Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna a scopo di confisca (Art. 74a AIMP)
Sachverhalt
A. Il 28 luglio 2016, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Asti ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata successivamente a più riprese, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. e altri per bancarotta fraudolenta (art. 216 della Legge falli- mentare Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, in seguito: Legge fallimentare), riciclaggio (art. 648-bis CP/I), autoriciclaggio (art. 648-ter.1 CP/I), truffa aggra- vata (art. 640 CP/I), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesi- stenti (art. 8 D.lgs 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs 74/2000) e altri reati. In sostanza, B. era sospettato di essere a capo di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi delitti di bancarotta fraudolenta a danno di numerose società operanti nel settore dell’energia e di altri reati connessi, oltre che di avere evaso l’IVA mediante l’allestimento di fatture false relative a operazioni commerciali inesistenti. Il danno derivante dai fallimenti in questione sarebbe ammontato a oltre EUR 3 miliardi, mentre quello legato al mancato pagamento dell’IVA a oltre EUR 3 milioni (v. atto 1, pag. 2 e segg. dell’incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP-TI).
B. Con decisione incidentale del 22 agosto 2016, il MP-TI, al quale l’Ufficio fede- rale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, ha ordinato il sequestro degli averi patrimoniali depositati sulla relazione n. 1 conto base corrente CHF (rubrica INC.2015.1845) intestata al MP-TI presso la banca C. provento della compravendita dei fogli PPP 2, 3 e 4 (quota 2/16) del fondo base part. 5 RFD Lugano, già di proprietà della A. SA, di cui B. era amministra- tore unico (v. atto 2 incarto MP-TI).
C. Con sentenza del 19 ottobre 2022, relativa alla procedura penale alla base della summenzionata rogatoria, il Giudice per le indagini preliminari (in seguito: GIP) del Tribunale di Asti ha condannato, tra l’altro, B. a una pena di un anno e due mesi di reclusione, ordinando nei suoi confronti “la confisca di tutti i beni mobili, immobili, delle somme di denaro e degli strumenti finanziari tuttora in sequestro” (atto 57, pag. 124 e seg. incarto MP-TI).
D. Con scritto del 20 dicembre 2024, ultimo di svariati di medesimo contenuto già trasmessi a partire dal 22 febbraio 2021, il MP-TI ha chiesto lumi alla Procura di Asti sullo stato del procedimento italiano, ricordando l’esistenza dei beni se- questrati in Svizzera di pertinenza della ricorrente (v. atto 56 incarto MP-TI). In data 7 gennaio 2025, l’autorità rogante ha trasmesso al MP-TI copia della sum- menzionata sentenza, depositata dal GIP il 16 gennaio 2023 e passata in
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giudicato il 4 marzo 2023, precisando che con la stessa “si è statuito anche in ordine alle confische” (act. 1.10).
E. Con decisione di chiusura del 7 aprile 2025, il MP-TI ha ordinato la confisca e la consegna allo Stato italiano dei valori patrimoniali depositati sulla relazione
n. 1 (fr. 1'326'078.73) presso la banca C., previa procedura di ripartizione con- formemente alla legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (cosiddetto sharing) a cura dell’UFG (v. act. 1.2, pag. 8).
F. Il 6 novembre 2025, A. SA ha interposto ricorso avverso la decisione di conse- gna di cui sopra dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale fede- rale, postulando, in via principale, l’annullamento della stessa, la reiezione della rogatoria e il dissequestro dei valori patrimoniali litigiosi, precisato che, dovesse la relazione bancaria già essere stata estinta, il MP-TI “è condannato al paga- mento di CHF 1'326'078.73 oltre interessi al 5% a far tempo dal 07.04.2025”. In via subordinata, essa chiede l’annullamento della decisione, la reiezione della rogatoria e il rinvio degli atti al MP-TI affinché proceda giusta l’art. 94 AIMP per quanto riguarda la relazione bancaria in questione, precisato che, dovesse quest’ultima già essere stata estinta, il MP-TI “è condannato al pagamento di CHF 1'326'078.73 oltre interessi al 5% a far tempo dal 07.04.2025” (act. 1, pag. 8 e seg.).
G. Con scritto del 26 novembre 2025, il MP-TI ha comunicato di rimettersi al giudi- zio di questa Corte (v. act. 6). Con osservazioni del 4 dicembre 2025, l’UFG ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7).
H. Con replica del 18 dicembre 2025, trasmessa al MP-TI e all’UFG per cono- scenza (v. act. 10), la ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 9).
Le argomentazioni delle parti verranno esposte, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.
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Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Con- venzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin- cipio di favore), si applicano la legge sull'assistenza in materia penale, unita- mente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n.
E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e
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12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
E. 1.4 Nella misura in cui sulla relazione n. 1 presso la banca C., intestato al MP-TI, sono depositati valori patrimoniali derivanti dalla vendita d’immobili di cui la ri- corrente era proprietaria, la legittimazione è data.
E. 1.5.1 Il termine di ricorso contro una decisione finale è di trenta giorni dalla comuni- cazione per scritto della decisione (art. 80k AIMP). L’autorità d’esecuzione e l’autorità di ricorso notificano le loro decisioni all’avente diritto abitante in Sviz- zera (art. 80m cpv. 1 lett. a AIMP). Nel caso di una SA la decisione va di princi- pio notificata al domicilio legale giusta l’art. 117 cpv. 2 dell’ordinanza sul registro di commercio (ORC; RS 221.411), riservata la facoltà di iscrivere nel registro di commercio altri indirizzi situati in Svizzera, in particolare un indirizzo di liquida- zione o una casella postale (art. 117 cpv. 5 ORC; v. più ampiamente VON DER CRONE, Aktienrecht, 2a ediz., 2020, pag. 102).
E. 1.5.2 In concreto, la decisione di chiusura del 7 aprile 2025 è stata intimata dal MP- TI, a mezzo raccomandata, all’indirizzo fino a quel momento noto alle autorità e altresì iscritto nel Registro di commercio del Cantone Ticino, ovvero in via Z., 6942 Savosa (v. act. 1.2, pag. 9 e act. 6.1). L’8 aprile 2025 l’invio raccomandato è stato rinviato al mittente in quanto il destinatario risultava irreperibile all’indi- rizzo indicato (v. act. 6.2). Con scritto del 17 aprile 2025, il MP-TI ha per tanto segnalato all’Ufficio del registro di commercio “che nell’ambito di un procedi- mento rogatoriale è emerso che A. SA non ha più una sede. Tutta la corrispon- denza trasmessa in via Z., 6942 Savosa ritorna al mittente con l’indicazione che l’indirizzo è errato. Vi prego pertanto di procedere conformemente all’art. 934a CO” (act. 1.6).
Orbene, questa Corte rileva innanzitutto che toccava alla ricorrente, al momento in cui si è trasferita da Savosa a Lugano, organizzarsi in maniera da continuare a ricevere tutta la corrispondenza a lei destinata. Essendo al corrente già da tempo della rogatoria pendente (v. anche decisione di entrata in materia e inci- dentale del 22 agosto 2016, atto 2 incarto MP-TI) e dovendo attendersi una decisione da parte dell’autorità, essa doveva inoltre comunicare senza indugio al MP-TI il cambiamento d’indirizzo (in ogni caso un recapito postale) onde evi- tare il rischio di rendersi irreperibile all’autorità penale. Tale omissione è incon- ciliabile con l’obbligo di agire secondo il principio della buona fede giusta l’art. 5 cpv. 3 Cost. (v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.93-95 del 18 luglio 2012 consid. 2.2 con rinvii), ma anche con gli obblighi di diligenza di qualsiasi organo societario (v. art. 717 cpv. 1 CO), visto che non si capisce come si possa amministrare seriamente una SA senza avere un recapito po- stale, e questo non solo nei normali rapporti con le autorità, poco importa se
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penali, fiscali o amministrative, ma anche in quelli con i propri partner commer- ciali. La dottrina sottolinea giustamente il fatto che la sede di una persona giu- ridica debba sempre essere “fissa e determinata” (CHENAUX/PHILIPPIN/BLANC, Droit suisse de la société anonyme, 2025, pag. 37). Di fatto, una società senza una propria sede ex art. 56 CC, è una società impossibilitata ad intrattenere rapporti giuridici di qualsiasi tipo e non a caso, in base all’art. 934a CO, se un’impresa individuale non dispone più di un domicilio legale, l’Ufficio del regi- stro di commercio la cancella d’ufficio dal registro qualora la diffida pubblicata tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio sia rimasta infruttuosa. Nel caso concreto non si è arrivati a tanto, ma non certo per l’agire motu proprio degli amministratori della società, ma solo per reazione alla predetta segnala- zione del MP-TI, che per ammissione stessa della ricorrente l’ha portata “a sa- nare la propria lacuna e meglio in giugno 2025, a seguito di intimazione dell’URC su foglio ufficiale” (act. 1 pag. 4). Pretendere dal MP-TI che oltre a segnalare rettamente all’Ufficio registri l’assenza di recapito di una società, debba poi monitorare la situazione e verificare se in seguito (addirittura mesi dopo) la società abbia sanato questa grave irregolarità, non è ragionevolmente pretendibile e contrasta con l’obbligo di celerità ex art. 17a AIMP. Spettava piut- tosto agli organi della società farsi parte attiva e verificare se la prolungata as- senza di un recapito abbia avuto delle ripercussioni sia nei propri rapporti giuri- dici di tipo privato, sia in quelli con le autorità, tanto più che, come si è visto, essa era da lungo tempo a conoscenza di una procedura rogatoriale che la riguardava. Sostenere che “ritenuti i numerosi cambiamenti degli organi socie- tari negli anni, nonché il lungo tempo trascorso dalla decisione di chiusura [sic] del 2016, la ricorrente non poteva assolutamente aspettarsi la notifica di una decisione che la toccasse direttamente, come quella impugnata” di cui sarebbe “venuta a conoscenza solo per il tramite della lettera trasmessale dal legale di B.” (act. 1 pag. 5), è al limite del temerario.
Visto quanto precede, per il computo dei termini di ricorso fa stato la notifica del
E. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 7 aprile 2025, motivo per cui il ricorso del 6 novembre 2025 è palesemente tardivo e quindi inammissibile.
2. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 4'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 6'000.– già versato. La Cassa del Tribunale resti- tuirà alla ricorrente il saldo di fr. 2'000.–.
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Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- La tassa di giustizia di fr. 4'000.– è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 6'000.– già versato. La Cassa del Tribu- nale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 2'000.–.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 4 febbraio 2026 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Patrick Robert-Nicoud, Presidente, Roy Garré e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. SA,
rappresentata dall'avv. Roy Bay, Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2025.169
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Fatti: A. Il 28 luglio 2016, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Asti ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata successivamente a più riprese, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. e altri per bancarotta fraudolenta (art. 216 della Legge falli- mentare Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, in seguito: Legge fallimentare), riciclaggio (art. 648-bis CP/I), autoriciclaggio (art. 648-ter.1 CP/I), truffa aggra- vata (art. 640 CP/I), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesi- stenti (art. 8 D.lgs 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs 74/2000) e altri reati. In sostanza, B. era sospettato di essere a capo di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi delitti di bancarotta fraudolenta a danno di numerose società operanti nel settore dell’energia e di altri reati connessi, oltre che di avere evaso l’IVA mediante l’allestimento di fatture false relative a operazioni commerciali inesistenti. Il danno derivante dai fallimenti in questione sarebbe ammontato a oltre EUR 3 miliardi, mentre quello legato al mancato pagamento dell’IVA a oltre EUR 3 milioni (v. atto 1, pag. 2 e segg. dell’incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP-TI).
B. Con decisione incidentale del 22 agosto 2016, il MP-TI, al quale l’Ufficio fede- rale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, ha ordinato il sequestro degli averi patrimoniali depositati sulla relazione n. 1 conto base corrente CHF (rubrica INC.2015.1845) intestata al MP-TI presso la banca C. provento della compravendita dei fogli PPP 2, 3 e 4 (quota 2/16) del fondo base part. 5 RFD Lugano, già di proprietà della A. SA, di cui B. era amministra- tore unico (v. atto 2 incarto MP-TI).
C. Con sentenza del 19 ottobre 2022, relativa alla procedura penale alla base della summenzionata rogatoria, il Giudice per le indagini preliminari (in seguito: GIP) del Tribunale di Asti ha condannato, tra l’altro, B. a una pena di un anno e due mesi di reclusione, ordinando nei suoi confronti “la confisca di tutti i beni mobili, immobili, delle somme di denaro e degli strumenti finanziari tuttora in sequestro” (atto 57, pag. 124 e seg. incarto MP-TI).
D. Con scritto del 20 dicembre 2024, ultimo di svariati di medesimo contenuto già trasmessi a partire dal 22 febbraio 2021, il MP-TI ha chiesto lumi alla Procura di Asti sullo stato del procedimento italiano, ricordando l’esistenza dei beni se- questrati in Svizzera di pertinenza della ricorrente (v. atto 56 incarto MP-TI). In data 7 gennaio 2025, l’autorità rogante ha trasmesso al MP-TI copia della sum- menzionata sentenza, depositata dal GIP il 16 gennaio 2023 e passata in
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giudicato il 4 marzo 2023, precisando che con la stessa “si è statuito anche in ordine alle confische” (act. 1.10).
E. Con decisione di chiusura del 7 aprile 2025, il MP-TI ha ordinato la confisca e la consegna allo Stato italiano dei valori patrimoniali depositati sulla relazione
n. 1 (fr. 1'326'078.73) presso la banca C., previa procedura di ripartizione con- formemente alla legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (cosiddetto sharing) a cura dell’UFG (v. act. 1.2, pag. 8).
F. Il 6 novembre 2025, A. SA ha interposto ricorso avverso la decisione di conse- gna di cui sopra dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale fede- rale, postulando, in via principale, l’annullamento della stessa, la reiezione della rogatoria e il dissequestro dei valori patrimoniali litigiosi, precisato che, dovesse la relazione bancaria già essere stata estinta, il MP-TI “è condannato al paga- mento di CHF 1'326'078.73 oltre interessi al 5% a far tempo dal 07.04.2025”. In via subordinata, essa chiede l’annullamento della decisione, la reiezione della rogatoria e il rinvio degli atti al MP-TI affinché proceda giusta l’art. 94 AIMP per quanto riguarda la relazione bancaria in questione, precisato che, dovesse quest’ultima già essere stata estinta, il MP-TI “è condannato al pagamento di CHF 1'326'078.73 oltre interessi al 5% a far tempo dal 07.04.2025” (act. 1, pag. 8 e seg.).
G. Con scritto del 26 novembre 2025, il MP-TI ha comunicato di rimettersi al giudi- zio di questa Corte (v. act. 6). Con osservazioni del 4 dicembre 2025, l’UFG ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7).
H. Con replica del 18 dicembre 2025, trasmessa al MP-TI e all’UFG per cono- scenza (v. act. 10), la ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 9).
Le argomentazioni delle parti verranno esposte, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.
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Diritto: 1. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Con- venzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin- cipio di favore), si applicano la legge sull'assistenza in materia penale, unita- mente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e
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12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
1.4 Nella misura in cui sulla relazione n. 1 presso la banca C., intestato al MP-TI, sono depositati valori patrimoniali derivanti dalla vendita d’immobili di cui la ri- corrente era proprietaria, la legittimazione è data.
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1.5.1 Il termine di ricorso contro una decisione finale è di trenta giorni dalla comuni- cazione per scritto della decisione (art. 80k AIMP). L’autorità d’esecuzione e l’autorità di ricorso notificano le loro decisioni all’avente diritto abitante in Sviz- zera (art. 80m cpv. 1 lett. a AIMP). Nel caso di una SA la decisione va di princi- pio notificata al domicilio legale giusta l’art. 117 cpv. 2 dell’ordinanza sul registro di commercio (ORC; RS 221.411), riservata la facoltà di iscrivere nel registro di commercio altri indirizzi situati in Svizzera, in particolare un indirizzo di liquida- zione o una casella postale (art. 117 cpv. 5 ORC; v. più ampiamente VON DER CRONE, Aktienrecht, 2a ediz., 2020, pag. 102).
1.5.2 In concreto, la decisione di chiusura del 7 aprile 2025 è stata intimata dal MP- TI, a mezzo raccomandata, all’indirizzo fino a quel momento noto alle autorità e altresì iscritto nel Registro di commercio del Cantone Ticino, ovvero in via Z., 6942 Savosa (v. act. 1.2, pag. 9 e act. 6.1). L’8 aprile 2025 l’invio raccomandato è stato rinviato al mittente in quanto il destinatario risultava irreperibile all’indi- rizzo indicato (v. act. 6.2). Con scritto del 17 aprile 2025, il MP-TI ha per tanto segnalato all’Ufficio del registro di commercio “che nell’ambito di un procedi- mento rogatoriale è emerso che A. SA non ha più una sede. Tutta la corrispon- denza trasmessa in via Z., 6942 Savosa ritorna al mittente con l’indicazione che l’indirizzo è errato. Vi prego pertanto di procedere conformemente all’art. 934a CO” (act. 1.6).
Orbene, questa Corte rileva innanzitutto che toccava alla ricorrente, al momento in cui si è trasferita da Savosa a Lugano, organizzarsi in maniera da continuare a ricevere tutta la corrispondenza a lei destinata. Essendo al corrente già da tempo della rogatoria pendente (v. anche decisione di entrata in materia e inci- dentale del 22 agosto 2016, atto 2 incarto MP-TI) e dovendo attendersi una decisione da parte dell’autorità, essa doveva inoltre comunicare senza indugio al MP-TI il cambiamento d’indirizzo (in ogni caso un recapito postale) onde evi- tare il rischio di rendersi irreperibile all’autorità penale. Tale omissione è incon- ciliabile con l’obbligo di agire secondo il principio della buona fede giusta l’art. 5 cpv. 3 Cost. (v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.93-95 del 18 luglio 2012 consid. 2.2 con rinvii), ma anche con gli obblighi di diligenza di qualsiasi organo societario (v. art. 717 cpv. 1 CO), visto che non si capisce come si possa amministrare seriamente una SA senza avere un recapito po- stale, e questo non solo nei normali rapporti con le autorità, poco importa se
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penali, fiscali o amministrative, ma anche in quelli con i propri partner commer- ciali. La dottrina sottolinea giustamente il fatto che la sede di una persona giu- ridica debba sempre essere “fissa e determinata” (CHENAUX/PHILIPPIN/BLANC, Droit suisse de la société anonyme, 2025, pag. 37). Di fatto, una società senza una propria sede ex art. 56 CC, è una società impossibilitata ad intrattenere rapporti giuridici di qualsiasi tipo e non a caso, in base all’art. 934a CO, se un’impresa individuale non dispone più di un domicilio legale, l’Ufficio del regi- stro di commercio la cancella d’ufficio dal registro qualora la diffida pubblicata tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio sia rimasta infruttuosa. Nel caso concreto non si è arrivati a tanto, ma non certo per l’agire motu proprio degli amministratori della società, ma solo per reazione alla predetta segnala- zione del MP-TI, che per ammissione stessa della ricorrente l’ha portata “a sa- nare la propria lacuna e meglio in giugno 2025, a seguito di intimazione dell’URC su foglio ufficiale” (act. 1 pag. 4). Pretendere dal MP-TI che oltre a segnalare rettamente all’Ufficio registri l’assenza di recapito di una società, debba poi monitorare la situazione e verificare se in seguito (addirittura mesi dopo) la società abbia sanato questa grave irregolarità, non è ragionevolmente pretendibile e contrasta con l’obbligo di celerità ex art. 17a AIMP. Spettava piut- tosto agli organi della società farsi parte attiva e verificare se la prolungata as- senza di un recapito abbia avuto delle ripercussioni sia nei propri rapporti giuri- dici di tipo privato, sia in quelli con le autorità, tanto più che, come si è visto, essa era da lungo tempo a conoscenza di una procedura rogatoriale che la riguardava. Sostenere che “ritenuti i numerosi cambiamenti degli organi socie- tari negli anni, nonché il lungo tempo trascorso dalla decisione di chiusura [sic] del 2016, la ricorrente non poteva assolutamente aspettarsi la notifica di una decisione che la toccasse direttamente, come quella impugnata” di cui sarebbe “venuta a conoscenza solo per il tramite della lettera trasmessale dal legale di B.” (act. 1 pag. 5), è al limite del temerario.
Visto quanto precede, per il computo dei termini di ricorso fa stato la notifica del 7 aprile 2025, motivo per cui il ricorso del 6 novembre 2025 è palesemente tardivo e quindi inammissibile.
2. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 4'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 6'000.– già versato. La Cassa del Tribunale resti- tuirà alla ricorrente il saldo di fr. 2'000.–.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.– è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 6'000.– già versato. La Cassa del Tribu- nale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 2'000.–.
Bellinzona, 5 febbraio 2026
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Roy Bay - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).