anno, alla quale può essere cumulata una pena pecuniaria. Per entrambi i diritti, la sanzione massima comminabile è quindi di 20 anni di pena detentiva (art. 40 CP), cumulabile con una pena pecuniaria (FF 2006 7917). Prima del 1° gennaio 2011 un caso era grave, in particolare, qualora l’autore sapeva o doveva presumere che l’infrazione si riferiva a una quantità di stupefacenti che poteva mettere in pericolo la salute di parecchie persone (vecchio art. 19 n. 2 lett. a LStup); agiva come membro di una banda, costituitasi per esercitare il traffico illecito di stupefacenti (vecchio art. 19 n. 2 lett. b LStup); realizzava, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole (vecchio art. 19 n. 2 lett. c LStup). Secondo il nuovo diritto, la condotta qualificata è data se l’autore sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti (art. 19 cpv. 2 lett. b LStup); realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole (art. 19 cpv. 2 lett. c LStup) o, per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (art. 19 cpv. 2 lett. d LStup).
- 10 - Lo scopo della qualifica dei casi cosiddetti gravi è di colpire più severamente gli spacciatori del mercato nero della droga che non sono tossicodipendenti e che senza ritegno traggono profitto a scapito della salute dei loro clienti (FF 2006 7916). Rispetto al vecchio diritto, il nuovo art. 19 cpv. 2 LStup limita le aggravanti a quattro situazioni distinte scegliendo una versione tassativa più conforme al principio della legalità (soppressione delle formulazioni “insbesondere”, “notamment”, “in particolare” presenti nelle versioni in lingua tedesca, francese e italiana nel vecchio diritto; v. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a ediz. 2010, n. 73 ad art. 19 LStup). In merito alla prima circostanza aggravante (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), unica qui di rilievo, il nuovo diritto corrisponde in gran parte a quello previgente; la nozione di quantità è però stata eliminata dalla disposizione, siccome la pericolosità che la sostanza rappresenta per la salute non dipende unicamente da questo criterio, ma pure da altri fattori, quali il rischio di un dosaggio eccessivo, la modalità d’uso problematica o il consumo di miscele (FF 2006 7916 e seg.; HUG-BEELI, Betäubungsmittelgesetz, 2015, n. 992 ad art. 19 LStup). Ciononostante, la quantità e la qualità della sostanza concorrono in misura determinante, motivo per il quale la giurisprudenza sviluppata finora sulla questione della quantità di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone resta applicabile (HUG-BEELI, op. cit., n. 1103 ad art. 19 LStup, e riferimenti citati). La giurisprudenza ha precisato che si è in presenza di una quantità di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di “parecchie persone” qualora la salute di 20 persone può essere messa a repentaglio (DTF 121 IV 334 consid. 2a). Per determinare la quantità a partire dalla quale la salute di parecchie persone può essere messa in pericolo va presa in considerazione la natura della sostanza stupefacente (DTF 108 IV 63 consid. 2a). Secondo la giurisprudenza, ciò è il caso segnatamente per le seguenti quantità: 12 grammi di eroina, 18 grammi di cocaina, intesi come stupefacenti puri (DTF 109 IV 143 consid. 3b; 119 IV 180 consid. 2d). Se il grado di purezza non può essere determinato perché lo stupefacente non è stato sequestrato, si potrà ragionevolmente partire dal presupposto che la sostanza sia di qualità media, fintanto non vi siano indicazioni che portino a pensare che la sostanza fosse particolarmente pura o particolarmente tagliata (DTF 138 IV 100 consid. 3.5). Per quel che concerne il diritto applicabile, si rileva che il nuovo diritto parrebbe astrattamente meno favorevole ad A. in quanto l’aggravante potrebbe essere adempiuta anche in presenza di quantità di stupefacente inferiore a quello ritenuto a rischio per la salute di molte persone dalla giurisprudenza relativa alla vecchia disposizione. In concreto tuttavia, poiché la quantità di cocaina che sarebbe stata oggetto di traffici è comunque molto superiore a quella
- 11 - determinante il caso grave secondo la giurisprudenza, la questione resta di mera natura teorica. Analogo discorso per le nuove attenuanti di cui all’art. 19 cpv. 3 LStup, le quali riguardano gli atti preparativi, risp. gli autori tossicomani e quindi non entrano in considerazione nel caso concreto, visto che ad A. non sono rimproverati meri atti preparativi e lui stesso ha sempre negato di consumare cocaina (v. cl. 12 p. 12.930.008).
E. 3.4 L’azione penale per il reato di cui all’art. 19 cpv. 1 LStup attualmente si prescrive in 10 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c CP), mentre prima del 1° gennaio 2014 essa si prescriveva in 7 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c vCP; art. 70 cpv. 1 lett. c vCP). Tuttavia, per quel che concerne il reato qualificato, in concreto contestato all’imputato, il termine di prescrizione è restato di 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP; art. 97 cpv. 1 lett. b vCP; art. 70 cpv. 1 lett. b vCP). Anche sotto questo profilo la nuova legge non costituisce dunque lex mitior.
E. 3.5 Da quanto sopra discende che, nel caso concreto, il diritto attuale non risulta più favorevole all’imputato rispetto al diritto previgente, per cui in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 CP si applica il diritto in vigore al momento dei fatti, ovvero la parte generale del Codice penale nella versione pubblicata in RU 2006 3459 3535 e l’art. 19 LStup nella versione pubblicata in RU 1975 1220 1228.
E. 4 Altre questioni pregiudiziali
E. 4.1 Il Procuratore federale non ha sollevato questioni pregiudiziali giusta l’art. 339 CPP.
E. 4.2 La difesa ha per contro sollevato le seguenti questioni pregiudiziali.
E. 4.2.1 Innanzitutto l'atto d'accusa non sarebbe sufficientemente preciso. Vi sarebbe dunque una violazione del principio accusatorio di cui agli art. 9 e 325 cpv. 1 lett. f CPP. L'atto d'accusa non indicherebbe e neppure individuerebbe i giorni in cui la sostanza stupefacente sarebbe stata trasportata in Italia, né indicherebbe a livello geografico, attraverso quali valichi di confine l'imputato sarebbe transitato. A mente della difesa queste imprecisioni disattenderebbero il principio accusatorio, non permettendo all'imputato di preparare efficacemente la sua difesa. La precisazione del giorno in cui sarebbe avvenuto il trasporto consentirebbe all'imputato di fornire un alibi, di chiamare dei testimoni a comprova del fatto che egli non era in Ticino, o laddove si pretende che sia transitato. Inoltre, l'atto d'accusa non menzionerebbe il grado di purezza della sostanza, anche solo in termini di stima, sebbene questa sia la circostanza alla base dell'aggravante ritenuta nell'atto d'accusa.
- 12 -
E. 4.2.2 La seconda questione pregiudiziale sollevata dalla difesa concerne l'assenza della possibilità per l'imputato di confrontarsi con il coimputato I.. La difesa rinvia all'art. 317 CPP, che riguarda l'interrogatorio finale secondo cui se la procedura preliminare è assai estesa e complessa, prima della chiusura dell'istruzione il pubblico ministero sottopone all'imputato un interrogatorio finale invitandolo a pronunciarsi in merito alle risultanze. Questo esposto ha molteplici funzioni: ha da un lato la funzione di permettere al tribunale che è investito dalla causa di confrontarsi immediatamente con le prove sulle quali si vorrà fondare l'accusa, e permettere all'imputato di conoscere le risultanze che l'accusa ritiene di avere nei suoi confronti, ma deve poter consentire anche alle altre parti al processo, in questo caso al coimputato, di poter disporre degli stessi elementi così da potersi confrontare con essi, nel rispetto dell'art. 6 CEDU.
E. 4.3 Entrambe le eccezioni sono state respinte dalla Corte con decisione incidentale del 13 marzo 2018 (v. cl. 12 p. 12.920.012).
E. 4.3.1 Per quanto riguarda la pretesa violazione del principio accusatorio va rilevato che l’atto d’accusa ha essenzialmente due funzioni: da un lato serve ad informare e definire la materia di cui si discuterà nel processo (funzione informativa) e dall’altro serve a delimitare il campo delle accuse in modo tale da permettere una difesa effettiva con pieno esercizio del diritto di essere sentito (funzione delimitativa), potendo contare sul fatto che il tribunale è vincolato alle fattispecie descritte nell’atto di accusa (cosiddetto principio di immutabilità). Il principio accusatorio è oggetto di una vasta giurisprudenza (v. DTF 141 IV 132 consid. 3.4.1; 133 IV 235 consid. 6; 126 I 19 consid. 2a; 120 IV 348 consid. 2 e 3; sentenza del Tribunale federale 6B_710/2015 del 16 dicembre 2015 consid. 1, pubblicato anche in forumpoenale 2017, pag. 10 e seg.) ed è ora codificato agli art. 9 e 325 cpv. 1 lett. f CPP. Contrariamente a quanto sostenuto dal difensore di A. l’atto di accusa qui in esame specifica luoghi, tempi e quantitativi con sufficiente precisione e permette un effettivo esercizio dei diritti processuali dell’imputato, informandolo in maniera completa sulle accuse mosse a suo carico e delimitando il campo delle stesse in maniera chiara, conformemente a quanto richiesto dalla predetta giurisprudenza.
E. 4.3.2 Per quanto riguarda l’assenza di un interrogatorio finale ex art. 317 CPP va preso atto che questo è obbligatorio solo nei casi in cui la procedura preliminare è assai estesa e complessa, condizioni che non sono adempiute nel caso concreto visto il numero piuttosto limitato di imputazioni ritenute nell’atto d’accusa in esame. Per il resto la valenza probatoria dell’audizione del coimputato concerne il merito della causa e non va quindi esaminata sotto il profilo dell’art. 339 cpv. 2 CPP (v. infra consid. 5.2.2 in fine).
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E. 4.4 Visto quanto sopra, non avendo le parti sollevato ulteriori questioni pregiudiziali ai sensi dell’art. 339 cpv. 2 CPP, questa Corte entra nel merito di tutte le accuse concernenti A..
E. 5 Legge federale sugli stupefacenti
E. 5.1 A. è accusato di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti. La norma concretamente applicabile è già stata esposta nei considerandi sul diritto intertemporale (v. supra consid. 3), a cui si può qui rinviare.
E. 5.1.1 effettuato preparativi in vista dell'importazione di stupefacenti e meglio per avere, nel corso della primavera 2007, ad UUU. e VVV.,
- 24 - dopo aver presentato il trafficante di stupefacenti K. a AA., aiutato quest'ultimo a reclutare quale corriere BB. per recarsi in Brasile dove insieme avrebbero dovuto prendere in consegna da 2 a 3 kg ciascuno di cocaina da portare in Svizzera;
E. 5.1.2 il 24 maggio 2007, a VVV., UU. e WWW., organizzando, tramite AA. e R., l'accoglienza della "comitiva brasiliana" con BB., che sapeva o doveva presumere trasportare un ingente quantitativo di cocaina, ma almeno 12 kg, presso l'aeroporto di UU1. ed il suo successivo trasporto mediante due autoveicoli presso l'albergo CC. a WWW., trasportato stupefacenti;
E. 5.1.3 all’inizio del 2008, ad VVV., detenuto al proprio domicilio 180 g di cocaina quindi venduto a credito, al prezzo di € 4000, risp. fr. 6'000.-, 80 g di cocaina a R., che tuttavia non gli ha mai versato i soldi;
E. 5.1.4 il 29 aprile 2009, ad VVV., detenuto a scopo di messa in circolazione 2,77 kg di marijuana (tasso THC 2,7- 10,4%);
E. 5.1.5 acquistato (con ruolo di complice) stupefacenti e meglio:
E. 5.1.5.1 il 19 febbraio 2007 a V., tramite agenzia DD. inviato fr. 3'840.- a EE. in Bolivia;
E. 5.1.5.2 il 20 febbraio 2007 ad UUU., tramite agenzia DD., inviato fr. 3'940.- ad EE. in Bolivia, sapendo o dovendo presumere che si trattava di denaro destinato al pagamento di alcuni kg di stupefacente;
E. 5.2 Al capo di accusa 1.1.1 è in sostanza rimproverato ad A. di avere, in correità con I., tra il 6 ed il 17 agosto 2008, a V., a W. e a X., trasportato ed esportato dalla Svizzera verso l’Italia, utilizzando la propria autovettura, marca Mercedes 1, color grigio, targata 2, un quantitativo di 8 kg di cocaina, occultata nel doppiofondo di quattro valigie, contenenti ciascuna un quantitativo di 2 kg di cocaina, sostanza stupefacente esportata in Italia per essere rivenduta a X. ad I..
E. 5.2.1 Quali prove a carico di A. vi sono anzitutto le dichiarazioni di H.. Esse costituiscono una chiamata di correo, ovvero una dichiarazione con cui il suo autore, oltre a confessare la propria implicazione nella commissione di un reato, accusa anche altri di averlo perpetrato (v. MINI, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche interrogativo, in RDAT 1995 II pag. 414). Conformemente al principio della libera valutazione delle prove, sancito dall'art.
- 14 -
E. 5.2.2 Le dichiarazioni di H. trovano tuttavia piena conferma anche in riscontri oggettivi, sia per quanto riguarda i tempi e i luoghi, che per le persone coinvolte ed il modus operandi. Dagli atti risulta in particolare che il 17 agosto 2008 sono stati rinvenuti in un sacco della spazzatura nei pressi del domicilio di A., i documenti di volo intestati ad O. e P. validi per la tratta aerea di andata VV.-Z.-WW. il 6 agosto 2008 e di ritorno WW.-Z.-UU. il 13/14 agosto 2008, nonché del cellophane sporco dello stesso grasso di colore rossastro utilizzato per camuffare la cocaina nelle valigie dei corrieri nel contesto dei suddetti traffici (cl. 5 p. 10-04-0029). Sempre il 17 agosto 2008, A. è stato fermato al valico doganale di XX., in entrata sul territorio svizzero, e trovato in possesso di EUR 4'780.--. Sono pure state rinvenute tracce di cocaina, a conferma di una contaminazione diretta, sulla sua persona e sul veicolo (v. rapporto informativo inerente il fermo e la visita di A. del 18.08.2008, cl. 2 p. 10-01-0187 segg.; sentenza del 12 febbraio 2010 della Corte della assise criminali, pag. 71, consid. VII pag. 138, cl. 9 p. 18-01-0141; sentenza del 16 settembre 2010 della Corte di cassazione e di revisione penale pag. 9 e seg., 19 e segg., cl. 9 p. 18-01-0220 e segg.). In sede dibattimentale, A. ha cercato di minimizzare la portata di questi accertamenti. Relativamente al fermo al valico di XX., egli ha dichiarato che il sergente della polizia che ha assistito alla sua perquisizione avrebbe affermato che la gran parte delle banconote è notoriamente inquinata da cocaina e che le contaminazione del veicolo sarebbe da ricondurre al semplice contatto con queste banconote “inquinate” (cl. 12 p. 12.930.008). Tali dichiarazioni, oltre che non supportate da nessun riscontro a verbale e prive di consistenza scientifica (al punto che nemmeno la difesa ha cercato di contestare in sede di arringa la fondatezza di questi accertamenti di polizia; v. cl. 12 p. 12.925.022 e seg.), non sono in alcun modo credibili, e sin quasi temerarie. Ben poco credibili sono anche le spiegazioni fornite da A. sull’origine della somma di quasi EUR 5'000.-- (in banconote da cinquanta) rinvenuti su di lui durante il fermo e la perquisizione in questione: egli ha sostenuto in maniera evasiva, e senza alcun oggettivo riscontro, che si tratterebbe di soldi (probabilmente non dichiarati al fisco) ricevuti dall’amministratore della Q. per pagare alcune – non meglio precisate – fatture (cl. 12 p. 12.930.008 e seg.). Per niente convincenti sono anche le spiegazioni fornite da A. in sede dibattimentale sul ritrovamento dei biglietti d’aereo dei due corrieri sudamericani, nel sacco di quella che non ha per altro negato essere la sua spazzatura: egli avrebbe casualmente incontrato queste due persone in piazza grande a YY., durante il Festival del cinema, e non avendo esse un albergo, si sarebbero rivolte
- 18 - a lui per affittare una camera privata. Parlando spagnolo, avrebbe messo loro a disposizione una camera a casa sua, per due notti, al prezzo di EUR 100.-- a testa a notte. Dopo aver pagato EUR 400.--, e offerto anche una cena ad A., i due se ne sarebero andati (v. cl. 12 p. 12.930.011). Visto il pregresso fascio di indizi e le dichiarazioni di H. non vi è invece alcun dubbio che i due corrieri in questione non fossero stati incontrati per caso al Festival ma si fossero fermati da A. proprio in funzione del traffico in questione, secondo un piano ben preciso. Di nessuna utilità potenziale sono altresì le istanze probatorie già oggetto del decreto ordinatorio del 22 dicembre 2017 (v. cl. 12 p. 12.280.001 e segg.). Da un lato non si vede cosa avrebbe potuto dire sui fatti in questione K., visto che non risulta in essi coinvolto. D’altro canto, per quanto riguarda la mancata possibilità di controinterrogare J., R. e/o terzi va rilevato che ai fini del presente giudizio non vengono utilizzate altre deposizioni oltre a quelle di H., correttamente eseguite nel pieno rispetto del contraddittorio (v. cl. 7 p. 13-02-0214 e segg. e p. 13-03- 0001 e segg.). La mancata possibilità di controinterrogare J., R. e/o altri non ha in tal senso nessuna conseguenza a livello di diritti della difesa, la quale del resto aveva “condizionato” la stessa istanza probatoria ad un eventuale utilizzo di tali dichiarazioni a detrimento dell’imputato (v. cl. 12 p. 12.521.001). Analogo discorso per la mancata possibilità di interrogare I. , il quale si è sempre avvalso della facoltà di tacere e non si è mai presentato in aula, pur correttamente citato in applicazione dell’art. 366 CPP (v. cl. 12 p. 12.920.001 e segg.), confermando implicitamente la sua volontà di non collaborare con la giustizia svizzera e quindi nemmeno di fare dichiarazioni a carico o a discarico di A.. La mancata comparizione e la successiva disgiunzione della procedura a suo carico non hanno per tanto nessun influsso sulla posizione di A. nella presente procedura.
E. 5.2.3 Concludendo il quadro probatorio che emerge a carico di A. non lascia spazio a dubbi. In presenza di un così solido e consistente fascio di elementi probatori, univoci e concordanti tra di loro per tempi, luoghi e modalità di azione, questa Corte – non avendo per altro nessun motivo per dubitare della veridicità delle lineari e coerenti dichiarazioni rese da H., il quale non ha tratto nessun vantaggio da queste dichiarazioni, né si vede quali motivi avesse per incolpare a torto A., che ha anzi contribuito a scagionare per il susseguente traffico del gennaio 2009 (v. cl. 7 p. 13-02-0222) – ritiene che la partecipazione dell’imputato al traffico in parola è provata al di là di ogni ragionevole dubbio. A., partecipando in prima persona alla fase esecutiva del traffico, ha rivestito un ruolo chiave nel trasporto della cocaina. Egli ha preso in consegna la merce a V., ha quindi effettuato il trasporto dello stupefacente e dei corrieri, con la sua auto, da V. a X., dove ha consegnato la cocaina all’acquirente finale. A. ha assunto un ruolo di primaria importanza, vicino ai vertici, mantenendo i contatti tra i trafficanti e l’acquirente della cocaina, come dimostra del resto anche la telefonata che ha fatto ad I.
- 19 - proprio il 17 agosto 2008 alle 15.12 (v. cl. 2 p. 10-01-0191). Contrariamente a quanto ipotizzato nell’istanza probatoria del 12 dicembre 2017 (v. cl. 12 p. 12.521.001), respinta con decreto del 22 dicembre 2017, non vengono per altro utilizzate a carico di A. misure di sorveglianza telefonica: la predetta telefonata risulta semplicemente dal verbale 17 agosto 2008 del Corpo delle guardie di confine riguardante il precitato controllo al passaggio del confine con relativa perquisizione del cellulare dell’imputato. A conferma del coinvolgimento di A. occorre inoltre menzionare quanto emerso dal sequestro dei dati e relativi files contenuti nel computer in uso all’imputato, riferiti a corrispondenza e-mail e conversazioni chat (v. cl. 5 p. 10-04-0047 e rinvii). Dalla scansione di un album denominato “Cartoline da Firenze” risultano gli indirizzi di posta elettronica in Bolivia di S. (moglie di K., condannato unitamente ad A. in sede cantonale per partecipazione ai traffici della sopraccitata banda sudamericana), della sorella di quest’ultima T. e di M., ossia di colui che è considerato essere alla testa del gruppo criminale sudamericano. In sede dibattimentale A. ha tentato di sminuire anche questi contatti, riconducendoli soprattutto a questioni sentimentali (con le sorelle S. e T.), e negando addirittura di conoscere M., ma senza in alcun modo spiegare come mai l’indirizzo di quest’ultimo potesse essere finito nel suo computer. Le dichiarazioni in merito (v. cl. 12 p. 12.930.009) non sono in alcun modo credibili e rappresentano un ulteriore, maldestro tentativo di nascondere contatti decisivi per l’organizzazione del traffico di cocaina. La condotta di A. non lascia altresì alcun dubbio in merito alla realizzazione della fattispecie soggettiva, avendo egli compiuto tutti i sopraccitati atti in maniera consapevole e volontaria, secondo un’attenta e dettagliata pianificazione, come emerge chiaramente dalle dichiarazioni di H. e dai convergenti riscontri oggettivi agli atti. Ne consegue che sono adempiute sia le condizioni oggettive che quelle soggettive del reato descritto al capo di accusa 1.1.1. In relazione al quantitativo di cocaina in esso indicato il reato di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti è dunque perfezionato.
E. 5.3 sviamento della giustizia
per avere, in correità con FF., il 21 aprile 2006, a YY., fatto all’autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che essi sapevano non commesso, e meglio per avere falsamente denunciato alla Polizia Cantonale di aver subito, in data 19 aprile 2006, tra le 13:15 e le 14:45, a XXX. (CO), il furto del furgone Fiat 3, targato 4, di proprietà della GG. AG e da lui noleggiato il 18 aprile 2006 presso il Garage HH. SA di YYY. e del preteso carico (350 PC portatili del valore dichiarato di EUR 192’500), furto in realtà non avvenuto;
E. 5.3.1 A proposito di questo secondo viaggio, H. ha dichiarato che il nipote J., gli ha riferito che i corrieri sarebbero giunti a V., dove A. avrebbe preso in consegna le valigie e si sarebbe quindi occupato del trasporto dello stupefacente a X.. Anche in questo caso i due corrieri avrebbero trasportato ognuno due valigie contenenti 2 kg di cocaina, per un quantitativo totale di 8 kg. Per pagare i corrieri, I. avrebbe mandato EUR 20’000.-- tramite A. a V. e lì il denaro sarebbe stato consegnato a J., il quale lo avrebbe consegnato ai destinatari (cl. 7 p. 13-03-0001 e segg.).
E. 5.3.2 Ora, a differenza del traffico trattato in precedenza, per questo capo di accusa non vi sono dichiarazioni di H. che attestano una sua presa di conoscenza diretta e personale del coinvolgimento di A.: il tutto gli è stato “solo” riportato dal nipote. Si tratta in questo senso di una dichiarazione de auditu, di per sé credibile, ma non sufficiente per una condanna, perché non corroborata da ulteriori riscontri, a differenza di quanto riguarda il traffico di agosto. La lettura di un estratto del verbale di interrogatorio (a confronto) del 27 giugno 2014 tra H. ed A., ove il primo, in relazione al traffico di agosto, riporta di aver personalmente e direttamente costatato il ruolo attivo di A., mentre parla solo per sentito dire o riferito del secondo traffico, è significativa: “Domanda ad H. Quale era il ruolo di A. nei traffici di stupefacenti, ai quali lei ha partecipato, ossia nei due traffici di cui abbiamo parlato in precedenza? NeI primo traffico A. ha trasportato le valigie, nel secondo viaggio è stato mio nipote a informarmi che A. aveva portato le valigie. ADR: Le valigie contenevano cocaina. Erano 2 corrieri con 4 valigie e complessivamente 2 erano 8 kg di cocaina.” (pag. 6-7, n. 40-44, 1-2)
“Domanda dell’avv. Guglielmoni ad H. Chi portava le valigie? Nel primo traffico i corrieri, con le relative, valigie sono stati trasportati da V. a I-X. da A.. Nel secondo viaggio i corrieri sono arrivati a V. e mio nipote mi disse che A. si è occupato del relativo trasporto a I-X..” (pag. 7, n. 4-9)
E. 5.3.3 In casu manca dunque quell’intensità probatoria che caratterizza il primo traffico di stupefacente. A carico di A. non vi sono altre prove oltre a queste dichiarazioni, che riferiscono però di quanto detto dal nipote di H., e non di quanto constatato de visu da quest’ultimo. Il nipote di H. non è del resto stato sentito in contraddittorio per cui la sua testimonianza non è utilizzabile. Non vi è motivo di
- 21 - credere che H. non abbia riferito correttamente quanto detto dal nipote, ma appunto solo quanto detto dal nipote non quanto fatto concretamente da A.: in questo senso non è in discussione la buona fede o la credibilità di H., ma ciò non basta per ritenere provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la partecipazione di A. anche a questo traffico. Vista la giurisprudenza citata al consid. 5.2.1 ed in applicazione del principio in dubio pro reo, A. deve essere per tanto prosciolto dal capo di accusa 1.1.2.
E. 5.4 truffa mancata
- 25 -
per avere, in correità con FF., nell'aprile 2006, ad VVV., UUU., nonché in altre località, allo scopo di procacciare a se e ad altri un indebito profitto, compiuto senza risultato tutti gli atti necessari per ingannare con astuzia i funzionari della II. Assicurazioni e meglio per avere, chiedendo ed ottenendo di aumentare da fr. 100'000 a fr. 304'150 la copertura assicurativa della polizza "Assicurazioni trasporti" della JJ. SA (società di cui FF. era azionista e A. amministratore unico) in relazione al previsto trasporto di 350 PC portatili del valore dichiarato di EUR 192'500, annunciando poi contrariamente al vero, il 20/24 aprile 2006, di averne subito il furto, compilando l'apposita dichiarazione di sinistra e fornendo una fattura proforma riferita all'asserita vendita di 350 PC portatili, tentato di ottenere indebitamente un risarcimento pari al valore dichiarato della merce asseritamene trasportata da parte della II. Assicurazioni, la quale non ha tuttavia risarcito il danno annunciato;
E. 5.5 appropriazione indebita
per essersi, il 18/19 aprile 2006, a YYY. nonché in altre località all'estero, allo scopo di procacciare a se e ad altri un indebito profitto, appropriate del furgone Fiat 3, targato 4, di proprietà della GG. AG e da lui noleggiato il 18 aprile 2006 presso il Garage HH. SA di YYY., del valore di fr. 22'300.- (valore a nuovo: 45'000), ritenuto che il furgone, di cui e stato denunciato contrariamente al vero il furto, non e più stato ritrovato” (18-01-0199 e segg.).
Con sentenza del 16 settembre 2010 della Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d’appello del Cantone Ticino (cl. 9 p. 18-01-0212/0245), il dispositivo n. 5.1.4 della summenzionata sentenza cantonale è stato annullato e la pena inflitta ad A. è stata ridotta ad una pena detentiva di quattro anni e tre mesi. A. ha poi impugnato tale decisione al Tribunale federale, il quale, con pronuncia del 4 febbraio 2011, ha dichiarato inammissibile il ricorso (cl. 5 p. 10- 04-0071). Il 20 giugno 2011, A. si è ancora rivolto alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino postulando la revisione delle summenzionate decisioni ed invocandone il completo annullamento, con suo proscioglimento dalle condanne per i reati di infrazione aggravata alla LStup, sviamento della giustizia, truffa mancata ed appropriazione indebita. L’8 novembre 2011 la corte cantonale ha respinto l’istanza (cl. 5 p. 10-04-0081). Inoltre, il 27 agosto 2014, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha condannato A., tramite decreto d’accusa, a una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 90.-- cadauna, pena sospesa con la condizionale con un periodo di prova di
- 26 - tre anni, nonché a una multa di fr. 300.--, per appropriazione indebita d’imposta alla fonte (cl. 12 p. 12.925.026 e seg.). Per quanto riguarda la pena detentiva di cui sopra, il 19 dicembre 2016 il GPC ha deciso la liberazione condizionale di A. a partire dal 9 gennaio 2017, con un periodo di prova sino al 10 giugno 2018. La pena rimanente era di 1 anno, 5 mesi e 2 giorni (v. cl. 12 p. 12.221.006). 6.7 Questo significa, nel caso in esame, che questo Tribunale può applicare solo una pena complementare rispetto alla pena già pronunciata dalla Corte delle assise criminali del Cantone Ticino del 12 febbraio 2010 e corretta dalla sentenza del
E. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente, ossia secondo il proprio convincimento, tali dichiarazioni e decide se attribuire loro forza probatoria. Nell'ambito di tale valutazione spetta al giudice esaminare se la chiamata di correo, nella sua qualità di semplice indizio, sia attendibile. Ciò è il caso in particolare se essa è "vestita", ossia sorretta da altri indizi o prove convergenti, suscettibili di comprovare la colpevolezza della persona interessata dalla chiamata di correo (sentenze del Tribunale federale 6B_155/2013 del 17 settembre 2013 consid. 2.2 e 6P.30/1997 del 28 aprile 1997 consid. 3a). Nel corso dell'inchiesta, H. ha affermato di avere visto A. per la prima volta nell’agosto del 2008 all’Hotel L. di Y. (cl. 7 p. 13-02-0217). Egli avrebbe poi rivisto A. a V., in occasione del traffico del 6-14 agosto 2008 (cl. 7 p. 13-02-0217 e seg.; 13-03-0003), che vedeva M. quale fornitore della cocaina (cl. 11 p. 23-03-0051). Lo stupefacente partiva dalla Bolivia, via Brasile, Z. e poi UU. e veniva nascosto nel doppiofondo delle valigie; la destinazione finale era l’Italia (cl. 7 p. 13-02- 0216). H. ha dichiarato che in quell’occasione lui, unitamente al nipote J. , avrebbe effettuato la trasferta dalla Spagna a X. in aereo, e da X. il nipote avrebbe proseguito il viaggio verso l’aeroporto di UU. per aspettare i corrieri con il carico di stupefacente occultato nelle valigie. H. era a conoscenza che sarebbero giunti ad UU. due corrieri con ciascuno 4 kg di cocaina, per un totale di 8 kg di stupefacente (cl. 7 p. 13-02-0160). J. avrebbe in seguito effettuato la trasferta, unitamente ai corrieri (che trasportavano due grandi valigie a testa), in treno sino a V., luogo in cui, assieme ad H., avrebbero incontrato l'intermediario dell'acquirente, indicato come A., il quale sarebbe stato incaricato del trasporto della merce per la consegna ad I., in qualità di acquirente finale (cl. 7 p. 13-02- 0217 e seg.; 13-02-0160 e seg.). Durante il viaggio, J. avrebbe contattato I. ed i due si sarebbero accordati sulla quantità di stupefacente e sul prezzo (cl. 7 p. 13- 02-0161). Giunti a V. I. avrebbe indicato ai corrieri di caricare le valigie contenti la cocaina nella Mercedes grigia di A. e di salire anch’essi sul medesimo veicolo (cl. 7 p. 13-02-0218; 13-02-0161). A. avrebbe trasportato la merce da V. a X., dove l’avrebbe consegnata all’acquirente, ossia ad I.. H. e suo nipote si sarebbero invece recati a X. in auto con I.. Lì A. li avrebbe raggiunti con i corrieri. Questi avrebbero quindi preso le valigie contenenti la cocaina e le avrebbero consegnate ad I.. In seguito H., suo nipote ed i corrieri sarebbero andati con l’auto di A. all’albergo N. (cl. 7 p. 13-02-0217 e segg.; p. 13-03-0003 e segg.). H. ha pure precisato che la tappa intermedia a V. ed il successivo proseguimento verso X. corrispondeva ad una disposizione di I., quale proprietario della merce dal momento in cui questa giungeva a V.. Riferendosi a quanto dettogli dal nipote, H. ha indicato che il pagamento dei corrieri e delle sue prestazioni come pure di quelle di suo nipote è stato fatto a X. da I. a J.. I. gli avrebbe consegnato a tale proposito EUR 30'000.--, di cui EUR 20’000.-- sarebbero stati consegnati ai
- 15 - corrieri a V. (cl. 7 p. 13-03-0008 e seg.). In seguito, I. avrebbe pagato EUR 70’000/80'000.-- quale parte del prezzo della cocaina, importo che il nipote avrebbe trasportato in Spagna e consegnato a M. ; il prezzo della cocaina era di EUR 25'000.-- al chilo (cl. 7 p. 13-02-0228 e seg.). Particolarmente significative per quanto concerne il ruolo di A. nell’operazione sono le seguenti dichiarazioni, contenute nel verbale di confronto del 27 giugno 2014 (cl. 7 p. 13-03-0001 e segg.), e quindi nel pieno rispetto delle regole del contraddittorio (v. sentenza del Tribunale federale 6B_254/2016 del 12 settembre 2016 consid. 5.2 e rinvii):
“Domanda ad H. Quale era il ruolo di A. nei traffici di stupefacenti, ai quali lei ha partecipato, ossia nei due traffici di cui abbiamo parlato in precedenza? NeI primo traffico A. ha trasportato le valigie, nel secondo viaggio è stato mio nipote a informarmi che A. aveva portato le valigie. ADR: Le valigie contenevano cocaina. Erano 2 corrieri con 4 valigie e complessivamente 2 erano 8 kg di cocaina.” (pag. 6-7, n. 40-44, 1-2)
“Domanda dell’avv. Guglielmoni ad H. Chi portava le valigie? Nel primo traffico i corrieri, con le relative, valigie sono stati trasportati da V. a I-X. da A.. Nel secondo viaggio i corrieri sono arrivati a V. e mio nipote mi disse che A. si è occupato del relativo trasporto a I-X.. ADR: Nel secondo viaggio le valigie sono state consegnate ad A. dai 2 corrieri.” (pag. 7,
n. 4-9)
“Domanda ad H. Nei traffici che lei ha ammesso di aver commesso, ai quali avrebbe partecipato A., come veniva trasportato lo stupefacente dal sud America all’Europa e da parte di chi? Lo stupefacente partiva dalla Bolivia, via Brasile, P-Z. e poi UU.. Lo stupefacente veniva nascosto nel doppiofondo della valigia. ADR: I corrieri venivano ingaggiati in Brasile. Normalmente erano persone brasiliane, ma in questi due traffici erano spagnoli.” (pag. 7, n. 29-36)
“Domanda ad H. Chi era il compratore della sostanza stupefacente che è stata trafficata in questi due traffici? I.. ADR: lo chiamavo I. "vecchio"” (pag. 7, n. 38-42)
- 16 - “Domanda ad H. Perché lei durante i su indicati traffici si è fermato in Ticino e non ha percorso direttamente la tratta UU.-I-X.? Questa era una disposizione di I. che era il proprietario della merce, vale a dire della cocaina, a partire dal momento in cui la stessa arrivava a V.. ADR: Il pagamento non è avvenuto a V.. Ricordo che nel primo viaggio I. ha pagato EUR 30000.-- a mio nipote, mentre nel secondo viaggio I. ha mandato EUR 20000.-- tramite A. a V.. li denaro è stato consegnato a mio nipote per pagare i corrieri. ADR: So queste cose perché me le ha dette mio nipote. Preciso che il denaro è stato consegnato successivamente alla consegna delle valigie ad A. a V.. ADR: Sì, nei giorni successivi, due giorni dopo.” (pag. 8, n. 17-29)
“Domanda ad H. Lei ha dichiarato che le valigie contenenti Io stupefacente sono state consegnate a I-X. ad I. da A.. Lei da chi è stato pagato? Mio nipote. La prima volta EUR 5000.-- e la seconda volta non mi ha pagato, mi ha regalato dei vestiti. ADR: I. ha pagato mio nipote a I-X. la prima volta, consegnandogli EUR 30000.--. Nel secondo traffico FF. ossia I. ha incaricato A. di consegnare a mio nipote EUR 20000.--. ADR: Sì, questi EUR 20’000.-- erano destinati ai corrieri. In questa occasione c’è stato solo questo compenso.” (pag. 9, n. 1-10).
Dal canto suo A. ha negato il proprio coinvolgimento in questo traffico di cocaina, dichiarandosi estraneo ai fatti contestatigli (cl. 12 p. 12.930.002 e segg.). Egli ha sì confermato di conoscere H. e I., ma per motivi non connessi ai traffici di cocaina (cl. 12 p. 12.930.005 e segg.; 13-03-0003). In occasione del suo interrogatorio del 22 luglio 2016 si è avvalso della facoltà di non rispondere (cl. 7
p. 13-01-0207), come in gran parte anche in occasione dell’interrogatorio di confronto del 27 giugno 2014 tra lui ed H. (v. cl. 7 p. 13-03-0003 e segg.). Anche in sede di interrogatorio finale dinanzi al MPC, si è avvalso della facoltà di non rispondere (cl. 7 p. 13-01-0207), mentre nell’istruttoria dibattimentale, pur avvalendosi della facoltà di non rispondere in merito alle accuse in quanto tali, ha fornito talune informazioni sulla sua situazione personale, sui suoi rapporti con alcune delle persone oggetto dell’inchiesta e su taluni accertamenti agli atti (v. cl.
E. 10.1 Conformemente all' art. 74 cpv. 2 LOAP la Corte designa, in applicazione degli art. 31-36 CPP, il Cantone cui compete l'esecuzione.
E. 10.2 Nel caso concreto, visto il domicilio del condannato, vi è motivo di designare il Cantone Ticino come Cantone di esecuzione.
- 34 -
E. 12 p. 12.930.002 e segg.). In particolare per quanto riguarda H. ha dichiarato di averlo visto 3-4 volte, sempre in presenza di I., ma di aver parlato solo del più e del meno con lui, in spagnolo – lingua che all’imputato piace molto – facendo discorsi “da maschi”, senza ulteriori precisazioni (cl. 12 p. 12.930.005). Più oltre, nel suo interrogatorio, A. ha dichiarato di non capire i motivi per cui H. gli rivolge
- 17 - le accuse di aver trafficato cocaina, ipotizzando che si tratterebbe di una ritorsione, ma senza spiegarne i motivi (cl. 12 p. 12.930.010 e seg.).
E. 16 settembre 2010 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello, atteso che gli atti per i quali A. è qui ritenuto colpevole sono stati commessi prima delle predette decisioni. Il principio che occorre seguire è quello, sotteso alla nozione di concorso retrospettivo, che il reo non debba essere svantaggiato per il semplice fatto di venire giudicato mediante più sentenze invece che mediante un unico giudizio (v. DTF 132 IV 102 consid. 8.2; 129 IV 113 consid. 1.1; 118 IV 119 consid. 1; 109 IV 68 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 6B_180/2011 del 5 aprile 2012 consid. 3.4.1). Per determinare la pena ipotetica complessiva, va dunque tenuto conto della gravità dei reati complessivi di cui A. è stato riconosciuto colpevole sia in questo procedimento che in quello cantonale già cresciuto in giudicato. Nel quadro dell'esame di cui all'art. 49 cpv. 1 CP, in concreto l'infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti si rivela essere il reato più grave, punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno, che può essere cumulata con una pena pecuniaria (art. 19 n. 3 vLStup). Il vincolo massimo legale è statuito nell'art. 49 cpv. 1 CP e corrisponde in concreto alla pena di vent’anni (v. art. 40 cpv. 2 prima frase CP). 6.8 A., cittadino svizzero, è nato a ZZZ. e cresciuto ad U.. Egli è separato legalmente dal 2005 ed ha una figlia, nonché una nipote da un fratello nel frattempo deceduto (v. cl. 12 p. 12.930.002). A livello scolastico, ha frequentato le elementari ed il ginnasio ad U., poi per due anni la scuola magistrale a YY., senza terminarla. In seguito ha frequentato la scuola di apprendista di commercio a V., ottenendo l’attestato federale con una buona media. Dopo aver superato il relativo esame, ha dato per 6-7 anni dei corsi di contabilità in Ticino per conto della scuola KK. di UU.. In seguito per 5 anni, fino al 1989, è stato responsabile della contabilità e del personale per conto della LL. SA di Y.. Nel 1989 ha aperto in proprio “La A. computer services”, ad U., attiva fino al 1992, facendo contabilità e consulenze per altre ditte. Nel 1992 è
- 27 - partito con la famiglia alla volta del Costa Rica e poi di Panama, dove è rimasto per tre anni, svolgendo attività di consulente a favore di esercenti che volevano aprire dei ristoranti. Alla fine del 1995 ha quindi deciso di rientrare in Svizzera. Una volta rientrato ha svolto dei programmi occupazionali presso il Dipartimento del territorio ed in seguito è tornato nel campo dell’informatica. Nel 2000 ha avuto un crollo finanziario legato ad un gioco inventato su internet, e per il quale gli era stato concesso un assegno, poi risultato scoperto (v. cl. 12 p. 12.930.003). In sede dibattimentale A. ha asserito di gestire attualmente la ditta “A. Consulting” con sede ad UUUU., nel Canton Uri, che si occupa di consulenza ad altre ditte. Da questa attività percepisce, mediamente, un reddito di circa fr. 2’000.-- mensili; egli non ha indicato ulteriori redditi oppure sostanza. Per contro ha asserito di avere una pesante posizione debitoria, con precetti esecutivi e atti carenza beni per centinaia di migliaia di franchi (v. cl. 12 p. 12.930.003 e segg.). Per quanto riguarda il suo stato di salute egli ha dichiarato di soffrire di glaucoma all’occhio destro e di ipertensione. Il 2 luglio 2017 è stato inoltre operato d’urgenza a causa di un infarto (cl. 12 p. 12.930.003). 6.9 Dal punto di vista oggettivo il reato di infrazione aggravata alla LStup in cui è occorso A. si contraddistingue anzitutto e in maniera importante per l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente, segnatamente 8 kg di cocaina imputatogli nel presente procedimento e circa 12 kg di cocaina per i traffici oggetto della sentenza cantonale. Dal punto di vista soggettivo vanno altresì considerati i motivi egoistici (scopo di lucro), in particolare la sua disponibilità a svolgere, dietro compenso, un’attività superiore a quella di un semplice corriere nell’ambito di traffici internazionali e in numerosi traffici dalla Svizzera all’Italia: egli, oltre a trasportare la cocaina oltre confine, a trasportare in Svizzera il compenso dovuto ai corrieri ed ai loro rappresentanti, ha pure gestito i contatti con i corrieri e l’acquirente della cocaina, permettendo così la realizzazione di traffici per ingenti quantitativi di stupefacente. Fermo restando il suo diritto a tacere e non collaborare con la giustizia va altresì preso atto che A. non manifesta nessun pentimento e persiste a negare l’evidenza, adducendo spiegazioni inverosimili oppure anche evocando l’esistenza di presunte congiure nei suoi confronti, sia in questo procedimento che in quello cantonale (v. supra consid. 5.2.2). Alla luce dei fattori testé citati la colpevolezza di A. va considerata di rilevante gravità. Ritenuta la presenza di ulteriori infrazioni – sviamento della giustizia, truffa mancata e appropriazione indebita – occorre procedere all’aumento della pena in misura adeguata e parimenti apprezzare nel loro complesso le circostanze aggravanti e quelle attenuanti.
- 28 - Anche per quanto riguarda le ulteriori infrazioni interessate dall’aumento di pena, questa Corte condivide pienamente le considerazioni contenute nelle sentenze cantonali succitate, secondo cui A. disponeva di un’energia criminale che si è dispiegata su di un periodo temporale abbastanza lungo e che ha portato A. a mettersi a disposizione, con facilità e sempre dietro compenso, per tutta una serie di attività criminali. Per quanto attiene alle circostanze attenuanti, questo Collegio rileva che i fatti per i quali A. è stato qui riconosciuto autore colpevole sono occorsi tra il 6 e il 17 agosto 2008, per cui la relativa pena deve essere attenuata giusta l’art. 48 lett. e CP, essendo quasi trascorso un periodo di 10 anni dai fatti, al limite dunque dei due terzi del termine di prescrizione dell’azione penale di 15 anni e non essendosi il reo da allora più reso responsabile di infrazioni di paragonabile gravità (v. DTF 140 IV 145 consid. 3.1). Non vi sono infatti elementi per ritenere che abbia partecipato al successivo traffico del gennaio 2009, di cui ha riferito lo stesso H. (cl. 7 p. 13-02-0222), mentre da quello del novembre 2008 è stato qui prosciolto. In questo senso non rappresenta un sostanziale ostacolo all’applicazione di questa attenuante specifica la condanna per appropriazione indebita d’imposta alla fonte, per un importo complessivo sottratto di fr. 5'195.60 nella sua qualità di amministratore unico della società MM. Immobilien, per fatti commessi a partire dal mese di maggio 2014 (cl. 12 p. 12.925.026) e quindi presumibilmente in ragione del fatto che A., trovandosi in detenzione dal 16 maggio 2014 al 9 gennaio 2017 (v. cl. 12 p. 12.930.002 e 12.221.006) aveva trascurato, pur colpevolmente, taluni suoi obblighi burocratici. Di non trascurabile rilievo è anche la durata della procedura, la quale va considerata, sulla base della giurisprudenza (DTF 143 IV 272 consid. 1.3.1 e 1.4.1; 130 VI 54 consid. 3.3.1), sia nella sua durata assoluta che nelle sue singole componenti. Alla luce di queste circostanze, la Corte ritiene che vi sia stata una violazione del principio della celerità giusta l’art. 6 CEDU – in particolare per il lungo tempo trascorso fra i primi sospetti a carico dell’imputato, risalenti al 1. luglio 2011 (v. cl. 1 p. 9-02-0007), la formale estensione del procedimento anche a suo carico, risalente al 24 marzo 2014, e il rinvio a giudizio del 18 ottobre 2017
– e che la pena da infliggere ad A. debba essere conseguentemente attenuata in maniera rilevante anche per questo motivo. Alla luce di quanto sopra esposto, ponderate tutte le circostanze, la Corte giudica adeguata alla colpevolezza di A. una pena detentiva complessiva di 5 (cinque) anni e 3 (tre) mesi, dalla quale vanno dedotti i 4 (quattro) anni e 3 (tre) mesi inflitti il 16 settembre 2010 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello. La pena complementare sarà quindi di 12 mesi di detenzione da scontare, non rientrando la pena complessiva nei limiti oggettivi per la concessione della condizionale (v. già supra consid. 3.2). Da tale pena va dedotto
- 29 - il carcere preventivo sofferto pari a 3 giorni. Nella commisurazione della pena si è non da ultimo tenuto conto dell’effetto della pena sulla sua vita come prescritto all’art. 47 cpv. 1 CP (v. più ampiamente DTF 138 IV 120 consid. 5.2; 134 IV 97 consid. 4.2, 82 consid. 4.1), visto che il 10 giugno di quest’anno scade di per sé il periodo di prova della liberazione condizionale per la precedente condanna (v. cl. 12 p. 12.221.006), fermo restando che non spetta al giudice di merito decidere se, visto l’art. 86 cpv. 4 CP e le particolarità del caso, siano dati i presupposti per il mantenimento della liberazione condizionale (v. JOSITSCH/EGE/SCHWARZENEGGER, Strafrecht II, 9a ediz. 2018, pag. 251 e segg.), o comunque per l’applicazione di un regime detentivo ex art. 77a CP (v. BRÄGGER, Commentario basilese, 3a ediz. 2013, n. 1 e segg. ad art. 77a CP). 7. Sulle misure 7.1 Giusta l’art. 69 CP, il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico. Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato ed erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo sol- tanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70 cpv. 5 CP). 7.2 Il MPC nell’atto d’accusa non ha richiesto la confisca dei beni sequestrati ad A.. Anche la difesa, dal canto suo, è rimasta silente in merito. 7.3 Fra gli oggetti indicati al punto 4.1.1 dell’atto di accusa figurano anzitutto le copie forensi dei seguenti oggetti: “notebook SAMSUNG, modello NP300V5A-S0ACH, s/n HN5V93SBB00025J, harddisk 500 GB, con caricature
- harddisk WD 500 GB s/n WCASY2733867, comprensivo di caricatore
- 30 -
- computer STEG 500 GB, s/n 746223, modello l3-silenzio-04
- 3 chiavette USB: una di marca VERBATIM di colore rosso con indicazione 1 GB, una di marca PNY ATTACHÉ di colore nero (8 GB) e una di marca SANDISK CRUZER EDGE (16 GB) di colore nero-rosso
- telefono mobile di marca SAMSUNG modello SGH-X820, s/n R3VA960077X con SIM 5, comprensivo di caricatore
- computer ACER modello ASPIRE E700, s/n 1HME69ZLP703281D02900
- notebook di marca SAMSUNG modello NP-RC730S04OH, s/n HDNQ91CC200121M, con caricatore, hard disk 1 TB
- computer TOWER 320 GB torre nera e grigia senza altri dati
- telefono mobile di marca HTC di colore nero e rosso, n. IMEI 6 7.4 In quanto copie forensi i predetti oggetti entrano a far parte del materiale probatorio agli atti e non necessitano di specifica menzione nel dispositivo della presente sentenza. Per contro va ordinato il dissequestro del porta assegni di colore nero di cui alla posizione 2 del punto 4.1.1 dell’atto d’accusa (v. cl. 1 p. 08- 01-0035) perché non rientra palesemente nelle fattispecie di cui al consid. 7.1. 8. Sulle spese e ripetibili 8.1 Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla PGF e dal MPC nella procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale penale federale nella procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’art. 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di
- 31 - altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un’istruttoria, l’emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra i fr. 200.-- e i fr. 50’000.-- (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d’accusa (cfr. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l’emolumento relativo all’istruttoria oscilla tra fr. 1’000.-- e fr. 100’000.-- (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria non deve superare fr. 100’000.-- (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l’emolumento di giustizia varia tra i fr. 1’000.-- e i fr. 100’000.-- (art. 7 lett. b RSPPF). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un’istruttoria, l'emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra 200 e 50'000 franchi (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d’accusa (cfr. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l'emolumento relativo all’istruttoria oscilla tra 1'000 e 100'000 franchi (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria non deve superare 100'000 franchi (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra 1'000 e 100'000 franchi (art. 7 lett. b RSPPF). Il Messaggio del Consiglio federale concernente l’unificazione del diritto processuale penale (FF 2006 1228) menziona che per gli emolumenti e per i disborsi l’autorità può tenere conto della situazione finanziaria della persona che vi è assoggettata. L’autorità penale può decidere di ridurre o di condonare le spese procedurali allorquando il loro importo risulta troppo elevato oppure disproporzionato, e ciò al fine d’evitare che il pagamento delle spese procedurali, considerata la situazione della persona condannata al loro pagamento, appaia come una pena supplementare o riduca le possibilità di reinserimento sociale della persona condannata al loro pagamento; l’autorità dispone di un ampio potere d’apprezzamento (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, 2a ediz. 2016, n. 3 ad art. 425 CPP; CHAPUIS, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 425 CPP). 8.2 Per quanto riguarda la procedura preliminare, nell’atto d’accusa (in origine comprensivo anche delle spese a carico di I.) il MPC fa valere un emolumento di fr. 13'500.--, di cui fr. 7’000.-- per l'attività di istruzione e fr. 6500.-- per investigazioni di polizia (cl. 12 p. 12.100.008). I disborsi ammontano a fr. 359.90,
- 32 - di cui fr. 59.90 per costi di copie di documenti e fr. 300.-- per tasse di giudizio (cl. 12 p. 12.100.008). 8.3 Tenuto conto della successiva disgiunzione in questa sede della posizione di I., del parziale proscioglimento di A., della sua difficile situazione finanziaria e delle considerazioni dottrinali di cui sopra in merito al reinserimento sociale del condannato, questa Corte ritiene appropriato un emolumento complessivo di fr. 2'000.--. 9. Sulla difesa d'ufficio 9.1 A. è assistito da un patrocinatore d’ufficio. Il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione e l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento (art. 135 cpv. 1 e 2 CPP). L’art. 135 cpv. 4 prevede che non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione (lett. a) e a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (lett. b). 9.2 In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.-- e al massimo a fr. 300.--; essa è in ogni caso di fr. 200.-- per gli spostamenti. Di regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi; se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi può essere versato un importo forfettario (art. 13 RSPPF). Giusta l’art. 13 cpv. 2 RSPPF sono rimborsati al massimo: per le trasferte in Svizzera, il costo del biglietto ferroviario di prima classe con l’abbonamento metà prezzo (lett. a); per il pranzo e la cena, gli importi di cui all’articolo 43 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l’ordinanza sul personale federale (lett. c); per fotocopia fr. 0.50, rispettivamente fr. 0.20 per grandi quantità (lett. e). L'imposta sul valore aggiunto (in seguito: IVA) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). Va a tal proposito precisato che sino al 31 dicembre 2010 l'aliquota applicabile era il 7,6%; dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017 essa era dell'8%. Dal 1° gennaio 2018 essa è del 7,7%. 9.3 Nella fattispecie, l'indennità oraria è fissata a fr. 230.-- (IVA non compresa), come da prassi in casi d'ordine corrente dinanzi a questa Corte (cfr. sentenza del
- 33 - Tribunale penale federale SK.2012.31 del 26 settembre 2012, consid.3; sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2) e come correttamente richiesto dall’avv. Guglielmoni nelle sue note d’onorario, il quale ha altresì giustamente applicato fr. 200.-- per i tempi di trasferta, risp. fr. 100.-- per gli interventi del praticante (v. cl. 12 p. 12.721.001). 9.4 Nel complesso, visto il dettaglio delle note d’onorario presentate dall’avv. Guglielmoni, in buona parte ritenute appropriate, la retribuzione va fissata in fr. 29'754.-- (IVA inclusa), importo che viene posto a carico della Confederazione. In sostanza, rispetto a quanto indicato dal legale, non sono state riconosciute la prestazione per “anonimizzazione statuti” del 17 dicembre 2015 (v. cl. 12 p. 12.721.005), di cui non si capisce la pertinenza, e la spesa per anticipo parcheggio del 14 marzo 2018, perché non ritenuta giustificata (v. cl. 12 p. 12.721.009 e segg.). Inoltre, tenuto conto della conoscenza dell’incarto che il difensore ha già acquisito in sede di istruttoria, il totale del tempo per la preparazione del dibattimento del 13 marzo 2018 (prestazioni dal 6 al 12 marzo 2018), è stato ridotto a 4 ore complessive, mentre il tempo necessario alla preparazione dell’intervento e le conclusioni è stato riconosciuto in ragione di un’ora. Nell’indennità complessiva sono stati però aggiunti l’onorario e i costi per la partecipazione all’odierna udienza di lettura del dispositivo, come pure per un successivo colloquio di 30 minuti con il cliente, calcolati sulla base di quanto già indicato dal difensore per la partecipazione al dibattimento. 9.5 Per non ostacolare il reinserimento sociale del condannato e tenendo conto del suo parziale proscioglimento solo una parte della predetta somma andrà messa a carico di A., il quale va per tanto condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 6'000.-- non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP). 10. Autorità d'esecuzione
Dispositiv
- A. è riconosciuto autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per il capo di accusa 1.1.1.
- A. è prosciolto dal capo di accusa 1.1.2.
- A. è condannato ad una pena detentiva di 1 anno, a valere quale pena complementare alla pena di 4 anni e 3 mesi pronunciata con sentenza del 16 settembre 2010 della Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone Ticino. Nella pena viene computato il carcere preventivo sofferto pari a 3 giorni.
- È disposto il dissequestro del porta assegni di colore nero di cui alla posizione 2 del punto 4.1.1 dell’atto d’accusa.
- A. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 2'000.--.
- La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Nadir Guglielmoni è fissata in fr. 29’754.-- (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.
- A. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 6'000.-- non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP).
- Il Canton Ticino è designato Cantone cui compete l’esecuzione (art. 74 LOAP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 26 marzo 2018 Corte penale Composizione
Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente del Collegio giudicante, Roy Garré e Giuseppe Muschietti, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Alfredo Rezzonico,
contro
A., patrocinato dal difensore d'ufficio avv. Nadir Guglielmoni,
Oggetto
Infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: SK.2017.56
- 2 - Fatti: A. In seguito ad un rapporto stilato dalla Polizia giudiziaria federale (di seguito: PGF) che faceva stato di possibili traffici di stupefacenti dal Sud America all'Italia, utilizzando la Svizzera quale base logistica, oltre che di un traffico di armi dalla Svizzera all'Italia, il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha aperto, il 26 ottobre 2009, un'indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di B. e di †C. per i titoli di organizzazione criminale (art. 260ter CP), infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 LArm), infrazione alla legge federale sul materiale bellico (art. 33 LMB), nonché infrazione alla legge federale sugli stupefacenti ex art. 19 cpv. 1 e 2 LStup (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.34 del 13 maggio 2015, p. 3, cl. 11 p. 23-03-0005). Tale procedimento era rubricato con il n. SV.09.0165-RA. B. Il MPC ha successivamente esteso il procedimento nei confronti di terze persone e per ulteriori titoli di reato. In particolare, l’indagine è stata estesa nei confronti di D. (consorte di B.), E. (alias E1.), F., G. ed H. (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.34 del 13 maggio 2015, p. 3-4, cl. 11 p. 23-03-0005 e segg.). C. A seguito di quanto emerso nel corso delle indagini e riportato in particolare nel rapporto di situazione della PGF del 12 febbraio 2014 (cl. 1 p. 05-00-0004 e segg.), con decisione del 24 marzo 2014 il MPC ha ulteriormente esteso la procedura ad A. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 e 2 LStup (cl. 1 p. 01-00-0004 e seg.). Il 3 aprile 2014, il procedimento concernente A. è stato disgiunto dal procedimento federale n. SV.09.0165-RA ed è stato rubricato con il n. SV.14.0455-RA (cl. 1 p. 01-00-0006 e seg., 01-00-0006 e segg.). D. Nell’ambito del procedimento disgiunto, avendo le autorità inquirenti ipotizzato che l’acquirente finale della cocaina fosse I., con domanda di assistenza giudiziaria internazionale del 9 maggio 2014 il MPC ha inoltrato alle autorità italiane la richiesta di effettuare, per via rogatoriale, l’interrogatorio di quest’ultimo (cl. 9 p. 18-02-0001 e seg.). E. Il 12 maggio 2014 l'autorità inquirente ha spiccato un ordine di arresto nei confronti di A.. Il giorno seguente A. si è quindi presentato spontaneamente presso il posto di polizia di U., dove è stato arrestato e trasferito presso il Penitenziario cantonale. Il 15 maggio 2014, a seguito del rigetto da parte del Giudice dei provvedimenti coercitivi dell’istanza di carcerazione preventiva
- 3 - presentata dal MPC, A. è stato scarcerato (cl. 1 p. 06-01-0001 e segg., p. 06-01- 0073 e segg.). F. Con decreto del 24 giugno 2014 il MPC ha ordinato l'acquisizione agli atti di diversi documenti, tra cui la sentenza del 21 settembre 2010 emessa dalla Sección Primera de la Audencia Provincial de Navarra in lingua spagnola e relativa traduzione in lingua italiana. G. Il 15 luglio 2014, stando alle emergenze esposte nel rapporto di situazione della PGF del 12 febbraio 2014, il MPC ha esteso il procedimento SV.14.0455-RA nei confronti di I. per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 e 2 LStup (cl. 1 p. 01-00-0009 e seg.). H. Il 3/8 settembre 2014, il MPC ha acquisito agli atti la sentenza del 16 settembre 2010 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello del Cantone Ticino concernente A. (cl. 9 p. 18-01-0209/1 e segg.). I. Il 30 settembre 2014 si è svolto a X., per via rogatoriale, l’interrogatorio di I., alla presenza anche del rappresentante del MPC (cl. 9 p. 18-02-0021 e segg.). J. Il 13 maggio 2015, nell’ambito del procedimento parallelo SV.09.0165-RA, la Corte penale del Tribunale penale federale ha riconosciuto B., G., E. ed H. colpevoli di svariati reati, tra cui l’infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 lett. b, d, e, g e cpv. 2 lett. a LStup). In merito alle accuse di organizzazione criminale cui all'art. 260ter CP, la Corte ha deciso il proscioglimento degli accusati, essendo le condotte contestate in relazione a tale titolo di reato totalmente assorbite dai reati contestati, in applicazione del principio della sussidiarietà (cl. 11 p. 23-03-0003 e segg.). K. Tramite decisione del 25 settembre 2015, il MPC ha acquisito agli atti la sentenza summenzionata datata 13 maggio 2015 del Tribunale penale federale, Corte penale (cl. 11 p. 23-03-0001 e seg.). L. Con decreto del 27 ottobre 2015, il MPC ha dichiarato l’abbandono del procedimento penale nei confronti di A. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP (cl. 1 p. 03-00-0001 e segg.). M. L'11 luglio 2017 il MPC ha comunicato alle parti la conclusione dell'inchiesta ex art. 318 cpv. 1 CPP, ha prospettato la promozione dell'accusa presso il Tribunale penale federale ed ha assegnato alle parti un termine per proporre eventuali istanze probatorie (cl. 1 p. 03-00-0005 e seg.).
- 4 - N. Con istanza probatoria del 28 agosto 2017, l'avv. Guglielmoni ha chiesto di eventualmente risentire H., di procedere all’interrogatorio a confronto di J. e/o di terzi nell’eventualità in cui si intendessero utilizzare le loro dichiarazioni nei confronti di A., di interrogare K. ed I. rispettando il principio del contraddittorio; nel medesimo scritto, l’avv. Guglielmoni ha contestato la possibilità di far uso in particolare delle sentenze del 13 maggio 2015 del Tribunale penale federale e del 21 settembre 2010 della Sección Primera de la Audencia Provincial de Navarra (cl. 11 p. 19-01-0001 e seg.). Il 13 settembre 2017, il MPC ha integralmente respinto la suddetta istanza (cl. 11 p. 19-01-003 e segg.). O. In data 18 ottobre 2017 il MPC ha promosso l'accusa dinanzi al Tribunale penale federale nei confronti di A. e di I. per titolo di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (cl. 12 p. 12.100.001 e segg.). P. I pubblici dibattimenti, aperti il 20 febbraio 2018, sono stati rinviati al 13 marzo 2018 in considerazione dell’assenza dell’imputato I. (cl. 12 p. 12.920.002 e seg.). Q. Il 13 marzo 2018, constatata l’ulteriore assenza dell’imputato I., la Corte ha deciso la disgiunzione della procedura nei suoi confronti ed il rinvio della relativa accusa al MPC (cl. 12 p. 12.920.006 e segg.). R. Il 13 marzo 2018 hanno dunque avuto luogo i pubblici dibattimenti per il processo a carico del solo A. (cl. 12 p. 12.920.008 e segg.). S. Le parti hanno presentato le seguenti conclusioni. R.1 Il MPC chiede di dichiarare colpevole l’imputato A. per ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti ex art. 19 cpv. 2 lett. b LStup e che venga condannato ad una pena detentiva di 2 anni e 10 mesi. R.2 La difesa dell'imputato A. chiede in via principale che A. venga integralmente prosciolto. In subordine, nella misura in cui fosse accertato il coinvolgimento di A. nei traffici in questione, domanda che venga considerato il suo ruolo marginale e il fatto che l’interruzione della contestata attività è avvenuta spontaneamente. Vanno inoltre prese in considerazione la sua età, la sua buona condotta e la violazione del principio di celerità, verificando altresì con l’autorità di esecuzione una forma di espiazione della pena che sia la meno limitativa possibile. T. Il dispositivo della presente sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 26 marzo 2018, con motivazione orale ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 CPP, alla presenza del MPC, dell’imputato A. e del suo difensore (v. cl. 12 p. 12.920.016).
- 5 - U. Le parti hanno entrambe chiesto la sentenza motivata ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 CPP (v. cl. 12 p. 12.510.002 e 12.521.003). V. Ulteriori precisazioni relative ai fatti e ai predetti atti procedurali saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.
La Corte considera in diritto: 1. Giurisdizione federale 1.1 La Corte esamina d’ufficio la propria competenza (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, considerati i principi dell’efficienza e della celerità della procedura penale, dopo la formulazione dell’atto di accusa la Corte penale del Tribunale penale federale può negare l’esistenza della propria giurisdizione solo per motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). Inoltre, se le autorità federali e cantonali responsabili del perseguimento penale si sono accordate sulla giurisdizione federale, quest’ultima può essere messa in discussione in sede giudiziaria soltanto se l’accordo è frutto di un esercizio propriamente abusivo del potere d’apprezzamento (DTF 132 IV 89 consid. 2). Giusta l’art. 24 cpv. 1 CPP, i crimini commessi da un'organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP sottostanno alla giurisdizione federale a condizione che siano stati commessi prevalentemente all'estero (lett. a) o siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell'attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi (lett. b). Per quanto riguarda la nozione di reato commesso prevalentemente all'estero occorre valutare, in termini qualitativi e non puramente quantitativi, se la componente estera raggiunge una massa critica tale per cui i nuovi strumenti d'indagine messi a disposizione della Confederazione si rivelano più adatti, rispetto a quelli cantonali, nella prospettiva di un'efficiente repressione del crimine (DTF 130 IV 68 consid. 2.2).
1.2 In concreto, la fattispecie inizialmente oggetto di indagine nell’ambito del procedimento SV.09.0165-RA, presupponeva l’esistenza di un'organizzazione criminale con centro nevralgico nel Sud America, territorio dal quale avrebbe esteso le sue attività criminali in Europa, toccando anche la Svizzera. Inoltre,
- 6 - secondo gli inquirenti essa era caratterizzata da una componente sudamericana, con persone originarie della Bolivia, della Colombia e del Brasile, e da una componente italiana, con ruoli e mansioni ben distinti nel contesto del traffico internazionale di stupefacenti. La componente sudamericana si sarebbe occupata di reperire la sostanza stupefacente, mentre la componente italiana sarebbe stata attiva nella pianificazione e organizzazione del trasporto della cocaina dal Sud America all'Italia – transitando sovente dalla Svizzera – e del relativo smercio (v. cl. 11 p. 23-03-0003 e segg.; cl. 1 p. 02-01-0001 e seg.). In siffatte circostanze, appurata la presenza di un prevalente elemento di internazionalità in punto all’agire dell’ipotizzata organizzazione criminale, la competenza giurisdizionale federale va certamente ammessa (v. anche sentenza del 13 maggio 2015 del Tribunale penale federale; cl. 11 p. 23-03-0001 e segg.), a prescindere dal successivo abbandono della parte del procedimento che aveva fondato la competenza federale stessa (v. art. 26 cpv. 3 CPP). Oltre a ciò, nella fattispecie, con scritti del 16 e 22 maggio 2017, le autorità di perseguimento cantonali e federali si sono accordate quanto al perseguimento ad opera del MPC delle infrazioni dedotte in accusa dinanzi alla scrivente Corte (cl. 1 p. 02-01-0001 e segg.). Alla luce della precitata giurisprudenza (v. supra consid. 1.1) non vi è dunque nessuna ragione per mettere in discussione la giurisdizione federale, contro la quale la difesa stessa non ha del resto sollevato obiezioni (v. cl. 12 p. 12.920.008 e segg.). Visto tutto quanto precede questa Corte è competente a giudicare tutte le accuse a carico di A.. 2. Procedura applicabile 2.1 Il Presidente, tramite decreto ordinatorio del 22 dicembre 2017 (cl. 12 p. 12.280.001-005), ha fissato i dibattimenti della causa dal 20 febbraio 2018 al 22 febbraio 2018, il 22 febbraio 2018 essendo giorno di riserva; nell’eventualità in cui uno o entrambi gli imputati non si fossero presentati il 20 febbraio, è stata prevista una seconda citazione per un nuovo dibattimento dal 13 marzo 2018 al 15 marzo 2018, il 15 marzo 2018 a valere quale giorno di riserva. Le parti sono quindi state citate a comparire tramite citazioni del 4 gennaio 2018, debitamente notificate agli imputati, ai loro difensori ed al MPC (cl. 12 p. 12.820.001-004, p. 12.831.001-010, p. 12.832.001-010). Il 20 febbraio 2018 l’imputato A. si è presentato ai pubblici dibattimenti (cl. 12 p. 12.920.002). La Corte ha per contro preso atto dell’assenza dell’imputato I.. In applicazione dell’art. 366 cpv. 1 prima frase CPP è stata quindi indetta una nuova udienza con inizio il 13 marzo 2018 (cl. 12 p. 12.920.003).
- 7 - Alla riapertura dei dibattimenti, la Corte ha preso atto dell’ulteriore assenza in aula dell’imputato I. e si è quindi chinata sulla questione della procedura applicabile (cl. 12 p. 12.920.006 e segg.). 2.2 Nella misura in cui l’imputato A. si è presentato il 20 febbraio 2018, all’apertura dei dibattimenti (termine decisivo secondo il principio “olim praesens, semper praesens”; v. MAURER, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 19 ad art. 366 CPP), come del resto il 13 marzo 2018 alla loro riapertura, è pacifico che nei suoi confronti si applica la procedura ordinaria, a prescindere dal comportamento processuale del coimputato I., il quale è stato per altro oggetto di una decisione di disgiunzione (cl. 12 p. 12.920.006 e segg.). 3. Diritto applicabile 3.1 La Corte esamina d’ufficio anche la questione del diritto materiale applicabile. L'art. 2 cpv. 1 CP prevede l'applicazione del Codice penale solo nei confronti di chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale. Costituisce deroga a questo principio la regola della lex mitior di cui all’art. 2 cpv. 2 CP, secondo cui il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione (principio applicabile anche alle infrazioni previste dalla LStup per rinvio dell’art. 333 cpv. 1 CP). La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (DTF 119 IV 145, consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006 consid. 2). Il giudice deve esaminare l’azione sia applicando il vecchio che il nuovo diritto, e stabilire in base al risultato quale sia la norma più favorevole all’imputato (DTF 126 IV 5 consid. 2c, con rinvii). Quale sia il diritto da applicare, risulta dall’interazione tra le norme della parte speciale e della parte generale del diritto penale (DTF 134 IV 82 consid. 6.2.1). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a pag. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008 consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (DTF 134 IV 82 consid. 6.2.3; 119 IV 145 consid. 2c; 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio
- 8 - applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_33/2008 del 12 giugno 2008 consid. 5.1). 3.2 Le infrazioni alla LStup rimproverate ad A. sarebbero state commesse dal 6 agosto 2008 al 30 novembre 2008. Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore l’ultima revisione del diritto sanzionatorio (RU 2016 1249; FF 2012 4181). La nuova normativa si prefigge da un lato di ridurre la molteplicità delle sanzioni possibili, apportando in particolare delle modifiche in ambito di pene con la condizionale, dall’altro di ripristinare in parte le pene detentive di breve durata, in particolare riducendo il limite massimo della pena pecuniaria da 360 a 180 aliquote giornaliere e reintroducendo le pene detentive a partire da un minimo di 3 giorni (FF 2012 4193). Nel caso in disamina, ad A. è imputato il reato di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, per il quale è prevista sia in base all’attuale diritto che in base alla legge in vigore al momento dei fatti, una pena detentiva non inferiore a un anno, che può essere cumulata con una pena pecuniaria (v. anche infra consid. 3.3). Nella determinazione del diritto più favorevole ex art. 2 cpv. 2 CP, devono però essere considerate anche le norme sul concorso retrospettivo, avendo A. subito delle precedenti condanne. Giusta l’art. 49 cpv. 2 CP, se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio (“concorso retrospettivo”). A. è stato condannato il 12 febbraio 2010 dalla Corte delle assise criminali del Cantone Ticino ad una pena detentiva di quattro anni e sei mesi (cl. 9 p. 18-01-0203), ridotta, in data 16 dicembre 2010, dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale di appello del Cantone Ticino ad una pena detentiva di quattro anni e tre mesi (cl. 9 p. 18-01-0245). In virtù delle norme sul concorso retrospettivo, la pena che potrebbe venir emanata dalla scrivente Corte sarebbe dunque una pena complementare. In tale circostanza la durata da prendere in considerazione per la concessione della sospensione condizionale è la pena globale, ovvero la durata della prima condanna, in casu quattro anni e tre mesi, alla quale si deve aggiungere la durata della pena complementare (v. ad es. sentenze del Tribunale federale 6B_574/2008 del 27 novembre 2008; 6B_725/2007 del 15 aprile 2008; 6S.194/2003 del 15 dicembre 2003). Sia in base al vecchio che al nuovo diritto sanzionatorio l’applicazione della condizionale, rispettivamente della condizionale parziale è esclusa. Dal punto di vista della parte generale del Codice penale il nuovo diritto non
- 9 - costituisce dunque lex mitior rispetto a quello in vigore al momento dei fatti in esame. 3.3 Dal 2008 ad oggi non vi sono però state solo modifiche del sistema sanzionatorio ma anche della LStup. Il 1° luglio 2011 è entrata in vigore una sua revisione parziale (RU 2009 2623), con la quale sono state apportate delle modifiche anche agli elementi costitutivi dell’art. 19 LStup; è d’uopo menzionare, per completezza, che il 1° ottobre 2013 sono state introdotte ulteriori modifiche (RU 2013 1451), che però non interessano la presente fattispecie. Tanto il vecchio art. 19 n. 1 quanto l’attuale art. 19 cpv. 1 LStup sanzionano chiunque, intenzionalmente e senza essere autorizzato, acquista, trasporta, importa, esporta, deposita, detiene, distribuisce, procura, negozia per terzi o vende stupefacenti, fa preparativi a questi scopi, finanzia un traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Come il vecchio art. 19 n. 1 LStup, la nuova disposizione reprime ogni atto che contribuisce o può contribuire alla messa in circolazione di stupefacenti o a renderli accessibili a eventuali consumatori (DTF 120 IV 334 consid. 2a). Sia per il nuovo che per il vecchio diritto, nei casi qualificati la sanzione è la pena detentiva non inferiore a un anno, alla quale può essere cumulata una pena pecuniaria. Per entrambi i diritti, la sanzione massima comminabile è quindi di 20 anni di pena detentiva (art. 40 CP), cumulabile con una pena pecuniaria (FF 2006 7917). Prima del 1° gennaio 2011 un caso era grave, in particolare, qualora l’autore sapeva o doveva presumere che l’infrazione si riferiva a una quantità di stupefacenti che poteva mettere in pericolo la salute di parecchie persone (vecchio art. 19 n. 2 lett. a LStup); agiva come membro di una banda, costituitasi per esercitare il traffico illecito di stupefacenti (vecchio art. 19 n. 2 lett. b LStup); realizzava, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole (vecchio art. 19 n. 2 lett. c LStup). Secondo il nuovo diritto, la condotta qualificata è data se l’autore sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti (art. 19 cpv. 2 lett. b LStup); realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole (art. 19 cpv. 2 lett. c LStup) o, per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (art. 19 cpv. 2 lett. d LStup).
- 10 - Lo scopo della qualifica dei casi cosiddetti gravi è di colpire più severamente gli spacciatori del mercato nero della droga che non sono tossicodipendenti e che senza ritegno traggono profitto a scapito della salute dei loro clienti (FF 2006 7916). Rispetto al vecchio diritto, il nuovo art. 19 cpv. 2 LStup limita le aggravanti a quattro situazioni distinte scegliendo una versione tassativa più conforme al principio della legalità (soppressione delle formulazioni “insbesondere”, “notamment”, “in particolare” presenti nelle versioni in lingua tedesca, francese e italiana nel vecchio diritto; v. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a ediz. 2010, n. 73 ad art. 19 LStup). In merito alla prima circostanza aggravante (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), unica qui di rilievo, il nuovo diritto corrisponde in gran parte a quello previgente; la nozione di quantità è però stata eliminata dalla disposizione, siccome la pericolosità che la sostanza rappresenta per la salute non dipende unicamente da questo criterio, ma pure da altri fattori, quali il rischio di un dosaggio eccessivo, la modalità d’uso problematica o il consumo di miscele (FF 2006 7916 e seg.; HUG-BEELI, Betäubungsmittelgesetz, 2015, n. 992 ad art. 19 LStup). Ciononostante, la quantità e la qualità della sostanza concorrono in misura determinante, motivo per il quale la giurisprudenza sviluppata finora sulla questione della quantità di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone resta applicabile (HUG-BEELI, op. cit., n. 1103 ad art. 19 LStup, e riferimenti citati). La giurisprudenza ha precisato che si è in presenza di una quantità di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di “parecchie persone” qualora la salute di 20 persone può essere messa a repentaglio (DTF 121 IV 334 consid. 2a). Per determinare la quantità a partire dalla quale la salute di parecchie persone può essere messa in pericolo va presa in considerazione la natura della sostanza stupefacente (DTF 108 IV 63 consid. 2a). Secondo la giurisprudenza, ciò è il caso segnatamente per le seguenti quantità: 12 grammi di eroina, 18 grammi di cocaina, intesi come stupefacenti puri (DTF 109 IV 143 consid. 3b; 119 IV 180 consid. 2d). Se il grado di purezza non può essere determinato perché lo stupefacente non è stato sequestrato, si potrà ragionevolmente partire dal presupposto che la sostanza sia di qualità media, fintanto non vi siano indicazioni che portino a pensare che la sostanza fosse particolarmente pura o particolarmente tagliata (DTF 138 IV 100 consid. 3.5). Per quel che concerne il diritto applicabile, si rileva che il nuovo diritto parrebbe astrattamente meno favorevole ad A. in quanto l’aggravante potrebbe essere adempiuta anche in presenza di quantità di stupefacente inferiore a quello ritenuto a rischio per la salute di molte persone dalla giurisprudenza relativa alla vecchia disposizione. In concreto tuttavia, poiché la quantità di cocaina che sarebbe stata oggetto di traffici è comunque molto superiore a quella
- 11 - determinante il caso grave secondo la giurisprudenza, la questione resta di mera natura teorica. Analogo discorso per le nuove attenuanti di cui all’art. 19 cpv. 3 LStup, le quali riguardano gli atti preparativi, risp. gli autori tossicomani e quindi non entrano in considerazione nel caso concreto, visto che ad A. non sono rimproverati meri atti preparativi e lui stesso ha sempre negato di consumare cocaina (v. cl. 12 p. 12.930.008). 3.4 L’azione penale per il reato di cui all’art. 19 cpv. 1 LStup attualmente si prescrive in 10 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c CP), mentre prima del 1° gennaio 2014 essa si prescriveva in 7 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c vCP; art. 70 cpv. 1 lett. c vCP). Tuttavia, per quel che concerne il reato qualificato, in concreto contestato all’imputato, il termine di prescrizione è restato di 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP; art. 97 cpv. 1 lett. b vCP; art. 70 cpv. 1 lett. b vCP). Anche sotto questo profilo la nuova legge non costituisce dunque lex mitior. 3.5 Da quanto sopra discende che, nel caso concreto, il diritto attuale non risulta più favorevole all’imputato rispetto al diritto previgente, per cui in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 CP si applica il diritto in vigore al momento dei fatti, ovvero la parte generale del Codice penale nella versione pubblicata in RU 2006 3459 3535 e l’art. 19 LStup nella versione pubblicata in RU 1975 1220 1228. 4. Altre questioni pregiudiziali 4.1 Il Procuratore federale non ha sollevato questioni pregiudiziali giusta l’art. 339 CPP. 4.2 La difesa ha per contro sollevato le seguenti questioni pregiudiziali. 4.2.1 Innanzitutto l'atto d'accusa non sarebbe sufficientemente preciso. Vi sarebbe dunque una violazione del principio accusatorio di cui agli art. 9 e 325 cpv. 1 lett. f CPP. L'atto d'accusa non indicherebbe e neppure individuerebbe i giorni in cui la sostanza stupefacente sarebbe stata trasportata in Italia, né indicherebbe a livello geografico, attraverso quali valichi di confine l'imputato sarebbe transitato. A mente della difesa queste imprecisioni disattenderebbero il principio accusatorio, non permettendo all'imputato di preparare efficacemente la sua difesa. La precisazione del giorno in cui sarebbe avvenuto il trasporto consentirebbe all'imputato di fornire un alibi, di chiamare dei testimoni a comprova del fatto che egli non era in Ticino, o laddove si pretende che sia transitato. Inoltre, l'atto d'accusa non menzionerebbe il grado di purezza della sostanza, anche solo in termini di stima, sebbene questa sia la circostanza alla base dell'aggravante ritenuta nell'atto d'accusa.
- 12 - 4.2.2 La seconda questione pregiudiziale sollevata dalla difesa concerne l'assenza della possibilità per l'imputato di confrontarsi con il coimputato I.. La difesa rinvia all'art. 317 CPP, che riguarda l'interrogatorio finale secondo cui se la procedura preliminare è assai estesa e complessa, prima della chiusura dell'istruzione il pubblico ministero sottopone all'imputato un interrogatorio finale invitandolo a pronunciarsi in merito alle risultanze. Questo esposto ha molteplici funzioni: ha da un lato la funzione di permettere al tribunale che è investito dalla causa di confrontarsi immediatamente con le prove sulle quali si vorrà fondare l'accusa, e permettere all'imputato di conoscere le risultanze che l'accusa ritiene di avere nei suoi confronti, ma deve poter consentire anche alle altre parti al processo, in questo caso al coimputato, di poter disporre degli stessi elementi così da potersi confrontare con essi, nel rispetto dell'art. 6 CEDU. 4.3 Entrambe le eccezioni sono state respinte dalla Corte con decisione incidentale del 13 marzo 2018 (v. cl. 12 p. 12.920.012). 4.3.1 Per quanto riguarda la pretesa violazione del principio accusatorio va rilevato che l’atto d’accusa ha essenzialmente due funzioni: da un lato serve ad informare e definire la materia di cui si discuterà nel processo (funzione informativa) e dall’altro serve a delimitare il campo delle accuse in modo tale da permettere una difesa effettiva con pieno esercizio del diritto di essere sentito (funzione delimitativa), potendo contare sul fatto che il tribunale è vincolato alle fattispecie descritte nell’atto di accusa (cosiddetto principio di immutabilità). Il principio accusatorio è oggetto di una vasta giurisprudenza (v. DTF 141 IV 132 consid. 3.4.1; 133 IV 235 consid. 6; 126 I 19 consid. 2a; 120 IV 348 consid. 2 e 3; sentenza del Tribunale federale 6B_710/2015 del 16 dicembre 2015 consid. 1, pubblicato anche in forumpoenale 2017, pag. 10 e seg.) ed è ora codificato agli art. 9 e 325 cpv. 1 lett. f CPP. Contrariamente a quanto sostenuto dal difensore di A. l’atto di accusa qui in esame specifica luoghi, tempi e quantitativi con sufficiente precisione e permette un effettivo esercizio dei diritti processuali dell’imputato, informandolo in maniera completa sulle accuse mosse a suo carico e delimitando il campo delle stesse in maniera chiara, conformemente a quanto richiesto dalla predetta giurisprudenza. 4.3.2 Per quanto riguarda l’assenza di un interrogatorio finale ex art. 317 CPP va preso atto che questo è obbligatorio solo nei casi in cui la procedura preliminare è assai estesa e complessa, condizioni che non sono adempiute nel caso concreto visto il numero piuttosto limitato di imputazioni ritenute nell’atto d’accusa in esame. Per il resto la valenza probatoria dell’audizione del coimputato concerne il merito della causa e non va quindi esaminata sotto il profilo dell’art. 339 cpv. 2 CPP (v. infra consid. 5.2.2 in fine).
- 13 - 4.4 Visto quanto sopra, non avendo le parti sollevato ulteriori questioni pregiudiziali ai sensi dell’art. 339 cpv. 2 CPP, questa Corte entra nel merito di tutte le accuse concernenti A.. 5. Legge federale sugli stupefacenti 5.1 A. è accusato di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti. La norma concretamente applicabile è già stata esposta nei considerandi sul diritto intertemporale (v. supra consid. 3), a cui si può qui rinviare. 5.1.1 L’infrazione costituisce un reato di messa in pericolo astratta (DTF 117 IV 60 consid. 2); in tal senso, l’art. 19 LStup, sia nella vecchia che nella nuova versione, reprime gli atti che in generale creano un rischio accresciuto di lesione del bene giuridicamente protetto, ovvero la salute pubblica, indipendentemente dalla realizzazione concreta di un pericolo. La perpetrazione dell’atto è sufficiente senza che occorra provare che il pericolo si sia realizzato o che fosse voluto dall’autore (DTF 118 IV 200 consid. 3f). L’autore è punito qualora abbia commesso uno degli atti considerati come pericolosi e repressi dalla legge, senza che sia necessario dimostrare che l’atto abbia contribuito al consumo di stupefacenti o abbia causato la tossicodipendenza di persone. 5.1.2 Il reato rimproverato ad A. è di natura intenzionale. L’intenzione deve rapportarsi a tutti gli elementi costitutivi della fattispecie. L’autore deve in particolare sapere che ha a che fare con delle sostanze stupefacenti e che non gode di autorizzazioni previste dalla legge. Il dolo eventuale è sufficiente alla realizzazione dell’infrazione (DTF 126 IV 198 consid. 2). 5.2 Al capo di accusa 1.1.1 è in sostanza rimproverato ad A. di avere, in correità con I., tra il 6 ed il 17 agosto 2008, a V., a W. e a X., trasportato ed esportato dalla Svizzera verso l’Italia, utilizzando la propria autovettura, marca Mercedes 1, color grigio, targata 2, un quantitativo di 8 kg di cocaina, occultata nel doppiofondo di quattro valigie, contenenti ciascuna un quantitativo di 2 kg di cocaina, sostanza stupefacente esportata in Italia per essere rivenduta a X. ad I.. 5.2.1 Quali prove a carico di A. vi sono anzitutto le dichiarazioni di H.. Esse costituiscono una chiamata di correo, ovvero una dichiarazione con cui il suo autore, oltre a confessare la propria implicazione nella commissione di un reato, accusa anche altri di averlo perpetrato (v. MINI, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche interrogativo, in RDAT 1995 II pag. 414). Conformemente al principio della libera valutazione delle prove, sancito dall'art.
- 14 - 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente, ossia secondo il proprio convincimento, tali dichiarazioni e decide se attribuire loro forza probatoria. Nell'ambito di tale valutazione spetta al giudice esaminare se la chiamata di correo, nella sua qualità di semplice indizio, sia attendibile. Ciò è il caso in particolare se essa è "vestita", ossia sorretta da altri indizi o prove convergenti, suscettibili di comprovare la colpevolezza della persona interessata dalla chiamata di correo (sentenze del Tribunale federale 6B_155/2013 del 17 settembre 2013 consid. 2.2 e 6P.30/1997 del 28 aprile 1997 consid. 3a). Nel corso dell'inchiesta, H. ha affermato di avere visto A. per la prima volta nell’agosto del 2008 all’Hotel L. di Y. (cl. 7 p. 13-02-0217). Egli avrebbe poi rivisto A. a V., in occasione del traffico del 6-14 agosto 2008 (cl. 7 p. 13-02-0217 e seg.; 13-03-0003), che vedeva M. quale fornitore della cocaina (cl. 11 p. 23-03-0051). Lo stupefacente partiva dalla Bolivia, via Brasile, Z. e poi UU. e veniva nascosto nel doppiofondo delle valigie; la destinazione finale era l’Italia (cl. 7 p. 13-02- 0216). H. ha dichiarato che in quell’occasione lui, unitamente al nipote J. , avrebbe effettuato la trasferta dalla Spagna a X. in aereo, e da X. il nipote avrebbe proseguito il viaggio verso l’aeroporto di UU. per aspettare i corrieri con il carico di stupefacente occultato nelle valigie. H. era a conoscenza che sarebbero giunti ad UU. due corrieri con ciascuno 4 kg di cocaina, per un totale di 8 kg di stupefacente (cl. 7 p. 13-02-0160). J. avrebbe in seguito effettuato la trasferta, unitamente ai corrieri (che trasportavano due grandi valigie a testa), in treno sino a V., luogo in cui, assieme ad H., avrebbero incontrato l'intermediario dell'acquirente, indicato come A., il quale sarebbe stato incaricato del trasporto della merce per la consegna ad I., in qualità di acquirente finale (cl. 7 p. 13-02- 0217 e seg.; 13-02-0160 e seg.). Durante il viaggio, J. avrebbe contattato I. ed i due si sarebbero accordati sulla quantità di stupefacente e sul prezzo (cl. 7 p. 13- 02-0161). Giunti a V. I. avrebbe indicato ai corrieri di caricare le valigie contenti la cocaina nella Mercedes grigia di A. e di salire anch’essi sul medesimo veicolo (cl. 7 p. 13-02-0218; 13-02-0161). A. avrebbe trasportato la merce da V. a X., dove l’avrebbe consegnata all’acquirente, ossia ad I.. H. e suo nipote si sarebbero invece recati a X. in auto con I.. Lì A. li avrebbe raggiunti con i corrieri. Questi avrebbero quindi preso le valigie contenenti la cocaina e le avrebbero consegnate ad I.. In seguito H., suo nipote ed i corrieri sarebbero andati con l’auto di A. all’albergo N. (cl. 7 p. 13-02-0217 e segg.; p. 13-03-0003 e segg.). H. ha pure precisato che la tappa intermedia a V. ed il successivo proseguimento verso X. corrispondeva ad una disposizione di I., quale proprietario della merce dal momento in cui questa giungeva a V.. Riferendosi a quanto dettogli dal nipote, H. ha indicato che il pagamento dei corrieri e delle sue prestazioni come pure di quelle di suo nipote è stato fatto a X. da I. a J.. I. gli avrebbe consegnato a tale proposito EUR 30'000.--, di cui EUR 20’000.-- sarebbero stati consegnati ai
- 15 - corrieri a V. (cl. 7 p. 13-03-0008 e seg.). In seguito, I. avrebbe pagato EUR 70’000/80'000.-- quale parte del prezzo della cocaina, importo che il nipote avrebbe trasportato in Spagna e consegnato a M. ; il prezzo della cocaina era di EUR 25'000.-- al chilo (cl. 7 p. 13-02-0228 e seg.). Particolarmente significative per quanto concerne il ruolo di A. nell’operazione sono le seguenti dichiarazioni, contenute nel verbale di confronto del 27 giugno 2014 (cl. 7 p. 13-03-0001 e segg.), e quindi nel pieno rispetto delle regole del contraddittorio (v. sentenza del Tribunale federale 6B_254/2016 del 12 settembre 2016 consid. 5.2 e rinvii):
“Domanda ad H. Quale era il ruolo di A. nei traffici di stupefacenti, ai quali lei ha partecipato, ossia nei due traffici di cui abbiamo parlato in precedenza? NeI primo traffico A. ha trasportato le valigie, nel secondo viaggio è stato mio nipote a informarmi che A. aveva portato le valigie. ADR: Le valigie contenevano cocaina. Erano 2 corrieri con 4 valigie e complessivamente 2 erano 8 kg di cocaina.” (pag. 6-7, n. 40-44, 1-2)
“Domanda dell’avv. Guglielmoni ad H. Chi portava le valigie? Nel primo traffico i corrieri, con le relative, valigie sono stati trasportati da V. a I-X. da A.. Nel secondo viaggio i corrieri sono arrivati a V. e mio nipote mi disse che A. si è occupato del relativo trasporto a I-X.. ADR: Nel secondo viaggio le valigie sono state consegnate ad A. dai 2 corrieri.” (pag. 7,
n. 4-9)
“Domanda ad H. Nei traffici che lei ha ammesso di aver commesso, ai quali avrebbe partecipato A., come veniva trasportato lo stupefacente dal sud America all’Europa e da parte di chi? Lo stupefacente partiva dalla Bolivia, via Brasile, P-Z. e poi UU.. Lo stupefacente veniva nascosto nel doppiofondo della valigia. ADR: I corrieri venivano ingaggiati in Brasile. Normalmente erano persone brasiliane, ma in questi due traffici erano spagnoli.” (pag. 7, n. 29-36)
“Domanda ad H. Chi era il compratore della sostanza stupefacente che è stata trafficata in questi due traffici? I.. ADR: lo chiamavo I. "vecchio"” (pag. 7, n. 38-42)
- 16 - “Domanda ad H. Perché lei durante i su indicati traffici si è fermato in Ticino e non ha percorso direttamente la tratta UU.-I-X.? Questa era una disposizione di I. che era il proprietario della merce, vale a dire della cocaina, a partire dal momento in cui la stessa arrivava a V.. ADR: Il pagamento non è avvenuto a V.. Ricordo che nel primo viaggio I. ha pagato EUR 30000.-- a mio nipote, mentre nel secondo viaggio I. ha mandato EUR 20000.-- tramite A. a V.. li denaro è stato consegnato a mio nipote per pagare i corrieri. ADR: So queste cose perché me le ha dette mio nipote. Preciso che il denaro è stato consegnato successivamente alla consegna delle valigie ad A. a V.. ADR: Sì, nei giorni successivi, due giorni dopo.” (pag. 8, n. 17-29)
“Domanda ad H. Lei ha dichiarato che le valigie contenenti Io stupefacente sono state consegnate a I-X. ad I. da A.. Lei da chi è stato pagato? Mio nipote. La prima volta EUR 5000.-- e la seconda volta non mi ha pagato, mi ha regalato dei vestiti. ADR: I. ha pagato mio nipote a I-X. la prima volta, consegnandogli EUR 30000.--. Nel secondo traffico FF. ossia I. ha incaricato A. di consegnare a mio nipote EUR 20000.--. ADR: Sì, questi EUR 20’000.-- erano destinati ai corrieri. In questa occasione c’è stato solo questo compenso.” (pag. 9, n. 1-10).
Dal canto suo A. ha negato il proprio coinvolgimento in questo traffico di cocaina, dichiarandosi estraneo ai fatti contestatigli (cl. 12 p. 12.930.002 e segg.). Egli ha sì confermato di conoscere H. e I., ma per motivi non connessi ai traffici di cocaina (cl. 12 p. 12.930.005 e segg.; 13-03-0003). In occasione del suo interrogatorio del 22 luglio 2016 si è avvalso della facoltà di non rispondere (cl. 7
p. 13-01-0207), come in gran parte anche in occasione dell’interrogatorio di confronto del 27 giugno 2014 tra lui ed H. (v. cl. 7 p. 13-03-0003 e segg.). Anche in sede di interrogatorio finale dinanzi al MPC, si è avvalso della facoltà di non rispondere (cl. 7 p. 13-01-0207), mentre nell’istruttoria dibattimentale, pur avvalendosi della facoltà di non rispondere in merito alle accuse in quanto tali, ha fornito talune informazioni sulla sua situazione personale, sui suoi rapporti con alcune delle persone oggetto dell’inchiesta e su taluni accertamenti agli atti (v. cl. 12 p. 12.930.002 e segg.). In particolare per quanto riguarda H. ha dichiarato di averlo visto 3-4 volte, sempre in presenza di I., ma di aver parlato solo del più e del meno con lui, in spagnolo – lingua che all’imputato piace molto – facendo discorsi “da maschi”, senza ulteriori precisazioni (cl. 12 p. 12.930.005). Più oltre, nel suo interrogatorio, A. ha dichiarato di non capire i motivi per cui H. gli rivolge
- 17 - le accuse di aver trafficato cocaina, ipotizzando che si tratterebbe di una ritorsione, ma senza spiegarne i motivi (cl. 12 p. 12.930.010 e seg.). 5.2.2 Le dichiarazioni di H. trovano tuttavia piena conferma anche in riscontri oggettivi, sia per quanto riguarda i tempi e i luoghi, che per le persone coinvolte ed il modus operandi. Dagli atti risulta in particolare che il 17 agosto 2008 sono stati rinvenuti in un sacco della spazzatura nei pressi del domicilio di A., i documenti di volo intestati ad O. e P. validi per la tratta aerea di andata VV.-Z.-WW. il 6 agosto 2008 e di ritorno WW.-Z.-UU. il 13/14 agosto 2008, nonché del cellophane sporco dello stesso grasso di colore rossastro utilizzato per camuffare la cocaina nelle valigie dei corrieri nel contesto dei suddetti traffici (cl. 5 p. 10-04-0029). Sempre il 17 agosto 2008, A. è stato fermato al valico doganale di XX., in entrata sul territorio svizzero, e trovato in possesso di EUR 4'780.--. Sono pure state rinvenute tracce di cocaina, a conferma di una contaminazione diretta, sulla sua persona e sul veicolo (v. rapporto informativo inerente il fermo e la visita di A. del 18.08.2008, cl. 2 p. 10-01-0187 segg.; sentenza del 12 febbraio 2010 della Corte della assise criminali, pag. 71, consid. VII pag. 138, cl. 9 p. 18-01-0141; sentenza del 16 settembre 2010 della Corte di cassazione e di revisione penale pag. 9 e seg., 19 e segg., cl. 9 p. 18-01-0220 e segg.). In sede dibattimentale, A. ha cercato di minimizzare la portata di questi accertamenti. Relativamente al fermo al valico di XX., egli ha dichiarato che il sergente della polizia che ha assistito alla sua perquisizione avrebbe affermato che la gran parte delle banconote è notoriamente inquinata da cocaina e che le contaminazione del veicolo sarebbe da ricondurre al semplice contatto con queste banconote “inquinate” (cl. 12 p. 12.930.008). Tali dichiarazioni, oltre che non supportate da nessun riscontro a verbale e prive di consistenza scientifica (al punto che nemmeno la difesa ha cercato di contestare in sede di arringa la fondatezza di questi accertamenti di polizia; v. cl. 12 p. 12.925.022 e seg.), non sono in alcun modo credibili, e sin quasi temerarie. Ben poco credibili sono anche le spiegazioni fornite da A. sull’origine della somma di quasi EUR 5'000.-- (in banconote da cinquanta) rinvenuti su di lui durante il fermo e la perquisizione in questione: egli ha sostenuto in maniera evasiva, e senza alcun oggettivo riscontro, che si tratterebbe di soldi (probabilmente non dichiarati al fisco) ricevuti dall’amministratore della Q. per pagare alcune – non meglio precisate – fatture (cl. 12 p. 12.930.008 e seg.). Per niente convincenti sono anche le spiegazioni fornite da A. in sede dibattimentale sul ritrovamento dei biglietti d’aereo dei due corrieri sudamericani, nel sacco di quella che non ha per altro negato essere la sua spazzatura: egli avrebbe casualmente incontrato queste due persone in piazza grande a YY., durante il Festival del cinema, e non avendo esse un albergo, si sarebbero rivolte
- 18 - a lui per affittare una camera privata. Parlando spagnolo, avrebbe messo loro a disposizione una camera a casa sua, per due notti, al prezzo di EUR 100.-- a testa a notte. Dopo aver pagato EUR 400.--, e offerto anche una cena ad A., i due se ne sarebero andati (v. cl. 12 p. 12.930.011). Visto il pregresso fascio di indizi e le dichiarazioni di H. non vi è invece alcun dubbio che i due corrieri in questione non fossero stati incontrati per caso al Festival ma si fossero fermati da A. proprio in funzione del traffico in questione, secondo un piano ben preciso. Di nessuna utilità potenziale sono altresì le istanze probatorie già oggetto del decreto ordinatorio del 22 dicembre 2017 (v. cl. 12 p. 12.280.001 e segg.). Da un lato non si vede cosa avrebbe potuto dire sui fatti in questione K., visto che non risulta in essi coinvolto. D’altro canto, per quanto riguarda la mancata possibilità di controinterrogare J., R. e/o terzi va rilevato che ai fini del presente giudizio non vengono utilizzate altre deposizioni oltre a quelle di H., correttamente eseguite nel pieno rispetto del contraddittorio (v. cl. 7 p. 13-02-0214 e segg. e p. 13-03- 0001 e segg.). La mancata possibilità di controinterrogare J., R. e/o altri non ha in tal senso nessuna conseguenza a livello di diritti della difesa, la quale del resto aveva “condizionato” la stessa istanza probatoria ad un eventuale utilizzo di tali dichiarazioni a detrimento dell’imputato (v. cl. 12 p. 12.521.001). Analogo discorso per la mancata possibilità di interrogare I. , il quale si è sempre avvalso della facoltà di tacere e non si è mai presentato in aula, pur correttamente citato in applicazione dell’art. 366 CPP (v. cl. 12 p. 12.920.001 e segg.), confermando implicitamente la sua volontà di non collaborare con la giustizia svizzera e quindi nemmeno di fare dichiarazioni a carico o a discarico di A.. La mancata comparizione e la successiva disgiunzione della procedura a suo carico non hanno per tanto nessun influsso sulla posizione di A. nella presente procedura. 5.2.3 Concludendo il quadro probatorio che emerge a carico di A. non lascia spazio a dubbi. In presenza di un così solido e consistente fascio di elementi probatori, univoci e concordanti tra di loro per tempi, luoghi e modalità di azione, questa Corte – non avendo per altro nessun motivo per dubitare della veridicità delle lineari e coerenti dichiarazioni rese da H., il quale non ha tratto nessun vantaggio da queste dichiarazioni, né si vede quali motivi avesse per incolpare a torto A., che ha anzi contribuito a scagionare per il susseguente traffico del gennaio 2009 (v. cl. 7 p. 13-02-0222) – ritiene che la partecipazione dell’imputato al traffico in parola è provata al di là di ogni ragionevole dubbio. A., partecipando in prima persona alla fase esecutiva del traffico, ha rivestito un ruolo chiave nel trasporto della cocaina. Egli ha preso in consegna la merce a V., ha quindi effettuato il trasporto dello stupefacente e dei corrieri, con la sua auto, da V. a X., dove ha consegnato la cocaina all’acquirente finale. A. ha assunto un ruolo di primaria importanza, vicino ai vertici, mantenendo i contatti tra i trafficanti e l’acquirente della cocaina, come dimostra del resto anche la telefonata che ha fatto ad I.
- 19 - proprio il 17 agosto 2008 alle 15.12 (v. cl. 2 p. 10-01-0191). Contrariamente a quanto ipotizzato nell’istanza probatoria del 12 dicembre 2017 (v. cl. 12 p. 12.521.001), respinta con decreto del 22 dicembre 2017, non vengono per altro utilizzate a carico di A. misure di sorveglianza telefonica: la predetta telefonata risulta semplicemente dal verbale 17 agosto 2008 del Corpo delle guardie di confine riguardante il precitato controllo al passaggio del confine con relativa perquisizione del cellulare dell’imputato. A conferma del coinvolgimento di A. occorre inoltre menzionare quanto emerso dal sequestro dei dati e relativi files contenuti nel computer in uso all’imputato, riferiti a corrispondenza e-mail e conversazioni chat (v. cl. 5 p. 10-04-0047 e rinvii). Dalla scansione di un album denominato “Cartoline da Firenze” risultano gli indirizzi di posta elettronica in Bolivia di S. (moglie di K., condannato unitamente ad A. in sede cantonale per partecipazione ai traffici della sopraccitata banda sudamericana), della sorella di quest’ultima T. e di M., ossia di colui che è considerato essere alla testa del gruppo criminale sudamericano. In sede dibattimentale A. ha tentato di sminuire anche questi contatti, riconducendoli soprattutto a questioni sentimentali (con le sorelle S. e T.), e negando addirittura di conoscere M., ma senza in alcun modo spiegare come mai l’indirizzo di quest’ultimo potesse essere finito nel suo computer. Le dichiarazioni in merito (v. cl. 12 p. 12.930.009) non sono in alcun modo credibili e rappresentano un ulteriore, maldestro tentativo di nascondere contatti decisivi per l’organizzazione del traffico di cocaina. La condotta di A. non lascia altresì alcun dubbio in merito alla realizzazione della fattispecie soggettiva, avendo egli compiuto tutti i sopraccitati atti in maniera consapevole e volontaria, secondo un’attenta e dettagliata pianificazione, come emerge chiaramente dalle dichiarazioni di H. e dai convergenti riscontri oggettivi agli atti. Ne consegue che sono adempiute sia le condizioni oggettive che quelle soggettive del reato descritto al capo di accusa 1.1.1. In relazione al quantitativo di cocaina in esso indicato il reato di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti è dunque perfezionato. 5.3 Per quanto concerne il secondo capo di accusa è in sostanza rimproverato ad A. di avere, in correità con I., tra il 27 e il 30 novembre 2008, a V., a ZZ. e a X., trasportato ed esportato dalla Svizzera verso l’Italia, utilizzando la propria autovettura, marca Mercedes 1, color grigio, targata 2, un quantitativo di 8 kg di cocaina, occultata nel doppiofondo di quattro valigie, contenenti ciascuna un quantitativo di 2 kg di cocaina, sostanza stupefacente esportata in Italia per essere rivenduta a X. ad I..
- 20 - 5.3.1 A proposito di questo secondo viaggio, H. ha dichiarato che il nipote J., gli ha riferito che i corrieri sarebbero giunti a V., dove A. avrebbe preso in consegna le valigie e si sarebbe quindi occupato del trasporto dello stupefacente a X.. Anche in questo caso i due corrieri avrebbero trasportato ognuno due valigie contenenti 2 kg di cocaina, per un quantitativo totale di 8 kg. Per pagare i corrieri, I. avrebbe mandato EUR 20’000.-- tramite A. a V. e lì il denaro sarebbe stato consegnato a J., il quale lo avrebbe consegnato ai destinatari (cl. 7 p. 13-03-0001 e segg.). 5.3.2 Ora, a differenza del traffico trattato in precedenza, per questo capo di accusa non vi sono dichiarazioni di H. che attestano una sua presa di conoscenza diretta e personale del coinvolgimento di A.: il tutto gli è stato “solo” riportato dal nipote. Si tratta in questo senso di una dichiarazione de auditu, di per sé credibile, ma non sufficiente per una condanna, perché non corroborata da ulteriori riscontri, a differenza di quanto riguarda il traffico di agosto. La lettura di un estratto del verbale di interrogatorio (a confronto) del 27 giugno 2014 tra H. ed A., ove il primo, in relazione al traffico di agosto, riporta di aver personalmente e direttamente costatato il ruolo attivo di A., mentre parla solo per sentito dire o riferito del secondo traffico, è significativa: “Domanda ad H. Quale era il ruolo di A. nei traffici di stupefacenti, ai quali lei ha partecipato, ossia nei due traffici di cui abbiamo parlato in precedenza? NeI primo traffico A. ha trasportato le valigie, nel secondo viaggio è stato mio nipote a informarmi che A. aveva portato le valigie. ADR: Le valigie contenevano cocaina. Erano 2 corrieri con 4 valigie e complessivamente 2 erano 8 kg di cocaina.” (pag. 6-7, n. 40-44, 1-2)
“Domanda dell’avv. Guglielmoni ad H. Chi portava le valigie? Nel primo traffico i corrieri, con le relative, valigie sono stati trasportati da V. a I-X. da A.. Nel secondo viaggio i corrieri sono arrivati a V. e mio nipote mi disse che A. si è occupato del relativo trasporto a I-X..” (pag. 7, n. 4-9)
5.3.3 In casu manca dunque quell’intensità probatoria che caratterizza il primo traffico di stupefacente. A carico di A. non vi sono altre prove oltre a queste dichiarazioni, che riferiscono però di quanto detto dal nipote di H., e non di quanto constatato de visu da quest’ultimo. Il nipote di H. non è del resto stato sentito in contraddittorio per cui la sua testimonianza non è utilizzabile. Non vi è motivo di
- 21 - credere che H. non abbia riferito correttamente quanto detto dal nipote, ma appunto solo quanto detto dal nipote non quanto fatto concretamente da A.: in questo senso non è in discussione la buona fede o la credibilità di H., ma ciò non basta per ritenere provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la partecipazione di A. anche a questo traffico. Vista la giurisprudenza citata al consid. 5.2.1 ed in applicazione del principio in dubio pro reo, A. deve essere per tanto prosciolto dal capo di accusa 1.1.2. 5.4 Ad A. è contestata l'infrazione alla LStup nella forma aggravata. Come si evince dai precedenti considerandi, è appurato che A. ha complessivamente trafficato 8 kg di cocaina. La cocaina in questione non ha potuto essere sequestrata. Ad ogni modo, quantità simili di stupefacenti, di regola, hanno un grado di purezza elevato, generalmente più alto della droga venduta al dettaglio al consumatore. In quest'ultimo caso lo stupefacente è diluito con altre sostanze. La Società svizzera di medicina legale pubblica annualmente le statistiche relative alla cocaina confiscata in Svizzera. Nel 2007 la cocaina sequestrata – nell'ordine di grandezza superiore al chilogrammo – risultava in media pura al 71%; nel 2008 al 66%, nel 2009 al 63% e nel 2010 al 53% (http://www.sgrm.ch/chemie/fachgruppe-forensische-chemie/statistiken-kokain- und-heroin.html). È in ogni caso pacifico che nel traffico di stupefacente compiuto dall’imputato la soglia dei 18 grammi di cocaina (pura) è stata ampiamente superata. Ne consegue che la fattispecie adempie le condizioni dell'aggravante in esame, in quanto sapeva o doveva presumere che la cocaina trafficata può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone. Per la commisurazione della pena verrà ritenuta in dubio pro reo una purezza di circa il 60%. 6. Sulla pena 6.1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da prendere in considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al vecchio art. 63 CP (cfr. DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20 e seg.; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008 consid. 6.2). Non diversamente dal
- 22 - vecchio diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo che l’effetto che la sanzione avrà su di lui (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). 6.2 Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena (DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1). Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l’autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di colpevolezza; e viceversa (DTF 134 IV 17 consid. 2.1; 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sentenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008 consid. 3.2.2). Parimenti al vecchio art. 63 CP, il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 pag. 25 e seg.). In virtù del nuovo art. 50 CP – che recepisce i criteri già fissati in precedenza dalla giurisprudenza (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 1747) – il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato ed al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (sentenza 6B_207/2007 loc. cit.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti ed all’autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (DTF 141 IV 244 consid. 1.2.2; 136 IV 55 consid. 5.6; 127 IV 101 consid. 2c). 6.3 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere (DTF 142 IV 265 IV 57 consid. 2.3 e 2.4; 138 IV 120 consid. 5.2), il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata (cumulo giuridico). Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni caso vincolato al massimo legale del genere di pena (art. 49 cpv. 1 CP). La determinazione della pena complessiva ex art. 49 cpv. 1 CP presuppone, secondo la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base per l'infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all'adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione dell'insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare mentalmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo
- 23 - tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenze del Tribunale federale 6B_865/2009 del 25 marzo 2010 consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del 14 agosto 2009 consid. 3.3.1; 6B_579/2008 del 27 dicembre 2008 consid. 4.2.2, con rinvii). 6.4 Giusta l'art. 49 cpv. 2 CP, se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio ("concorso retrospettivo"). Tale disposizione vuole in sostanza garantire il principio del cumulo giuridico anche in presenza di un concorso retrospettivo, ossia garantire che l'imputato non sia giudicato più severamente di quanto lo sarebbe se tutti i reati a lui contestati fossero giudicati nell'ambito di un unico procedimento. Per determinare se e in che misura (ovvero interamente o parzialmente) il tribunale debba infliggere una pena complementare giusta l'art. 49 cpv. 2 CP, occorre fondarsi sulla data della prima condanna emanata nella prima procedura. Per commisurare la pena complementare rispettivamente per stabilire la sua entità è invece determinante il passaggio in giudicato della sentenza della prima procedura (DTF 138 IV 11 consid. 3.4.2). La pena complementare corrisponde alla differenza tra la pena già inflitta con la prima sentenza e la pena ipotetica complessiva che il giudice avrebbe determinato per tutti i reati commessi dall'imputato (DTF 132 IV 102 consid. 8.2). 6.5 Nell’ambito del presente procedimento, A. è riconosciuto autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e n. 2 vLStup), in relazione a 8 chilogrammi di cocaina con un grado di purezza di circa il 60%. 6.6 In precedenza A. era stato condannato, con sentenze del 12 febbraio 2010 della Corte delle assise criminali del Cantone Ticino (cl. 9 p. 18-01-0004 e segg.), alla pena detentiva di quattro anni e sei mesi, poiché ritenuto colpevole di: “5.1 infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere in grado di mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato: 5.1.1. effettuato preparativi in vista dell'importazione di stupefacenti e meglio per avere, nel corso della primavera 2007, ad UUU. e VVV.,
- 24 - dopo aver presentato il trafficante di stupefacenti K. a AA., aiutato quest'ultimo a reclutare quale corriere BB. per recarsi in Brasile dove insieme avrebbero dovuto prendere in consegna da 2 a 3 kg ciascuno di cocaina da portare in Svizzera; 5.1.2. il 24 maggio 2007, a VVV., UU. e WWW., organizzando, tramite AA. e R., l'accoglienza della "comitiva brasiliana" con BB., che sapeva o doveva presumere trasportare un ingente quantitativo di cocaina, ma almeno 12 kg, presso l'aeroporto di UU1. ed il suo successivo trasporto mediante due autoveicoli presso l'albergo CC. a WWW., trasportato stupefacenti; 5.1.3. all’inizio del 2008, ad VVV., detenuto al proprio domicilio 180 g di cocaina quindi venduto a credito, al prezzo di € 4000, risp. fr. 6'000.-, 80 g di cocaina a R., che tuttavia non gli ha mai versato i soldi; 5.1.4. il 29 aprile 2009, ad VVV., detenuto a scopo di messa in circolazione 2,77 kg di marijuana (tasso THC 2,7- 10,4%); 5.1.5. acquistato (con ruolo di complice) stupefacenti e meglio: 5.1.5.1. il 19 febbraio 2007 a V., tramite agenzia DD. inviato fr. 3'840.- a EE. in Bolivia; 5.1.5.2. il 20 febbraio 2007 ad UUU., tramite agenzia DD., inviato fr. 3'940.- ad EE. in Bolivia, sapendo o dovendo presumere che si trattava di denaro destinato al pagamento di alcuni kg di stupefacente; 5.3. sviamento della giustizia
per avere, in correità con FF., il 21 aprile 2006, a YY., fatto all’autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che essi sapevano non commesso, e meglio per avere falsamente denunciato alla Polizia Cantonale di aver subito, in data 19 aprile 2006, tra le 13:15 e le 14:45, a XXX. (CO), il furto del furgone Fiat 3, targato 4, di proprietà della GG. AG e da lui noleggiato il 18 aprile 2006 presso il Garage HH. SA di YYY. e del preteso carico (350 PC portatili del valore dichiarato di EUR 192’500), furto in realtà non avvenuto; 5.4. truffa mancata
- 25 -
per avere, in correità con FF., nell'aprile 2006, ad VVV., UUU., nonché in altre località, allo scopo di procacciare a se e ad altri un indebito profitto, compiuto senza risultato tutti gli atti necessari per ingannare con astuzia i funzionari della II. Assicurazioni e meglio per avere, chiedendo ed ottenendo di aumentare da fr. 100'000 a fr. 304'150 la copertura assicurativa della polizza "Assicurazioni trasporti" della JJ. SA (società di cui FF. era azionista e A. amministratore unico) in relazione al previsto trasporto di 350 PC portatili del valore dichiarato di EUR 192'500, annunciando poi contrariamente al vero, il 20/24 aprile 2006, di averne subito il furto, compilando l'apposita dichiarazione di sinistra e fornendo una fattura proforma riferita all'asserita vendita di 350 PC portatili, tentato di ottenere indebitamente un risarcimento pari al valore dichiarato della merce asseritamene trasportata da parte della II. Assicurazioni, la quale non ha tuttavia risarcito il danno annunciato; 5.5. appropriazione indebita
per essersi, il 18/19 aprile 2006, a YYY. nonché in altre località all'estero, allo scopo di procacciare a se e ad altri un indebito profitto, appropriate del furgone Fiat 3, targato 4, di proprietà della GG. AG e da lui noleggiato il 18 aprile 2006 presso il Garage HH. SA di YYY., del valore di fr. 22'300.- (valore a nuovo: 45'000), ritenuto che il furgone, di cui e stato denunciato contrariamente al vero il furto, non e più stato ritrovato” (18-01-0199 e segg.).
Con sentenza del 16 settembre 2010 della Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d’appello del Cantone Ticino (cl. 9 p. 18-01-0212/0245), il dispositivo n. 5.1.4 della summenzionata sentenza cantonale è stato annullato e la pena inflitta ad A. è stata ridotta ad una pena detentiva di quattro anni e tre mesi. A. ha poi impugnato tale decisione al Tribunale federale, il quale, con pronuncia del 4 febbraio 2011, ha dichiarato inammissibile il ricorso (cl. 5 p. 10- 04-0071). Il 20 giugno 2011, A. si è ancora rivolto alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino postulando la revisione delle summenzionate decisioni ed invocandone il completo annullamento, con suo proscioglimento dalle condanne per i reati di infrazione aggravata alla LStup, sviamento della giustizia, truffa mancata ed appropriazione indebita. L’8 novembre 2011 la corte cantonale ha respinto l’istanza (cl. 5 p. 10-04-0081). Inoltre, il 27 agosto 2014, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha condannato A., tramite decreto d’accusa, a una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 90.-- cadauna, pena sospesa con la condizionale con un periodo di prova di
- 26 - tre anni, nonché a una multa di fr. 300.--, per appropriazione indebita d’imposta alla fonte (cl. 12 p. 12.925.026 e seg.). Per quanto riguarda la pena detentiva di cui sopra, il 19 dicembre 2016 il GPC ha deciso la liberazione condizionale di A. a partire dal 9 gennaio 2017, con un periodo di prova sino al 10 giugno 2018. La pena rimanente era di 1 anno, 5 mesi e 2 giorni (v. cl. 12 p. 12.221.006). 6.7 Questo significa, nel caso in esame, che questo Tribunale può applicare solo una pena complementare rispetto alla pena già pronunciata dalla Corte delle assise criminali del Cantone Ticino del 12 febbraio 2010 e corretta dalla sentenza del 16 settembre 2010 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello, atteso che gli atti per i quali A. è qui ritenuto colpevole sono stati commessi prima delle predette decisioni. Il principio che occorre seguire è quello, sotteso alla nozione di concorso retrospettivo, che il reo non debba essere svantaggiato per il semplice fatto di venire giudicato mediante più sentenze invece che mediante un unico giudizio (v. DTF 132 IV 102 consid. 8.2; 129 IV 113 consid. 1.1; 118 IV 119 consid. 1; 109 IV 68 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 6B_180/2011 del 5 aprile 2012 consid. 3.4.1). Per determinare la pena ipotetica complessiva, va dunque tenuto conto della gravità dei reati complessivi di cui A. è stato riconosciuto colpevole sia in questo procedimento che in quello cantonale già cresciuto in giudicato. Nel quadro dell'esame di cui all'art. 49 cpv. 1 CP, in concreto l'infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti si rivela essere il reato più grave, punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno, che può essere cumulata con una pena pecuniaria (art. 19 n. 3 vLStup). Il vincolo massimo legale è statuito nell'art. 49 cpv. 1 CP e corrisponde in concreto alla pena di vent’anni (v. art. 40 cpv. 2 prima frase CP). 6.8 A., cittadino svizzero, è nato a ZZZ. e cresciuto ad U.. Egli è separato legalmente dal 2005 ed ha una figlia, nonché una nipote da un fratello nel frattempo deceduto (v. cl. 12 p. 12.930.002). A livello scolastico, ha frequentato le elementari ed il ginnasio ad U., poi per due anni la scuola magistrale a YY., senza terminarla. In seguito ha frequentato la scuola di apprendista di commercio a V., ottenendo l’attestato federale con una buona media. Dopo aver superato il relativo esame, ha dato per 6-7 anni dei corsi di contabilità in Ticino per conto della scuola KK. di UU.. In seguito per 5 anni, fino al 1989, è stato responsabile della contabilità e del personale per conto della LL. SA di Y.. Nel 1989 ha aperto in proprio “La A. computer services”, ad U., attiva fino al 1992, facendo contabilità e consulenze per altre ditte. Nel 1992 è
- 27 - partito con la famiglia alla volta del Costa Rica e poi di Panama, dove è rimasto per tre anni, svolgendo attività di consulente a favore di esercenti che volevano aprire dei ristoranti. Alla fine del 1995 ha quindi deciso di rientrare in Svizzera. Una volta rientrato ha svolto dei programmi occupazionali presso il Dipartimento del territorio ed in seguito è tornato nel campo dell’informatica. Nel 2000 ha avuto un crollo finanziario legato ad un gioco inventato su internet, e per il quale gli era stato concesso un assegno, poi risultato scoperto (v. cl. 12 p. 12.930.003). In sede dibattimentale A. ha asserito di gestire attualmente la ditta “A. Consulting” con sede ad UUUU., nel Canton Uri, che si occupa di consulenza ad altre ditte. Da questa attività percepisce, mediamente, un reddito di circa fr. 2’000.-- mensili; egli non ha indicato ulteriori redditi oppure sostanza. Per contro ha asserito di avere una pesante posizione debitoria, con precetti esecutivi e atti carenza beni per centinaia di migliaia di franchi (v. cl. 12 p. 12.930.003 e segg.). Per quanto riguarda il suo stato di salute egli ha dichiarato di soffrire di glaucoma all’occhio destro e di ipertensione. Il 2 luglio 2017 è stato inoltre operato d’urgenza a causa di un infarto (cl. 12 p. 12.930.003). 6.9 Dal punto di vista oggettivo il reato di infrazione aggravata alla LStup in cui è occorso A. si contraddistingue anzitutto e in maniera importante per l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente, segnatamente 8 kg di cocaina imputatogli nel presente procedimento e circa 12 kg di cocaina per i traffici oggetto della sentenza cantonale. Dal punto di vista soggettivo vanno altresì considerati i motivi egoistici (scopo di lucro), in particolare la sua disponibilità a svolgere, dietro compenso, un’attività superiore a quella di un semplice corriere nell’ambito di traffici internazionali e in numerosi traffici dalla Svizzera all’Italia: egli, oltre a trasportare la cocaina oltre confine, a trasportare in Svizzera il compenso dovuto ai corrieri ed ai loro rappresentanti, ha pure gestito i contatti con i corrieri e l’acquirente della cocaina, permettendo così la realizzazione di traffici per ingenti quantitativi di stupefacente. Fermo restando il suo diritto a tacere e non collaborare con la giustizia va altresì preso atto che A. non manifesta nessun pentimento e persiste a negare l’evidenza, adducendo spiegazioni inverosimili oppure anche evocando l’esistenza di presunte congiure nei suoi confronti, sia in questo procedimento che in quello cantonale (v. supra consid. 5.2.2). Alla luce dei fattori testé citati la colpevolezza di A. va considerata di rilevante gravità. Ritenuta la presenza di ulteriori infrazioni – sviamento della giustizia, truffa mancata e appropriazione indebita – occorre procedere all’aumento della pena in misura adeguata e parimenti apprezzare nel loro complesso le circostanze aggravanti e quelle attenuanti.
- 28 - Anche per quanto riguarda le ulteriori infrazioni interessate dall’aumento di pena, questa Corte condivide pienamente le considerazioni contenute nelle sentenze cantonali succitate, secondo cui A. disponeva di un’energia criminale che si è dispiegata su di un periodo temporale abbastanza lungo e che ha portato A. a mettersi a disposizione, con facilità e sempre dietro compenso, per tutta una serie di attività criminali. Per quanto attiene alle circostanze attenuanti, questo Collegio rileva che i fatti per i quali A. è stato qui riconosciuto autore colpevole sono occorsi tra il 6 e il 17 agosto 2008, per cui la relativa pena deve essere attenuata giusta l’art. 48 lett. e CP, essendo quasi trascorso un periodo di 10 anni dai fatti, al limite dunque dei due terzi del termine di prescrizione dell’azione penale di 15 anni e non essendosi il reo da allora più reso responsabile di infrazioni di paragonabile gravità (v. DTF 140 IV 145 consid. 3.1). Non vi sono infatti elementi per ritenere che abbia partecipato al successivo traffico del gennaio 2009, di cui ha riferito lo stesso H. (cl. 7 p. 13-02-0222), mentre da quello del novembre 2008 è stato qui prosciolto. In questo senso non rappresenta un sostanziale ostacolo all’applicazione di questa attenuante specifica la condanna per appropriazione indebita d’imposta alla fonte, per un importo complessivo sottratto di fr. 5'195.60 nella sua qualità di amministratore unico della società MM. Immobilien, per fatti commessi a partire dal mese di maggio 2014 (cl. 12 p. 12.925.026) e quindi presumibilmente in ragione del fatto che A., trovandosi in detenzione dal 16 maggio 2014 al 9 gennaio 2017 (v. cl. 12 p. 12.930.002 e 12.221.006) aveva trascurato, pur colpevolmente, taluni suoi obblighi burocratici. Di non trascurabile rilievo è anche la durata della procedura, la quale va considerata, sulla base della giurisprudenza (DTF 143 IV 272 consid. 1.3.1 e 1.4.1; 130 VI 54 consid. 3.3.1), sia nella sua durata assoluta che nelle sue singole componenti. Alla luce di queste circostanze, la Corte ritiene che vi sia stata una violazione del principio della celerità giusta l’art. 6 CEDU – in particolare per il lungo tempo trascorso fra i primi sospetti a carico dell’imputato, risalenti al 1. luglio 2011 (v. cl. 1 p. 9-02-0007), la formale estensione del procedimento anche a suo carico, risalente al 24 marzo 2014, e il rinvio a giudizio del 18 ottobre 2017
– e che la pena da infliggere ad A. debba essere conseguentemente attenuata in maniera rilevante anche per questo motivo. Alla luce di quanto sopra esposto, ponderate tutte le circostanze, la Corte giudica adeguata alla colpevolezza di A. una pena detentiva complessiva di 5 (cinque) anni e 3 (tre) mesi, dalla quale vanno dedotti i 4 (quattro) anni e 3 (tre) mesi inflitti il 16 settembre 2010 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello. La pena complementare sarà quindi di 12 mesi di detenzione da scontare, non rientrando la pena complessiva nei limiti oggettivi per la concessione della condizionale (v. già supra consid. 3.2). Da tale pena va dedotto
- 29 - il carcere preventivo sofferto pari a 3 giorni. Nella commisurazione della pena si è non da ultimo tenuto conto dell’effetto della pena sulla sua vita come prescritto all’art. 47 cpv. 1 CP (v. più ampiamente DTF 138 IV 120 consid. 5.2; 134 IV 97 consid. 4.2, 82 consid. 4.1), visto che il 10 giugno di quest’anno scade di per sé il periodo di prova della liberazione condizionale per la precedente condanna (v. cl. 12 p. 12.221.006), fermo restando che non spetta al giudice di merito decidere se, visto l’art. 86 cpv. 4 CP e le particolarità del caso, siano dati i presupposti per il mantenimento della liberazione condizionale (v. JOSITSCH/EGE/SCHWARZENEGGER, Strafrecht II, 9a ediz. 2018, pag. 251 e segg.), o comunque per l’applicazione di un regime detentivo ex art. 77a CP (v. BRÄGGER, Commentario basilese, 3a ediz. 2013, n. 1 e segg. ad art. 77a CP). 7. Sulle misure 7.1 Giusta l’art. 69 CP, il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico. Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato ed erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo sol- tanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70 cpv. 5 CP). 7.2 Il MPC nell’atto d’accusa non ha richiesto la confisca dei beni sequestrati ad A.. Anche la difesa, dal canto suo, è rimasta silente in merito. 7.3 Fra gli oggetti indicati al punto 4.1.1 dell’atto di accusa figurano anzitutto le copie forensi dei seguenti oggetti: “notebook SAMSUNG, modello NP300V5A-S0ACH, s/n HN5V93SBB00025J, harddisk 500 GB, con caricature
- harddisk WD 500 GB s/n WCASY2733867, comprensivo di caricatore
- 30 -
- computer STEG 500 GB, s/n 746223, modello l3-silenzio-04
- 3 chiavette USB: una di marca VERBATIM di colore rosso con indicazione 1 GB, una di marca PNY ATTACHÉ di colore nero (8 GB) e una di marca SANDISK CRUZER EDGE (16 GB) di colore nero-rosso
- telefono mobile di marca SAMSUNG modello SGH-X820, s/n R3VA960077X con SIM 5, comprensivo di caricatore
- computer ACER modello ASPIRE E700, s/n 1HME69ZLP703281D02900
- notebook di marca SAMSUNG modello NP-RC730S04OH, s/n HDNQ91CC200121M, con caricatore, hard disk 1 TB
- computer TOWER 320 GB torre nera e grigia senza altri dati
- telefono mobile di marca HTC di colore nero e rosso, n. IMEI 6 7.4 In quanto copie forensi i predetti oggetti entrano a far parte del materiale probatorio agli atti e non necessitano di specifica menzione nel dispositivo della presente sentenza. Per contro va ordinato il dissequestro del porta assegni di colore nero di cui alla posizione 2 del punto 4.1.1 dell’atto d’accusa (v. cl. 1 p. 08- 01-0035) perché non rientra palesemente nelle fattispecie di cui al consid. 7.1. 8. Sulle spese e ripetibili 8.1 Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla PGF e dal MPC nella procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale penale federale nella procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’art. 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di
- 31 - altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un’istruttoria, l’emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra i fr. 200.-- e i fr. 50’000.-- (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d’accusa (cfr. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l’emolumento relativo all’istruttoria oscilla tra fr. 1’000.-- e fr. 100’000.-- (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria non deve superare fr. 100’000.-- (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l’emolumento di giustizia varia tra i fr. 1’000.-- e i fr. 100’000.-- (art. 7 lett. b RSPPF). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un’istruttoria, l'emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra 200 e 50'000 franchi (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d’accusa (cfr. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l'emolumento relativo all’istruttoria oscilla tra 1'000 e 100'000 franchi (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria non deve superare 100'000 franchi (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra 1'000 e 100'000 franchi (art. 7 lett. b RSPPF). Il Messaggio del Consiglio federale concernente l’unificazione del diritto processuale penale (FF 2006 1228) menziona che per gli emolumenti e per i disborsi l’autorità può tenere conto della situazione finanziaria della persona che vi è assoggettata. L’autorità penale può decidere di ridurre o di condonare le spese procedurali allorquando il loro importo risulta troppo elevato oppure disproporzionato, e ciò al fine d’evitare che il pagamento delle spese procedurali, considerata la situazione della persona condannata al loro pagamento, appaia come una pena supplementare o riduca le possibilità di reinserimento sociale della persona condannata al loro pagamento; l’autorità dispone di un ampio potere d’apprezzamento (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, 2a ediz. 2016, n. 3 ad art. 425 CPP; CHAPUIS, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 425 CPP). 8.2 Per quanto riguarda la procedura preliminare, nell’atto d’accusa (in origine comprensivo anche delle spese a carico di I.) il MPC fa valere un emolumento di fr. 13'500.--, di cui fr. 7’000.-- per l'attività di istruzione e fr. 6500.-- per investigazioni di polizia (cl. 12 p. 12.100.008). I disborsi ammontano a fr. 359.90,
- 32 - di cui fr. 59.90 per costi di copie di documenti e fr. 300.-- per tasse di giudizio (cl. 12 p. 12.100.008). 8.3 Tenuto conto della successiva disgiunzione in questa sede della posizione di I., del parziale proscioglimento di A., della sua difficile situazione finanziaria e delle considerazioni dottrinali di cui sopra in merito al reinserimento sociale del condannato, questa Corte ritiene appropriato un emolumento complessivo di fr. 2'000.--. 9. Sulla difesa d'ufficio 9.1 A. è assistito da un patrocinatore d’ufficio. Il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione e l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento (art. 135 cpv. 1 e 2 CPP). L’art. 135 cpv. 4 prevede che non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione (lett. a) e a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (lett. b). 9.2 In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.-- e al massimo a fr. 300.--; essa è in ogni caso di fr. 200.-- per gli spostamenti. Di regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi; se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi può essere versato un importo forfettario (art. 13 RSPPF). Giusta l’art. 13 cpv. 2 RSPPF sono rimborsati al massimo: per le trasferte in Svizzera, il costo del biglietto ferroviario di prima classe con l’abbonamento metà prezzo (lett. a); per il pranzo e la cena, gli importi di cui all’articolo 43 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l’ordinanza sul personale federale (lett. c); per fotocopia fr. 0.50, rispettivamente fr. 0.20 per grandi quantità (lett. e). L'imposta sul valore aggiunto (in seguito: IVA) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). Va a tal proposito precisato che sino al 31 dicembre 2010 l'aliquota applicabile era il 7,6%; dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017 essa era dell'8%. Dal 1° gennaio 2018 essa è del 7,7%. 9.3 Nella fattispecie, l'indennità oraria è fissata a fr. 230.-- (IVA non compresa), come da prassi in casi d'ordine corrente dinanzi a questa Corte (cfr. sentenza del
- 33 - Tribunale penale federale SK.2012.31 del 26 settembre 2012, consid.3; sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2) e come correttamente richiesto dall’avv. Guglielmoni nelle sue note d’onorario, il quale ha altresì giustamente applicato fr. 200.-- per i tempi di trasferta, risp. fr. 100.-- per gli interventi del praticante (v. cl. 12 p. 12.721.001). 9.4 Nel complesso, visto il dettaglio delle note d’onorario presentate dall’avv. Guglielmoni, in buona parte ritenute appropriate, la retribuzione va fissata in fr. 29'754.-- (IVA inclusa), importo che viene posto a carico della Confederazione. In sostanza, rispetto a quanto indicato dal legale, non sono state riconosciute la prestazione per “anonimizzazione statuti” del 17 dicembre 2015 (v. cl. 12 p. 12.721.005), di cui non si capisce la pertinenza, e la spesa per anticipo parcheggio del 14 marzo 2018, perché non ritenuta giustificata (v. cl. 12 p. 12.721.009 e segg.). Inoltre, tenuto conto della conoscenza dell’incarto che il difensore ha già acquisito in sede di istruttoria, il totale del tempo per la preparazione del dibattimento del 13 marzo 2018 (prestazioni dal 6 al 12 marzo 2018), è stato ridotto a 4 ore complessive, mentre il tempo necessario alla preparazione dell’intervento e le conclusioni è stato riconosciuto in ragione di un’ora. Nell’indennità complessiva sono stati però aggiunti l’onorario e i costi per la partecipazione all’odierna udienza di lettura del dispositivo, come pure per un successivo colloquio di 30 minuti con il cliente, calcolati sulla base di quanto già indicato dal difensore per la partecipazione al dibattimento. 9.5 Per non ostacolare il reinserimento sociale del condannato e tenendo conto del suo parziale proscioglimento solo una parte della predetta somma andrà messa a carico di A., il quale va per tanto condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 6'000.-- non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP). 10. Autorità d'esecuzione 10.1 Conformemente all' art. 74 cpv. 2 LOAP la Corte designa, in applicazione degli art. 31-36 CPP, il Cantone cui compete l'esecuzione. 10.2 Nel caso concreto, visto il domicilio del condannato, vi è motivo di designare il Cantone Ticino come Cantone di esecuzione.
- 34 - Per questi motivi la Corte pronuncia: 1. A. è riconosciuto autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per il capo di accusa 1.1.1. 2. A. è prosciolto dal capo di accusa 1.1.2. 3. A. è condannato ad una pena detentiva di 1 anno, a valere quale pena complementare alla pena di 4 anni e 3 mesi pronunciata con sentenza del 16 settembre 2010 della Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone Ticino.
Nella pena viene computato il carcere preventivo sofferto pari a 3 giorni. 4. È disposto il dissequestro del porta assegni di colore nero di cui alla posizione 2 del punto 4.1.1 dell’atto d’accusa. 5. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 2'000.--. 6. La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Nadir Guglielmoni è fissata in fr. 29’754.-- (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione. 7. A. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 6'000.-- non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP). 8. Il Canton Ticino è designato Cantone cui compete l’esecuzione (art. 74 LOAP).
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Presidente del Collegio giudicante
La Cancelliera
- 35 - Intimazione a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Alfredo Rezzonico
- Avv. Nadir Guglielmoni, difensore di A.
Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:
- Ministero pubblico della Confederazione in qualità di autorità d'esecuzione.
Rimedi giuridici Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
I decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante reclamo alla Corte dei reclami del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). In materia di retribuzione può interporre reclamo il difensore d’ufficio (art. 135 cpv. 3 lett. a CPP). Mediante reclamo si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti; l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
I reclami contro decisioni comunicate per scritto o oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro 10 giorni presso la giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP).
Spedizione: 16 maggio 2018