opencaselaw.ch

RR.2025.29

Bundesstrafgericht · 2025-07-02 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)

Sachverhalt

A. Il 10 febbraio 2025, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, Direzione Distrettuale Antimafia, ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale, completata l’11 febbraio 2025, nell’ambito di un procedimento penale condotto a carico di A. e altri per l’emissione di fat- ture ed altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 Decreto legislativo n. 74/2000). Secondo le autorità italiane, A. avrebbe agito nel contesto di un’as- sociazione a delinquere dedita alla perpetuazione di frodi fiscali realizzate me- diante la costituzione di un complesso schema criminale volto all’emissione di fatture false e altri documenti per operazioni inesistenti al fine di permettere a imprenditori attivi nella provincia di Brescia di utilizzare tali servizi e di costituire provvigioni occulte. In tale contesto il predetto, in qualità di amministratore unico della B. SA avrebbe emesso negli anni fiscali 2019-2020, in concorso con terze persone, fatture per operazioni inesistenti per complessivi EUR 2'081’341.14 nei confronti di svariate società (v. atto 01-00-0003 e segg. incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC).

Con il complemento rogatoriale dell’11 febbraio 2025, l’autorità estera ha po- stulato il sequestro nei confronti di A. e di B. SA del profitto del reato a concor- renza di EUR 72'846.94 (v. atto 01-00-0015 incarto MPC).

B. Con decisione del 12 febbraio 2025, il MPC, autorità incaricata dell’esecuzione della rogatoria (v. atto 02-00-0001 e seg. incarto MPC), è entrato nel merito della rogatoria (v. atto 04-00-0001 e segg. incarto MPC), precisando che le mi- sure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. act. 1.5).

C. Con decisione del 14 febbraio 2025, il MPC ha ordinato il sequestro dei valori patrimoniali, a concorrenza di EUR 72'846.94, depositati sulle relazioni intestate ad A. e/o B. SA (ora C. SA) presso la Bank D. (v. act. 1.2).

D. In data 24 febbraio 2025, Bank D. ha bloccato, a concorrenza di EUR 72'847.– , il conto IBAN 1. intestato ad A., trasmettendo al MPC la relativa documenta- zione (v. atti 05-03-0004 e MPC2_20250305_022_0001_F incarto MPC).

E. Il 27 febbraio 2025, A. è insorto contro la suddetta decisione di sequestro, po- stulandone l’annullamento (v. act. 1, pag. 10).

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F. Con scritto del 28 marzo 2025, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile (v. act. 6). Con risposta del medesimo giorno, il MPC ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 7).

G. Con replica dell’8 aprile 2025, trasmessa per conoscenza al MPC e all’UFG (v. act. 11), il ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 10).

Le argomentazioni delle parti verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. I n. 2 Accordo italo- svizzero; art. 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Alle questioni che il prevalente diritto inter- nazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza

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in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art.

E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.

E. 1.4 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di sequestro di valori patrimoniali da parte dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80k AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono es- sere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irrepa- rabile mediante il sequestro di beni e valori oppure la presenza di persone che partecipano al processo (art. 80e cpv. 2 AIMP). Intestatario della relazione ban- caria oggetto della decisione impugnata, il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

E. 2 Il ricorrente contesta il sequestro del suo conto, affermando che non sussiste- rebbero motivi sufficienti e prove concrete per mantenere tale misura. Egli re- spinge tutte le accuse rivoltegli dalle autorità penali italiane, aggiungendo che l’importo bloccato non avrebbe nessuna connessione con l’oggetto del procedi- mento estero. La misura avrebbe toccato un suo conto personale sul quale non sarebbero confluiti valori in provenienza da società terze coinvolte nell’inchiesta italiana. Si tratterebbe di un conto che il ricorrente utilizzerebbe per pagare le sue spese personali, rispettivamente quelle di famiglia e dove sarebbero depo- sitate le sue polizze vita. Inoltre, “trattandosi del conto privato del ricorrente dove egli percepiva il salario (saldo attuale CHF 660.-), il sequestro, seppur limitato alla somma di EUR 72’846.94, mette in seria difficoltà economica il si- gnor A. e la sua famiglia. Dal momento che gli averi depositati (oltre a quelli che verrebbero accreditati in futuro), vengono utilizzati per far fronte alle spese quo- tidiane e al fabbisogno della famiglia A. Inoltre i procedimenti penali avviati dalle Procure di Milano e Brescia nei confronti del signor A. e della B. SA, con suc- cessive domande di assistenza giudiziaria al MPC (Inc. RH.0028 – Rogatoria dalla Procura di Brescia) (RH.23.0152 – Rogatoria dalla Procura di Milano), hanno letteralmente messo in ginocchio il ricorrente, sia dal punto di vista

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lavorativo che economico. Ritenuto che la sua attività professionale è stata bloc- cata e tutti i conti aziendali sono stati chiusi dalle Banche” (act. 1, pag. 8).

E. 2.1 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP (v. supra consid. 1.4), spetta al ricorrente in- dicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 con- sid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da pren- dere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un’autorizzazione amministrativa, o ancora dell’impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007 consid. 2.2 e rinvii).

E. 2.2 In concreto, va rilevato che il ricorrente, il quale si è soprattutto espresso sul procedimento estero e sulla sua asserita estraneità per rapporto al medesimo, e quindi questioni il cui esame è di massima prematuro a questo stadio della procedura, non ha prodotto alcuna documentazione che permetta di chiarire la sua situazione economica, omettendo in particolare di indicare sia i suoi redditi che il suo patrimonio, per cui a queste condizioni risulta impossibile per questa Corte valutare l'effettiva esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile in capo al ricorrente. In altre parole, egli non ha dimostrato di non disporre di altri mezzi per far fronte ai suoi impegni finanziari. Egli si è limitato a produrre, per altro solo in sede di replica, alcune fatture relative a spese correnti, evidente- mente insufficienti a chiarire in maniera seria la sua situazione finanziaria. Manca in particolare qualsiasi documentazione, ad esempio di natura fiscale, per verificare se ci sono comunque redditi, se egli dispone di altri conti bancari, se è proprietario di immobili ecc. Per ottemperare al suo obbligo di allegazione e documentazione non basta affermare in maniera del tutto generica che il blocco mette in seria difficoltà economica il ricorrente e la sua famiglia o che “la conseguenza imminente è che sarà oggetto di procedure esecutive che sfoce- ranno in eventuali pignoramenti o atti giudiziari” (act. 10, pag. 5).

Quanto precede non permette in definitiva a questa Corte di accertare la situa- zione patrimoniale del ricorrente e di valutare quindi se esiste o meno un pre- giudizio immediato e irreparabile ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP e della giuri- sprudenza sopraccitata.

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E. 2.3 Ciò detto, si rileva che le ulteriori censure presentate dal ricorrente avverso la concessione dell’assistenza risultano premature, precisato che le stesse non permettono in ogni caso di concludere che la rogatoria sia manifestamente inammissibile (v. DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3).

E. 2.4 Da quanto sopra discende che il ricorso è inammissibile per la mancata dimo- strazione dell’esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l'art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP.

E. 3 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura pe- nale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.– a carico del ricorrente; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. La tassa di giustizia è fissata a fr. 4'000.– a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 2 luglio 2025 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.,

rappresentato dall'avv. Andrea Daldini, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2025.29

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Fatti: A. Il 10 febbraio 2025, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, Direzione Distrettuale Antimafia, ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale, completata l’11 febbraio 2025, nell’ambito di un procedimento penale condotto a carico di A. e altri per l’emissione di fat- ture ed altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 Decreto legislativo n. 74/2000). Secondo le autorità italiane, A. avrebbe agito nel contesto di un’as- sociazione a delinquere dedita alla perpetuazione di frodi fiscali realizzate me- diante la costituzione di un complesso schema criminale volto all’emissione di fatture false e altri documenti per operazioni inesistenti al fine di permettere a imprenditori attivi nella provincia di Brescia di utilizzare tali servizi e di costituire provvigioni occulte. In tale contesto il predetto, in qualità di amministratore unico della B. SA avrebbe emesso negli anni fiscali 2019-2020, in concorso con terze persone, fatture per operazioni inesistenti per complessivi EUR 2'081’341.14 nei confronti di svariate società (v. atto 01-00-0003 e segg. incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC).

Con il complemento rogatoriale dell’11 febbraio 2025, l’autorità estera ha po- stulato il sequestro nei confronti di A. e di B. SA del profitto del reato a concor- renza di EUR 72'846.94 (v. atto 01-00-0015 incarto MPC).

B. Con decisione del 12 febbraio 2025, il MPC, autorità incaricata dell’esecuzione della rogatoria (v. atto 02-00-0001 e seg. incarto MPC), è entrato nel merito della rogatoria (v. atto 04-00-0001 e segg. incarto MPC), precisando che le mi- sure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. act. 1.5).

C. Con decisione del 14 febbraio 2025, il MPC ha ordinato il sequestro dei valori patrimoniali, a concorrenza di EUR 72'846.94, depositati sulle relazioni intestate ad A. e/o B. SA (ora C. SA) presso la Bank D. (v. act. 1.2).

D. In data 24 febbraio 2025, Bank D. ha bloccato, a concorrenza di EUR 72'847.– , il conto IBAN 1. intestato ad A., trasmettendo al MPC la relativa documenta- zione (v. atti 05-03-0004 e MPC2_20250305_022_0001_F incarto MPC).

E. Il 27 febbraio 2025, A. è insorto contro la suddetta decisione di sequestro, po- stulandone l’annullamento (v. act. 1, pag. 10).

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F. Con scritto del 28 marzo 2025, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile (v. act. 6). Con risposta del medesimo giorno, il MPC ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 7).

G. Con replica dell’8 aprile 2025, trasmessa per conoscenza al MPC e all’UFG (v. act. 11), il ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 10).

Le argomentazioni delle parti verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto: 1. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Alle questioni che il prevalente diritto inter- nazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza

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in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. I n. 2 Accordo italo- svizzero; art. 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.

1.4 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di sequestro di valori patrimoniali da parte dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80k AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono es- sere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irrepa- rabile mediante il sequestro di beni e valori oppure la presenza di persone che partecipano al processo (art. 80e cpv. 2 AIMP). Intestatario della relazione ban- caria oggetto della decisione impugnata, il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

2. Il ricorrente contesta il sequestro del suo conto, affermando che non sussiste- rebbero motivi sufficienti e prove concrete per mantenere tale misura. Egli re- spinge tutte le accuse rivoltegli dalle autorità penali italiane, aggiungendo che l’importo bloccato non avrebbe nessuna connessione con l’oggetto del procedi- mento estero. La misura avrebbe toccato un suo conto personale sul quale non sarebbero confluiti valori in provenienza da società terze coinvolte nell’inchiesta italiana. Si tratterebbe di un conto che il ricorrente utilizzerebbe per pagare le sue spese personali, rispettivamente quelle di famiglia e dove sarebbero depo- sitate le sue polizze vita. Inoltre, “trattandosi del conto privato del ricorrente dove egli percepiva il salario (saldo attuale CHF 660.-), il sequestro, seppur limitato alla somma di EUR 72’846.94, mette in seria difficoltà economica il si- gnor A. e la sua famiglia. Dal momento che gli averi depositati (oltre a quelli che verrebbero accreditati in futuro), vengono utilizzati per far fronte alle spese quo- tidiane e al fabbisogno della famiglia A. Inoltre i procedimenti penali avviati dalle Procure di Milano e Brescia nei confronti del signor A. e della B. SA, con suc- cessive domande di assistenza giudiziaria al MPC (Inc. RH.0028 – Rogatoria dalla Procura di Brescia) (RH.23.0152 – Rogatoria dalla Procura di Milano), hanno letteralmente messo in ginocchio il ricorrente, sia dal punto di vista

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lavorativo che economico. Ritenuto che la sua attività professionale è stata bloc- cata e tutti i conti aziendali sono stati chiusi dalle Banche” (act. 1, pag. 8).

2.1 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP (v. supra consid. 1.4), spetta al ricorrente in- dicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 con- sid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da pren- dere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un’autorizzazione amministrativa, o ancora dell’impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007 consid. 2.2 e rinvii).

2.2 In concreto, va rilevato che il ricorrente, il quale si è soprattutto espresso sul procedimento estero e sulla sua asserita estraneità per rapporto al medesimo, e quindi questioni il cui esame è di massima prematuro a questo stadio della procedura, non ha prodotto alcuna documentazione che permetta di chiarire la sua situazione economica, omettendo in particolare di indicare sia i suoi redditi che il suo patrimonio, per cui a queste condizioni risulta impossibile per questa Corte valutare l'effettiva esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile in capo al ricorrente. In altre parole, egli non ha dimostrato di non disporre di altri mezzi per far fronte ai suoi impegni finanziari. Egli si è limitato a produrre, per altro solo in sede di replica, alcune fatture relative a spese correnti, evidente- mente insufficienti a chiarire in maniera seria la sua situazione finanziaria. Manca in particolare qualsiasi documentazione, ad esempio di natura fiscale, per verificare se ci sono comunque redditi, se egli dispone di altri conti bancari, se è proprietario di immobili ecc. Per ottemperare al suo obbligo di allegazione e documentazione non basta affermare in maniera del tutto generica che il blocco mette in seria difficoltà economica il ricorrente e la sua famiglia o che “la conseguenza imminente è che sarà oggetto di procedure esecutive che sfoce- ranno in eventuali pignoramenti o atti giudiziari” (act. 10, pag. 5).

Quanto precede non permette in definitiva a questa Corte di accertare la situa- zione patrimoniale del ricorrente e di valutare quindi se esiste o meno un pre- giudizio immediato e irreparabile ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP e della giuri- sprudenza sopraccitata.

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2.3 Ciò detto, si rileva che le ulteriori censure presentate dal ricorrente avverso la concessione dell’assistenza risultano premature, precisato che le stesse non permettono in ogni caso di concludere che la rogatoria sia manifestamente inammissibile (v. DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3).

2.4 Da quanto sopra discende che il ricorso è inammissibile per la mancata dimo- strazione dell’esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l'art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP.

3. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura pe- nale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.– a carico del ricorrente; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia è fissata a fr. 4'000.– a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 3 luglio 2025

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Andrea Daldini - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).