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RR.2012.58

Bundesstrafgericht · 2012-09-24 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internationale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Sachverhalt

A. In data 12 agosto 2010 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania ha presentato alla Svizzera, e più precisamente al Ministero pub- blico del Cantone Ticino (di seguito: MP-TI) una richiesta di assistenza giudi- ziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di C., D., E., F., G., H., I., J. e K., per ipotesi di reato di concorso in esercizio di giochi d'azzardo, aggravato dall'aver commesso il fatto all'interno di numerosi eser- cizi pubblici (718 e 719 n. 2 CP italiano). In sostanza, gli indagati sono so- spettati di aver continuato – nonostante una precedente condanna, per alcu- ni di essi, alla pena di un anno di arresto e 600 Euro di ammenda inflitta dal Tribunale di Verbania con sentenza 20 aprile 2010 – ad organizzare e gesti- re il gioco d'azzardo presso esercizi pubblici della zona del Z.-Y.-X. mediante impiego di apparecchi da gioco elettronici, alterati nel software, che consen- tissero la pratica di un gioco interamente aleatorio, con finalità di lucro. Sulla scorta dei risultati emersi dalle indagini sinora condotte, gli inquirenti italiani ritengono che parte dei proventi dell'illecita attività posta in essere dalle summenzionate persone sia confluita su un conto corrente presso la banca L. SA, succursale di W., di cui al numero IBAN 1. Con la sua domanda l'au- torità rogante ha postulato l'acquisizione di diversa documentazione bancaria attinente alla menzionata relazione, previo "blocco" della stessa, nonché do- cumentazione relativa ad eventuali rapporti tra il/i titolare/e del conto in que- stione e diverse persone fisiche e giuridiche, tra le quali le società M. Limited e N. Trust. Infine, l'autorità estera ha richiesto la perquisizione domiciliare nei confronti di A. (nata O.), o in altro luogo attualmente risultante nella disponi- bilità della medesima, amministratrice di una delle menzionate società, oltre all'ottenimento del suo casellario giudiziale.

B. Con decisione 28 aprile 2011, il MP-TI è entrato nel merito della commissio- ne rogatoria presentata dall'autorità italiana, ordinando in particolare alla banca L. SA, W., l'identificazione, la perquisizione e il sequestro (blocco) del- la relazione IBAN 1, l'acquisizione del casellario giudiziale svizzero di A., nonché la perquisizione domiciliare presso l'abitazione della stessa. La per- quisizione è stata successivamente estesa anche presso il luogo di lavoro della medesima, ovvero presso B. SA, società per la quale A. svolge anche il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione.

C. Mediante decisione di chiusura del 23 febbraio 2012, il MP-TI, a parziale accoglimento della commissione rogatoria, ha ordinato la trasmissione all'au- torità rogante della documentazione bancaria richiesta (riferita al periodo 01.01.2006 – 30.11.2009, data di estinzione della relazione), di parte della documentazione rinvenuta presso B. SA e del casellario giudiziale di A.

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D. Con unico atto di ricorso del 23 marzo 2012°, A. e B. SA si aggravano contro la predetta decisione, postulando in via principale l'annullamento della deci- sione di chiusura 23 febbraio 2012, e in via subordinata lo stralcio integrale del dispositivo 2b, ordinante la trasmissione all'autorità italiana della docu- mentazione sequestrata presso la citata società. In via ulteriormente subor- dinata, le ricorrenti postulano la modifica della decisione impugnata nel sen- so di estromettere dalla trasmissione all'autorità estera ogni documento cro- nologicamente posteriore (recte: anteriore) al 23 marzo 2008.

E. Con risposta 24 aprile 2012, il MP-TI chiede che il ricorso venga respinto, con argomentazioni che verranno riprese, nella misura del necessario all'e- manazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto. Con scritto 26 aprile 2012, l'UFG postula la reiezione del gravame con contestua- le conferma della decisione impugnata.

F. Con memoriale di replica del 3 maggio 2012, trasmesso per conoscenza al MP-TI e all'UFG, i ricorrenti si sono sostanzialmente riconfermati nelle con- clusioni espresse in sede ricorsuale.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizza- zione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161; nuovo testo giusta il n. I dell'ordinanza del 23 agosto 2011, in vigore dal 1° gennaio 2012, RU 2011 4495), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

E. 1.1 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigo- re il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg.

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della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclag- gio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in mate- ria penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa or- dinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo- svizzero; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 con- sid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazio- ne delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fon- damentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 La ricevibilità del gravame presuppone la legittimazione a ricorrere delle in- sorgenti giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato per- sonalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un in- teresse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che nell’OAIMP. Per essere considerato personal- mente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria inter- nazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato per- sonalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP).

E. 1.3 Nel caso in esame, occorre preliminarmente distinguere la posizione della ricorrente A. da quella di B. SA. A., infatti, non è né titolare del conto banca- rio acceso presso la banca L. SA, né detentrice dei documenti oggetto del dispositivo 2b della decisione impugnata, siccome gli stessi sono stati rinve- nuti a seguito di una perquisizione effettuata presso i locali della società B. SA, unica legittimata, dunque, ad aggravarsi contro una loro trasmissione all'autorità rogante. Il ricorso di A., in quanto rivolto alla consegna di docu- mentazione detenuta da B. SA è dunque irricevibile. La legittimazione attiva di A. non può peraltro discendere neanche dal fatto che l'autorità rogata ab- bia disposto la trasmissione del suo casellario giudiziale, in quanto documen-

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to che non è stato ottenuto direttamente presso di lei e la cui consegna è in sostanza equiparabile alle forme di collaborazione di polizia, per le quali la giurisprudenza esclude la necessità di avviare formali domande di assisten- za giudiziaria (v. DTF 133 IV 271 consid. 2.4 e 2.5).

E. 2 Prima di addentrarsi nel merito delle singole censure sollevate nel gravame, occorre rilevare che le ricorrenti chiedono, tra i vari mezzi di prova offerti, l'in- terrogatorio della stessa A. nonché l'audizione testimoniale del di lei marito, signor P., senza tuttavia specificare ulteriormente la rilevanza di tali mezzi probatori nel contesto della presente procedura.

E. 2.1 Per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito sancito all’art. 29 cpv. 2 Cost. comprende anche – pur valendo nella procedura amministrativa, di regola, il principio inquisitorio – la facoltà per l’interessato di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione, o perlomeno di potersi esprimere sui risultati, in quanto possano influire sul giudizio (DTF 129 II 497 consid. 2.2 e riferimenti). Tale garanzia non impedisce tutta- via all’autorità in causa di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che esse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (cfr. art. 33 PA; DTF 124 I 203 consid. 4a; 122 V 157 consid. 1d; 122 II 464 consid. 4a; 120 Ib 224 consid. 2b; sentenza del Tribunale pe- nale federale RR.2010.132 del

E. 4 La ricorrente sostiene inoltre che dalle richieste formulate dall'autorità estera, e riprese nella decisione di entrata in materia del MP-TI, non emergerebbe con sufficiente chiarezza il legame tra il conto bancario presso la banca L. SA, e di conseguenza di tutta la documentazione connessavi, e l'asserita attività illecita posta in essere dagli indagati, censurando così, in sostanza, una carente esposizione dei fatti ad opera dell'autorità rogante e contestuale assenza del requisito dell'utilità potenziale quo alla documentazione da tra- smettere all'autorità italiana. In sostanza, a mente delle ricorrenti, la doman- da di assistenza giudiziaria presentata alla Svizzera integrerebbe gli estremi di una fishing expedition.

E. 4.1 Giova in tal senso ricordare che gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che la domanda di assistenza indichi il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica dei reati, presentando altresì un breve e- sposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 con- sid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazio- ne di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi al- le fattispecie oggetto d'indagine all'estero, fermo restando che la verifica del- le condizioni per la concessione dell'assistenza deve rimanere possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, in modo tale da escludere che sussista un'inammissibile ricerca in- discriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito ed esula dalle competenze di quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011, consid. 1.5)

E. 4.2 Nel caso concreto, la commissione rogatoria 12 agosto 2010 presenta in maniera sufficientemente chiara i fatti oggetto dell'indagine all'estero. Dopo aver esposto il contesto fattuale e storico dell'indagine, ricordando altresì la precedente condanna alla pena di un anno di arresto e EUR 600 di ammen- da, per i medesimi fatti, irrogata dal Tribunale di Verbania a tre degli attuali

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indagati, l'autorità estera espone, citando precisamente numero di conto, nomi di società e di persone fisiche, tutta una serie di dettagli in ordine ai quali intende approfondire aspetti relativi alla destinazione dei fondi provento dell'attività illecita. Le indagini estere hanno in particolare permesso di acqui- sire importanti elementi indiziari a carico degli indagati, facendo luce sulla gestione illegale del gioco d'azzardo all'interno di esercizi pubblici della zona di Z., Y. e X., che di fatto non sarebbe cessata a seguito della precedente condanna, per i medesimi fatti, subita da tra degli attuali indagati, a tutt'oggi ancora dediti a quest'attività.

La commissione rogatoria presentata dagli inquirenti esteri, avuto particolare riguardo ai dettagli forniti, quali l'indicazione esatta di società apparentemen- te utilizzate per l'occultamento dei proventi, di persone fisiche e di un conto bancario, allo stato delle indagini, al contesto storico con particolare riferi- mento al proseguimento dell'attività delittuosa da parte degli indagati, quindi potenzialmente recidivi, non appare tale da configurare un'inammissibile e indiscriminata ricerca di prove.

E. 4.3 In merito alla potenziale utilità che tali mezzi di prova potrebbero rivestire nell'ambito del procedimento estero occorre precisare che la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere de- terminate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assun- zione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribuna- le penale federale RR.2008.154-157 dell’11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abu- siva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giuri- sprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, motivo per cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).

Nella presente fattispecie, il criterio dell'utilità potenziale è certamente dato e la domanda di assistenza estera non viola il principio della proporzionalità. Infatti, la documentazione di cui viene ordinata la trasmissione all'autorità e- stera è in stretto legame con quanto richiesto, trattandosi di documenti relati- vi a persone fisiche e/o giuridiche espressamente menzionate nella commis- sione rogatoria e sospettate di aver funto da tramite per l'occultamento dei proventi. Tali documenti possono essere del resto idonei a far progredire le

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indagini, poiché atti a permettere agli inquirenti esteri di verificare la fonda- tezza delle ipotesi investigative quo al destino degli illeciti proventi. Spetterà poi eventualmente al giudice estero del merito valutarne la loro rilevanza sot- to il profilo della responsabilità penale in capo agli indagati. In aggiunta, de- vesi rilevare che la documentazione oggetto del dispositivo 2b della decisio- ne impugnata è stata oggetto di accurata cernita, peraltro in presenza della ricorrente, il MP-TI avendo disposto la trasmissione all'estero solo di quei documenti in stretta relazione con quanto richiesto, ciò che esclude a mag- gior ragione un'eventuale lesione del principio della proporzionalità.

E. 5 La ricorrente sostiene che ulteriore motivo per rifiutare l'assistenza giudizia- ria sarebbe l'intervenuta prescrizione dell'azione penale all'estero per una parte dei fatti in questione, motivo per cui chiede in particolare l'estromissio- ne di tutti i documenti precedenti al 23 marzo 2008.

Al proposito, va rilevato che l'apprezzamento, e eventuale valenza, delle prove nel contesto del procedimento estero esula dalla presente procedura, e la questione dovrà essere risolta dalle autorità italiane (v. DTF 121 II 241 consid. 2b).

Inoltre, la ricorrente omette di considerare che la risposta alla domanda se l’azione penale sia estinta nello Stato rogante non incombe allo Stato rogato bensì alle competenti autorità del primo (sentenza 1A.153/2006 del 29 otto- bre 2007, consid. 3.9). L'insorgente disattende altresì che, in base a consoli- data giurisprudenza, nel quadro dell'assistenza giudiziaria internazionale re- golata dalla CEAG, non occorre esaminare la questione della prescrizione, qualora si tratti, come in concreto, della trasmissione di mezzi di prova (v. art. 3 n. 1 CEAG). Infatti, diversamente dalla Convenzione europea di e- stradizione (v. art. 10 CEEstr; RS 0.353.1), la CEAG, che prevale sull’art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP non contiene disposizioni che escludono la concessione dell’assistenza per intervenuta prescrizione dell’azione penale. Trattasi di si- lenzio qualificato e non di lacuna colmabile mediante interpretazione (DTF 118 Ib 266 consid. 4b/bb pag. 268; 117 Ib 53 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A_227/2006 del 22 febbraio 2007, consid.3.3). Per di più, la prescrizione può essere invocata dalla persona perseguita, ma non da terzi, come nel caso specifico la ricorrente in quanto non indagata nell'ambito del procedimento estero, non tutelati da questa disciplina (DTF 130 II 217 consid. 11.1 pag. 234; sentenza del Tribunale federale 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007, consid. 3.9).

Ne discende che la relativa censura deve essere respinta.

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E. 6 In conclusione, sulla scorta di tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto in misura della sua ricevibilità. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumen- ti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 6'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

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Dispositiv
  1. Il ricorso di A. è irricevibile.
  2. Il ricorso di B. SA è respinto.
  3. La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico delle ricorrenti. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di pari importo già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 24 settembre 2012 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Andreas J. Keller, Giudice Presi- dente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Davide Francesconi

Parti

1. A.,

2. B. SA,

entrambe rappresentate dall'avv. Alessandro Pescia, Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2012.58-59

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Fatti: A. In data 12 agosto 2010 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania ha presentato alla Svizzera, e più precisamente al Ministero pub- blico del Cantone Ticino (di seguito: MP-TI) una richiesta di assistenza giudi- ziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di C., D., E., F., G., H., I., J. e K., per ipotesi di reato di concorso in esercizio di giochi d'azzardo, aggravato dall'aver commesso il fatto all'interno di numerosi eser- cizi pubblici (718 e 719 n. 2 CP italiano). In sostanza, gli indagati sono so- spettati di aver continuato – nonostante una precedente condanna, per alcu- ni di essi, alla pena di un anno di arresto e 600 Euro di ammenda inflitta dal Tribunale di Verbania con sentenza 20 aprile 2010 – ad organizzare e gesti- re il gioco d'azzardo presso esercizi pubblici della zona del Z.-Y.-X. mediante impiego di apparecchi da gioco elettronici, alterati nel software, che consen- tissero la pratica di un gioco interamente aleatorio, con finalità di lucro. Sulla scorta dei risultati emersi dalle indagini sinora condotte, gli inquirenti italiani ritengono che parte dei proventi dell'illecita attività posta in essere dalle summenzionate persone sia confluita su un conto corrente presso la banca L. SA, succursale di W., di cui al numero IBAN 1. Con la sua domanda l'au- torità rogante ha postulato l'acquisizione di diversa documentazione bancaria attinente alla menzionata relazione, previo "blocco" della stessa, nonché do- cumentazione relativa ad eventuali rapporti tra il/i titolare/e del conto in que- stione e diverse persone fisiche e giuridiche, tra le quali le società M. Limited e N. Trust. Infine, l'autorità estera ha richiesto la perquisizione domiciliare nei confronti di A. (nata O.), o in altro luogo attualmente risultante nella disponi- bilità della medesima, amministratrice di una delle menzionate società, oltre all'ottenimento del suo casellario giudiziale.

B. Con decisione 28 aprile 2011, il MP-TI è entrato nel merito della commissio- ne rogatoria presentata dall'autorità italiana, ordinando in particolare alla banca L. SA, W., l'identificazione, la perquisizione e il sequestro (blocco) del- la relazione IBAN 1, l'acquisizione del casellario giudiziale svizzero di A., nonché la perquisizione domiciliare presso l'abitazione della stessa. La per- quisizione è stata successivamente estesa anche presso il luogo di lavoro della medesima, ovvero presso B. SA, società per la quale A. svolge anche il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione.

C. Mediante decisione di chiusura del 23 febbraio 2012, il MP-TI, a parziale accoglimento della commissione rogatoria, ha ordinato la trasmissione all'au- torità rogante della documentazione bancaria richiesta (riferita al periodo 01.01.2006 – 30.11.2009, data di estinzione della relazione), di parte della documentazione rinvenuta presso B. SA e del casellario giudiziale di A.

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D. Con unico atto di ricorso del 23 marzo 2012°, A. e B. SA si aggravano contro la predetta decisione, postulando in via principale l'annullamento della deci- sione di chiusura 23 febbraio 2012, e in via subordinata lo stralcio integrale del dispositivo 2b, ordinante la trasmissione all'autorità italiana della docu- mentazione sequestrata presso la citata società. In via ulteriormente subor- dinata, le ricorrenti postulano la modifica della decisione impugnata nel sen- so di estromettere dalla trasmissione all'autorità estera ogni documento cro- nologicamente posteriore (recte: anteriore) al 23 marzo 2008.

E. Con risposta 24 aprile 2012, il MP-TI chiede che il ricorso venga respinto, con argomentazioni che verranno riprese, nella misura del necessario all'e- manazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto. Con scritto 26 aprile 2012, l'UFG postula la reiezione del gravame con contestua- le conferma della decisione impugnata.

F. Con memoriale di replica del 3 maggio 2012, trasmesso per conoscenza al MP-TI e all'UFG, i ricorrenti si sono sostanzialmente riconfermati nelle con- clusioni espresse in sede ricorsuale.

Diritto:

1. In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizza- zione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161; nuovo testo giusta il n. I dell'ordinanza del 23 agosto 2011, in vigore dal 1° gennaio 2012, RU 2011 4495), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.1 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigo- re il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg.

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della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclag- gio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in mate- ria penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa or- dinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo- svizzero; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 con- sid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazio- ne delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fon- damentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 La ricevibilità del gravame presuppone la legittimazione a ricorrere delle in- sorgenti giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato per- sonalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un in- teresse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che nell’OAIMP. Per essere considerato personal- mente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria inter- nazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato per- sonalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP).

1.3 Nel caso in esame, occorre preliminarmente distinguere la posizione della ricorrente A. da quella di B. SA. A., infatti, non è né titolare del conto banca- rio acceso presso la banca L. SA, né detentrice dei documenti oggetto del dispositivo 2b della decisione impugnata, siccome gli stessi sono stati rinve- nuti a seguito di una perquisizione effettuata presso i locali della società B. SA, unica legittimata, dunque, ad aggravarsi contro una loro trasmissione all'autorità rogante. Il ricorso di A., in quanto rivolto alla consegna di docu- mentazione detenuta da B. SA è dunque irricevibile. La legittimazione attiva di A. non può peraltro discendere neanche dal fatto che l'autorità rogata ab- bia disposto la trasmissione del suo casellario giudiziale, in quanto documen-

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to che non è stato ottenuto direttamente presso di lei e la cui consegna è in sostanza equiparabile alle forme di collaborazione di polizia, per le quali la giurisprudenza esclude la necessità di avviare formali domande di assisten- za giudiziaria (v. DTF 133 IV 271 consid. 2.4 e 2.5).

2. Prima di addentrarsi nel merito delle singole censure sollevate nel gravame, occorre rilevare che le ricorrenti chiedono, tra i vari mezzi di prova offerti, l'in- terrogatorio della stessa A. nonché l'audizione testimoniale del di lei marito, signor P., senza tuttavia specificare ulteriormente la rilevanza di tali mezzi probatori nel contesto della presente procedura.

2.1 Per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito sancito all’art. 29 cpv. 2 Cost. comprende anche – pur valendo nella procedura amministrativa, di regola, il principio inquisitorio – la facoltà per l’interessato di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione, o perlomeno di potersi esprimere sui risultati, in quanto possano influire sul giudizio (DTF 129 II 497 consid. 2.2 e riferimenti). Tale garanzia non impedisce tutta- via all’autorità in causa di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che esse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (cfr. art. 33 PA; DTF 124 I 203 consid. 4a; 122 V 157 consid. 1d; 122 II 464 consid. 4a; 120 Ib 224 consid. 2b; sentenza del Tribunale pe- nale federale RR.2010.132 del 4 ottobre 2010, consid. 3.2; B. WALDMANN/J. BICKEL IN B. WALDMANN/P. WEISSENBERGER [ed.], Praxis- kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zuri- go/Basilea/Ginevra 2009, n. 88 ad art. 29 PA).

Nel caso concreto, l'offerta dei mezzi di prova sopraelencati deve essere re- spinta, siccome le postulate audizioni, oltre alla loro non circostanziata speci- ficazione e rilevanza, non apporterebbero alcun elemento utile per il presen- te giudizio, lo stesso potendo venir emanato sulla scorta del materiale già agli atti.

3. In ingresso al proprio memoriale di ricorso, B. SA censura la perquisizione subita presso i propri locali, poiché non espressamente ordinata mediante la decisione 28 aprile 2011 con la quale il MP-TI è entrato in materia sulla commissione rogatoria ordinando le misure richieste, unico atto, a suo dire, legittimante la latitudine investigativa dell'autorità rogata. Tra queste ultime, a mente della ricorrente, figurava solo la perquisizione domiciliare di A., inam- missibilmente poi estesa anche al luogo di lavoro della stessa. Inoltre, a mente della ricorrente, nessuna richiesta di acquisizione di documenti sareb- be stata formulata dall'autorità estera con riferimento alla perquisizione pres- so la sfera di competenza di A., con la conseguenza che quanto disposto dal

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MP-TI costituirebbe una violazione delle prescrizioni del Codice di procedura penale in ambito di raccolta di mezzi di prova.

3.1 La censura non regge. Innanzitutto devesi rilevare che con la richiesta di assistenza giudiziaria formulata in data 12 agosto 2010 la Procura della Re- pubblica presso il Tribunale di Verbania ha espressamente richiesto la per- quisizione domiciliare di A., a V., e in altro od altri luoghi attualmente risultan- ti nella disponibilità della cittadina svizzera. Quanto eseguito dal MP-TI, dun- que, è in perfetta sintonia con le richieste rogatoriali, le quali, al momento in cui sono state formulate, non potevano disporre di un elevato grado di speci- ficazione in merito agli altri luoghi risultanti nella disponibilità della cittadina svizzera (A.), poiché (ancora) non conosciuti dagli inquirenti esteri.

In secondo luogo, emerge dal verbale di interrogatorio 5 maggio 2011 di A., che la stessa, ha acconsentito, nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione, alla perquisizione presso B. SA. Dallo stesso verbale emerge che sarebbe proprio stata la stessa A. ad indicare agli inquirenti tici- nesi incaricati di eseguire quanto richiesto l'esistenza, presso B. SA, di do- cumentazione di potenziale interesse per l'autorità estera. Nel citato verbale si legge infatti che:

"ci siamo poi recati, con il mio consenso, presso la società B. SA con sede a U., società della quale sono membro, società che ha in gestione la ditta M. LIMITED e la società N. TRUST, dove avevo indicato che si trovavano i do- cumento di società indicate nella decisione di entrata in materia" (v. verbale A., 5 maggio 2011, pag. 2)

Ad ogni modo, l'autorità rogante ha richiesto espressamente la perquisizione domiciliare di A., o in altro luogo nella disponibilità della stessa, non circo- scrivendo così la misura richiesta ai soli locali d'abitazione strictu sensu. Cor- rettamente, dunque, il MP-TI ha esteso - oltretutto su indicazione della stes- sa interessata - tale misura anche al luogo professionale, dove è stata rinve- nuta la documentazione oggetto della decisione di chiusura.

Nemmeno giova alla ricorrente il richiamo agli articoli 241 e segg. CPP, visto che si tratta di tematiche legate alla corretta interpretazione della rogatoria internazionale, come tali rette dai principi vigenti in ambito di assistenza in- ternazionale e non da quelli della procedura nazionale. La riserva di cui all'art. 12 cpv. 1 seconda frase AIMP vale soltanto laddove fa difetto una normativa specifica (v. ad es. DTF 112 Ib 134 consid. 3, applicabile anche sotto l'egida del nuovo CPP).

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3.2 Oltre alla perquisizione, la ricorrente si duole parimenti del sequestro della relativa documentazione rinvenuta, poiché, a suo dire, ciò non sarebbe stato espressamente richiesto dall'autorità rogante, quest'ultima limitatasi a richie- dere il sequestro della sola documentazione bancaria presso la banca L. SA.

Da un'accurata analisi della commissione rogatoria, emerge con evidenza la necessità per l'autorità italiana di acquisire documentazione relativa alle so- cietà espressamente menzionate, quali, tra le altre, M. Limited e N. Trust, essendovi il sospetto di collegamenti tra queste ultime e l'illecita attività posta in essere dagli indagati, con particolare riferimento alla destinazione dei rela- tivi proventi. Il principale interesse dell'autorità rogante risiede infatti nell'ac- certare il luogo e le forme di accantonamento dell'ingente quantità di denaro che perviene nella disponibilità degli indagati, attraverso svariate società. La stessa perquisizione dei locali nella disponibilità di A. poggia sulla medesima necessità ed è intesa a verificare la presenza di tale documentazione e la sua logica e contestuale acquisizione in caso di esito positivo. A. viene se- gnalata come amministratrice di M. Limited, società che parrebbe detenere quote della società Q. S.r.l., cui socio risulterebbe essere uno degli indagati.

Appare quantomeno forzato asserire che l'autorità estera non avrebbe espli- citamente richiesto l'acquisizione della documentazione rinvenuta a seguito della postulata perquisizione, quando è indubbio che la richiesta era intesa, per logica e per finalità stessa di tale atto istruttorio, all'acquisizione di quan- to eventualmente reperito, ciò che non può che avvenire secondo le modalità correttamente messe in atto dal MP-TI in quanto autorità di esecuzione. La censura va pertanto disattesa.

3.3 Ad abundantiam, si rileva che quand'anche si volesse ritenere che l'autorità rogata sia andata oltre quanto richiesto dagli inquirenti italiani, ciò che co- munque non è il caso in concreto, la censura non meriterebbe miglior sorte. Infatti, se è vero che il principio della proporzionalità vieta all'autorità richie- sta di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente (cosid- detto "Uebermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4 pag. 192 in fine, 373 consid. 7), è altrettanto vero che questo non impedisce, secondo giurisprudenza, all'autorità richiesta di interpretare in maniera e- stensiva la domanda qualora sia accertato, come nella fattispecie, che, su questa base, tutte le condizioni per concedere l'assistenza sono adempiute; tale modo di procedere può evitare in effetti la presentazione di un'eventuale richiesta complementare (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A_258/2006 del 16 febbraio 2007, consid. 2.3; PAOLO BERNASCONI, Rogatorie penali italo-svizzere, Milano 1997, pag. 186 e seg.).

Ad ogni modo, tra la richiesta rogatoriale e quanto disposto dal MP-TI vi è una chiara correlazione, quest'ultimo avendo ordinato la perquisizione dei lo-

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cali nella disponibilità di A. - concetto non circoscritto ai soli locali d'abitazio- ne - e disposto la trasmissione dei soli documenti rilevanti, oltretutto dopo accurata cernita in presenza della stessa ricorrente. In siffatte condizioni, la misura ordinata è rispettosa dei principi regolanti la materia e nulla può esse- re rimproverato al MP-TI.

4. La ricorrente sostiene inoltre che dalle richieste formulate dall'autorità estera, e riprese nella decisione di entrata in materia del MP-TI, non emergerebbe con sufficiente chiarezza il legame tra il conto bancario presso la banca L. SA, e di conseguenza di tutta la documentazione connessavi, e l'asserita attività illecita posta in essere dagli indagati, censurando così, in sostanza, una carente esposizione dei fatti ad opera dell'autorità rogante e contestuale assenza del requisito dell'utilità potenziale quo alla documentazione da tra- smettere all'autorità italiana. In sostanza, a mente delle ricorrenti, la doman- da di assistenza giudiziaria presentata alla Svizzera integrerebbe gli estremi di una fishing expedition.

4.1 Giova in tal senso ricordare che gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che la domanda di assistenza indichi il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica dei reati, presentando altresì un breve e- sposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 con- sid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazio- ne di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi al- le fattispecie oggetto d'indagine all'estero, fermo restando che la verifica del- le condizioni per la concessione dell'assistenza deve rimanere possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, in modo tale da escludere che sussista un'inammissibile ricerca in- discriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito ed esula dalle competenze di quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011, consid. 1.5)

4.2 Nel caso concreto, la commissione rogatoria 12 agosto 2010 presenta in maniera sufficientemente chiara i fatti oggetto dell'indagine all'estero. Dopo aver esposto il contesto fattuale e storico dell'indagine, ricordando altresì la precedente condanna alla pena di un anno di arresto e EUR 600 di ammen- da, per i medesimi fatti, irrogata dal Tribunale di Verbania a tre degli attuali

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indagati, l'autorità estera espone, citando precisamente numero di conto, nomi di società e di persone fisiche, tutta una serie di dettagli in ordine ai quali intende approfondire aspetti relativi alla destinazione dei fondi provento dell'attività illecita. Le indagini estere hanno in particolare permesso di acqui- sire importanti elementi indiziari a carico degli indagati, facendo luce sulla gestione illegale del gioco d'azzardo all'interno di esercizi pubblici della zona di Z., Y. e X., che di fatto non sarebbe cessata a seguito della precedente condanna, per i medesimi fatti, subita da tra degli attuali indagati, a tutt'oggi ancora dediti a quest'attività.

La commissione rogatoria presentata dagli inquirenti esteri, avuto particolare riguardo ai dettagli forniti, quali l'indicazione esatta di società apparentemen- te utilizzate per l'occultamento dei proventi, di persone fisiche e di un conto bancario, allo stato delle indagini, al contesto storico con particolare riferi- mento al proseguimento dell'attività delittuosa da parte degli indagati, quindi potenzialmente recidivi, non appare tale da configurare un'inammissibile e indiscriminata ricerca di prove.

4.3 In merito alla potenziale utilità che tali mezzi di prova potrebbero rivestire nell'ambito del procedimento estero occorre precisare che la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere de- terminate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assun- zione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribuna- le penale federale RR.2008.154-157 dell’11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abu- siva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giuri- sprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, motivo per cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).

Nella presente fattispecie, il criterio dell'utilità potenziale è certamente dato e la domanda di assistenza estera non viola il principio della proporzionalità. Infatti, la documentazione di cui viene ordinata la trasmissione all'autorità e- stera è in stretto legame con quanto richiesto, trattandosi di documenti relati- vi a persone fisiche e/o giuridiche espressamente menzionate nella commis- sione rogatoria e sospettate di aver funto da tramite per l'occultamento dei proventi. Tali documenti possono essere del resto idonei a far progredire le

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indagini, poiché atti a permettere agli inquirenti esteri di verificare la fonda- tezza delle ipotesi investigative quo al destino degli illeciti proventi. Spetterà poi eventualmente al giudice estero del merito valutarne la loro rilevanza sot- to il profilo della responsabilità penale in capo agli indagati. In aggiunta, de- vesi rilevare che la documentazione oggetto del dispositivo 2b della decisio- ne impugnata è stata oggetto di accurata cernita, peraltro in presenza della ricorrente, il MP-TI avendo disposto la trasmissione all'estero solo di quei documenti in stretta relazione con quanto richiesto, ciò che esclude a mag- gior ragione un'eventuale lesione del principio della proporzionalità.

5. La ricorrente sostiene che ulteriore motivo per rifiutare l'assistenza giudizia- ria sarebbe l'intervenuta prescrizione dell'azione penale all'estero per una parte dei fatti in questione, motivo per cui chiede in particolare l'estromissio- ne di tutti i documenti precedenti al 23 marzo 2008.

Al proposito, va rilevato che l'apprezzamento, e eventuale valenza, delle prove nel contesto del procedimento estero esula dalla presente procedura, e la questione dovrà essere risolta dalle autorità italiane (v. DTF 121 II 241 consid. 2b).

Inoltre, la ricorrente omette di considerare che la risposta alla domanda se l’azione penale sia estinta nello Stato rogante non incombe allo Stato rogato bensì alle competenti autorità del primo (sentenza 1A.153/2006 del 29 otto- bre 2007, consid. 3.9). L'insorgente disattende altresì che, in base a consoli- data giurisprudenza, nel quadro dell'assistenza giudiziaria internazionale re- golata dalla CEAG, non occorre esaminare la questione della prescrizione, qualora si tratti, come in concreto, della trasmissione di mezzi di prova (v. art. 3 n. 1 CEAG). Infatti, diversamente dalla Convenzione europea di e- stradizione (v. art. 10 CEEstr; RS 0.353.1), la CEAG, che prevale sull’art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP non contiene disposizioni che escludono la concessione dell’assistenza per intervenuta prescrizione dell’azione penale. Trattasi di si- lenzio qualificato e non di lacuna colmabile mediante interpretazione (DTF 118 Ib 266 consid. 4b/bb pag. 268; 117 Ib 53 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A_227/2006 del 22 febbraio 2007, consid.3.3). Per di più, la prescrizione può essere invocata dalla persona perseguita, ma non da terzi, come nel caso specifico la ricorrente in quanto non indagata nell'ambito del procedimento estero, non tutelati da questa disciplina (DTF 130 II 217 consid. 11.1 pag. 234; sentenza del Tribunale federale 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007, consid. 3.9).

Ne discende che la relativa censura deve essere respinta.

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6. In conclusione, sulla scorta di tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto in misura della sua ricevibilità. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumen- ti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 6'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso di A. è irricevibile. 2. Il ricorso di B. SA è respinto. 3. La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico delle ricorrenti. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di pari importo già versato.

Bellinzona, 26 settembre 2012

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Giudice Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Alessandro Pescia - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).