Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Ucraina; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Sachverhalt
A. In data 23 dicembre 2021, il National Anti Corruption Bureau of Ukraine (in se- guito: NABU), Ufficio Anticorruzione Ucraino, Kiev (UA), ha presentato alla Sviz- zera una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale nell’ambito di un pro- cedimento penale a carico di ignoti per i reati di cui agli art. 191 e 364 del Codice penale ucraino (peculato, appropriazione indebita o appropriazione di beni per abuso d’ufficio e abuso d’autorità). In sostanza, gli indagati sono sospettati di malversazioni all’origine della situazione di grave insolvenza della banca B., un istituto bancario d’importanza sistemica per l’economia nazionale. Lo Stato ucraino è intervenuto per palliare a tale insolvenza, con iniezione di somme equivalenti a USD 4,4 miliardi, importo corrispondente al danno subito dal me- desimo (v. atto 01-00-0001 e segg. dell’incarto del Ministero pubblico della Con- federazione [di seguito: MPC]).
Con la rogatoria, l’autorità estera ha chiesto alle autorità elvetiche di procedere alla consegna di svariata documentazione relativa al conto bancario n. 1 inte- stato alla società A. SA, aperto presso la banca C., già oggetto di trasmissione spontanea di informazioni da parte del MPC giusta l’art. 67a AIMP (v. atto 01- 00-0007 e seg. incarto MPC). Quest’ultimo sarebbe infatti identificato fra gli altri quale conto sul quale sarebbero confluiti valori patrimoniali originariamente di- stratti a danno della banca B.
B. Mediante decisione del 28 gennaio 2022, il MPC, al quale l’Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della domanda formulata dall’autorità ucraina, precisando che le mi- sure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. act. 1.4).
C. Con decisioni del 12 luglio e 16 agosto 2022, l’autorità d’esecuzione ha ordinato la consegna della documentazione concernente, tra l’altro, il summenzionato conto presso la banca B. (v. act. 1.2 e 1.3).
D. Con decisione di chiusura del 13 luglio 2023, il MPC ha accolto da domanda di assistenza ucraina, ordinando la trasmissione alle autorità estere di svariata documentazione concernente la relazione n. 1 presso la banca B. (v. act. 1.1).
E. L’11 agosto 2023, A. SA ha impugnato la decisione di chiusura in questione congiuntamente alle decisioni del 28 gennaio, 12 luglio e 16 agosto 2022 di cui sopra dinanzi a questa Corte. Essa postula, principalmente, l’annullamento di tali decisioni, la reiezione della rogatoria nonché il rifiuto della trasmissione della
- 3 -
documentazione litigiosa; sussidiariamente, l’annullamento delle decisioni e il rinvio della causa al MPC per nuova decisione (v. act. 1, pag. 2 e seg.).
F. Con risposta del 14 settembre 2023, l’UFG ha postulato la reiezione del ricorso nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8). Con scritto del 29 settembre 2023, il MPC ha chiesto che il gravame venga respinto (v. act. 9).
G. Con replica del 23 ottobre 2023, la ricorrente si è riconfermata nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 15).
Le argomentazioni di fatto e di diritto saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).
E. 1.2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità federali o cantonali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge sull’or- ganizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
E. 1.3 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra Ucraina e Confedera- zione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giu- diziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1), entrata in vigore il 9 giugno 1998 per l’Ucraina e il 20 marzo 1967 per la Svizzera, e dal Secondo Protocollo addizionale dell'8 novembre 2001 alla Convenzione euro- pea di assistenza giudiziaria in materia penale (PAII CEAG; RS 0.351.12), en- trato in vigore il 1° gennaio 2012 per l’Ucraina ed il 1° febbraio 2005 per la Svizzera. Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (RS 0.311.56), entrata in vigore il 1° gennaio 2010 per l’Ucraina e il 24 ottobre 2009 per la Svizzera. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure
- 4 -
quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello con- venzionale (cosiddetto principio di favore) si applica la legge federale sull'assi- stenza internazionale in materia penale unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamen- tali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2016 65 consid 1.2.).
E. 1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui ai precedenti considerandi.
E. 1.5 Le decisioni dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d'assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP). Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è rice- vibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria n. 1 presso la banca C. la ricorrente è legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
E. 2 La ricorrente sostiene che l’esposto dei fatti della rogatoria non sarebbe suffi- cientemente preciso e non permetterebbe di verificare il requisito della doppia punibilità.
E. 2.1.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e com- pleti, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, presentando al- tresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'ob- bligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscri- minata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid.
- 5 -
6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 con- sid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).
E. 2.1.2 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli- cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap- prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza e verificare la loro corrispondenza con le norme del diritto svizzero, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legi- slazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di coopera- zione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii). La doppia punibilità deve essere esaminata secondo il diritto in vigore nello Stato richiesto nel momento in cui la decisione sulla cooperazione è presa, e non secondo il diritto in vigore al momento della conclusione di un trattato, della commissione di un'eventuale infrazione o della presentazione della domanda di assistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.205/2006 del 7 dicembre 2006 consid. 3.2 e sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.36 del 7 maggio 2007 consid. 1 con rinvii).
E. 2.2.1 In concreto, la rogatoria ha ben illustrato l’oggetto del procedimento penale estero, ampiamente ripreso dal MPC nella decisione impugnata. In particolare, “l’attività di indagine condotta dall’autorità rogante ha […] permesso di appurare che dopo l’approvazione del programma di rifinanziamento da parte della banca D. ucraina avvenuta nel 2016, funzionari e azionisti della banca B. ossia E. e F., che dovevano garantire circa la tenuta della banca, erano obbligati a intra- prendere misure volte all’aumento di capitale nell’ordine di (equivalenti) USD 3,6 miliardi, ciò che sarebbe dovuto avvenire modificando la struttura dei
- 6 -
prestiti sino ad allora messa in atto, in particolare trasferendo gli stessi a entità con sufficienti indici di rendimento e con il deposito di garanzie aggiuntive. No- nostante queste chiare direttive contenute nel programma di risanamento e gli obblighi degli ex azionisti di maggioranza, nel corso del 2016 ben 193 prestiti erogati a entità sotto il controllo degli ex azionisti sono stati in seguito trasferiti verso trentasei società - la maggior parte delle quali di nuova creazione - che non disponevano di mezzi finanziari sufficienti per rimborsare i prestiti, non di- sponendo in aggiunta nemmeno dei requisiti per ottenerli, data l’assenza di reali attività commerciali. Inoltre venivano applicati tassi di interesse sensibilmente inferiori ai tassi di mercato unitamente a dei termini di rimborso molto estesi. Tutte queste trentasei società alle quali sono stati trasferiti i vecchi prestiti sono collegate alla banca B. e non vi sono fonti chiare, certe e trasparenti in ordine alla loro capacità economica. In altre parole, l’indagine ha permesso di accla- rare che la banca B. ha concesso prestiti a società senza procedere a una va- lutazione della loro solvibilità e senza ottenere delle garanzie, come invece pre- visto contrattualmente. Come conseguenza di tutto quanto appena descritto, l’elevata esposizione debitoria della banca B. ha minacciato il sistema finanzia- rio dell’Ucraina a causa dell’importanza sistemica che questo istituto finanziario ricopriva” (act. 1.1, pag. 2). Da quanto emerso dalle indagini estere, nonché sulla base d’informazioni comunicate dal MPC all’autorità rogante, “emerge che il conto oggetto della presente decisione è stato alimentato, in data 7 aprile 2016, da un bonifico di EUR 1'500'000.– in provenienza da un conto acceso presso la filiale cipriota della banca B., che l'autorità estera sospetta possa avere la propria origine nel sistema dei prestiti fraudolenti, e quindi di condotte distrattive, a danno della banca B. (ibidem, pag. 5 e seg.).
Quanto precede soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in ma- teria di esposto dei fatti. Sufficientemente chiaro risulta essere in ogni caso il motivo che ha indotto l’autorità rogante a chiedere di ottenere la documenta- zione litigiosa, legato al bonifico di cui sopra. Per il resto, non spetta al giudice dell'assistenza approfondire ulteriormente la fattispecie oggetto d'inchiesta, tan- tomeno ottenere le prove dei contestati reati. Sarà proprio la documentazione litigiosa a permettere all'autorità estera di progredire nella sua attività investiga- tiva e di acclarare ulteriormente le condotte mosse a carico dei soggetti indagati. La censura va dunque respinta.
E. 2.2.2 Inoltre, se trasposti nel contesto giuridico elvetico, i fatti sopra descritti possono senz'altro essere sussunti ai reati di amministrazione infedele (art. 158 CP) e appropriazione indebita (art. 138 CP), per cui la condizione della doppia punibi- lità è senz’altro ossequiata.
E. 3 L’insorgente afferma che la decisione impugnata violerebbe il principio della proporzionalità, costituendo la rogatoria estera una fishing expedition.
- 7 -
E. 3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 con- sid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da identificare tutte le persone o entità giuridiche coinvolte e chiarire con sufficiente ampiezza diacronica l'origine e la destinazione dei flussi monetari sospetti (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sen- tenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 feb- braio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio es- sere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti utilizzati dalle soggettività in questione e che possano far parte del meccanismo delittuoso messo in atto (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 lu- glio 2014 consid. 2.2.2). L'autorità d'esecuzione deve interpretare la richiesta secondo il senso che le può essere ragionevolmente attribuito. A tale proposito, nulla si oppone ad un'interpretazione estesa della richiesta, a condizione che tutti i requisiti per l'accoglimento della domanda siano adempiuti. Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una docu- mentazione completa, tenendo presente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La
- 8 -
trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esi- genze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale ha un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti già emersi, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1). Vietata è per contro la cosiddetta fishing expedi- tion, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indetermi- nata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1).
E. 3.2 Nella fattispecie, alla luce di quanto già esposto in precedenza, l’utilità poten- ziale della documentazione litigiosa è certamente data (v. supra consid. 2.2.1). Come indicato dalla giurisprudenza (v. supra consid. 3.1), vista la natura dei reati ipotizzati, tutta la documentazione bancaria va trasmessa alle autorità ucraine, affinché queste possano ricostruire tutti i flussi di denaro di potenziale origine criminale. Il fatto che il conto in questione sia stato alimentato, in data
E. 7 aprile 2016, da un bonifico di EUR 1'500'000.– proveniente proprio da un conto acceso presso la filiale cipriota della banca B., che l’autorità estera so- spetta avere la propria origine nelle condotte distrattive a danno della stessa banca B., dimostra palesemente l’utilità potenziale della documentazione in questione, per altro giustamente limitata dal MPC al 2016, anno in cui è avve- nuto l’accredito incriminato. Spetterà comunque al giudice estero del merito va- lutare se dalla documentazione bancaria inoltrata emerge in concreto una con- nessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in
- 9 -
Ucraina e la stessa documentazione. In definitiva, la trasmissione di quest’ul- tima rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce un’inammissibile fishing expedition.
4. In conclusione, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a complessivi fr. 5'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
- 10 -
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia è fissata a fr. 5'000.– a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 13 novembre 2023 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. SA,
rappresentata dall'avv. Jean-Marc Carnicé,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Ucraina
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2023.121
- 2 -
Fatti: A. In data 23 dicembre 2021, il National Anti Corruption Bureau of Ukraine (in se- guito: NABU), Ufficio Anticorruzione Ucraino, Kiev (UA), ha presentato alla Sviz- zera una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale nell’ambito di un pro- cedimento penale a carico di ignoti per i reati di cui agli art. 191 e 364 del Codice penale ucraino (peculato, appropriazione indebita o appropriazione di beni per abuso d’ufficio e abuso d’autorità). In sostanza, gli indagati sono sospettati di malversazioni all’origine della situazione di grave insolvenza della banca B., un istituto bancario d’importanza sistemica per l’economia nazionale. Lo Stato ucraino è intervenuto per palliare a tale insolvenza, con iniezione di somme equivalenti a USD 4,4 miliardi, importo corrispondente al danno subito dal me- desimo (v. atto 01-00-0001 e segg. dell’incarto del Ministero pubblico della Con- federazione [di seguito: MPC]).
Con la rogatoria, l’autorità estera ha chiesto alle autorità elvetiche di procedere alla consegna di svariata documentazione relativa al conto bancario n. 1 inte- stato alla società A. SA, aperto presso la banca C., già oggetto di trasmissione spontanea di informazioni da parte del MPC giusta l’art. 67a AIMP (v. atto 01- 00-0007 e seg. incarto MPC). Quest’ultimo sarebbe infatti identificato fra gli altri quale conto sul quale sarebbero confluiti valori patrimoniali originariamente di- stratti a danno della banca B.
B. Mediante decisione del 28 gennaio 2022, il MPC, al quale l’Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della domanda formulata dall’autorità ucraina, precisando che le mi- sure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. act. 1.4).
C. Con decisioni del 12 luglio e 16 agosto 2022, l’autorità d’esecuzione ha ordinato la consegna della documentazione concernente, tra l’altro, il summenzionato conto presso la banca B. (v. act. 1.2 e 1.3).
D. Con decisione di chiusura del 13 luglio 2023, il MPC ha accolto da domanda di assistenza ucraina, ordinando la trasmissione alle autorità estere di svariata documentazione concernente la relazione n. 1 presso la banca B. (v. act. 1.1).
E. L’11 agosto 2023, A. SA ha impugnato la decisione di chiusura in questione congiuntamente alle decisioni del 28 gennaio, 12 luglio e 16 agosto 2022 di cui sopra dinanzi a questa Corte. Essa postula, principalmente, l’annullamento di tali decisioni, la reiezione della rogatoria nonché il rifiuto della trasmissione della
- 3 -
documentazione litigiosa; sussidiariamente, l’annullamento delle decisioni e il rinvio della causa al MPC per nuova decisione (v. act. 1, pag. 2 e seg.).
F. Con risposta del 14 settembre 2023, l’UFG ha postulato la reiezione del ricorso nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8). Con scritto del 29 settembre 2023, il MPC ha chiesto che il gravame venga respinto (v. act. 9).
G. Con replica del 23 ottobre 2023, la ricorrente si è riconfermata nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 15).
Le argomentazioni di fatto e di diritto saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto: 1.
1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).
1.2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità federali o cantonali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge sull’or- ganizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.3 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra Ucraina e Confedera- zione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giu- diziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1), entrata in vigore il 9 giugno 1998 per l’Ucraina e il 20 marzo 1967 per la Svizzera, e dal Secondo Protocollo addizionale dell'8 novembre 2001 alla Convenzione euro- pea di assistenza giudiziaria in materia penale (PAII CEAG; RS 0.351.12), en- trato in vigore il 1° gennaio 2012 per l’Ucraina ed il 1° febbraio 2005 per la Svizzera. Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (RS 0.311.56), entrata in vigore il 1° gennaio 2010 per l’Ucraina e il 24 ottobre 2009 per la Svizzera. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure
- 4 -
quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello con- venzionale (cosiddetto principio di favore) si applica la legge federale sull'assi- stenza internazionale in materia penale unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamen- tali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2016 65 consid 1.2.).
1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui ai precedenti considerandi.
1.5 Le decisioni dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d'assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP). Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è rice- vibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria n. 1 presso la banca C. la ricorrente è legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. La ricorrente sostiene che l’esposto dei fatti della rogatoria non sarebbe suffi- cientemente preciso e non permetterebbe di verificare il requisito della doppia punibilità.
2.1
2.1.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e com- pleti, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, presentando al- tresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'ob- bligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscri- minata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid.
- 5 -
6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 con- sid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).
2.1.2 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli- cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap- prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza e verificare la loro corrispondenza con le norme del diritto svizzero, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legi- slazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di coopera- zione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii). La doppia punibilità deve essere esaminata secondo il diritto in vigore nello Stato richiesto nel momento in cui la decisione sulla cooperazione è presa, e non secondo il diritto in vigore al momento della conclusione di un trattato, della commissione di un'eventuale infrazione o della presentazione della domanda di assistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.205/2006 del 7 dicembre 2006 consid. 3.2 e sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.36 del 7 maggio 2007 consid. 1 con rinvii).
2.2
2.2.1 In concreto, la rogatoria ha ben illustrato l’oggetto del procedimento penale estero, ampiamente ripreso dal MPC nella decisione impugnata. In particolare, “l’attività di indagine condotta dall’autorità rogante ha […] permesso di appurare che dopo l’approvazione del programma di rifinanziamento da parte della banca D. ucraina avvenuta nel 2016, funzionari e azionisti della banca B. ossia E. e F., che dovevano garantire circa la tenuta della banca, erano obbligati a intra- prendere misure volte all’aumento di capitale nell’ordine di (equivalenti) USD 3,6 miliardi, ciò che sarebbe dovuto avvenire modificando la struttura dei
- 6 -
prestiti sino ad allora messa in atto, in particolare trasferendo gli stessi a entità con sufficienti indici di rendimento e con il deposito di garanzie aggiuntive. No- nostante queste chiare direttive contenute nel programma di risanamento e gli obblighi degli ex azionisti di maggioranza, nel corso del 2016 ben 193 prestiti erogati a entità sotto il controllo degli ex azionisti sono stati in seguito trasferiti verso trentasei società - la maggior parte delle quali di nuova creazione - che non disponevano di mezzi finanziari sufficienti per rimborsare i prestiti, non di- sponendo in aggiunta nemmeno dei requisiti per ottenerli, data l’assenza di reali attività commerciali. Inoltre venivano applicati tassi di interesse sensibilmente inferiori ai tassi di mercato unitamente a dei termini di rimborso molto estesi. Tutte queste trentasei società alle quali sono stati trasferiti i vecchi prestiti sono collegate alla banca B. e non vi sono fonti chiare, certe e trasparenti in ordine alla loro capacità economica. In altre parole, l’indagine ha permesso di accla- rare che la banca B. ha concesso prestiti a società senza procedere a una va- lutazione della loro solvibilità e senza ottenere delle garanzie, come invece pre- visto contrattualmente. Come conseguenza di tutto quanto appena descritto, l’elevata esposizione debitoria della banca B. ha minacciato il sistema finanzia- rio dell’Ucraina a causa dell’importanza sistemica che questo istituto finanziario ricopriva” (act. 1.1, pag. 2). Da quanto emerso dalle indagini estere, nonché sulla base d’informazioni comunicate dal MPC all’autorità rogante, “emerge che il conto oggetto della presente decisione è stato alimentato, in data 7 aprile 2016, da un bonifico di EUR 1'500'000.– in provenienza da un conto acceso presso la filiale cipriota della banca B., che l'autorità estera sospetta possa avere la propria origine nel sistema dei prestiti fraudolenti, e quindi di condotte distrattive, a danno della banca B. (ibidem, pag. 5 e seg.).
Quanto precede soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in ma- teria di esposto dei fatti. Sufficientemente chiaro risulta essere in ogni caso il motivo che ha indotto l’autorità rogante a chiedere di ottenere la documenta- zione litigiosa, legato al bonifico di cui sopra. Per il resto, non spetta al giudice dell'assistenza approfondire ulteriormente la fattispecie oggetto d'inchiesta, tan- tomeno ottenere le prove dei contestati reati. Sarà proprio la documentazione litigiosa a permettere all'autorità estera di progredire nella sua attività investiga- tiva e di acclarare ulteriormente le condotte mosse a carico dei soggetti indagati. La censura va dunque respinta.
2.2.2 Inoltre, se trasposti nel contesto giuridico elvetico, i fatti sopra descritti possono senz'altro essere sussunti ai reati di amministrazione infedele (art. 158 CP) e appropriazione indebita (art. 138 CP), per cui la condizione della doppia punibi- lità è senz’altro ossequiata.
3. L’insorgente afferma che la decisione impugnata violerebbe il principio della proporzionalità, costituendo la rogatoria estera una fishing expedition.
- 7 -
3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 con- sid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da identificare tutte le persone o entità giuridiche coinvolte e chiarire con sufficiente ampiezza diacronica l'origine e la destinazione dei flussi monetari sospetti (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sen- tenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 feb- braio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio es- sere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti utilizzati dalle soggettività in questione e che possano far parte del meccanismo delittuoso messo in atto (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 lu- glio 2014 consid. 2.2.2). L'autorità d'esecuzione deve interpretare la richiesta secondo il senso che le può essere ragionevolmente attribuito. A tale proposito, nulla si oppone ad un'interpretazione estesa della richiesta, a condizione che tutti i requisiti per l'accoglimento della domanda siano adempiuti. Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una docu- mentazione completa, tenendo presente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La
- 8 -
trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esi- genze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale ha un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti già emersi, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1). Vietata è per contro la cosiddetta fishing expedi- tion, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indetermi- nata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1).
3.2 Nella fattispecie, alla luce di quanto già esposto in precedenza, l’utilità poten- ziale della documentazione litigiosa è certamente data (v. supra consid. 2.2.1). Come indicato dalla giurisprudenza (v. supra consid. 3.1), vista la natura dei reati ipotizzati, tutta la documentazione bancaria va trasmessa alle autorità ucraine, affinché queste possano ricostruire tutti i flussi di denaro di potenziale origine criminale. Il fatto che il conto in questione sia stato alimentato, in data 7 aprile 2016, da un bonifico di EUR 1'500'000.– proveniente proprio da un conto acceso presso la filiale cipriota della banca B., che l’autorità estera so- spetta avere la propria origine nelle condotte distrattive a danno della stessa banca B., dimostra palesemente l’utilità potenziale della documentazione in questione, per altro giustamente limitata dal MPC al 2016, anno in cui è avve- nuto l’accredito incriminato. Spetterà comunque al giudice estero del merito va- lutare se dalla documentazione bancaria inoltrata emerge in concreto una con- nessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in
- 9 -
Ucraina e la stessa documentazione. In definitiva, la trasmissione di quest’ul- tima rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce un’inammissibile fishing expedition.
4. In conclusione, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a complessivi fr. 5'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
- 10 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia è fissata a fr. 5'000.– a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 13 novembre 2023
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Jean-Marc Carnicé - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).