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RR.2026.7

Bundesstrafgericht · 2026-02-17 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP); effetto sospensivo (art. 80l AIMP)

Sachverhalt

A. Il 18 luglio 2025, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale, completata il 17 ottobre 2025, nell’ambito di un procedimento penale condotto a carico di D. per titolo di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexties CP/I) e uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 66 della legge 1° giugno 1939

n. 1089 [Tutela delle cose d'interesse artistico e storico]). In sostanza, il predetto è sospettato di essersi appropriato illegalmente del dipinto denominato “Ritratto di Donna di Profilo – Ritratto di Lucrezia Crivelli” attribuito a Leonardo Da Vinci, opera che gli sarebbe stata consegnata nel 1978 da E., deceduta nel 1987, affinché trovasse un acquirente (v. act. 1.1).

L’autorità estera, tra le varie misure richieste, ha postulato il sequestro del sud- detto dipinto (v. ibidem, pag. 2)

B. Con decisione del 2 dicembre 2025, il MP-TI, autorità incaricata dell’esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della rogatoria, ordinando, tra l’altro, il se- questro richiesto (v. ibidem, pag. 6).

C. Il 16 gennaio 2026, B., C. e A. sono insorti contro la suddetta decisione di se- questro del dipinto, chiedendone in sostanza l’annullamento, con concessione dell’effetto sospensivo (v. act. 1, pag. 22 e seg.).

Le argomentazioni delle parti verranno esposte, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).

E. 1.2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale

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sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.3 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Con- venzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato dell’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera e il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o im- plicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assi- stenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'ap- plicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; art. 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.

E. 1.5 Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere im- pugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori oppure la presenza di persone che parte- cipano al processo (art. 80e cpv. 2 AIMP). Il termine di ricorso contro una

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decisione incidentale è di 10 giorni (v. art. 80k AIMP). Il ricorso contro la deci- sione del MP-TI del 2 dicembre 2025, a conoscenza dei ricorrenti dall’8 gennaio 2026, è stato interposto tempestivamente.

E. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Secondo la giurisprudenza, questo vale parimenti nel caso di docu- mentazione bancaria detenuta da un avvocato o da una fiduciaria in ragione di un mandato (sentenza del Tribunale federale 1A.293/2004 del 18 marzo 2005 consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.101 del 12 luglio 2007 consid. 2.1) o di oggetti depositati presso un depositario (sentenza del Tribunale federale 1C_287/2008 del 12 gennaio 2009; TPF 2010 47 consid. 2.1). Criterio decisivo ai sensi dell’art. 9a lett. b OAIMP è quindi quello del potere effettivo sull’oggetto al momento della perquisizione o del sequestro (TPF 2010 47 consid. 2.1 pag. 47).

E. 1.6.1 La ricevibilità del gravame presuppone la legittimazione a ricorrere dell'insor- gente giusta l'art. 80h AIMP. In base a quest'ultima disposizione, oltre all'UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP;

v. anche l'art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è di- retto il procedimento penale all'estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toc- cato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d'informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il ti- tolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2 e 5.2.1 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP). In via giurispruden- ziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla per- sona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid.

E. 1.6.2 In concreto, i ricorrenti sono meri creditori dell’indagato all’estero, non vantano sul quadro nessun diritto reale ai sensi degli art. 641 e segg. CO richiamato l’art. 74a cpv. 4 AIMP (v. sentenza del Tribunale federale 1C_571/2014 del 4 dicem- bre 2014 consid. 2 e riferimento) e non ne sono nemmeno possessori, per cui la loro legittimazione ricorsuale non è data. Fossero anche stati legittimati a

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ricorrere, il loro gravame sarebbe stato inammissibile anche per i motivi che seguono.

E. 2 I ricorrenti contestano il sequestro del dipinto litigioso, affermando in sostanza che l’indagato ne avrebbe acquisito legalmente la proprietà in passato. Le ac- cuse mosse in Italia dalla persona che rivendica la proprietà dell’opera sareb- bero infondate e prive di prove a sostegno. Asserendo di vantare crediti nei confronti di D. per un importo complessivo di EUR 4.4 milioni, la misura impu- gnata causerebbe loro un danno immediato e irreparabile, visto che detti crediti sarebbero da onorare mediante la vendita del dipinto in questione.

E. 2.1 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP (v. supra consid. 1.5), spetta al ricorrente in- dicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 con- sid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da pren- dere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un’autorizzazione amministrativa, o ancora dell’impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007 consid. 2.2 e rinvii).

E. 2.2 In concreto, si constata che i ricorrenti si sono soprattutto espressi sul procedi- mento estero e sulla asserita infondatezza delle accuse mosse a D., e quindi su questioni il cui esame è di massima prematuro a questo stadio della proce- dura. Essi affermano inoltre che l’asserito pregiudizio immediato e irreparabile sarebbe costituito dal fatto che, con il contestato sequestro, non vi sarebbe più la possibilità per D. di vendere il dipinto e di onorare quindi i loro crediti. In realtà, essi omettono di considerare che detto sequestro costituisce innanzitutto una misura provvisoria e che un’eventuale consegna del dipinto all’autorità rogante potrà intervenire unicamente sulla base di una decisione di confisca italiana e di una decisione di chiusura svizzera cresciute in giudicato. Non si vede dunque in che maniera il sequestro dell’opera provochi ai ricorrenti un pregiudizio im- mediato e irreparabile, anche perché essi non pretendono nemmeno che la stessa, o comunque il mancato incasso dei loro crediti, impedisca loro di far fronte a loro impegni finanziari ai sensi della summenzionata giurisprudenza (v. supra consid. 2.1). A tal proposito, essi non hanno prodotto nessun documento

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che permetta di chiarire la loro situazione economica, omettendo in particolare di indicare sia i loro redditi che il loro patrimonio, per cui a queste condizioni risulta impossibile per questa Corte valutare l'effettiva esistenza di un pregiudi- zio immediato e irreparabile in capo ai ricorrenti. In altre parole, essi non hanno dimostrato di non disporre di altri mezzi per far fronte ai loro impegni finanziari. In assenza del benché minimo documento, ad esempio di natura fiscale, per verificare se ci sono altri redditi, se dispongono di altri conti bancari o proprietà immobiliari ecc., risulta evidentemente impossibile chiarire in maniera esaustiva e precisa la loro situazione finanziaria. Per ottemperare al loro obbligo di alle- gazione e documentazione non basta affermare in maniera del tutto generica che le misure contestate avrebbero per loro conseguenze gravi. Quanto pre- cede non permette evidentemente a questa Corte di esaminare in maniera seria il requisito di legge del pregiudizio immediato e irreparabile (v. supra consid. 1.5).

E. 2.3 Da quanto sopra discende che il ricorso si rivelerebbe irricevibile anche per la mancata dimostrazione dell’esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l'art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP.

E. 3 Essendo il gravame a priori inammissibile, questa Corte ha rinunciato allo scam- bio degli scritti (v. art. 57 cpv. 1 e contrario PA).

E. 4 Visto l'esito del gravame, la domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.

E. 5 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura pe- nale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.– a carico dei ricorrenti in solido; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato di fr. 6'000.–. La Cassa del Tribunale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 3'000.–.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. La domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.
  3. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato. La Cassa del Tribunale resti- tuirà ai ricorrenti il saldo di fr. 3'000.–.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 17 febbraio 2026 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Patrick Robert-Nicoud, Presidente, Roy Garré e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

1. A.,

2. B.,

3. C.,

gli ultimi due rappresentati dal lic. iur. A. Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP); effetto sospensivo (art. 80l AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2026.7-9 Procedura secondaria: RP.2026.2-4

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Fatti: A. Il 18 luglio 2025, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale, completata il 17 ottobre 2025, nell’ambito di un procedimento penale condotto a carico di D. per titolo di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexties CP/I) e uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 66 della legge 1° giugno 1939

n. 1089 [Tutela delle cose d'interesse artistico e storico]). In sostanza, il predetto è sospettato di essersi appropriato illegalmente del dipinto denominato “Ritratto di Donna di Profilo – Ritratto di Lucrezia Crivelli” attribuito a Leonardo Da Vinci, opera che gli sarebbe stata consegnata nel 1978 da E., deceduta nel 1987, affinché trovasse un acquirente (v. act. 1.1).

L’autorità estera, tra le varie misure richieste, ha postulato il sequestro del sud- detto dipinto (v. ibidem, pag. 2)

B. Con decisione del 2 dicembre 2025, il MP-TI, autorità incaricata dell’esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della rogatoria, ordinando, tra l’altro, il se- questro richiesto (v. ibidem, pag. 6).

C. Il 16 gennaio 2026, B., C. e A. sono insorti contro la suddetta decisione di se- questro del dipinto, chiedendone in sostanza l’annullamento, con concessione dell’effetto sospensivo (v. act. 1, pag. 22 e seg.).

Le argomentazioni delle parti verranno esposte, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto: 1. 1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).

1.2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale

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sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.3 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Con- venzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato dell’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera e il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o im- plicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assi- stenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'ap- plicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; art. 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.

1.5 Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere im- pugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori oppure la presenza di persone che parte- cipano al processo (art. 80e cpv. 2 AIMP). Il termine di ricorso contro una

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decisione incidentale è di 10 giorni (v. art. 80k AIMP). Il ricorso contro la deci- sione del MP-TI del 2 dicembre 2025, a conoscenza dei ricorrenti dall’8 gennaio 2026, è stato interposto tempestivamente.

1.6

1.6.1 La ricevibilità del gravame presuppone la legittimazione a ricorrere dell'insor- gente giusta l'art. 80h AIMP. In base a quest'ultima disposizione, oltre all'UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP;

v. anche l'art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è di- retto il procedimento penale all'estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toc- cato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d'informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il ti- tolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2 e 5.2.1 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP). In via giurispruden- ziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla per- sona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Secondo la giurisprudenza, questo vale parimenti nel caso di docu- mentazione bancaria detenuta da un avvocato o da una fiduciaria in ragione di un mandato (sentenza del Tribunale federale 1A.293/2004 del 18 marzo 2005 consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.101 del 12 luglio 2007 consid. 2.1) o di oggetti depositati presso un depositario (sentenza del Tribunale federale 1C_287/2008 del 12 gennaio 2009; TPF 2010 47 consid. 2.1). Criterio decisivo ai sensi dell’art. 9a lett. b OAIMP è quindi quello del potere effettivo sull’oggetto al momento della perquisizione o del sequestro (TPF 2010 47 consid. 2.1 pag. 47).

1.6.2 In concreto, i ricorrenti sono meri creditori dell’indagato all’estero, non vantano sul quadro nessun diritto reale ai sensi degli art. 641 e segg. CO richiamato l’art. 74a cpv. 4 AIMP (v. sentenza del Tribunale federale 1C_571/2014 del 4 dicem- bre 2014 consid. 2 e riferimento) e non ne sono nemmeno possessori, per cui la loro legittimazione ricorsuale non è data. Fossero anche stati legittimati a

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ricorrere, il loro gravame sarebbe stato inammissibile anche per i motivi che seguono.

2. I ricorrenti contestano il sequestro del dipinto litigioso, affermando in sostanza che l’indagato ne avrebbe acquisito legalmente la proprietà in passato. Le ac- cuse mosse in Italia dalla persona che rivendica la proprietà dell’opera sareb- bero infondate e prive di prove a sostegno. Asserendo di vantare crediti nei confronti di D. per un importo complessivo di EUR 4.4 milioni, la misura impu- gnata causerebbe loro un danno immediato e irreparabile, visto che detti crediti sarebbero da onorare mediante la vendita del dipinto in questione.

2.1 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP (v. supra consid. 1.5), spetta al ricorrente in- dicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 con- sid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da pren- dere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un’autorizzazione amministrativa, o ancora dell’impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007 consid. 2.2 e rinvii).

2.2 In concreto, si constata che i ricorrenti si sono soprattutto espressi sul procedi- mento estero e sulla asserita infondatezza delle accuse mosse a D., e quindi su questioni il cui esame è di massima prematuro a questo stadio della proce- dura. Essi affermano inoltre che l’asserito pregiudizio immediato e irreparabile sarebbe costituito dal fatto che, con il contestato sequestro, non vi sarebbe più la possibilità per D. di vendere il dipinto e di onorare quindi i loro crediti. In realtà, essi omettono di considerare che detto sequestro costituisce innanzitutto una misura provvisoria e che un’eventuale consegna del dipinto all’autorità rogante potrà intervenire unicamente sulla base di una decisione di confisca italiana e di una decisione di chiusura svizzera cresciute in giudicato. Non si vede dunque in che maniera il sequestro dell’opera provochi ai ricorrenti un pregiudizio im- mediato e irreparabile, anche perché essi non pretendono nemmeno che la stessa, o comunque il mancato incasso dei loro crediti, impedisca loro di far fronte a loro impegni finanziari ai sensi della summenzionata giurisprudenza (v. supra consid. 2.1). A tal proposito, essi non hanno prodotto nessun documento

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che permetta di chiarire la loro situazione economica, omettendo in particolare di indicare sia i loro redditi che il loro patrimonio, per cui a queste condizioni risulta impossibile per questa Corte valutare l'effettiva esistenza di un pregiudi- zio immediato e irreparabile in capo ai ricorrenti. In altre parole, essi non hanno dimostrato di non disporre di altri mezzi per far fronte ai loro impegni finanziari. In assenza del benché minimo documento, ad esempio di natura fiscale, per verificare se ci sono altri redditi, se dispongono di altri conti bancari o proprietà immobiliari ecc., risulta evidentemente impossibile chiarire in maniera esaustiva e precisa la loro situazione finanziaria. Per ottemperare al loro obbligo di alle- gazione e documentazione non basta affermare in maniera del tutto generica che le misure contestate avrebbero per loro conseguenze gravi. Quanto pre- cede non permette evidentemente a questa Corte di esaminare in maniera seria il requisito di legge del pregiudizio immediato e irreparabile (v. supra consid. 1.5).

2.3 Da quanto sopra discende che il ricorso si rivelerebbe irricevibile anche per la mancata dimostrazione dell’esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l'art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP.

3. Essendo il gravame a priori inammissibile, questa Corte ha rinunciato allo scam- bio degli scritti (v. art. 57 cpv. 1 e contrario PA).

4. Visto l'esito del gravame, la domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.

5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura pe- nale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.– a carico dei ricorrenti in solido; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato di fr. 6'000.–. La Cassa del Tribunale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 3'000.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto. 3. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato. La Cassa del Tribunale resti- tuirà ai ricorrenti il saldo di fr. 3'000.–.

Bellinzona, 17 febbraio 2026

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Lic. iur. A. - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).