Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'italia. Trasmissione di mezzi di prova (art. 74 AIMP).
Sachverhalt
A. Il 23 dicembre 2010, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cro- tone ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento a carico di C., per bancarotta fraudolenta (art. 216 e 223 R.D. 267/1942), malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis CP italiano), falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 CP italiano), falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 CP italiano), falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in at- ti pubblici (art. 479 CP italiano), truffa aggravata per il conseguimento di ero- gazioni pubbliche (art. 640-bis CP italiano), associazione per delinquere (art. 416 CP italiano), riciclaggio (art. 648-bis CP italiano) ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter CP italiano). Con la sua do- manda, l'autorità rogante ha chiesto di individuare natura ed effettiva prove- nienza o destinazione dei flussi finanziari che hanno interessato la sfera fi- nanziaria del gruppo di C., tra cui figurano due bonifici ognuno di EUR 250'038.--, effettuati il 23 luglio e 21 agosto 2003, a favore del conto D. pres- so la banca E. SA, oggi F. SA (act. 8.4).
B. Con decisione del 13 settembre 2011 (act. 8.6), il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) è entrato in materia sulla domanda roga- toriale e successivi complementi. Con scritto del 27 ottobre 2011, il MPC ha quindi ordinato alla banca F. SA, Ginevra, l'individuazione della relazione bancaria denominata D. e l'edizione di specifica documentazione relativa a tale conto bancario (act. 8.7), imposizione a cui la banca F. SA ha dato se- guito con invio del 7 novembre 2011 (act. 8.8).
C. Con decisione di chiusura del 23 agosto 2012 (act. 1.3), il MPC ha accolto la rogatoria ordinando la trasmissione all’autorità rogante dei documenti acqui- siti presso la banca F. SA e relativi alla relazione bancaria n. 1 denominata D., cointestata ai ricorrenti e di cui essi sono aventi diritto economico, e me- glio la documentazione di apertura e di chiusura, il contratto d'affitto per una cassetta di sicurezza, la documentazione sul profilo cliente ed i giustificativi contabili delle due transazioni oggetto di analisi (act. 8.9).
D. Il 25 settembre 2012, A. e B. hanno interposto ricorso avverso la decisione di chiusura del 23 agosto 2012 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribu- nale penale federale, postulandone l'annullamento e, in via subordinata, l'in-
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serimento di una precisazione in merito alle possibilità di utilizzo dei docu- menti trasmessi (act. 1). Nelle loro osservazioni, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) e il MPC hanno concluso entrambi alla reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità (act. 8 e 9). Con memoriale di replica del 28 novembre 2012, trasmesso per informazione al MPC e all’UFG, i ricorrenti si sono ri- confermati nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale, chiedendo pure la concessione dell'accesso, da parte di questo Tribunale, all'intero dossier ro- gatoriale (act. 11). Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull' or- ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribuna- le penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giu- dica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione euro- pea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il se- questro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto in- ternazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicita- mente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;
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v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 136 IV 82 con- sid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo- svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 con- sid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 La decisione di chiusura del 23 agosto 2012 è stata trasmessa al rappresen- tante dei ricorrenti e da questi ricevuta il 28 agosto 2012 (cfr. act. 1, 1.1, 1.3). Il ricorso, interposto tempestivamente il 25 settembre 2012 contro la sopracci- tata decisione di chiusura del MPC, è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
La legittimazione dei ricorrenti, titolari del conto oggetto della criticata misura rogatoriale, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).
E. 1.4 A mente dell'art. 80i cpv. 1 lett. a AIMP, il ricorrente può far valere la violazio- ne del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezza- mento. Ne consegue che i ricorrenti possono invocare, dinnanzi a questa Cor- te, anche la violazione dei loro diritti costituzionali in relazione al diritto federa- le sulla cooperazione internazionale; ciò concerne in particolare la doglianza del diniego di giustizia formale e del diritto di essere sentito derivanti dal- l'art. 29 Cost. (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 519).
E. 2 I ricorrenti lamentano innanzitutto un diniego di giustizia formale nella forma del rifiuto di accesso integrale agli atti.
E. 2.1 Per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito sancito all’art. 29 cpv. 2 Cost. comprende anche il diritto di consultare gli atti (v. DTF 126 I 7 consid. 2b; ZIMMERMANN, op. cit., n. 477).
Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, il diritto di esaminare gli atti è concretiz- zato dall'art. 80b AIMP, come pure dagli art. 26 e 27 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), applicabile per rinvio dell'art. 12 cpv. 1 AIMP. Giusta l'art. 80b AIMP, l'esame degli atti è concesso nella misura necessaria alla tutela degli interessi dell'avente diritto, il quale visionerà uni- camente gli atti che lo concernono direttamente e personalmente. Il diritto di consultare il dossier si estende unicamente agli atti pertinenti per la parte in causa (art. 26 cpv. 1 lett. a, b e c PA; sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.249 del 13 febbraio 2013, consid. 4.2; sentenza del Tribunale fede-
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rale 1A.57/2007 del 14 settembre 2007, consid. 2.1). Avente diritto secondo l'art. 80b cpv. 1 AIMP è chi ha la qualità di parte al procedimento e dispone pertanto del diritto di ricorrere giusta l'art. 80h lett. b AIMP (sentenza del Tri- bunale federale 1A.95/2002 del 16 luglio 2002, consid. 2.2). Il diritto di esami- nare gli atti include tutti i documenti che possono essere rilevanti per la deci- sione (tant'è che è fatto divieto all'autorità di riferirsi a documenti di cui le parti non hanno avuto alcuna conoscenza), non unicamente gli atti raccolti nell'am- bito dell'evasione della richiesta, ma anche quelli inerenti il procedimento di assistenza giudiziaria in senso stretto, segnatamente la domanda di assisten- za ed altri atti dello Stato richiedente (PETER POPP, Grundzüge der internatio- nalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2001, pag. 315 n. 463).
Il diritto di consultare gli atti non è comunque assoluto e può essere limitato, nel rispetto del principio della proporzionalità, nell'interesse del procedimento estero, per la protezione di un interesse giuridico essenziale a domanda dello Stato richiedente, per la natura o il carattere urgente delle misure da prendere, per la protezione di interessi privati essenziali o nell'interesse di un procedi- mento svizzero (art. 80b cpv. 2 AIMP). In questo caso l'autorità deve indicare all'avente diritto, nella misura del possibile, il tenore essenziale dei documenti segreti su cui fonda la sua decisione (ZIMMERMANN, op. cit., n. 479 e seg.; DONATSCH/HEIMGARTNER/SIMONEK, Internationale Rechtshilfe, Zuri- go/Basilea/Ginevra 2011, pag. 103 e segg).
Nella procedura di assistenza giudiziaria, come detto, la consultazione del dossier ha essenzialmente lo scopo di assicurare l'esercizio dei diritti garantiti alle parti alla procedura, segnatamente il diritto di essere sentito e il diritto di ricorso. La parte che intende contestare le decisione dell'autorità di esecuzio- ne ha la possibilità di consultare il dossier per allestire il suo ricorso, nel termi- ne fissato per l'inoltro di quest'ultimo. Eccezionalmente, l'accesso al dossier può essere accordato dopo l'invio del ricorso, in vista di un complemento a quest'ultimo, purché la parte faccia concretamente valere dei motivi inerenti la protezione dei suoi diritti che impongano di concederle questa possibilità. Ciò non esclude tuttavia che alcuni passaggi relativi a fatti o a terzi senza relazio- ne con il ricorrente possano essere omessi; un riassunto della domanda roga- toriale non è sufficiente, la persona deve essere in grado di verificare che le misure adottate nei suoi confronti non eccedano ciò che l'autorità estera ha ri- chiesto. Allorquando alla commissione rogatoria fanno seguito complementi, l'autorità di esecuzione autorizza di principio unicamente la consultazione del- la domanda – principale o complementare – che concerne l'avente diritto se questa fornisce sufficienti elementi (ZIMMERMANN, op. cit., n. 479). La consul- tazione di atti superflui o che non concernono il ricorrente può essere rifiutata (v. più ampiamente MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi di laurea, Berna 2000, pag. 226 e segg.).
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E. 2.2 Nella fattispecie i ricorrenti, per il tramite del loro patrocinatore, il 22 novembre 2011 (act. 1.4) ed il 4 gennaio 2012 (act. 1.5) hanno richiesto di poter consul- tare gli atti; il 9 febbraio 2012 (act. 8.1) il MPC ha loro trasmesso copia della commissione rogatoria (con omissis). Con scritto del 14 febbraio 2012 (act. 8.2) l'avv. Maghetti ha postulato la trasmissione di tutta la documentazio- ne inerente il suo cliente, richiesta a cui il MPC ha dato seguito il 15 marzo 2012 (act. 8.3) inviando copia della commissione rogatoria (con omissis), co- pia della decisione di entrata nel merito ed incidentale del 13 settembre 2011, copia della delega a favore del MPC, copia dell'ordine di edizione bancaria del 27 ottobre 2011 e copia degli atti raccolti (v. act. da 8.4 a 8.10).
Il 18 aprile 2012 (act. 1.6) i ricorrenti hanno formulato le loro osservazioni alla trasmissione a favore dell'autorità rogante della documentazione acquisita e relativa alla relazione D., contestando la completezza della domanda di assi- stenza e richiedendo contestualmente la produzione della dichiarazione di ga- ranzia da parte dei funzionari italiani nel rispetto del principio della specialità e l'accesso all'intero fascicolo originale; inoltre, essi hanno sottolineato la legali- tà degli accrediti giunti sul loro conto ed il rischio – soprattutto a livello fiscale
– in cui incorrerebbero se tali dati venissero forniti alle autorità italiane; infine, l'ing. A., sentito fino ad allora solo una volta dall'autorità rogante ed in qualità di testimone, non imputato nella procedura italiana, ha chiesto di essere senti- to dal MPC.
Con decisione di chiusura del 23 agosto 2012 (act. 1.3), il MPC ha accolto la domanda di assistenza proveniente dalle autorità italiane, confermando la completezza della domanda rogatoriale ed il dovere dell'autorità svizzera di trasmettere tutte le informazioni necessarie a far progredire l'inchiesta penale estera, anche quelle inerenti terze persone non imputate nel procedimento; in- fine, il MPC ha indicato che la documentazione richiesta non poteva essere considerata senza rilievo per la procedura estera sotto il profilo dell'utilità po- tenziale.
E. 2.3 Come già sottolineato sopra (v. consid. 2.1), il diritto di accesso al dossier non è assoluto: tale diritto include unicamente gli atti necessari alla tutela degli in- teressi dei ricorrenti, pertanto gli atti che li concernono direttamente e perso- nalmente.
Nel caso concreto, i ricorrenti hanno ricevuto copia degli atti essenziali loro concernenti, e meglio sia della domanda rogatoriale che delle decisioni del MPC emanate nei loro confronti, come pure copia degli atti oggetto della pro- spettata trasmissione alle autorità italiane. A tali documenti, essi hanno inoltre potuto formulare – ed hanno in effetti formulato – osservazioni. A parte motivi di carattere fiscale, i ricorrenti non hanno per contro sostanziato e reso vero- simile quali loro legittimi interessi intenderebbero salvaguardare con l'accesso
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integrale al dossier ed in particolare al verbale del procedimento; a tale scopo non è sufficiente la generica motivazione di voler far rispettare il principio della legalità e di completezza, al fine segnatamente del rispetto del principio della specialità, nonché di dover apprendere ciò che sia successo effettivamente in corso di procedura e di verificare le affermazioni del MPC – a cui peraltro non vi è ragione di non credere – in merito alla mancata presenza di funzionari e- steri nell'ambito dell'esecuzione della commissione rogatoria su suolo elvetico.
Ciò non toglie che, effettivamente, il MPC avrebbe potuto informare più tem- pestivamente i ricorrenti del fatto che nessun funzionario estero era presente durante la cernita della documentazione relativa al conto D., risposta che a- vrebbe permesso di fugare la preoccupazione dei ricorrenti espressa nel loro scritto del 18 aprile 2012. In questa omissione non è però possibile intravve- dere gli estremi di un diniego di giustizia formale.
Ritenuto che tutti gli atti rilevanti per il procedimento sono stati trasmessi ai ri- correnti conformemente all'art. 80b AIMP e all'art. 29 cpv. 2 Cost, non vi è sta- ta una violazione del loro diritto di essere sentiti. Per tale motivo, non si giusti- fica neppure la consultazione di ulteriori atti dell'incarto per il tramite di questa Corte e la relativa richiesta va respinta.
E. 3 I ricorrenti lamentano in seguito la violazione del principio della specialità, non avendo potuto constatare, nell'incarto, la presenza della dichiarazione di ga- ranzia da parte delle autorità italiane ed essendo indispensabile, a loro parere, una formulazione più puntuale e precisa del principio della specialità.
E. 3.1 Il principio della specialità può essere invocato unicamente da colui che è concretamente esposto al rischio di subire conseguenze a seguito della sua violazione (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 728). I ricorrenti sono, sotto questo pro- filo, legittimati a prevalersene.
E. 3.2 Il principio della specialità previsto all'art. 67 AIMP, prevede che le informazio- ni e i documenti ottenuti mercé l’assistenza non possono essere usati nello Stato richiedente né a scopo d’indagine né come mezzi di prova in procedi- menti vertenti su fatti per cui l’assistenza è inammissibile (cpv. 1); qualsiasi al- tro uso sottostà al consenso dell’Ufficio federale, autorizzazione non necessa- ria se il fatto cui si riferisce la domanda costituisce un’altra fattispecie penale per la quale l’assistenza giudiziaria è ammissibile (cpv. 2 lett. a), o il procedi- mento penale estero è diretto contro un’altra persona che ha partecipato al reato (cpv. 2 lett. b). Il cpv. 3 prevede che l’autorizzazione a presenziare ad operazioni d’assistenza giudiziaria e a consultare gli atti è subordinata alla medesima condizione.
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In altre parole, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, il principio della specialità intende limitare l'uso da parte dello Stato richiedente di documenti, indicazioni ed informazioni ricevuti; esso esclude l'utilizzo delle informazioni ricevute per la repressione di reati per i quali lo Stato richiesto esclude la cooperazione, ossia, secondo la concezione svizzera, un reato che è di carattere preponde- ratamente politico, che costituisce una violazione degli obblighi militari o di analoghi obblighi o che sembra volto contro la difesa nazionale o la forza di- fensiva dello Stato richiedente; la domanda è parimenti irricevibile se il proce- dimento verte su un reato che sembra volto ad una decurtazione di tributi fi- scali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica (v. art. 3 cpv. 1 e 3 AIMP; sentenza del Tribunale federale 2C_84/2012 del 15 dicembre 2012, consid. 5.2.1 e sentenze ivi cita- te; ZIMMERMANN, op. cit., n. 728). A norma dell'art. 1a AIMP, la cooperazione è infine limitata dal rispetto dei diritti di sovranità, della sicurezza, dell'ordine pubblico e di altri interessi essenziali della Svizzera.
Il principio della specialità trova ancoraggio nella riserva formulata dalla Sviz- zera all'art. 2 lett. b CEAG: l'autorità svizzera deve pertanto segnalare allo Sta- to richiedente tale principio ed indicargli i limiti entro i quali le informazioni co- municate potranno essere utilizzate. Questa precisazione è in particolare indi- spensabile allorquando i fatti descritti nella commissione rogatoria presentano, oltre alle qualifiche di un reato di diritto comune, anche quelle di un reato per il quale la cooperazione è esclusa; in effetti, in difetto di tale precisazione, il principio della specialità non è opponibile allo Stato richiedente (v. DTF 107 Ib 261 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 2C_84/2012 del 15 dicembre 2012, consid. 5.2.1 e sentenze ivi citate). Di principio, in virtù del presunzione del rispetto dei trattati, non è vi è motivo per ritenere che lo Stato richiedente, firmatario del trattato, non ossequi alla riserva ribadita dalla Svizzera e relativa al principio della specialità; è pertanto superfluo esigere che quest'ultimo sot- toscriva una dichiarazione espressa in tal senso (v. DONATSCH/HEIMGARTNER/SIMONEK, op. cit., pag. 85 e segg.). In effetti, l'au- torità svizzera non può mettere in dubbio l'affidabilità contrattuale di Stati con cui la Confederazione ha concluso dei trattati, se non per gravissimi motivi (DTF 107 Ib 264 consid. 4b). In merito in particolare all'assistenza all'Italia, il Tribunale federale ha sempre ritenuto che non vi fossero motivi concreti per ritenere che le autorità italiane non rispettassero la riserva formulata dalla Svizzera all'art. 2 lett. b CEAG (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 729 e giurisprudenza citata), la cui sostanza è comunque ribadita all'art. IV dell'Accordo italo-svizzero.
E. 3.3 Nel caso in cui l'autorità estera intenda assistere ad atti d'esecuzione in Sviz- zera e consultare gli atti, essa deve inoltre ottenere un'autorizzazione formale da parte delle autorità elvetiche. La presenza di partecipanti al processo all'e-
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stero potrà in particolare essere ammessa qualora possa agevolare conside- revolmente l'esecuzione della domanda o il procedimento penale all'estero (art. 65a cpv. 1 e 2 AIMP). Lo Stato richiesto autorizza, su domanda dello Sta- to richiedente, rappresentanti delle autorità di quest'ultimo, le persone che par- tecipano al procedimento ed i loro difensori, ad assistere all'esecuzione sul proprio territorio, se ciò non è incompatibile con i principi del diritto dello Stato richiesto (art. IX n. 1 Accordo italo-svizzero).
E. 3.4 Nel caso concreto, in merito a quest'ultimo aspetto, dagli atti risulta effettiva- mente che la presenza dell'autorità rogante in occasione dell'assunzione delle prove e/o della consultazione degli atti era stata richiesta (v. act. 8.5, pto 7) ed autorizzata dal MPC con decisione del 13 settembre 2011 (act. 8.5), previa sottoscrizione da parte dell'autorità rogante di una dichiarazione di garanzia con obbligo a non utilizzare le eventuali informazioni prima che la decisione di chiusura fosse definitiva. In conformità dunque con quanto previsto all'art. IX
n. 3 dell'Accordo italo-svizzero.
Nelle osservazioni presentate al ricorso, sia il MPC che l'UFG hanno tuttavia dichiarato che l'autorità estera, sebbene autorizzata, non avrebbe fatto uso della possibilità di far assistere suoi funzionari al momento del sequestro e/o della cernita della documentazione bancaria oggetto della domanda di tra- smissione ("Nel caso concreto l'autorità rogante non si è mai recata in Svizze- ra e non ha a tutt'oggi mai avuto occasione di visionare gli atti raccolti in ese- cuzione delle richieste rogatoriali di pertinenza dei ricorrenti. L'autorità rogante non ha di fatto mantenuto la richiesta volta a presenziare all'assunzione delle prove e alla consultazione degli atti richiesti […] La cernita degli atti raccolti è stata eseguita esclusivamente dall'autorità rogata" e "questo Ufficio [ovvero l'UFG] non è al corrente della presenza di funzionari esteri al momento del se- questro della documentazione bancaria che si intende trasmettere"; v. act. 8 e act. 9), motivo per cui non si sarebbe rivelata necessaria la firma di una dichia- razione di garanzia. Tali affermazioni, della cui correttezza non vi è alcuna ragione di dubitare, spiegano la mancata sottoscrizione della dichiarazione di garanzia.
E. 3.5 Per quanto attiene al rispetto del principio della specialità dopo la trasmissione all'autorità estera degli atti raccolti in esecuzione della commissione rogatoria, va preso atto che il principio in sé è stato esplicitamente e correttamente ricor- dato nella decisione di chiusura del 23 agosto 2012 (act. 1.3 pag. 6 e seg.): ta- le formulazione è conforme alle consuetudini vigenti e corrisponde essenzial- mente alla normativa di cui all'art. 3 cpv. 1 e 3 AIMP ed alla riserva espressa dalla Svizzera all'art. 2 CEAG. Motivi per discostarsene non ve ne sono, né sono validamente sostanziati dai ricorrenti.
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La relativa censura va pertanto respinta.
E. 4 I ricorrenti invocano infine la violazione del diritto di essere sentiti in merito alla propria posizione di testimoni, avendo offerto, senza esito, l'audizione dell'ing. A. da parte dell'autorità svizzera al fine di chiarire la sua situazione.
I ricorrenti sostengono che l'audizione dell'ing. A. sarebbe di particolare rilievo nella fattispecie, essendo i documenti raccolti particolarmente problematici per i rischi di un indebito perseguimento fiscale: l'audizione permetterebbe di e- sporre i retroscena dei due bonifici in questione giunti sul conto dei ricorrenti, come pure di chiarire l'assoluta estraneità dei ricorrenti ai fatti rimproverati a C. e correi.
E. 4.1 Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di e- sprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quel- lo di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 135 I 279 consid. 2.3 e sentenze ivi citate; 129 II 497 consid. 2.2 e riferimenti). Tale diritto concerne tuttavia unicamente gli elementi di rilievo per la decisione e non impedisce all’autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che esse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (cfr. art. 33 PA; DTF 138 III 374 consid. 4.3.2; 124 I 203 con- sid. 4a; 122 V 157 consid. 1d; 122 II 464 consid. 4a; 120 Ib 224 consid. 2b; sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.132 del 4 ottobre 2010, con- sid. 3.2; B. WALDMANN/J. BICKEL IN B. WALDMANN/P. WEISSENBERGER [ed.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zuri- go/Basilea/Ginevra 2009, n. 88 ad art. 29 PA).
E. 4.2 Nel caso concreto, i ricorrenti già hanno indicato con sufficiente precisione all'autorità rogata i motivi per i quali essi richiedono l'audizione dell'ing. A., os- sia per chiarire la posizione di quest'ultimo e la motivazione dei due bonifici giunti sul conto D., come pure alla luce dei rischi di un indebito perseguimento fiscale. Il MPC ha già valutato tali elementi (v. act. 1.3, pag. 3 e segg.) - ed implicita- mente l'utilità del mezzo di prova offerto (v. DTF 136 I 229 consid. 5.2) - nell'ambito del suo potere di apprezzamento, giungendo alla conclusione che tali considerazioni non potevano essere di ostacolo alla trasmissione richiesta dall'autorità rogante. La trasmissione in questione non potrebbe essere rifiuta-
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ta essendo questa conforme al principio della proporzionalità, e ciò a prescin- dere dalle spiegazioni addotte dall'ing. A. in merito ai due accrediti di EUR 250'038.-- ognuno. In effetti, secondo il principio della proporzionalità, la que- stione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di as- sistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere la- sciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato ri- chiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assu- mere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità e- stera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell’11 settembre 2008, con- sid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda ap- paia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progre- dire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, mo- tivo per cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).
In concreto, sul conto dei ricorrenti denominato D. presso la banca F. SA, so- no giunti due bonifici, entrambi di EUR 250'038.--, il 24 luglio 2003 ed il 21 a- gosto 2003, in provenienza dal conto n. 2 intestato alla società G. SA e sito presso la banca H. SA di Monaco. La società G. SA risulta essere, secondo quanto indicato nella commissione rogatoria del 23 dicembre 2010 (act. 8.4), una delle società utilizzate da C. ed a lui riconducibili, società che deteneva peraltro partecipazioni nel consorzio I., in J. SpA ed in K. SpA., enti anch'essi sottoposti al vaglio investigativo da parte delle autorità italiane (v. supra fatti lett. A). È comprensibile quindi che gli inquirenti esteri vogliano acclarare i re- troscena di queste operazioni finanziarie e non si può certo affermare che la documentazione sia priva di utilità potenziale ai sensi della suddetta giurispru- denza. Non è altresì compito delle autorità rogate procedere ad interrogatori in merito per valutare giustificazioni a discarico il cui esame spetta esclusiva- mente alle autorità estere che conducono l'indagine (v. DTF 123 II 279 consid. 2b; TPF 2011 97 consid. 3.3.2 pag. 105). Anche sotto questo profilo la deci- sione impugnata non presta fianco a critiche e merita tutela.
E. 5 In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura pena-
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le federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a com- plessivi fr. 5'000.-- a carico dei ricorrenti in solido; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La richiesta di accesso ad ulteriori atti è respinta.
- La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 27 febbraio 2013 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
1. A.,
2. B., entrambi rappresentati dall'avv. Luca Maghetti,
ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Trasmissione di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2012.227-228
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Fatti: A. Il 23 dicembre 2010, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cro- tone ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento a carico di C., per bancarotta fraudolenta (art. 216 e 223 R.D. 267/1942), malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis CP italiano), falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 CP italiano), falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 CP italiano), falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in at- ti pubblici (art. 479 CP italiano), truffa aggravata per il conseguimento di ero- gazioni pubbliche (art. 640-bis CP italiano), associazione per delinquere (art. 416 CP italiano), riciclaggio (art. 648-bis CP italiano) ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter CP italiano). Con la sua do- manda, l'autorità rogante ha chiesto di individuare natura ed effettiva prove- nienza o destinazione dei flussi finanziari che hanno interessato la sfera fi- nanziaria del gruppo di C., tra cui figurano due bonifici ognuno di EUR 250'038.--, effettuati il 23 luglio e 21 agosto 2003, a favore del conto D. pres- so la banca E. SA, oggi F. SA (act. 8.4).
B. Con decisione del 13 settembre 2011 (act. 8.6), il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) è entrato in materia sulla domanda roga- toriale e successivi complementi. Con scritto del 27 ottobre 2011, il MPC ha quindi ordinato alla banca F. SA, Ginevra, l'individuazione della relazione bancaria denominata D. e l'edizione di specifica documentazione relativa a tale conto bancario (act. 8.7), imposizione a cui la banca F. SA ha dato se- guito con invio del 7 novembre 2011 (act. 8.8).
C. Con decisione di chiusura del 23 agosto 2012 (act. 1.3), il MPC ha accolto la rogatoria ordinando la trasmissione all’autorità rogante dei documenti acqui- siti presso la banca F. SA e relativi alla relazione bancaria n. 1 denominata D., cointestata ai ricorrenti e di cui essi sono aventi diritto economico, e me- glio la documentazione di apertura e di chiusura, il contratto d'affitto per una cassetta di sicurezza, la documentazione sul profilo cliente ed i giustificativi contabili delle due transazioni oggetto di analisi (act. 8.9).
D. Il 25 settembre 2012, A. e B. hanno interposto ricorso avverso la decisione di chiusura del 23 agosto 2012 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribu- nale penale federale, postulandone l'annullamento e, in via subordinata, l'in-
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serimento di una precisazione in merito alle possibilità di utilizzo dei docu- menti trasmessi (act. 1). Nelle loro osservazioni, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) e il MPC hanno concluso entrambi alla reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità (act. 8 e 9). Con memoriale di replica del 28 novembre 2012, trasmesso per informazione al MPC e all’UFG, i ricorrenti si sono ri- confermati nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale, chiedendo pure la concessione dell'accesso, da parte di questo Tribunale, all'intero dossier ro- gatoriale (act. 11). Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto: 1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull' or- ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribuna- le penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giu- dica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione euro- pea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il se- questro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto in- ternazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicita- mente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;
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v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 136 IV 82 con- sid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo- svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 con- sid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La decisione di chiusura del 23 agosto 2012 è stata trasmessa al rappresen- tante dei ricorrenti e da questi ricevuta il 28 agosto 2012 (cfr. act. 1, 1.1, 1.3). Il ricorso, interposto tempestivamente il 25 settembre 2012 contro la sopracci- tata decisione di chiusura del MPC, è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
La legittimazione dei ricorrenti, titolari del conto oggetto della criticata misura rogatoriale, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).
1.4 A mente dell'art. 80i cpv. 1 lett. a AIMP, il ricorrente può far valere la violazio- ne del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezza- mento. Ne consegue che i ricorrenti possono invocare, dinnanzi a questa Cor- te, anche la violazione dei loro diritti costituzionali in relazione al diritto federa- le sulla cooperazione internazionale; ciò concerne in particolare la doglianza del diniego di giustizia formale e del diritto di essere sentito derivanti dal- l'art. 29 Cost. (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 519).
2. I ricorrenti lamentano innanzitutto un diniego di giustizia formale nella forma del rifiuto di accesso integrale agli atti.
2.1 Per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito sancito all’art. 29 cpv. 2 Cost. comprende anche il diritto di consultare gli atti (v. DTF 126 I 7 consid. 2b; ZIMMERMANN, op. cit., n. 477).
Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, il diritto di esaminare gli atti è concretiz- zato dall'art. 80b AIMP, come pure dagli art. 26 e 27 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), applicabile per rinvio dell'art. 12 cpv. 1 AIMP. Giusta l'art. 80b AIMP, l'esame degli atti è concesso nella misura necessaria alla tutela degli interessi dell'avente diritto, il quale visionerà uni- camente gli atti che lo concernono direttamente e personalmente. Il diritto di consultare il dossier si estende unicamente agli atti pertinenti per la parte in causa (art. 26 cpv. 1 lett. a, b e c PA; sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.249 del 13 febbraio 2013, consid. 4.2; sentenza del Tribunale fede-
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rale 1A.57/2007 del 14 settembre 2007, consid. 2.1). Avente diritto secondo l'art. 80b cpv. 1 AIMP è chi ha la qualità di parte al procedimento e dispone pertanto del diritto di ricorrere giusta l'art. 80h lett. b AIMP (sentenza del Tri- bunale federale 1A.95/2002 del 16 luglio 2002, consid. 2.2). Il diritto di esami- nare gli atti include tutti i documenti che possono essere rilevanti per la deci- sione (tant'è che è fatto divieto all'autorità di riferirsi a documenti di cui le parti non hanno avuto alcuna conoscenza), non unicamente gli atti raccolti nell'am- bito dell'evasione della richiesta, ma anche quelli inerenti il procedimento di assistenza giudiziaria in senso stretto, segnatamente la domanda di assisten- za ed altri atti dello Stato richiedente (PETER POPP, Grundzüge der internatio- nalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2001, pag. 315 n. 463).
Il diritto di consultare gli atti non è comunque assoluto e può essere limitato, nel rispetto del principio della proporzionalità, nell'interesse del procedimento estero, per la protezione di un interesse giuridico essenziale a domanda dello Stato richiedente, per la natura o il carattere urgente delle misure da prendere, per la protezione di interessi privati essenziali o nell'interesse di un procedi- mento svizzero (art. 80b cpv. 2 AIMP). In questo caso l'autorità deve indicare all'avente diritto, nella misura del possibile, il tenore essenziale dei documenti segreti su cui fonda la sua decisione (ZIMMERMANN, op. cit., n. 479 e seg.; DONATSCH/HEIMGARTNER/SIMONEK, Internationale Rechtshilfe, Zuri- go/Basilea/Ginevra 2011, pag. 103 e segg).
Nella procedura di assistenza giudiziaria, come detto, la consultazione del dossier ha essenzialmente lo scopo di assicurare l'esercizio dei diritti garantiti alle parti alla procedura, segnatamente il diritto di essere sentito e il diritto di ricorso. La parte che intende contestare le decisione dell'autorità di esecuzio- ne ha la possibilità di consultare il dossier per allestire il suo ricorso, nel termi- ne fissato per l'inoltro di quest'ultimo. Eccezionalmente, l'accesso al dossier può essere accordato dopo l'invio del ricorso, in vista di un complemento a quest'ultimo, purché la parte faccia concretamente valere dei motivi inerenti la protezione dei suoi diritti che impongano di concederle questa possibilità. Ciò non esclude tuttavia che alcuni passaggi relativi a fatti o a terzi senza relazio- ne con il ricorrente possano essere omessi; un riassunto della domanda roga- toriale non è sufficiente, la persona deve essere in grado di verificare che le misure adottate nei suoi confronti non eccedano ciò che l'autorità estera ha ri- chiesto. Allorquando alla commissione rogatoria fanno seguito complementi, l'autorità di esecuzione autorizza di principio unicamente la consultazione del- la domanda – principale o complementare – che concerne l'avente diritto se questa fornisce sufficienti elementi (ZIMMERMANN, op. cit., n. 479). La consul- tazione di atti superflui o che non concernono il ricorrente può essere rifiutata (v. più ampiamente MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi di laurea, Berna 2000, pag. 226 e segg.).
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2.2 Nella fattispecie i ricorrenti, per il tramite del loro patrocinatore, il 22 novembre 2011 (act. 1.4) ed il 4 gennaio 2012 (act. 1.5) hanno richiesto di poter consul- tare gli atti; il 9 febbraio 2012 (act. 8.1) il MPC ha loro trasmesso copia della commissione rogatoria (con omissis). Con scritto del 14 febbraio 2012 (act. 8.2) l'avv. Maghetti ha postulato la trasmissione di tutta la documentazio- ne inerente il suo cliente, richiesta a cui il MPC ha dato seguito il 15 marzo 2012 (act. 8.3) inviando copia della commissione rogatoria (con omissis), co- pia della decisione di entrata nel merito ed incidentale del 13 settembre 2011, copia della delega a favore del MPC, copia dell'ordine di edizione bancaria del 27 ottobre 2011 e copia degli atti raccolti (v. act. da 8.4 a 8.10).
Il 18 aprile 2012 (act. 1.6) i ricorrenti hanno formulato le loro osservazioni alla trasmissione a favore dell'autorità rogante della documentazione acquisita e relativa alla relazione D., contestando la completezza della domanda di assi- stenza e richiedendo contestualmente la produzione della dichiarazione di ga- ranzia da parte dei funzionari italiani nel rispetto del principio della specialità e l'accesso all'intero fascicolo originale; inoltre, essi hanno sottolineato la legali- tà degli accrediti giunti sul loro conto ed il rischio – soprattutto a livello fiscale
– in cui incorrerebbero se tali dati venissero forniti alle autorità italiane; infine, l'ing. A., sentito fino ad allora solo una volta dall'autorità rogante ed in qualità di testimone, non imputato nella procedura italiana, ha chiesto di essere senti- to dal MPC.
Con decisione di chiusura del 23 agosto 2012 (act. 1.3), il MPC ha accolto la domanda di assistenza proveniente dalle autorità italiane, confermando la completezza della domanda rogatoriale ed il dovere dell'autorità svizzera di trasmettere tutte le informazioni necessarie a far progredire l'inchiesta penale estera, anche quelle inerenti terze persone non imputate nel procedimento; in- fine, il MPC ha indicato che la documentazione richiesta non poteva essere considerata senza rilievo per la procedura estera sotto il profilo dell'utilità po- tenziale.
2.3 Come già sottolineato sopra (v. consid. 2.1), il diritto di accesso al dossier non è assoluto: tale diritto include unicamente gli atti necessari alla tutela degli in- teressi dei ricorrenti, pertanto gli atti che li concernono direttamente e perso- nalmente.
Nel caso concreto, i ricorrenti hanno ricevuto copia degli atti essenziali loro concernenti, e meglio sia della domanda rogatoriale che delle decisioni del MPC emanate nei loro confronti, come pure copia degli atti oggetto della pro- spettata trasmissione alle autorità italiane. A tali documenti, essi hanno inoltre potuto formulare – ed hanno in effetti formulato – osservazioni. A parte motivi di carattere fiscale, i ricorrenti non hanno per contro sostanziato e reso vero- simile quali loro legittimi interessi intenderebbero salvaguardare con l'accesso
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integrale al dossier ed in particolare al verbale del procedimento; a tale scopo non è sufficiente la generica motivazione di voler far rispettare il principio della legalità e di completezza, al fine segnatamente del rispetto del principio della specialità, nonché di dover apprendere ciò che sia successo effettivamente in corso di procedura e di verificare le affermazioni del MPC – a cui peraltro non vi è ragione di non credere – in merito alla mancata presenza di funzionari e- steri nell'ambito dell'esecuzione della commissione rogatoria su suolo elvetico.
Ciò non toglie che, effettivamente, il MPC avrebbe potuto informare più tem- pestivamente i ricorrenti del fatto che nessun funzionario estero era presente durante la cernita della documentazione relativa al conto D., risposta che a- vrebbe permesso di fugare la preoccupazione dei ricorrenti espressa nel loro scritto del 18 aprile 2012. In questa omissione non è però possibile intravve- dere gli estremi di un diniego di giustizia formale.
Ritenuto che tutti gli atti rilevanti per il procedimento sono stati trasmessi ai ri- correnti conformemente all'art. 80b AIMP e all'art. 29 cpv. 2 Cost, non vi è sta- ta una violazione del loro diritto di essere sentiti. Per tale motivo, non si giusti- fica neppure la consultazione di ulteriori atti dell'incarto per il tramite di questa Corte e la relativa richiesta va respinta.
3. I ricorrenti lamentano in seguito la violazione del principio della specialità, non avendo potuto constatare, nell'incarto, la presenza della dichiarazione di ga- ranzia da parte delle autorità italiane ed essendo indispensabile, a loro parere, una formulazione più puntuale e precisa del principio della specialità.
3.1 Il principio della specialità può essere invocato unicamente da colui che è concretamente esposto al rischio di subire conseguenze a seguito della sua violazione (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 728). I ricorrenti sono, sotto questo pro- filo, legittimati a prevalersene.
3.2 Il principio della specialità previsto all'art. 67 AIMP, prevede che le informazio- ni e i documenti ottenuti mercé l’assistenza non possono essere usati nello Stato richiedente né a scopo d’indagine né come mezzi di prova in procedi- menti vertenti su fatti per cui l’assistenza è inammissibile (cpv. 1); qualsiasi al- tro uso sottostà al consenso dell’Ufficio federale, autorizzazione non necessa- ria se il fatto cui si riferisce la domanda costituisce un’altra fattispecie penale per la quale l’assistenza giudiziaria è ammissibile (cpv. 2 lett. a), o il procedi- mento penale estero è diretto contro un’altra persona che ha partecipato al reato (cpv. 2 lett. b). Il cpv. 3 prevede che l’autorizzazione a presenziare ad operazioni d’assistenza giudiziaria e a consultare gli atti è subordinata alla medesima condizione.
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In altre parole, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, il principio della specialità intende limitare l'uso da parte dello Stato richiedente di documenti, indicazioni ed informazioni ricevuti; esso esclude l'utilizzo delle informazioni ricevute per la repressione di reati per i quali lo Stato richiesto esclude la cooperazione, ossia, secondo la concezione svizzera, un reato che è di carattere preponde- ratamente politico, che costituisce una violazione degli obblighi militari o di analoghi obblighi o che sembra volto contro la difesa nazionale o la forza di- fensiva dello Stato richiedente; la domanda è parimenti irricevibile se il proce- dimento verte su un reato che sembra volto ad una decurtazione di tributi fi- scali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica (v. art. 3 cpv. 1 e 3 AIMP; sentenza del Tribunale federale 2C_84/2012 del 15 dicembre 2012, consid. 5.2.1 e sentenze ivi cita- te; ZIMMERMANN, op. cit., n. 728). A norma dell'art. 1a AIMP, la cooperazione è infine limitata dal rispetto dei diritti di sovranità, della sicurezza, dell'ordine pubblico e di altri interessi essenziali della Svizzera.
Il principio della specialità trova ancoraggio nella riserva formulata dalla Sviz- zera all'art. 2 lett. b CEAG: l'autorità svizzera deve pertanto segnalare allo Sta- to richiedente tale principio ed indicargli i limiti entro i quali le informazioni co- municate potranno essere utilizzate. Questa precisazione è in particolare indi- spensabile allorquando i fatti descritti nella commissione rogatoria presentano, oltre alle qualifiche di un reato di diritto comune, anche quelle di un reato per il quale la cooperazione è esclusa; in effetti, in difetto di tale precisazione, il principio della specialità non è opponibile allo Stato richiedente (v. DTF 107 Ib 261 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 2C_84/2012 del 15 dicembre 2012, consid. 5.2.1 e sentenze ivi citate). Di principio, in virtù del presunzione del rispetto dei trattati, non è vi è motivo per ritenere che lo Stato richiedente, firmatario del trattato, non ossequi alla riserva ribadita dalla Svizzera e relativa al principio della specialità; è pertanto superfluo esigere che quest'ultimo sot- toscriva una dichiarazione espressa in tal senso (v. DONATSCH/HEIMGARTNER/SIMONEK, op. cit., pag. 85 e segg.). In effetti, l'au- torità svizzera non può mettere in dubbio l'affidabilità contrattuale di Stati con cui la Confederazione ha concluso dei trattati, se non per gravissimi motivi (DTF 107 Ib 264 consid. 4b). In merito in particolare all'assistenza all'Italia, il Tribunale federale ha sempre ritenuto che non vi fossero motivi concreti per ritenere che le autorità italiane non rispettassero la riserva formulata dalla Svizzera all'art. 2 lett. b CEAG (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 729 e giurisprudenza citata), la cui sostanza è comunque ribadita all'art. IV dell'Accordo italo-svizzero.
3.3 Nel caso in cui l'autorità estera intenda assistere ad atti d'esecuzione in Sviz- zera e consultare gli atti, essa deve inoltre ottenere un'autorizzazione formale da parte delle autorità elvetiche. La presenza di partecipanti al processo all'e-
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stero potrà in particolare essere ammessa qualora possa agevolare conside- revolmente l'esecuzione della domanda o il procedimento penale all'estero (art. 65a cpv. 1 e 2 AIMP). Lo Stato richiesto autorizza, su domanda dello Sta- to richiedente, rappresentanti delle autorità di quest'ultimo, le persone che par- tecipano al procedimento ed i loro difensori, ad assistere all'esecuzione sul proprio territorio, se ciò non è incompatibile con i principi del diritto dello Stato richiesto (art. IX n. 1 Accordo italo-svizzero).
3.4 Nel caso concreto, in merito a quest'ultimo aspetto, dagli atti risulta effettiva- mente che la presenza dell'autorità rogante in occasione dell'assunzione delle prove e/o della consultazione degli atti era stata richiesta (v. act. 8.5, pto 7) ed autorizzata dal MPC con decisione del 13 settembre 2011 (act. 8.5), previa sottoscrizione da parte dell'autorità rogante di una dichiarazione di garanzia con obbligo a non utilizzare le eventuali informazioni prima che la decisione di chiusura fosse definitiva. In conformità dunque con quanto previsto all'art. IX
n. 3 dell'Accordo italo-svizzero.
Nelle osservazioni presentate al ricorso, sia il MPC che l'UFG hanno tuttavia dichiarato che l'autorità estera, sebbene autorizzata, non avrebbe fatto uso della possibilità di far assistere suoi funzionari al momento del sequestro e/o della cernita della documentazione bancaria oggetto della domanda di tra- smissione ("Nel caso concreto l'autorità rogante non si è mai recata in Svizze- ra e non ha a tutt'oggi mai avuto occasione di visionare gli atti raccolti in ese- cuzione delle richieste rogatoriali di pertinenza dei ricorrenti. L'autorità rogante non ha di fatto mantenuto la richiesta volta a presenziare all'assunzione delle prove e alla consultazione degli atti richiesti […] La cernita degli atti raccolti è stata eseguita esclusivamente dall'autorità rogata" e "questo Ufficio [ovvero l'UFG] non è al corrente della presenza di funzionari esteri al momento del se- questro della documentazione bancaria che si intende trasmettere"; v. act. 8 e act. 9), motivo per cui non si sarebbe rivelata necessaria la firma di una dichia- razione di garanzia. Tali affermazioni, della cui correttezza non vi è alcuna ragione di dubitare, spiegano la mancata sottoscrizione della dichiarazione di garanzia.
3.5 Per quanto attiene al rispetto del principio della specialità dopo la trasmissione all'autorità estera degli atti raccolti in esecuzione della commissione rogatoria, va preso atto che il principio in sé è stato esplicitamente e correttamente ricor- dato nella decisione di chiusura del 23 agosto 2012 (act. 1.3 pag. 6 e seg.): ta- le formulazione è conforme alle consuetudini vigenti e corrisponde essenzial- mente alla normativa di cui all'art. 3 cpv. 1 e 3 AIMP ed alla riserva espressa dalla Svizzera all'art. 2 CEAG. Motivi per discostarsene non ve ne sono, né sono validamente sostanziati dai ricorrenti.
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La relativa censura va pertanto respinta.
4. I ricorrenti invocano infine la violazione del diritto di essere sentiti in merito alla propria posizione di testimoni, avendo offerto, senza esito, l'audizione dell'ing. A. da parte dell'autorità svizzera al fine di chiarire la sua situazione.
I ricorrenti sostengono che l'audizione dell'ing. A. sarebbe di particolare rilievo nella fattispecie, essendo i documenti raccolti particolarmente problematici per i rischi di un indebito perseguimento fiscale: l'audizione permetterebbe di e- sporre i retroscena dei due bonifici in questione giunti sul conto dei ricorrenti, come pure di chiarire l'assoluta estraneità dei ricorrenti ai fatti rimproverati a C. e correi.
4.1 Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di e- sprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quel- lo di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 135 I 279 consid. 2.3 e sentenze ivi citate; 129 II 497 consid. 2.2 e riferimenti). Tale diritto concerne tuttavia unicamente gli elementi di rilievo per la decisione e non impedisce all’autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che esse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (cfr. art. 33 PA; DTF 138 III 374 consid. 4.3.2; 124 I 203 con- sid. 4a; 122 V 157 consid. 1d; 122 II 464 consid. 4a; 120 Ib 224 consid. 2b; sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.132 del 4 ottobre 2010, con- sid. 3.2; B. WALDMANN/J. BICKEL IN B. WALDMANN/P. WEISSENBERGER [ed.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zuri- go/Basilea/Ginevra 2009, n. 88 ad art. 29 PA).
4.2 Nel caso concreto, i ricorrenti già hanno indicato con sufficiente precisione all'autorità rogata i motivi per i quali essi richiedono l'audizione dell'ing. A., os- sia per chiarire la posizione di quest'ultimo e la motivazione dei due bonifici giunti sul conto D., come pure alla luce dei rischi di un indebito perseguimento fiscale. Il MPC ha già valutato tali elementi (v. act. 1.3, pag. 3 e segg.) - ed implicita- mente l'utilità del mezzo di prova offerto (v. DTF 136 I 229 consid. 5.2) - nell'ambito del suo potere di apprezzamento, giungendo alla conclusione che tali considerazioni non potevano essere di ostacolo alla trasmissione richiesta dall'autorità rogante. La trasmissione in questione non potrebbe essere rifiuta-
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ta essendo questa conforme al principio della proporzionalità, e ciò a prescin- dere dalle spiegazioni addotte dall'ing. A. in merito ai due accrediti di EUR 250'038.-- ognuno. In effetti, secondo il principio della proporzionalità, la que- stione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di as- sistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere la- sciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato ri- chiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assu- mere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità e- stera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell’11 settembre 2008, con- sid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda ap- paia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progre- dire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, mo- tivo per cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).
In concreto, sul conto dei ricorrenti denominato D. presso la banca F. SA, so- no giunti due bonifici, entrambi di EUR 250'038.--, il 24 luglio 2003 ed il 21 a- gosto 2003, in provenienza dal conto n. 2 intestato alla società G. SA e sito presso la banca H. SA di Monaco. La società G. SA risulta essere, secondo quanto indicato nella commissione rogatoria del 23 dicembre 2010 (act. 8.4), una delle società utilizzate da C. ed a lui riconducibili, società che deteneva peraltro partecipazioni nel consorzio I., in J. SpA ed in K. SpA., enti anch'essi sottoposti al vaglio investigativo da parte delle autorità italiane (v. supra fatti lett. A). È comprensibile quindi che gli inquirenti esteri vogliano acclarare i re- troscena di queste operazioni finanziarie e non si può certo affermare che la documentazione sia priva di utilità potenziale ai sensi della suddetta giurispru- denza. Non è altresì compito delle autorità rogate procedere ad interrogatori in merito per valutare giustificazioni a discarico il cui esame spetta esclusiva- mente alle autorità estere che conducono l'indagine (v. DTF 123 II 279 consid. 2b; TPF 2011 97 consid. 3.3.2 pag. 105). Anche sotto questo profilo la deci- sione impugnata non presta fianco a critiche e merita tutela.
5. In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura pena-
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le federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a com- plessivi fr. 5'000.-- a carico dei ricorrenti in solido; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La richiesta di accesso ad ulteriori atti è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, il 28 febbraio 2013
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a: - Avv. Luca Maghetti - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).