opencaselaw.ch

RR.2021.92

Bundesstrafgericht · 2021-08-04 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP).

Sachverhalt

A. Il 6 marzo 2014, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di C., D., E., F., A., G. ed altri per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, evasione fi- scale sistematica, associazione per delinquere di stampo mafioso e riciclaggio. In sostanza, secondo l'autorità rogante, E. e G., presunti esponenti della crimi- nalità organizzata di stampo 'ndranghetistico, avrebbero rilevato e gestito sva- riate società operanti nel settore edile, tra cui H. S.r.l, I. S.r.l. e J. S.r.l., omet- tendo, almeno in parte, di dichiararne i redditi al fisco, occultandone inoltre le scritture contabili al fine di impedire la verifica dei loro reali profitti, evadendo così il fisco. Essi avrebbero in seguito formalmente ceduto l'amministrazione di tali società ad ignari ed improbabili imprenditori, rimanendone tuttavia, di fatto, gli effettivi ed incontrastati domini per quanto riguarda la loro conduzione, de- predandone poi il patrimonio sociale mediante prelevamenti di ingenti somme di denaro in contante o tramite assegni circolari dai conti correnti bancari, così da svuotarne le casse, lasciando le strutture societarie completamente vuote, senza alcuna risorsa economica per far fronte alle ingenti pretese dell'Erario e di altri creditori. G. e F., risp. moglie e cognato di G., avvalendosi di due cittadini svizzeri, ossia C. e D., avrebbero riciclato i proventi delle distrazioni in que- stione. La rogatoria ha portato al sequestro da parte del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), autorità che si è occupata dell’esecuzione della rogatoria, di diverse relazioni bancarie riconducibili alle persone coinvolte, tra i quali il conto n. 1 presso la banca K. intestato ad A. e il conto n. 2 presso la banca L. intestato a B., misure sulle quali questo Tribunale ha già statuito (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2017.340 e RR.2017.341-342 del 29 marzo 2018).

B. In data 26 giugno 2018, il MPC, ritenuto il venir meno delle motivazioni di man- tenimento dei suddetti blocchi, ha dissequestrato le due relazioni (v. rubrica 5 incarto MPC).

C. Con il ricevimento dei complementi del 15 giugno e 25 settembre 2020 nonché del 15 febbraio 2021, con i quali la Corte d’appello di Brescia ha chiesto la con- fisca e la trasmissione di una parte degli averi patrimoniali depositati sulle rela- zioni di cui sopra, il MPC si è accorto di aver dissequestrato a torto e per errore le predette relazioni (v. rubrica 3 incarto MPC).

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D. Con decisioni del 12 maggio 2021, il MPC ha quindi nuovamente ordinato il sequestro dei due conti in questione (v. act. 1.1 e 1.2).

E. Il 27 maggio 2021, A. e B. hanno interposto ricorso avverso le decisioni di se- questro di cui sopra dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, presentando le seguenti domande di giudizio: “1. A titolo preliminare, si chiede che gli ordini di sequestro disposti dal Ministero pubblico della Confe- derazione a carico di A. (doc. A) e di B. (doc. B), vengano annullati integral- mente, ritenuto che la nuova domanda di assistenza internazionale in materia penale da parte della Corte di appello di Brescia, riguarda l’importo di EUR 1'333'710 (doc. I) già sottoposti a sequestro. 2. Con riferimento ai seque- stri singolarmente domandati dallo Stato richiedente, fanno stato le precisazioni contenute nel doc. I (pag. 2 in fine e 3): EUR 963'560 riguardano il conto riferito ad A.; EUR 136'890, il conto riferito a M.; EUR 233'260, il conto riferito a B.

3. Per effetto dell’accertamento di merito riguardante l’importo proveniente dalla bancarotta fraudolenta della società I. S.r.l. collocato su conti bancari svizzeri, stabilito dalla Corte di appello di Brescia in EUR 965'000, a titolo di dissequestro parziale, va messo a libera disposizione la somma di EUR 1'044'158.31. Questo importo va liberato dal conto di A. presso la banca K., con la precisazione e conferma che l’importo di EUR 1'333'710, con le scomposizioni specificate dallo Stato richiedente, è garantito ampiamente” (act. 1, pag. 10 e seg.).

F. Con osservazioni del 16 giugno 2021, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha comunicato di rimettersi al giudizio del Tribunale, aggiungendo che, a seguito di un colloquio telefonico con l’autorità d’esecuzione, esso aveva ap- preso che il MPC si sarebbe apprestato a emanare una nuova decisione in emendamento a quelle impugnate e che a dipendenza del contenuto della stessa il ricorso sarebbe potuto divenire privo d’oggetto (v. act. 7). Con scritto del 18 giugno 2021, il MPC, ammettendo il proprio errore, ha comunicato di aver emanato lo stesso giorno, in sostituzione delle decisioni impugnate, due nuovi ordini di sequestro (allegati al suo scritto) limitando gli importi da bloccare come chiesto nel ricorso (v. act. 8). Esso ha aggiunto che “per quanto concerne, in- vece, la richiesta del ricorrente in merito al nuovo accertamento relativo ai pro- venti illeciti derivanti dalla bancarotta fraudolenta a danno della società I. s.r.l., questo Ministero pubblico della Confederazione ribadisce che l’importo quanti- ficato dall’autorità rogante, nonché confermato da questa Corte nella sentenza del 29 marzo 2018 (RR.2017.340) ammonta sempre ad EUR 2'009'158.31” (ibi- dem, pag. 2)

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G. Con replica del 1° luglio 2021, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 12), i ricorrenti, alla luce delle prese di posizione delle predette autorità, hanno constatato che “il ricorso è stato parzialmente accolto, nella misura in cui, in particolare, il MPC ha corretto il tiro e limitato la portata dei sequestri nei termini delineati dalla commissione rogatoria italiana. Ne discende che il Tribu- nale penale federale su questo specifico aspetto dovrà imputare le spese pro- cessuali allo Stato. Inoltre, dovrà attribuire ai ricorrenti congrue ripetibili” (act. 11, pag. 2). Essi contestano per contro che i valori patrimoniali provenienti dalla bancarotta fraudolenta ammontino a EUR 2'009'158.31. A loro dire, “la sentenza della Corte di appello di Brescia, Sezione II penale riferisce, con chia- rezza, che le somme collocate nel circuito bancario, attraverso assegni, non sono EUR 2'009'158.31 bensì di EUR 965'000.–“ (ibidem). Essi chiedono quindi che questa Corte accolga il ricorso non soltanto in modo parziale, per effetto della presa di posizione del MPC, ma integrale a dipendenza di quanto ricordato in sede di replica.

H. Con decisioni del 1° luglio 2021, il MPC ha ordinato la consegna all’autorità rogante dei valori depositati sui conti oggetto dei sequestri litigiosi, misure con- tro le quali le qui ricorrenti, in data 2 agosto 2021, hanno interposto gravame dinanzi a questa Corte (v. procedure RR.2021.159 e RR.2021.160).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e

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agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di fa- vore), si applicano la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 con- sid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applica- zione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fonda- mentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro due decisioni di blocco di conti bancari dell’autorità federale d’esecuzione (v. art. 80k AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate sepa- ratamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il se- questro di beni e valori oppure la presenza di persone che partecipano al pro- cesso (art. 80e cpv. 2 AIMP). Le ricorrenti sono legittimate a ricorrere ognuna per il conto di cui risulta essere intestataria (v. art. 80h lett. b AIMP, art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 con- sid. 1.6 pag. 82).

E. 2 Questa Corte constata innanzitutto che il MPC, con tre nuove decisioni del 18 giugno 2021, ha di fatto accolto parzialmente le conclusioni ricorsuali. Esso ha infatti così fissato, come richiesto anche dall’autorità rogante nel suo com- plemento del 15 febbraio 2021 (v. act. 1.8), gli importi da mantenere sotto se- questro: EUR 963'560.– sul conto n. 1 presso la banca K. intestato ad A.; EUR 136'890.– sul conto n. 3 presso la banca L. intestato a M. e EUR 233'260.– sul conto n. 2 presso la banca L. intestato a B. (v. act. 8, pag. 1 e seg.). Su quanto precede, il ricorso è divenuto quindi privo d’oggetto. Litigiosa rimane quindi unicamente la questione legata ai proventi illeciti derivanti dalla banca- rotta fraudolenta a danno della società I. S.r.l.

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E. 3.1 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP (v. supra consid. 1.3), spetta al ricorrente in- dicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l'allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 con- sid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da pren- dere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell'impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un'autorizzazione amministrativa, o ancora dell'impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007 consid. 2.2 e rinvii).

E. 3.2 In concreto, occorre rilevare che i ricorrenti hanno censurato esclusivamente l’entità dei valori patrimoniali provenienti dalla bancarotta fraudolenta com- messa ai danni di I. S.r.l., a loro dire di EUR 965'000.– e non di EUR 2'009'158.31. Occorre qui premettere che nel complemento rogatoriale del 15 febbraio 2021 la Corte d’appello di Brescia ha sì indicato EUR 1'333'710.– quale importo da confiscare nei confronti di G. nell’ambito della condanna di quest’ultimo (v. act. 1.8), ma ha pure dichiarato nel complemento rogatoriale del 15 giugno 2020 che le distrazioni perpetrate a danno di I. S.r.l. ammontano a EUR 2'009'158 (v. ibidem). Senza dimenticare che anche la Procura di Ber- gamo è interessata ai beni sotto sequestro in Svizzera (v. sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2017.340 del 29 marzo 2018 Fatti lett. B). Ciò detto, si rileva che le censure presentate dai ricorrenti avverso i contestati sequestri ri- sultano premature, precisato che le stesse non permettono in ogni caso di con- cludere che la rogatoria è manifestamente inammissibile (v. DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Per il resto, le ricorrenti non hanno né invocato problemi economici derivanti dai contestati sequestri tantomeno prodotto documentazione a dimo- strazione degli stessi. A queste condizioni, risulta impossibile per questa Corte valutare se esiste o meno un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della giurisprudenza sopraccitata. Quanto precede non pregiudica naturalmente l’esito dei gravami interposti dalle ricorrenti avverso le già citate decisioni di consegna del 1° luglio 2021 (v. supra Fatti lett. H), gravami che sottostanno peraltro a diverse condizioni di ricevibilità.

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E. 4 Da quanto sopra discende che il ricorso, nella misura in cui non è divenuto privo d’oggetto, è inammissibile per la mancata dimostrazione dell’esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l'art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP.

E. 5.1 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura pe- nale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a com- plessivi fr. 2'000.– a carico delle ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato. La Cassa del Tribunale restituirà alle ricorrenti il saldo di fr. 3'000.–.

E. 5.2 Visto che il ricorso è divenuto parzialmente privo d’oggetto per riconoscimento esplicito di un errore da parte dell’autorità d’esecuzione, si giustifica l’assegna- zione ex bono et aequo di una somma di fr. 2'000.– a titolo di ripetibili a carico del MPC (v. art. 64 cpv. 1 PA).

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Dispositiv
  1. Nella misura in cui non è divenuto privo d’oggetto, il ricorso è inammissibile.
  2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico delle ricorrenti in solido. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato. La Cassa del Tribunale restituirà alle ricorrenti il saldo di fr. 3'000.–.
  3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà alle ricorrenti un importo di fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 4 agosto 2021 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

1. A.,

2. B.,

entrambe rappresentate dall'avv. Mario Postizzi,

Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2021.92-93

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Fatti: A. Il 6 marzo 2014, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di C., D., E., F., A., G. ed altri per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, evasione fi- scale sistematica, associazione per delinquere di stampo mafioso e riciclaggio. In sostanza, secondo l'autorità rogante, E. e G., presunti esponenti della crimi- nalità organizzata di stampo 'ndranghetistico, avrebbero rilevato e gestito sva- riate società operanti nel settore edile, tra cui H. S.r.l, I. S.r.l. e J. S.r.l., omet- tendo, almeno in parte, di dichiararne i redditi al fisco, occultandone inoltre le scritture contabili al fine di impedire la verifica dei loro reali profitti, evadendo così il fisco. Essi avrebbero in seguito formalmente ceduto l'amministrazione di tali società ad ignari ed improbabili imprenditori, rimanendone tuttavia, di fatto, gli effettivi ed incontrastati domini per quanto riguarda la loro conduzione, de- predandone poi il patrimonio sociale mediante prelevamenti di ingenti somme di denaro in contante o tramite assegni circolari dai conti correnti bancari, così da svuotarne le casse, lasciando le strutture societarie completamente vuote, senza alcuna risorsa economica per far fronte alle ingenti pretese dell'Erario e di altri creditori. G. e F., risp. moglie e cognato di G., avvalendosi di due cittadini svizzeri, ossia C. e D., avrebbero riciclato i proventi delle distrazioni in que- stione. La rogatoria ha portato al sequestro da parte del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), autorità che si è occupata dell’esecuzione della rogatoria, di diverse relazioni bancarie riconducibili alle persone coinvolte, tra i quali il conto n. 1 presso la banca K. intestato ad A. e il conto n. 2 presso la banca L. intestato a B., misure sulle quali questo Tribunale ha già statuito (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2017.340 e RR.2017.341-342 del 29 marzo 2018).

B. In data 26 giugno 2018, il MPC, ritenuto il venir meno delle motivazioni di man- tenimento dei suddetti blocchi, ha dissequestrato le due relazioni (v. rubrica 5 incarto MPC).

C. Con il ricevimento dei complementi del 15 giugno e 25 settembre 2020 nonché del 15 febbraio 2021, con i quali la Corte d’appello di Brescia ha chiesto la con- fisca e la trasmissione di una parte degli averi patrimoniali depositati sulle rela- zioni di cui sopra, il MPC si è accorto di aver dissequestrato a torto e per errore le predette relazioni (v. rubrica 3 incarto MPC).

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D. Con decisioni del 12 maggio 2021, il MPC ha quindi nuovamente ordinato il sequestro dei due conti in questione (v. act. 1.1 e 1.2).

E. Il 27 maggio 2021, A. e B. hanno interposto ricorso avverso le decisioni di se- questro di cui sopra dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, presentando le seguenti domande di giudizio: “1. A titolo preliminare, si chiede che gli ordini di sequestro disposti dal Ministero pubblico della Confe- derazione a carico di A. (doc. A) e di B. (doc. B), vengano annullati integral- mente, ritenuto che la nuova domanda di assistenza internazionale in materia penale da parte della Corte di appello di Brescia, riguarda l’importo di EUR 1'333'710 (doc. I) già sottoposti a sequestro. 2. Con riferimento ai seque- stri singolarmente domandati dallo Stato richiedente, fanno stato le precisazioni contenute nel doc. I (pag. 2 in fine e 3): EUR 963'560 riguardano il conto riferito ad A.; EUR 136'890, il conto riferito a M.; EUR 233'260, il conto riferito a B.

3. Per effetto dell’accertamento di merito riguardante l’importo proveniente dalla bancarotta fraudolenta della società I. S.r.l. collocato su conti bancari svizzeri, stabilito dalla Corte di appello di Brescia in EUR 965'000, a titolo di dissequestro parziale, va messo a libera disposizione la somma di EUR 1'044'158.31. Questo importo va liberato dal conto di A. presso la banca K., con la precisazione e conferma che l’importo di EUR 1'333'710, con le scomposizioni specificate dallo Stato richiedente, è garantito ampiamente” (act. 1, pag. 10 e seg.).

F. Con osservazioni del 16 giugno 2021, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha comunicato di rimettersi al giudizio del Tribunale, aggiungendo che, a seguito di un colloquio telefonico con l’autorità d’esecuzione, esso aveva ap- preso che il MPC si sarebbe apprestato a emanare una nuova decisione in emendamento a quelle impugnate e che a dipendenza del contenuto della stessa il ricorso sarebbe potuto divenire privo d’oggetto (v. act. 7). Con scritto del 18 giugno 2021, il MPC, ammettendo il proprio errore, ha comunicato di aver emanato lo stesso giorno, in sostituzione delle decisioni impugnate, due nuovi ordini di sequestro (allegati al suo scritto) limitando gli importi da bloccare come chiesto nel ricorso (v. act. 8). Esso ha aggiunto che “per quanto concerne, in- vece, la richiesta del ricorrente in merito al nuovo accertamento relativo ai pro- venti illeciti derivanti dalla bancarotta fraudolenta a danno della società I. s.r.l., questo Ministero pubblico della Confederazione ribadisce che l’importo quanti- ficato dall’autorità rogante, nonché confermato da questa Corte nella sentenza del 29 marzo 2018 (RR.2017.340) ammonta sempre ad EUR 2'009'158.31” (ibi- dem, pag. 2)

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G. Con replica del 1° luglio 2021, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 12), i ricorrenti, alla luce delle prese di posizione delle predette autorità, hanno constatato che “il ricorso è stato parzialmente accolto, nella misura in cui, in particolare, il MPC ha corretto il tiro e limitato la portata dei sequestri nei termini delineati dalla commissione rogatoria italiana. Ne discende che il Tribu- nale penale federale su questo specifico aspetto dovrà imputare le spese pro- cessuali allo Stato. Inoltre, dovrà attribuire ai ricorrenti congrue ripetibili” (act. 11, pag. 2). Essi contestano per contro che i valori patrimoniali provenienti dalla bancarotta fraudolenta ammontino a EUR 2'009'158.31. A loro dire, “la sentenza della Corte di appello di Brescia, Sezione II penale riferisce, con chia- rezza, che le somme collocate nel circuito bancario, attraverso assegni, non sono EUR 2'009'158.31 bensì di EUR 965'000.–“ (ibidem). Essi chiedono quindi che questa Corte accolga il ricorso non soltanto in modo parziale, per effetto della presa di posizione del MPC, ma integrale a dipendenza di quanto ricordato in sede di replica.

H. Con decisioni del 1° luglio 2021, il MPC ha ordinato la consegna all’autorità rogante dei valori depositati sui conti oggetto dei sequestri litigiosi, misure con- tro le quali le qui ricorrenti, in data 2 agosto 2021, hanno interposto gravame dinanzi a questa Corte (v. procedure RR.2021.159 e RR.2021.160).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

Diritto: 1. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e

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agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di fa- vore), si applicano la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 con- sid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applica- zione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fonda- mentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro due decisioni di blocco di conti bancari dell’autorità federale d’esecuzione (v. art. 80k AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate sepa- ratamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il se- questro di beni e valori oppure la presenza di persone che partecipano al pro- cesso (art. 80e cpv. 2 AIMP). Le ricorrenti sono legittimate a ricorrere ognuna per il conto di cui risulta essere intestataria (v. art. 80h lett. b AIMP, art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 con- sid. 1.6 pag. 82).

2. Questa Corte constata innanzitutto che il MPC, con tre nuove decisioni del 18 giugno 2021, ha di fatto accolto parzialmente le conclusioni ricorsuali. Esso ha infatti così fissato, come richiesto anche dall’autorità rogante nel suo com- plemento del 15 febbraio 2021 (v. act. 1.8), gli importi da mantenere sotto se- questro: EUR 963'560.– sul conto n. 1 presso la banca K. intestato ad A.; EUR 136'890.– sul conto n. 3 presso la banca L. intestato a M. e EUR 233'260.– sul conto n. 2 presso la banca L. intestato a B. (v. act. 8, pag. 1 e seg.). Su quanto precede, il ricorso è divenuto quindi privo d’oggetto. Litigiosa rimane quindi unicamente la questione legata ai proventi illeciti derivanti dalla banca- rotta fraudolenta a danno della società I. S.r.l.

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3. 3.1 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP (v. supra consid. 1.3), spetta al ricorrente in- dicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l'allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 con- sid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da pren- dere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell'impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un'autorizzazione amministrativa, o ancora dell'impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007 consid. 2.2 e rinvii).

3.2 In concreto, occorre rilevare che i ricorrenti hanno censurato esclusivamente l’entità dei valori patrimoniali provenienti dalla bancarotta fraudolenta com- messa ai danni di I. S.r.l., a loro dire di EUR 965'000.– e non di EUR 2'009'158.31. Occorre qui premettere che nel complemento rogatoriale del 15 febbraio 2021 la Corte d’appello di Brescia ha sì indicato EUR 1'333'710.– quale importo da confiscare nei confronti di G. nell’ambito della condanna di quest’ultimo (v. act. 1.8), ma ha pure dichiarato nel complemento rogatoriale del 15 giugno 2020 che le distrazioni perpetrate a danno di I. S.r.l. ammontano a EUR 2'009'158 (v. ibidem). Senza dimenticare che anche la Procura di Ber- gamo è interessata ai beni sotto sequestro in Svizzera (v. sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2017.340 del 29 marzo 2018 Fatti lett. B). Ciò detto, si rileva che le censure presentate dai ricorrenti avverso i contestati sequestri ri- sultano premature, precisato che le stesse non permettono in ogni caso di con- cludere che la rogatoria è manifestamente inammissibile (v. DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Per il resto, le ricorrenti non hanno né invocato problemi economici derivanti dai contestati sequestri tantomeno prodotto documentazione a dimo- strazione degli stessi. A queste condizioni, risulta impossibile per questa Corte valutare se esiste o meno un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della giurisprudenza sopraccitata. Quanto precede non pregiudica naturalmente l’esito dei gravami interposti dalle ricorrenti avverso le già citate decisioni di consegna del 1° luglio 2021 (v. supra Fatti lett. H), gravami che sottostanno peraltro a diverse condizioni di ricevibilità.

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4. Da quanto sopra discende che il ricorso, nella misura in cui non è divenuto privo d’oggetto, è inammissibile per la mancata dimostrazione dell’esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l'art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP.

5.

5.1 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura pe- nale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a com- plessivi fr. 2'000.– a carico delle ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato. La Cassa del Tribunale restituirà alle ricorrenti il saldo di fr. 3'000.–.

5.2 Visto che il ricorso è divenuto parzialmente privo d’oggetto per riconoscimento esplicito di un errore da parte dell’autorità d’esecuzione, si giustifica l’assegna- zione ex bono et aequo di una somma di fr. 2'000.– a titolo di ripetibili a carico del MPC (v. art. 64 cpv. 1 PA).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto privo d’oggetto, il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico delle ricorrenti in solido. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato. La Cassa del Tribunale restituirà alle ricorrenti il saldo di fr. 3'000.–. 3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà alle ricorrenti un importo di fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 5 agosto 2021

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Mario Postizzi - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).