Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Durata del sequestro (art. 33a OAIMP).
Sachverhalt
A. Il 12 settembre 2013, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 24 e 25 febbraio 2014, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei con- fronti di B., C. e altri per titolo di aggiotaggio, falsità in prospetto informativo, ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza della Consob (Commissione Na- zionale per le Società e la Borsa) e bancarotta fraudolenta. In sostanza, l’auto- rità rogante sospetta che alcuni aumenti di capitale riguardanti la D. S.p.A. so- cietà quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana, attiva nell’acquisizione e gestione di partecipazioni, invece di permettere il suo risa- namento sarebbero serviti a risolvere problemi finanziari di altre società in diffi- coltà economiche riconducibili a C. (v. atto 0001 e segg. incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC).
Con il suo complemento del 24 febbraio 2014, l’autorità rogante ha chiesto alle autorità elvetiche, tra l’altro, l’acquisizione di svariata documentazione concer- nente la relazione n. 1 presso la banca A., Lugano, intestata a E. S.p.A., nonché il blocco dei relativi saldi attivi (v. atto 0012 e segg. incarto MPC).
B. Mediante decisione del 25 febbraio 2014, il MPC, cui l’Ufficio federale di giusti- zia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. atto 0028 e seg. incarto MPC), è entrato nel merito della domanda presentata dall’autorità italiana, dichiarando che le edizioni bancarie e il blocco dei conti sarebbero stati ordinati tramite separate decisioni (v. atto 0032 incarto MPC), le quali sono state emanate dando così seguito alle richieste di cui sopra (v. atto 0030 e segg. incarto MPC).
C. Con decisione di chiusura del 18 giugno 2014, il MPC ha ordinato la trasmis- sione alle autorità italiane di svariata documentazione concernente la relazione
n. 1 presso la banca A., intestata a E. S.p.A. (v. atto 0034 e segg. incarto MPC). Esso ha nel contempo mantenuto il blocco del conto “finché l’autorità richie- dente non avrà deciso definitivamente in merito” (v. atto 0040 incarto MPC). La decisione in questione è stata notificata a E. S.p.A. e all’UFG.
D. Tra il 2014 e il 2019, la banca A. ha chiesto a più riprese al MPC il dissequestro della relazione bancaria intestata a E. S.p.A., affinché quest’ultima potesse ver- sare EUR 750'000.– a favore di F. S.r.l. e EUR 250'000.– a favore di G. S.p.A., operazioni tese ad estinguere un contratto di pegno concluso il 7 dicembre 2012 da E. S.p.A. con la banca A. a garanzia di due linee di credito concesse dalla
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banca in questione a F. S.r.l. e G. S.p.A. Le richieste di dissequestro sono sem- pre state respinte dall’autorità d’esecuzione (v. act. 1.A, pag. 3 e segg.). Con scritto dell’8 aprile 2019, la banca A., invocando diritti acquisiti in buona fede sui beni litigiosi, ha ribadito la sua richiesta di dissequestro (v. atto 0209 e segg. incarto MPC).
E. Con decisione di chiusura del 16 dicembre 2019, il MPC ha respinto la richiesta di dissequestro della banca A. e mantenuto il blocco della relazione n. 1 (v. act. 1.A, pag. 11).
F. Il 16 gennaio 2020, la banca A. ha interposto ricorso avverso la suddetta deci- sione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale fe- derale, chiedendo l’annullamento della stessa e lo sblocco della relazione in questione (v. act. 1).
G. Con sentenza del 30 settembre 2020, la presente autorità ha accolto il suddetto ricorso ai sensi dei considerandi, rinviando la causa al MPC e mantenendo il contestato sequestro (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2020.27).
H. Con decisione di chiusura del 19 maggio 2021, il MPC, dopo aver messo in atto quanto previsto dalla sentenza di cui sopra, ha riconfermato il sequestro della relazione bancaria n. 1 presso la banca A. intestata a E. S.p.A. (v. act. 1.A).
I. Il 31 maggio 2021, la banca A. ha interposto ricorso contro la decisione in que- stione dinanzi a questa Corte, postulando l’annullamento della stessa e lo sblocco della relazione bancaria (v. act. 1).
J. Con osservazioni del 16 giugno 2021, l’UFG ha dichiarato di rimettersi al giudi- zio di questa Corte (v. act. 6). Con scritto del medesimo giorno, il MPC ha co- municato di rinunciare a presentare una risposta al ricorso, postulando la reie- zione dello stesso e la conferma della decisione impugnata (v. act. 7).
K. Con replica del 28 giugno 2021, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 10), la ricorrente si è riconfermata nelle sue conclusioni ricorsuali (v. act. 9).
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Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 e 80k AIMP.
E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami con- tro le decisioni di prima istanza delle autorità competenti in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (v. art. 25 cpv.
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e age- vola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in ma- teria penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazio- nale (v. art. 48 n. 2 CAS e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
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E. 1.4 La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiun- tamente alle decisioni incidentali anteriori (art. 80e cpv. 1 AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate sepa- ratamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il se- questro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) oppure mediante la pre- senza di persone che partecipano al processo estero (art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP). Nella fattispecie, va innanzitutto chiarito se la decisione di rifiuto di dis- sequestro del 16 dicembre 2019 è una decisione di chiusura oppure incidentale, in modo tale da definire se l'entrata in materia vada vincolata alla sussistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile.
E. 1.4.1 La decisione mediante la quale un'autorità d'esecuzione in materia di assi- stenza internazionale ordina un sequestro è una decisione incidentale ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP (sentenza del Tribunale federale 1A.245/2002 del 24 febbraio 2003 consid. 1). In linea di massima questo vale anche allorquando l'autorità d'esecuzione conferma un sequestro o respinge una domanda di dis- sequestro (TPF 2007 124 consid. 2.2). In tutti i casi, la procedura in corso deve concludersi infatti con una decisione di chiusura che determini la destinazione finale dei valori (v. art. 74a cpv. 1 unitamente ad art. 80d AIMP), fermo restando che nell'attesa di tale decisione le misure conservative restano in vigore, riser- vato il caso di espressa comunicazione da parte dell'autorità estera che la con- fisca non può più essere pronunciata (v. art. 33a OAIMP), nonché di un’even- tuale violazione del principio di proporzionalità (v. TPF 2007 124 consid.8).
E. 1.4.2 L'art. 74a AIMP regola il destino degli oggetti e valori sequestrati a titolo con- servativo. Tali valori possono essere consegnati allo Stato richiedente in vista di confisca o di restituzione all'avente diritto, segnatamente quando si tratti del prodotto o del ricavo di un reato, del valore di rimpiazzo o dell'indebito profitto (cpv. 2 lett. b). La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato ri- chiedente (cpv. 3). Tale regolamentazione costituisce una particolarità della "piccola assistenza" conformemente alla terza parte dell'AIMP: di regola, è suf- ficiente che una procedura legata ad una causa penale sia pendente all'estero ai sensi dell'art. 63 cpv. 3 AIMP affinché l'assistenza sia concessa; ciò significa che l'assistenza può essere fornita ad uno stadio molto precoce della proce- dura. Per contro, la consegna di valori a scopo di confisca o di restituzione è, di regola, unicamente possibile dopo la chiusura della procedura penale o di con- fisca estera, allorquando esiste una sentenza esecutiva (DTF 126 II 462 consid. 5c; 123 II 595 consid. 4 e 5; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.207 del 6 novembre 2008 consid. 2.3). In certi casi, la giurisprudenza ha ammesso che tale sistema può sfociare in situazioni insoddisfacenti, dovute al fatto che i sequestri conservativi ordinati in esecuzione di domande di assi- stenza possono protrarsi notevolmente nel tempo, segnatamente a causa di
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esigenze procedurali nello Stato richiedente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006 consid. 1; TPF 2007 124 consid. 2.3.4; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2009.159 dell'8 marzo 2010 consid. 2). Orbene, secondo il Tribunale federale, i titolari di conti bancari sequestrati da lungo tempo devono poter disporre della possibilità di far riesaminare da un'au- torità giudiziaria la legalità, rispettivamente la proporzionalità della misura coer- citiva prima dell'emanazione di una decisione di dissequestro o di consegna dei fondi allo Stato richiedente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006 consid. 1). In questi casi, è d'uopo considerare, a livello proce- durale, la decisione di sequestro una decisione di chiusura, ciò che ha come prima conseguenza che l'ammissibilità del ricorso non è subordinata all'esi- stenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e, come seconda conseguenza, che il termine per interporre ricorso non è quello più breve previsto per le decisioni incidentali (art. 80k AIMP). Come già rilevato nella sentenza del 30 settembre 2020 (v. RR.2020.27 consid. 1.4.2), quanto precede deve applicarsi anche nella fattispecie. Quindi la ricevibilità del gravame non è in concreto subordinata all’esistenza di un pregiudizio imme- diato e irreparabile ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP e il termine di ricorso non è quello di dieci giorni previsto per le decisioni incidentali ma di trenta giorni. Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura del 19 maggio 2021, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv.
E. 1.4.3 Giusta l’art. 80h lett. b AIMP, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personal- mente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa. Trattandosi più particolarmente di un sequestro e di una trasmissione di averi bancari, solo il titolare del conto è di principio legittimato a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). La giurisprudenza ha tuttavia già avuto modo di affermare che anche i terzi al beneficio di un diritto reale o di un diritto reale limitato possono invocare pretese sugli oggetti o i valori destinati a essere consegnati allo Stato rogante (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.132 del 29 gennaio 2020 consid. 1.4 con rinvii; ZIMMERMANN, La coo- pération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 526, pag. 561, con rinvii giurisprudenziali).
In concreto, la banca A. non è titolare del conto oggetto della decisione impu- gnata. Essa vanta tuttavia un diritto reale limitato sugli averi depositati sul conto in questione (v. sentenza RR.2020.27 consid. 1.4.3), per cui allo stato della pro- cedura la sua legittimazione ricorsuale è data.
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E. 2 La ricorrente afferma innanzitutto che, avendo la domanda di assistenza giudi- ziaria del 13 dicembre 2013, con i suoi complementi, per oggetto i reati di ag- giotaggio, falso in prospetto ed ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza ed essendo la relativa procedura conclusasi con sentenza del Tribunale Ordi- nario di Milano dell’8 febbraio 2018, senza richiesta di confisca dei beni litigiosi, la rogatoria sarebbe divenuta priva d’oggetto, con la conseguenza che l’attuale misura di sequestro non poggerebbe su alcuna valida richiesta di assistenza giudiziaria. Inoltre, le informazioni fornite dall’autorità rogante a seguito delle richieste di chiarimenti del MPC, permetterebbero di ulteriormente dimostrare che la richiesta italiana di mantenimento del sequestro degli averi di E. S.p.A. presso la banca A. sarebbe estranea alle procedure/scopi dell’assistenza giu- diziaria internazionale in materia penale. Tale richiesta avrebbe infatti una con- notazione civile e non penale.
E. 2.1 L’AIMP disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispon- gano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente l’assistenza per un procedimento penale all’estero (art. 1 cpv. 1 lett. b AIMP). Essa s’applica soltanto alle cause penali in cui il diritto dello Stato richiedente consente di adire il giudice (art. 1 cpv. 3 AIMP; v. anche art. 63 cpv. 1 e 3 AIMP).
E. 2.2 In concreto, in seguito alla sentenza di questo Tribunale del 30 settembre 2020, il MPC, oltre a trasmettere alla ricorrente alcuni documenti non ancora in suo possesso (v. sentenza RR.2020.27 consid. 2.2), ha contattato l’autorità rogante al fine di ottenere ulteriori chiarimenti sul sequestro litigioso (v. act. 7.1; sen- tenza RR.2020.27 consid. 2.5). Con scritto del 9 dicembre 2020 (v. act. 7.5), l’autorità rogante ha informato il MPC che la conferma del sequestro litigioso è attualmente richiesta nell’ambito del procedimento penale n. 4523/2015 per bancarotta fraudolenta patrimoniale a carico di C. e altri amministratori di E. S.p.A. e della sua controllata H., procedimento per il quale è stato emesso l’avviso di conclusione delle indagini preliminari (documento trasmesso al MPC), atto prodromico rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio con la quale il Pubblico Ministero avrebbe avviato l’azione penale. La Procura milanese ha quindi affermato che “è interesse di quest’ufficio mantenere, di conseguenza, il sequestro sulla relazione bancaria nr. 1 intestata a E. spa, in quanto le disponi- bilità monetarie ivi presenti rappresentano profitti di attività distrattive e/o dissi- patorie commesse in danno del ceto creditorio di E. spa e potranno di conse- guenza essere confiscati all’esito del processo per bancarotta che lo scrivente Ufficio si accinge ad avviare” (ibidem, pag. 1 e seg.). L’autorità rogante conclude dichiarando che “come si evince dalla lettura del capo d’imputazione sub 1), il conto n. 1 aperto presso la banca A. di Lugano è stato illecitamente utilizzato per prestare garanzie a favore di terze società senza alcuna contropartita per la società E. spa, nonché per erogare un finanziamento di euro 1'018'347.04 a
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favore della controllante D. S.p.A., al solo fine di soddisfare creditori di quest’ul- tima. Riteniamo sulla base delle risultanze investigative acquisite che il saldo attivo ancora disponibile sulla predetta relazione bancaria spetti alla società E. S.p.A.” (ibidem, pag. 2). Si tratta di affermazioni chiare e inequivocabili di cui non vi è alcuna ragione di dubitare. Appurato che il sequestro litigioso è richiesto dalle autorità italiane nell’ambito di un procedimento penale attualmente in corso, le censure in questo ambito vanno respinte senza necessità di ulteriori approfondimenti.
E. 3 L’insorgente sostiene che gli averi oggetto di sequestro non sarebbero in alcun modo in connessione con i reati ipotizzati dall’autorità rogante, non potendo es- sere gli averi depositati sulla relazione intestata a E. S.p.A. stati sottratti alla società stessa nell’ambito del reato di bancarotta fraudolenta. Tali averi, ancor- ché gravati da un diritto di pegno in favore della banca A., risulterebbero essere “proprietà” di E. S.p.A. stessa.
E. 3.1 L’art. 74a cpv. 1 AIMP prevede che gli oggetti o i beni sequestrati a scopo con- servativo possono essere consegnati su richiesta all’autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria (art. 80d). Secondo il capoverso 2 della stessa disposizione, gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: og- getti con i quali è stato commesso un reato (lett. a); il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l’indebito profitto (lett. b); i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato e il valore di rimpiazzo (lett. c).
E. 3.2 In concreto, occorre rilevare che i beni sequestrati sono stati trasferiti da un conto di E. S.p.A. in Italia a un conto della stessa in Svizzera. Agli indagati, e in special modo a chi ha effettuato il trasferimento, viene contestato di aver volu- tamente allontanato, e reso più difficilmente recuperabili (o parzialmente irrecu- perabili), visto il passaggio della frontiera, valori di pertinenza della società, e di avere, con la costituzione di pegni in Svizzera senza controprestazione per E. S.p.A., impoverito quest’ultima, ciò che avrebbe concorso al fallimento della stessa e alla realizzazione della presunta bancarotta fraudolenta ai suoi danni. Quanto precede permette di concludere che i beni litigiosi possono senz’altro essere considerati il prodotto di un reato. Anche tale censura va quindi disat- tesa.
E. 4 L’insorgente ritiene di avere reso verosimile di avere acquisito in buona fede i diritti reali sui beni litigiosi, ciò che le darebbe il diritto di opporsi al seque- stro/confisca.
E. 4.1 - 9 -
E. 4.1.1 Secondo l'art. 74a cpv. 4 AIMP, gli oggetti o i beni possono essere trattenuti in Svizzera se il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera (lett. a); un'autorità fa valere diritti su di essi (lett. b); una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero (lett. c); gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Sviz- zera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera (lett. d). Giusta il capo- verso 5 di tale disposizione, se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene riman- data fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all’avente diritto solo se lo Stato richiedente vi ac- consente (lett. a), nel caso del capoverso 4 lett. b, l’autorità dà il suo consenso (lett. b) o la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un’autorità giudi- ziaria svizzera (lett. c).
E. 4.1.2 La nozione di buona fede ai sensi dell’art. 74a cpv. 4 AIMP equivale a quella di cui all’art. 70 cpv. 2 CP. Quest’ultima disposizione prevede (riprendendo il testo del vecchio art. 59 n. 1 cpv. 2) che la confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustifi- cata (v. AEPLI, Commentario basilese, n. 61 ad art. 74a AIMP; HARARI, Remise internationale d'objets et valeurs, réflexions à l'occasion de la modification de l'EIMP, in: Etudes en l'honneur de Dominique Poncet, 1997, pag. 192 e seg.). Se il terzo sa o non può ignorare che i valori sono il risultato di un’infrazione, non è più protetto (v. DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Pe- tit Commentaire du Code pénal, 2a ediz. 2017, n. 21 ad art. 70 CP). Ciò è se- gnatamente il caso quando egli, benché non ricettatore, ha agito sapendo che i valori patrimoniali acquistati erano il prodotto o la ricompensa di un reato o che avrebbe dovuto, viste le circostanze, presumere l'origine delittuosa dei valori patrimoniali acquistati. La norma è analogamente applicabile anche ai terzi pos- sessori titolari di un diritto reale limitato. Si pensi per esempio al caso in cui i valori patrimoniali fossero stati forniti in pegno a titolo di garanzia per un credito (Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare del 30 giugno 1993, FF 1993 193, 219 e seg.). Devono essere prese in considerazione tutte le circostanze, segnata- mente la possibilità che aveva il terzo di ottenere delle informazioni (v. BAUMANN, Commentario basilese, 4a ediz. 2019, n. 58 ad art. 70/71 CP). La confisca non può essere ordinata se il terzo sa semplicemente che è stato av- viato un procedimento penale contro il suo partner commerciale, ma non di- spone di informazioni specifiche. Seguendo la dottrina maggioritaria, il Tribu- nale federale ha affermato che il terzo deve avere una conoscenza certa dei fatti che avrebbero giustificato la confisca o, quanto meno, deve considerare la loro esistenza seriamente possibile, o deve essere a conoscenza dei reati da cui provengono i valori o deve avere avuto perlomeno seri indizi che i valori
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provengano da un reato. In altre parole, la confisca nei confronti di un terzo sarà possibile solo se il terzo ha una conoscenza – corrispondente al dolo eventuale
– dei fatti che giustifica la confisca (v. sentenza del Tribunale federale 6S.298/2005 del 24 febbraio 2006 consid. 4.2, con rinvii dottrinali).
E. 4.2 In concreto, sulla base degli atti dell’incarto, si constata che la ricorrente non è implicata nell’inchiesta penale estera: essa deve quindi essere considerata un terzo estraneo al reato. Essa ha inoltre la sua sede in Svizzera (v. act. 1.2), Paese in cui i diritti di pegno qui in questione sono stati costituiti (v. act. 1.0, doc. M e T; atto 0167 e segg. incarto MPC), e le sue pretese non risultano garantite dallo Stato richiedente. L’adempimento di tali condizioni non è stato del resto messo in discussione dal MPC. Resta quindi da esaminare la buona fede della ricorrente, ossia verificare se quest’ultima sapeva o avrebbe dovuto presumere che i beni litigiosi sui quali ha acquisito dei diritti reali limitati potes- sero essere legati ad un reato penale, in concreto costituito dall’ipotetica sottra- zione fraudolenta di risorse di E. S.p.A. alla procedura fallimentare. Tale verifica deve rapportarsi al momento della costituzione dei diritti di pegno e non a fatti o elementi sopravvenienti.
E. 4.3.1 Il MPC contesta la buona fede della ricorrente. A suo dire, quest’ultima, nel maggio del 2012, ossia al momento dell’apertura del conto di E. S.p.A., non avrebbe proceduto ai necessari approfondimenti sullo stato d’insolvenza della società, ciò che le avrebbe permesso di constatare lo stato d’indebitamento della stessa. Inoltre, la ricorrente non avrebbe esposto sin dall’inizio e in ma- niera chiara e lineare lo svolgimento delle operazioni legate alla costituzione dei pegni, precisato che la sua condotta non sarebbe stata proattiva nei confronti dell’autorità d’esecuzione, fornendo a stento quanto richiesto da quest’ultima. Altra circostanza, a suo dire, poco trasparente concernerebbe l’istruzione che la ricorrente avrebbe ricevuto in data 26 febbraio 2014, “ovvero un giorno dopo l’ordine di sequestro impartito dal MPC, da parte di E. S.p.A. di versare EUR 750'000.00 a favore di F. srl a estinzione della garanzia da essa prestata in favore di quest’ultima. Infatti, oltre alla questione dell’esattezza o meno della data indicata su tale ordine – a dire della banca, il documento attestante l’ordine di bonifico porterebbe erroneamente la data dell’11 febbraio 2013, anziché 11 febbraio 2014 – non si capisce come mai sia stata E. S.p.A. a impartire tale disposizione e come la banca sottoponendo detta richiesta al MPC non abbia parimenti fornito delle spiegazioni atte a contestualizzare la situazione” (act. 1.0, doc. A, pag. 10).
E. 4.3.2 La ricorrente, dal canto suo, sostiene che lo stato d’insolvenza/indebitamento di E. S.p.A. non ha rilevanza nella fattispecie, pur precisando che una banca non aprirebbe mai un conto ad una società indebitata. Ciò che in realtà risulte- rebbe determinante sarebbe la conoscenza o meno, da parte sua, della volontà
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degli indagati di sottrarre delle risorse a E. S.p.A. nell’ambito della procedura fallimentare, fallimento che è stato pronunciato nel dicembre 2014. Le opera- zioni di credito/finanziamento alle società F. S.r.l. e G. S.p.A. si sarebbero inse- rite nella normale prassi e attività della banca. Inoltre, F. S.r.l., G. S.p.A. e E. S.p.A. farebbero parte del medesimo gruppo, per cui la ricorrente non avrebbe potuto avere alcun sospetto riguardo al reato ipotizzato di bancarotta fraudolenta. Per tacere del fatto che le operazioni sul conto litigioso intervenute in marzo/aprile 2013 fra i conti di E. S.p.A. in Italia e in Svizzera sarebbero operazioni di giroconto compatibili con lo scopo della relazione bancaria presso la ricorrente, ossia tesoreria societaria. Essendo poi i due conti di E. S.p.A., non vi sarebbe stata nessuna volontà di sottrazione. Le operazioni in questione sa- rebbero comunque posteriori alla costituzione dei pegni. Premesso che E. S.p.A. era quotata alla Borsa di Milano, ciò che implica la sorveglianza di Consob, la banca avrebbe raccolto informazioni secondo cui la società avrebbe sottoscritto ad inizio 2012 diversi contratti con I., i quali le avrebbero consentito di incassare EUR 25 milioni in tre anni. La ricorrente non avrebbe evidente- mente potuto conoscere la decisione del Tribunale di Milano dell’8 febbraio 2018 che ha constatato lo stato d’indebitamento di E. S.p.A. Essa rileva che al momento della costituzione dei pegni sul conto vi sarebbe stato del denaro (EUR 1'220'000.– il 7 dicembre 2012 e EUR 3'800'000.– il 17 luglio 2013) pro- veniente da E. S.p.A. stessa. Per quanto riguarda l’asserita poca linearità e passività mostrata dalla ricorrente nei confronti del MPC, questi sarebbero aspetti che, seppur contestati, non conterebbero nulla nella valutazione della buona fede. Determinanti per dirimere tale questione sarebbero unicamente gli elementi presenti al momento della costituzione dei pegni e non quelli posteriori.
E. 4.4 Questa Corte ritiene che determinante in concreto non è sapere se la ricorrente fosse al corrente o meno della reale situazione finanziaria di E. S.p.A., anche se gli elementi da essa invocati non sembrerebbero evidenziare una situazione economica precaria al momento della costituzione dei pegni, ma il fatto che E. S.p.A. si sia resa garante dei prestiti concessi dalla banca A. a F. S.r.l. e G. S.p.A. senza contropartita. Se è vero che le operazioni di credito/finanzia- mento si inseriscono nella normale attività di una banca, più problematiche e inusuali sono le garanzie di prestiti fornite a titolo gratuito, segnatamente in am- bito societario e commerciale. Il fatto che E. S.p.A., F. S.r.l. e G. S.p.A. avreb- bero fatto parte del medesimo gruppo non è dirimente, dato che le tre società erano in ogni caso delle entità giuridiche a sé stanti, con propri interessi econo- mici e un proprio azionariato. La costituzione da parte di E. S.p.A. di pegni a favore di F. S.r.l. e G. S.p.A., senza controprestazione da parte di quest’ultime, ha impoverito E. S.p.A. e i suoi azionisti e, sebbene le tre società facessero parte di un medesimo gruppo, la ricorrente avrebbe dovuto approfondire i motivi legati a tale operazione gratuita, al fine di verificare la possibile esistenza di conflitti di interessi tra i rappresentanti delle tre società e di escludere eventuali atti distrattivi a scapito di E. S.p.A. Ciò constatato, ininfluenti per il presente
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giudizio risultano essere le considerazioni legate ai trasferimenti di denaro tra i conti bancari italiani e quello svizzero di E. S.p.A., così come il comportamento della ricorrente nei confronti del MPC dopo la costituzione dei pegni. In defini- tiva, non avendo la ricorrente, a fronte di un’operazione palesemente svantag- giosa per E. S.p.A., proceduto a quegli approfondimenti e a quelle verifiche, sia presso E. S.p.A. che in seno a F. S.r.l. e G. S.p.A., tesi a chiarire il quadro e le motivazioni alla base dei contratti di pegno e di prestito in questione – visti i valori giacenti sul suo conto in Svizzera (v. supra consid. 4.3.2), vi era anzitutto da chiedersi come mai E. S.p.A. non abbia essa stessa prestato direttamente del denaro a F. S.r.l. e G. S.p.A. invece di far capo alla banca A. –, la sua buona fede non è stata resa verosimile ai sensi dell’art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP. La censura va pertanto respinta e il sequestro della relazione bancaria n. 1 presso la banca A. intestata a E. S.p.A. confermato.
E. 5 In conclusione, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 6 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 7'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 7'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 18 agosto 2021 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
BANCA A., rappresentata dall'avv. Matteo Galante,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2021.97
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Fatti: A. Il 12 settembre 2013, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 24 e 25 febbraio 2014, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei con- fronti di B., C. e altri per titolo di aggiotaggio, falsità in prospetto informativo, ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza della Consob (Commissione Na- zionale per le Società e la Borsa) e bancarotta fraudolenta. In sostanza, l’auto- rità rogante sospetta che alcuni aumenti di capitale riguardanti la D. S.p.A. so- cietà quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana, attiva nell’acquisizione e gestione di partecipazioni, invece di permettere il suo risa- namento sarebbero serviti a risolvere problemi finanziari di altre società in diffi- coltà economiche riconducibili a C. (v. atto 0001 e segg. incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC).
Con il suo complemento del 24 febbraio 2014, l’autorità rogante ha chiesto alle autorità elvetiche, tra l’altro, l’acquisizione di svariata documentazione concer- nente la relazione n. 1 presso la banca A., Lugano, intestata a E. S.p.A., nonché il blocco dei relativi saldi attivi (v. atto 0012 e segg. incarto MPC).
B. Mediante decisione del 25 febbraio 2014, il MPC, cui l’Ufficio federale di giusti- zia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. atto 0028 e seg. incarto MPC), è entrato nel merito della domanda presentata dall’autorità italiana, dichiarando che le edizioni bancarie e il blocco dei conti sarebbero stati ordinati tramite separate decisioni (v. atto 0032 incarto MPC), le quali sono state emanate dando così seguito alle richieste di cui sopra (v. atto 0030 e segg. incarto MPC).
C. Con decisione di chiusura del 18 giugno 2014, il MPC ha ordinato la trasmis- sione alle autorità italiane di svariata documentazione concernente la relazione
n. 1 presso la banca A., intestata a E. S.p.A. (v. atto 0034 e segg. incarto MPC). Esso ha nel contempo mantenuto il blocco del conto “finché l’autorità richie- dente non avrà deciso definitivamente in merito” (v. atto 0040 incarto MPC). La decisione in questione è stata notificata a E. S.p.A. e all’UFG.
D. Tra il 2014 e il 2019, la banca A. ha chiesto a più riprese al MPC il dissequestro della relazione bancaria intestata a E. S.p.A., affinché quest’ultima potesse ver- sare EUR 750'000.– a favore di F. S.r.l. e EUR 250'000.– a favore di G. S.p.A., operazioni tese ad estinguere un contratto di pegno concluso il 7 dicembre 2012 da E. S.p.A. con la banca A. a garanzia di due linee di credito concesse dalla
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banca in questione a F. S.r.l. e G. S.p.A. Le richieste di dissequestro sono sem- pre state respinte dall’autorità d’esecuzione (v. act. 1.A, pag. 3 e segg.). Con scritto dell’8 aprile 2019, la banca A., invocando diritti acquisiti in buona fede sui beni litigiosi, ha ribadito la sua richiesta di dissequestro (v. atto 0209 e segg. incarto MPC).
E. Con decisione di chiusura del 16 dicembre 2019, il MPC ha respinto la richiesta di dissequestro della banca A. e mantenuto il blocco della relazione n. 1 (v. act. 1.A, pag. 11).
F. Il 16 gennaio 2020, la banca A. ha interposto ricorso avverso la suddetta deci- sione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale fe- derale, chiedendo l’annullamento della stessa e lo sblocco della relazione in questione (v. act. 1).
G. Con sentenza del 30 settembre 2020, la presente autorità ha accolto il suddetto ricorso ai sensi dei considerandi, rinviando la causa al MPC e mantenendo il contestato sequestro (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2020.27).
H. Con decisione di chiusura del 19 maggio 2021, il MPC, dopo aver messo in atto quanto previsto dalla sentenza di cui sopra, ha riconfermato il sequestro della relazione bancaria n. 1 presso la banca A. intestata a E. S.p.A. (v. act. 1.A).
I. Il 31 maggio 2021, la banca A. ha interposto ricorso contro la decisione in que- stione dinanzi a questa Corte, postulando l’annullamento della stessa e lo sblocco della relazione bancaria (v. act. 1).
J. Con osservazioni del 16 giugno 2021, l’UFG ha dichiarato di rimettersi al giudi- zio di questa Corte (v. act. 6). Con scritto del medesimo giorno, il MPC ha co- municato di rinunciare a presentare una risposta al ricorso, postulando la reie- zione dello stesso e la conferma della decisione impugnata (v. act. 7).
K. Con replica del 28 giugno 2021, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 10), la ricorrente si è riconfermata nelle sue conclusioni ricorsuali (v. act. 9).
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Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto: 1. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami con- tro le decisioni di prima istanza delle autorità competenti in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (v. art. 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] e art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]).
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e age- vola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in ma- teria penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazio- nale (v. art. 48 n. 2 CAS e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
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1.4 La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiun- tamente alle decisioni incidentali anteriori (art. 80e cpv. 1 AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate sepa- ratamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il se- questro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) oppure mediante la pre- senza di persone che partecipano al processo estero (art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP). Nella fattispecie, va innanzitutto chiarito se la decisione di rifiuto di dis- sequestro del 16 dicembre 2019 è una decisione di chiusura oppure incidentale, in modo tale da definire se l'entrata in materia vada vincolata alla sussistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile.
1.4.1 La decisione mediante la quale un'autorità d'esecuzione in materia di assi- stenza internazionale ordina un sequestro è una decisione incidentale ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP (sentenza del Tribunale federale 1A.245/2002 del 24 febbraio 2003 consid. 1). In linea di massima questo vale anche allorquando l'autorità d'esecuzione conferma un sequestro o respinge una domanda di dis- sequestro (TPF 2007 124 consid. 2.2). In tutti i casi, la procedura in corso deve concludersi infatti con una decisione di chiusura che determini la destinazione finale dei valori (v. art. 74a cpv. 1 unitamente ad art. 80d AIMP), fermo restando che nell'attesa di tale decisione le misure conservative restano in vigore, riser- vato il caso di espressa comunicazione da parte dell'autorità estera che la con- fisca non può più essere pronunciata (v. art. 33a OAIMP), nonché di un’even- tuale violazione del principio di proporzionalità (v. TPF 2007 124 consid.8).
1.4.2 L'art. 74a AIMP regola il destino degli oggetti e valori sequestrati a titolo con- servativo. Tali valori possono essere consegnati allo Stato richiedente in vista di confisca o di restituzione all'avente diritto, segnatamente quando si tratti del prodotto o del ricavo di un reato, del valore di rimpiazzo o dell'indebito profitto (cpv. 2 lett. b). La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato ri- chiedente (cpv. 3). Tale regolamentazione costituisce una particolarità della "piccola assistenza" conformemente alla terza parte dell'AIMP: di regola, è suf- ficiente che una procedura legata ad una causa penale sia pendente all'estero ai sensi dell'art. 63 cpv. 3 AIMP affinché l'assistenza sia concessa; ciò significa che l'assistenza può essere fornita ad uno stadio molto precoce della proce- dura. Per contro, la consegna di valori a scopo di confisca o di restituzione è, di regola, unicamente possibile dopo la chiusura della procedura penale o di con- fisca estera, allorquando esiste una sentenza esecutiva (DTF 126 II 462 consid. 5c; 123 II 595 consid. 4 e 5; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.207 del 6 novembre 2008 consid. 2.3). In certi casi, la giurisprudenza ha ammesso che tale sistema può sfociare in situazioni insoddisfacenti, dovute al fatto che i sequestri conservativi ordinati in esecuzione di domande di assi- stenza possono protrarsi notevolmente nel tempo, segnatamente a causa di
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esigenze procedurali nello Stato richiedente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006 consid. 1; TPF 2007 124 consid. 2.3.4; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2009.159 dell'8 marzo 2010 consid. 2). Orbene, secondo il Tribunale federale, i titolari di conti bancari sequestrati da lungo tempo devono poter disporre della possibilità di far riesaminare da un'au- torità giudiziaria la legalità, rispettivamente la proporzionalità della misura coer- citiva prima dell'emanazione di una decisione di dissequestro o di consegna dei fondi allo Stato richiedente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006 consid. 1). In questi casi, è d'uopo considerare, a livello proce- durale, la decisione di sequestro una decisione di chiusura, ciò che ha come prima conseguenza che l'ammissibilità del ricorso non è subordinata all'esi- stenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e, come seconda conseguenza, che il termine per interporre ricorso non è quello più breve previsto per le decisioni incidentali (art. 80k AIMP). Come già rilevato nella sentenza del 30 settembre 2020 (v. RR.2020.27 consid. 1.4.2), quanto precede deve applicarsi anche nella fattispecie. Quindi la ricevibilità del gravame non è in concreto subordinata all’esistenza di un pregiudizio imme- diato e irreparabile ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP e il termine di ricorso non è quello di dieci giorni previsto per le decisioni incidentali ma di trenta giorni. Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura del 19 maggio 2021, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
1.4.3 Giusta l’art. 80h lett. b AIMP, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personal- mente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa. Trattandosi più particolarmente di un sequestro e di una trasmissione di averi bancari, solo il titolare del conto è di principio legittimato a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). La giurisprudenza ha tuttavia già avuto modo di affermare che anche i terzi al beneficio di un diritto reale o di un diritto reale limitato possono invocare pretese sugli oggetti o i valori destinati a essere consegnati allo Stato rogante (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.132 del 29 gennaio 2020 consid. 1.4 con rinvii; ZIMMERMANN, La coo- pération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 526, pag. 561, con rinvii giurisprudenziali).
In concreto, la banca A. non è titolare del conto oggetto della decisione impu- gnata. Essa vanta tuttavia un diritto reale limitato sugli averi depositati sul conto in questione (v. sentenza RR.2020.27 consid. 1.4.3), per cui allo stato della pro- cedura la sua legittimazione ricorsuale è data.
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2. La ricorrente afferma innanzitutto che, avendo la domanda di assistenza giudi- ziaria del 13 dicembre 2013, con i suoi complementi, per oggetto i reati di ag- giotaggio, falso in prospetto ed ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza ed essendo la relativa procedura conclusasi con sentenza del Tribunale Ordi- nario di Milano dell’8 febbraio 2018, senza richiesta di confisca dei beni litigiosi, la rogatoria sarebbe divenuta priva d’oggetto, con la conseguenza che l’attuale misura di sequestro non poggerebbe su alcuna valida richiesta di assistenza giudiziaria. Inoltre, le informazioni fornite dall’autorità rogante a seguito delle richieste di chiarimenti del MPC, permetterebbero di ulteriormente dimostrare che la richiesta italiana di mantenimento del sequestro degli averi di E. S.p.A. presso la banca A. sarebbe estranea alle procedure/scopi dell’assistenza giu- diziaria internazionale in materia penale. Tale richiesta avrebbe infatti una con- notazione civile e non penale.
2.1 L’AIMP disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispon- gano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente l’assistenza per un procedimento penale all’estero (art. 1 cpv. 1 lett. b AIMP). Essa s’applica soltanto alle cause penali in cui il diritto dello Stato richiedente consente di adire il giudice (art. 1 cpv. 3 AIMP; v. anche art. 63 cpv. 1 e 3 AIMP).
2.2 In concreto, in seguito alla sentenza di questo Tribunale del 30 settembre 2020, il MPC, oltre a trasmettere alla ricorrente alcuni documenti non ancora in suo possesso (v. sentenza RR.2020.27 consid. 2.2), ha contattato l’autorità rogante al fine di ottenere ulteriori chiarimenti sul sequestro litigioso (v. act. 7.1; sen- tenza RR.2020.27 consid. 2.5). Con scritto del 9 dicembre 2020 (v. act. 7.5), l’autorità rogante ha informato il MPC che la conferma del sequestro litigioso è attualmente richiesta nell’ambito del procedimento penale n. 4523/2015 per bancarotta fraudolenta patrimoniale a carico di C. e altri amministratori di E. S.p.A. e della sua controllata H., procedimento per il quale è stato emesso l’avviso di conclusione delle indagini preliminari (documento trasmesso al MPC), atto prodromico rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio con la quale il Pubblico Ministero avrebbe avviato l’azione penale. La Procura milanese ha quindi affermato che “è interesse di quest’ufficio mantenere, di conseguenza, il sequestro sulla relazione bancaria nr. 1 intestata a E. spa, in quanto le disponi- bilità monetarie ivi presenti rappresentano profitti di attività distrattive e/o dissi- patorie commesse in danno del ceto creditorio di E. spa e potranno di conse- guenza essere confiscati all’esito del processo per bancarotta che lo scrivente Ufficio si accinge ad avviare” (ibidem, pag. 1 e seg.). L’autorità rogante conclude dichiarando che “come si evince dalla lettura del capo d’imputazione sub 1), il conto n. 1 aperto presso la banca A. di Lugano è stato illecitamente utilizzato per prestare garanzie a favore di terze società senza alcuna contropartita per la società E. spa, nonché per erogare un finanziamento di euro 1'018'347.04 a
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favore della controllante D. S.p.A., al solo fine di soddisfare creditori di quest’ul- tima. Riteniamo sulla base delle risultanze investigative acquisite che il saldo attivo ancora disponibile sulla predetta relazione bancaria spetti alla società E. S.p.A.” (ibidem, pag. 2). Si tratta di affermazioni chiare e inequivocabili di cui non vi è alcuna ragione di dubitare. Appurato che il sequestro litigioso è richiesto dalle autorità italiane nell’ambito di un procedimento penale attualmente in corso, le censure in questo ambito vanno respinte senza necessità di ulteriori approfondimenti.
3. L’insorgente sostiene che gli averi oggetto di sequestro non sarebbero in alcun modo in connessione con i reati ipotizzati dall’autorità rogante, non potendo es- sere gli averi depositati sulla relazione intestata a E. S.p.A. stati sottratti alla società stessa nell’ambito del reato di bancarotta fraudolenta. Tali averi, ancor- ché gravati da un diritto di pegno in favore della banca A., risulterebbero essere “proprietà” di E. S.p.A. stessa.
3.1 L’art. 74a cpv. 1 AIMP prevede che gli oggetti o i beni sequestrati a scopo con- servativo possono essere consegnati su richiesta all’autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria (art. 80d). Secondo il capoverso 2 della stessa disposizione, gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: og- getti con i quali è stato commesso un reato (lett. a); il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l’indebito profitto (lett. b); i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato e il valore di rimpiazzo (lett. c).
3.2 In concreto, occorre rilevare che i beni sequestrati sono stati trasferiti da un conto di E. S.p.A. in Italia a un conto della stessa in Svizzera. Agli indagati, e in special modo a chi ha effettuato il trasferimento, viene contestato di aver volu- tamente allontanato, e reso più difficilmente recuperabili (o parzialmente irrecu- perabili), visto il passaggio della frontiera, valori di pertinenza della società, e di avere, con la costituzione di pegni in Svizzera senza controprestazione per E. S.p.A., impoverito quest’ultima, ciò che avrebbe concorso al fallimento della stessa e alla realizzazione della presunta bancarotta fraudolenta ai suoi danni. Quanto precede permette di concludere che i beni litigiosi possono senz’altro essere considerati il prodotto di un reato. Anche tale censura va quindi disat- tesa.
4. L’insorgente ritiene di avere reso verosimile di avere acquisito in buona fede i diritti reali sui beni litigiosi, ciò che le darebbe il diritto di opporsi al seque- stro/confisca.
4.1
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4.1.1 Secondo l'art. 74a cpv. 4 AIMP, gli oggetti o i beni possono essere trattenuti in Svizzera se il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera (lett. a); un'autorità fa valere diritti su di essi (lett. b); una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero (lett. c); gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Sviz- zera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera (lett. d). Giusta il capo- verso 5 di tale disposizione, se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene riman- data fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all’avente diritto solo se lo Stato richiedente vi ac- consente (lett. a), nel caso del capoverso 4 lett. b, l’autorità dà il suo consenso (lett. b) o la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un’autorità giudi- ziaria svizzera (lett. c).
4.1.2 La nozione di buona fede ai sensi dell’art. 74a cpv. 4 AIMP equivale a quella di cui all’art. 70 cpv. 2 CP. Quest’ultima disposizione prevede (riprendendo il testo del vecchio art. 59 n. 1 cpv. 2) che la confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustifi- cata (v. AEPLI, Commentario basilese, n. 61 ad art. 74a AIMP; HARARI, Remise internationale d'objets et valeurs, réflexions à l'occasion de la modification de l'EIMP, in: Etudes en l'honneur de Dominique Poncet, 1997, pag. 192 e seg.). Se il terzo sa o non può ignorare che i valori sono il risultato di un’infrazione, non è più protetto (v. DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Pe- tit Commentaire du Code pénal, 2a ediz. 2017, n. 21 ad art. 70 CP). Ciò è se- gnatamente il caso quando egli, benché non ricettatore, ha agito sapendo che i valori patrimoniali acquistati erano il prodotto o la ricompensa di un reato o che avrebbe dovuto, viste le circostanze, presumere l'origine delittuosa dei valori patrimoniali acquistati. La norma è analogamente applicabile anche ai terzi pos- sessori titolari di un diritto reale limitato. Si pensi per esempio al caso in cui i valori patrimoniali fossero stati forniti in pegno a titolo di garanzia per un credito (Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare del 30 giugno 1993, FF 1993 193, 219 e seg.). Devono essere prese in considerazione tutte le circostanze, segnata- mente la possibilità che aveva il terzo di ottenere delle informazioni (v. BAUMANN, Commentario basilese, 4a ediz. 2019, n. 58 ad art. 70/71 CP). La confisca non può essere ordinata se il terzo sa semplicemente che è stato av- viato un procedimento penale contro il suo partner commerciale, ma non di- spone di informazioni specifiche. Seguendo la dottrina maggioritaria, il Tribu- nale federale ha affermato che il terzo deve avere una conoscenza certa dei fatti che avrebbero giustificato la confisca o, quanto meno, deve considerare la loro esistenza seriamente possibile, o deve essere a conoscenza dei reati da cui provengono i valori o deve avere avuto perlomeno seri indizi che i valori
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provengano da un reato. In altre parole, la confisca nei confronti di un terzo sarà possibile solo se il terzo ha una conoscenza – corrispondente al dolo eventuale
– dei fatti che giustifica la confisca (v. sentenza del Tribunale federale 6S.298/2005 del 24 febbraio 2006 consid. 4.2, con rinvii dottrinali).
4.2 In concreto, sulla base degli atti dell’incarto, si constata che la ricorrente non è implicata nell’inchiesta penale estera: essa deve quindi essere considerata un terzo estraneo al reato. Essa ha inoltre la sua sede in Svizzera (v. act. 1.2), Paese in cui i diritti di pegno qui in questione sono stati costituiti (v. act. 1.0, doc. M e T; atto 0167 e segg. incarto MPC), e le sue pretese non risultano garantite dallo Stato richiedente. L’adempimento di tali condizioni non è stato del resto messo in discussione dal MPC. Resta quindi da esaminare la buona fede della ricorrente, ossia verificare se quest’ultima sapeva o avrebbe dovuto presumere che i beni litigiosi sui quali ha acquisito dei diritti reali limitati potes- sero essere legati ad un reato penale, in concreto costituito dall’ipotetica sottra- zione fraudolenta di risorse di E. S.p.A. alla procedura fallimentare. Tale verifica deve rapportarsi al momento della costituzione dei diritti di pegno e non a fatti o elementi sopravvenienti.
4.3
4.3.1 Il MPC contesta la buona fede della ricorrente. A suo dire, quest’ultima, nel maggio del 2012, ossia al momento dell’apertura del conto di E. S.p.A., non avrebbe proceduto ai necessari approfondimenti sullo stato d’insolvenza della società, ciò che le avrebbe permesso di constatare lo stato d’indebitamento della stessa. Inoltre, la ricorrente non avrebbe esposto sin dall’inizio e in ma- niera chiara e lineare lo svolgimento delle operazioni legate alla costituzione dei pegni, precisato che la sua condotta non sarebbe stata proattiva nei confronti dell’autorità d’esecuzione, fornendo a stento quanto richiesto da quest’ultima. Altra circostanza, a suo dire, poco trasparente concernerebbe l’istruzione che la ricorrente avrebbe ricevuto in data 26 febbraio 2014, “ovvero un giorno dopo l’ordine di sequestro impartito dal MPC, da parte di E. S.p.A. di versare EUR 750'000.00 a favore di F. srl a estinzione della garanzia da essa prestata in favore di quest’ultima. Infatti, oltre alla questione dell’esattezza o meno della data indicata su tale ordine – a dire della banca, il documento attestante l’ordine di bonifico porterebbe erroneamente la data dell’11 febbraio 2013, anziché 11 febbraio 2014 – non si capisce come mai sia stata E. S.p.A. a impartire tale disposizione e come la banca sottoponendo detta richiesta al MPC non abbia parimenti fornito delle spiegazioni atte a contestualizzare la situazione” (act. 1.0, doc. A, pag. 10).
4.3.2 La ricorrente, dal canto suo, sostiene che lo stato d’insolvenza/indebitamento di E. S.p.A. non ha rilevanza nella fattispecie, pur precisando che una banca non aprirebbe mai un conto ad una società indebitata. Ciò che in realtà risulte- rebbe determinante sarebbe la conoscenza o meno, da parte sua, della volontà
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degli indagati di sottrarre delle risorse a E. S.p.A. nell’ambito della procedura fallimentare, fallimento che è stato pronunciato nel dicembre 2014. Le opera- zioni di credito/finanziamento alle società F. S.r.l. e G. S.p.A. si sarebbero inse- rite nella normale prassi e attività della banca. Inoltre, F. S.r.l., G. S.p.A. e E. S.p.A. farebbero parte del medesimo gruppo, per cui la ricorrente non avrebbe potuto avere alcun sospetto riguardo al reato ipotizzato di bancarotta fraudolenta. Per tacere del fatto che le operazioni sul conto litigioso intervenute in marzo/aprile 2013 fra i conti di E. S.p.A. in Italia e in Svizzera sarebbero operazioni di giroconto compatibili con lo scopo della relazione bancaria presso la ricorrente, ossia tesoreria societaria. Essendo poi i due conti di E. S.p.A., non vi sarebbe stata nessuna volontà di sottrazione. Le operazioni in questione sa- rebbero comunque posteriori alla costituzione dei pegni. Premesso che E. S.p.A. era quotata alla Borsa di Milano, ciò che implica la sorveglianza di Consob, la banca avrebbe raccolto informazioni secondo cui la società avrebbe sottoscritto ad inizio 2012 diversi contratti con I., i quali le avrebbero consentito di incassare EUR 25 milioni in tre anni. La ricorrente non avrebbe evidente- mente potuto conoscere la decisione del Tribunale di Milano dell’8 febbraio 2018 che ha constatato lo stato d’indebitamento di E. S.p.A. Essa rileva che al momento della costituzione dei pegni sul conto vi sarebbe stato del denaro (EUR 1'220'000.– il 7 dicembre 2012 e EUR 3'800'000.– il 17 luglio 2013) pro- veniente da E. S.p.A. stessa. Per quanto riguarda l’asserita poca linearità e passività mostrata dalla ricorrente nei confronti del MPC, questi sarebbero aspetti che, seppur contestati, non conterebbero nulla nella valutazione della buona fede. Determinanti per dirimere tale questione sarebbero unicamente gli elementi presenti al momento della costituzione dei pegni e non quelli posteriori.
4.4 Questa Corte ritiene che determinante in concreto non è sapere se la ricorrente fosse al corrente o meno della reale situazione finanziaria di E. S.p.A., anche se gli elementi da essa invocati non sembrerebbero evidenziare una situazione economica precaria al momento della costituzione dei pegni, ma il fatto che E. S.p.A. si sia resa garante dei prestiti concessi dalla banca A. a F. S.r.l. e G. S.p.A. senza contropartita. Se è vero che le operazioni di credito/finanzia- mento si inseriscono nella normale attività di una banca, più problematiche e inusuali sono le garanzie di prestiti fornite a titolo gratuito, segnatamente in am- bito societario e commerciale. Il fatto che E. S.p.A., F. S.r.l. e G. S.p.A. avreb- bero fatto parte del medesimo gruppo non è dirimente, dato che le tre società erano in ogni caso delle entità giuridiche a sé stanti, con propri interessi econo- mici e un proprio azionariato. La costituzione da parte di E. S.p.A. di pegni a favore di F. S.r.l. e G. S.p.A., senza controprestazione da parte di quest’ultime, ha impoverito E. S.p.A. e i suoi azionisti e, sebbene le tre società facessero parte di un medesimo gruppo, la ricorrente avrebbe dovuto approfondire i motivi legati a tale operazione gratuita, al fine di verificare la possibile esistenza di conflitti di interessi tra i rappresentanti delle tre società e di escludere eventuali atti distrattivi a scapito di E. S.p.A. Ciò constatato, ininfluenti per il presente
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giudizio risultano essere le considerazioni legate ai trasferimenti di denaro tra i conti bancari italiani e quello svizzero di E. S.p.A., così come il comportamento della ricorrente nei confronti del MPC dopo la costituzione dei pegni. In defini- tiva, non avendo la ricorrente, a fronte di un’operazione palesemente svantag- giosa per E. S.p.A., proceduto a quegli approfondimenti e a quelle verifiche, sia presso E. S.p.A. che in seno a F. S.r.l. e G. S.p.A., tesi a chiarire il quadro e le motivazioni alla base dei contratti di pegno e di prestito in questione – visti i valori giacenti sul suo conto in Svizzera (v. supra consid. 4.3.2), vi era anzitutto da chiedersi come mai E. S.p.A. non abbia essa stessa prestato direttamente del denaro a F. S.r.l. e G. S.p.A. invece di far capo alla banca A. –, la sua buona fede non è stata resa verosimile ai sensi dell’art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP. La censura va pertanto respinta e il sequestro della relazione bancaria n. 1 presso la banca A. intestata a E. S.p.A. confermato.
5. In conclusione, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 7'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 7'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 18 agosto 2021
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Matteo Galante - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).