Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Perquisizione e sequestro di mezzi di prova (art. 63 cpv. 2 lett. b AIMP).
Sachverhalt
A. Il 21 luglio 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. e altri per titolo di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.l. 74/2000) e occultamento delle scritture contabili (art. 10 D.l. 74/2000). In sostanza, gli indagati sono sospettati di aver costituito, attraverso l’utilizzo di svariate società cartiere, un sodalizio criminale dedito a reati di natura patrimoniale e fiscale, in particolare alla frode in ambito d’imposta sul valore aggiunto (in seguito: IVA). Con la sua domanda di assistenza l’autorità rogante ha chiesto alle autorità elvetiche la messa in atto di svariate misure istruttorie, tra le quali l’acquisizione di documenti in possesso delle società A. SA e C. SA in liquidazione (v. rubrica 1 incarto MPC).
B. Mediante decisione del 27 luglio 2016, il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP/TI) è entrato nel merito della stessa, ordinando la perquisizione delle sedi di A. SA e C. SA, entrambe a Lugano (v. act. 1.2).
C. In data 24 gennaio 2017 il MP/TI ha effettuato la perquisizione delle sedi delle suddette società, sequestrando svariata documentazione (v. act. 1.3). Nella sede di C. SA in liquidazione è stata prelevata, tra l’altro, diversa documenta- zione riguardante A. SA. Su richiesta del rappresentante legale di quest’ultima, quanto prelevato nei suoi uffici è stato messo sotto sigillo (v. act. 1.3 pag. 2).
D. Il 3 febbraio 2017 A. SA ha interposto ricorso avverso la decisione del 27 luglio 2016 e la perquisizione del 24 gennaio 2017 avvenuta presso gli uffici di C. SA in liquidazione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale fede- rale, chiedendo sostanzialmente, in via principale, l’annullamento del seque- stro, la restituzione della documentazione nonché la concessione dell’effetto sospensivo; in via subordinata, l’annullamento del sequestro, la messa sotto sigillo dei documenti e la concessione dell’effetto sospensivo; in via ulterior- mente subordinata, l’annullamento del sequestro, la restituzione dei documenti affinché l’amministratore della ricorrente possa effettuare una cernita, con con- segna all’autorità dei soli documenti rilevanti per l’indagine, nonché la conces- sione dell’effetto sospensivo; in via ulteriormente subordinata, l’annullamento del sequestro, la concessione dell’esercizio successivo della facoltà di far valere il rifiuto alla consegna dei documenti ai sensi dell’art. 265 cpv. 2 lett. c CPP, con conseguenza messa sotto sigillo, nonché la concessione dell’effetto sospen- sivo; in via ulteriormente subordinata, l’annullamento del sequestro, la restitu- zione dei documenti alla ricorrente al fine di consentire l’estrazione di una copia
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da consegnare all’autorità nonché la concessione dell’effetto sospensivo (v. act. 1).
E. Con osservazioni del 24 febbraio 2017 l'UFG ha postulato l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione della ricorrente (v. act. 7). Con scritto del medesimo giorno il MP/TI ha chiesto che il gravame venga respinto (v. act. 6).
F. Con replica dell’8 marzo 2017, trasmessa per conoscenza al MP/TI e all'UFG (v. act. 12), la ricorrente si è in sostanza riconfermata nelle proprie argomenta- zioni (v. act. 11).
G. Con duplica spontanea del 10 marzo 2017, trasmessa alla ricorrente per infor- mazione (v. act. 14), il MP/TI ha confermato la sua posizione (v. act. 13).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or- ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in ma- teria di assistenza giudiziaria internazionale.
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pub- blicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi
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di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° set- tembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (co- siddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza inter- nazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'ap- plicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39
n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
E. 1.4.1 Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere im- pugnate entro dieci giorni separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori (v. art. 80e cpv. 2 lett. a e 80k AIMP). Contro un ordine di perquisizione non è data la possibilità di ricor- rere (v. art. 80e cpv. 2 AIMP e contrario).
La ricevibilità del gravame presuppone altresì la legittimazione a ricorrere dell'insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato perso- nalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un inte- resse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toc- cata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giuri- sprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e di- rettamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ri- corrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione liti- giosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una ri- chiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e di- rettamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134
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consid. 5.2 e 5.2.1 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni do- miciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP).
E. 1.4.2 In concreto, oltre a rilevare la non impugnabilità della perquisizione intervenuta il 24 gennaio 2017, si evidenzia che, non risultando la ricorrente né proprietaria né locataria dei locali perquisiti, il gravame deve essere dichiarato inammissibile (v. art. 9a lett. b OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.2; sentenza del Tribunale federale 1C_86/2017 e 1C_87/2017 del 14 febbraio 2017, consid. 2.3; TPF 2014 113 consid. 3.2.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2016.160- 164 del 27 febbraio 2017, consid. 2.3.4 con rinvii; RR.2016.277 del 7 febbraio 2017, consid. 1.5.2). Si rileva inoltre, a titolo abbondanziale, che avendo il se- questro litigioso come oggetto unicamente classificatori contenenti documenti cartacei (v. act. 1.2), i quali non rientrano né nella categoria dei beni né in quella dei valori giusta l’art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP, il ricorso è altresì inammissibile per tale motivo (v. TPF 2010 133; sentenze del Tribunale penale federale RR.2014.112 del 29 aprile 2014; RR.2012.12-14 del 19 aprile 2012).
E. 2 In definitiva, non disponendo la ricorrente della legittimazione ricorsuale, il gra- vame deve essere dichiarato inammissibile.
E. 3 Visto quanto precede, la richiesta tendente alla concessione dell’effetto sospen- sivo è divenuta priva d’oggetto.
E. 4 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 4’000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
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Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- La richiesta tendente alla concessione dell’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.
- La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 4 aprile 2017 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. SA, rappresentata dall'avv. Andrea Amedeo Prospero, Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Perquisizione e sequestro di mezzi di prova (art. 63 cpv. 2 lett. b AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2017.18+RP.2017.8
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Fatti: A. Il 21 luglio 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. e altri per titolo di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.l. 74/2000) e occultamento delle scritture contabili (art. 10 D.l. 74/2000). In sostanza, gli indagati sono sospettati di aver costituito, attraverso l’utilizzo di svariate società cartiere, un sodalizio criminale dedito a reati di natura patrimoniale e fiscale, in particolare alla frode in ambito d’imposta sul valore aggiunto (in seguito: IVA). Con la sua domanda di assistenza l’autorità rogante ha chiesto alle autorità elvetiche la messa in atto di svariate misure istruttorie, tra le quali l’acquisizione di documenti in possesso delle società A. SA e C. SA in liquidazione (v. rubrica 1 incarto MPC).
B. Mediante decisione del 27 luglio 2016, il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP/TI) è entrato nel merito della stessa, ordinando la perquisizione delle sedi di A. SA e C. SA, entrambe a Lugano (v. act. 1.2).
C. In data 24 gennaio 2017 il MP/TI ha effettuato la perquisizione delle sedi delle suddette società, sequestrando svariata documentazione (v. act. 1.3). Nella sede di C. SA in liquidazione è stata prelevata, tra l’altro, diversa documenta- zione riguardante A. SA. Su richiesta del rappresentante legale di quest’ultima, quanto prelevato nei suoi uffici è stato messo sotto sigillo (v. act. 1.3 pag. 2).
D. Il 3 febbraio 2017 A. SA ha interposto ricorso avverso la decisione del 27 luglio 2016 e la perquisizione del 24 gennaio 2017 avvenuta presso gli uffici di C. SA in liquidazione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale fede- rale, chiedendo sostanzialmente, in via principale, l’annullamento del seque- stro, la restituzione della documentazione nonché la concessione dell’effetto sospensivo; in via subordinata, l’annullamento del sequestro, la messa sotto sigillo dei documenti e la concessione dell’effetto sospensivo; in via ulterior- mente subordinata, l’annullamento del sequestro, la restituzione dei documenti affinché l’amministratore della ricorrente possa effettuare una cernita, con con- segna all’autorità dei soli documenti rilevanti per l’indagine, nonché la conces- sione dell’effetto sospensivo; in via ulteriormente subordinata, l’annullamento del sequestro, la concessione dell’esercizio successivo della facoltà di far valere il rifiuto alla consegna dei documenti ai sensi dell’art. 265 cpv. 2 lett. c CPP, con conseguenza messa sotto sigillo, nonché la concessione dell’effetto sospen- sivo; in via ulteriormente subordinata, l’annullamento del sequestro, la restitu- zione dei documenti alla ricorrente al fine di consentire l’estrazione di una copia
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da consegnare all’autorità nonché la concessione dell’effetto sospensivo (v. act. 1).
E. Con osservazioni del 24 febbraio 2017 l'UFG ha postulato l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione della ricorrente (v. act. 7). Con scritto del medesimo giorno il MP/TI ha chiesto che il gravame venga respinto (v. act. 6).
F. Con replica dell’8 marzo 2017, trasmessa per conoscenza al MP/TI e all'UFG (v. act. 12), la ricorrente si è in sostanza riconfermata nelle proprie argomenta- zioni (v. act. 11).
G. Con duplica spontanea del 10 marzo 2017, trasmessa alla ricorrente per infor- mazione (v. act. 14), il MP/TI ha confermato la sua posizione (v. act. 13).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or- ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in ma- teria di assistenza giudiziaria internazionale. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pub- blicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi
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di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° set- tembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (co- siddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza inter- nazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'ap- plicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39
n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
1.4
1.4.1 Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere im- pugnate entro dieci giorni separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori (v. art. 80e cpv. 2 lett. a e 80k AIMP). Contro un ordine di perquisizione non è data la possibilità di ricor- rere (v. art. 80e cpv. 2 AIMP e contrario).
La ricevibilità del gravame presuppone altresì la legittimazione a ricorrere dell'insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato perso- nalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un inte- resse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toc- cata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giuri- sprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e di- rettamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ri- corrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione liti- giosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una ri- chiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e di- rettamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134
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consid. 5.2 e 5.2.1 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni do- miciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP).
1.4.2 In concreto, oltre a rilevare la non impugnabilità della perquisizione intervenuta il 24 gennaio 2017, si evidenzia che, non risultando la ricorrente né proprietaria né locataria dei locali perquisiti, il gravame deve essere dichiarato inammissibile (v. art. 9a lett. b OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.2; sentenza del Tribunale federale 1C_86/2017 e 1C_87/2017 del 14 febbraio 2017, consid. 2.3; TPF 2014 113 consid. 3.2.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2016.160- 164 del 27 febbraio 2017, consid. 2.3.4 con rinvii; RR.2016.277 del 7 febbraio 2017, consid. 1.5.2). Si rileva inoltre, a titolo abbondanziale, che avendo il se- questro litigioso come oggetto unicamente classificatori contenenti documenti cartacei (v. act. 1.2), i quali non rientrano né nella categoria dei beni né in quella dei valori giusta l’art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP, il ricorso è altresì inammissibile per tale motivo (v. TPF 2010 133; sentenze del Tribunale penale federale RR.2014.112 del 29 aprile 2014; RR.2012.12-14 del 19 aprile 2012).
2. In definitiva, non disponendo la ricorrente della legittimazione ricorsuale, il gra- vame deve essere dichiarato inammissibile.
3. Visto quanto precede, la richiesta tendente alla concessione dell’effetto sospen- sivo è divenuta priva d’oggetto.
4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 4’000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La richiesta tendente alla concessione dell’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto. 3. La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 4 aprile 2017
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Andrea Amedeo Prospero - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o do- mande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF). Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evi- tare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).