Violazione dell'art. 40 lett. b della legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2008 (Legge sulle borse, vLBVM).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decreto del 3 maggio 2013 Corte penale Composizione
Giudice penale federale Giuseppe Muschietti, Presidente, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Servizio giuridico e
DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE, Servizio giuridico contro
A., patrocinato dall'avv. Fulvio Pezzati
Oggetto
Violazione dell'art. 40 lett. b della legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2008 (Legge sulle borse, vLBVM) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: SK.2012.44
- 2 - Visti: - La decisione penale del 16 ottobre 2012 emessa dal Dipartimento federale delle finanze (in seguito: DFF) nei confronti di A. concernente il reato di infrazione all'art. 40 lett. b della legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2008 (Legge sulle borse, vLBVM; RS 954.1) (v. cl 1 pag. 100.1 e segg.); - la richiesta datata 29 ottobre 2012 dell'avv. Fulvio Pezzati, rappresentante di A., di sottoporre la causa al giudizio del Tribunale penale federale (v. cl 1 pag. 100.16); - lo scritto del 2 novembre 2012, mediante il quale il DFF trasmetteva gli atti al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) conformemente all'art. 50 cpv. 2 della legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA; RS 956.1) (v. cl. 1 pag. 100.17); - la missiva del 14 novembre 2012, con cui il MPC inoltrava al Tribunale penale federale gli atti ricevuti dal DFF (v. cl. 1 pag. 100.20); - lo scritto del 16 novembre 2012, mediante il quale il Presidente della Corte penale comunicava la composizione della Corte chiamata a giudicare la causa (v. cl. 1 pag. 160.1 e seg.); - la lettera del 21 dicembre 2012, mediante la quale la direzione della procedura invitava le parti a trasmettere, entro il 18 gennaio 2013, eventuali richieste di completamento degli atti, sollecitando contestualmente l'imputato affinché versi, entro il medesimo termine, il formulario circa la sua situazione personale e finanziaria, corredato delle pezze giustificative (v. cl. 1 pag. 410.2 e segg.); - lo scritto del 14 gennaio 2013, con cui il DFF comunicava che non avrebbe presentato alcuna richiesta di completamento degli atti (cl. 1 pag. 511.5 e seg.); - la missiva del 17 gennaio 2013 dell'avv. Fulvio Pezzati, con allegato il formulario compilato in merito alla situazione personale e patrimoniale dell'imputato, poi trasmesso al DFF ed al MPC (cl. 1 pag. 271.3 e segg.; pag. 410.6; pag. 521.1);
- 3 - - l'invito del 18 gennaio 2013 al MPC a trasmettere a questa Corte l'incartamento cartaceo in originale, ricevuto il 4 febbraio successivo (cl. 1 pag. 410.5; pag. 511.9 e seg.; 3 classificatori con documentazione originale,annessi allo scritto di cui al cl. 1 pag. 511.9); - le citazioni del 30 gennaio 2013 alle parti per la celebrazione del pubblico dibattimento, previsto per i giorni 7 ed 8 maggio 2013 (cl. 1 pag. 820.1, 821.1, 831.1 e segg.); - la dispensa accordata al MPC il 7 febbraio 2013, su sua richiesta, dal comparire al pubblico dibattimento (cl. 1 pag. 820.2 e seg.); - gli estratti dei casellari giudiziali svizzero e italiano relativi all'imputato (cl. 1 pag. 231.1 e segg.); - lo scritto del 13 febbraio 2013, mediante il quale il DFF trasmetteva a questa Corte ulteriori documenti ad integrazione dell'incartamento, missiva poi trasmessa in copia all'avv. Fulvio Pezzati unitamente agli elenchi degli atti (cl. 1 pag. 511.11; pag. 480.1; atti cartacei originali da 8.84 a 8.108, annessi allo scritto di cui al cl. 1 pag. 511.11); - lo scritto del 2 maggio 2013, mediante il quale l'avv. Fulvio Pezzati comunicava il ritiro, da parte del suo assistito, dell'opposizione alla decisione del DFF (recte: della richiesta di giudizio da parte del Tribunale penale federale) (v. cl. 1 pag. 521.2 e seg.).
- 4 - Considerato: - che giusta l'art. 50 cpv. 1 LFINMA, la legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali della LFINMA o delle leggi sui mercati finanziari, sempreché la LFINMA o le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti, il DFF essendo l’autorità di perseguimento e di giudizio; - che l'art. 50 cpv. 2 LFINMA stabilisce che se è stato chiesto il giudizio di un tribunale, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale; in tal caso, il DFF trasmette gli atti al MPC all’attenzione della Corte penale del Tribunale penale federale; la trasmissione degli atti funge da accusa e, alla procedura, si applicano per analogia gli art. 73–83 DPA; - che l'art. 21 cpv. 3 DPA e l'art. 35 cpv. 2 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione della autorità penali, LOAP; RS 173.71) determinano la competenza della Corte penale del Tribunale penale federale per giudicare le cause penali che il Consiglio federale ha deferito al Tribunale penale federale in applicazione della DPA; - che, a norma dell'art. 82 DPA, in quanto gli art. 73-81 DPA non dispongano altrimenti, alla procedura davanti ai tribunali cantonali e a quella davanti al Tribunale penale federale si applicano le pertinenti disposizioni del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0); - che, giusta l'art. 75 cpv. 1-3 DPA, il tribunale informa le parti del ricevimento degli atti, esamina se il giudizio del tribunale è stato chiesto in tempo utile; il tribunale può, d'ufficio o a richiesta di una parte, completare o far completare gli atti prima del dibattimento, la cui data è notificata in tempo utile alle parti; - che, a norma dell'art. 78 cpv. 2 DPA, fintanto che la sentenza di prima istanza non è stata notificata, l'imputato può revocare la richiesta di essere giudicato da un tribunale (v. EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Berna 2012, p. 279); - che, in tali casi, il procedimento giudiziario è tolto (art. 78 cpv. 3 DPA); - che, nella fattispecie, la revoca della richiesta di essere giudicato da un tribunale è tempestiva e valida, per cui il procedimento giudiziario va tolto e la causa va di riflesso stralciata dal ruolo;
- 5 - - che, pertanto, i pubblici dibattimenti previsti per i prossimi 7 e 8 maggio 2013 vengono a cadere; - che le spese del procedimento giudiziario sono poste a carico della parte che ha fatto la dichiarazione di revoca (art. 78 cpv. 4 DPA); - che, nel caso concreto, la revoca interviene in una fase iniziale del procedimento giudiziario precedente, ancorché di poco, al pubblico dibattimento, ragion per cui si giustifica il parziale contenimento della tassa di giustizia; - che la tassa di giustizia è calcolata in base agli art. 97 cpv. 1 DPA, 422 e segg. CPP e art. 73 LOAP unitamente all'art. 7 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) (v. EICKER/FRANK/ACHERMANN, op. cit., pag. 287) ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'000.--.
- 6 - Per questi motivi, il Presidente decreta: 1. Il procedimento giudiziario è tolto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico di A.
A nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Presidente La Cancelliera
Comunicazione (atto giudiziale; anticipata via fax) a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Servizio giuridico
- Dipartimento federale delle finanze DFF, Servizio giuridico
- Avv. Fulvio Pezzati, difensore di A., (imputato)
Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:
- Ministero pubblico della Confederazione in qualità di autorità d'esecuzione
- 7 - Informazione sui rimedi giuridici Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, dev’essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni all’indirizzo della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, casella postale 2720, 6501 Bellinzona (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
Ricorso al Tribunale federale Il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali della Corte penale del Tribunale penale federale notificate separatamente dev’essere depositato presso il Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 93 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso contro queste decisioni è ammissibile se esse possono causare un pregiudizio irreparabile, o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 LTF). Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso può essere interposto per violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Col ricorso si può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’art. 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
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Spedizione: 3 maggio 2013