Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano; durata del sequestro (art. 33a OAIMP)
Sachverhalt
A. Il 19 dicembre 2019, il Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giu- diziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di F., A., G., H. e altri per titolo di abuso d’autorità (art. 175 CP/VA), peculato (art. 168 CP/VA), corruzione (art. 171-174 CP/VA), riciclaggio di denaro, autoriciclaggio e impiego di proventi di attività criminose (art. 421, 421bis e 421ter CP/VA) e associazione a delinquere (art. 248 CP/VA). Le indagini vaticane hanno quale oggetto un’operazione di investimento immobiliare a Londra, effettuata con fi- nalità speculative e finanziata, in parte, anche con denaro nella disponibilità della Segreteria di Stato e con vincolo di scopo per il sostegno delle attività con fini religiosi e caritatevoli del Santo Padre (cosiddetto Obolo di San Pietro). Con la sua domanda di assistenza, l’autorità rogante ha chiesto, tra l’altro, l’acquisi- zione della documentazione concernente relazioni bancarie intestate o ricondu- cibili ad A., nonché il sequestro dei valori ivi depositati (v. atto 01-00-0047 e segg. incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC).
B. Con decisione del 24 gennaio 2020, il MPC, cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda (v. atto 01-00-0031 e seg. incarto MPC), è entrato nel merito della stessa (v. atto 04-00-0001 e segg. incarto MPC).
C. Con decisioni incidentali del 24 gennaio 2020, il MPC ha ordinato l’edizione, con blocco dei relativi saldi attivi, della documentazione concernente le seguenti relazioni bancarie: n. 1 intestata ad A. (v. atto 05-01-0136 e segg. incarto MPC),
n. 2 intestata a I. SA (v. atto 05-01-0147 e segg. incarto MPC), n. 3 intestata a J. Ltd, oggi B. Ltd (v. atto 05-01-0157 incarto MPC), tutte e tre presso la banca K., n. 4 intestata a C. Unlimited (v. atto 05-02-0014 e segg. incarto MPC), n. 5 intestata a L. Ltd, oggi D. Ltd (v. atto 05-02-0024 e segg. incarto MPC), n. 6 intestata a M. Ltd, oggi E. Ltd (v. atto 05-02-0034 e segg. incarto MPC), tutte e tre presso la banca N.
D. Con decisioni di chiusura del 9 e 10 luglio 2020, il MPC ha ordinato la trasmis- sione all’autorità rogante della documentazione bancaria concernente le rela- zioni di cui sopra, nonché il mantenimento dei sequestri dei valori patrimoniali ivi depositati (v. atti 16-04-0001 e segg. incarto MPC).
E. Gli intestatari delle summenzionate relazioni bancarie hanno più volte postulato, assieme e a scadenze regolari, il dissequestro delle stesse; l’ultima richiesta è
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datata 17 aprile 2023 (v. atto 14-02-0290 e segg. incarto MPC). Con decisione dell’11 agosto 2023, il MPC ha respinto quest’ultima richiesta (v. act. 1.1).
F. Il 23 agosto 2023, A., B. Ltd, C. Unlimited, D. Ltd ed E. Ltd hanno interposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l’annullamento, con conseguente dis- sequestro delle loro relazioni bancarie (v. act. 1).
G. Con risposta del 2 risp. 12 ottobre 2023, l’UFG e il MPC chiedono che il ricorso venga respinto, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 9 e 11).
H. Invitati a replicare (v. act. 13), i ricorrenti sono rimasti silenti (v. act. 14).
Le argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
E. 1.2 In assenza di trattati internazionali, ai rapporti di assistenza giudiziaria interna- zionale in materia penale tra la Città del Vaticano e la Svizzera si applica la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;
v. art. 1 cpv. 1 lett. b AIMP).
E. 1.3 Salvo diversa disposizione dell’AIMP, la procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021;
v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; DANGUBIC/KESHELAVA, Com- mentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP); per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia
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penale, segnatamente il CPP (v. art. 12 cpv. 1 seconda frase AIMP e art. 54 CPP).
E. 1.4 La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiu- sura della procedura d’assistenza può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso a questa Corte (v. art. 80e cpv. 1 AIMP). In considerazione delle decisioni di chiusura del 9 e 10 luglio 2020 e della durata dei sequestri patrimoniali, la decisione qui impugnata, seppur di natura incidentale, va proceduralmente trattata come una decisione di chiusura (v. TPF 2007 124 consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.215-218 del 4 aprile 2013 consid. 1.3). Ne consegue che, da una parte, l'ammissibilità del gravame non è subordinata all'esistenza di un pregiu- dizio immediato ed irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e, dall'altra, il termine per ricorrere non è quello previsto per le decisioni incidentali (art. 80k AIMP). Interposto nel termine di trenta giorni previsto per le normali decisioni di chiusura, il ricorso è tempestivo. Intestatario della relazione bancaria n. 1 presso la banca K., A. è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
Per quanto riguarda le società ricorrenti, questa Corte, con scritto del 25 agosto 2023, ha invitato il loro patrocinatore a fornire quanto segue, pena l’inammissi- bilità del loro gravame: “le procure recenti datate e firmate relative alla presente procedura rogatoriale; i documenti che dimostrano che le società ricorrenti esi- stevano il giorno in cui hanno interposto ricorso; i documenti che indicano l’iden- tità di coloro che hanno firmato le procure prodotte; i documenti che attestano che coloro che hanno firmato le procure sono abilitati a rappresentare le società ricorrenti” (act. 3). Ora, non avendo le società in questione inoltrato nulla entro il termine fissato al 7 settembre 2023, questa Corte, visto comunque il richiamo fatto nel gravame dei documenti allegati all’istanza di dissequestro del 17 aprile 2023 presentata al MPC (v. act. 1, pag. 10), ha verificato che quanto richiesto con il summenzionato scritto del 25 agosto 2023 fosse presente nell’incarto del MPC. Contenendo quest’ultimo unicamente le procure rilasciate dalle società ricorrenti e non la restante documentazione richiesta (v. atto 14.02.0020, 0517- 0521 incarto MPC), la legittimazione ricorsuale delle stesse non è data, per cui il gravame di B. Ltd, C. Unlimited, D. Ltd ed E. Ltd risulta inammissibile.
E. 2 Il ricorrente sostiene che “l’istanza di dissequestro del 17 aprile 2023, è stata inoltrata in seguito all’emanazione dell’ordinanza del 26 gennaio 2023 da parte del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano avverso la quale non è possi- bile ricorrere secondo il codice processuale vaticano ciò che comporta la viola- zione degli art. 6 e 13 CEDU e dell’art. 2 cifra 3 lett. a del Patto ONU II” (act. 1, pag. 8), precisato che con tale ordinanza il tribunale estero avrebbe respinto la
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richiesta del ricorrente di sblocco della relazione n. 1 presso la banca K. Egli aggiunge che il sequestro sarebbe ora sproporzionato e illegittimo, e il sostegno da parte delle autorità svizzere alle autorità vaticane non più adeguato e quindi sproporzionato (v. ibidem).
E. 2.1.1 Secondo l'art. 2 AIMP, la domanda di cooperazione in materia penale è irrice- vibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) o presenti altre gravi deficienze (lett. d). Tale disposizione ha quale scopo di evitare che la Svizzera presti assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minimo corrispondente a quello concesso dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che sarebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 123 II 161 consid. 6a; 122 II 140 consid. 5a). L'e- same delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza parti- colare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto delle garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994 consid. 2a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma- tière pénale, 5a ediz. 2019, n. 683 e rinvii).
E. 2.1.2 In concreto, occorre anzitutto rilevare che questa Corte ha già avuto modo di esprimersi, nell’ambito di una procedura riguardante un ricorso interposto da un coimputato del ricorrente, sul sistema giudiziario e sulla procedura penale dello Stato rogante, respingendo tutte le censure basate sull’art. 2 AIMP (v. TPF 2021 118 consid. 2.2.2; v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2021.144 del 24 novembre 2021 consid. 2.3). Va inoltre ricordato che con decisione di chiusura del 9 luglio 2020, il MPC, dopo aver considerato l’assi- stenza giudiziaria legittima e proporzionata, ha ordinato la trasmissione della documentazione concernente la relazione bancaria intestata al ricorrente non- ché confermato il sequestro dei beni ivi depositati (v. supra Fatti lett. D). Nessun gravame è stato interposto dal ricorrente avverso tale decisione (v. act. 11, pag. 3). Per quanto riguarda più particolarmente la censura presentata dal ricorrente, si rileva che, nella misura in cui un tribunale – in casu il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano – è entrato nel merito della richiesta di dissequestro del conto bancario del ricorrente, respingendola con ordinanza del 26 gennaio 2023 (v. atto 14-02-0298 e segg. incarto MPC), la censura basata sull’art. 2 AIMP va
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disattesa, ricordato che l’art. 6 CEDU non obbliga gli Stati contraenti a creare corti d’appello o di cassazione (v. decisione della CorteEDU del 1° settembre 2015, n. 23486/12; Guida sull’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Diritto a un processo equo (profilo penale), aggiornata il 30 aprile 2022, pag. 18, consultabile al sito internet www.echr.coe.int/docu- ments/d/echr/guide_art_6_criminal_ita; VILLIGER, Handbuch der europäischen Menschenrechtskonvention, 3a ediz. 2020, n. 483; KARPENSTEIN/MAYER, Kon- vention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 3a ediz. 2022, n. 62 ad art. 6 CEDU). In un suo scritto del 12 giugno 2023, l’autorità rogante, alla quale il MPC ha inoltrato, per una presa di posizione (v. atto 02-00-0737 e seg. incarto MPC), l’istanza di dissequestro del 17 aprile 2023 (v. supra Fatti lett. E), ha peraltro precisato che “l’ordinamento vaticano prevede che avverso le deci- sioni di primo grado possa essere proposto appello e che avverso le decisioni di secondo grado possa essere proposto ricorso per cassazione”, che “il con- trollo sulla legittimità dei provvedimenti ablativi della proprietà potrà essere esperito attraverso i normali mezzi di impugnazione proponibili avverso le sen- tenze definitive dei gradi di giudizio di merito” e che “nella fattispecie, si versa in ipotesi di provvedimenti di tipo patrimoniale la cui legittimità, già vagliata da un organo giurisdizionale, è suscettibile di esser e ulteriormente sindacata (…) attraverso l’esperimento dei normali mezzi di impugnazione proponibili contro i provvedimenti terminativi del grado” (atto 02-00-0747 e seg. incarto MPC). Più gradi di giudizio sono quindi garantiti per quanto riguarda il merito della causa penale, ciò che risulta peraltro conforme all’art. 2, prima frase, del Protocollo n.
E. 2.2.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria interna- zionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto all’og- getto di quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3). Lo Stato richiedente deve co- munque apportare elementi che dimostrino, almeno a prima vista, che i conti per i quali si chiede il sequestro siano effettivamente stati utilizzati per trasferire fondi di cui si sospetta l’origine delittuosa (DTF 130 II 329 consid. 5.1 e riferi- menti ivi citati).
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E. 2.2.2 Orbene, come illustrato dal MPC nella decisione di chiusura del 9 luglio 2020 (v. atto 16-04-0001 e segg. incarto MPC), la relazione litigiosa è stata oggetto di svariate operazioni bancarie che hanno toccato persone fisiche e giuridiche implicate nei fatti oggetto d’indagine all’estero, ciò che sostanzia il sospetto che i valori ivi depositati possano essere di origine criminale (v. atto 16-04-0007 e seg. incarto MPC). Nella sua risposta al gravame, il MPC ha affermato che “l’au- torità rogante con scritti del 8 novembre 2021, 13 aprile 2022 e 12 giugno 2023 si è opposta al dissequestro delle relazioni bancarie oggetto della presente de- cisione, indicando che la procedura penale per titolo di corruzione, riciclaggio di denaro e altri reati nei confronti di A. è tuttora in corso e rispondendo ai quesiti posti dal MPC in merito alla procedura applicabile. Inoltre, da articoli di stampa risulta che per la fine dell’anno 2023 è attesa la decisione di prima istanza del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano così come anche confermato dall’Ufficio del Promotore di Giustizia in data 27 febbraio 2023 (…) quando ha indicato che il processo penale attualmente in corso potrebbe verosimilmente concludersi entro il corrente anno (…). Non sussistono pertanto elementi per sostenere che vi siano stati cambiamenti importanti interni alla procedura estera o che portano a pensare che la procedura straniera non progredisca sufficien- temente” (act. 11, pag. 6). Tenuto conto di quanto precede, nonché del danno globale di EUR 15 milioni indicato dall’autorità rogante (v. atto 01-00-0010 in- carto MPC), importo decisamente superiore ai valori qui sequestrati ammontanti complessivamente a EUR 433'207.– (stato al 30 giugno 2023; v. atto MPC2_20230809_006_0002_F; act. 11, pag. 6), è senz'altro possibile conclu- dere che esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro della rela- zione intestata al ricorrente. Il potenziale nesso fra il denaro sequestrato e i reati contestatigli è dato: toccherà poi all'autorità estera accertare se il denaro in que- stione è effettivamente di origine illecita. In caso affermativo, esso potrebbe fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP nonché DTF 123 II 134 consid. 5c; 123 II 268 consid. 4; 123 II 595 consid. 3). In definitiva, i sequestri litigiosi devono essere mantenuti di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia co- municato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii), ferma restando la ne- cessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). Il ricor- rente non ha peraltro sostanziato nessuno sproporzionato pregiudizio econo- mico cagionato dal sequestro, per cui anche da questo punto di vista la misura in questione non presenta sostanziali criticità. Ne consegue che il sequestro va confermato e la relativa censura respinta.
3. In definitiva, la decisione impugnata va confermata e il gravame respinto, nella misura della sua ammissibilità.
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4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 7'000.–, a carico dei ricorrenti in solido; essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 10'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 3'000.–.
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E. 7 alla CEDU (v. RS 0.101.07), sottoscritto dalla Svizzera, secondo il quale chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale ha il diritto di sottoporre ad un Tribunale della giurisdizione superiore la dichia- razione di colpa o la condanna. In definitiva, visto che la richiesta di disseque- stro è stata esaminata nel merito da un tribunale indipendente e che la CEDU non prevede l’obbligo di istituire un ulteriore grado di giudizio, in casu comunque garantito nel merito della causa penale, la censura non merita ulteriore disa- mina.
Dispositiv
- Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 7'000.– è posta a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 10'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 3'000.–.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 18 gennaio 2024 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
1. A.,
2. B. LTD,
3. C. UNLIMITED,
4. D. LTD,
5. E. LTD,
tutti rappresentati dall'avv. Filippo Ferrari, Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, v Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano
Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2023.137-141
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Fatti: A. Il 19 dicembre 2019, il Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giu- diziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di F., A., G., H. e altri per titolo di abuso d’autorità (art. 175 CP/VA), peculato (art. 168 CP/VA), corruzione (art. 171-174 CP/VA), riciclaggio di denaro, autoriciclaggio e impiego di proventi di attività criminose (art. 421, 421bis e 421ter CP/VA) e associazione a delinquere (art. 248 CP/VA). Le indagini vaticane hanno quale oggetto un’operazione di investimento immobiliare a Londra, effettuata con fi- nalità speculative e finanziata, in parte, anche con denaro nella disponibilità della Segreteria di Stato e con vincolo di scopo per il sostegno delle attività con fini religiosi e caritatevoli del Santo Padre (cosiddetto Obolo di San Pietro). Con la sua domanda di assistenza, l’autorità rogante ha chiesto, tra l’altro, l’acquisi- zione della documentazione concernente relazioni bancarie intestate o ricondu- cibili ad A., nonché il sequestro dei valori ivi depositati (v. atto 01-00-0047 e segg. incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC).
B. Con decisione del 24 gennaio 2020, il MPC, cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda (v. atto 01-00-0031 e seg. incarto MPC), è entrato nel merito della stessa (v. atto 04-00-0001 e segg. incarto MPC).
C. Con decisioni incidentali del 24 gennaio 2020, il MPC ha ordinato l’edizione, con blocco dei relativi saldi attivi, della documentazione concernente le seguenti relazioni bancarie: n. 1 intestata ad A. (v. atto 05-01-0136 e segg. incarto MPC),
n. 2 intestata a I. SA (v. atto 05-01-0147 e segg. incarto MPC), n. 3 intestata a J. Ltd, oggi B. Ltd (v. atto 05-01-0157 incarto MPC), tutte e tre presso la banca K., n. 4 intestata a C. Unlimited (v. atto 05-02-0014 e segg. incarto MPC), n. 5 intestata a L. Ltd, oggi D. Ltd (v. atto 05-02-0024 e segg. incarto MPC), n. 6 intestata a M. Ltd, oggi E. Ltd (v. atto 05-02-0034 e segg. incarto MPC), tutte e tre presso la banca N.
D. Con decisioni di chiusura del 9 e 10 luglio 2020, il MPC ha ordinato la trasmis- sione all’autorità rogante della documentazione bancaria concernente le rela- zioni di cui sopra, nonché il mantenimento dei sequestri dei valori patrimoniali ivi depositati (v. atti 16-04-0001 e segg. incarto MPC).
E. Gli intestatari delle summenzionate relazioni bancarie hanno più volte postulato, assieme e a scadenze regolari, il dissequestro delle stesse; l’ultima richiesta è
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datata 17 aprile 2023 (v. atto 14-02-0290 e segg. incarto MPC). Con decisione dell’11 agosto 2023, il MPC ha respinto quest’ultima richiesta (v. act. 1.1).
F. Il 23 agosto 2023, A., B. Ltd, C. Unlimited, D. Ltd ed E. Ltd hanno interposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l’annullamento, con conseguente dis- sequestro delle loro relazioni bancarie (v. act. 1).
G. Con risposta del 2 risp. 12 ottobre 2023, l’UFG e il MPC chiedono che il ricorso venga respinto, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 9 e 11).
H. Invitati a replicare (v. act. 13), i ricorrenti sono rimasti silenti (v. act. 14).
Le argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto: 1 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 In assenza di trattati internazionali, ai rapporti di assistenza giudiziaria interna- zionale in materia penale tra la Città del Vaticano e la Svizzera si applica la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;
v. art. 1 cpv. 1 lett. b AIMP).
1.3 Salvo diversa disposizione dell’AIMP, la procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021;
v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; DANGUBIC/KESHELAVA, Com- mentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP); per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia
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penale, segnatamente il CPP (v. art. 12 cpv. 1 seconda frase AIMP e art. 54 CPP).
1.4 La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiu- sura della procedura d’assistenza può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso a questa Corte (v. art. 80e cpv. 1 AIMP). In considerazione delle decisioni di chiusura del 9 e 10 luglio 2020 e della durata dei sequestri patrimoniali, la decisione qui impugnata, seppur di natura incidentale, va proceduralmente trattata come una decisione di chiusura (v. TPF 2007 124 consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.215-218 del 4 aprile 2013 consid. 1.3). Ne consegue che, da una parte, l'ammissibilità del gravame non è subordinata all'esistenza di un pregiu- dizio immediato ed irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e, dall'altra, il termine per ricorrere non è quello previsto per le decisioni incidentali (art. 80k AIMP). Interposto nel termine di trenta giorni previsto per le normali decisioni di chiusura, il ricorso è tempestivo. Intestatario della relazione bancaria n. 1 presso la banca K., A. è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
Per quanto riguarda le società ricorrenti, questa Corte, con scritto del 25 agosto 2023, ha invitato il loro patrocinatore a fornire quanto segue, pena l’inammissi- bilità del loro gravame: “le procure recenti datate e firmate relative alla presente procedura rogatoriale; i documenti che dimostrano che le società ricorrenti esi- stevano il giorno in cui hanno interposto ricorso; i documenti che indicano l’iden- tità di coloro che hanno firmato le procure prodotte; i documenti che attestano che coloro che hanno firmato le procure sono abilitati a rappresentare le società ricorrenti” (act. 3). Ora, non avendo le società in questione inoltrato nulla entro il termine fissato al 7 settembre 2023, questa Corte, visto comunque il richiamo fatto nel gravame dei documenti allegati all’istanza di dissequestro del 17 aprile 2023 presentata al MPC (v. act. 1, pag. 10), ha verificato che quanto richiesto con il summenzionato scritto del 25 agosto 2023 fosse presente nell’incarto del MPC. Contenendo quest’ultimo unicamente le procure rilasciate dalle società ricorrenti e non la restante documentazione richiesta (v. atto 14.02.0020, 0517- 0521 incarto MPC), la legittimazione ricorsuale delle stesse non è data, per cui il gravame di B. Ltd, C. Unlimited, D. Ltd ed E. Ltd risulta inammissibile.
2. Il ricorrente sostiene che “l’istanza di dissequestro del 17 aprile 2023, è stata inoltrata in seguito all’emanazione dell’ordinanza del 26 gennaio 2023 da parte del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano avverso la quale non è possi- bile ricorrere secondo il codice processuale vaticano ciò che comporta la viola- zione degli art. 6 e 13 CEDU e dell’art. 2 cifra 3 lett. a del Patto ONU II” (act. 1, pag. 8), precisato che con tale ordinanza il tribunale estero avrebbe respinto la
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richiesta del ricorrente di sblocco della relazione n. 1 presso la banca K. Egli aggiunge che il sequestro sarebbe ora sproporzionato e illegittimo, e il sostegno da parte delle autorità svizzere alle autorità vaticane non più adeguato e quindi sproporzionato (v. ibidem).
2.1 2.1.1 Secondo l'art. 2 AIMP, la domanda di cooperazione in materia penale è irrice- vibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) o presenti altre gravi deficienze (lett. d). Tale disposizione ha quale scopo di evitare che la Svizzera presti assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minimo corrispondente a quello concesso dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che sarebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 123 II 161 consid. 6a; 122 II 140 consid. 5a). L'e- same delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza parti- colare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto delle garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994 consid. 2a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma- tière pénale, 5a ediz. 2019, n. 683 e rinvii).
2.1.2 In concreto, occorre anzitutto rilevare che questa Corte ha già avuto modo di esprimersi, nell’ambito di una procedura riguardante un ricorso interposto da un coimputato del ricorrente, sul sistema giudiziario e sulla procedura penale dello Stato rogante, respingendo tutte le censure basate sull’art. 2 AIMP (v. TPF 2021 118 consid. 2.2.2; v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2021.144 del 24 novembre 2021 consid. 2.3). Va inoltre ricordato che con decisione di chiusura del 9 luglio 2020, il MPC, dopo aver considerato l’assi- stenza giudiziaria legittima e proporzionata, ha ordinato la trasmissione della documentazione concernente la relazione bancaria intestata al ricorrente non- ché confermato il sequestro dei beni ivi depositati (v. supra Fatti lett. D). Nessun gravame è stato interposto dal ricorrente avverso tale decisione (v. act. 11, pag. 3). Per quanto riguarda più particolarmente la censura presentata dal ricorrente, si rileva che, nella misura in cui un tribunale – in casu il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano – è entrato nel merito della richiesta di dissequestro del conto bancario del ricorrente, respingendola con ordinanza del 26 gennaio 2023 (v. atto 14-02-0298 e segg. incarto MPC), la censura basata sull’art. 2 AIMP va
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disattesa, ricordato che l’art. 6 CEDU non obbliga gli Stati contraenti a creare corti d’appello o di cassazione (v. decisione della CorteEDU del 1° settembre 2015, n. 23486/12; Guida sull’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Diritto a un processo equo (profilo penale), aggiornata il 30 aprile 2022, pag. 18, consultabile al sito internet www.echr.coe.int/docu- ments/d/echr/guide_art_6_criminal_ita; VILLIGER, Handbuch der europäischen Menschenrechtskonvention, 3a ediz. 2020, n. 483; KARPENSTEIN/MAYER, Kon- vention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 3a ediz. 2022, n. 62 ad art. 6 CEDU). In un suo scritto del 12 giugno 2023, l’autorità rogante, alla quale il MPC ha inoltrato, per una presa di posizione (v. atto 02-00-0737 e seg. incarto MPC), l’istanza di dissequestro del 17 aprile 2023 (v. supra Fatti lett. E), ha peraltro precisato che “l’ordinamento vaticano prevede che avverso le deci- sioni di primo grado possa essere proposto appello e che avverso le decisioni di secondo grado possa essere proposto ricorso per cassazione”, che “il con- trollo sulla legittimità dei provvedimenti ablativi della proprietà potrà essere esperito attraverso i normali mezzi di impugnazione proponibili avverso le sen- tenze definitive dei gradi di giudizio di merito” e che “nella fattispecie, si versa in ipotesi di provvedimenti di tipo patrimoniale la cui legittimità, già vagliata da un organo giurisdizionale, è suscettibile di esser e ulteriormente sindacata (…) attraverso l’esperimento dei normali mezzi di impugnazione proponibili contro i provvedimenti terminativi del grado” (atto 02-00-0747 e seg. incarto MPC). Più gradi di giudizio sono quindi garantiti per quanto riguarda il merito della causa penale, ciò che risulta peraltro conforme all’art. 2, prima frase, del Protocollo n. 7 alla CEDU (v. RS 0.101.07), sottoscritto dalla Svizzera, secondo il quale chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale ha il diritto di sottoporre ad un Tribunale della giurisdizione superiore la dichia- razione di colpa o la condanna. In definitiva, visto che la richiesta di disseque- stro è stata esaminata nel merito da un tribunale indipendente e che la CEDU non prevede l’obbligo di istituire un ulteriore grado di giudizio, in casu comunque garantito nel merito della causa penale, la censura non merita ulteriore disa- mina.
2.2
2.2.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria interna- zionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto all’og- getto di quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3). Lo Stato richiedente deve co- munque apportare elementi che dimostrino, almeno a prima vista, che i conti per i quali si chiede il sequestro siano effettivamente stati utilizzati per trasferire fondi di cui si sospetta l’origine delittuosa (DTF 130 II 329 consid. 5.1 e riferi- menti ivi citati).
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2.2.2 Orbene, come illustrato dal MPC nella decisione di chiusura del 9 luglio 2020 (v. atto 16-04-0001 e segg. incarto MPC), la relazione litigiosa è stata oggetto di svariate operazioni bancarie che hanno toccato persone fisiche e giuridiche implicate nei fatti oggetto d’indagine all’estero, ciò che sostanzia il sospetto che i valori ivi depositati possano essere di origine criminale (v. atto 16-04-0007 e seg. incarto MPC). Nella sua risposta al gravame, il MPC ha affermato che “l’au- torità rogante con scritti del 8 novembre 2021, 13 aprile 2022 e 12 giugno 2023 si è opposta al dissequestro delle relazioni bancarie oggetto della presente de- cisione, indicando che la procedura penale per titolo di corruzione, riciclaggio di denaro e altri reati nei confronti di A. è tuttora in corso e rispondendo ai quesiti posti dal MPC in merito alla procedura applicabile. Inoltre, da articoli di stampa risulta che per la fine dell’anno 2023 è attesa la decisione di prima istanza del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano così come anche confermato dall’Ufficio del Promotore di Giustizia in data 27 febbraio 2023 (…) quando ha indicato che il processo penale attualmente in corso potrebbe verosimilmente concludersi entro il corrente anno (…). Non sussistono pertanto elementi per sostenere che vi siano stati cambiamenti importanti interni alla procedura estera o che portano a pensare che la procedura straniera non progredisca sufficien- temente” (act. 11, pag. 6). Tenuto conto di quanto precede, nonché del danno globale di EUR 15 milioni indicato dall’autorità rogante (v. atto 01-00-0010 in- carto MPC), importo decisamente superiore ai valori qui sequestrati ammontanti complessivamente a EUR 433'207.– (stato al 30 giugno 2023; v. atto MPC2_20230809_006_0002_F; act. 11, pag. 6), è senz'altro possibile conclu- dere che esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro della rela- zione intestata al ricorrente. Il potenziale nesso fra il denaro sequestrato e i reati contestatigli è dato: toccherà poi all'autorità estera accertare se il denaro in que- stione è effettivamente di origine illecita. In caso affermativo, esso potrebbe fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP nonché DTF 123 II 134 consid. 5c; 123 II 268 consid. 4; 123 II 595 consid. 3). In definitiva, i sequestri litigiosi devono essere mantenuti di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia co- municato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii), ferma restando la ne- cessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). Il ricor- rente non ha peraltro sostanziato nessuno sproporzionato pregiudizio econo- mico cagionato dal sequestro, per cui anche da questo punto di vista la misura in questione non presenta sostanziali criticità. Ne consegue che il sequestro va confermato e la relativa censura respinta.
3. In definitiva, la decisione impugnata va confermata e il gravame respinto, nella misura della sua ammissibilità.
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4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 7'000.–, a carico dei ricorrenti in solido; essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 10'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 3'000.–.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 7'000.– è posta a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 10'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 3'000.–.
Bellinzona, 19 gennaio 2024
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Filippo Ferrari - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).