Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Repubblica Ceca; estradizione semplificata (art. 54 AIMP)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia è fissata a fr. 3'000.– a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 15 gennaio 2025 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Nathalie Zufferey Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dagli avv. Nadir Guglielmoni e Beatriz Cardoso Teixeira,
Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Repubblica Ceca
Estradizione semplificata (art. 54 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2024.142
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Visti:
- la segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) del 26 agosto 2024, con la quale SIRENE Repubblica Ceca ha richiesto l’arresto in vista di estradizione di A. condannato in quel Paese a 5 anni e 6 mesi di reclusione per reati patrimoniali (v. act. 7.1);
- l’ordinanza di arresto provvisorio del 26 novembre 2024 emessa dall’Ufficio fe- derale di giustizia (in seguito: UFG; v. act. 7.3);
- l’arresto di A. avvenuto il 26 novembre 2024 ad opera della Polizia cantonale in territorio di Collina d’Oro/Montagnola (v. act. 7.4, pag. 2);
- il verbale d’interrogatorio del medesimo giorno dinanzi al Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI), in occasione del quale A. ha espresso il proprio consenso alla sua estradizione semplificata alla Repubblica Ceca (v. act. 7.4, pag.5);
- lo scritto del 27 novembre 2024, con il quale l’UFG ha comunicato al Ministero della giustizia della Repubblica Ceca quanto sopra, autorizzando la consegna del predetto (v. act. 7.5 e 7.6);
- la e-mail del 27 novembre 2024, mediante la quale l’avv. Beatriz Cardoso Tei- xeira ha chiesto all’UFG la concessione di un permesso di visita di A., al fine di potere formalizzare con quest’ultimo il mandato a suo favore in questa vicenda (v. act. 7.7);
- la e-mail dello stesso giorno, con la quale l’UFG ha informato l’avv. Beatriz Car- doso Teixeira che A. era già rappresentato da un legale nella presente proce- dura di estradizione (v. act. 7.8);
- gli ulteriori scambi di e-mail del medesimo giorno (v. act. 7.9 e segg.);
- lo scritto del 28 novembre 2024, con il quale l’avv. Beatriz Cardoso Teixeira ha informato l’UFG che A. ha sottoscritto una procura in suo favore nonché revo- cato il suo consenso all’estradizione semplificata, chiedendo la sospensione della procedura di estradizione (v. act. 7.14);
- lo scritto del 4 dicembre 2024, con il quale l’avv. Beatriz Cardoso Teixeira ha sollecitato “il rilascio di una decisione formale in merito all’accoglimento della revoca alla rinuncia all’attuazione della procedura d’estradizione da parte del mio mandante, che egli conferma in ogni caso di impugnare - con effetti ex tunc
- per vizi della volontà, per le ragioni già evocate e che potranno se del caso essere ulteriormente precisate nel prosieguo” (act. 7.15);
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- lo scritto del 5 dicembre 2024, mediante il quale l’UFG ha comunicato all’avv. Beatriz Cardoso Teixeira che “la revoca del consenso all’estradizione del 28 no- vembre 2024 è tardiva, poiché comunicata dopo che l’UFG aveva già formal- mente autorizzato l’estradizione del suo cliente alla Repubblica Ceca. Nem- meno si ravvisano vizi della volontà nel verbale steso innanzi alla competente autorità giudiziaria ticinese il 26 novembre 2024 che possano portare all’annul- lamento delle sue dichiarazioni, nota bene rese in presenza di un legale che assistiva il suo cliente” (act. 7.16);
- il reclamo del 6 dicembre 2024 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribu- nale penale federale, con cui A., oltre a postulare la concessione dell’effetto sospensivo, ha chiesto che la decisione del 5 dicembre 2024 sia “annullata e riformata nel senso che viene riconosciuta la revoca del consenso all’attuazione della procedura formale di estradizione da parte del signor A. (act. 1, pag. 8);
- l’avviso di ricorso del 9 dicembre 2024 al MPC, con cui questa Corte ha preso atto e comunicato che il gravame ha automaticamente effetto sospensivo in base agli art. 21 cpv. 4 e 80l cpv. 1 AIMP e alla relativa giurisprudenza (v. act. 2);
- la risposta del 17 dicembre 2024, con il quale l’UFG ribadisce il contenuto dello scritto impugnato (v. act. 7);
- la replica del 13 gennaio 2025, con la quale il ricorrente conferma le sue con- clusioni ricorsuali (v. act. 11).
Considerato:
- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confe- derazione [LOAP; RS 173.71]);
- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);
- che in ambito estradizionale, l’art. 54 cpv. 1 legge federale sull’assistenza inter- nazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) prevede che se, secondo il ver- bale steso da un’autorità giudiziaria, la persona perseguita rinuncia esplicita- mente all’attuazione della procedura d’estradizione, l’Ufficio federale, salvo che speciali considerazioni vi si oppongano, autorizza la consegna;
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- che la rinuncia può essere revocata fintanto che l’Ufficio federale non abbia au- torizzato la consegna (art. 54 cpv. 2 AIMP);
- che l’estradizione semplificata ha gli stessi effetti di un’estradizione e soggiace alle medesime condizioni, precisato che lo Stato richiedente dev’esserne reso attento (art. 54 cpv. 3 AIMP);
- che un ricorso contro l’autorizzazione alla consegna è possibile allorquando l’estradando invoca l’assenza del suo consenso, segnatamente in caso di errore (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2018.6 del 10 gennaio 2018 con- sid. 2.2; LUDWICZAK GLASSEY, Loi sur l’entraide pénale internationale, Petit com- mentaire, 2024, n. 11 ad art. 54 AIMP);
- che l’autorità di ricorso deve determinare se l’UFG ha agito in violazione del principio della buona fede (v. ibidem);
- che, in concreto, il ricorrente, in occasione del suo interrogatorio dinanzi al MP- TI del 26 novembre 2024, ha chiaramente rinunciato alla procedura formale di estradizione, acconsentendo alla procedura semplificata (v. act. 7.4, pag. 5);
- che, in data 27 novembre 2024, l’UFG ha formalmente autorizzato la consegna del predetto alle autorità ceche per l’esecuzione di una pena privativa della li- bertà di 5 anni e 6 mesi basata su una sentenza del Tribunale di Praga del 31 agosto 2022 per reati contro il patrimonio (v. act. 7.5);
- che, in seguito a una sostituzione del suo patrocinatore, il ricorrente, in data 28 novembre 2024, ha comunicato all’UFG di non volere più aderire all’estradi- zione semplificata, revocando quindi il suo consenso (v. act. 7.14);
- che, avendo l’UFG già formalmente autorizzato il giorno prima la sua consegna alle autorità ceche, la revoca del consenso all’estradizione semplificata risulta tardiva;
- che il ricorrente ritiene che il consenso espresso il 26 novembre 2024 dinanzi al MP-TI non sia valido, affermando che il suo interrogatorio si è svolto in pre- senza di un interprete di lingua tedesca, nonostante egli sia di madrelingua slo- vacca, questo perché il tedesco è la lingua con cui ha più dimestichezza;
- che, assistito da un avvocato d’ufficio in occasione del suo interrogatorio, egli afferma di aver ritenuto di poter disporre in un secondo momento della possibi- lità di contattare il suo legale di fiducia per determinarsi sul prosieguo della pro- cedura, non attendendosi che l’autorizzazione alla sua consegna alle autorità estere venisse immediatamente accordata;
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- che a suo dire tale tempistica gli avrebbe precluso di avvalersi del diritto di re- voca di cui all’art. 54 cpv. 2 AIMP, avendo inoltre l’UFG temporeggiato sulla concessione dei permessi di visita da parte del suo patrocinatore, in violazione dell’art. 6 CEDU;
- che il ricorrente sostiene che “se i permessi di visita (o quantomeno quelli tele- fonici) fossero stati concessi, senza indugio, il reclamante sarebbe stato messo nella condizione di revocare immediatamente la sua dichiarazione di rinuncia alla procedura formale di estradizione, peraltro resa in circostanze che non gli hanno permesso di valutarne la portata, per i motivi esposti poc’anzi, e pertanto da considerarsi nulla per vizi della volontà” (act. 1, pag. 7);
- che l’agire dell’UFG sarebbe “lesivo della buona fede sulla base del quale deve essere improntato l’agire degli organi di uno Stato di diritto (art. 5 cpv. 3 e art. 9 Cost.)” (act. 1, pag. 7);
- che questa Corte rileva che in occasione del suo interrogatorio del 26 novembre 2024 il ricorrente era correttamente rappresentato da un avvocato, con il quale ha potuto conferire liberamente prima di essere sentito (v. act. 7.4, pag. 3 e seg.);
- che avendo egli dichiarato di non capire la lingua italiana e di avere bisogno di un traduttore o di un interprete di lingua tedesca, il MP-TI ha correttamente dato seguito a tale richiesta (v. act. 7.4, pag. 1);
- che dal verbale d’interrogatorio in questione non emerge nessun problema di comprensione linguistica per l’interrogato;
- che l’UFG, alla luce del consenso alla procedura semplificata, abbia autorizzato la consegna alle autorità ceche l’indomani dell’interrogatorio è senz’altro con- forme all’obbligo di celerità previsto all’art. 17a cpv. 1 AIMP, per cui il suo com- portamento non presta il fianco a critiche e non viola il principio della buona fede (v. anche ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pé- nale, 6a ediz. 2024, n. 434, secondo il quale l’UFG deve autorizzare immedia- tamente la consegna);
- che dovendo verificare l’effettiva esistenza di un mandato a favore dell’avv. Beatriz Cardoso Teixeira – il primo contatto tra quest’ultima e l’UFG è avvenuto il 27 novembre 2024 (v. act. 7.7), mentre l’esistenza di una procura a favore della predetta legale è stata accertata il 28 novembre 2024 (v. act. 7.10) –, l’UFG ha correttamente fornito informazioni sulla procedura all’avv. Beatriz Car- doso Teixeira, dandole la possibilità di visitare l’estradando, a partire dal 28 no- vembre 2024 (v. act. 7.10);
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- che il ricorrente sostiene che lo scritto dell’UFG del 27 novembre 2024 indiriz- zato alle autorità ceche non costituirebbe in alcun modo un’autorizzazione for- male alla consegna;
- che lo scritto in questione, indirizzato al “Justizministerium” della Repubblica Ceca, che rende peraltro attente le autorità estere al principio della specialità al quale il ricorrente non ha rinunciato (v. act. 7.4, pag. 5 e seg.), costituisce una valida autorizzazione alla consegna emessa dall’autorità preposta in questo ambito (v. art. 17 cpv. 2 AIMP), per cui la censura in questione va respinta;
- che l’insorgente afferma infine che B., unica firmataria dello scritto del 27 no- vembre 2024, non disporrebbe dei necessari poteri di rappresentanza dell’UFG ai fini dell’autorizzazione alla consegna della persona da estradare;
- che in sede di risposta l’UFG ha dichiarato che “la direttiva dell’UFG sui poteri di firma del 30 agosto 2019, entrata in forza il 1° settembre 2019, statuisce che i collaboratori giuridici del Settore estradizioni sono legittimati a firmare ogni de- cisione concernente la procedura di estradizione” (act. 7, pag. 5), affermazione della cui veridicità questa Corte non ha motivo di dubitare, per cui anche tale censura va disattesa;
- che in sede di replica, il ricorrente afferma che “l’UFG, allo scopo di ossequiare il termine di 40 giorni di cui all’art. 50 AIMP e scongiurare una richiesta di scar- cerazione da parte della difesa, ha richiesto all’autorità estera di trasmettere formale domanda di estradizione, applicando in tal modo la procedura ordinaria e dando quindi per acquisita la revoca del consenso da parte del reclamante” e che da ciò discenderebbe “che il reclamo merita accoglimento, anche per ac- quiescenza da parte dell’UFG” (act. 11, pag. 4);
- che l’attivazione cautelativa da parte dell’UFG della procedura ordinaria, legata al caso in cui l’estradizione semplificata non potesse avere luogo a seguito di un’eventuale decisione in tal senso da parte della presente autorità, non per- mette di certo di concludere che esso abbia considerato valida la revoca del consenso da parte del ricorrente e che vi sia acquiescenza al gravame, ma risponde semplicemente alle suddette esigenze di celerità (v. act. 7.25);
- che, visto tutto quanto precede, il ricorso va respinto;
- che il ricorrente, risultando soccombente, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);
- che una tassa di giustizia di fr. 3’000.–, fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli
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emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA, è posta a suo carico;
- che l’importo in questione è coperto dall’anticipo delle spese di fr. 3'000.– già versato (v. act. 10).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia è fissata a fr. 3'000.– a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 15 gennaio 2025
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Nadir Guglielmoni e Beatriz Cardoso Teixeira - Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).