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RR.2021.225

Bundesstrafgericht · 2021-11-12 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 intestata ad A. SA unitamente al blocco dei valori patrimoniali ivi depositati (v. act. 6.2); - lo scritto dell’11 ottobre 2021, con il quale la banca C. ha informato A. SA delle misure di cui sopra (v. act. 1.1); - il reclamo (recte: ricorso) del 22 ottobre 2021 interposto da A. SA dinanzi a questa Corte avverso l’ordine di consegna e di sequestro dell’8 ottobre 2021 (v. act. 1); - lo scritto del 25 ottobre 2021, mediante il quale la presente autorità ha invitato la ricorrente, con comminatoria di inammissibilità, da una parte, a versare, entro il 5 novembre 2021, un anticipo delle spese di fr. 4'000.–, dall'altra, a produrre, entro il medesimo termine, una procura debitamente datata e firmata (v. act. 4); - il versamento dell’anticipo spese di fr. 4'000.– intervenuto il 4 novembre 2021 (v. act. 5) - lo scritto dell’8 novembre 2021, con il quale la ricorrente ha trasmesso la pro- cura richiesta (v. act. 6 e 6.1);

Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP);

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- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA); - che se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari e il ricorso non sembra manifesta- mente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 PA); - che essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo in- fruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 3 PA); - che questa Corte ha invitato la ricorrente a produrre una procura debitamente datata e firmata entro il 5 novembre 2021 (v. act. 4); - che nel medesimo scritto l'autorità ha evidenziato (in grassetto) che "non do- vesse la documentazione in questione essere trasmessa nel termine impartito, il ricorso sarà dichiarato inammissibile (art. 52 cpv. 2 e 3 PA)"; - che la ricorrente ha trasmesso la procura soltanto l’8 novembre 2021 (v. act. 6); - che tale trasmissione risulta quindi tardiva; - che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso; - che, in quanto soccombente data l’irricevibilità del ricorso, alla ricorrente vanno addossate le spese processuali cagionate (v. art. 63 cpv. 1 PA); - che la tassa di giustizia è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA, e ammonta in concreto a fr. 500.–. Essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 4'000.– già versato. La cassa del Tribunale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 3'500.–.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è messa a carico della ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese di fr. 4'000.– già versato. La cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 3'500.–.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 12 novembre 2021 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. SA, rappresentata dall'avv. Silvia Petruzzino,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2021.225

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Visti: - la decisione dell’8 ottobre 2021, con la quale il Ministero pubblico della Confe- derazione (in seguito: MPC) è entrato nel merito di una domanda di assistenza giudiziaria del 1° ottobre 2021 presentata dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Trieste nell’ambito di un procedimento penale da essa condotto nei confronti di B. e altri per associazione per delinquere (art. 416 CP/I), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies CP/I), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 Decreto legislativo

n. 74/2000) ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 Decreto legislativo n. 74/2000) (v. act. 6.3); - la decisione dell’8 ottobre 2021, mediante la quale il MPC ha ordinato alla banca C. la consegna di tutta la documentazione concernente la relazione bancaria n. 1 intestata ad A. SA unitamente al blocco dei valori patrimoniali ivi depositati (v. act. 6.2); - lo scritto dell’11 ottobre 2021, con il quale la banca C. ha informato A. SA delle misure di cui sopra (v. act. 1.1); - il reclamo (recte: ricorso) del 22 ottobre 2021 interposto da A. SA dinanzi a questa Corte avverso l’ordine di consegna e di sequestro dell’8 ottobre 2021 (v. act. 1); - lo scritto del 25 ottobre 2021, mediante il quale la presente autorità ha invitato la ricorrente, con comminatoria di inammissibilità, da una parte, a versare, entro il 5 novembre 2021, un anticipo delle spese di fr. 4'000.–, dall'altra, a produrre, entro il medesimo termine, una procura debitamente datata e firmata (v. act. 4); - il versamento dell’anticipo spese di fr. 4'000.– intervenuto il 4 novembre 2021 (v. act. 5) - lo scritto dell’8 novembre 2021, con il quale la ricorrente ha trasmesso la pro- cura richiesta (v. act. 6 e 6.1);

Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP);

- 3 -

- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA); - che se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari e il ricorso non sembra manifesta- mente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 PA); - che essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo in- fruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 3 PA); - che questa Corte ha invitato la ricorrente a produrre una procura debitamente datata e firmata entro il 5 novembre 2021 (v. act. 4); - che nel medesimo scritto l'autorità ha evidenziato (in grassetto) che "non do- vesse la documentazione in questione essere trasmessa nel termine impartito, il ricorso sarà dichiarato inammissibile (art. 52 cpv. 2 e 3 PA)"; - che la ricorrente ha trasmesso la procura soltanto l’8 novembre 2021 (v. act. 6); - che tale trasmissione risulta quindi tardiva; - che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso; - che, in quanto soccombente data l’irricevibilità del ricorso, alla ricorrente vanno addossate le spese processuali cagionate (v. art. 63 cpv. 1 PA); - che la tassa di giustizia è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA, e ammonta in concreto a fr. 500.–. Essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 4'000.– già versato. La cassa del Tribunale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 3'500.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è messa a carico della ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese di fr. 4'000.– già versato. La cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 3'500.–.

Bellinzona, 12 novembre 2021

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Silvia Petruzzino - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia pe- nale non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estra- dizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché esse possano causare un pregiudizio irre- parabile, oppure l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consen- tendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).