Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia (consegna a scopo di confisca di un dipinto). Sentenza del Tribunale federale 1C_447/2018 del 13 maggio 2019. Spese e ripetibili legate alla procedura RR.2018.182 (art. 63 e seg. PA).
Dispositiv
- La domanda di assistenza giudiziaria del 5 febbraio 2015, con tutti i suoi com- plementi, presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pe- saro, è rifiutata.
- È ordinato il dissequestro del dipinto olio su tela (61 x 46.5 cm con una cornice in legno dorato) raffigurante il “Ritratto di Isabella d’Este” di proprietà di A.
- La cassa del Tribunale penale federale restituisce alla ricorrente l'anticipo delle spese di fr. 5'000.– versato nell’ambito della procedura RR.2018.182.
- Il Ministero pubblico del Cantone Ticino verserà alla ricorrente un importo di fr. 2'500.– a titolo di ripetibili.
- Non vengono prelevate spese per la presente sentenza.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 24 giugno 2019 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Roy Garré e Cornelia Cova, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentata dall'avv. Marc Weber, Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia (consegna a scopo di confisca di un dipinto)
Sentenza del Tribunale federale 1C_447/2018 del 13 maggio 2019
Spese e ripetibili legate alla procedura RR.2018.182 (art. 63 e seg. PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2019.117
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Visti: - la sentenza del Tribunale federale 1C_447/2018 del 13 maggio 2019, con la quale l’Alta Corte, accogliendo il ricorso interposto da A. contro la sentenza del Tribunale penale federale RR.2018.182 del 4 settembre 2018 concernente la consegna a scopo di confisca di un dipinto, ha rinviato la causa all’autorità pre- cedente affinché rifiuti la domanda di assistenza, ordini il dissequestro del di- pinto litigioso e si pronunci sulle sue spese e ripetibili (v. act. 1); - l’invito alle parti del 28 maggio 2019 a presentare eventuali osservazioni sulle spese e ripetibili relative alla causa RR.2018.182 (v. act. 2); - lo scritto dell’11 giugno 2019, con il quale il Ministero pubblico ticinese ha co- municato di non avere osservazioni da formulare e di rimettersi al giudizio della Corte (v. act. 3); - le osservazioni del medesimo giorno, con le quali l’Ufficio federale di giustizia chiede di rinunciare a riscuotere spese giudiziarie, precisando, per quanto con- cerne le ripetibili, di essere intervenuto nella sua qualità di autorità di vigilanza, per cui non può essere considerata parte soccombente (v. act. 4). Considerato: - che, con sentenza del 13 maggio 2019, il Tribunale federale ha annullato la sentenza RR.2018.182 del 4 settembre 2018 con la quale la presente Corte aveva accolto una domanda di assistenza giudiziaria italiana tesa a confiscare il dipinto intitolato “Ritratto di Isabella d’Este” attribuito a Leonardo da Vinci; - che, contrariamente a quanto stabilito da questa Corte, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la condizione della doppia punibilità non è adem- piuta, motivo per cui la rogatoria non può essere accolta e alla domanda di confisca non può essere dato seguito (v. act. 1, p. 18); - che, in virtù della summenzionata sentenza del Tribunale federale, la domanda di assistenza giudiziaria del 5 febbraio 2015, con tutti i suoi complementi, com- preso quello più recente del 5 aprile 2018, va rifiutata; - che il dipinto litigioso oggetto della rogatoria va dunque dissequestrato e resti- tuito a A.;
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- che, visto quanto precede, questa Corte deve statuire nuovamente sulle spese e ripetibili concernenti la procedura RR.2018.182 (v. act. 1); - che le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA); - che, vista la sentenza del 13 maggio 2019, con la quale il Tribunale federale ha accolto il ricorso di A. contro la sentenza di questa Corte RR.2018.182 del 4 set- tembre 2018, non si riscuote tassa di giustizia (art. 63 cpv. 2 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che la cassa del Tribunale penale federale restituirà alla ricorrente l'anticipo delle spese di fr. 5'000.– da lei versato nell’ambito della procedura RR.2018.182; - che giusta l'art. 64 cpv. 1 PA l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; - che il regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) concretizza queste disposizione agli art. 10 e segg.; - che in base all'art. 12 cpv. 2 RSPPF, se l'avvocato, come in casu, non presenta alcuna nota delle spese, l'onorario è fissato secondo il libero apprezzamento della Corte dei reclami penali; - che le ripetibili relative alla procedura RR.2018.182 sono fissate a fr. 2’500.–, importo messo a carico del Ministero pubblico ticinese in quanto autorità infe- riore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA; - che non vengono prelevate spese per la presente sentenza; - che non vengono assegnate indennità per spese ripetibili per la presente pro- cedura, precisato che la ricorrente è qui rimasta silente.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La domanda di assistenza giudiziaria del 5 febbraio 2015, con tutti i suoi com- plementi, presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pe- saro, è rifiutata. 2. È ordinato il dissequestro del dipinto olio su tela (61 x 46.5 cm con una cornice in legno dorato) raffigurante il “Ritratto di Isabella d’Este” di proprietà di A. 3. La cassa del Tribunale penale federale restituisce alla ricorrente l'anticipo delle spese di fr. 5'000.– versato nell’ambito della procedura RR.2018.182. 4. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino verserà alla ricorrente un importo di fr. 2'500.– a titolo di ripetibili. 5. Non vengono prelevate spese per la presente sentenza.
Bellinzona, il 25 giugno 2019
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Marc Weber - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria - Tribunale federale
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Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).