Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'India; ritardata giustizia (art. 46a PA); ritiro del ricorso
Dispositiv
- Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.
- Non si prelevano tasse di giustizia.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 6 luglio 2023 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. INC., rappresentata dall'avv. Paolo Bernasconi, Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’India
Ritardata giustizia (art. 46a PA)
Ritiro del ricorso
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2023.81 Procedura secondaria: RP.2023.26
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Visti: - il sequestro della relazione bancaria n. 1 intestato alla società A. Inc. ordinato dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC; procedimento RH.22.0020) nell’ambito di una domanda di assistenza giudiziaria internazio- nale presentate dal Directorate of Enforcement di New Dehli del 19 gennaio 2022(v. act. 1.3); - le diverse richieste di dissequestro della relazione di cui sopra presentate da A. Inc., segnatamente quella del 14 dicembre 2022 (v. act. 1, pag. 5); - il ricorso per ritardata giustizia presentato il 12 giugno 2023 dinanzi a questa Corte, con il quale A. Inc. ha censurato l’assenza di una risposta da parte del MPC alla richiesta del 14 dicembre 2022 (v. act.1); - lo scritto del 14 giugno 2023, con il quale questa Corte ha invitato la ricorrente a versare un anticipo delle spese di fr. 4'000.– entro il 26 giugno 2023 (v. act. 3), termine poi prorogato, su richiesta della ricorrente, al 31 luglio 2023 (v. act. 6); - lo scritto datato 3 luglio 2023, con cui la ricorrente, informando questa Corte che il MPC aveva infine emesso una decisione in data 21 giugno 2023, ha dichiarato di ritirare il proprio gravame (v. act. 7).
Considerato: - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 3 luglio 2023, questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso; - che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che, di regola, l'autorità di ricorso pone le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021], applicabile per rinvio dell'art. 39 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]);
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- che in caso di ritiro del ricorso l’insorgente va considerata parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.161 del 3 agosto 2012 e RR.2012.152 del 10 luglio 2012 con rinvii; BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz. 2015, pag. 644 e seg.; GYGI, Bun- desverwaltungsrechtspflege, 2a ediz. 1983, pag. 327);
- che tuttavia, viste le particolari circostanze del caso, vi è motivo di rinunciare al prelievo di una tassa.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo. 2. Non si prelevano tasse di giustizia.
Bellinzona, 7 luglio 2023
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Paolo Bernasconi - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).