Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).
Sachverhalt
A. Il 24 febbraio 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 15 giugno 2016 e il 13 febbraio 2017, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. S.p.A., C. S.p.A. e altri per il reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri. In sostanza, le società indagate avrebbero ottenuto degli appalti da parte della società semi-statale brasiliana D. attraverso il versa- mento di tangenti a dirigenti di quest’ultima. Con il suo complemento rogatoriale del 13 febbraio 2017, l’autorità rogante ha chiesto, tra l’altro, la perquisizione della sede della società E. Lugano SA, a Lugano, nonché di poter presenziare a tale atto istruttorio (v. act. 1.1 p. 3).
B. Mediante decisione del 27 aprile 2017, il Ministero pubblico della Confedera- zione (in seguito: MPC), al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, ha acconsentito ai funzionari esteri di presenziare all'esecuzione della rogatoria in questione (v. ibidem).
C. L'8 maggio 2017 il MPC ha ordinato la perquisizione degli uffici di E. Lugano SA (v. ibidem), società che ha modificato la propria ragione sociale in A. SA con effetto al 16 ottobre 2017 (v. act. 1.3).
D. Con decisione di chiusura del 19 ottobre 2017 l’autorità d’esecuzione ha accolto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all’autorità richiedente di svariata do- cumentazione cartacea e dati informatici frutto della perquisizione di cui sopra (v. act. 1.1).
E. Il 21 novembre 2017 A. SA ha impugnato la decisione del 19 ottobre 2017 di- nanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l'annullamento (v. act. 1).
F. Il 5 dicembre 2017 l’UFG ha comunicato di rinunciare ad inoltrare una risposta, postulando la conferma della decisione impugnata (v. act. 6). Nelle sue osser- vazioni dell'11 dicembre 2017 il MPC ha chiesto che il ricorso venga respinto (v. act. 7).
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G. Con replica del 10 gennaio 2018, trasmessa al MPC e all'UFG per conoscenza (v. act. 12), la ricorrente si è riconfermata nelle sue conclusioni ricorsuali (v. act. 11).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or- ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pub- blicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espres- samente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favore- vole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il prin- cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto inter- nazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
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E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
E. 1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del 19 ottobre 2017, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui la perquisizione ed il sequestro sono avvenuti al suo domi- cilio, la ricorrente è legittimata a ricorrere (v. art. 9a lett. b OAIMP; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
E. 2 Riferendosi al contenuto del complemento rogatoriale del 13 febbraio 2017, la ricorrente sostiene che l'autorità estera avrebbe limitato il suo interesse, dunque l'utilità potenziale, alla sola documentazione riguardante il mandato di gestione dei conti correnti intestati alle società F. e G., a quella relativa ai rapporti esi- stenti tra F., rispettivamente G. e le varie società del gruppo C.-E., nonché a quella concernente i rapporti esistenti tra tre persone fisiche (H., I. e J.) e le varie società del gruppo C.-E. Con la decisione impugnata, il MPC vorrebbe trasmettere documentazione non richiesta dalle autorità italiane e inutile per l'inchiesta estera, violando sia il principio della proporzionalità che il divieto della fishing expedition.
E. 2.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato ri- chiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assu- mere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3 non pubblicato in TPF 2007 57) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le au- torità estere chiedono informazioni nell'ambito di procedimenti per reati patri- moniali esse necessitano di regola di tutti i documenti per sapere quali persone o entità giuridiche sono coinvolte (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei do- cumenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006
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del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La natura stessa di dette inchieste rende verosimile la necessità di acquisire l'integralità della documentazione, in modo tale da chiarire con sufficiente ampiezza diacro- nica l'origine e la destinazione dei flussi monetari sospetti. La trasmissione dell'intera documentazione può evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011, consid. 4.2). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità poten- ziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è defi- nita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi con- creti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in ambito di assistenza internazio- nale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).
E. 2.2 In concreto, nella sua rogatoria del 24 febbraio 2016 l’autorità italiana afferma di aver avviato in data 26 maggio 2015 un procedimento penale nel proprio Paese su segnalazione del Ministero della Giustizia italiano in ordine a possibili fatti di corruzione internazionale commessi in relazione a contratti assegnati ad imprese italiane in Brasile da parte della società semi-statale D. La segnala- zione in questione traeva spunto da un’informazione spontanea del Ministero pubblico federale brasiliano, Procura della Repubblica dello Stato del Paranà, del 30 giugno 2015, che avrebbe riferito che due società italiane, B. S.p.A. e C. S.p.A. sarebbero state coinvolte in fatti di corruzione di dirigenti della società D., da cui avrebbero ottenuto appalti a fronte del pagamento di tangenti. Il pro- cedimento è stato inizialmente iscritto contro le società di cui sopra, entrambe con sede a Milano, per il reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri ai sensi dell’art. 322 bis CP/italiano. Successivamente, l’inchiesta è stata estesa a di- verse persone fisiche legate alle due società in questione, in particolare, per i fatti relativi al gruppo C., a K., L., M. e N. Nell’informazione spontanea brasiliana si menzionano fatti di rilevanza penale che sarebbero stati posti in essere da persone che avrebbero agito nell’ambito di contratti intercorsi tra D. e un cartello di società di cui avrebbe fatto parte anche C. Almeno sei persone che hanno deciso di collaborare con l’autorità giudiziaria brasiliana avrebbero fatto riferi- mento nelle loro dichiarazioni alla società C. (v. rogatoria pag. 2).
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Nel complemento rogatoriale del 15 giugno 2016, l’autorità rogante, dopo aver elencato i conti che sarebbero collegabili a fatti corruttivi commessi da espo- nenti del gruppo italo-argentino C. per ottenere appalti dalla società D., ha pre- cisato di essere interessata alla documentazione bancaria relativa al periodo dal 2010 al 2016. In ottobre 2010, infatti, è stato aperto il conto di O. (con avente diritto economico E. NV) presso banca P. di Lugano, da cui sarebbero partiti i pagamenti corruttivi, tra cui viene in particolare individuato il pagamento per complessivi fr. 539'000.-- eseguito nel febbraio 2012 a favore di un conto il cui avente diritto economico è Q. (pubblico ufficiale brasiliano). Con riferimento alla richiesta di documentazione bancaria relativa alla società E. NV, L., K., N., M. e R., l’autorità rogante ha comunicato di non essere in possesso dei dati relativi ai conti correnti o alle banche in cui gli stessi sono detenuti, ma che la società E. NV (riconducibile a L., K., N. e M.) è la società intestataria del conto O. da cui proverrebbero i fondi utilizzati per i pagamenti corruttivi. R. avrebbe invece ammesso di aver percepito pagamenti corruttivi per conto di S., dirigente della società D.
Per quanto attiene al complemento rogatoriale del 13 febbraio 2017, alla base della perquisizione della sede della ricorrente, l'autorità estera comunica che R. ha dichiarato di aver costituito la società T. SA sui cui conti bancari in Svizzera sarebbero state pagate le tangenti da parte di società riconducibili al gruppo C. In particolare, R. ha riferito che le tangenti sarebbero state veicolate dalle so- cietà F., AA., G. Investments e BB., le quali avrebbero stipulato contratti fittizi di prestazioni di servizi con T. SA. Autorizzate ad operare sui conti di F. e G. risul- terebbero essere H., I. e J. L'analisi delle movimentazioni bancarie avrebbe per- messo di evidenziare che F. e G. sono state alimentate da provviste di denaro provenienti da conti delle società O. e AA. I conti di quest'ultime hanno un co- mune beneficiario, ossia E. SA, holding del gruppo C. con sede legale in Lus- semburgo, ma di fatto sedente a Milano. A seguito dell'analisi della documen- tazione trasmessa alle autorità italiane, la società E. SA è stata inscritta nel registro degli indagati. Tra le varie misure istruttorie postulate dalle autorità ita- liane, figura anche la perquisizione degli uffici di E. Lugano SA, nei quali do- vrebbe trovarsi la documentazione relativa al mandato relativo alla gestione dei conti correnti F. e G. e quella concernente i rapporti esistenti tra le stesse so- cietà (e le tre persone fisiche delegate ad operare sui conti) e le varie società del gruppo C.-E.
E. SA, Lussemburgo, contro la quale l'autorità italiana ha esteso il procedimento penale, risulta essere la società che controlla, in maniera diretta o indiretta, tutte le società facenti parte del gruppo imprenditoriale C., dietro al quale vi sarebbe la famiglia di K. E. Lugano SA, la cui ragione sociale è mutata, con effetto al 16 ottobre 2017, in A. SA (v. act. 1.3), era la società che forniva servizi all'im- putata E. SA. H. aveva nella stessa, come tuttora in A. SA, la funzione di am-
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ministratrice con firma collettiva a due (v. act. 1.3). Ora, tenuto conto dell'am- piezza e della complessità del fenomeno corruttivo che ha toccato la società brasiliana D., riconducibili soprattutto all'utilizzo di svariate società e conti ban- cari al fine di celare i reali motivi dei vari spostamenti di denaro, la documenta- zione cartacea ed informatica sequestrata negli uffici della ricorrente risulta po- tenzialmente utile per far progredire l'inchiesta estera. Questa contiene infatti informazioni su persone fisiche e giuridiche menzionate in rogatoria, ma anche relative a entità su cui l'autorità rogante deve poter effettuare degli approfondi- menti investigativi, per verificare un loro eventuale coinvolgimento nei fatti inda- gati. Nella misura in cui concerne atti societari e corporativi nonché documen- tazione bancaria legata all'attività di E. e del gruppo C., la documentazione in questione può permettere di chiarire i rapporti esistenti tra le varie società e tra le persone fisiche autorizzate ad operare sulle diverse relazioni bancarie a loro riconducibili. Per quanto riguarda l'estensione dell'assistenza giudiziaria con- cessa, ritenuta dalla ricorrente eccessiva alla luce del complemento rogatoriale del 13 febbraio 2017, occorre ricordare che, in ambito di reati come nel caso concreto, l'autorità rogata può trasmettere, come già evidenziato dalla giurispru- denza (v. consid. 2.1 supra), l'integralità degli atti che permettono di ricostruire i flussi di denaro e di identificare le persone coinvolte. A ciò si aggiunge il fatto che alla cernita effettuata dal MPC degli atti raccolti negli uffici della ricorrente erano presenti anche funzionari esteri, i quali hanno mostrato esplicito interesse per tutti gli atti sequestrati, a testimonianza della loro utilità per l'inchiesta estera, estendendo quindi le loro richieste, modo di procedere che ha sicuramente per- messo di evitare l'inoltro di ulteriori domande complementari.
Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se da quanto tra- smesso emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti perseguiti in Italia e quanto consegnato. Alla luce della domanda rogatoriale e dei relativi complementi, l'utilità potenziale per l’inchiesta estera della documen- tazione cartacea e dei dati informatici oggetto della decisione impugnata non può certamente essere esclusa, motivo per cui la loro trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e il divieto della fishing expedition.
E. 3 In definitiva, la decisione impugnata va confermata ed il gravame respinto.
E. 4 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata a complessivi fr. 5’000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già versato.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 24 gennaio 2018 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, presi- dente, Andreas J. Keller e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. SA, rappresentata dall'avv. Goran Mazzucchelli, Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2017.310
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Fatti: A. Il 24 febbraio 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 15 giugno 2016 e il 13 febbraio 2017, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. S.p.A., C. S.p.A. e altri per il reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri. In sostanza, le società indagate avrebbero ottenuto degli appalti da parte della società semi-statale brasiliana D. attraverso il versa- mento di tangenti a dirigenti di quest’ultima. Con il suo complemento rogatoriale del 13 febbraio 2017, l’autorità rogante ha chiesto, tra l’altro, la perquisizione della sede della società E. Lugano SA, a Lugano, nonché di poter presenziare a tale atto istruttorio (v. act. 1.1 p. 3).
B. Mediante decisione del 27 aprile 2017, il Ministero pubblico della Confedera- zione (in seguito: MPC), al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, ha acconsentito ai funzionari esteri di presenziare all'esecuzione della rogatoria in questione (v. ibidem).
C. L'8 maggio 2017 il MPC ha ordinato la perquisizione degli uffici di E. Lugano SA (v. ibidem), società che ha modificato la propria ragione sociale in A. SA con effetto al 16 ottobre 2017 (v. act. 1.3).
D. Con decisione di chiusura del 19 ottobre 2017 l’autorità d’esecuzione ha accolto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all’autorità richiedente di svariata do- cumentazione cartacea e dati informatici frutto della perquisizione di cui sopra (v. act. 1.1).
E. Il 21 novembre 2017 A. SA ha impugnato la decisione del 19 ottobre 2017 di- nanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l'annullamento (v. act. 1).
F. Il 5 dicembre 2017 l’UFG ha comunicato di rinunciare ad inoltrare una risposta, postulando la conferma della decisione impugnata (v. act. 6). Nelle sue osser- vazioni dell'11 dicembre 2017 il MPC ha chiesto che il ricorso venga respinto (v. act. 7).
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G. Con replica del 10 gennaio 2018, trasmessa al MPC e all'UFG per conoscenza (v. act. 12), la ricorrente si è riconfermata nelle sue conclusioni ricorsuali (v. act. 11).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or- ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pub- blicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espres- samente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favore- vole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il prin- cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto inter- nazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
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1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando. 1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del 19 ottobre 2017, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui la perquisizione ed il sequestro sono avvenuti al suo domi- cilio, la ricorrente è legittimata a ricorrere (v. art. 9a lett. b OAIMP; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. Riferendosi al contenuto del complemento rogatoriale del 13 febbraio 2017, la ricorrente sostiene che l'autorità estera avrebbe limitato il suo interesse, dunque l'utilità potenziale, alla sola documentazione riguardante il mandato di gestione dei conti correnti intestati alle società F. e G., a quella relativa ai rapporti esi- stenti tra F., rispettivamente G. e le varie società del gruppo C.-E., nonché a quella concernente i rapporti esistenti tra tre persone fisiche (H., I. e J.) e le varie società del gruppo C.-E. Con la decisione impugnata, il MPC vorrebbe trasmettere documentazione non richiesta dalle autorità italiane e inutile per l'inchiesta estera, violando sia il principio della proporzionalità che il divieto della fishing expedition.
2.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato ri- chiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assu- mere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3 non pubblicato in TPF 2007 57) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le au- torità estere chiedono informazioni nell'ambito di procedimenti per reati patri- moniali esse necessitano di regola di tutti i documenti per sapere quali persone o entità giuridiche sono coinvolte (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei do- cumenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006
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del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La natura stessa di dette inchieste rende verosimile la necessità di acquisire l'integralità della documentazione, in modo tale da chiarire con sufficiente ampiezza diacro- nica l'origine e la destinazione dei flussi monetari sospetti. La trasmissione dell'intera documentazione può evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011, consid. 4.2). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità poten- ziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è defi- nita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi con- creti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in ambito di assistenza internazio- nale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).
2.2 In concreto, nella sua rogatoria del 24 febbraio 2016 l’autorità italiana afferma di aver avviato in data 26 maggio 2015 un procedimento penale nel proprio Paese su segnalazione del Ministero della Giustizia italiano in ordine a possibili fatti di corruzione internazionale commessi in relazione a contratti assegnati ad imprese italiane in Brasile da parte della società semi-statale D. La segnala- zione in questione traeva spunto da un’informazione spontanea del Ministero pubblico federale brasiliano, Procura della Repubblica dello Stato del Paranà, del 30 giugno 2015, che avrebbe riferito che due società italiane, B. S.p.A. e C. S.p.A. sarebbero state coinvolte in fatti di corruzione di dirigenti della società D., da cui avrebbero ottenuto appalti a fronte del pagamento di tangenti. Il pro- cedimento è stato inizialmente iscritto contro le società di cui sopra, entrambe con sede a Milano, per il reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri ai sensi dell’art. 322 bis CP/italiano. Successivamente, l’inchiesta è stata estesa a di- verse persone fisiche legate alle due società in questione, in particolare, per i fatti relativi al gruppo C., a K., L., M. e N. Nell’informazione spontanea brasiliana si menzionano fatti di rilevanza penale che sarebbero stati posti in essere da persone che avrebbero agito nell’ambito di contratti intercorsi tra D. e un cartello di società di cui avrebbe fatto parte anche C. Almeno sei persone che hanno deciso di collaborare con l’autorità giudiziaria brasiliana avrebbero fatto riferi- mento nelle loro dichiarazioni alla società C. (v. rogatoria pag. 2).
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Nel complemento rogatoriale del 15 giugno 2016, l’autorità rogante, dopo aver elencato i conti che sarebbero collegabili a fatti corruttivi commessi da espo- nenti del gruppo italo-argentino C. per ottenere appalti dalla società D., ha pre- cisato di essere interessata alla documentazione bancaria relativa al periodo dal 2010 al 2016. In ottobre 2010, infatti, è stato aperto il conto di O. (con avente diritto economico E. NV) presso banca P. di Lugano, da cui sarebbero partiti i pagamenti corruttivi, tra cui viene in particolare individuato il pagamento per complessivi fr. 539'000.-- eseguito nel febbraio 2012 a favore di un conto il cui avente diritto economico è Q. (pubblico ufficiale brasiliano). Con riferimento alla richiesta di documentazione bancaria relativa alla società E. NV, L., K., N., M. e R., l’autorità rogante ha comunicato di non essere in possesso dei dati relativi ai conti correnti o alle banche in cui gli stessi sono detenuti, ma che la società E. NV (riconducibile a L., K., N. e M.) è la società intestataria del conto O. da cui proverrebbero i fondi utilizzati per i pagamenti corruttivi. R. avrebbe invece ammesso di aver percepito pagamenti corruttivi per conto di S., dirigente della società D.
Per quanto attiene al complemento rogatoriale del 13 febbraio 2017, alla base della perquisizione della sede della ricorrente, l'autorità estera comunica che R. ha dichiarato di aver costituito la società T. SA sui cui conti bancari in Svizzera sarebbero state pagate le tangenti da parte di società riconducibili al gruppo C. In particolare, R. ha riferito che le tangenti sarebbero state veicolate dalle so- cietà F., AA., G. Investments e BB., le quali avrebbero stipulato contratti fittizi di prestazioni di servizi con T. SA. Autorizzate ad operare sui conti di F. e G. risul- terebbero essere H., I. e J. L'analisi delle movimentazioni bancarie avrebbe per- messo di evidenziare che F. e G. sono state alimentate da provviste di denaro provenienti da conti delle società O. e AA. I conti di quest'ultime hanno un co- mune beneficiario, ossia E. SA, holding del gruppo C. con sede legale in Lus- semburgo, ma di fatto sedente a Milano. A seguito dell'analisi della documen- tazione trasmessa alle autorità italiane, la società E. SA è stata inscritta nel registro degli indagati. Tra le varie misure istruttorie postulate dalle autorità ita- liane, figura anche la perquisizione degli uffici di E. Lugano SA, nei quali do- vrebbe trovarsi la documentazione relativa al mandato relativo alla gestione dei conti correnti F. e G. e quella concernente i rapporti esistenti tra le stesse so- cietà (e le tre persone fisiche delegate ad operare sui conti) e le varie società del gruppo C.-E.
E. SA, Lussemburgo, contro la quale l'autorità italiana ha esteso il procedimento penale, risulta essere la società che controlla, in maniera diretta o indiretta, tutte le società facenti parte del gruppo imprenditoriale C., dietro al quale vi sarebbe la famiglia di K. E. Lugano SA, la cui ragione sociale è mutata, con effetto al 16 ottobre 2017, in A. SA (v. act. 1.3), era la società che forniva servizi all'im- putata E. SA. H. aveva nella stessa, come tuttora in A. SA, la funzione di am-
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ministratrice con firma collettiva a due (v. act. 1.3). Ora, tenuto conto dell'am- piezza e della complessità del fenomeno corruttivo che ha toccato la società brasiliana D., riconducibili soprattutto all'utilizzo di svariate società e conti ban- cari al fine di celare i reali motivi dei vari spostamenti di denaro, la documenta- zione cartacea ed informatica sequestrata negli uffici della ricorrente risulta po- tenzialmente utile per far progredire l'inchiesta estera. Questa contiene infatti informazioni su persone fisiche e giuridiche menzionate in rogatoria, ma anche relative a entità su cui l'autorità rogante deve poter effettuare degli approfondi- menti investigativi, per verificare un loro eventuale coinvolgimento nei fatti inda- gati. Nella misura in cui concerne atti societari e corporativi nonché documen- tazione bancaria legata all'attività di E. e del gruppo C., la documentazione in questione può permettere di chiarire i rapporti esistenti tra le varie società e tra le persone fisiche autorizzate ad operare sulle diverse relazioni bancarie a loro riconducibili. Per quanto riguarda l'estensione dell'assistenza giudiziaria con- cessa, ritenuta dalla ricorrente eccessiva alla luce del complemento rogatoriale del 13 febbraio 2017, occorre ricordare che, in ambito di reati come nel caso concreto, l'autorità rogata può trasmettere, come già evidenziato dalla giurispru- denza (v. consid. 2.1 supra), l'integralità degli atti che permettono di ricostruire i flussi di denaro e di identificare le persone coinvolte. A ciò si aggiunge il fatto che alla cernita effettuata dal MPC degli atti raccolti negli uffici della ricorrente erano presenti anche funzionari esteri, i quali hanno mostrato esplicito interesse per tutti gli atti sequestrati, a testimonianza della loro utilità per l'inchiesta estera, estendendo quindi le loro richieste, modo di procedere che ha sicuramente per- messo di evitare l'inoltro di ulteriori domande complementari.
Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se da quanto tra- smesso emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti perseguiti in Italia e quanto consegnato. Alla luce della domanda rogatoriale e dei relativi complementi, l'utilità potenziale per l’inchiesta estera della documen- tazione cartacea e dei dati informatici oggetto della decisione impugnata non può certamente essere esclusa, motivo per cui la loro trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e il divieto della fishing expedition.
3. In definitiva, la decisione impugnata va confermata ed il gravame respinto.
4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata a complessivi fr. 5’000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già versato.
Bellinzona, 25 gennaio 2018
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Goran Mazzucchelli - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).