Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Sachverhalt
A. Il 20 maggio 2022, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale, completata il 5 luglio, l’11 ottobre/22 novembre 2022 nonché il 26 gennaio 2023, nell’ambito di un procedimento penale a carico di B., C., D., E., F., G. e H. per il reato di riciclaggio di denaro (art. 646 bis CP/I). In sostanza, l’autorità estera ipotizza la realizzazione di reati corruttivi nei con- fronti di funzionari venezuelani preposti all’aggiudicazione di appalti pubblici in ambito edilizio, con il denaro corruttivo che sarebbe giunto dapprima in Italia e poi anche in Svizzera (v. rogatoria del 20 maggio 2022, in particolare pag. 22, in rubrica 1 dell’incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC).
Con la rogatoria, l’autorità estera ha chiesto, tra l’altro, l’acquisizione della documentazione concernente relazioni bancarie riconducibili ad A. SA presso la banca I. (v. rogatoria del 20 maggio 2022, pag. 25, e complemento del 26 gennaio 2023, pag. 3, in rubrica 1 incarto MPC).
B. Mediante decisione del 10 marzo 2023, il MPC, al quale l’Ufficio federale di giustizia ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. rubrica 2 incarto MPC), è entrato nel merito di quest’ultima, ordinando alla banca I. la consegna della documentazione concernente le relazioni bancarie intestate ad A. SA (v. ru- brica 5.1 incarto MPC).
C. Con decisione di chiusura del 21 luglio 2023, il MPC ha ordinato la trasmis- sione alle autorità italiane della documentazione bancaria inerente alla rela- zione n. 1 (ex n. 2) presso la banca I: intestata ad A. SA (v. act. 1.1).
D. Il 22 agosto 2023, A. SA ha interposto ricorso avverso la decisione in que- stione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo, in via principale, la riforma della stessa unitamente alla reiezione della rogatoria e, in via subordinata, che vengano esclusi dalla documenta- zione da trasmettere alle autorità estere “i documenti dal n. 004452-00001 fino al n. 004452_00129 e dal n. 004452_00141 fino al n. 004452_00145” (act. 1, pag. 2).
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E. Con scritto del 6 settembre 2023, il MPC ha comunicato di rinunciare ad una risposta al ricorso, di cui viene chiesta la reiezione con conseguente con- ferma della decisione impugnata (v. act. 7). Con osservazioni del 7 settembre 2023, l’UFG ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 8). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi alla ricorrente per conoscenza (v. act. 9).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Con- venzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53), nonché la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l'Italia il 4 novembre 2009 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56). Alle questioni che il
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prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressa- mente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'ap- plicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; art. 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
E. 1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).
E. 1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, la ricor- rente è legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 con- sid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
E. 2 La ricorrente si oppone alla trasmissione in Italia della documentazione litigiosa “poiché manca nella fattispecie ogni e qualsiasi elemento concreto a favore della tesi, secondo cui si sia di fronte a un reato” (act. 1, pag. 4).
E. 2.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assi- stenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato
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richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 con- sid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 con- sid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).
E. 2.2 In concreto, l’autorità rogante afferma che nel corso delle proprie indagini a carico tra gli altri di B. è emerso che egli “risulta essere coinvolto anche in un procedimento penale promosso dal US Attorney's Office of Southern District of Florida (USA) che vede coinvolti tra gli altri, il più volte citato J. nonché altre persone giuridiche a lui riconducibili nonché collegate a vari componenti della famiglia dello stesso J. A tal proposito è stato rinvenuto, che sia J. che B., infatti, risulterebbero collegati alla società venezuelana K. S.A., coinvolta in un sistema corruttivo e di riciclaggio internazionale di capitali al di fuori del Venezuela. Da informazioni acquisite tramite fonti aperte si è potuto apprendere della loro par- tecipazione ad uno schema di riciclaggio internazionale, frutto di tangenti ver- sate in relazione a contratti di fornitura stipulati dalla compagnia petrolifera sta- tale K. S.A. L'accusa sostiene quindi che gli indagati abbiano riciclato, utiliz- zando alcuni conti correnti e/o postali accesi in Italia, i proventi della corruzione avvenuta in Venezuela nonché negli Stati Uniti attraverso una serie di com- plesse transazioni finanziarie internazionali e, in alcuni casi, anche attraverso altri investimenti. A tal proposito, è stata presentata apposita rogatoria all'Auto- rità Giudiziaria Statunitense al fine di poter acquisire ulteriori indispensabili ele- menti di prova per il prosieguo delle indagini, onde ricostruire le movimentazioni finanziarie e identificare i soggetti che hanno partecipato all’attività criminale” (rogatoria del 22 maggio 2022, pag. 22). Oltre a quanto precede, nella rogatoria vengono descritte precise operazioni effettuate con relazioni bancarie ricondu- cibili a persone coinvolte nel procedimento penale estero. L’autorità italiana ha potuto individuare anomali flussi di denaro per svariati milioni di euro derivanti da bonifici disposti da società statali venezuelane, tra le quali, appunto, K. S.A., in relazione a contratti concernenti costruzioni immobiliari all’estero, a favore di conti correnti italiani, senza che, tuttavia, venisse riscontrata nel corso delle indagini una reale e valida motivazione economico-commerciale sottostante al movimento di denaro in questione (v. ibidem, pag. 2 e segg.). Toccata da operazioni meritevoli di approfondimenti è la ricorrente, il cui amministratore unico, nonché detentore del capitale sociale, è l’imputato C. (v. ibidem, pag. 20 e seg.), società in seno alla quale è stata attiva anche l’indagata D. (v. ibidem, pag. 18 e segg.).
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Quanto precede soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in materia di esposto dei fatti. Sufficientemente chiari risultano essere in ogni caso i reati oggetto dell’inchiesta estera e il motivo della rogatoria, legato alla conti- guità tra la società ricorrente e gli imputati C. e D. e a svariate operazioni incri- minate che necessitano approfondimenti. Per il resto, non spetta al giudice dell'assistenza approfondire ulteriormente la fattispecie oggetto d'inchiesta, tan- tomeno ottenere le prove dei contestati reati. Sarà proprio la documentazione litigiosa a permettere all'autorità estera di progredire nella sua attività investiga- tiva e di acclarare ulteriormente le condotte mosse a carico dei soggetti indagati, tra i quali figurano, come già indicato, anche C. e D. Le censure in questo ambito vanno dunque respinte.
E. 3 La ricorrente sostiene che i complementi rogatoriali del 22 novembre 2022 e 26 gennaio 2023 siano stati inoltrati dalle autorità italiane al MPC “in assenza di autorizzazione da parte del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bergamo alla seconda proroga per le indagini: i termini fissati dallo stesso GIP, al momento di quella trasmissione, erano oramai scaduti” (act. 1, pag. 4).
A tal proposito, il MPC, riprendendo il contenuto di uno scambio di e-mail inter- venuto tra il 22 e il 26 giugno 2023 tra la ricorrente e l’autorità rogata, ha dichia- rato, nella decisione impugnata, che “nell’ordinamento italiano la richiesta rogatoriale non è sottoposta ad autorizzazione del giudice, ma è attivabile diret- tamente dal pubblico ministero. Inoltre, si rileva come la Procura della Repub- blica presso il Tribunale di Bergamo abbia formulato una richiesta di proroga delle indagini del procedimento penale condotto in Italia in data 18 novembre 2022, entro la scadenza del termine (il 24 novembre 2022), proroga poi autoriz- zata dal Tribunale di Bergamo in data 9 gennaio 2023 per ulteriori sei mesi a far tempo dal 24 novembre 2022. In base alla normativa italiana, sebbene l’ordi- nanza di proroga del Tribunale sia intervenuta successivamente alla scadenza del termine delle indagini, questo non pregiudica gli atti di indagine compiuti successivamente alla scadenza, a condizione che il provvedimento sia di acco- glimento, come in questo caso (art. 406 comma 8 CPP-l). Pertanto il termine delle indagini nell’ambito del procedimento penale condotto dall’autorità rogante è scaduto in data 24 maggio 2023, quindi le richieste rogatoriali trasmesse all’autorità svizzera sono state effettuate nel rispetto dei termini. Inoltre, nell’or- dinamento italiano vale un ulteriore principio per cui la prova documentale è sempre acquisibile, trattandosi di regola di prove precostituite all’attività di inda- gine” (act. 1.1, pag. 5).
Ciò premesso, va rilevato che non spetta al giudice dell'assistenza approfondire ulteriormente il diritto procedurale estero (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2020.28 del 16 aprile 2020 consid. 3.2.4; RR.2019.296+329 del
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13 febbraio 2020 consid. 10.2), precisato che, in ossequio al principio della buona fede tra Stati (v. DTF 144 II 206 consid. 4.4 e rinvii), questa Corte non ha motivo di dubitare della competenza e della legittimazione della procura pubblica di Bergamo a presentare la rogatoria e i complementi in questione. Per il resto, eventuali censure processuali estere vanno presentate di fronte alle autorità giudiziarie italiane.
E. 4 Infine, l’insorgente “si oppone alla trasmissione dei documenti di apertura della relazione bancaria, documenti che risalgono all’aprile/maggio 2015, così come di tutta l’ulteriore documentazione sempre connessa con l’apertura di un conto bancario, rispettivamente con rogazione di servizi da parte della banca L. / banca I., poiché sicuramente irrilevanti per il procedimento estero”. Essa af- ferma che “in nessun atto dell’Autorità richiedente viene richiesta la trasmis- sione di documentazione bancaria precedente all’1.1.2018. Né la Commissione rogatoria 22.5.2022 né i complementi rogatoriali susseguenti chiedono la tra- smissione della documentazione di apertura dei conti bancari, rispettivamente della trasmissione di note, annotazioni, commenti, corrispondenze, rapporti o altro riferito ai conti bancari A. SA. Tanto meno chiedono la trasmissione di que- sta documentazione nel limite in cui sia precedente all’1.1.2018” (act. 1, pag. 5 e seg.).
E. 4.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 con- sid. 3.1 e rinvii).
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Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da identificare tutte le persone o entità giuridiche coinvolte e chiarire con sufficiente ampiezza diacronica l'origine e la destinazione dei flussi monetari sospetti (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 feb- braio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti utilizzati dalle soggettività in questione e che possano far parte del meccanismo delittuoso messo in atto (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 lu- glio 2014 consid. 2.2.2). L'autorità d'esecuzione deve interpretare la richiesta secondo il senso che le può essere ragionevolmente attribuito. A tale proposito, nulla si oppone ad un'interpretazione estesa della richiesta, a condizione che tutti i requisiti per l'accoglimento della domanda siano adempiuti. Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una docu- mentazione completa, tenendo presente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 con- sid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale ha un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti già emersi, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale
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RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1).
Il principio della proporzionalità impedisce inoltre all'autorità rogata di agire ultra petita, ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richie- dente, concedendo allo Stato rogante un'assistenza maggiore di quella richiesta (cosiddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutti i requisiti per concedere l'assistenza siano comunque adempiuti (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimostrare in maniera chiara e precisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda rogatoriale, rispettivamente non presentano nessun interesse per la procedura estera.
E. 4.2 Nella fattispecie, l’utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data, già solo per il fatto che C., amministratore unico della ricorrente, è inda- gato all’estero, unitamente a D., la quale, secondo la rogatoria, si sarebbe oc- cupata della gestione della società. Quest’ultima sarebbe stata utilizzata anche per la fatturazione di prestazioni a B., anch’egli imputato, e a M. società che risulta coinvolta nella presunta attività di riciclaggio di denaro. Come indicato dalla giurisprudenza (v. consid. 4.1), vista la natura dei reati ipotizzati, tutta la documentazione bancaria va trasmessa alle autorità italiane, quindi anche quella riguardante gli anni precedenti il 2018, affinché le stesse possano risco- struire i flussi di denaro di potenziale origine criminale in una prospettiva diacro- nica sufficientemente ampia. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricor- rente non è nemmeno possibile limitare la documentazione da consegnare nei termini proposti in via subordinata perché questo significherebbe privare le au- torità estere di documenti la cui utilità potenziale non può essere di per sé esclusa a questo stadio delle indagini.
Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione bancaria inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e la stessa documen- tazione. In definitiva, la trasmissione di quest’ultima rispetta il principio della proporzionalità.
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E. 5 In conclusione, il ricorso va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 6 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia è fissata a fr. 5'000.– a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 15 dicembre 2023 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Miriam Forni, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. SA,
rappresentata dall'avv. Luca Trisconi
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2023.134
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Fatti: A. Il 20 maggio 2022, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale, completata il 5 luglio, l’11 ottobre/22 novembre 2022 nonché il 26 gennaio 2023, nell’ambito di un procedimento penale a carico di B., C., D., E., F., G. e H. per il reato di riciclaggio di denaro (art. 646 bis CP/I). In sostanza, l’autorità estera ipotizza la realizzazione di reati corruttivi nei con- fronti di funzionari venezuelani preposti all’aggiudicazione di appalti pubblici in ambito edilizio, con il denaro corruttivo che sarebbe giunto dapprima in Italia e poi anche in Svizzera (v. rogatoria del 20 maggio 2022, in particolare pag. 22, in rubrica 1 dell’incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC).
Con la rogatoria, l’autorità estera ha chiesto, tra l’altro, l’acquisizione della documentazione concernente relazioni bancarie riconducibili ad A. SA presso la banca I. (v. rogatoria del 20 maggio 2022, pag. 25, e complemento del 26 gennaio 2023, pag. 3, in rubrica 1 incarto MPC).
B. Mediante decisione del 10 marzo 2023, il MPC, al quale l’Ufficio federale di giustizia ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. rubrica 2 incarto MPC), è entrato nel merito di quest’ultima, ordinando alla banca I. la consegna della documentazione concernente le relazioni bancarie intestate ad A. SA (v. ru- brica 5.1 incarto MPC).
C. Con decisione di chiusura del 21 luglio 2023, il MPC ha ordinato la trasmis- sione alle autorità italiane della documentazione bancaria inerente alla rela- zione n. 1 (ex n. 2) presso la banca I: intestata ad A. SA (v. act. 1.1).
D. Il 22 agosto 2023, A. SA ha interposto ricorso avverso la decisione in que- stione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo, in via principale, la riforma della stessa unitamente alla reiezione della rogatoria e, in via subordinata, che vengano esclusi dalla documenta- zione da trasmettere alle autorità estere “i documenti dal n. 004452-00001 fino al n. 004452_00129 e dal n. 004452_00141 fino al n. 004452_00145” (act. 1, pag. 2).
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E. Con scritto del 6 settembre 2023, il MPC ha comunicato di rinunciare ad una risposta al ricorso, di cui viene chiesta la reiezione con conseguente con- ferma della decisione impugnata (v. act. 7). Con osservazioni del 7 settembre 2023, l’UFG ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 8). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi alla ricorrente per conoscenza (v. act. 9).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto: 1.
1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Con- venzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53), nonché la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l'Italia il 4 novembre 2009 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56). Alle questioni che il
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prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressa- mente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'ap- plicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; art. 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).
1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, la ricor- rente è legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 con- sid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. La ricorrente si oppone alla trasmissione in Italia della documentazione litigiosa “poiché manca nella fattispecie ogni e qualsiasi elemento concreto a favore della tesi, secondo cui si sia di fronte a un reato” (act. 1, pag. 4).
2.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assi- stenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato
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richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 con- sid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 con- sid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).
2.2 In concreto, l’autorità rogante afferma che nel corso delle proprie indagini a carico tra gli altri di B. è emerso che egli “risulta essere coinvolto anche in un procedimento penale promosso dal US Attorney's Office of Southern District of Florida (USA) che vede coinvolti tra gli altri, il più volte citato J. nonché altre persone giuridiche a lui riconducibili nonché collegate a vari componenti della famiglia dello stesso J. A tal proposito è stato rinvenuto, che sia J. che B., infatti, risulterebbero collegati alla società venezuelana K. S.A., coinvolta in un sistema corruttivo e di riciclaggio internazionale di capitali al di fuori del Venezuela. Da informazioni acquisite tramite fonti aperte si è potuto apprendere della loro par- tecipazione ad uno schema di riciclaggio internazionale, frutto di tangenti ver- sate in relazione a contratti di fornitura stipulati dalla compagnia petrolifera sta- tale K. S.A. L'accusa sostiene quindi che gli indagati abbiano riciclato, utiliz- zando alcuni conti correnti e/o postali accesi in Italia, i proventi della corruzione avvenuta in Venezuela nonché negli Stati Uniti attraverso una serie di com- plesse transazioni finanziarie internazionali e, in alcuni casi, anche attraverso altri investimenti. A tal proposito, è stata presentata apposita rogatoria all'Auto- rità Giudiziaria Statunitense al fine di poter acquisire ulteriori indispensabili ele- menti di prova per il prosieguo delle indagini, onde ricostruire le movimentazioni finanziarie e identificare i soggetti che hanno partecipato all’attività criminale” (rogatoria del 22 maggio 2022, pag. 22). Oltre a quanto precede, nella rogatoria vengono descritte precise operazioni effettuate con relazioni bancarie ricondu- cibili a persone coinvolte nel procedimento penale estero. L’autorità italiana ha potuto individuare anomali flussi di denaro per svariati milioni di euro derivanti da bonifici disposti da società statali venezuelane, tra le quali, appunto, K. S.A., in relazione a contratti concernenti costruzioni immobiliari all’estero, a favore di conti correnti italiani, senza che, tuttavia, venisse riscontrata nel corso delle indagini una reale e valida motivazione economico-commerciale sottostante al movimento di denaro in questione (v. ibidem, pag. 2 e segg.). Toccata da operazioni meritevoli di approfondimenti è la ricorrente, il cui amministratore unico, nonché detentore del capitale sociale, è l’imputato C. (v. ibidem, pag. 20 e seg.), società in seno alla quale è stata attiva anche l’indagata D. (v. ibidem, pag. 18 e segg.).
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Quanto precede soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in materia di esposto dei fatti. Sufficientemente chiari risultano essere in ogni caso i reati oggetto dell’inchiesta estera e il motivo della rogatoria, legato alla conti- guità tra la società ricorrente e gli imputati C. e D. e a svariate operazioni incri- minate che necessitano approfondimenti. Per il resto, non spetta al giudice dell'assistenza approfondire ulteriormente la fattispecie oggetto d'inchiesta, tan- tomeno ottenere le prove dei contestati reati. Sarà proprio la documentazione litigiosa a permettere all'autorità estera di progredire nella sua attività investiga- tiva e di acclarare ulteriormente le condotte mosse a carico dei soggetti indagati, tra i quali figurano, come già indicato, anche C. e D. Le censure in questo ambito vanno dunque respinte.
3. La ricorrente sostiene che i complementi rogatoriali del 22 novembre 2022 e 26 gennaio 2023 siano stati inoltrati dalle autorità italiane al MPC “in assenza di autorizzazione da parte del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bergamo alla seconda proroga per le indagini: i termini fissati dallo stesso GIP, al momento di quella trasmissione, erano oramai scaduti” (act. 1, pag. 4).
A tal proposito, il MPC, riprendendo il contenuto di uno scambio di e-mail inter- venuto tra il 22 e il 26 giugno 2023 tra la ricorrente e l’autorità rogata, ha dichia- rato, nella decisione impugnata, che “nell’ordinamento italiano la richiesta rogatoriale non è sottoposta ad autorizzazione del giudice, ma è attivabile diret- tamente dal pubblico ministero. Inoltre, si rileva come la Procura della Repub- blica presso il Tribunale di Bergamo abbia formulato una richiesta di proroga delle indagini del procedimento penale condotto in Italia in data 18 novembre 2022, entro la scadenza del termine (il 24 novembre 2022), proroga poi autoriz- zata dal Tribunale di Bergamo in data 9 gennaio 2023 per ulteriori sei mesi a far tempo dal 24 novembre 2022. In base alla normativa italiana, sebbene l’ordi- nanza di proroga del Tribunale sia intervenuta successivamente alla scadenza del termine delle indagini, questo non pregiudica gli atti di indagine compiuti successivamente alla scadenza, a condizione che il provvedimento sia di acco- glimento, come in questo caso (art. 406 comma 8 CPP-l). Pertanto il termine delle indagini nell’ambito del procedimento penale condotto dall’autorità rogante è scaduto in data 24 maggio 2023, quindi le richieste rogatoriali trasmesse all’autorità svizzera sono state effettuate nel rispetto dei termini. Inoltre, nell’or- dinamento italiano vale un ulteriore principio per cui la prova documentale è sempre acquisibile, trattandosi di regola di prove precostituite all’attività di inda- gine” (act. 1.1, pag. 5).
Ciò premesso, va rilevato che non spetta al giudice dell'assistenza approfondire ulteriormente il diritto procedurale estero (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2020.28 del 16 aprile 2020 consid. 3.2.4; RR.2019.296+329 del
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13 febbraio 2020 consid. 10.2), precisato che, in ossequio al principio della buona fede tra Stati (v. DTF 144 II 206 consid. 4.4 e rinvii), questa Corte non ha motivo di dubitare della competenza e della legittimazione della procura pubblica di Bergamo a presentare la rogatoria e i complementi in questione. Per il resto, eventuali censure processuali estere vanno presentate di fronte alle autorità giudiziarie italiane.
4. Infine, l’insorgente “si oppone alla trasmissione dei documenti di apertura della relazione bancaria, documenti che risalgono all’aprile/maggio 2015, così come di tutta l’ulteriore documentazione sempre connessa con l’apertura di un conto bancario, rispettivamente con rogazione di servizi da parte della banca L. / banca I., poiché sicuramente irrilevanti per il procedimento estero”. Essa af- ferma che “in nessun atto dell’Autorità richiedente viene richiesta la trasmis- sione di documentazione bancaria precedente all’1.1.2018. Né la Commissione rogatoria 22.5.2022 né i complementi rogatoriali susseguenti chiedono la tra- smissione della documentazione di apertura dei conti bancari, rispettivamente della trasmissione di note, annotazioni, commenti, corrispondenze, rapporti o altro riferito ai conti bancari A. SA. Tanto meno chiedono la trasmissione di que- sta documentazione nel limite in cui sia precedente all’1.1.2018” (act. 1, pag. 5 e seg.).
4.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 con- sid. 3.1 e rinvii).
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Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da identificare tutte le persone o entità giuridiche coinvolte e chiarire con sufficiente ampiezza diacronica l'origine e la destinazione dei flussi monetari sospetti (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 feb- braio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti utilizzati dalle soggettività in questione e che possano far parte del meccanismo delittuoso messo in atto (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 lu- glio 2014 consid. 2.2.2). L'autorità d'esecuzione deve interpretare la richiesta secondo il senso che le può essere ragionevolmente attribuito. A tale proposito, nulla si oppone ad un'interpretazione estesa della richiesta, a condizione che tutti i requisiti per l'accoglimento della domanda siano adempiuti. Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una docu- mentazione completa, tenendo presente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 con- sid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale ha un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti già emersi, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale
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RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1).
Il principio della proporzionalità impedisce inoltre all'autorità rogata di agire ultra petita, ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richie- dente, concedendo allo Stato rogante un'assistenza maggiore di quella richiesta (cosiddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutti i requisiti per concedere l'assistenza siano comunque adempiuti (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimostrare in maniera chiara e precisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda rogatoriale, rispettivamente non presentano nessun interesse per la procedura estera.
4.2 Nella fattispecie, l’utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data, già solo per il fatto che C., amministratore unico della ricorrente, è inda- gato all’estero, unitamente a D., la quale, secondo la rogatoria, si sarebbe oc- cupata della gestione della società. Quest’ultima sarebbe stata utilizzata anche per la fatturazione di prestazioni a B., anch’egli imputato, e a M. società che risulta coinvolta nella presunta attività di riciclaggio di denaro. Come indicato dalla giurisprudenza (v. consid. 4.1), vista la natura dei reati ipotizzati, tutta la documentazione bancaria va trasmessa alle autorità italiane, quindi anche quella riguardante gli anni precedenti il 2018, affinché le stesse possano risco- struire i flussi di denaro di potenziale origine criminale in una prospettiva diacro- nica sufficientemente ampia. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricor- rente non è nemmeno possibile limitare la documentazione da consegnare nei termini proposti in via subordinata perché questo significherebbe privare le au- torità estere di documenti la cui utilità potenziale non può essere di per sé esclusa a questo stadio delle indagini.
Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione bancaria inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e la stessa documen- tazione. In definitiva, la trasmissione di quest’ultima rispetta il principio della proporzionalità.
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5. In conclusione, il ricorso va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.
6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia è fissata a fr. 5'000.– a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 18 dicembre 2023
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Luca Trisconi - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).