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RR.2013.100

Bundesstrafgericht · 2013-06-21 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) e sequestro di un conto bancario (art. 33a OAIMP): diritto di essere sentito; principio della proporzionalità.

Sachverhalt

A. Il 23 marzo 2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria, comple- tata il 27 marzo ed il 4 giugno 2012, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., A. e C. per i reati di riciclaggio (art. 648 bis CP italiano) e infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 CC italiano). In sostanza, A. è sospettato di aver concesso, nella sua veste di direttore generale della divisione italiana della banca D., svariati crediti al di fuori delle normali procedure bancarie alle società E. Srl e F. SpA, entram- be riconducibili a B., favorendo quest'ultimo in cambio di denaro, ciò pur essendo a conoscenza di indagini penali nei confronti dello stesso. Il danno provocato alla banca supererebbe i dieci milioni di euro. Il denaro corruttivo sarebbe stato trasferito dagli indagati anche su conti in Svizzera. Mediante la loro rogatoria, le autorità inquirenti italiane hanno in particolare doman- dato alle autorità elvetiche il blocco della relazione n. 1 presso la banca G. a Lugano, riferibile a A., con la trasmissione della relativa documentazione bancaria.

B. Mediante decisioni del 4 aprile 2012, il Ministero pubblico della Confedera- zione (in seguito: MPC) è entrato nel merito della suddetta richiesta, di- spensando tuttavia la banca G. dall'obbligo di trasmettere la documenta- zione richiesta, essendo la stessa già stata acquisita nell'ambito di un pa- rallelo procedimento interno aperto contro A. per riciclaggio di denaro.

C. Con decisione di chiusura del 7 marzo 2013 il MPC ha accolto la rogatoria e ordinato la trasmissione alle autorità italiane di svariata documentazione relativa al conto n. 2 presso la banca G., intestato a A.

D. In data 8 aprile 2013 quest'ultimo ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federa- le, chiedendo, da una parte, l'invio all'autorità rogante unicamente, in forma anonimizzata, di quattro pagine dell'estratto conto relativo al periodo 1.01.2007-30.06.2007 (v. act. 1.9, allegato A) e, d'altra parte, il disseque- stro del suo conto.

E. A conclusione delle sue osservazioni del 30 aprile 2013, il MPC postula la reiezione del gravame in misura della sua ammissibilità. L'Ufficio federale di giustizia, dal canto suo, è rimasto silente.

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F. Con memoriale di replica del 24 maggio 2013, trasmesso all'UFG e al MPC per conoscenza, il ricorrente ha ribadito le sue conclusioni, chiedendo tut- tavia, a titolo subordinato, il dissequestro del denaro bloccato sul suo conto eccedente l'importo di EUR 200'128.90.

G. Nella sua duplica del 12 giugno 2013 il MPC ha confermato la sua posizio- ne. L'UFG, con scritto del 13 giugno 2013, ha postulato la tutela della deci- sione impugnata.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sul- l'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei re- clami penali giudica i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazio- nale.

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2012). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul rici- claggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle que- stioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza interna- zionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2

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Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il prin- cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo- svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell’autorità federale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La legittimazione del ricorrente, tito- lare del conto oggetto della criticata misura rogatoriale, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).

E. 2 Il ricorrente censura in primo luogo la violazione del principio di essere sen- tito, per avere il MPC deciso di trasmettere all'autorità rogante tutta la do- cumentazione relativa al conto oggetto della criticata misura senza avergli dato la possibilità di partecipare ad una sua cernita e quindi di esprimersi sulla stessa.

E. 2.1 Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al detentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si op- porrebbero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Questo compito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un eventuale consenso all'esecuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di emanare una decisione di chiusura, deve impartire alle persone toccate giusta l'art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP un termine per addurre riguardo a ogni singolo documento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna; questo affinché esse possano esercita- re in maniera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sentiti (v. art. 30 cpv. 1 PA), secondo modalità di collaborazione comunque rispettose del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; PATRICK L. KRAUS- KOPF/KATRIN EMMENEGGER, in: B. Waldmann/P. Weissenberger, Praxi- skommentar VwVG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, n. 54 ad art. 12). La cer- nita deve aver luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. an- che DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, pag. 723-

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724, n. 484; PASCAL DE PREUX, L'entraide internationale en matière pénale et la lutte contre le blanchiment d'argent, in SJZ 104/2008 n. 2 pag. 34).

E. 2.2 In concreto, è d'uopo rilevare che il MPC, con scritto del 19 aprile 2012, ha invitato il ricorrente a prendere posizione sulla documentazione bancaria raccolta e destinata all'autorità rogante. Con missiva dell'8 giugno 2012 il ricorrente rispondeva che "di principio, non sussiste un'opposizione genera- le alla trasmissione di documentazione bancaria. Stiamo però esaminando con il nostro mandante l'intera documentazione, poiché intendiamo comu- nicare in modo specifico quali siano i documenti che si riferiscono ad ope- razioni che sono totalmente estranee all'oggetto del procedimento penale promosso da parte dell'Autorità rogante. Mi riservo di essere più preciso, sicuramente prima della fine del mese di giugno" (v. rubrica 14.1 atti MP/TI). Orbene, tenuto conto che la decisione impugnata è datata 7 marzo 2013, il predetto ha avuto in pratica quasi un anno di tempo per esprimersi sulla documentazione bancaria, ciò che non ha fatto. Egli non può di certo affermare che il MPC non gli abbia dato la possibilità di partecipare alla cernita, operazione che l'autorità d'esecuzione ha comunque effettuato e che l'ha portata a decidere, vista la natura patrimoniale dei reati oggetto dell'inchiesta estera, di trasmettere all'Italia tutta la documentazione riguar- dante il conto n. 2 (sulla proporzionalità di tale agire v. infra consid. 3). La censura va dunque respinta.

E. 3 Il ricorrente sostiene che la trasmissione di tutta la documentazione relativa al suo conto oggetto di sequestro è da considerarsi sproporzionata ed inuti- le ai fini della rogatoria italiana. D'interesse per l'autorità richiedente sareb- bero unicamente quattro specifici bonifici relativi a somme dovute da B. al ricorrente a titolo di compenso per l'attività di consulenza svolta in favore di B. e di H. SA. Tutte le altre operazioni figuranti nella documentazione ban- caria sarebbero completamente estranee ai fatti oggetto del procedimento estero. Alla luce di una precedente decisione del MPC relativa ad una roga- toria presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cro- tone nell'ambito di un procedimento a carico di B., sarebbe inoltre contrad- dittorio inviare tutta la documentazione bancaria, visto che alle autorità di Crotone sarebbero stati trasmessi unicamente i documenti concernenti i quattro summenzionati bonifici.

E. 3.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de- ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor- tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi- to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e

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rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell’11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, con- sid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limita- to alla cosiddetta utilità potenziale, motivo per cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rile- vanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali come quelli qui in esame, esse ne- cessitano di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con pro- venti illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 di- cembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'aper- tura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 ago- sto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissio- ne dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali do- mande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, con- sid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1).

E. 3.2 Nella fattispecie, occorre ribadire che il ricorrente è indagato all'estero per aver concesso, mediante la banca di cui era direttore, svariati prestiti a B. e alle sue società al di fuori delle normali procedure, in cambio di denaro. L'autorità d'esecuzione ha individuato diversi bonifici provenienti da conti di pertinenza di B. e della società H. SA sul conto n. 2. Come chiaramente il- lustrato dalla giurisprudenza (v. supra consid. 2.1), riguardando l'inchiesta estera reati patrimoniali, tutta la documentazione relativa al conto del ricor- rente è potenzialmente utile per l'inchiesta italiana, in quanto destinata a permettere la ricostruzione di tutti i flussi di denaro di origine criminale. Questo permette di confermare la sufficiente relazione tra la misura d'assi- stenza richiesta e l'oggetto del procedimento penale estero, spettando co- munque al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione se-

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questrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'estero e la relazione bancaria del ricorrente. Sarà dunque in quella sede che quest'ultimo potrà far valere le sue ragioni sulle opera- zioni ivi avvenute. Che il MPC abbia inviato alla Procura di Crotone, nell'ambito di un pregresso procedimento a carico di B., unicamente docu- mentazione riguardante i quattro bonifici menzionati dal ricorrente, nulla muta per quanto concerne l'utilità potenziale della documentazione in que- stione per l'inchiesta estera. Visto quanto precede, vi è da concludere che la domanda di assistenza estera non viola il principio della proporzionalità.

E. 4 L'insorgente ritiene, infine, che il mantenimento del sequestro dei valori de- positati sul suo conto sia sproporzionato rispetto allo scopo perseguito nella domanda di assistenza estera. Egli sostiene in ogni caso che i valori patri- moniali eccedenti la somma di EUR 200'128.90 – ciò che corrisponderebbe al totale degli accrediti del 19 giugno 2007 (EUR 75'045.45), 18 luglio 2007 (EUR 75'045.45) e 5 maggio 2008 (EUR 50'038) intervenuti sul conto n. 2 – debbano essere dissequestrati.

E. 4.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria in- ternazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve veri- ficare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3).

E. 4.1.1 In concreto, l'autorità d'esecuzione ritiene che sul conto n. 2 potrebbero es- sere stati versati da B. e da società a lui riconducibili valori patrimoniali de- stinati a remunerare il ricorrente per i crediti ottenuti al di fuori delle normali procedure bancarie. Il legame tra detto conto ed il procedimento penale ita- liano risulta pertanto evidente, ciò che permette senz'altro di confermare la legalità del sequestro in sé.

E. 4.1.2 Per quanto riguarda l'entità dei valori sequestrati, l'autorità rogante, sulla base della documentazione bancaria che gli verrà trasmessa, avrà la pos- sibilità di analizzare tutte le operazioni avvenute sul conto B., ciò che per- metterà di capire in che misura i valori ivi depositati sono di origine crimina- le. Allo stato attuale, occorre dunque confermare il sequestro nella sua in- tegralità.

E. 4.2 Di regola, il sequestro di fondi deve essere mantenuto sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più es- sere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 con- sid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic). La durata di un sequestro ordi-

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nato a scopo di restituzione o di confisca deve tuttavia rispettare il principio della proporzionalità; esso non può dunque prolungarsi in maniera indefini- ta (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 340). Il trascorrere del tempo può implicare il rischio d'intaccare eccessivamente la garanzia della proprietà (art. 26 cpv. 1 Cost.) o l'obbligo di celerità ancorato all'art. 29 cpv. 1 Cost. (DTF 126 II 462 consid. 5e). Per questi motivi, trascorso un certo lasso di tempo, la mi- sura coercitiva deve poter essere revocata o l'assistenza rifiutata. In questo modo, la Svizzera ha respinto una domanda d'assistenza haitiana tredici anni dopo la decisione di sequestro, non avendo lo Stato richiedente dato seguito alle richieste d'informazioni atte a dimostrare che esisteva ancora un interesse all'esecuzione della domanda (sentenza non pubblicata del Tribunale federale 1A.222/1999 del 4 novembre 1999). D'altro canto, trat- tandosi d'assistenza accordata alle Filippine nel quadro dell'affare Marcos, il Tribunale federale ha impartito alle autorità dello Stato richiedente un ul- timo termine per produrre una decisione di prima istanza di confisca di va- lori sequestrati da oltre venti anni (sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006, consid. 6.2). Oltre a prendere in conside- razione la durata dei sequestri litigiosi, il principio della proporzionalità esi- ge anche che si tenga conto anche del grado di complessità dell'inchiesta. In questo senso il Tribunale penale federale ha giudicato ancora proporzio- nata una durata di dodici anni per un sequestro legato all'affare Salinas (TPF 2007 124 consid. 8.2.3). Per contro, in un caso non complesso, una durata del sequestro di tredici anni è stata giudicata sproporzionata (v. sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2012.255 del 22 maggio 2013, consid. 4).

E. 4.3 Nella fattispecie, il blocco rogatoriale è intervenuto il 4 aprile 2012 (v. rubri- ca 7 atti MP/TI), ragione per cui la durata del sequestro non risulta allo sta- dio attuale problematica dal punto di vista del rispetto del principio della proporzionalità.

E. 5 Visto quanto precede, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gravame respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giu- stizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 6'000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall'anticipo dei costi già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 21 giugno 2013 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Andreas J. Keller, Giudice Presi- dente, Tito Ponti e Giorgio Bomio, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Sabrina Gendotti,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) e sequestro di un conto bancario (art. 33a OAIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2013.100

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Fatti:

A. Il 23 marzo 2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria, comple- tata il 27 marzo ed il 4 giugno 2012, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., A. e C. per i reati di riciclaggio (art. 648 bis CP italiano) e infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 CC italiano). In sostanza, A. è sospettato di aver concesso, nella sua veste di direttore generale della divisione italiana della banca D., svariati crediti al di fuori delle normali procedure bancarie alle società E. Srl e F. SpA, entram- be riconducibili a B., favorendo quest'ultimo in cambio di denaro, ciò pur essendo a conoscenza di indagini penali nei confronti dello stesso. Il danno provocato alla banca supererebbe i dieci milioni di euro. Il denaro corruttivo sarebbe stato trasferito dagli indagati anche su conti in Svizzera. Mediante la loro rogatoria, le autorità inquirenti italiane hanno in particolare doman- dato alle autorità elvetiche il blocco della relazione n. 1 presso la banca G. a Lugano, riferibile a A., con la trasmissione della relativa documentazione bancaria.

B. Mediante decisioni del 4 aprile 2012, il Ministero pubblico della Confedera- zione (in seguito: MPC) è entrato nel merito della suddetta richiesta, di- spensando tuttavia la banca G. dall'obbligo di trasmettere la documenta- zione richiesta, essendo la stessa già stata acquisita nell'ambito di un pa- rallelo procedimento interno aperto contro A. per riciclaggio di denaro.

C. Con decisione di chiusura del 7 marzo 2013 il MPC ha accolto la rogatoria e ordinato la trasmissione alle autorità italiane di svariata documentazione relativa al conto n. 2 presso la banca G., intestato a A.

D. In data 8 aprile 2013 quest'ultimo ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federa- le, chiedendo, da una parte, l'invio all'autorità rogante unicamente, in forma anonimizzata, di quattro pagine dell'estratto conto relativo al periodo 1.01.2007-30.06.2007 (v. act. 1.9, allegato A) e, d'altra parte, il disseque- stro del suo conto.

E. A conclusione delle sue osservazioni del 30 aprile 2013, il MPC postula la reiezione del gravame in misura della sua ammissibilità. L'Ufficio federale di giustizia, dal canto suo, è rimasto silente.

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F. Con memoriale di replica del 24 maggio 2013, trasmesso all'UFG e al MPC per conoscenza, il ricorrente ha ribadito le sue conclusioni, chiedendo tut- tavia, a titolo subordinato, il dissequestro del denaro bloccato sul suo conto eccedente l'importo di EUR 200'128.90.

G. Nella sua duplica del 12 giugno 2013 il MPC ha confermato la sua posizio- ne. L'UFG, con scritto del 13 giugno 2013, ha postulato la tutela della deci- sione impugnata.

Diritto:

1.

1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sul- l'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei re- clami penali giudica i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazio- nale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2012). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul rici- claggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle que- stioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza interna- zionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2

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Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il prin- cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo- svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell’autorità federale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La legittimazione del ricorrente, tito- lare del conto oggetto della criticata misura rogatoriale, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).

2. Il ricorrente censura in primo luogo la violazione del principio di essere sen- tito, per avere il MPC deciso di trasmettere all'autorità rogante tutta la do- cumentazione relativa al conto oggetto della criticata misura senza avergli dato la possibilità di partecipare ad una sua cernita e quindi di esprimersi sulla stessa.

2.1 Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al detentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si op- porrebbero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Questo compito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un eventuale consenso all'esecuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di emanare una decisione di chiusura, deve impartire alle persone toccate giusta l'art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP un termine per addurre riguardo a ogni singolo documento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna; questo affinché esse possano esercita- re in maniera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sentiti (v. art. 30 cpv. 1 PA), secondo modalità di collaborazione comunque rispettose del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; PATRICK L. KRAUS- KOPF/KATRIN EMMENEGGER, in: B. Waldmann/P. Weissenberger, Praxi- skommentar VwVG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, n. 54 ad art. 12). La cer- nita deve aver luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. an- che DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, pag. 723-

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724, n. 484; PASCAL DE PREUX, L'entraide internationale en matière pénale et la lutte contre le blanchiment d'argent, in SJZ 104/2008 n. 2 pag. 34).

2.2 In concreto, è d'uopo rilevare che il MPC, con scritto del 19 aprile 2012, ha invitato il ricorrente a prendere posizione sulla documentazione bancaria raccolta e destinata all'autorità rogante. Con missiva dell'8 giugno 2012 il ricorrente rispondeva che "di principio, non sussiste un'opposizione genera- le alla trasmissione di documentazione bancaria. Stiamo però esaminando con il nostro mandante l'intera documentazione, poiché intendiamo comu- nicare in modo specifico quali siano i documenti che si riferiscono ad ope- razioni che sono totalmente estranee all'oggetto del procedimento penale promosso da parte dell'Autorità rogante. Mi riservo di essere più preciso, sicuramente prima della fine del mese di giugno" (v. rubrica 14.1 atti MP/TI). Orbene, tenuto conto che la decisione impugnata è datata 7 marzo 2013, il predetto ha avuto in pratica quasi un anno di tempo per esprimersi sulla documentazione bancaria, ciò che non ha fatto. Egli non può di certo affermare che il MPC non gli abbia dato la possibilità di partecipare alla cernita, operazione che l'autorità d'esecuzione ha comunque effettuato e che l'ha portata a decidere, vista la natura patrimoniale dei reati oggetto dell'inchiesta estera, di trasmettere all'Italia tutta la documentazione riguar- dante il conto n. 2 (sulla proporzionalità di tale agire v. infra consid. 3). La censura va dunque respinta.

3. Il ricorrente sostiene che la trasmissione di tutta la documentazione relativa al suo conto oggetto di sequestro è da considerarsi sproporzionata ed inuti- le ai fini della rogatoria italiana. D'interesse per l'autorità richiedente sareb- bero unicamente quattro specifici bonifici relativi a somme dovute da B. al ricorrente a titolo di compenso per l'attività di consulenza svolta in favore di B. e di H. SA. Tutte le altre operazioni figuranti nella documentazione ban- caria sarebbero completamente estranee ai fatti oggetto del procedimento estero. Alla luce di una precedente decisione del MPC relativa ad una roga- toria presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cro- tone nell'ambito di un procedimento a carico di B., sarebbe inoltre contrad- dittorio inviare tutta la documentazione bancaria, visto che alle autorità di Crotone sarebbero stati trasmessi unicamente i documenti concernenti i quattro summenzionati bonifici.

3.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de- ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor- tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi- to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e

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rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell’11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, con- sid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limita- to alla cosiddetta utilità potenziale, motivo per cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rile- vanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali come quelli qui in esame, esse ne- cessitano di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con pro- venti illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 di- cembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'aper- tura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 ago- sto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissio- ne dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali do- mande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, con- sid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1).

3.2 Nella fattispecie, occorre ribadire che il ricorrente è indagato all'estero per aver concesso, mediante la banca di cui era direttore, svariati prestiti a B. e alle sue società al di fuori delle normali procedure, in cambio di denaro. L'autorità d'esecuzione ha individuato diversi bonifici provenienti da conti di pertinenza di B. e della società H. SA sul conto n. 2. Come chiaramente il- lustrato dalla giurisprudenza (v. supra consid. 2.1), riguardando l'inchiesta estera reati patrimoniali, tutta la documentazione relativa al conto del ricor- rente è potenzialmente utile per l'inchiesta italiana, in quanto destinata a permettere la ricostruzione di tutti i flussi di denaro di origine criminale. Questo permette di confermare la sufficiente relazione tra la misura d'assi- stenza richiesta e l'oggetto del procedimento penale estero, spettando co- munque al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione se-

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questrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'estero e la relazione bancaria del ricorrente. Sarà dunque in quella sede che quest'ultimo potrà far valere le sue ragioni sulle opera- zioni ivi avvenute. Che il MPC abbia inviato alla Procura di Crotone, nell'ambito di un pregresso procedimento a carico di B., unicamente docu- mentazione riguardante i quattro bonifici menzionati dal ricorrente, nulla muta per quanto concerne l'utilità potenziale della documentazione in que- stione per l'inchiesta estera. Visto quanto precede, vi è da concludere che la domanda di assistenza estera non viola il principio della proporzionalità.

4. L'insorgente ritiene, infine, che il mantenimento del sequestro dei valori de- positati sul suo conto sia sproporzionato rispetto allo scopo perseguito nella domanda di assistenza estera. Egli sostiene in ogni caso che i valori patri- moniali eccedenti la somma di EUR 200'128.90 – ciò che corrisponderebbe al totale degli accrediti del 19 giugno 2007 (EUR 75'045.45), 18 luglio 2007 (EUR 75'045.45) e 5 maggio 2008 (EUR 50'038) intervenuti sul conto n. 2 – debbano essere dissequestrati.

4.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria in- ternazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve veri- ficare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3).

4.1.1 In concreto, l'autorità d'esecuzione ritiene che sul conto n. 2 potrebbero es- sere stati versati da B. e da società a lui riconducibili valori patrimoniali de- stinati a remunerare il ricorrente per i crediti ottenuti al di fuori delle normali procedure bancarie. Il legame tra detto conto ed il procedimento penale ita- liano risulta pertanto evidente, ciò che permette senz'altro di confermare la legalità del sequestro in sé.

4.1.2 Per quanto riguarda l'entità dei valori sequestrati, l'autorità rogante, sulla base della documentazione bancaria che gli verrà trasmessa, avrà la pos- sibilità di analizzare tutte le operazioni avvenute sul conto B., ciò che per- metterà di capire in che misura i valori ivi depositati sono di origine crimina- le. Allo stato attuale, occorre dunque confermare il sequestro nella sua in- tegralità.

4.2 Di regola, il sequestro di fondi deve essere mantenuto sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più es- sere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 con- sid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic). La durata di un sequestro ordi-

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nato a scopo di restituzione o di confisca deve tuttavia rispettare il principio della proporzionalità; esso non può dunque prolungarsi in maniera indefini- ta (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 340). Il trascorrere del tempo può implicare il rischio d'intaccare eccessivamente la garanzia della proprietà (art. 26 cpv. 1 Cost.) o l'obbligo di celerità ancorato all'art. 29 cpv. 1 Cost. (DTF 126 II 462 consid. 5e). Per questi motivi, trascorso un certo lasso di tempo, la mi- sura coercitiva deve poter essere revocata o l'assistenza rifiutata. In questo modo, la Svizzera ha respinto una domanda d'assistenza haitiana tredici anni dopo la decisione di sequestro, non avendo lo Stato richiedente dato seguito alle richieste d'informazioni atte a dimostrare che esisteva ancora un interesse all'esecuzione della domanda (sentenza non pubblicata del Tribunale federale 1A.222/1999 del 4 novembre 1999). D'altro canto, trat- tandosi d'assistenza accordata alle Filippine nel quadro dell'affare Marcos, il Tribunale federale ha impartito alle autorità dello Stato richiedente un ul- timo termine per produrre una decisione di prima istanza di confisca di va- lori sequestrati da oltre venti anni (sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006, consid. 6.2). Oltre a prendere in conside- razione la durata dei sequestri litigiosi, il principio della proporzionalità esi- ge anche che si tenga conto anche del grado di complessità dell'inchiesta. In questo senso il Tribunale penale federale ha giudicato ancora proporzio- nata una durata di dodici anni per un sequestro legato all'affare Salinas (TPF 2007 124 consid. 8.2.3). Per contro, in un caso non complesso, una durata del sequestro di tredici anni è stata giudicata sproporzionata (v. sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2012.255 del 22 maggio 2013, consid. 4).

4.3 Nella fattispecie, il blocco rogatoriale è intervenuto il 4 aprile 2012 (v. rubri- ca 7 atti MP/TI), ragione per cui la durata del sequestro non risulta allo sta- dio attuale problematica dal punto di vista del rispetto del principio della proporzionalità.

5. Visto quanto precede, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gravame respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giu- stizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 6'000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall'anticipo dei costi già versato.

Bellinzona, 21 giugno 2013

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Giudice Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Sabrina Gendotti - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).