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RR.2021.28

Bundesstrafgericht · 2021-02-03 · Italiano CH

Indennità (art. 15 AIMP).

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Una tassa di giustizia di fr. 200.– è messa a carico dell’avv. Michele Rusca. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 2'000.– già versato. La cassa del Tribunale restituirà all’avv. Michele Rusca il saldo di fr. 1’800.–.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza dell’11 marzo 2021 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Michele Rusca,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto

Indennità (art. 15 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2021.28

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Visti: - la decisione del 3 febbraio 2021, con la quale il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI) ha respinto una richiesta di ripetibili del 9 novembre 2020 presentata dall’avv. Michele Rusca in relazione a una procedura rogato- riale nell’ambito della quale egli ha patrocinato A. (v. act. 1.1); - il reclamo del 15 febbraio 2021 interposto dall’avv. Rusca a nome di A. dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la suddetta decisione (v. act. 1); - lo scritto del 16 febbraio 2021, mediante il quale la presente autorità ha invitato il ricorrente, con comminatoria di inammissibilità, da una parte, a versare, entro il 1° marzo 2021, un anticipo delle spese di fr. 2'000.–, dall'altra, a produrre, entro il medesimo termine, una procura debitamente datata e firmata (v. act. 3); - lo scritto del 22 febbraio 2021, con il quale l’avv. Rusca ha trasmesso una pro- cura datata 19 aprile 2012, postulando la riconsiderazione dell’importo dell’an- ticipo spese richiesto, ritenuto troppo elevato (v. act. 4); - lo scritto del 24 febbraio 2021, mediante il quale la presente autorità ha infor- mato l’avv. Rusca che l’importo dell’anticipo spese è conforme alla prassi della Corte adita e alle pertinenti disposizioni legali, trasmesso l’apposito formulario per richiedere, se del caso, l’assistenza giudiziaria gratuita, nonché invitato il medesimo a trasmettere all’autorità adita una procura attuale debitamente da- tata e firmata (v. act. 5); - il versamento dell’anticipo spese di fr. 2'000.– intervenuto il 1° marzo 2021 (v. act. 6).

Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP); - che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere

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allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA); - che se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifesta- mente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 PA); - che essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo in- fruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 3 PA); - che questa Corte ha invitato il ricorrente ha produrre una procura debitamente datata e firmata (v. act. 3); - che nel medesimo scritto l'autorità ha evidenziato (in grassetto) che "non do- vesse la documentazione in questione essere trasmessa nel termine impartito, il ricorso sarà dichiarato inammissibile (art. 52 cpv. 2 e 3 PA)"; - che l’avv. Rusca ha prodotto una procura firmata dal ricorrente il 19 aprile 2012 (v. act. 4); - che risultando tale documento non sufficientemente recente, questa Corte ha invitato il predetto a fornire una procura attuale debitamente firmata e datata (v. act. 5); - che l’avv. Rusca non ha inoltrato il documento richiesto; - che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso; - che il ricorrente, risultando soccombente data l'irricevibilità del gravame, do- vrebbe sopportare le spese processuali cagionate (v. art. 63 cpv. 1 PA); - che tuttavia, mancando una procura valida, vi è motivo di accollare le spese all’avvocato che ha agito in nome del primo, cagionando lui stesso le spese della presente procedura (v. art. 66 cpv. 3 LTF per analogia, nonché DTF 129 IV 206 consid. 2) risultando in definitiva soccombente; - che visti gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro- cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA, la tassa di giustizia è fissata a fr. 200.–;

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- che, visto l'anticipo delle spese di fr. 2'000.– già versato dall’avv. Rusca, la cassa del Tribunale restituirà a quest’ultimo il saldo di fr. 1’800.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Una tassa di giustizia di fr. 200.– è messa a carico dell’avv. Michele Rusca. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 2'000.– già versato. La cassa del Tribunale restituirà all’avv. Michele Rusca il saldo di fr. 1’800.–.

Bellinzona, 11 marzo 2021

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Michele Rusca - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).