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RR.2018.185

Bundesstrafgericht · 2018-08-20 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Esame degli atti (art. 80b AIMP). Revisione (art. 40 LOAP in relazione con gli art. 121 e segg. LTF).

Dispositiv
  1. La domanda di revisione è respinta nella misura della sua ammissibilità.
  2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico dell'istante. Essa è coperta dall'anticipo spese di fr. 2'000.– già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 20 agosto 2018 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dagli avv. Enrico Germano e Angela Decristophoris, Istante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Opponente

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Esame degli atti (art. 80b AIMP)

Revisione (art. 40 LOAP in relazione con gli art. 121 e segg. LTF)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2018.185

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Visti: - lo scritto del 2 marzo 2018, mediante il quale il Ministero pubblico della Confe- derazione (in seguito: MPC), nell'ambito di una "domanda di assistenza giudi- ziaria presentata dal Ministero Pubblico Federale, Procura della Repubblica di Rio Grande Do Sul (Brasile) in data 4 settembre 2017 nel caso B. e A.", ha chiesto ad A., in risposta ad una richiesta di accesso agli atti del 27 febbraio 2018 formulata dallo stesso in rappresentanza della disciolta società B., di pro- durre la documentazione attestante l'avvenuta liquidazione nonché la prova ch'egli era il beneficiario economico della società in parola (v. act. 1.2 pag. 2); - lo scritto del 3 aprile 2018, con il quale il MPC ha informato il predetto che quanto inoltrato all'autorità non attesta che egli sia il beneficiario della liquida- zione della società (v. ibidem); - il ricorso del 16 aprile 2018 interposto da A. avverso lo scritto del MPC del 3 aprile 2018, respinto da questa Corte con sentenza RR.2018.129 del 18 mag- gio 2018 (v. act. 1.2); - la sentenza del Tribunale federale 1C_265/2018 del 6 giugno 2018, con la quale l'Alta Corte ha dichiarato inammissibile il gravame avverso il summenzionato giudizio del Tribunale penale federale (v. act. 8.2); - la domanda del 22 giugno 2018, con la quale A. postula la revisione della sen- tenza RR.2018.129 (v. act. 1); - la risposta del 20 luglio 2018, mediante la quale il MPC chiede che la domanda venga respinta, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 5); - lo scritto del 23 luglio 2018, con la quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha rinunciato a presentare una risposta, rimettendosi al giudizio di questa Corte (v. act. 6); - la replica del 3 agosto 2018, trasmessa al MPC e all'UFG per conoscenza (v. act. 9), mediante la quale il ricorrente ha confermato le proprie conclusioni (v. act. 8).

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Considerato: - che secondo l'art. 40 cpv. 1 della legge sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), gli articoli 121-129 della legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) si applicano per analogia alla revisione, all'interpretazione e alla rettifica delle decisioni delle corti dei reclami penali in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (v. art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP); - che, tuttavia, secondo il capoverso 2 di questa stessa disposizione, i motivi che l’istante avrebbe potuto invocare in un ricorso contro la decisione in questione non sono proponibili come motivi di revisione (art. 40 cpv. 2 LOAP); - che la revisione può essere segnatamente domandata se il Tribunale, per svi- sta, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (v. art. 121 lett. d LTF); - che in tal caso la domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribu- nale penale federale entro 90 giorni dalla loro scoperta (v. art. 124 cpv. 1 lett. d LTF); - che nella sua domanda l'istante chiede che questa Corte "si chini nuovamente sulla questione della legittimità da parte del sig. A. ad accedere agli atti concer- nenti la spettabile B., in quanto codesto tribunale non ha tenuto in considera- zione dei fatti rilevanti che risultano dagli atti" (v. act. 1 pag. 2); - che egli in particolare afferma di avere chiesto, con scritto del 27 febbraio 2018, di potere accedere agli atti per sé e per la società B., richiesta rifiutata il 2 marzo 2018 con argomentazioni risultate errate e fuorvianti da parte del MPC in quanto la società in questione “è sì disciolta, ma non liquidata” (v. act. 1 pag. 3); - che tuttavia il contenuto dello scritto del 3 aprile 2018, inviato dai legali del ri- corrente al MPC (v. act. 5.1, allegato 1, atti MPC), permette di concludere che l'istante sapeva, al più tardi in tale data, che la società B. era disciolta e non liquidata, per cui non si capisce perché l’istante indichi quale termine a quo la data di ricezione della sentenza del 18 maggio 2018 di questa Corte; - che in ogni caso il termine di 90 giorni dalla scoperta di questo fatto non era ancora scaduto al momento del deposito del presente gravame, ma visto l’art. 40 cpv. 2 LOAP, vi sono seri dubbi per ritenere che si tratti di un motivo di revisione dato che non si comprende perché non l’abbia fatto valere nel proprio ricorso al Tribunale federale;

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- che questa Corte rileva comunque che, se è vero che la legittimazione ricor- suale va esaminata d'ufficio, occorre che il ricorrente, dato il suo obbligo di mo- tivare il proprio gravame, sostanzi la stessa (v. HÄNER, in Auer/Müller/Schindler (ed.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008,

n. 2 ad art. 48 PA); - che, in concreto, l'istante, al momento di interporre ricorso contro il rifiuto del MPC del 18 marzo 2018 di concedergli l'accesso agli atti, sapeva che la so- cietà B. era (solo) disciolta, ma non ha preteso che la società in questione fosse legittimata a ricorrere; - ch'egli non ha nemmeno reagito dinanzi agli scritti mediante i quali il MPC chie- deva all'istante di produrre la documentazione attestante la liquidazione della società (v. act. 5.1, allegati 2 e 3, atti MPC); - che in un suo scritto del 9 marzo 2018 al MPC, l'istante afferma chiaramente, tramite i propri legali, di non poter rappresentare una società estinta (v. act. 5.1, allegato 5, atti MPC); - che del resto, pur ammettendo che B. sia disciolta ma non liquidata, ciò che in effetti le garantiva, secondo il diritto panamense, la capacità di agire in giustizia (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.160 del 10 ottobre 2012 consid. 1.3.2), il ricorso dinanzi a questo Tribunale avverso il rifiuto d'accesso agli atti del 18 marzo 2018 doveva essere interposto dalla società in parola e non da A.; - che il gravame in questione era quindi in ogni caso inammissibile; - che la domanda di revisione va quindi respinta nella misura della sua ammissi- bilità; - che l'istante, risultando soccombente, deve sopportare le spese processuali ca- gionate (art. 63 cpv. 1 PA); - che una tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a suo carico; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura pe- nale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamato l'art. 63 cpv. 4bis e 5 PA.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La domanda di revisione è respinta nella misura della sua ammissibilità. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico dell'istante. Essa è coperta dall'anticipo spese di fr. 2'000.– già versato.

Bellinzona, 21 agosto 2018

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Enrico Germano e Angela Decristophoris - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).