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RR.2021.144

Bundesstrafgericht · 2021-11-24 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)

Sachverhalt

A. Il 19 dicembre 2019, il Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giu- diziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A., B., C., D. e altri per titolo di abuso d’autorità (art. 175 CP/VA), peculato (art. 168 CP/VA), corruzione (art. 171-174 CP/VA), riciclaggio di denaro, autoriciclaggio e impiego di proventi di attività criminose (art. 421, 421 bis e 421 ter CP/VA) e associazione a delinquere (art. 248 CP/VA). Le indagini vaticane hanno quale oggetto un’operazione di investimento immobiliare a Londra, effettuata con fi- nalità speculative e finanziato, in parte, anche con denaro nella disponibilità della Segreteria di Stato e da questa posseduto con vincolo di scopo per il so- stegno delle attività con fini religiosi e caritatevoli del Santo Padre (cosiddetto Obolo di San Pietro). Con la sua domanda di assistenza, l’autorità rogante ha chiesto, tra l’altro, l’acquisizione della documentazione concernente le relazioni bancarie di A. e delle società a lui riconducibili, nonché il sequestro dei valori ivi depositati (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2020.213 del 14 di- cembre 2020 Fatti lett. A).

B. Con decisione del 24 gennaio 2020, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda, è entrato nel merito della stessa (v. ibidem, Fatti lett. B).

C. Con decisione incidentale del medesimo giorno, il MPC ha ordinato l’edizione della documentazione bancaria concernente la relazione n. 1 presso la banca E., intestata ad A., confermando nel contempo il sequestro dei valori patrimo- niali depositati sul conto, già decretato in data 22 novembre 2019 in virtù dell’art. 18 AIMP (v. ibidem, Fatti lett. C).

D. Con decisione di chiusura del 4 agosto 2020, il MPC ha ordinato la trasmissione alle autorità vaticane di svariata documentazione bancaria concernente la rela- zione di cui sopra nonché il mantenimento del blocco dei valori (v. ibidem, Fatti lett. D).

E. Con sentenza del 14 dicembre 2020, questa Corte ha respinto il ricorso inter- posto da A. avverso la summenzionata decisione di chiusura, confermando il blocco della relazione n. 1 presso la banca E. (v. sentenza RR.2020.213). In

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data 4 febbraio 2021, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il gra- vame interposto da A. nei confronti della summenzionata sentenza del 14 di- cembre 2020 (v. sentenza 1C_724/2020).

F. In data 21 maggio 2021, A. ha presentato un’istanza di dissequestro del conto di cui sopra, la quale è stata respinta dal MPC con decisione del 2 luglio (v. act. 1.1).

G. Il 15 luglio 2021, A. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di rifiuto di dissequestro dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale fede- rale, chiedendo, a titolo preliminare, di ordinare al MPC e all’UFG la produzione di tutte le comunicazioni formali e informali intervenute tra l’autorità svizzera e quella del Vaticano in relazione al blocco dei conti del ricorrente e delle sue società. A titolo principale, egli chiede che il ricorso sia accolto; che la decisione impugnata sia riformata, nel senso che la relazione n. 1 sia sbloccata; che sia constatato che l’insieme degli atti, sequestri e trasmissioni ai quali il MPC e l’UFG hanno proceduto nelle cause RH.19.0305 e SV.19.1346 sono nulli. Sus- sidiariamente, egli chiede che il ricorso sia accolto; che la decisione impugnata sia annullata e la causa rinviata all’autorità precedente per nuova decisione nel senso dei considerandi della sentenza che sarà emessa; che sia constatato che l’insieme degli atti, sequestri e trasmissioni ai quali il MPC e l’UFG hanno pro- ceduto nelle cause RH.19.0305 e SV.19.1346 sono nulli (v. act. 1).

H. In data 11 agosto 2021, il ricorrente ha trasmesso un complemento al suddetto ricorso, confermando le proprie conclusioni (v. act. 10).

I. Con risposta del 30 luglio 2021, l’UFG ha postulato la reiezione del ricorso (v. act. 8). Con scritto del 13 agosto 2021, il MPC chiede che il ricorso sia re- spinto, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 13).

J. Con replica del 1° ottobre 2021, il ricorrente ha confermato le proprie conclu- sioni ricorsuali (v. act. 18).

K. Con duplica del 7 ottobre 2021, il MPC ha ribadito la sua posizione (v. act. 20). Con scritto dell’11 ottobre 2021, l’UFG ha dichiarato di rinunciare a presentare una duplica, ribadendo le conclusioni contenute nelle sue precedenti osserva- zioni del 30 luglio 2021 (v. act. 21).

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L. Con scritto del 18 ottobre 2021, inoltrato in copia al MPC, il ricorrente ha tra- smesso a questa Corte un’ordinanza del 6 ottobre 2021 emessa dal Tribunale del Vaticano dalla quale emergerebbe ch’egli non sarebbe più imputato dinanzi al tribunale in questione, ciò che giustificherebbe ulteriormente la revoca del contestato sequestro (v. act. 23).

M. Con scritto del 19 ottobre 2021, il MPC ha contestato quanto sopra, preannun- ciando che avrebbe chiesto alle autorità vaticane una presa di posizione in me- rito alla suddetta ordinanza del 6 ottobre 2021, che avrebbe poi trasmesso a questa Corte (v. act. 24).

N. Con scritto del 25 ottobre 2021, il MPC, come preannunciato, ha trasmesso a questa Corte tre documenti relativi agli ultimi contatti intercorsi tra le autorità svizzere e quelle vaticane (v. act. 26).

O. Con triplica del 15 novembre 2021, trasmessa al MPC e all’UFG per cono- scenza (v. act. 31), il ricorrente ha ribadito le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 30), ulteriormente confermate con scritto spontaneo del 19 novembre 2021 (v. act. 32), anch’esso inoltrato al MPC e all’UFG per informazione (v. act. 33).

Le ulteriori argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del neces- sario, nei successivi considerandi in diritto.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).

E. 1.2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

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E. 1.3 In assenza di trattati internazionali, ai rapporti di assistenza giudiziaria interna- zionale in materia penale tra la Città del Vaticano e la Svizzera si applica la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;

v. art. 1 cpv. 1 AIMP).

E. 1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.

E. 1.5 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di rifiuto di sblocco di un conto bancario da parte dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80k AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio imme- diato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori oppure la presenza di persone che partecipano al processo (art. 80e cpv. 2 AIMP). Titolare della rela- zione n. 1 presso la banca E., oggetto della decisione impugnata, il ricorrente dispone della legittimazione ricorsuale (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

E. 2 Il ricorrente sostiene che la rogatoria vaticana sarebbe manifestamente inam- missibile, nella misura in cui il sequestro del suo conto servirebbe a garantire un credito compensatorio e a questo titolo i valori bloccati non potrebbero mai essere consegnati alle autorità estere. Il suo gravame non sarebbe condizionato dalla presenza di un danno immediato e irreparabile, dato che la decisione im- pugnata sarebbe da trattare come una decisione di chiusura; danno immediato e irreparabile che sarebbe comunque presente. Egli censura poi la violazione del principio della proporzionalità e del diritto di essere sentito, nella misura in cui il denaro sequestrato non avrebbe nessun legame con i fatti oggetto d’inda- gine all’estero e il MPC si sarebbe insufficientemente pronunciato su tale punto. L’esposto dei fatti sarebbe inoltre lacunoso, fatto constatato anche da un tribu- nale inglese che si sarebbe chinato su una rogatoria vaticana analoga a quella presentata alle autorità elvetiche. Il MPC non avrebbe sufficientemente motivato il suo rifiuto delle conclusioni di tale tribunale. Il ricorrente afferma inoltre che, non essendovi nello Stato rogante la separazione dei poteri, il procedimento estero sarebbe contrario all’art. 2 AIMP. Quattro documenti relativi al procedi- mento estero firmati dal Pontefice, di cui il ricorrente è venuto a conoscenza susseguentemente all’inoltro del presente gravame e che attribuirebbero ampi poteri al Promotore di giustizia nell’ambito del procedimento penale estero, di- mostrerebbero il potere assoluto del predetto. L’insorgente sostiene parimenti

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che vi sarebbero comunicazioni intervenute tra l’autorità rogante e il MPC legate al contestato blocco che non le sarebbero state messe a disposizione, in viola- zione del suo diritto di essere sentito. Basandosi su di un’ordinanza del 6 ottobre scorso emanata dal Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, egli dichiara infine di non essere più imputato nell’ambito del procedimento penale estero.

E. 2.1 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP (v. supra consid. 1.5), spetta al ricorrente in- dicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 con- sid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da pren- dere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un’autorizzazione amministrativa, o ancora dell’impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007 consid. 2.2 e rinvii).

E. 2.2.1 In concreto, il ricorrente afferma innanzitutto che il suo ricorso non dovrebbe essere subordinato all’esistenza di un danno immediato e irreparabile, dato che “d’après la doctrine, il faut admettre qu’une demande de blocage de compte qui s’apparente à une fishing expedition soit à l’origine d’une dommage immédiat et irréparable […]. De plus, la saisie d’objets ou de valeur emporte toujours un préjudice immédiat et irréparable ouvrant la voie du recours incident de l’art. 80e let. b EIMP” (act. 1, pag. 2). A suo avviso, il titolare di un conto può avere un interesse degno di protezione a far constatare una violazione del diritto an- che dopo la crescita in giudicato della decisione di chiusura, al fine di sospen- dere l’utilizzo di informazioni già trasmesse all’autorità rogante. Un intervallo di anni tra il momento del sequestro a quello della consegna andrebbe a sostenere ulteriormente la sua tesi. Senza dimenticare che detto titolare dovrebbe avere la possibilità di far controllare la legalità o la proporzionalità della misura coer- citiva dall’autorità giudiziaria prima che una decisione di dissequestro o di con- segna allo Stato richiedente sia emanata, senza che la ricevibilità del ricorso sia subordinata all’esistenza del già citato pregiudizio.

Tali affermazioni si scontrano con la chiara giurisprudenza sopra menzionata, con la quale l’insorgente nemmeno si è confrontato, che fissa precise condizioni per determinare l’esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile. Va inoltre

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ricordato che questa Corte si è già chinata sul sequestro della relazione litigiosa con sentenza del 14 dicembre 2020, analizzandone e confermandone la legalità (v. sentenza RR.2020.213). Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il

E. 2.2.2 Il ricorrente afferma che il contestato sequestro non gli permetterebbe di far fronte alle sue spese personali e familiari. Egli non potrebbe rimborsare prestiti personali o relativi a società, le quali si vedrebbero anche rifiutare partenariati e finanziamenti, nonché aperture di conti bancari, dovendo persino chiudere relazioni esistenti. A causa del contestato sequestro, l’insorgente soffrirebbe inoltre di un incontestabile e importante danno d’immagine e reputazionale. Ora, senza approfondire l’esistenza e l’entità degli impegni finanziari invocati, per i quali sono stati presentati dei documenti, occorre rilevare che il ricorrente non ha prodotto documentazione che possa permettere a questa Corte di verificare se lo stesso non disponga di altri beni per ovviare alle sue asserite difficoltà economiche. Dagli atti dell’incarto non è assolutamente chiaro quali siano i red- diti e il patrimonio dell’interessato. A queste condizioni, risulta impossibile per questa Corte valutare se esiste o meno un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della giurisprudenza sopraccitata.

E. 2.3 Ciò detto, si rileva che le censure presentate dal ricorrente avverso il contestato sequestro risultano premature, precisato che le stesse non permettono in ogni caso di concludere che la rogatoria è manifestamente inammissibile (v. DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 feb- braio 2007 consid. 2.3). Per quanto riguarda la censura secondo la quale i valori sequestrati servirebbero a garantire un credito compensatorio per il quale la Svizzera non fornirebbe assistenza, va rilevato che l’autorità rogante, pren- dendo posizione sulla richiesta di dissequestro del ricorrente del 5 maggio 2021, pregressa alla decisione impugnata, ha affermato che considerato che nel pro- cedimento estero “risultano contestati a A. reati in relazione ai quali lo stesso ha conseguito profitti di ammontare complessivo non inferiore a 300 mln/Eur e che a norma del menzionato art. 36 c.p., possono essere sottoposti a confisca (e, dunque, a sequestro) diretta e/o per equivalente le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e le cose che ne sono il prodotto, il pro-

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fitto o il prezzo o che ne costituiscono l’impiego, il sequestro attualmente dispo- sto risulta congruo e pienamente conforme al principio di proporzionalità” (v. scritto dell’Ufficio del Promotore di giustizia del 25 giugno 2021, pag. 5, in act. 1.1). Da quanto precede occorre concludere che i valori sequestrati potreb- bero essere confiscati in quanto provento diretto dei reati contestati al ricor- rente, anche se in definitiva occorre comunque attendere l’eventuale decisione di confisca estera per valutare, in quel momento, la natura della misura. Il MPC ha del resto già individuato numerose operazioni intervenute sul conto litigioso che potrebbero essere direttamente legate ai fatti contestati al ricorrente (v. act. 13, pag. 10 e segg.). Per quanto attiene invece alla sentenza inglese del 10 marzo 2021 emanata dalla Crown Court at Southwark (v. act. 1.14), essa non ha nessuna pertinenza per il giudizio del giudice dell’assistenza svizzero, il quale deve statuire su una domanda di assistenza presentatagli dall’autorità estera sulla base delle leggi e dei principi giurisprudenziali in vigore in Svizzera. Per quanto concerne infine la critica formulata sulla base dell’art. 2 AIMP, tesa a dimostrare che la Città del Vaticano non costituirebbe uno Stato di diritto fon- dato sulla separazione dei poteri, questa Corte ha già avuto modo di approfon- dire la questione nella sentenza TPF RR.2020.305 del 26 febbraio 2021 desti- nata alla pubblicazione (v. già RtiD II-2021 n. 43), al cui consid. 2 si può quindi rinviare, trattandosi di questioni di diritto applicabili anche nella presente fatti- specie. La recente ordinanza del 6 ottobre 2021 (v. act. 23.1), con la quale il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha rinviato gli atti al Promotore di giustizia al fine di sanare lesioni del diritto di essere sentiti di alcuni imputati, tra cui il ricorrente, dimostra del resto che le garanzie del giusto processo sono pienamente rispettate dalla giustizia vaticana. L’autorità rogante ha altresì con- fermato che lo statuto del ricorrente nel procedimento estero non si è modificato (v. act. 26.3) e secondo il principio della buona fede tra Stati (v. DTF 144 II 206 consid. 4.4 e rinvii) non vi è nessuna ragione di dubitare della veridicità di questa affermazione.

E. 2.4 Da quanto sopra discende che il ricorso è inammissibile per la mancanza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l’art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP. Le re- stanti censure, legate al merito della rogatoria, vanno disattese in quanto pre- mature.

3. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura pe- nale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.–. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

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E. 4 febbraio 2021 (v. sentenza 1C_724/2020) il ricorso interposto avverso detta sentenza. L’istanza di dissequestro sfociata nella decisione di rifiuto del MPC del 2 luglio 2021 è stata presentata solo poco più di tre mesi dopo il giudizio dell’Alta Corte. Anche da questo punto di vista il breve tempo trascorso dalla pronuncia del sequestro sino ad oggi non giustifica un nuovo esame delle con- dizioni alla base della contestata misura (v. TPF 2007 124 consid. 2). Ciò con- statato, nella presente procedura il ricorso deve certamente essere subordinato all’esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP, anche perché, come si vedrà di seguito, non vi sono motivi per affermare che la rogatoria sia manifestamente inammissibile.

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 24 novembre 2021 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dagli avv. Miriam Mazou e Rocco Ta- minelli,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano

Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2021.144

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Fatti: A. Il 19 dicembre 2019, il Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giu- diziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A., B., C., D. e altri per titolo di abuso d’autorità (art. 175 CP/VA), peculato (art. 168 CP/VA), corruzione (art. 171-174 CP/VA), riciclaggio di denaro, autoriciclaggio e impiego di proventi di attività criminose (art. 421, 421 bis e 421 ter CP/VA) e associazione a delinquere (art. 248 CP/VA). Le indagini vaticane hanno quale oggetto un’operazione di investimento immobiliare a Londra, effettuata con fi- nalità speculative e finanziato, in parte, anche con denaro nella disponibilità della Segreteria di Stato e da questa posseduto con vincolo di scopo per il so- stegno delle attività con fini religiosi e caritatevoli del Santo Padre (cosiddetto Obolo di San Pietro). Con la sua domanda di assistenza, l’autorità rogante ha chiesto, tra l’altro, l’acquisizione della documentazione concernente le relazioni bancarie di A. e delle società a lui riconducibili, nonché il sequestro dei valori ivi depositati (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2020.213 del 14 di- cembre 2020 Fatti lett. A).

B. Con decisione del 24 gennaio 2020, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda, è entrato nel merito della stessa (v. ibidem, Fatti lett. B).

C. Con decisione incidentale del medesimo giorno, il MPC ha ordinato l’edizione della documentazione bancaria concernente la relazione n. 1 presso la banca E., intestata ad A., confermando nel contempo il sequestro dei valori patrimo- niali depositati sul conto, già decretato in data 22 novembre 2019 in virtù dell’art. 18 AIMP (v. ibidem, Fatti lett. C).

D. Con decisione di chiusura del 4 agosto 2020, il MPC ha ordinato la trasmissione alle autorità vaticane di svariata documentazione bancaria concernente la rela- zione di cui sopra nonché il mantenimento del blocco dei valori (v. ibidem, Fatti lett. D).

E. Con sentenza del 14 dicembre 2020, questa Corte ha respinto il ricorso inter- posto da A. avverso la summenzionata decisione di chiusura, confermando il blocco della relazione n. 1 presso la banca E. (v. sentenza RR.2020.213). In

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data 4 febbraio 2021, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il gra- vame interposto da A. nei confronti della summenzionata sentenza del 14 di- cembre 2020 (v. sentenza 1C_724/2020).

F. In data 21 maggio 2021, A. ha presentato un’istanza di dissequestro del conto di cui sopra, la quale è stata respinta dal MPC con decisione del 2 luglio (v. act. 1.1).

G. Il 15 luglio 2021, A. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di rifiuto di dissequestro dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale fede- rale, chiedendo, a titolo preliminare, di ordinare al MPC e all’UFG la produzione di tutte le comunicazioni formali e informali intervenute tra l’autorità svizzera e quella del Vaticano in relazione al blocco dei conti del ricorrente e delle sue società. A titolo principale, egli chiede che il ricorso sia accolto; che la decisione impugnata sia riformata, nel senso che la relazione n. 1 sia sbloccata; che sia constatato che l’insieme degli atti, sequestri e trasmissioni ai quali il MPC e l’UFG hanno proceduto nelle cause RH.19.0305 e SV.19.1346 sono nulli. Sus- sidiariamente, egli chiede che il ricorso sia accolto; che la decisione impugnata sia annullata e la causa rinviata all’autorità precedente per nuova decisione nel senso dei considerandi della sentenza che sarà emessa; che sia constatato che l’insieme degli atti, sequestri e trasmissioni ai quali il MPC e l’UFG hanno pro- ceduto nelle cause RH.19.0305 e SV.19.1346 sono nulli (v. act. 1).

H. In data 11 agosto 2021, il ricorrente ha trasmesso un complemento al suddetto ricorso, confermando le proprie conclusioni (v. act. 10).

I. Con risposta del 30 luglio 2021, l’UFG ha postulato la reiezione del ricorso (v. act. 8). Con scritto del 13 agosto 2021, il MPC chiede che il ricorso sia re- spinto, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 13).

J. Con replica del 1° ottobre 2021, il ricorrente ha confermato le proprie conclu- sioni ricorsuali (v. act. 18).

K. Con duplica del 7 ottobre 2021, il MPC ha ribadito la sua posizione (v. act. 20). Con scritto dell’11 ottobre 2021, l’UFG ha dichiarato di rinunciare a presentare una duplica, ribadendo le conclusioni contenute nelle sue precedenti osserva- zioni del 30 luglio 2021 (v. act. 21).

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L. Con scritto del 18 ottobre 2021, inoltrato in copia al MPC, il ricorrente ha tra- smesso a questa Corte un’ordinanza del 6 ottobre 2021 emessa dal Tribunale del Vaticano dalla quale emergerebbe ch’egli non sarebbe più imputato dinanzi al tribunale in questione, ciò che giustificherebbe ulteriormente la revoca del contestato sequestro (v. act. 23).

M. Con scritto del 19 ottobre 2021, il MPC ha contestato quanto sopra, preannun- ciando che avrebbe chiesto alle autorità vaticane una presa di posizione in me- rito alla suddetta ordinanza del 6 ottobre 2021, che avrebbe poi trasmesso a questa Corte (v. act. 24).

N. Con scritto del 25 ottobre 2021, il MPC, come preannunciato, ha trasmesso a questa Corte tre documenti relativi agli ultimi contatti intercorsi tra le autorità svizzere e quelle vaticane (v. act. 26).

O. Con triplica del 15 novembre 2021, trasmessa al MPC e all’UFG per cono- scenza (v. act. 31), il ricorrente ha ribadito le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 30), ulteriormente confermate con scritto spontaneo del 19 novembre 2021 (v. act. 32), anch’esso inoltrato al MPC e all’UFG per informazione (v. act. 33).

Le ulteriori argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del neces- sario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto: 1 1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).

1.2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

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1.3 In assenza di trattati internazionali, ai rapporti di assistenza giudiziaria interna- zionale in materia penale tra la Città del Vaticano e la Svizzera si applica la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;

v. art. 1 cpv. 1 AIMP).

1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.

1.5 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di rifiuto di sblocco di un conto bancario da parte dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80k AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio imme- diato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori oppure la presenza di persone che partecipano al processo (art. 80e cpv. 2 AIMP). Titolare della rela- zione n. 1 presso la banca E., oggetto della decisione impugnata, il ricorrente dispone della legittimazione ricorsuale (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

2. Il ricorrente sostiene che la rogatoria vaticana sarebbe manifestamente inam- missibile, nella misura in cui il sequestro del suo conto servirebbe a garantire un credito compensatorio e a questo titolo i valori bloccati non potrebbero mai essere consegnati alle autorità estere. Il suo gravame non sarebbe condizionato dalla presenza di un danno immediato e irreparabile, dato che la decisione im- pugnata sarebbe da trattare come una decisione di chiusura; danno immediato e irreparabile che sarebbe comunque presente. Egli censura poi la violazione del principio della proporzionalità e del diritto di essere sentito, nella misura in cui il denaro sequestrato non avrebbe nessun legame con i fatti oggetto d’inda- gine all’estero e il MPC si sarebbe insufficientemente pronunciato su tale punto. L’esposto dei fatti sarebbe inoltre lacunoso, fatto constatato anche da un tribu- nale inglese che si sarebbe chinato su una rogatoria vaticana analoga a quella presentata alle autorità elvetiche. Il MPC non avrebbe sufficientemente motivato il suo rifiuto delle conclusioni di tale tribunale. Il ricorrente afferma inoltre che, non essendovi nello Stato rogante la separazione dei poteri, il procedimento estero sarebbe contrario all’art. 2 AIMP. Quattro documenti relativi al procedi- mento estero firmati dal Pontefice, di cui il ricorrente è venuto a conoscenza susseguentemente all’inoltro del presente gravame e che attribuirebbero ampi poteri al Promotore di giustizia nell’ambito del procedimento penale estero, di- mostrerebbero il potere assoluto del predetto. L’insorgente sostiene parimenti

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che vi sarebbero comunicazioni intervenute tra l’autorità rogante e il MPC legate al contestato blocco che non le sarebbero state messe a disposizione, in viola- zione del suo diritto di essere sentito. Basandosi su di un’ordinanza del 6 ottobre scorso emanata dal Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, egli dichiara infine di non essere più imputato nell’ambito del procedimento penale estero.

2.1 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP (v. supra consid. 1.5), spetta al ricorrente in- dicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 con- sid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da pren- dere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un’autorizzazione amministrativa, o ancora dell’impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007 consid. 2.2 e rinvii).

2.2

2.2.1 In concreto, il ricorrente afferma innanzitutto che il suo ricorso non dovrebbe essere subordinato all’esistenza di un danno immediato e irreparabile, dato che “d’après la doctrine, il faut admettre qu’une demande de blocage de compte qui s’apparente à une fishing expedition soit à l’origine d’une dommage immédiat et irréparable […]. De plus, la saisie d’objets ou de valeur emporte toujours un préjudice immédiat et irréparable ouvrant la voie du recours incident de l’art. 80e let. b EIMP” (act. 1, pag. 2). A suo avviso, il titolare di un conto può avere un interesse degno di protezione a far constatare una violazione del diritto an- che dopo la crescita in giudicato della decisione di chiusura, al fine di sospen- dere l’utilizzo di informazioni già trasmesse all’autorità rogante. Un intervallo di anni tra il momento del sequestro a quello della consegna andrebbe a sostenere ulteriormente la sua tesi. Senza dimenticare che detto titolare dovrebbe avere la possibilità di far controllare la legalità o la proporzionalità della misura coer- citiva dall’autorità giudiziaria prima che una decisione di dissequestro o di con- segna allo Stato richiedente sia emanata, senza che la ricevibilità del ricorso sia subordinata all’esistenza del già citato pregiudizio.

Tali affermazioni si scontrano con la chiara giurisprudenza sopra menzionata, con la quale l’insorgente nemmeno si è confrontato, che fissa precise condizioni per determinare l’esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile. Va inoltre

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ricordato che questa Corte si è già chinata sul sequestro della relazione litigiosa con sentenza del 14 dicembre 2020, analizzandone e confermandone la legalità (v. sentenza RR.2020.213). Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il 4 febbraio 2021 (v. sentenza 1C_724/2020) il ricorso interposto avverso detta sentenza. L’istanza di dissequestro sfociata nella decisione di rifiuto del MPC del 2 luglio 2021 è stata presentata solo poco più di tre mesi dopo il giudizio dell’Alta Corte. Anche da questo punto di vista il breve tempo trascorso dalla pronuncia del sequestro sino ad oggi non giustifica un nuovo esame delle con- dizioni alla base della contestata misura (v. TPF 2007 124 consid. 2). Ciò con- statato, nella presente procedura il ricorso deve certamente essere subordinato all’esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP, anche perché, come si vedrà di seguito, non vi sono motivi per affermare che la rogatoria sia manifestamente inammissibile.

2.2.2 Il ricorrente afferma che il contestato sequestro non gli permetterebbe di far fronte alle sue spese personali e familiari. Egli non potrebbe rimborsare prestiti personali o relativi a società, le quali si vedrebbero anche rifiutare partenariati e finanziamenti, nonché aperture di conti bancari, dovendo persino chiudere relazioni esistenti. A causa del contestato sequestro, l’insorgente soffrirebbe inoltre di un incontestabile e importante danno d’immagine e reputazionale. Ora, senza approfondire l’esistenza e l’entità degli impegni finanziari invocati, per i quali sono stati presentati dei documenti, occorre rilevare che il ricorrente non ha prodotto documentazione che possa permettere a questa Corte di verificare se lo stesso non disponga di altri beni per ovviare alle sue asserite difficoltà economiche. Dagli atti dell’incarto non è assolutamente chiaro quali siano i red- diti e il patrimonio dell’interessato. A queste condizioni, risulta impossibile per questa Corte valutare se esiste o meno un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della giurisprudenza sopraccitata.

2.3 Ciò detto, si rileva che le censure presentate dal ricorrente avverso il contestato sequestro risultano premature, precisato che le stesse non permettono in ogni caso di concludere che la rogatoria è manifestamente inammissibile (v. DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 feb- braio 2007 consid. 2.3). Per quanto riguarda la censura secondo la quale i valori sequestrati servirebbero a garantire un credito compensatorio per il quale la Svizzera non fornirebbe assistenza, va rilevato che l’autorità rogante, pren- dendo posizione sulla richiesta di dissequestro del ricorrente del 5 maggio 2021, pregressa alla decisione impugnata, ha affermato che considerato che nel pro- cedimento estero “risultano contestati a A. reati in relazione ai quali lo stesso ha conseguito profitti di ammontare complessivo non inferiore a 300 mln/Eur e che a norma del menzionato art. 36 c.p., possono essere sottoposti a confisca (e, dunque, a sequestro) diretta e/o per equivalente le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e le cose che ne sono il prodotto, il pro-

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fitto o il prezzo o che ne costituiscono l’impiego, il sequestro attualmente dispo- sto risulta congruo e pienamente conforme al principio di proporzionalità” (v. scritto dell’Ufficio del Promotore di giustizia del 25 giugno 2021, pag. 5, in act. 1.1). Da quanto precede occorre concludere che i valori sequestrati potreb- bero essere confiscati in quanto provento diretto dei reati contestati al ricor- rente, anche se in definitiva occorre comunque attendere l’eventuale decisione di confisca estera per valutare, in quel momento, la natura della misura. Il MPC ha del resto già individuato numerose operazioni intervenute sul conto litigioso che potrebbero essere direttamente legate ai fatti contestati al ricorrente (v. act. 13, pag. 10 e segg.). Per quanto attiene invece alla sentenza inglese del 10 marzo 2021 emanata dalla Crown Court at Southwark (v. act. 1.14), essa non ha nessuna pertinenza per il giudizio del giudice dell’assistenza svizzero, il quale deve statuire su una domanda di assistenza presentatagli dall’autorità estera sulla base delle leggi e dei principi giurisprudenziali in vigore in Svizzera. Per quanto concerne infine la critica formulata sulla base dell’art. 2 AIMP, tesa a dimostrare che la Città del Vaticano non costituirebbe uno Stato di diritto fon- dato sulla separazione dei poteri, questa Corte ha già avuto modo di approfon- dire la questione nella sentenza TPF RR.2020.305 del 26 febbraio 2021 desti- nata alla pubblicazione (v. già RtiD II-2021 n. 43), al cui consid. 2 si può quindi rinviare, trattandosi di questioni di diritto applicabili anche nella presente fatti- specie. La recente ordinanza del 6 ottobre 2021 (v. act. 23.1), con la quale il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha rinviato gli atti al Promotore di giustizia al fine di sanare lesioni del diritto di essere sentiti di alcuni imputati, tra cui il ricorrente, dimostra del resto che le garanzie del giusto processo sono pienamente rispettate dalla giustizia vaticana. L’autorità rogante ha altresì con- fermato che lo statuto del ricorrente nel procedimento estero non si è modificato (v. act. 26.3) e secondo il principio della buona fede tra Stati (v. DTF 144 II 206 consid. 4.4 e rinvii) non vi è nessuna ragione di dubitare della veridicità di questa affermazione.

2.4 Da quanto sopra discende che il ricorso è inammissibile per la mancanza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l’art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP. Le re- stanti censure, legate al merito della rogatoria, vanno disattese in quanto pre- mature.

3. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura pe- nale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.–. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 24 novembre 2021

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Miriam Mazou e avv. Rocco Taminelli - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia pe- nale non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estra- dizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché esse possano causare un pregiudizio irre- parabile, oppure l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consen- tendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).