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RR.2012.68

Bundesstrafgericht · 2012-05-31 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Francia/Consegna di mezzi di prova (Art. 74 AIMP): legittimazione ricorsuale; proporzionalità.

Sachverhalt

A. Il 7 dicembre 2011 il Tribunal de Grande-Instance di Marsiglia ha presenta- to al Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP/TI), una doman- da d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. per i reati di truffa (art. 313 CP francese), appropriazione indebita (art. 314 CP francese) e riciclaggio (art. 324 CP francese). L'autori- tà rogante ha in corso un'indagine diretta ad identificare l’avente diritto eco- nomico del conto no. 1 aperto a nome della società B. Ltd. di Panama presso la banca C. di Ginevra e la destinazione dei fondi depositati sullo stesso. In occasione dell’acquisto ed edificazione di terreni in Corsica, in data 21 dicembre 2007 la D. Ltd di cui E., cittadino russo, è beneficiario e- conomico, ha in particolare versato EUR 20'900'000.-- sul conto n. 2 dete- nuto dalla società F. Inc. di Panama, di cui G. è a sua volta beneficiario e- conomico, presso la banca C. di Zurigo. Secondo le autorità inquirenti fran- cesi i suddetti fondi sarebbero però stati distratti e non utilizzati per lo sco- po pattuito tra le parti. A seguito della denuncia sporta da E. per queste presunte malversazioni, lo stesso avrebbe ottenuto la restituzione di una parte del maltolto, ma non dell’importo di EUR 13'400'000.-- transitato il 14 aprile 2008, su ordine di G., dal conto della F. Inc. presso la banca C. di Zurigo alla relazione bancaria della B. Ltd. presso la sede ginevrina dello stesso istituto di credito.

B. Mediante decisione del 9 gennaio 2012, il MP/TI è entrato nel merito della commissione rogatoria presentata dall'autorità francese, ordinando in parti- colare alla banca C. l’edizione di documentazione bancaria e giustificativi relativi a 14 bonifici a favore di terzi intervenuti sulla relazione bancaria n. 1 tra il 18 aprile 2008 ed il 3 dicembre 2009, al fine di individuarne i beneficia- ri.

C. Con decisione di chiusura del 29 febbraio 2012 il MP/TI ha accolto la roga- toria, ordinando la trasmissione all'autorità estera della suddetta documen- tazione.

D. In data 2 aprile 2012 A. ha interposto ricorso contro la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chieden- do l'annullamento della stessa e l'invio all'autorità rogante della sola docu- mentazione riguardante 8 dei 14 bonifici di cui sopra (v. supra lett. B).

A conclusione delle loro osservazioni del 23 aprile, rispettivamente del 2 maggio seguenti, il MP/TI e l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) hanno postulato la reiezione del gravame.

Con memoriale di replica del 14 maggio 2012, l’insorgente si è riconfermato nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or- ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribuna- le penale federale (ROTPF; RS 173.713.161; nuovo testo giusta il n. I dell'or- dinanza del 23 agosto 2011, in vigore dal 1° gennaio 2012, RU 2011 4495), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

E. 1.2 Benché il ricorso sia redatto in lingua francese, la presente sentenza viene emessa nella lingua della decisione impugnata, ossia l’italiano (v. art. 33a cpv.

E. 1.3 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica France- se e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione euro- pea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 20 marzo 1967 per la Svizzera ed il 21 agosto dello stesso anno per la Francia (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo franco-svizzero del 28 ottobre 1996 che completa la CEAG (RS 0.351.934.92), entrato in vigore il 1° maggio 2000 (in seguito: l'Accordo bilaterale), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schen- gen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Conven- zione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° febbraio 1997 per la Francia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto na- zionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internaziona- le in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla re- lativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS e art. 39 CRic). È fatto salvo il rispet- to dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione di chiusura dell’autorità can- tonale d’esecuzione il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP in relazione con l’art. 25 cpv. 1 AIMP.

E. 1.5 La ricevibilità del gravame presuppone anche la legittimazione dell’insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e di- rettamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP,

v. anche art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è di- retto il procedimento penale all’estero). Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione li- tigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una ri- chiesta di informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. b OAIMP), mentre l’interessato toccato solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non può impugnare tali provvedimenti (DTF 122 II 130 consid. 2b e rinvii). La giurisprudenza riconosce eccezional- mente la qualità per ricorrere all'avente diritto economico di una persona giuri- dica che non esiste più, a condizione che lo stesso dimostri, mediante docu- mentazione ufficiale, riservato l'abuso di diritto, che la società è stata disciolta e che egli ne è risultato il solo beneficiario economico (v. sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2009.100 del 3 dicembre 2009, consid. 2.2 e giuri- sprudenza citata; v. anche sentenza del Tribunale federale 1C_161/2011 dell'11 aprile 2011, consid. 1.3).

Nella fattispecie la B. Ltd. è stata sciolta in data 7 dicembre 2009 (v. act. 1.5). Dalla documentazione bancaria agli atti non vi è ragione di dubitare che A. fosse il solo avente diritto economico della società e che tale sia rimasto an- che al momento dello scioglimento della stessa (v. atto 3 incarto MP/TI), né del resto questo fatto è mai stato contestato dall'autorità cantonale d'esecu- zione o dall'UFG. La legittimazione ricorsuale è quindi data (v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.134 del 12 settembre 2011, consid. 1.5).

E. 2 A. ritiene che la trasmissione all’autorità rogante della documentazione re- lativa a sei bonifici concernenti il conto n. 1. intestato alla B. Ltd. presso la banca C. di Ginevra violi il principio della proporzionalità. Egli afferma che tali trasferimenti sarebbero stati effettuati con valori patrimoniali estranei ai fatti oggetto dell'inchiesta estera, già presenti sul conto prima dell'accredito della somma di EUR 13'400'000.--.

E. 2.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de- ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor- tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi- to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell’11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, con- sid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limita- to alla cosiddetta utilità potenziale, motivo per cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rile- vanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).

E. 2.2 Preliminarmente occorre rammentare come, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di pro- cedimenti per reati patrimoniali come quelli qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi ille- citi, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollega- ti (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 con- sid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'aper- tura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 ago- sto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissio- ne dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali do- mande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, con- sid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità della persona interessata (DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settem- bre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1).

E. 2.3 Nella fattispecie il Tribunal de Grande-Instance di Marsiglia ha aperto un’inchiesta per truffa, appropriazione indebita e riciclaggio nei confronti di A.. Dall’attività d’indagine svolta in Francia è emerso in particolare come, nel quadro di un progetto immobiliare in Corsica, il 21 dicembre 2007 la D. Ltd., di cui E. è avente diritto economico, abbia versato EUR 20'900'000.--

alla F. Inc.. L’inchiesta preliminare ha permesso di appurare che il suddetto importo non è stato utilizzato per lo scopo pattuito tra le parti, spingendo quindi E. a sporgere denuncia, in seguito alla quale egli ha ottenuto la resti- tuzione di un terzo circa di quanto versato. In data 14 aprile 2008, un im- porto di EUR 13'400'000.-- è stato trasferito su ordine di G., avente diritto economico della F. Inc., dal conto n. 2. presso la banca C. di Zurigo al con- to appartenente alla B. Ltd. presso la sede ginevrina dello stesso istituto di credito. Il denaro nella disponibilità di questa società sarebbe stato sottratto alla D. Ltd; da qui i reati ipotizzati e l’interesse dell’autorità rogante a chiari- re le movimentazioni del conto oggetto della richiesta.

Ora, fin dal 2002 A. è stato attivo per il tramite di una rete di società nella costruzione, compravendita e gestione di strutture alberghiere in Corsica, entrando in relazione d’affari con società riferibili a E. (v. in particolare atto 1 incarto MP/TI). Dalla documentazione acquisita (v. atto 3 incarto MP/TI) risulta che il ricorrente, oltre ad essere avente diritto economico del conto

n. 1. intestato alla B. Ltd., società coinvolta nel procedimento in corso in Francia, dispone di un diritto di firma individuale sul medesimo. In simili cir- costanze, è ragionevolmente ipotizzabile la sussistenza di un legame tra i fatti perseguiti all'estero ed il conto aperto presso banca C. di Ginevra ed è comprensibile che l'autorità rogante ne voglia ricostruire tutti i retroscena fi- nanziari in una prospettiva temporale sufficientemente ampia. In questo senso, viste le operazioni finanziarie che vedono coinvolta la società di cui l’indagato era economicamente il beneficiario, ai documenti litigiosi non può essere negata una potenziale rilevanza probatoria ai sensi della sopraccita- ta giurisprudenza (v. supra consid. 2.1). Che sul conto n. 1. vi fossero valo- ri patrimoniali antecedenti l'accredito di EUR 13.400'000.-- nulla muta al fat- to che l'autorità rogante deve poter analizzare tutte le operazioni avvenute sul conto. Senza dimenticare che i sei bonifici oggetto della contestazione sono comunque intervenuti dopo il predetto accredito. Constatata la suffi- ciente relazione tra le misure d'assistenza richieste e l'oggetto del procedi- mento penale estero, spetterà al giudice estero del merito valutare l'effetti- va rilevanza della documentazione trasmessa per rapporto alle ipotesi in- vestigative esposte in rogatoria. In definitiva, la trasmissione della docu- mentazione litigiosa è conforme ai principi sviluppati dalla giurisprudenza in ambito di proporzionalità e utilità potenziale delle misure rogatoriali.

E. 3 In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo dei costi già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 31 maggio 2012 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Michel Halpérin

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Francia

Consegna di mezzi di prova (Art. 74 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2012.68

Fatti:

A. Il 7 dicembre 2011 il Tribunal de Grande-Instance di Marsiglia ha presenta- to al Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP/TI), una doman- da d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. per i reati di truffa (art. 313 CP francese), appropriazione indebita (art. 314 CP francese) e riciclaggio (art. 324 CP francese). L'autori- tà rogante ha in corso un'indagine diretta ad identificare l’avente diritto eco- nomico del conto no. 1 aperto a nome della società B. Ltd. di Panama presso la banca C. di Ginevra e la destinazione dei fondi depositati sullo stesso. In occasione dell’acquisto ed edificazione di terreni in Corsica, in data 21 dicembre 2007 la D. Ltd di cui E., cittadino russo, è beneficiario e- conomico, ha in particolare versato EUR 20'900'000.-- sul conto n. 2 dete- nuto dalla società F. Inc. di Panama, di cui G. è a sua volta beneficiario e- conomico, presso la banca C. di Zurigo. Secondo le autorità inquirenti fran- cesi i suddetti fondi sarebbero però stati distratti e non utilizzati per lo sco- po pattuito tra le parti. A seguito della denuncia sporta da E. per queste presunte malversazioni, lo stesso avrebbe ottenuto la restituzione di una parte del maltolto, ma non dell’importo di EUR 13'400'000.-- transitato il 14 aprile 2008, su ordine di G., dal conto della F. Inc. presso la banca C. di Zurigo alla relazione bancaria della B. Ltd. presso la sede ginevrina dello stesso istituto di credito.

B. Mediante decisione del 9 gennaio 2012, il MP/TI è entrato nel merito della commissione rogatoria presentata dall'autorità francese, ordinando in parti- colare alla banca C. l’edizione di documentazione bancaria e giustificativi relativi a 14 bonifici a favore di terzi intervenuti sulla relazione bancaria n. 1 tra il 18 aprile 2008 ed il 3 dicembre 2009, al fine di individuarne i beneficia- ri.

C. Con decisione di chiusura del 29 febbraio 2012 il MP/TI ha accolto la roga- toria, ordinando la trasmissione all'autorità estera della suddetta documen- tazione.

D. In data 2 aprile 2012 A. ha interposto ricorso contro la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chieden- do l'annullamento della stessa e l'invio all'autorità rogante della sola docu- mentazione riguardante 8 dei 14 bonifici di cui sopra (v. supra lett. B).

A conclusione delle loro osservazioni del 23 aprile, rispettivamente del 2 maggio seguenti, il MP/TI e l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) hanno postulato la reiezione del gravame.

Con memoriale di replica del 14 maggio 2012, l’insorgente si è riconfermato nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale.

Diritto:

1.

1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or- ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribuna- le penale federale (ROTPF; RS 173.713.161; nuovo testo giusta il n. I dell'or- dinanza del 23 agosto 2011, in vigore dal 1° gennaio 2012, RU 2011 4495), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 Benché il ricorso sia redatto in lingua francese, la presente sentenza viene emessa nella lingua della decisione impugnata, ossia l’italiano (v. art. 33a cpv. 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 12 cpv. 1 AIMP).

1.3 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica France- se e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione euro- pea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 20 marzo 1967 per la Svizzera ed il 21 agosto dello stesso anno per la Francia (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo franco-svizzero del 28 ottobre 1996 che completa la CEAG (RS 0.351.934.92), entrato in vigore il 1° maggio 2000 (in seguito: l'Accordo bilaterale), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schen- gen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Conven- zione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° febbraio 1997 per la Francia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto na- zionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internaziona- le in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla re- lativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS e art. 39 CRic). È fatto salvo il rispet- to dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione di chiusura dell’autorità can- tonale d’esecuzione il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP in relazione con l’art. 25 cpv. 1 AIMP.

1.5 La ricevibilità del gravame presuppone anche la legittimazione dell’insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e di- rettamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP,

v. anche art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è di- retto il procedimento penale all’estero). Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione li- tigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una ri- chiesta di informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. b OAIMP), mentre l’interessato toccato solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non può impugnare tali provvedimenti (DTF 122 II 130 consid. 2b e rinvii). La giurisprudenza riconosce eccezional- mente la qualità per ricorrere all'avente diritto economico di una persona giuri- dica che non esiste più, a condizione che lo stesso dimostri, mediante docu- mentazione ufficiale, riservato l'abuso di diritto, che la società è stata disciolta e che egli ne è risultato il solo beneficiario economico (v. sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2009.100 del 3 dicembre 2009, consid. 2.2 e giuri- sprudenza citata; v. anche sentenza del Tribunale federale 1C_161/2011 dell'11 aprile 2011, consid. 1.3).

Nella fattispecie la B. Ltd. è stata sciolta in data 7 dicembre 2009 (v. act. 1.5). Dalla documentazione bancaria agli atti non vi è ragione di dubitare che A. fosse il solo avente diritto economico della società e che tale sia rimasto an- che al momento dello scioglimento della stessa (v. atto 3 incarto MP/TI), né del resto questo fatto è mai stato contestato dall'autorità cantonale d'esecu- zione o dall'UFG. La legittimazione ricorsuale è quindi data (v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.134 del 12 settembre 2011, consid. 1.5).

2. A. ritiene che la trasmissione all’autorità rogante della documentazione re- lativa a sei bonifici concernenti il conto n. 1. intestato alla B. Ltd. presso la banca C. di Ginevra violi il principio della proporzionalità. Egli afferma che tali trasferimenti sarebbero stati effettuati con valori patrimoniali estranei ai fatti oggetto dell'inchiesta estera, già presenti sul conto prima dell'accredito della somma di EUR 13'400'000.--.

2.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de- ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor- tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi- to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell’11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, con- sid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limita- to alla cosiddetta utilità potenziale, motivo per cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rile- vanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).

2.2. Preliminarmente occorre rammentare come, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di pro- cedimenti per reati patrimoniali come quelli qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi ille- citi, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollega- ti (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 con- sid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'aper- tura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 ago- sto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissio- ne dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali do- mande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, con- sid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità della persona interessata (DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settem- bre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1).

2.3. Nella fattispecie il Tribunal de Grande-Instance di Marsiglia ha aperto un’inchiesta per truffa, appropriazione indebita e riciclaggio nei confronti di A.. Dall’attività d’indagine svolta in Francia è emerso in particolare come, nel quadro di un progetto immobiliare in Corsica, il 21 dicembre 2007 la D. Ltd., di cui E. è avente diritto economico, abbia versato EUR 20'900'000.--

alla F. Inc.. L’inchiesta preliminare ha permesso di appurare che il suddetto importo non è stato utilizzato per lo scopo pattuito tra le parti, spingendo quindi E. a sporgere denuncia, in seguito alla quale egli ha ottenuto la resti- tuzione di un terzo circa di quanto versato. In data 14 aprile 2008, un im- porto di EUR 13'400'000.-- è stato trasferito su ordine di G., avente diritto economico della F. Inc., dal conto n. 2. presso la banca C. di Zurigo al con- to appartenente alla B. Ltd. presso la sede ginevrina dello stesso istituto di credito. Il denaro nella disponibilità di questa società sarebbe stato sottratto alla D. Ltd; da qui i reati ipotizzati e l’interesse dell’autorità rogante a chiari- re le movimentazioni del conto oggetto della richiesta.

Ora, fin dal 2002 A. è stato attivo per il tramite di una rete di società nella costruzione, compravendita e gestione di strutture alberghiere in Corsica, entrando in relazione d’affari con società riferibili a E. (v. in particolare atto 1 incarto MP/TI). Dalla documentazione acquisita (v. atto 3 incarto MP/TI) risulta che il ricorrente, oltre ad essere avente diritto economico del conto

n. 1. intestato alla B. Ltd., società coinvolta nel procedimento in corso in Francia, dispone di un diritto di firma individuale sul medesimo. In simili cir- costanze, è ragionevolmente ipotizzabile la sussistenza di un legame tra i fatti perseguiti all'estero ed il conto aperto presso banca C. di Ginevra ed è comprensibile che l'autorità rogante ne voglia ricostruire tutti i retroscena fi- nanziari in una prospettiva temporale sufficientemente ampia. In questo senso, viste le operazioni finanziarie che vedono coinvolta la società di cui l’indagato era economicamente il beneficiario, ai documenti litigiosi non può essere negata una potenziale rilevanza probatoria ai sensi della sopraccita- ta giurisprudenza (v. supra consid. 2.1). Che sul conto n. 1. vi fossero valo- ri patrimoniali antecedenti l'accredito di EUR 13.400'000.-- nulla muta al fat- to che l'autorità rogante deve poter analizzare tutte le operazioni avvenute sul conto. Senza dimenticare che i sei bonifici oggetto della contestazione sono comunque intervenuti dopo il predetto accredito. Constatata la suffi- ciente relazione tra le misure d'assistenza richieste e l'oggetto del procedi- mento penale estero, spetterà al giudice estero del merito valutare l'effetti- va rilevanza della documentazione trasmessa per rapporto alle ipotesi in- vestigative esposte in rogatoria. In definitiva, la trasmissione della docu- mentazione litigiosa è conforme ai principi sviluppati dalla giurisprudenza in ambito di proporzionalità e utilità potenziale delle misure rogatoriali.

3. In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo dei costi già versato.

Bellinzona, 31 maggio 2012

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Michel Halpérin - Ministero Pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).