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RR.2020.129

Bundesstrafgericht · 2020-06-12 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) e durata del sequestro (art. 33a OAIMP). Domande di riesame.

Dispositiv
  1. Le domande di riesame sono inammissibili.
  2. La tassa di giustizia di fr. 3’000.– è messa a carico delle istanti in solido.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 12 giugno 2020 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Andreas J. Keller e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. LIMITED, B. LLC, entrambe rappresentate dagli avv. Delphine Jobin e Mat- teo Pedrazzini, Istanti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Opponente

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) e durata del sequestro (art. 33a OAIMP) Domande di riesame B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2020.129-131

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Visti: - le decisioni di chiusura del 26 febbraio 2020, con le quali il Ministero pubblico della Confederazione, dando seguito ad una domanda di assistenza internazio- nale in materia penale del 12 settembre 2018 presentata dal Ministero pubblico federale brasiliano (Força Tarefa de Operação Greenfield), ha ordinato la tra- smissione all'autorità estera di svariata documentazione concernente relazioni bancarie intestate alle società A. Limited e B. LLC, nonché il mantenimento del blocco delle stesse (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2020.92, RR.2020.93 e RR.2020.94 del 18 maggio 2020); - i ricorsi del 30 marzo 2020 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, mediante il quale A. Limited e B. LLC hanno postulato in so- stanza l’annullamento delle summenzionate decisioni (v. ibidem); - le tre decisioni del Tribunale penale federale RR.2020.92, RR.2020.93 e RR.2020.94 del 18 maggio 2020, con le quali questa Corte ha dichiarato inam- missibili i ricorsi interposti da A. Limited e B. LLC; - lo scritto del 25 maggio 2020, attraverso il quale le predette società hanno chie- sto alla Corte dei reclami penali il riesame delle sentenze di cui sopra (v. act. 3.2); - lo scritto del 27 maggio 2020, mediante il quale la presente autorità ha tra- smesso tali domande alla Corte d’appello del Tribunale penale federale per sua competenza (v. incarti RR.2020.92, act. 20; RR.2020.93, act. 19 e RR.2020.94, act. 22); - la lettera del 28 maggio 2020, con la quale A. Limited e B. LLC hanno ribadito le loro domande di riesame dinanzi alla Corte dei reclami penali (v. act. 1); - lo scritto del 4 giugno 2020, mediante il quale la presente Corte ha chiesto alla Corte d’appello di ritrasmettergli gli atti concernenti le domande di riesame di cui sopra, al fine di statuire sulle stesse (v. act. 2); - lo scritto del 10 giugno 2020, con il quale la Corte d’appello ha trasmesso a questa Corte le domande in questione (v. act. 3).

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Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in ambito di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP); - che in questo campo la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che in tale ambito la Corte dei reclami penali statuisce in qualità di autorità giu- diziaria (v. titolo terzo della LOAP) e non come autorità amministrativa; - che il riesame è possibile laddove la legge lo prevede (DTF 113 Ia 146 con- sid. 3a); - che il riesame di decisioni di un’istanza di ricorso, in casu della Corte dei reclami penali, non è previsto dalla legge (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.212 del 23 ottobre 2012 pag. 3); - che, sebbene la PA preveda il riesame al suo art. 58 cpv. 1, tale disposizione concerne il riesame della decisione impugnata della precedente istanza da parte di quest’ultima (in casu il MPC) durante la procedura di ricorso (v. sen- tenza RR.2012.212 pag. 4); - che in concreto le istanti hanno postulato il riesame delle sentenze d’inammis- sibilità emanate da questa Corte in data 18 maggio 2020 (v. sentenze del Tri- bunale penale federale RR.2020.92, RR.2020.93 e RR.2020.94); - che il riferimento all’art. 58 cpv. 1 PA finalizzato al riesame delle suddette de- cisioni non è quindi pertinente (v. più ampiamente PFLEIDERER, in Wald- mann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2° ediz. 2016, n. 11 ad art. 58 PA), precisato che nemmeno nella legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), in quanto lex specialis, vi sono disposizioni che permettono una diversa conclusione; - che, conformemente alla giurisprudenza, le domande di riesame vengono soli- tamente trattate come istanze di revisione (v. sentenza della Corte d’appello del Tribunale penale federale CR.2019.10 del 24 febbraio 2020 consid. 1.2), ra- gione per cui la presente autorità aveva inizialmente trasmesso le stesse alla Corte d’appello del Tribunale penale federale per sua competenza giusta l’art. 38a LOAP (v. incarti RR.2020.92, act. 20; RR.2020.93, act. 19 e RR.2020.94, act. 22);

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- che le istanti, preso atto della trasmissione di cui sopra, hanno comunque pre- teso che questa Corte statuisse sulle loro domande di riesame (v. act. 1); - che a fronte di ciò, impregiudicata la predetta giurisprudenza della Corte d’ap- pello, per ragioni di celerità la presente Corte ha deciso comunque di statuire, nella misura in cui le istanze sono in ogni caso irricevibili; - che, essendo le stesse a priori inammissibili, questa Corte ha rinunciato ad av- viare lo scambio degli scritti (v. art. 57 cpv. 1 PA); - che, in quanto soccombenti data l’irricevibilità delle domande, alle istanti vanno addossate le spese processuali cagionate (v. art. 63 cpv. 1 PA); - che la tassa di giustizia è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA, e ammonta in concreto a fr. 3’000.–, a carico delle istanti in solido.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Le domande di riesame sono inammissibili. 2. La tassa di giustizia di fr. 3’000.– è messa a carico delle istanti in solido.

Bellinzona, 12 giugno 2020

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Delphine Jobin e Matteo Pedrazzini - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria - Tribunale penale federale, Corte d'appello

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.