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RR.2023.55

Bundesstrafgericht · 2023-08-30 · Italiano CH

Levata dei sigilli (art. 9 AIMP in relazione con gli art. 248 CPP e 50 DPA)

Sachverhalt

A. Il 17 marzo 2023, la Procura europea (European Public Prosecutor’s Office; in seguito: EPPO), Ufficio di Milano, ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 27 marzo 2023, nell’ambito di un procedi- mento penale avviato nei confronti di svariate persone per associazione a de- linquere finalizzata a commettere reati in materia fiscale con aggravante spe- ciale della transnazionalità, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed emissione di fatture o altri docu- menti per operazioni inesistenti. In sostanza, le indagini svolte dall’autorità ro- gante avrebbero rivelato l’esistenza, nel biennio 2021-2022, di una rilevante frode carosello concernente l’imposta sul valore aggiunto (IVA) nel settore dei materiali informatici. Questa coinvolgerebbe diverse società italiane ed estere perlopiù controllate dalle persone indagate e avrebbe permesso di ottenere un illecito profitto costituito dall’imposta sul valore aggiunto fraudolentemente sot- tratta alle casse degli Stati interessati (v. act. 6.1, pag. 2 e segg.).

Con la sua domanda di assistenza l’autorità rogante ha chiesto alle autorità el- vetiche di procedere, tra l’altro, alla perquisizione dei locali di A. SA e al seque- stro dei documenti e cartacei e in forma elettronica di natura contabile, ammini- strativa, finanziaria, fiduciaria e bancaria afferente ai rapporti economici intrat- tenuti con i soggetti direttamente o indirettamente implicati nella fattispecie (v. ibidem, pag. 14 e seg.).

B. Mediante decisione del 5 aprile 2023, l’Ufficio federale della dogana e della si- curezza dei confini (in seguito: UDSC), al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della domanda presentata dall’autorità europea, dando l’incarico alla Sezione Antifrode doganale Sud di Lugano (in seguito: Antifrode doganale) di eseguire le misure di assistenza richieste (v. act. 1.2, pag. 4).

C. In data 12 aprile 2023, l’Antifrode doganale ha proceduto alla perquisizione della sede di A. SA a Z. (v. act. 1.3). Su richiesta dell’amministratore unico di quest’ultima, la documentazione cartacea e i dati informatici messi in sicurezza nel corso della perquisizione sono stati posti sotto sigillo. L’opponente ha moti- vato la sua richiesta adducendo la necessità di consultare il proprietario della documentazione, onde meglio potersi determinare in merito al mantenimento dei sigilli (v. ibidem, pag. 1, nonché act. 1.4 e 1.5).

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D. Il termine impartito dall’UDSC al 21 aprile 2023 affinché l’opponente si manife- stasse sul seguito della procedura è scaduto infruttuoso. Mediante istanza del 27 aprile 2023 presentata alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale fe- derale, l’UDSC ha dunque postulato l'autorizzazione per procedere al dissigilla- mento e alla cernita della documentazione e dei dati informatici messi in sicu- rezza presso la sede di A. SA (v. act. 1).

E. Con scritto del 10 maggio 2023, l’opponente ha postulato la reiezione della do- manda di dissigillamento (v. act. 3). L’UFG, dal canto suo, con osservazioni dell’11 maggio 2023, ha proposto di accogliere la domanda di levata dei sigilli di cui sopra (v. act. 4).

F. Con replica del 25 maggio 2023, trasmessa all’opponente per conoscenza (v. act. 7), l’autorità richiedente si è sostanzialmente riconfermata nelle prece- denti conclusioni (v. act. 6).

Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei con- siderandi di diritto.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 In virtù dell’art. 12 cpv. 1 della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) in relazione con gli art. 50 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), la Corte dei re- clami penali del Tribunale penale federale è competente per statuire sulle do- mande di dissigillamento presentate dall’UDSC nell’ambito di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale (v. DTF 138 IV 40 consid. 2.2; sentenze del Tribunale penale federale BE.2012.1 del 21 marzo 2012 consid. 1; BE.2012.3 del 18 luglio 2012).

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Procura europea e la Confederazione Svizzera sono retti dall’AIMP, unitamente alla relativa ordi- nanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 Ordinanza sulla cooperazione con la Pro- cura europea [RS 351.13], richiamato l’art. 1 cpv. 3ter AIMP).

E. 1.3 Secondo l’art. 12 cpv. 1 AIMP, salvo diversa disposizione della legge, le autorità amministrative federali applicano per analogia la legge federale del 20 dicembre

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1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) e le autorità cantonali le prescrizioni vigenti per esse. Per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale. Nei casi in cui il procedimento e il giudizio per un’infrazione sono demandati a un’autorità amministrativa della Confedera- zione (v. art. 79 AIMP), si applica il diritto penale amministrativo. Giusta l’art. 12 cpv. 1 seconda frase AIMP, il diritto procedurale determinante in materia penale per l’UDSC è quindi contenuto nel DPA (v. DTF 138 IV 40 consid. 2.2.2; JULEN BERTHOD/MÉGEVAND, La procédure de mise sous scellés, Un garde-fou discret contre les indiscrétions, in RPS 134/2016 p. 244).

E. 1.4 Secondo l’art. 9 AIMP, nell’esecuzione della domanda, la protezione della sfera segreta è retta dalle disposizioni sul diritto di non deporre. Alla perquisizione di carte e registrazioni e all’apposizione di sigilli di applicano per analogia gli art. 246-248 CPP. Tale disposizione prevale sull’art. 12 cpv. 1 AIMP (v. DTF 138 IV 40 consid. 2.2.3; DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015,

n. 1 ad art. 12 AIMP).

E. 1.5 L’UDSC è legittimato a presentare una domanda di dissigillamento alla Corte dei reclami penali. Inoltrata il 27 aprile 2023, la domanda in questione è tempe- stiva (v. art. 248 cpv. 2 CPP) e quindi ricevibile in ordine.

E. 2 Giusta l’art. 248 CPP, le carte, le registrazioni e altri oggetti che secondo le dichiarazioni del detentore non possono essere perquisiti o sequestrati in virtù della facoltà di non rispondere o di non deporre oppure per altri motivi sono sigillati e non possono essere visionati né utilizzati dalle autorità penali (cpv. 1). Se l’autorità penale non presenta entro 20 giorni una domanda di dissigilla- mento, le carte, le registrazioni e gli oggetti sigillati sono restituiti all’avente di- ritto (cpv. 2). Per l’esame del contenuto di carte, registrazioni e oggetti il giudice può far capo a un esperto (cpv. 3).

E. 2.1 L’apposizione di sigilli è una misura immediata con la quale l’avente diritto può evitare temporaneamente che l’autorità penale prenda conoscenza e utilizzi carte, registrazioni e altri oggetti. Considerato il carattere provvisorio della mi- sura, è sufficiente la verosimiglianza di siffatti motivi (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 1142). Secondo la giurisprudenza, il rifiuto di una tale misura è ammissibile solo in casi eccezionali, quando già prima della decisione materiale dell’istanza di ricorso e dell’eventuale decisione giudiziaria sulla levata dei sigilli la mancanza di interessi segreti da proteggere (o di altri impedimenti al dissigillamento) risulta manifesta (sentenza del Tribunale federale 1B_464/2012 del 7 marzo 2013 con- sid. 3). Nell’ambito di rogatorie la cui esecuzione è delegata ad autorità ammi- nistrative della Confederazione, quando il detentore di carte, registrazioni o altri

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oggetti posti sotto sigillo invoca l’esistenza di segreti da proteggere, è compito della Corte dei reclami penali statuire sull’esistenza o meno di interessi segreti degni di protezione (v. supra consid. 1.1). L’apposizione di sigilli deve essere ordinata quando “secondo le dichiarazioni del detentore” vi sono interessi se- greti da proteggere o di altri impedimenti al dissigillamento (v. art. 248 cpv. 1 CPP). Sulla sussistenza o meno di tali impedimenti (e sulla prevalenza degli stessi sull’interesse al perseguimento penale), statuisce la presente Corte e non l’autorità d’esecuzione. Eccezioni possono intervenire unicamente in casi chiari, quando la richiesta di apposizione di sigilli appare manifestamente immotivata o abusiva, e una formale procedura di levata dei sigilli dinanzi alla Corte dei reclami penali risulterebbe un “giro a vuoto” (“Prozessleerlauf”) contrario all’im- perativo di celerità (v. sentenza 1B_464/2012 consid. 3; in questo senso v. an- che KELLER, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 9 ad art. 248 CPP; THORMANN/BRECHBÜHL, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 10 ad art. 248 CPP, con numerosi rinvii alla dottrina).

E. 2.2 In concreto, la motivazione alla base della richiesta di apposizione di sigilli è stata espressa in occasione della perquisizione dei locali della società il 12 aprile 2023. Per voce del suo amministratore unico, A. SA ha formulato op- posizione, con richiesta di apposizione dei sigilli al funzionario dell’UDSC (v. Fatti, lett. C, nonché act. 1.3, pag. 1). L’opponente non ha, in tale sede, in- vocato particolari interessi segreti da proteggere giusta l’art. 248 CPP, ma ha giustificato la sua richiesta con la necessità di consultare il proprio cliente, B., unica persona a poter decidere in merito alla sorte della documentazione liti- giosa. In sede di risposta, essa ha ulteriormente motivato la necessità di man- tenere i sigilli sulla stessa. Da un lato, l’opponente sostiene di non essere impli- cata nel flusso e nella compravendita di merce oggetto dell’inchiesta estera e che il mantenimento dei sigilli si giustificherebbe data la sua estraneità alle so- cietà e ai fatti oggetto d'indagine in Italia. D’altra parte, la documentazione sigil- lata non riguarderebbe operazioni di commercio di merci, e in assenza di una sufficiente relazione fra le misure di assistenza richieste e l’oggetto del proce- dimento penale estero, la rogatoria sarebbe sconfinata in un’operazione di fishing expedition. Con la sua risposta, l’opponente ha altresì motivato la sua richiesta di mantenimento dei sigilli sulla documentazione litigiosa adducendo che la stessa sarebbe protetta dal segreto commerciale e degli affari (v. act. 3).

E. 3 Nei casi in cui la Corte dei reclami penali interviene quale autorità di levata dei sigilli, essa procede in due fasi: essa statuisce dapprima sull’ammissibilità della perquisizione e, in caso affermativo, verifica l’adempimento o meno delle con- dizioni per il dissigillamento. La perquisizione è ammissibile se, sulla base degli atti dell’inchiesta disponibili, sussistono sufficienti indizi di reato atti a giustificare tale misura e a ritenere che tra le carte vi siano documenti d’importanza,

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perlomeno apparente, per l’inchiesta, il tutto nel rispetto del principio della pro- porzionalità (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2009.22 del 23 feb- braio 2010 consid. 2; GLUTZ, Commentario basilese, 2015, n. 38 ad art. 9 AIMP). In relazione al predetto sospetto di reato, occorre verificare che i fatti oggetto d’indagine all’estero costituiscano un reato anche secondo il diritto sviz- zero (v. art. 64 cpv. 1 AIMP), precisato che per la levata dei sigilli è sufficiente che i documenti sequestrati siano potenzialmente utili per lo Stato rogante (v. DTF 127 II 151 consid. 4c/bb; TPF 2004 12 consid. 2.1 in fine). Non è ne- cessario che al momento del dissigillamento vi sia una connessione concreta tra l’inchiesta estera e ogni singolo documento sigillato (v. DTF 130 II 193 con- sid. 4.3). Una tale connessione sarà da accertare al momento dell’emanazione della decisione di chiusura, nella misura in cui l’autorità deciderà di concedere l’assistenza giudiziaria e ordinare la trasmissione dei documenti all’autorità ro- gante (v. DTF 130 II 193 cosid. 4.3; sentenza BB.2009.22 consid. 2; GLUTZ, op. cit., n. 38 ad art. 9 AIMP).

E. 3.1 Alla base della perquisizione dei locali dell’opponente e della richiesta di levata dei sigilli presentata dall’UDSC, vi è una domanda di assistenza giudiziaria in- ternazionale inoltrata dalla EPPO (v. supra Fatti lett. A). Le indagini della EPPO avrebbero messo alla luce una rilevante frode carosello all’IVA, avvenuta negli anni 2021 e 2022, ramificatasi in diversi Paesi dell’UE nonché in Svizzera, con- cernente il settore dei materiali informatici, specialmente telefonici. Questa coin- volgerebbe diverse società italiane ed estere, controllate soprattutto dalle per- sone indagate, che avrebbero ottenuto un illecito profitto costituito dall’imposta sul valore aggiunto fraudolentemente sottratta alle casse degli Stati interessati. B. risulterebbe essere promotore, capo ed organizzatore di un intero sodalizio a delinquere transnazionale (v. act. 1.2, pag. 2).

Il sistema della frode si articolerebbe su un gruppo di società formalmente e fiscalmente basate in diversi Stati europei e segnatamente in Italia, operanti nel mercato europeo. I principali indagati avrebbero agito in qualità di gestori e/o amministratori giuridici e/o effettivi delle società. In tali vesti, avrebbero concluso accordi con società cartiere che praticavano il salto d’imposta rivendendo sot- tocosto ed omettendo sistematicamente il pagamento dell’IVA, nonché emet- tendo fatture per operazioni inesistenti nei confronti di svariate società attive nel settore. L’ammontare finora scoperto inerente alle fatture emesse per opera- zioni inesistenti si avvicina a EUR 53 mio, per circa 11,6 mio di IVA evasa (v. act. 6.1 nonché act. 1.2, pag. 2).

L’autorità richiedente necessita informazioni per determinare il destinatario fi- nale dei beni e provare la rotazione dei medesimi beni nel circuito della frode, nonché comprendere il fondamento dei rapporti esistenti tra gli indagati, la stessa opponente ed altre società in Svizzera, ed il loro ruolo in tal senso.

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L’opponente figura infatti nella lista delle aziende elvetiche che hanno fornito prestazioni agli indagati B., C., D. ed E. (v. act. 6.1, pag. 12 e segg.), sebbene allo stato attuale delle indagini non sia chiaramente stabilito di che natura. L’UDSC ha comunque accertato un legame tra l’opponente ed il principale in- dagato B. sulla base degli estratti bancari dei conti intestati a quest’ultimo e sequestrati presso le banche F. e G. Sono in particolare emersi, tra il 2019 e il 2023, frequenti accrediti dall’opponente allo stesso B. (v. act. 6, pag. 2).

L’esposto dei fatti presentato dall’autorità rogante è ossequioso delle condizioni poste dall’art. 28 AIMP e dalla giurisprudenza (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2018.332 del 31 gennaio 2019 consid. 2.1). I comportamenti de- scritti in rogatoria possono senz’altro essere sussunti in Svizzera al reato di truffa ai sensi dell’art. 146 CP (v. sentenze del Tribunale federale 1A.189/2001 del 22 febbraio 2002 consid. 5; 1A.189/2002 del 28 ottobre 2002 consid. 2 e 3; 1A.297/2005 del 13 gennaio 2006 consid. 3; TPF 2007 150 consid. 3.3 e 3.5; sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.75-76 del 19 dicembre 2012 consid. 3.4), per cui la doppia punibilità è certamente data.

E. 3.2 La perquisizione effettuata presso la sede dell’opponente ha permesso all’UDSC di trovare svariata documentazione cartacea e informatica in relazione alla rogatoria, tra cui classificatori e mappette contenenti più documenti, con- cernenti B. e società svizzere a lui collegate, ossia H. SA, I. SA, J. GmbH, K. SA e L. AG (v. act. 1, pag. 2, nonché act. 1.4, pag. 1 e seg., e act. 1.5). Come rettamente rilevato dall’autorità d’esecuzione, tale documentazione potrebbe permettere all’autorità rogante di ricostruire i meccanismi della presunta frode. La pertinenza della documentazione in questione è dunque certamente data. Ciò constatato, nulla osta da questo punto di vista alla levata dei sigilli, precisato comunque che un’analisi più approfondita dell’utilità potenziale della documen- tazione litigiosa avverrà soltanto al momento della cernita della stessa, durante la quale l’opponente potrà esprimersi sulla sua pertinenza per il procedimento estero.

E. 4.1 Secondo l’opponente i sigilli sulla documentazione litigiosa si giustificherebbero a protezione dei segreti commerciali e d’affari sia suoi che di altre società (v. act. 3).

E. 4.2 La rivelazione di segreti commerciali non costituisce un impedimento assoluto all'esecuzione di misure rogatoriali e alla concessione di assistenza giudiziaria (v. art. 248 cpv. 1 CPP in relazione con art. 9 AIMP; KELLER, op. cit., n. 23 e seg. ad art. 248 CPP; v. anche GSTÖHL, Geheimnisschutz im Verfahren der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, 2008, pag. 318). In caso di obbligo

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di testimoniare e di edizione, prevale di regola l'obbligo d'informare, dato che il segreto commerciale non costituisce un motivo per non deporre o per opporsi ad un ordine di edizione (v. GSTÖHL, op. cit., pag. 80). Per opporsi validamente ad una richiesta estera è necessario in tal senso rendere verosimile il motivo per cui il segreto in questione dovrebbe prevalere sulle esigenze del procedi- mento penale (v. GLUTZ, Commentario basilese, 2015, n. 8 ad art. 9 AIMP).

E. 4.3 Nel ricorso non vengono spiegate e sostanziate le ragioni per cui, nel caso con- creto, la protezione degli interessi commerciali della società opponente o di terzi prevarrebbe su quella degli interessi istruttori delle autorità di perseguimento penale estere, i quali sono di regola preponderanti; ragioni che neppure gli atti dell'incarto permettono del resto di evidenziare. Le affermazioni dell’opponente in tale ambito, prive di qualsiasi riferimento a specifiche criticità, puntuali e con- crete, non permettono dunque di rifiutare l'assistenza a causa dell'invocata tu- tela del segreto degli affari. Spetterà del resto alle autorità europee adottare eventuali misure supplementari in tal senso, qualora nel procedimento in que- stione dovessero essere presentate richieste simili, e non vi è nessuna ragione per ritenere che esse non verrebbero dovutamente prese in esame a salvaguar- dia dei legittimi interessi delle parti.

E. 5 In definitiva, la richiesta di levata dei sigilli presentata dall’UDSC deve dunque essere accolta. L'autorità d’esecuzione è autorizzata a procedere al dissigilla- mento e alla cernita della documentazione cartacea e informatica posta sotto sigillo.

E. 6 Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro- cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento non con- tiene tuttavia indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, tro- vando pertanto applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in ana- logia (TPF 2011 25 consid. 3). Giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, all'opponente, parte soccombente, viene addossata la tassa di giustizia di fr. 2’000.--. Non vengono per contro assegnate ripetibili all'UDSC (v. art. 68 cpv. 3 LTF).

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Dispositiv
  1. La richiesta è accolta. L'UDSC è autorizzato a procedere alla levata dei sigilli e alla cernita della documentazione cartacea e informatica posta sotto sigilli.
  2. La tassa di giustizia di fr. 2’000.-- è posta a carico dell'opponente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 30 agosto 2023 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

UFFICIO FEDERALE DELLA DOGANA E DELLA SICUREZZA DEI CONFINI, Perseguimento penale, Richiedente

contro

A. SA, Opponente

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Procura europea

Levata dei sigilli (art. 9 AIMP in relazione con gli art. 248 CPP e 50 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2023.55

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Fatti: A. Il 17 marzo 2023, la Procura europea (European Public Prosecutor’s Office; in seguito: EPPO), Ufficio di Milano, ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 27 marzo 2023, nell’ambito di un procedi- mento penale avviato nei confronti di svariate persone per associazione a de- linquere finalizzata a commettere reati in materia fiscale con aggravante spe- ciale della transnazionalità, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed emissione di fatture o altri docu- menti per operazioni inesistenti. In sostanza, le indagini svolte dall’autorità ro- gante avrebbero rivelato l’esistenza, nel biennio 2021-2022, di una rilevante frode carosello concernente l’imposta sul valore aggiunto (IVA) nel settore dei materiali informatici. Questa coinvolgerebbe diverse società italiane ed estere perlopiù controllate dalle persone indagate e avrebbe permesso di ottenere un illecito profitto costituito dall’imposta sul valore aggiunto fraudolentemente sot- tratta alle casse degli Stati interessati (v. act. 6.1, pag. 2 e segg.).

Con la sua domanda di assistenza l’autorità rogante ha chiesto alle autorità el- vetiche di procedere, tra l’altro, alla perquisizione dei locali di A. SA e al seque- stro dei documenti e cartacei e in forma elettronica di natura contabile, ammini- strativa, finanziaria, fiduciaria e bancaria afferente ai rapporti economici intrat- tenuti con i soggetti direttamente o indirettamente implicati nella fattispecie (v. ibidem, pag. 14 e seg.).

B. Mediante decisione del 5 aprile 2023, l’Ufficio federale della dogana e della si- curezza dei confini (in seguito: UDSC), al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della domanda presentata dall’autorità europea, dando l’incarico alla Sezione Antifrode doganale Sud di Lugano (in seguito: Antifrode doganale) di eseguire le misure di assistenza richieste (v. act. 1.2, pag. 4).

C. In data 12 aprile 2023, l’Antifrode doganale ha proceduto alla perquisizione della sede di A. SA a Z. (v. act. 1.3). Su richiesta dell’amministratore unico di quest’ultima, la documentazione cartacea e i dati informatici messi in sicurezza nel corso della perquisizione sono stati posti sotto sigillo. L’opponente ha moti- vato la sua richiesta adducendo la necessità di consultare il proprietario della documentazione, onde meglio potersi determinare in merito al mantenimento dei sigilli (v. ibidem, pag. 1, nonché act. 1.4 e 1.5).

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D. Il termine impartito dall’UDSC al 21 aprile 2023 affinché l’opponente si manife- stasse sul seguito della procedura è scaduto infruttuoso. Mediante istanza del 27 aprile 2023 presentata alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale fe- derale, l’UDSC ha dunque postulato l'autorizzazione per procedere al dissigilla- mento e alla cernita della documentazione e dei dati informatici messi in sicu- rezza presso la sede di A. SA (v. act. 1).

E. Con scritto del 10 maggio 2023, l’opponente ha postulato la reiezione della do- manda di dissigillamento (v. act. 3). L’UFG, dal canto suo, con osservazioni dell’11 maggio 2023, ha proposto di accogliere la domanda di levata dei sigilli di cui sopra (v. act. 4).

F. Con replica del 25 maggio 2023, trasmessa all’opponente per conoscenza (v. act. 7), l’autorità richiedente si è sostanzialmente riconfermata nelle prece- denti conclusioni (v. act. 6).

Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei con- siderandi di diritto.

Diritto:

1. 1.1 In virtù dell’art. 12 cpv. 1 della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) in relazione con gli art. 50 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), la Corte dei re- clami penali del Tribunale penale federale è competente per statuire sulle do- mande di dissigillamento presentate dall’UDSC nell’ambito di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale (v. DTF 138 IV 40 consid. 2.2; sentenze del Tribunale penale federale BE.2012.1 del 21 marzo 2012 consid. 1; BE.2012.3 del 18 luglio 2012).

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Procura europea e la Confederazione Svizzera sono retti dall’AIMP, unitamente alla relativa ordi- nanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 Ordinanza sulla cooperazione con la Pro- cura europea [RS 351.13], richiamato l’art. 1 cpv. 3ter AIMP).

1.3 Secondo l’art. 12 cpv. 1 AIMP, salvo diversa disposizione della legge, le autorità amministrative federali applicano per analogia la legge federale del 20 dicembre

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1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) e le autorità cantonali le prescrizioni vigenti per esse. Per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale. Nei casi in cui il procedimento e il giudizio per un’infrazione sono demandati a un’autorità amministrativa della Confedera- zione (v. art. 79 AIMP), si applica il diritto penale amministrativo. Giusta l’art. 12 cpv. 1 seconda frase AIMP, il diritto procedurale determinante in materia penale per l’UDSC è quindi contenuto nel DPA (v. DTF 138 IV 40 consid. 2.2.2; JULEN BERTHOD/MÉGEVAND, La procédure de mise sous scellés, Un garde-fou discret contre les indiscrétions, in RPS 134/2016 p. 244).

1.4 Secondo l’art. 9 AIMP, nell’esecuzione della domanda, la protezione della sfera segreta è retta dalle disposizioni sul diritto di non deporre. Alla perquisizione di carte e registrazioni e all’apposizione di sigilli di applicano per analogia gli art. 246-248 CPP. Tale disposizione prevale sull’art. 12 cpv. 1 AIMP (v. DTF 138 IV 40 consid. 2.2.3; DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015,

n. 1 ad art. 12 AIMP).

1.5 L’UDSC è legittimato a presentare una domanda di dissigillamento alla Corte dei reclami penali. Inoltrata il 27 aprile 2023, la domanda in questione è tempe- stiva (v. art. 248 cpv. 2 CPP) e quindi ricevibile in ordine.

2. Giusta l’art. 248 CPP, le carte, le registrazioni e altri oggetti che secondo le dichiarazioni del detentore non possono essere perquisiti o sequestrati in virtù della facoltà di non rispondere o di non deporre oppure per altri motivi sono sigillati e non possono essere visionati né utilizzati dalle autorità penali (cpv. 1). Se l’autorità penale non presenta entro 20 giorni una domanda di dissigilla- mento, le carte, le registrazioni e gli oggetti sigillati sono restituiti all’avente di- ritto (cpv. 2). Per l’esame del contenuto di carte, registrazioni e oggetti il giudice può far capo a un esperto (cpv. 3).

2.1 L’apposizione di sigilli è una misura immediata con la quale l’avente diritto può evitare temporaneamente che l’autorità penale prenda conoscenza e utilizzi carte, registrazioni e altri oggetti. Considerato il carattere provvisorio della mi- sura, è sufficiente la verosimiglianza di siffatti motivi (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 1142). Secondo la giurisprudenza, il rifiuto di una tale misura è ammissibile solo in casi eccezionali, quando già prima della decisione materiale dell’istanza di ricorso e dell’eventuale decisione giudiziaria sulla levata dei sigilli la mancanza di interessi segreti da proteggere (o di altri impedimenti al dissigillamento) risulta manifesta (sentenza del Tribunale federale 1B_464/2012 del 7 marzo 2013 con- sid. 3). Nell’ambito di rogatorie la cui esecuzione è delegata ad autorità ammi- nistrative della Confederazione, quando il detentore di carte, registrazioni o altri

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oggetti posti sotto sigillo invoca l’esistenza di segreti da proteggere, è compito della Corte dei reclami penali statuire sull’esistenza o meno di interessi segreti degni di protezione (v. supra consid. 1.1). L’apposizione di sigilli deve essere ordinata quando “secondo le dichiarazioni del detentore” vi sono interessi se- greti da proteggere o di altri impedimenti al dissigillamento (v. art. 248 cpv. 1 CPP). Sulla sussistenza o meno di tali impedimenti (e sulla prevalenza degli stessi sull’interesse al perseguimento penale), statuisce la presente Corte e non l’autorità d’esecuzione. Eccezioni possono intervenire unicamente in casi chiari, quando la richiesta di apposizione di sigilli appare manifestamente immotivata o abusiva, e una formale procedura di levata dei sigilli dinanzi alla Corte dei reclami penali risulterebbe un “giro a vuoto” (“Prozessleerlauf”) contrario all’im- perativo di celerità (v. sentenza 1B_464/2012 consid. 3; in questo senso v. an- che KELLER, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 9 ad art. 248 CPP; THORMANN/BRECHBÜHL, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 10 ad art. 248 CPP, con numerosi rinvii alla dottrina).

2.2 In concreto, la motivazione alla base della richiesta di apposizione di sigilli è stata espressa in occasione della perquisizione dei locali della società il 12 aprile 2023. Per voce del suo amministratore unico, A. SA ha formulato op- posizione, con richiesta di apposizione dei sigilli al funzionario dell’UDSC (v. Fatti, lett. C, nonché act. 1.3, pag. 1). L’opponente non ha, in tale sede, in- vocato particolari interessi segreti da proteggere giusta l’art. 248 CPP, ma ha giustificato la sua richiesta con la necessità di consultare il proprio cliente, B., unica persona a poter decidere in merito alla sorte della documentazione liti- giosa. In sede di risposta, essa ha ulteriormente motivato la necessità di man- tenere i sigilli sulla stessa. Da un lato, l’opponente sostiene di non essere impli- cata nel flusso e nella compravendita di merce oggetto dell’inchiesta estera e che il mantenimento dei sigilli si giustificherebbe data la sua estraneità alle so- cietà e ai fatti oggetto d'indagine in Italia. D’altra parte, la documentazione sigil- lata non riguarderebbe operazioni di commercio di merci, e in assenza di una sufficiente relazione fra le misure di assistenza richieste e l’oggetto del proce- dimento penale estero, la rogatoria sarebbe sconfinata in un’operazione di fishing expedition. Con la sua risposta, l’opponente ha altresì motivato la sua richiesta di mantenimento dei sigilli sulla documentazione litigiosa adducendo che la stessa sarebbe protetta dal segreto commerciale e degli affari (v. act. 3).

3. Nei casi in cui la Corte dei reclami penali interviene quale autorità di levata dei sigilli, essa procede in due fasi: essa statuisce dapprima sull’ammissibilità della perquisizione e, in caso affermativo, verifica l’adempimento o meno delle con- dizioni per il dissigillamento. La perquisizione è ammissibile se, sulla base degli atti dell’inchiesta disponibili, sussistono sufficienti indizi di reato atti a giustificare tale misura e a ritenere che tra le carte vi siano documenti d’importanza,

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perlomeno apparente, per l’inchiesta, il tutto nel rispetto del principio della pro- porzionalità (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2009.22 del 23 feb- braio 2010 consid. 2; GLUTZ, Commentario basilese, 2015, n. 38 ad art. 9 AIMP). In relazione al predetto sospetto di reato, occorre verificare che i fatti oggetto d’indagine all’estero costituiscano un reato anche secondo il diritto sviz- zero (v. art. 64 cpv. 1 AIMP), precisato che per la levata dei sigilli è sufficiente che i documenti sequestrati siano potenzialmente utili per lo Stato rogante (v. DTF 127 II 151 consid. 4c/bb; TPF 2004 12 consid. 2.1 in fine). Non è ne- cessario che al momento del dissigillamento vi sia una connessione concreta tra l’inchiesta estera e ogni singolo documento sigillato (v. DTF 130 II 193 con- sid. 4.3). Una tale connessione sarà da accertare al momento dell’emanazione della decisione di chiusura, nella misura in cui l’autorità deciderà di concedere l’assistenza giudiziaria e ordinare la trasmissione dei documenti all’autorità ro- gante (v. DTF 130 II 193 cosid. 4.3; sentenza BB.2009.22 consid. 2; GLUTZ, op. cit., n. 38 ad art. 9 AIMP).

3.1 Alla base della perquisizione dei locali dell’opponente e della richiesta di levata dei sigilli presentata dall’UDSC, vi è una domanda di assistenza giudiziaria in- ternazionale inoltrata dalla EPPO (v. supra Fatti lett. A). Le indagini della EPPO avrebbero messo alla luce una rilevante frode carosello all’IVA, avvenuta negli anni 2021 e 2022, ramificatasi in diversi Paesi dell’UE nonché in Svizzera, con- cernente il settore dei materiali informatici, specialmente telefonici. Questa coin- volgerebbe diverse società italiane ed estere, controllate soprattutto dalle per- sone indagate, che avrebbero ottenuto un illecito profitto costituito dall’imposta sul valore aggiunto fraudolentemente sottratta alle casse degli Stati interessati. B. risulterebbe essere promotore, capo ed organizzatore di un intero sodalizio a delinquere transnazionale (v. act. 1.2, pag. 2).

Il sistema della frode si articolerebbe su un gruppo di società formalmente e fiscalmente basate in diversi Stati europei e segnatamente in Italia, operanti nel mercato europeo. I principali indagati avrebbero agito in qualità di gestori e/o amministratori giuridici e/o effettivi delle società. In tali vesti, avrebbero concluso accordi con società cartiere che praticavano il salto d’imposta rivendendo sot- tocosto ed omettendo sistematicamente il pagamento dell’IVA, nonché emet- tendo fatture per operazioni inesistenti nei confronti di svariate società attive nel settore. L’ammontare finora scoperto inerente alle fatture emesse per opera- zioni inesistenti si avvicina a EUR 53 mio, per circa 11,6 mio di IVA evasa (v. act. 6.1 nonché act. 1.2, pag. 2).

L’autorità richiedente necessita informazioni per determinare il destinatario fi- nale dei beni e provare la rotazione dei medesimi beni nel circuito della frode, nonché comprendere il fondamento dei rapporti esistenti tra gli indagati, la stessa opponente ed altre società in Svizzera, ed il loro ruolo in tal senso.

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L’opponente figura infatti nella lista delle aziende elvetiche che hanno fornito prestazioni agli indagati B., C., D. ed E. (v. act. 6.1, pag. 12 e segg.), sebbene allo stato attuale delle indagini non sia chiaramente stabilito di che natura. L’UDSC ha comunque accertato un legame tra l’opponente ed il principale in- dagato B. sulla base degli estratti bancari dei conti intestati a quest’ultimo e sequestrati presso le banche F. e G. Sono in particolare emersi, tra il 2019 e il 2023, frequenti accrediti dall’opponente allo stesso B. (v. act. 6, pag. 2).

L’esposto dei fatti presentato dall’autorità rogante è ossequioso delle condizioni poste dall’art. 28 AIMP e dalla giurisprudenza (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2018.332 del 31 gennaio 2019 consid. 2.1). I comportamenti de- scritti in rogatoria possono senz’altro essere sussunti in Svizzera al reato di truffa ai sensi dell’art. 146 CP (v. sentenze del Tribunale federale 1A.189/2001 del 22 febbraio 2002 consid. 5; 1A.189/2002 del 28 ottobre 2002 consid. 2 e 3; 1A.297/2005 del 13 gennaio 2006 consid. 3; TPF 2007 150 consid. 3.3 e 3.5; sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.75-76 del 19 dicembre 2012 consid. 3.4), per cui la doppia punibilità è certamente data.

3.2 La perquisizione effettuata presso la sede dell’opponente ha permesso all’UDSC di trovare svariata documentazione cartacea e informatica in relazione alla rogatoria, tra cui classificatori e mappette contenenti più documenti, con- cernenti B. e società svizzere a lui collegate, ossia H. SA, I. SA, J. GmbH, K. SA e L. AG (v. act. 1, pag. 2, nonché act. 1.4, pag. 1 e seg., e act. 1.5). Come rettamente rilevato dall’autorità d’esecuzione, tale documentazione potrebbe permettere all’autorità rogante di ricostruire i meccanismi della presunta frode. La pertinenza della documentazione in questione è dunque certamente data. Ciò constatato, nulla osta da questo punto di vista alla levata dei sigilli, precisato comunque che un’analisi più approfondita dell’utilità potenziale della documen- tazione litigiosa avverrà soltanto al momento della cernita della stessa, durante la quale l’opponente potrà esprimersi sulla sua pertinenza per il procedimento estero.

4.

4.1 Secondo l’opponente i sigilli sulla documentazione litigiosa si giustificherebbero a protezione dei segreti commerciali e d’affari sia suoi che di altre società (v. act. 3).

4.2 La rivelazione di segreti commerciali non costituisce un impedimento assoluto all'esecuzione di misure rogatoriali e alla concessione di assistenza giudiziaria (v. art. 248 cpv. 1 CPP in relazione con art. 9 AIMP; KELLER, op. cit., n. 23 e seg. ad art. 248 CPP; v. anche GSTÖHL, Geheimnisschutz im Verfahren der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, 2008, pag. 318). In caso di obbligo

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di testimoniare e di edizione, prevale di regola l'obbligo d'informare, dato che il segreto commerciale non costituisce un motivo per non deporre o per opporsi ad un ordine di edizione (v. GSTÖHL, op. cit., pag. 80). Per opporsi validamente ad una richiesta estera è necessario in tal senso rendere verosimile il motivo per cui il segreto in questione dovrebbe prevalere sulle esigenze del procedi- mento penale (v. GLUTZ, Commentario basilese, 2015, n. 8 ad art. 9 AIMP).

4.3 Nel ricorso non vengono spiegate e sostanziate le ragioni per cui, nel caso con- creto, la protezione degli interessi commerciali della società opponente o di terzi prevarrebbe su quella degli interessi istruttori delle autorità di perseguimento penale estere, i quali sono di regola preponderanti; ragioni che neppure gli atti dell'incarto permettono del resto di evidenziare. Le affermazioni dell’opponente in tale ambito, prive di qualsiasi riferimento a specifiche criticità, puntuali e con- crete, non permettono dunque di rifiutare l'assistenza a causa dell'invocata tu- tela del segreto degli affari. Spetterà del resto alle autorità europee adottare eventuali misure supplementari in tal senso, qualora nel procedimento in que- stione dovessero essere presentate richieste simili, e non vi è nessuna ragione per ritenere che esse non verrebbero dovutamente prese in esame a salvaguar- dia dei legittimi interessi delle parti.

5. In definitiva, la richiesta di levata dei sigilli presentata dall’UDSC deve dunque essere accolta. L'autorità d’esecuzione è autorizzata a procedere al dissigilla- mento e alla cernita della documentazione cartacea e informatica posta sotto sigillo.

6. Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro- cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento non con- tiene tuttavia indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, tro- vando pertanto applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in ana- logia (TPF 2011 25 consid. 3). Giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, all'opponente, parte soccombente, viene addossata la tassa di giustizia di fr. 2’000.--. Non vengono per contro assegnate ripetibili all'UDSC (v. art. 68 cpv. 3 LTF).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La richiesta è accolta. L'UDSC è autorizzato a procedere alla levata dei sigilli e alla cernita della documentazione cartacea e informatica posta sotto sigilli. 2. La tassa di giustizia di fr. 2’000.-- è posta a carico dell'opponente.

Bellinzona, il 30 agosto 2023

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Perseguimento penale - A. SA - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici La presente sentenza non è impugnabile in maniera indipendente (v. DTF 138 IV 40 consid. 2.3.1). La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiusura della procedura d’assi- stenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. art. 80e cpv. 1 AIMP).