Assistenza giudiziaria internationale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).
Sachverhalt
A. In data 12 agosto 2010 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania ha presentato alla Svizzera, e più precisamente al Ministero pub- blico del Cantone Ticino (di seguito: MP-TI) una richiesta di assistenza giudi- ziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di C., D., E., F., G., H., I., J. e K., per ipotesi di reato di concorso in esercizio di giochi d'azzardo, aggravato dall'aver commesso il fatto all'interno di numerosi eser- cizi pubblici (718 e 719 n. 2 CP italiano). In sostanza, gli indagati sono so- spettati di aver continuato – nonostante una precedente condanna, per alcu- ni di essi, alla pena di un anno di arresto e 600 Euro di ammenda inflitta dal Tribunale di Verbania con sentenza 20 aprile 2010 – ad organizzare e gesti- re il gioco d'azzardo presso esercizi pubblici della zona del Z.-Y.-X. mediante impiego di apparecchi da gioco elettronici, alterati nel software, che consen- tissero la pratica di un gioco interamente aleatorio, con finalità di lucro. Sulla scorta dei risultati emersi dalle indagini sinora condotte, gli inquirenti italiani ritengono che parte dei proventi dell'illecita attività posta in essere dalle summenzionate persone sia confluita su un conto corrente presso la banca L. SA, succursale di W., di cui al numero IBAN 1. Con la sua domanda l'au- torità rogante ha postulato l'acquisizione di diversa documentazione bancaria attinente alla menzionata relazione, previo "blocco" della stessa, nonché do- cumentazione relativa ad eventuali rapporti tra il/i titolare/e del conto in que- stione e diverse persone fisiche e giuridiche, tra le quali le società M. Limited e N. Trust.
B. Con decisione 28 aprile 2011, il MP-TI è entrato nel merito della commissio- ne rogatoria presentata dall'autorità italiana, ordinando in particolare alla banca L. SA, W., l'identificazione, la perquisizione e il sequestro (blocco) del- la relazione di cui al numero IBAN 1.
C. Mediante decisione di chiusura del 23 febbraio 2012, il MP-TI, a parziale accoglimento della commissione rogatoria, ha ordinato la trasmissione all'au- torità rogante della documentazione relativa al conto no. 2 "O.", riferita al pe- riodo 01.01.2006 – 30.11.2009 (data di estinzione della relazione), intestato a A. e B.
D. Con ricorso 23 marzo 2012, A. e B. hanno interposto ricorso contro la deci- sione di entrata in materia e decisione incidentale del 28 aprile 2011 e contro la decisione di chiusura 23 febbraio 2102, postulando in via principale l'an- nullamento di entrambi gli atti, nel senso di non dare seguito alla commissio-
- 3 -
ne rogatoria presentata, e in via subordinata l'annullamento del dispositivo 2a della decisione di chiusura, ordinante la trasmissione all'autorità italiana della documentazione afferente al citato conto bancario. In via ulteriormente subordinata, le ricorrenti chiedono l'annullamento del dispositivo 2a della de- cisione 23 febbraio 2012 e il rinvio dell'incarto al MP-TI per nuova decisione.
E. Con osservazioni del 16 aprile 2012, il MP-TI chiede che il ricorso venga respinto, con argomentazioni che verranno riprese, nella misura del neces- sario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in di- ritto. Con scritto 11 aprile 2012, l'UFG postula la reiezione del gravame con contestuale conferma della decisione impugnata.
F. Con scritto del 3 maggio 2012, trasmesso per conoscenza al MP-TI e all'UFG, le ricorrenti si sono sostanzialmente riconfermate nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull' organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizza- zione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161; nuovo testo giusta il n. I dell'ordinanza del 23 agosto 2011, in vigore dal 1° gennaio 2012, RU 2011 4495), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigo- re il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclag- gio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a
- 4 -
Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in mate- ria penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa or- dinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo- svizzero; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 con- sid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazio- ne delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fon- damentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell'autorità cantonale d'esecuzione, congiuntamente alle decisioni incidenta- li anteriori, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La legittimazione delle ricorrenti, titolari del conto oggetto dell'avversata misura rogatoriale, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).
E. 2 Le ricorrenti sostengono innanzitutto che la domanda di assistenza giudizia- ria presenterebbe una carente esposizione del contesto fattuale, in ordine al quale non sarebbe possibile desumere il nesso tra l'attività illecita degli inda- gati e il conto corrente di cui è richiesta la documentazione, difettando qual- siasi elemento concreto, o indizio, a supporto delle richieste formulate.
E. 2.1 Gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che la do- manda di assistenza indichi il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridi- ca dei reati, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c). In questo ambito, non si può tuttavia pre- tendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti total- mente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagi- ne all'estero, fermo restando che la verifica delle condizioni per la conces- sione dell'assistenza deve rimanere possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo suffi- ciente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, in modo tale da e-
- 5 -
scludere che sussista un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito ed esula dalle competenze di quello svizzero dell'assi- stenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tri- bunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011, consid. 1.5).
E. 2.2 Nel caso concreto, la commissione rogatoria 12 agosto 2010 presenta in maniera sufficientemente chiara i fatti oggetto dell'indagine all'estero. Dopo aver esposto il contesto fattuale e storico dell'indagine, ricordando altresì la precedente condanna alla pena di un anno di arresto e EUR 600 di ammen- da, per i medesimi fatti, irrogata dal Tribunale di Verbania a tre degli attuali indagati, l'autorità estera espone, citando precisamente numero di conto, nomi di società e di persone fisiche, tutta una serie di dettagli in ordine ai quali intende approfondire aspetti relativi alla destinazione dei fondi provento dell'attività illecita. Le indagini estere hanno in particolare permesso di acqui- sire importanti elementi indiziari a carico degli indagati, facendo luce sulla gestione illegale del gioco d'azzardo all'interno di esercizi pubblici della zona di Z., Y. e X., che di fatto non sarebbe cessata a seguito della precedente condanna, per i medesimi fatti, subita da tra degli attuali indagati, a tutt'oggi ancora dediti a quest'attività.
Con particolare riferimento al conto bancario, del quale vengono forniti preci- si elementi per una sua corretta identificazione, con tanto di numero IBAN e banca depositaria, gli inquirenti nutrono il sospetto che lo stesso possa esse- re stato utilizzato per l'occultamento dei proventi derivanti dall'attività delit- tuosa. Infatti, come emerge a chiare lettere dalla commissione rogatoria, principale finalità delle indagini in corso in Italia è proprio quella relativa alla verifica dell'esistenza di canali d'occultamento degli illeciti profitti realizzati mediante la gestione del gioco d'azzardo, per il quale vi è il sospetto che gli indagati abbiano fatto capo a società estere e al conto bancario in questione.
Nulla muta, rispetto a quanto appena esposto, la circostanza secondo la quale gli inquirenti sarebbero caduti in errore in ordine alla titolarità del conto presso la banca L. SA, da essi segnalato come "riconducibile" a N. Trust. Scopo della presente rogatoria, tra gli altri, è proprio quello di verificare la ti- tolarità di tale relazione bancaria, e la fondatezza delle relative ipotesi inve- stigative, motivo per il quale non si può esigere che l'autorità richiedente già disponesse di tutti le informazioni in merito.
Se ne deve concludere che l'esposto dei fatti è conforme ai principi regolanti la materia, e la censura deve quindi essere respinta.
- 6 -
E. 3 A mente delle ricorrenti, i documenti relativi al conto bancario denominato "O." non potrebbero in ogni caso essere trasmessi all'autorità rogante, sic- come privi di ogni potenziale rilevanza per il procedimento estero, anche in considerazione dell'intervenuta prescrizione dell'azione penale all'estero per una parte dei fatti, da cui la richiesta di estromissione di qualsiasi documento anteriore al 30 marzo 2008.
E. 3.1 In merito alla rilevanza della documentazione bancaria nell'ambito del proce- dimento all'estero, occorre precisare che la questione di sapere se le infor- mazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le inda- gini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifesta- mente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell’11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le infor- mazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurispruden- za l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, motivo per cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).
E. 3.2 Nel caso concreto, la documentazione bancaria del conto intestato alle ricor- renti non può certo considerarsi come del tutto priva di rilevanza nell'ottica del procedimento estero. Gli inquirenti esteri, sulla base dei risultati delle in- dagini sinora condotte, nutrono il sospetto che tale conto bancario sia stato utilizzato per l'occultamento degli illeciti profitti. Le ricorrenti, titolari della re- lazione bancaria, ancorché non indagate all'estero, vengono segnalate espressamente nella commissione rogatoria come soggetti di potenziale in- teresse per l'autorità rogante e, circostanza ancora più importante e retta- mente riportata anche dall'autorità d'esecuzione, C., uno degli indagati nell'ambito del procedimento penale estero, dispone(va) di procura generale sul predetto conto. In siffatte condizioni, e considerato lo stadio delle indagini e le finalità investigative intese ad accertare il destino dei fondi provento dell'illecita attività, la documentazione bancaria del conto intestato alle ricor- renti appare idonea a far progredire le indagini, e come tale deve essere tra- smessa all'autorità rogante.
- 7 -
Occorre ancora osservare che il MP-TI, motu proprio, ha deciso di trasmette- re la documentazione relativa al conto "O.", riferita al solo periodo 01.01.2006 – 30.11.2009, ciò che denota un agire mirato dell'autorità d'ese- cuzione e rispettoso del principio di proporzionalità. La richiesta di esclusione della documentazione relativa agli 2003, 2004 e 2005, come formulata nell'argomentazione del gravame, è dunque estranea allo stesso oggetto liti- gioso, per cui cade palesemente nel vuoto.
E. 3.3 Circa la richiesta di estromissione di qualsiasi documento anteriore al 30 marzo 2008, occorre osservare che l'apprezzamento, e eventuale valen- za, delle prove nel contesto del procedimento estero esula dalla presente procedura, e la questione dovrà essere risolta dalle autorità italiane (v. DTF 121 II 241 consid. 2b).
Inoltre, le ricorrenti omettono di considerare che la risposta alla domanda se l’azione penale sia estinta nello Stato rogante non incombe allo Stato rogato bensì alle competenti autorità del primo (sentenza 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007, consid. 3.9). Le insorgenti disattendono altresì che, in base a consolidata giurisprudenza, nel quadro dell'assistenza giudiziaria interna- zionale regolata dalla CEAG, non occorre esaminare la questione della pre- scrizione, qualora si tratti, come in concreto, della trasmissione di mezzi di prova (v. art. 3 n. 1 CEAG). Infatti, diversamente dalla Convenzione europea di estradizione (v. art. 10 CEEstr; RS 0.353.1), la CEAG, che prevale sull’art.
E. 5 cpv. 1 lett. c AIMP non contiene disposizioni che escludono la concessione dell’assistenza per intervenuta prescrizione dell’azione penale. Trattasi di si- lenzio qualificato e non di lacuna colmabile mediante interpretazione (DTF 118 Ib 266 consid. 4b/bb pag. 268; 117 Ib 53 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A_227/2006 del 22 febbraio 2007, consid.3.3). Per di più, la prescrizione può essere invocata dalla persona perseguita, ma non da terzi, come nel caso specifico entrambe le ricorrenti, non indagate nell'ambi- to del procedimento estero, non tutelati da questa disciplina (DTF 130 II 217 consid. 11.1 pag. 234; sentenza del Tribunale federale 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007, consid. 3.9).
La relativa censura deve quindi essere respinta, così come la richiesta delle ricorrenti in merito all'allestimento di una specifica perizia intesa ad accertare l'effettiva o meno intervenuta prescrizione dell'azione penale in Italia, o in via subordinata di interpellare l'autorità rogante su tale aspetto. In primo luogo, come visto, le ricorrenti non figurano tra le persone indagate in Italia, e quindi non sono legittimate a prevalersi dell'istituto della prescrizione, e in secondo luogo, stando a quanto asserito dalle stesse ricorrenti, la prescrizione sareb- be intervenuta solo per una parte dei fatti, motivo per il quale il perseguimen- to degli eventuali reati commessi, senza entrare nel merito della colpevolez-
- 8 -
za degli indagati - esame che esula dal contesto della presente procedura – non sarebbe escluso nel suo insieme, e la trasmissione dei mezzi di prova non può dunque essere negata. Sarà compito della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, una volta in possesso di tutti gli elementi probatori, valutarne la loro rilevanza anche con riferimento alla questione della prescrizione.
4. In conclusione, alla luce di tutto quanto esposto, nella misura della sua am- missibilità, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccomben- za (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumen- ti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 6'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
- 9 -
Dispositiv
- Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico delle ricorrenti. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di pari importo già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 24 settembre 2012 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Andreas J. Keller, Giudice Presi- dente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Davide Francesconi
Parti
1. A.,
2. B.,
entrambe patrocinate dall'avv. Flavio Amadò, Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2012.60-61
- 2 -
Fatti: A. In data 12 agosto 2010 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania ha presentato alla Svizzera, e più precisamente al Ministero pub- blico del Cantone Ticino (di seguito: MP-TI) una richiesta di assistenza giudi- ziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di C., D., E., F., G., H., I., J. e K., per ipotesi di reato di concorso in esercizio di giochi d'azzardo, aggravato dall'aver commesso il fatto all'interno di numerosi eser- cizi pubblici (718 e 719 n. 2 CP italiano). In sostanza, gli indagati sono so- spettati di aver continuato – nonostante una precedente condanna, per alcu- ni di essi, alla pena di un anno di arresto e 600 Euro di ammenda inflitta dal Tribunale di Verbania con sentenza 20 aprile 2010 – ad organizzare e gesti- re il gioco d'azzardo presso esercizi pubblici della zona del Z.-Y.-X. mediante impiego di apparecchi da gioco elettronici, alterati nel software, che consen- tissero la pratica di un gioco interamente aleatorio, con finalità di lucro. Sulla scorta dei risultati emersi dalle indagini sinora condotte, gli inquirenti italiani ritengono che parte dei proventi dell'illecita attività posta in essere dalle summenzionate persone sia confluita su un conto corrente presso la banca L. SA, succursale di W., di cui al numero IBAN 1. Con la sua domanda l'au- torità rogante ha postulato l'acquisizione di diversa documentazione bancaria attinente alla menzionata relazione, previo "blocco" della stessa, nonché do- cumentazione relativa ad eventuali rapporti tra il/i titolare/e del conto in que- stione e diverse persone fisiche e giuridiche, tra le quali le società M. Limited e N. Trust.
B. Con decisione 28 aprile 2011, il MP-TI è entrato nel merito della commissio- ne rogatoria presentata dall'autorità italiana, ordinando in particolare alla banca L. SA, W., l'identificazione, la perquisizione e il sequestro (blocco) del- la relazione di cui al numero IBAN 1.
C. Mediante decisione di chiusura del 23 febbraio 2012, il MP-TI, a parziale accoglimento della commissione rogatoria, ha ordinato la trasmissione all'au- torità rogante della documentazione relativa al conto no. 2 "O.", riferita al pe- riodo 01.01.2006 – 30.11.2009 (data di estinzione della relazione), intestato a A. e B.
D. Con ricorso 23 marzo 2012, A. e B. hanno interposto ricorso contro la deci- sione di entrata in materia e decisione incidentale del 28 aprile 2011 e contro la decisione di chiusura 23 febbraio 2102, postulando in via principale l'an- nullamento di entrambi gli atti, nel senso di non dare seguito alla commissio-
- 3 -
ne rogatoria presentata, e in via subordinata l'annullamento del dispositivo 2a della decisione di chiusura, ordinante la trasmissione all'autorità italiana della documentazione afferente al citato conto bancario. In via ulteriormente subordinata, le ricorrenti chiedono l'annullamento del dispositivo 2a della de- cisione 23 febbraio 2012 e il rinvio dell'incarto al MP-TI per nuova decisione.
E. Con osservazioni del 16 aprile 2012, il MP-TI chiede che il ricorso venga respinto, con argomentazioni che verranno riprese, nella misura del neces- sario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in di- ritto. Con scritto 11 aprile 2012, l'UFG postula la reiezione del gravame con contestuale conferma della decisione impugnata.
F. Con scritto del 3 maggio 2012, trasmesso per conoscenza al MP-TI e all'UFG, le ricorrenti si sono sostanzialmente riconfermate nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale.
Diritto: 1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull' organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizza- zione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161; nuovo testo giusta il n. I dell'ordinanza del 23 agosto 2011, in vigore dal 1° gennaio 2012, RU 2011 4495), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigo- re il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclag- gio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a
- 4 -
Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in mate- ria penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa or- dinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo- svizzero; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 con- sid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazio- ne delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fon- damentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell'autorità cantonale d'esecuzione, congiuntamente alle decisioni incidenta- li anteriori, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La legittimazione delle ricorrenti, titolari del conto oggetto dell'avversata misura rogatoriale, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).
2. Le ricorrenti sostengono innanzitutto che la domanda di assistenza giudizia- ria presenterebbe una carente esposizione del contesto fattuale, in ordine al quale non sarebbe possibile desumere il nesso tra l'attività illecita degli inda- gati e il conto corrente di cui è richiesta la documentazione, difettando qual- siasi elemento concreto, o indizio, a supporto delle richieste formulate.
2.1 Gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che la do- manda di assistenza indichi il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridi- ca dei reati, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c). In questo ambito, non si può tuttavia pre- tendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti total- mente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagi- ne all'estero, fermo restando che la verifica delle condizioni per la conces- sione dell'assistenza deve rimanere possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo suffi- ciente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, in modo tale da e-
- 5 -
scludere che sussista un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito ed esula dalle competenze di quello svizzero dell'assi- stenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tri- bunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011, consid. 1.5).
2.2 Nel caso concreto, la commissione rogatoria 12 agosto 2010 presenta in maniera sufficientemente chiara i fatti oggetto dell'indagine all'estero. Dopo aver esposto il contesto fattuale e storico dell'indagine, ricordando altresì la precedente condanna alla pena di un anno di arresto e EUR 600 di ammen- da, per i medesimi fatti, irrogata dal Tribunale di Verbania a tre degli attuali indagati, l'autorità estera espone, citando precisamente numero di conto, nomi di società e di persone fisiche, tutta una serie di dettagli in ordine ai quali intende approfondire aspetti relativi alla destinazione dei fondi provento dell'attività illecita. Le indagini estere hanno in particolare permesso di acqui- sire importanti elementi indiziari a carico degli indagati, facendo luce sulla gestione illegale del gioco d'azzardo all'interno di esercizi pubblici della zona di Z., Y. e X., che di fatto non sarebbe cessata a seguito della precedente condanna, per i medesimi fatti, subita da tra degli attuali indagati, a tutt'oggi ancora dediti a quest'attività.
Con particolare riferimento al conto bancario, del quale vengono forniti preci- si elementi per una sua corretta identificazione, con tanto di numero IBAN e banca depositaria, gli inquirenti nutrono il sospetto che lo stesso possa esse- re stato utilizzato per l'occultamento dei proventi derivanti dall'attività delit- tuosa. Infatti, come emerge a chiare lettere dalla commissione rogatoria, principale finalità delle indagini in corso in Italia è proprio quella relativa alla verifica dell'esistenza di canali d'occultamento degli illeciti profitti realizzati mediante la gestione del gioco d'azzardo, per il quale vi è il sospetto che gli indagati abbiano fatto capo a società estere e al conto bancario in questione.
Nulla muta, rispetto a quanto appena esposto, la circostanza secondo la quale gli inquirenti sarebbero caduti in errore in ordine alla titolarità del conto presso la banca L. SA, da essi segnalato come "riconducibile" a N. Trust. Scopo della presente rogatoria, tra gli altri, è proprio quello di verificare la ti- tolarità di tale relazione bancaria, e la fondatezza delle relative ipotesi inve- stigative, motivo per il quale non si può esigere che l'autorità richiedente già disponesse di tutti le informazioni in merito.
Se ne deve concludere che l'esposto dei fatti è conforme ai principi regolanti la materia, e la censura deve quindi essere respinta.
- 6 -
3. A mente delle ricorrenti, i documenti relativi al conto bancario denominato "O." non potrebbero in ogni caso essere trasmessi all'autorità rogante, sic- come privi di ogni potenziale rilevanza per il procedimento estero, anche in considerazione dell'intervenuta prescrizione dell'azione penale all'estero per una parte dei fatti, da cui la richiesta di estromissione di qualsiasi documento anteriore al 30 marzo 2008.
3.1 In merito alla rilevanza della documentazione bancaria nell'ambito del proce- dimento all'estero, occorre precisare che la questione di sapere se le infor- mazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le inda- gini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifesta- mente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell’11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le infor- mazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurispruden- za l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, motivo per cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).
3.2 Nel caso concreto, la documentazione bancaria del conto intestato alle ricor- renti non può certo considerarsi come del tutto priva di rilevanza nell'ottica del procedimento estero. Gli inquirenti esteri, sulla base dei risultati delle in- dagini sinora condotte, nutrono il sospetto che tale conto bancario sia stato utilizzato per l'occultamento degli illeciti profitti. Le ricorrenti, titolari della re- lazione bancaria, ancorché non indagate all'estero, vengono segnalate espressamente nella commissione rogatoria come soggetti di potenziale in- teresse per l'autorità rogante e, circostanza ancora più importante e retta- mente riportata anche dall'autorità d'esecuzione, C., uno degli indagati nell'ambito del procedimento penale estero, dispone(va) di procura generale sul predetto conto. In siffatte condizioni, e considerato lo stadio delle indagini e le finalità investigative intese ad accertare il destino dei fondi provento dell'illecita attività, la documentazione bancaria del conto intestato alle ricor- renti appare idonea a far progredire le indagini, e come tale deve essere tra- smessa all'autorità rogante.
- 7 -
Occorre ancora osservare che il MP-TI, motu proprio, ha deciso di trasmette- re la documentazione relativa al conto "O.", riferita al solo periodo 01.01.2006 – 30.11.2009, ciò che denota un agire mirato dell'autorità d'ese- cuzione e rispettoso del principio di proporzionalità. La richiesta di esclusione della documentazione relativa agli 2003, 2004 e 2005, come formulata nell'argomentazione del gravame, è dunque estranea allo stesso oggetto liti- gioso, per cui cade palesemente nel vuoto.
3.3 Circa la richiesta di estromissione di qualsiasi documento anteriore al 30 marzo 2008, occorre osservare che l'apprezzamento, e eventuale valen- za, delle prove nel contesto del procedimento estero esula dalla presente procedura, e la questione dovrà essere risolta dalle autorità italiane (v. DTF 121 II 241 consid. 2b).
Inoltre, le ricorrenti omettono di considerare che la risposta alla domanda se l’azione penale sia estinta nello Stato rogante non incombe allo Stato rogato bensì alle competenti autorità del primo (sentenza 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007, consid. 3.9). Le insorgenti disattendono altresì che, in base a consolidata giurisprudenza, nel quadro dell'assistenza giudiziaria interna- zionale regolata dalla CEAG, non occorre esaminare la questione della pre- scrizione, qualora si tratti, come in concreto, della trasmissione di mezzi di prova (v. art. 3 n. 1 CEAG). Infatti, diversamente dalla Convenzione europea di estradizione (v. art. 10 CEEstr; RS 0.353.1), la CEAG, che prevale sull’art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP non contiene disposizioni che escludono la concessione dell’assistenza per intervenuta prescrizione dell’azione penale. Trattasi di si- lenzio qualificato e non di lacuna colmabile mediante interpretazione (DTF 118 Ib 266 consid. 4b/bb pag. 268; 117 Ib 53 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A_227/2006 del 22 febbraio 2007, consid.3.3). Per di più, la prescrizione può essere invocata dalla persona perseguita, ma non da terzi, come nel caso specifico entrambe le ricorrenti, non indagate nell'ambi- to del procedimento estero, non tutelati da questa disciplina (DTF 130 II 217 consid. 11.1 pag. 234; sentenza del Tribunale federale 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007, consid. 3.9).
La relativa censura deve quindi essere respinta, così come la richiesta delle ricorrenti in merito all'allestimento di una specifica perizia intesa ad accertare l'effettiva o meno intervenuta prescrizione dell'azione penale in Italia, o in via subordinata di interpellare l'autorità rogante su tale aspetto. In primo luogo, come visto, le ricorrenti non figurano tra le persone indagate in Italia, e quindi non sono legittimate a prevalersi dell'istituto della prescrizione, e in secondo luogo, stando a quanto asserito dalle stesse ricorrenti, la prescrizione sareb- be intervenuta solo per una parte dei fatti, motivo per il quale il perseguimen- to degli eventuali reati commessi, senza entrare nel merito della colpevolez-
- 8 -
za degli indagati - esame che esula dal contesto della presente procedura – non sarebbe escluso nel suo insieme, e la trasmissione dei mezzi di prova non può dunque essere negata. Sarà compito della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, una volta in possesso di tutti gli elementi probatori, valutarne la loro rilevanza anche con riferimento alla questione della prescrizione.
4. In conclusione, alla luce di tutto quanto esposto, nella misura della sua am- missibilità, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccomben- za (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumen- ti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 6'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
- 9 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico delle ricorrenti. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di pari importo già versato.
Bellinzona, il 26 settembre 2012
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Giudice Presidente:
Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Flavio Amadò - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).