Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Sachverhalt
A. Il 12 novembre 2019, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordina- rio di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudi- ziaria internazionale, completata il 25 novembre, il 30 settembre e il 9 dicem- bre 2020, nell’ambito di un procedimento penale a carico di A., B. e C. per i reati di associazione per delinquere (art. 416 CP/I), riciclaggio (art. 648-bis CP/I), dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 Decreto legislativo 74/2000) o mediante altri ar- tifici (art. 3 Decreto legislativo 74/2000). In sostanza, l’autorità estera afferma che “le indagini hanno origine da un’attività propria dell’Agenzia delle Entrate di contrasto degli illeciti di natura tributaria che ha consentito di individuare un complesso ed articolato sistema di frode fiscale, posto in essere attra- verso l’utilizzo di strutture societarie di diritto anglosassone […]. Si tratta, nello specifico, della creazione di strutture societarie preconfezionate (così dette shelf companies), dotate di uno statuto standard (memorandum of in- corporation), riconducibili il più delle volte a società schermo (shareholders), con sede nelle Isole Vergini Britanniche, Panama o altri paradisi fiscali e ge- stite da amministratori fiduciari (così detti nominees), al fine unico di porre in essere operazioni di pianificazione fiscale e, talora, veri e propri illeciti quali l’evasione di imposte o il riciclaggio di denaro” (atto 1 dell’incarto del Mini- stero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP-TI).
Con la rogatoria, e in particolare con il complemento del 30 settembre 2020, l’autorità estera ha chiesto, tra l’altro, la perquisizione di un appartamento a Lugano-Paradiso di proprietà di D., compagna di A., al fine di sequestrare “cellulari, pc nonché ogni altro apparato elettronico nella disponibilità di A. nonché tutta la documentazione anche di carattere informatico, inerente i rapporti intrattenuti, in via diretta e indiretta, da A. e società a lui facenti capo (E., F. SA) con clienti italiani” (atto 4 incarto MP-TI).
B. Mediante decisione di entrata in materia e incidentale del 6 ottobre 2020, il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI) è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando la perquisizione dell’appartamento di cui sopra (v. atti 5, 6 e 7 incarto MP-TI).
C. Il 7 ottobre 2020, la Polizia cantonale ticinese ha perquisito l’appartamento di D., in via Z., a Lugano-Paradiso, sequestrando diverso materiale cartaceo e informatico (v. atto 10 incarto MP-TI).
- 3 -
D. Con decisione di chiusura del 10 giugno 2021, il MP-TI ha ordinato la tra- smissione alle autorità italiane di svariati files estrapolati da dispositivi elet- tronici di A. sequestrati nell’appartamento di cui sopra (v. act. 1.1, pag. 6, 7 e 14).
E. Il 13 luglio 2021, A. ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la summenzionata decisione di chiusura presentando le seguenti conclusioni (v. act. 1, pag. 27 e segg.):
“I. In via principale Il ricorso in epigrafe è integralmente accolto. Di conseguenza:
a) la decisione di chiusura datata 10.06.2021 emanata dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino (ROG.2019.270; doc. A) viene annullata.
b) non viene data nessuna esecuzione alla Commissione rogatoria in epigrafe datata 12.11.2019 e successive integrazioni della Procura della Repubblica di Milano.
II. In via subordinata La decisione di chiusura datata 10.06.2021 emanata dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino (ROG.2019.270) viene annullata. Di conseguenza, la causa viene rinviata al Ministero Pubblico del Cantone Ticino, affinché:
a) si proceda alla cernita della documentazione contenuta nella chiave USB, applicando lo Standard internazionale (Codice ISO/IEC 27037);
b) con riferimento alla penna USB contenente i dati informatici estrapolati dai dispositivi del dott. A. (allegato al Rapporto di esecuzione del Gruppo Infor- matica forense del Centro sistemi informatici dell’Amministrazione cantonale, AI 42; decisione di chiusura di data 10.06.2021 dispositivo n. 2.e a pag. 14); si proceda all’estrapolazione dei dati in contraddittorio, in conformità ai crismi (standard internazionale) valevoli in ambito di analisi informatica forense. Di conseguenza, al dott. A. è data pure la possibilità di disporre:
i) di un clone della copia forense originale certificata da cui sono stati estra- polati i dati registrati sulla penna USB succitata; ii) del relativo Rapporto di esecuzione completo e dettagliato che attesti il ri- spetto dello standard internazionale (Codice ISO/IEC27037) sull’esecuzione corretta di un’analisi informatica forense ed in particolare del principio di “ri- producibilità” di una (presunta) prova digitale e che indichi quali filtri di ricerca sono stati impostati e quali configurazioni particolari sono state adottate ed applicate per evitare di consegnare documenti digitali non inerenti e non pro- porzionali alle indagini; iii) di effettuare ogni altra verifica che permetta al dott. A. di accertare la cor- retta esecuzione dell’analisi informatica forense da parte del Ministero Pub- blico del Cantone Ticino.
c) vengano espunti tutti i documenti che contengono informazioni che non contengono il nome delle persone fisiche e giuridiche indagate nel procedi- mento pendente a Milano, in particolare i documenti allegati al memoriale di complemento datato 20.04.2021 qui allegato.
III. In via più subordinata ll Pubblico Ministero procede a chiedere il parere all’Amministrazione federale delle contribuzioni, in conformità dell’art. 24 cpv.3 OAIMP.
IV. In ogni caso
1. Il presente ricorso ha effetto sospensivo.
2. Non si prelevano tasse e spese giudiziarie.
- 4 -
3. È accordata al ricorrente un’indennità di patrocinio”.
F. Con scritto del 21 luglio 2021, il MP-TI ha comunicato di non avere osserva- zioni da formulare, confermando la decisione impugnata e rimettendosi al giudizio di questa Corte (v. act. 6). Con osservazioni del 30 luglio 2021, l’Uf- ficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha postulato, in via principale, l’inammissibilità del gravame e, in via subordinata, la reiezione dello stesso, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7).
G. Con replica del 9 agosto 2021, trasmessa al MP-TI e all’UFG per conoscenza (v. act. 10), il ricorrente ha confermato le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 9). Con ulteriore scritto del 26 agosto 2021, trasmesso anche questo alle predette autorità per conoscenza (v. act. 12), il predetto ha trasmesso altri due documenti per l’incarto (v. act. 11).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di
- 5 -
applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53), nonché l’art. 46 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l’Italia il 4 novembre 2009 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), richiamati gli art. 14 e 23 relativi al riciclaggio in generale. Alle questioni che il prevalente diritto inter- nazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;
v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
E. 1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del 10 giugno 2021, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
E. 1.5.1 La ricevibilità del gravame presuppone altresì la legittimazione a ricorrere dell'insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato perso- nalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un inte- resse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toc- cata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giuri- sprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e di- rettamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ri- corrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione liti-
- 6 -
giosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una ri- chiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e di- rettamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2 e 5.2.1 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni do- miciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coerci- tiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in ma- niera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di docu- menti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori pos- sono contestare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento pe- nale estero (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.3; 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6).
E. 1.5.2 In concreto, la perquisizione e il sequestro della documentazione cartacea e in formato elettronico oggetto della decisione impugnata hanno avuto luogo presso l’appartamento di D., a Lugano-Paradiso, compagna del ricorrente. Nella misura in cui quest’ultimo non risulta né proprietario né locatario degli spazi in questione (v. art. 9a lett. b OAIMP), la sua legittimazione ricorsuale fa chiara- mente difetto (in questo ambito v. DTF 137 IV 134 consid. 6.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2016.277 del 7 febbraio 2017 consid. 1.5.2; RR.2015.289-290 del 13 aprile 2016 consid. 2.2.1). Va a tal proposito eviden- ziato che, se è vero che l’elenco previsto all’art. 9a OAIMP delle persone per- sonalmente e direttamente toccate ai sensi degli art. 21 cpv. 3 e 80h AIMP non è esaustivo, nel caso di perquisizioni domiciliari le uniche persone legittimate a ricorrere sono il proprietario e il locatario dei locali perquisiti. Sia la sopraccitata giurisprudenza che la stessa lettera dell’art. 9a lett. b OAIMP non lasciano spa- zio a dubbi in merito, atteso che l’avverbio “segnatamente” (“namentlich”, “no- tamment”) è grammaticalmente riferito all’elenco nel suo insieme e non ad ogni singolo caso elencato alle lett. a, b e c di questa stessa disposizione. La volontà del legislatore è proprio quella di definire, in questi tre casi tipici, le sole persone legittimate a ricorrere per garantire la certezza del diritto e la celerità della pro- cedura (v. art. 17a AIMP e BUSSMANN, Commentario basilese, op. cit., n. 10 ad art. 80h AIMP). L’autorità d’esecuzione deve poter determinare facilmente e ra- pidamente le persone alle quali occorre notificare le sue decisioni (v. sentenza del Tribunale federale 1C_626/2015 dell’8 dicembre 2015 consid. 1.4). Certo la dottrina (v. BUSSMANN, op. cit., n. 40 ad art. 80h AIMP e rinvii) ammette la legit- timazione a ricorrere anche di un eventuale sublocatario, mutuatario, usufrut- tuario o titolare di diritto di abitazione, ma proprio per il fatto che essi sarebbero
- 7 -
direttamente toccati alla pari del proprietario o del locatario dei locali. Nulla di tutto ciò nella fattispecie, come confermato del resto dalla proprietaria dell’ap- partamento, D., la quale, interpellata dal Comune di Lugano-Paradiso circa la durata di soggiorno di A. nel suo appartamento, ha dichiarato, il 15 maggio 2019, che “il mio fidanzato vive e lavora in Lussemburgo dove in media trascorre
E. 3 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è com- plessivamente fissata nella fattispecie a fr. 2'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 5'000.– già versato. La Cassa del Tri- bunale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 3'000.–.
- 8 -
Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo dei costi di fr. 5'000.– già versato. La Cassa del Tribunale resti- tuirà al ricorrente il saldo di fr. 3'000.–.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza dell’11 novembre 2021 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Paolo Bernasconi,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2021.140
- 2 -
Fatti: A. Il 12 novembre 2019, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordina- rio di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudi- ziaria internazionale, completata il 25 novembre, il 30 settembre e il 9 dicem- bre 2020, nell’ambito di un procedimento penale a carico di A., B. e C. per i reati di associazione per delinquere (art. 416 CP/I), riciclaggio (art. 648-bis CP/I), dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 Decreto legislativo 74/2000) o mediante altri ar- tifici (art. 3 Decreto legislativo 74/2000). In sostanza, l’autorità estera afferma che “le indagini hanno origine da un’attività propria dell’Agenzia delle Entrate di contrasto degli illeciti di natura tributaria che ha consentito di individuare un complesso ed articolato sistema di frode fiscale, posto in essere attra- verso l’utilizzo di strutture societarie di diritto anglosassone […]. Si tratta, nello specifico, della creazione di strutture societarie preconfezionate (così dette shelf companies), dotate di uno statuto standard (memorandum of in- corporation), riconducibili il più delle volte a società schermo (shareholders), con sede nelle Isole Vergini Britanniche, Panama o altri paradisi fiscali e ge- stite da amministratori fiduciari (così detti nominees), al fine unico di porre in essere operazioni di pianificazione fiscale e, talora, veri e propri illeciti quali l’evasione di imposte o il riciclaggio di denaro” (atto 1 dell’incarto del Mini- stero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP-TI).
Con la rogatoria, e in particolare con il complemento del 30 settembre 2020, l’autorità estera ha chiesto, tra l’altro, la perquisizione di un appartamento a Lugano-Paradiso di proprietà di D., compagna di A., al fine di sequestrare “cellulari, pc nonché ogni altro apparato elettronico nella disponibilità di A. nonché tutta la documentazione anche di carattere informatico, inerente i rapporti intrattenuti, in via diretta e indiretta, da A. e società a lui facenti capo (E., F. SA) con clienti italiani” (atto 4 incarto MP-TI).
B. Mediante decisione di entrata in materia e incidentale del 6 ottobre 2020, il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI) è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando la perquisizione dell’appartamento di cui sopra (v. atti 5, 6 e 7 incarto MP-TI).
C. Il 7 ottobre 2020, la Polizia cantonale ticinese ha perquisito l’appartamento di D., in via Z., a Lugano-Paradiso, sequestrando diverso materiale cartaceo e informatico (v. atto 10 incarto MP-TI).
- 3 -
D. Con decisione di chiusura del 10 giugno 2021, il MP-TI ha ordinato la tra- smissione alle autorità italiane di svariati files estrapolati da dispositivi elet- tronici di A. sequestrati nell’appartamento di cui sopra (v. act. 1.1, pag. 6, 7 e 14).
E. Il 13 luglio 2021, A. ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la summenzionata decisione di chiusura presentando le seguenti conclusioni (v. act. 1, pag. 27 e segg.):
“I. In via principale Il ricorso in epigrafe è integralmente accolto. Di conseguenza:
a) la decisione di chiusura datata 10.06.2021 emanata dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino (ROG.2019.270; doc. A) viene annullata.
b) non viene data nessuna esecuzione alla Commissione rogatoria in epigrafe datata 12.11.2019 e successive integrazioni della Procura della Repubblica di Milano.
II. In via subordinata La decisione di chiusura datata 10.06.2021 emanata dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino (ROG.2019.270) viene annullata. Di conseguenza, la causa viene rinviata al Ministero Pubblico del Cantone Ticino, affinché:
a) si proceda alla cernita della documentazione contenuta nella chiave USB, applicando lo Standard internazionale (Codice ISO/IEC 27037);
b) con riferimento alla penna USB contenente i dati informatici estrapolati dai dispositivi del dott. A. (allegato al Rapporto di esecuzione del Gruppo Infor- matica forense del Centro sistemi informatici dell’Amministrazione cantonale, AI 42; decisione di chiusura di data 10.06.2021 dispositivo n. 2.e a pag. 14); si proceda all’estrapolazione dei dati in contraddittorio, in conformità ai crismi (standard internazionale) valevoli in ambito di analisi informatica forense. Di conseguenza, al dott. A. è data pure la possibilità di disporre:
i) di un clone della copia forense originale certificata da cui sono stati estra- polati i dati registrati sulla penna USB succitata; ii) del relativo Rapporto di esecuzione completo e dettagliato che attesti il ri- spetto dello standard internazionale (Codice ISO/IEC27037) sull’esecuzione corretta di un’analisi informatica forense ed in particolare del principio di “ri- producibilità” di una (presunta) prova digitale e che indichi quali filtri di ricerca sono stati impostati e quali configurazioni particolari sono state adottate ed applicate per evitare di consegnare documenti digitali non inerenti e non pro- porzionali alle indagini; iii) di effettuare ogni altra verifica che permetta al dott. A. di accertare la cor- retta esecuzione dell’analisi informatica forense da parte del Ministero Pub- blico del Cantone Ticino.
c) vengano espunti tutti i documenti che contengono informazioni che non contengono il nome delle persone fisiche e giuridiche indagate nel procedi- mento pendente a Milano, in particolare i documenti allegati al memoriale di complemento datato 20.04.2021 qui allegato.
III. In via più subordinata ll Pubblico Ministero procede a chiedere il parere all’Amministrazione federale delle contribuzioni, in conformità dell’art. 24 cpv.3 OAIMP.
IV. In ogni caso
1. Il presente ricorso ha effetto sospensivo.
2. Non si prelevano tasse e spese giudiziarie.
- 4 -
3. È accordata al ricorrente un’indennità di patrocinio”.
F. Con scritto del 21 luglio 2021, il MP-TI ha comunicato di non avere osserva- zioni da formulare, confermando la decisione impugnata e rimettendosi al giudizio di questa Corte (v. act. 6). Con osservazioni del 30 luglio 2021, l’Uf- ficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha postulato, in via principale, l’inammissibilità del gravame e, in via subordinata, la reiezione dello stesso, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7).
G. Con replica del 9 agosto 2021, trasmessa al MP-TI e all’UFG per conoscenza (v. act. 10), il ricorrente ha confermato le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 9). Con ulteriore scritto del 26 agosto 2021, trasmesso anche questo alle predette autorità per conoscenza (v. act. 12), il predetto ha trasmesso altri due documenti per l’incarto (v. act. 11).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto: 1.
1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di
- 5 -
applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53), nonché l’art. 46 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l’Italia il 4 novembre 2009 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), richiamati gli art. 14 e 23 relativi al riciclaggio in generale. Alle questioni che il prevalente diritto inter- nazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;
v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del 10 giugno 2021, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
1.5
1.5.1 La ricevibilità del gravame presuppone altresì la legittimazione a ricorrere dell'insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato perso- nalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un inte- resse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toc- cata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giuri- sprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e di- rettamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ri- corrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione liti-
- 6 -
giosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una ri- chiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e di- rettamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2 e 5.2.1 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni do- miciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coerci- tiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in ma- niera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di docu- menti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori pos- sono contestare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento pe- nale estero (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.3; 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6).
1.5.2 In concreto, la perquisizione e il sequestro della documentazione cartacea e in formato elettronico oggetto della decisione impugnata hanno avuto luogo presso l’appartamento di D., a Lugano-Paradiso, compagna del ricorrente. Nella misura in cui quest’ultimo non risulta né proprietario né locatario degli spazi in questione (v. art. 9a lett. b OAIMP), la sua legittimazione ricorsuale fa chiara- mente difetto (in questo ambito v. DTF 137 IV 134 consid. 6.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2016.277 del 7 febbraio 2017 consid. 1.5.2; RR.2015.289-290 del 13 aprile 2016 consid. 2.2.1). Va a tal proposito eviden- ziato che, se è vero che l’elenco previsto all’art. 9a OAIMP delle persone per- sonalmente e direttamente toccate ai sensi degli art. 21 cpv. 3 e 80h AIMP non è esaustivo, nel caso di perquisizioni domiciliari le uniche persone legittimate a ricorrere sono il proprietario e il locatario dei locali perquisiti. Sia la sopraccitata giurisprudenza che la stessa lettera dell’art. 9a lett. b OAIMP non lasciano spa- zio a dubbi in merito, atteso che l’avverbio “segnatamente” (“namentlich”, “no- tamment”) è grammaticalmente riferito all’elenco nel suo insieme e non ad ogni singolo caso elencato alle lett. a, b e c di questa stessa disposizione. La volontà del legislatore è proprio quella di definire, in questi tre casi tipici, le sole persone legittimate a ricorrere per garantire la certezza del diritto e la celerità della pro- cedura (v. art. 17a AIMP e BUSSMANN, Commentario basilese, op. cit., n. 10 ad art. 80h AIMP). L’autorità d’esecuzione deve poter determinare facilmente e ra- pidamente le persone alle quali occorre notificare le sue decisioni (v. sentenza del Tribunale federale 1C_626/2015 dell’8 dicembre 2015 consid. 1.4). Certo la dottrina (v. BUSSMANN, op. cit., n. 40 ad art. 80h AIMP e rinvii) ammette la legit- timazione a ricorrere anche di un eventuale sublocatario, mutuatario, usufrut- tuario o titolare di diritto di abitazione, ma proprio per il fatto che essi sarebbero
- 7 -
direttamente toccati alla pari del proprietario o del locatario dei locali. Nulla di tutto ciò nella fattispecie, come confermato del resto dalla proprietaria dell’ap- partamento, D., la quale, interpellata dal Comune di Lugano-Paradiso circa la durata di soggiorno di A. nel suo appartamento, ha dichiarato, il 15 maggio 2019, che “il mio fidanzato vive e lavora in Lussemburgo dove in media trascorre 3 giorni alla settimana. Gli altri giorni viaggia tra Montecarlo, S. Moritz, Lugano, Ibiza, Madrid, Londra, Milano e Roma, oltre trasferte in USA e Asia. A Lugano negli ultimi quindici anni veniva un paio di giorni al mese e non penso riesca a farne di più nei prossimi mesi” (act. 11.1). Il fatto che il MP-TI abbia coinvolto il ricorrente nella procedura rogatoriale, al quale la decisione impugnata è stata notificata (v. act. 1.1, pag. 16) – va qui precisato che il ricorrente e D. hanno (avuto) lo stesso patrocinatore (v. act. 1.5 e 1.6) – nulla muta in materia di legit- timazione ricorsuale. Decisivo è quanto prevedono l’art. 9a lett. b OAIMP e la relativa giurisprudenza costante, la quale esclude, in caso di perquisizioni do- miciliari, un’estensione della legittimazione ricorsuale ad altri soggetti oltre a quelli qui sopra elencati.
2. In conclusione, non disponendo il ricorrente della legittimazione ricorsuale, il gravame deve essere dichiarato inammissibile.
3. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è com- plessivamente fissata nella fattispecie a fr. 2'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 5'000.– già versato. La Cassa del Tri- bunale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 3'000.–.
- 8 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo dei costi di fr. 5'000.– già versato. La Cassa del Tribunale resti- tuirà al ricorrente il saldo di fr. 3'000.–.
Bellinzona, 12 novembre 2021
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Paolo Bernasconi - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).