Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Decisione di estradizione (art. 55 AIMP).
Sachverhalt
A. Con nota verbale del 2 febbraio 2021 e integrazione del 12 febbraio 2021, ac- compagnata dal mandato d’arresto europeo spiccato il 2 gennaio 2021, l’Am- basciata d’Italia a Berna, basandosi su di un’ordinanza di custodia cautelare del 12 agosto 2020 emessa dal Giudice per le indagini preliminari (in seguito: GIP) del Tribunale di Catanzaro per il reato di partecipazione ad associazione fina- lizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, con l’aggravante del metodo mafioso, ha richiesto l’estradizione di A. (v. act. 5.1 e 5.3).
B. Dopo aver appurato che il predetto era stato oggetto in Svizzera di un procedi- mento penale condotto dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) sfociato in un decreto d’accusa per contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti cresciuto in giudicato, e che quindi nulla sarebbe ostato all’estradizione (v. act. 5.4 e 5.5), l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha incaricato il Ministero pubblico del Canton Argovia di procedere all’arresto di A. sulla base di un ordine di arresto ai fini di estradizione emesso il 29 aprile 2021 (v. act. 5.6 e 5.7).
C. Il 15 giugno 2021, A. è stato arrestato e posto in detenzione estradizionale in virtù dell’ordine di arresto di cui sopra notificatogli il 18 giugno seguente (v. act. 5.8). Interrogato dall’autorità giudiziaria cantonale, A., che ha confermato di es- sere la persona ricercata dalle autorità italiane, si è opposto alla propria estra- dizione in via semplificata (v. act. 5.9).
D. Invitato a fornire le sue osservazioni in merito alla formale domanda di estradi- zione italiana entro 14 giorni, l’estradando, patrocinato dall’avv. Marino Di Rocco (v. act. 5.11), è rimasto silente.
E. Mediante decisione del 9 luglio 2021, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. all'Italia, confiscando nel contempo la somma di fr. 5'000.– sequestrata al mo- mento dell’arresto dell’estradando, denaro destinato a coprire le spese legate alla procedura d’estradizione (v. act. 1.2).
F. L’11 agosto 2021, A. ha interposto ricorso al Tribunale penale federale avverso la predetta decisione, postulando in sostanza l'annullamento della stessa, la sua immediata scarcerazione, un indennizzo di fr. 200.– per ogni giorno tra- scorso ingiustamente in carcere nonché il dissequestro dell’importo di 5'000.– (v. act. 1).
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G. Invitato ad esprimersi sul suddetto ricorso, il 16 agosto 2021 l'UFG ha proposto di respingere il medesimo e di addossare le spese all’estradando (v. act. 5).
H. Invitato a replicare, il ricorrente ha dichiarato rinunciarvi (v. act. 8).
Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei loro rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).
E. 1.2 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021], applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
E. 1.3 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli
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art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/internatio- nal-agreements/008.html) unitamente alla Decisione 2007/533/GAI del Consi- glio, del 12 giugno 2007, applicabile dal 9 aprile 2013, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), segnatamente gli art. 26-31 (n° CELEX 32007D0533; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 205 del 7 agosto 2007, pag. 63-84; “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.4 Sviluppi dell’acquis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le norme della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione eu- ropea (Convenzione di estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.2 Allegato B) che in applica- zione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilate- rali”, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Re- stano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 cpv. 2 Convenzione di estradizione UE).
E. 1.4 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 2 Il ricorrente sostiene che in Italia sarebbe in corso un procedimento penale nei suoi confronti sfociato in una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme (n. 1158/2016 RGNR) per detenzione illegale di armi e coltivazione di marijuana, fatti avvenuti fino al 25 luglio 2016 a Z. e Y. Egli non comprende quindi l’accusa di appartenenza a un’organizzazione criminale, di cui non sarebbe stato informato, aggiungendo che per gli altri reati egli rischierebbe di essere condannato a una pena pecu-
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niaria, una multa o al massimo a una pena detentiva inferiore a un anno. Trat- tandosi di un caso irrilevante, la domanda di estradizione sarebbe da respin- gere.
E. 2.1 Secondo l’art. 4 AIMP, la domanda è respinta se l’importanza del reato non giustifica l’attuazione del procedimento (v. DTF 121 IV 261 consid. 2d; sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.327 del 25 novembre 2009 consid. 2.3; LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018,
n. 464). La CEEstr non contiene nessuna disposizione analoga all'art. 4 AIMP. L'art. 2 CEEstr, come l'art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP, esige semplicemente che il reato sia passibile, sia nello Stato richiedente che in quello richiesto, di una pena privativa di libertà massima di almeno un anno. Il diritto convenzionale, prevalente, non autorizza lo Stato richiesto a esaminare liberamente se si tratta di un caso irrilevante o meno; l'unico aspetto determinante risulta essere l'im- portanza delle pene suscettibili di essere inflitte (sentenza del Tribunale fede- rale 1A.59/2000 del 10 marzo 2000 consid. 2a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.31 del 21 marzo 2007 consid. 2.3.1; MOREILLON, Entraide in- ternationale en matière pénale, 2004, n. 4 ad art. 4 AIMP). In assenza di ine- sattezze manifeste nella domanda di assistenza, i fatti determinanti per il giudi- zio sull'ammissibilità dell'estradizione sono quelli esposti dall'autorità richie- dente (sentenza del Tribunale federale 1A.145/2006 del 15 settembre 2006 consid. 2.1 e giurisprudenza citata).
E. 2.2 In concreto, come rettamente osservato dall’UFG, dal contenuto della domanda di estradizione, e più precisamente dal documento redatto dalla Procura della Repubblica di Catanzaro (Direzione Distrettuale Antimafia) intitolato “Relazione sintetica sui fatti e sulle norme violate relativa a: A. nato in Algeria il ______” (in seguito: relazione sintetica), emerge la coesistenza di due procedure penali a carico dell’estradando: una, con il numero di riferimento 1158/16, condotta dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme per i fatti relativi alla coltivazione di marijuana in località Z.; l’altra, con il numero di riferimento 7198/2015 RGNR, condotta dalla Procura di Catanzaro riguardante il reato di partecipazione a un’organizzazione criminale mafiosa dedita al traffico illecito di sostanze stupe- facenti o psicotrope. A pagina 5 del documento in questione si legge infatti che per i fatti legati alla coltivazione della piantagione di marijuana in località Z. con- testati ad A. “si procede separatamente nel giudizio presso il Tribunale di La- mezia Terme p.p. 1158/16 della Procura della Repubblica di Lamezia Terme” (relazione sintetica, pag. 5, in act. 5.1). L’estradizione del ricorrente è richiesta quindi sia per i fatti contestati dalla Procura di Lamezia Terme che per quelli oggetto del procedimento condotto dalla Procura di Catanzaro. Nel documento in questione vengono del resto sufficientemente descritti i comportamenti con- testati al ricorrente legati al reato di appartenenza a un’organizzazione criminale di stampo mafioso, più precisamente alla cosca B. di X. L’estradando e altri
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sono in particolare accusati di aver partecipato all’organizzazione criminale pro- mossa costituita e diretta da C., D. e E. “in qualità di coltivatori e/o vettori, e/o sub/fornitori, e/o distributori della sostanza stupefacente a terzi, per l’ulteriore spaccio nell’area territoriale di Y., W. e X. e territori limitrofi […]. Con l’aggra- vante del numero dei partecipanti superiori a dieci e della partecipazione all’as- sociazione di persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti. Con l’aggravante, altresì, dell’essere l’associazione armata. Delitto aggravato dall’art. 416 bis.1 co.1 CP, per essere stato commesso […] avvalendosi della forza di intimida- zione del vincolo associativo di tipo mafioso e in particolare delle condizioni di assoggettamento e omertà che ne derivano e, comunque, per agevolare le at- tività di una delle associazioni previste dall’art. 416 bis cp individuabile nel caso di specie nella cosca B. […], e in particolare per conseguire i vantaggi illeciti e assicurare al medesimo sodalizio di ‘ndrangheta, i proventi dell’attività illecita accrescendone la forza economica, il prestigio criminale, il controllo del territorio e quindi la capacità operativa” (relazione sintetica, pag. 3 e seg., in act. 5.1).
Così come descritte nella domanda di estradizione, le condotte rimproverate all’estradando corrispondono ai reati di cui all’art. 19 cpv. 2 lett. b della legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup; RS 812.121) e all’art. 260ter cpv. 1 lett. a n. 1 CP. Per il primo reato è comminata una pena massima di venti anni; per il secondo reato è prevista una pena massima di dieci anni. Visto quanto precede, la censura del ricorrente è palesemente infon- data.
E. 3 Il ricorrente postula la restituzione dell’importo di fr. 5'000.– sequestratogli al momento del suo arresto.
E. 3.1.1 Giusta l’art. 47 cpv. 3 AIMP, in relazione con il cpv. 1 di tale disposizione, l’UFG decide, simultaneamente all’emanazione dell’ordine di arresto in vista di estra- dizione, quali oggetti e beni debbano rimanere od essere messi al sicuro.
E. 3.1.2 L’art. 62 cpv. 2 AIMP prevede che la proprietà privata della persona perseguita può essere impiegata per sopperire alle spese in quanto non debba essere con- segnata allo Stato richiedente.
E. 3.1.3 L’art. 59 AIMP determina le condizioni alle quali certi oggetti o beni in possesso dell’estradando devono essere consegnati allo Stato richiedente.
E. 3.2 In concreto, dal tenore dell’art. 62 cpv. 2 AIMP, in relazione con l’art. 47 cpv. 3 AIMP, si può concludere che l’esistenza di spese legate alla procedura estradi- zionale è una condizione sufficiente per sequestrare i beni appartenenti all’estradando, il quale è in detenzione estradizionale dal 15 giugno 2021, ciò
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che ha generato evidentemente delle spese ai sensi dell’art. 62 AIMP. Va del resto rilevato che l’estradando, pur contestando il sequestro dell’importo di fr. 5'000.–, non ha in alcun modo motivato la sua richiesta di dissequestro. Per tacere del fatto che una domanda dello Stato richiedente tendente alla conse- gna del predetto importo non può ancora, a questo stadio della procedura, es- sere esclusa. In definitiva, la confisca di tale somma va confermata.
E. 4 In conclusione, non vi è nessuna ragione né per negare l'estradizione né per scarcerare il ricorrente. Ne consegue che il ricorso deve essere integralmente respinto.
E. 5 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 3'000.–. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 23 agosto 2021 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Cornelia Cova e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., attualmente in detenzione, rappresentato dall'avv. Marino Di Rocco,
Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2021.166
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Fatti:
A. Con nota verbale del 2 febbraio 2021 e integrazione del 12 febbraio 2021, ac- compagnata dal mandato d’arresto europeo spiccato il 2 gennaio 2021, l’Am- basciata d’Italia a Berna, basandosi su di un’ordinanza di custodia cautelare del 12 agosto 2020 emessa dal Giudice per le indagini preliminari (in seguito: GIP) del Tribunale di Catanzaro per il reato di partecipazione ad associazione fina- lizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, con l’aggravante del metodo mafioso, ha richiesto l’estradizione di A. (v. act. 5.1 e 5.3).
B. Dopo aver appurato che il predetto era stato oggetto in Svizzera di un procedi- mento penale condotto dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) sfociato in un decreto d’accusa per contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti cresciuto in giudicato, e che quindi nulla sarebbe ostato all’estradizione (v. act. 5.4 e 5.5), l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha incaricato il Ministero pubblico del Canton Argovia di procedere all’arresto di A. sulla base di un ordine di arresto ai fini di estradizione emesso il 29 aprile 2021 (v. act. 5.6 e 5.7).
C. Il 15 giugno 2021, A. è stato arrestato e posto in detenzione estradizionale in virtù dell’ordine di arresto di cui sopra notificatogli il 18 giugno seguente (v. act. 5.8). Interrogato dall’autorità giudiziaria cantonale, A., che ha confermato di es- sere la persona ricercata dalle autorità italiane, si è opposto alla propria estra- dizione in via semplificata (v. act. 5.9).
D. Invitato a fornire le sue osservazioni in merito alla formale domanda di estradi- zione italiana entro 14 giorni, l’estradando, patrocinato dall’avv. Marino Di Rocco (v. act. 5.11), è rimasto silente.
E. Mediante decisione del 9 luglio 2021, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. all'Italia, confiscando nel contempo la somma di fr. 5'000.– sequestrata al mo- mento dell’arresto dell’estradando, denaro destinato a coprire le spese legate alla procedura d’estradizione (v. act. 1.2).
F. L’11 agosto 2021, A. ha interposto ricorso al Tribunale penale federale avverso la predetta decisione, postulando in sostanza l'annullamento della stessa, la sua immediata scarcerazione, un indennizzo di fr. 200.– per ogni giorno tra- scorso ingiustamente in carcere nonché il dissequestro dell’importo di 5'000.– (v. act. 1).
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G. Invitato ad esprimersi sul suddetto ricorso, il 16 agosto 2021 l'UFG ha proposto di respingere il medesimo e di addossare le spese all’estradando (v. act. 5).
H. Invitato a replicare, il ricorrente ha dichiarato rinunciarvi (v. act. 8).
Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei loro rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1. 1.1. Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).
1.2. In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021], applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
1.3. L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli
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art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/internatio- nal-agreements/008.html) unitamente alla Decisione 2007/533/GAI del Consi- glio, del 12 giugno 2007, applicabile dal 9 aprile 2013, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), segnatamente gli art. 26-31 (n° CELEX 32007D0533; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 205 del 7 agosto 2007, pag. 63-84; “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.4 Sviluppi dell’acquis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le norme della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione eu- ropea (Convenzione di estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.2 Allegato B) che in applica- zione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilate- rali”, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Re- stano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 cpv. 2 Convenzione di estradizione UE).
1.4. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
2. Il ricorrente sostiene che in Italia sarebbe in corso un procedimento penale nei suoi confronti sfociato in una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme (n. 1158/2016 RGNR) per detenzione illegale di armi e coltivazione di marijuana, fatti avvenuti fino al 25 luglio 2016 a Z. e Y. Egli non comprende quindi l’accusa di appartenenza a un’organizzazione criminale, di cui non sarebbe stato informato, aggiungendo che per gli altri reati egli rischierebbe di essere condannato a una pena pecu-
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niaria, una multa o al massimo a una pena detentiva inferiore a un anno. Trat- tandosi di un caso irrilevante, la domanda di estradizione sarebbe da respin- gere.
2.1 Secondo l’art. 4 AIMP, la domanda è respinta se l’importanza del reato non giustifica l’attuazione del procedimento (v. DTF 121 IV 261 consid. 2d; sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.327 del 25 novembre 2009 consid. 2.3; LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018,
n. 464). La CEEstr non contiene nessuna disposizione analoga all'art. 4 AIMP. L'art. 2 CEEstr, come l'art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP, esige semplicemente che il reato sia passibile, sia nello Stato richiedente che in quello richiesto, di una pena privativa di libertà massima di almeno un anno. Il diritto convenzionale, prevalente, non autorizza lo Stato richiesto a esaminare liberamente se si tratta di un caso irrilevante o meno; l'unico aspetto determinante risulta essere l'im- portanza delle pene suscettibili di essere inflitte (sentenza del Tribunale fede- rale 1A.59/2000 del 10 marzo 2000 consid. 2a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.31 del 21 marzo 2007 consid. 2.3.1; MOREILLON, Entraide in- ternationale en matière pénale, 2004, n. 4 ad art. 4 AIMP). In assenza di ine- sattezze manifeste nella domanda di assistenza, i fatti determinanti per il giudi- zio sull'ammissibilità dell'estradizione sono quelli esposti dall'autorità richie- dente (sentenza del Tribunale federale 1A.145/2006 del 15 settembre 2006 consid. 2.1 e giurisprudenza citata).
2.2 In concreto, come rettamente osservato dall’UFG, dal contenuto della domanda di estradizione, e più precisamente dal documento redatto dalla Procura della Repubblica di Catanzaro (Direzione Distrettuale Antimafia) intitolato “Relazione sintetica sui fatti e sulle norme violate relativa a: A. nato in Algeria il ______” (in seguito: relazione sintetica), emerge la coesistenza di due procedure penali a carico dell’estradando: una, con il numero di riferimento 1158/16, condotta dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme per i fatti relativi alla coltivazione di marijuana in località Z.; l’altra, con il numero di riferimento 7198/2015 RGNR, condotta dalla Procura di Catanzaro riguardante il reato di partecipazione a un’organizzazione criminale mafiosa dedita al traffico illecito di sostanze stupe- facenti o psicotrope. A pagina 5 del documento in questione si legge infatti che per i fatti legati alla coltivazione della piantagione di marijuana in località Z. con- testati ad A. “si procede separatamente nel giudizio presso il Tribunale di La- mezia Terme p.p. 1158/16 della Procura della Repubblica di Lamezia Terme” (relazione sintetica, pag. 5, in act. 5.1). L’estradizione del ricorrente è richiesta quindi sia per i fatti contestati dalla Procura di Lamezia Terme che per quelli oggetto del procedimento condotto dalla Procura di Catanzaro. Nel documento in questione vengono del resto sufficientemente descritti i comportamenti con- testati al ricorrente legati al reato di appartenenza a un’organizzazione criminale di stampo mafioso, più precisamente alla cosca B. di X. L’estradando e altri
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sono in particolare accusati di aver partecipato all’organizzazione criminale pro- mossa costituita e diretta da C., D. e E. “in qualità di coltivatori e/o vettori, e/o sub/fornitori, e/o distributori della sostanza stupefacente a terzi, per l’ulteriore spaccio nell’area territoriale di Y., W. e X. e territori limitrofi […]. Con l’aggra- vante del numero dei partecipanti superiori a dieci e della partecipazione all’as- sociazione di persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti. Con l’aggravante, altresì, dell’essere l’associazione armata. Delitto aggravato dall’art. 416 bis.1 co.1 CP, per essere stato commesso […] avvalendosi della forza di intimida- zione del vincolo associativo di tipo mafioso e in particolare delle condizioni di assoggettamento e omertà che ne derivano e, comunque, per agevolare le at- tività di una delle associazioni previste dall’art. 416 bis cp individuabile nel caso di specie nella cosca B. […], e in particolare per conseguire i vantaggi illeciti e assicurare al medesimo sodalizio di ‘ndrangheta, i proventi dell’attività illecita accrescendone la forza economica, il prestigio criminale, il controllo del territorio e quindi la capacità operativa” (relazione sintetica, pag. 3 e seg., in act. 5.1).
Così come descritte nella domanda di estradizione, le condotte rimproverate all’estradando corrispondono ai reati di cui all’art. 19 cpv. 2 lett. b della legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup; RS 812.121) e all’art. 260ter cpv. 1 lett. a n. 1 CP. Per il primo reato è comminata una pena massima di venti anni; per il secondo reato è prevista una pena massima di dieci anni. Visto quanto precede, la censura del ricorrente è palesemente infon- data.
3. Il ricorrente postula la restituzione dell’importo di fr. 5'000.– sequestratogli al momento del suo arresto.
3.1
3.1.1 Giusta l’art. 47 cpv. 3 AIMP, in relazione con il cpv. 1 di tale disposizione, l’UFG decide, simultaneamente all’emanazione dell’ordine di arresto in vista di estra- dizione, quali oggetti e beni debbano rimanere od essere messi al sicuro.
3.1.2 L’art. 62 cpv. 2 AIMP prevede che la proprietà privata della persona perseguita può essere impiegata per sopperire alle spese in quanto non debba essere con- segnata allo Stato richiedente.
3.1.3 L’art. 59 AIMP determina le condizioni alle quali certi oggetti o beni in possesso dell’estradando devono essere consegnati allo Stato richiedente.
3.2 In concreto, dal tenore dell’art. 62 cpv. 2 AIMP, in relazione con l’art. 47 cpv. 3 AIMP, si può concludere che l’esistenza di spese legate alla procedura estradi- zionale è una condizione sufficiente per sequestrare i beni appartenenti all’estradando, il quale è in detenzione estradizionale dal 15 giugno 2021, ciò
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che ha generato evidentemente delle spese ai sensi dell’art. 62 AIMP. Va del resto rilevato che l’estradando, pur contestando il sequestro dell’importo di fr. 5'000.–, non ha in alcun modo motivato la sua richiesta di dissequestro. Per tacere del fatto che una domanda dello Stato richiedente tendente alla conse- gna del predetto importo non può ancora, a questo stadio della procedura, es- sere esclusa. In definitiva, la confisca di tale somma va confermata.
4. In conclusione, non vi è nessuna ragione né per negare l'estradizione né per scarcerare il ricorrente. Ne consegue che il ricorso deve essere integralmente respinto.
5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 3'000.–. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 24 agosto 2021
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Marino Di Rocco - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).