Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).
Dispositiv
- Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.
- La tassa di giustizia di fr. 1’600.-- è posta a carico delle ricorrenti in solido e viene prelevata dall’anticipo spese già versato. La Cassa del Tribunale resti- tuirà alle ricorrenti la somma di fr. 6'400.--.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 25 luglio 2017 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Patrick Robert-Nicoud e Roy Garré, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A. SA, B. SA, C., ESTABLISHMENT D. STIFTUNG, E. ANSTALT, F. SA, G. TRUST REG, H. ANSTALT, tutte rappresentate dall'avv. Luigi Mattei, Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2017.181-188
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Visti: - lo scritto del 21 giugno 2017 con il quale il Ministero pubblico del Cantone Ticino (di seguito: “MP/TI), dando seguito ad una domanda di assistenza internazio- nale in materia penale del 2 maggio 2012 e successive commissioni rogatorie integrative presentate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordi- nario di Milano, comunicava l’intenzione di trasmettere all’autorità estera una tabella riepilogativa aggiornata e riferita ai sequestri in essere presso le banche svizzere interessate dalle misure di esecuzione, da cui emergevano l’aggiorna- mento sulle attuali giacenze in sequestro su ciascuno dei conti delle varie so- cietà estere intestatarie dei medesimi (act. 1.1); - lo scritto datato 23 giugno 2017 con cui il MP/TI informava le che il summenzio- nato atto “ha carattere manifestamente incidentale” (act. 1.2); - il ricorso presentato il 3 luglio 2017 da A. SA, B. SA, C. Establishment, D. Stif- tung, E. Anstalt, F. SA, G. Trust REG e H. Anstalt avverso l’atto del 21 giugno 2017, con cui hanno postulato l'annullamento dello stesso (act. 1); - l'invito del 4 luglio 2017 alle ricorrenti a versare l’anticipo delle spese di fr. 8'000.-- entro il 17 luglio 2017 (act. 3); - il versamento dell’anticipo delle spese pervenuto a questo Tribunale il 6 luglio 2017 (act. 4); - l’invito del 7 luglio 2017 alle ricorrenti a produrre un estratto del registro di com- mercio o la documentazione attestante i poteri di rappresentanza entro il 20 lu- glio 2017, termine prorogato da questa Corte fino al 4 agosto 2017 (act. 5, 6); - lo scritto datato 21 luglio 2017 con cui le ricorrenti hanno dichiarato di ritirare il proprio gravame (act. 7). Considerato: - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 21 luglio 2017 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso;
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- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che, di regola, l'autorità di ricorso pone le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021], applicabile per rinvio dell'art. 39 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]); - che le ricorrenti hanno semplicemente indicato il ritiro del proprio ricorso; - che in simili circostanze le insorgenti vanno considerate parti soccombenti giu- sta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.161 del 3 agosto 2012 e RR.2012.152 del 10 luglio 2012 con rinvii; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz., Berna 2015, pag. 644 e seg.); - che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta ad uno stadio iniziale della procedura, dopo il versamento dell’anticipo delle spese, ma prima che l'autorità d'esecuzione fosse invitata a presentare le proprie osservazioni (art. 57 al. 1 PA), cagionando comunque spese di cancelleria; - che l'emolumento posto a carico delle ricorrenti va quindi fissato a fr. 200.-- per ciascuna di esse in applicazione degli art. 63 cpv. 5 PA, 73 cpv. 2 LOAP e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). - che la somma complessiva di fr. 1'600.-- viene posta a carico delle ricorrenti in solido; considerato l’anticipo spese di fr. 8'000.-- già versato, la Cassa del Tri- bunale restituirà loro la somma di fr. 6'400.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo. 2. La tassa di giustizia di fr. 1’600.-- è posta a carico delle ricorrenti in solido e viene prelevata dall’anticipo spese già versato. La Cassa del Tribunale resti- tuirà alle ricorrenti la somma di fr. 6'400.--.
Bellinzona, il 26 luglio 2017
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a: - Avv. Luigi Mattei - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).