Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Francia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): legittimazione ricorsuale; obbligo di celerità; diritto di essere sentito; proporzionalità.
Sachverhalt
A. Il 28/29 gennaio 2010 il Tribunal de Grande Instance di Strasburgo ha pre- sentato al Ministero pubblico del Canton Ticino (in seguito: MP/TI) ed al giudice istruttore del Canton Vallese una domanda d’assistenza giudiziaria, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. e ignoti per il reato di appropriazione indebita. Secondo l’autorità rogante, nel pe- riodo 2002-2008, l’indagato si sarebbe appropriato di valori e beni a lui affi- dati, causando un danno all’associazione C., in particolare sovrafatturando le forniture necessarie alla stampa della guida della suddetta associazione e facendosi poi riversare l’ammontare sovrafatturato attraverso commissio- ni occulte.
B. Con scritto del 26 febbraio 2010, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha designato il Canton Ticino quale cantone direttore per l’esecuzione della succitata richiesta di assistenza giudiziaria, invitandolo nel contempo a pronunciarsi sulla stessa (v. act. 1.7).
C. Mediante decisione del 15 giugno 2010, il MP/TI è entrato nel merito della commissione rogatoria presentata dall'autorità francese, ordinando nel con- tempo la perquisizione degli uffici della A. SA di Z., della D. SA di Y. (VS), dell’abitazione di E. e F. a Y. con contestuale sequestro della documenta- zione pertinente all’inchiesta avviata in Francia, nonché l’interrogatorio dei coniugi E. e F. Le autorità ticinesi hanno poi richiesto la perquisizione ed il sequestro della documentazione bancaria di cui alla relazione no. 1 intesta- ta alla D. SA presso la banca G. SA di X. e della relazione no. 2 intestata alla A. SA presso la banca H. di W.
D. Con decisione di chiusura parziale del 15 febbraio 2011 il MP/TI ha accolto la rogatoria, ordinando la trasmissione alle autorità francesi degli atti raccol- ti a parziale esecuzione della domanda, e meglio la lettera 3/6 dicembre 2010 della banca H. di W. con annessa la documentazione relativa alla re- lazione no. 2 intestata alla A. SA, il rapporto di esecuzione 3/7 dicembre 2010 della polizia giudiziaria concernente la perquisizione presso gli uffici della A. SA con annessi i dossiers fatture per gli anni 2003-2007, il dossier I. Sarl, un CD contenente i dati della A. SA e la lettera 10/13 dicembre 2010 della banca G. SA di W. con annessa la documentazione inerente la rela- zione no. 3 intestata alla D. SA. L’autorità rogata ha poi precisato che gli at- ti istruttori delegati all’autorità vallesana non sono ancora terminati.
- 3 -
E. In data 18 marzo 2011 la A. SA ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale fede- rale chiedendone l'annullamento. L’insorgente domanda inoltre al MP/TI di procedere all’interrogatorio di F. e E., nonché alla polizia giudiziaria valle- sana di restituire i computers e le memorie sequestrate presso l’abitazione di quest’ultimi a Y. A conclusione delle loro osservazioni del 7 aprile 2011, rispettivamente del 14 aprile 2011, il MP/TI e l’UFG hanno postulato la reiezione del gravame.
F. Con memoriale di replica del 4 maggio 2011, la società insorgente si è per l’essenziale riconfermata nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale. Chiamati ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con dupliche del 6 maggio 2011, rispettivamente del 12 maggio 2011, l’UFG ed il MP/TI hanno anch’essi ribadito quanto esposto nelle loro osservazioni, senza tuttavia aggiungere particolari rilievi, per cui le dupliche sono state trasmesse alla ricorrente per mera conoscenza.
Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale pe- nale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la II Corte dei reclami penali giu- dica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Fran- cese e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, en- trata in vigore il 20 marzo 1967 per la Svizzera ed il 21 agosto dello stesso anno per la Francia (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo franco-svizzero del 28 ottobre 1996 che completa la CEAG (RS 0.351.934.92), entrato in vigo- re il 1° maggio 2000 (in seguito: l'Accordo bilaterale), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del
E. 1.3 Interposto tempestivamente contro una decisione parziale di chiusura dell’autorità cantonale di esecuzione il ricorso è ricevibile sotto il profilo dell’art. 80k in relazione con l’art. 80e cpv. 1 AIMP.
E. 1.4 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricorrere dell’insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima di- sposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiun- que è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di leg- ge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misu- ra di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un lega- me sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 con- sid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il ti- tolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamen- te sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interroga- torio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 con- sid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2010 47 con- sid. 2.1; 2007 79 consid. 1.6), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 122 II 130 con- sid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro e la trasmissione degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero. (DTF 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). Nemmeno la persona perseguita all'estero può ricor- rere contro misure che toccano terzi (DTF 116 Ib 106 consid. 2a/aa; 110 Ib
- 5 -
387 consid. 3b). In particolare, non è legittimata ad opporsi alla trasmissio- ne di documenti sequestrati nelle mani di una persona giuridica, entità giu- ridica distinta, e questo anche se la presiede o ne è l'azionista unico (DTF 121 II 38; 114 Ib 56 consid. 2a).
E. 1.5 Alla luce di tutto quanto esposto, la A. SA, in qualità di titolare del conto no. 2 presso la banca H. di W., è legittimata a ricorrere contro la trasmis- sione all’autorità rogante di tutta la documentazione relativa alla suddetta relazione bancaria. Essa può inoltre contestare l’invio alle autorità francesi del rapporto di esecuzione 3/7 dicembre 2010 concernente la perquisizione presso la sua sede così come della relativa documentazione sequestrata in detta occasione. La legittimazione ricorsuale fa per contro difetto per quan- to riguarda la documentazione e gli oggetti restanti, il cui sequestro pale- semente non tocca l’insorgente ai sensi della suddetta giurisprudenza.
E. 1.6 La decisione impugnata riguarda unicamente la trasmissione alla autorità francesi di una parte della documentazione (v. supra D) raccolta in esecu- zione della decisione di entrata in materia e esecuzione del MP/TI del 15 giugno 2010 (v. act. 1.4). Gli altri atti di assistenza delegati alle autorità vallesane e attualmente in corso non sono ancora stati oggetto di una deci- sione di chiusura ai sensi dell’art. 80d AIMP. Le censure sollevate dalla ri- corrente in merito a quest’ultimi non sono quindi ammissibili.
2.
2.1. La A. SA si duole in primo luogo di una presunta violazione dell’obbligo di celerità sancito dall’art. 17a AIMP, affermando che il MP/TI, a cui la com- missione rogatoria delle autorità francesi è stata notificata direttamente una prima volta il 29 gennaio 2010, ha emesso una decisione di entrata in ma- teria solo in data 15 giugno 2010, e questo sebbene già il 26 febbraio pre- cedente l’UFG avesse designato il Ticino quale cantone direttore ai sensi dell’AIMP (v. act. 1.7).
2.2. Nella fattispecie, dagli atti di causa si evince come la notifica della commis- sione rogatoria in oggetto sia avvenuta in epoche e con modalità differenti alle diverse autorità sia cantonali che federali in questione. Questo non sorprende nella misura in cui da un lato l’art. XIV dell’accordo bilaterale prevede vie di trasmissione dirette tra le procure coinvolte, ma d’altro canto in questi casi si rende anche necessaria la designazione di un cantone di- rettore giusta l’art. 79 cpv. 1 AIMP. A prescindere da ciò, la ricorrente è ve- nuta a conoscenza dell’esistenza di una richiesta di assistenza giudiziaria solo al momento dell’esecuzione degli atti di assistenza (novem- bre/dicembre 2010), i quali hanno portato, in un lasso di tempo del tutto adeguato, alla decisione di chiusura parziale del 15 febbraio 2011. Per rap-
- 6 -
porto ai concreti interessi della ricorrente non vi è pertanto sicuramente sta- ta violazione dell’art. 17a AIMP, né si vede del resto come la tempistica dei precedenti atti, anch’essa comunque ragionevole, abbia potuto arrecare un particolare pregiudizio alla ricorrente. La censura non merita dunque ulte- riore disamina.
3. La A. SA lamenta poi una presunta violazione del suo diritto di essere sen- tita, sostenendo che l’autorità rogata ha emanato la decisione qui impugna- ta senza procedere all’interrogatorio dei coniugi E. e F., sia nella loro quali- tà di denunciati che, limitatamente a F., in quella di amministratore della società. Essi non hanno inoltre potuto partecipare alla cernita dei documen- ti da trasmettere all’autorità estera ed esercitare il loro dovere/diritto di col- laborazione nei confronti del MP/TI.
3.1 Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso all’avente diritto la possibilità di addurre i motivi che si opporrebbero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4). Essa non può infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone così la selezio- ne agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a). Questo compito spetta all'autorità svizzera d'e- secuzione che, in assenza di un eventuale consenso all'esecuzione sempli- ficata (art. 80c AIMP), prima di emanare una decisione di chiusura, deve impartire alle persone toccate giusta gli art. 80h lett. b AIMP e 9a OAIMP un termine per addurre riguardo a ogni singolo documento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna; questo affinché esse pos- sano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sen- titi nel rispetto del principio della buona fede (v. art. 30 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021], richiamati gli art. 5 cpv. 3 e 29 cpv. 2 Cost; sentenza del Tri- bunale penale federale RR.2007.96 del 24 settembre 2007, consid. 2.1). La cernita deve aver luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa; cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire in- ternationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 484, 723-724; PASCAL DE PREUX, L'entraide internationale en matière pénale et la lutte contre le blanchiment d'argent, in SJZ 104/2008 n. 2 pag. 34).
Il diritto di essere sentito viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giu- diziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA richiamato l’art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, op. cit., n. 472 pag. 437). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb; 125 I 113 consid. 3; MICHELE ALBERTINI, Der verfassungs-
- 7 -
mässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des mo- dernen Staates, tesi di laurea, Berna 2000, pag. 449 con rinvii). Una viola- zione di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona tocca- ta ottiene la possibilità di esprimersi in merito alla documentazione destinata alla consegna davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fatti- specie la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (v. TPF 2008 172 consid. 2.3 e rinvii).
3.2 La A. SA nella sua qualità di parte alla procedura può esercitare il suo diritto di essere sentita limitatamente a quegli atti di assistenza che la toccano per- sonalmente e direttamente, e meglio unicamente avverso la trasmissione all’autorità rogante della documentazione relativa al conto no. 2 presso la banca H. di W., nonché avverso l’invio alle autorità francesi del rapporto di esecuzione 3/7 dicembre 2010 concernente la perquisizione presso la sua sede. Ne discende che lo scrivente Tribunale non entra nel merito delle ar- gomentazioni sviluppate dalla ricorrente quo all’interrogatorio dei coniugi E. e F., questione di competenza delle autorità vallesane e che esula dall’oggetto della decisione impugnata (v. supra 1.5 e 1.6). Non si vede del resto come tale interrogatorio possa rivelarsi di particolare importanza per il giudice dell’assistenza, il quale, notoriamente, deve esclusivamente pronunciarsi sull’utilità potenziale della documentazione raccolta (v. DTF 133 IV 76 con- sid. 2.2; 118 Ib 111 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c) senza per questo dover procedere a valutazioni incrociate delle prove, tipicamente spettanti al giudi- ce estero del merito. Tale interrogatorio non può essere assimilato all’esercizio del diritto di essere sentito in quanto tale della società. Quest’ultima era infatti in condizione di esercitarlo già a partire dall’intimazione della decisione di entrata in materia e esecuzione del 15 giugno 2010 (v. act. 1.4), ma soprattutto dopo la perquisizione e il sequestro della documentazione bancaria presso la banca H. di W. su ordine del MP/TI del 1° dicembre 2010. Ed in effetti, conformemente alla richiesta del 7 marzo 2011 (v. act. 23 incarto MP/TI), essa ha potuto consultare l’incarto ricevendo anche le copie richieste (v. act. 24 incarto MP/TI). Certamente il MP/TI a- vrebbe dovuto mettere a disposizione la documentazione prima di emettere la sua decisione di chiusura parziale del 15 febbraio 2011. Tuttavia la perso- na toccata da una misura d'assistenza non può accontentarsi di assumere un'attitudine passiva: quando sa che delle misure di assistenza sono state adottate da tempo e che una decisione di trasmissione è imminente, in os- sequio al principio della buona fede (v. supra consid. 3.1), ella deve interve- nire presso l'autorità d'esecuzione, cercare di conoscere gli atti di cui è pre- vista la trasmissione ed indicare precisamente quali di questi non dovrebbero
- 8 -
essere fatti pervenire all'autorità estera (v. sentenza del Tribunale federale 1A.160/2003 del 10 settembre 2003, consid. 2.1 e 2.3 con rinvii; v. anche ZIMMERMANN, op. cit., pag. 518 n. 479-1; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, tesi friburghese, Zuri- go/Basilea/Ginevra 2008, pag. 102 e seg.). Constatata in concreto l'attitudine passiva della A. SA, la quale era perlomeno dal 15 giugno 2010 a conoscen- za della procedura rogatoriale in corso e nonostante ciò è rimasta inattiva, la censura legata alla violazione del diritto di essere sentito va già di per sé di- sattesa, ma in ogni caso, disponendo questa autorità di un pieno potere co- gnitivo in fatto e in diritto e avendo avuto la ricorrente la possibilità di consul- tare gli atti oggetto della decisione impugnata (v. act. 24 incarto MP TI) non- ché di esprimersi compiutamente in sede di replica e di osservazioni alla du- plica sugli stessi, un'eventuale violazione del predetto diritto sarebbe stata comunque sanata dalla presente procedura in applicazione della giurispru- denza citata in ingresso.
Visto quanto precede, anche le censure in questo ambito risultano infonda- te.
4. L’insorgente lamenta infine una violazione del principio della proporzionali- tà, avendo il MP/TI ordinato la trasmissione in blocco di tutti i documenti, senza aver prima proceduto a una cernita degli stessi.
4.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de- ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor- tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi- to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell’11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, con- sid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limita- to alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rile- vanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta “fishing expedition”, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un so- spetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello
- 9 -
stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa e rinvii). Questo genere di inchieste non è consentito in ambito di assistenza giudiziaria internazionale sia alla luce del principio della proporzionalità che di quello della specialità. Tale di- vieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a ca- saccio nella raccolta delle prove (DTF 113 I 257 consid. 5c).
4.2. Preliminarmente occorre rammentare come, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di pro- cedimenti per reati patrimoniali come quelli in esame esse necessitano di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuri- dico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 4.4; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 con- sid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5, 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2 e 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'aper- tura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 ago- sto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissio- ne dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali do- mande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, con- sid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità della persona interessata (DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settem- bre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1).
Nella fattispecie il Tribunal de Grande Instance di Strasburgo ha aperto un’inchiesta per appropriazione indebita nei confronti di B. ed ignoti. Dall’attività d’indagine svolta in Francia è emerso che tra il 2002 ed il 2008 B. avrebbe organizzato un sistema di sovrafatturazione delle forniture ne- cessarie alla stampa della guida dell’associazione C., che in seguito egli si sarebbe fatta riversare, in particolare dagli editori J. e K. SA attraverso del- le commissioni occulte. L’inchiesta preliminare ha permesso di appurare come l’indagato avrebbe agito da interfaccia tra L., supervisore della sud- detta guida e M., ex presidente internazionale dell’associazione al quale sarebbero stati destinati i fondi. Il denaro nella disponibilità di B,. sarebbe stato sottratto all’associazione C.; da qui l’ipotesi di appropriazione indebita e l’interesse dell’autorità rogante a chiarire le movimentazioni del conto og- getto della richiesta e la perquisizione della sede chiassese della società.
Dalla documentazione acquisita (v. act. 13 incarto MPTI) risulta come nel periodo 2002-2008 sulla relazione bancaria no. 2 intestata alla A. SA pres-
- 10 -
so la banca H. di W. sarebbero pervenute delle somme di denaro, talvolta anche piuttosto ingenti, dalla K. SA e dalla I. Sarl, società coinvolte nel pro- cedimento in corso in Francia. In simili circostanze, non è escluso che pos- sa sussistere un legame tra i fatti perseguiti all'estero ed il conto aperto presso la banca H. di W.
Dagli atti di causa (v. act. 15 incarto MPTI) si evince inoltre come nel corso della loro perquisizione presso la sede della A. SA a Z. le autorità di polizia ticinesi abbiano sequestrato un CD contenente dati della ricorrente, gli in- carti relativi alle fatture di quest’ultima per il periodo 2003-2007, nonché un incarto inerente la società I. Sarl. Questa documentazione contiene essen- zialmente pezze giustificative relative alla fatturazione per prestazioni svol- te in favore di società coinvolte nel procedimento in corso in Francia, in par- ticolare la K. SA. Ne discende che non si può escludere un possibile lega- me tra i fatti perseguiti all'estero ed i documenti sequestrati presso la sede dell’insorgente.
Le censure e le considerazioni espresse dalla A. SA in merito all’estraneità del conto ad essa intestato presso la banca H. di W., nonché dei documenti sequestrati presso la sua sede sono quindi prive di fondamento.
4.3 Tenuto conto di quanto esposto in precedenza e vista la serie di operazioni finanziarie in cui è coinvolto l’indagato, ai documenti litigiosi non può essere negata una potenziale rilevanza probatoria ai sensi della giurisprudenza (v. DTF 126 II 258 consid. 9c). La contestata trasmissione è giustificata, se del caso, anche allo scopo di permettere all’autorità estera di verificare se, sul- la base di queste nuove risultanze, l’ipotesi accusatoria risulti tuttora fonda- ta. Constatata la sufficiente relazione tra le misure d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale estero (DTF 130 II 329 consid. 3 e 5; 129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c), spetterà al giudice estero del merito valutare l'effettiva rilevanza della documenta- zione trasmessa per rapporto alle ipotesi investigative esposte in rogatoria. Risulta comunque evidente che l'autorità rogante non si sta muovendo a caso nella sua ricerca di materiale probatorio e che, pertanto, la trasmis- sione della documentazione litigiosa non viola il principio della proporziona- lità.
E. 5 In conclusione, il ricorso va respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 73 cpv. 2 LOAP e l'art. 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale
- 11 -
(RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.-- a cari- co della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
- 12 -
Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
Dispositiv
- Il ricorso è respinto nella misura della sua ammissibilità.
- La tassa di giustizia complessiva di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorren- te. Essa è coperta dall'anticipo dei costi già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 22 giugno 2011 II Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Andreas Keller, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Graziano Mordasini
Parti
A. SA, rappresentata dall’avv. Sandro Stadler, Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Francia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: RR.2011.77
- 2 -
Fatti: A. Il 28/29 gennaio 2010 il Tribunal de Grande Instance di Strasburgo ha pre- sentato al Ministero pubblico del Canton Ticino (in seguito: MP/TI) ed al giudice istruttore del Canton Vallese una domanda d’assistenza giudiziaria, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. e ignoti per il reato di appropriazione indebita. Secondo l’autorità rogante, nel pe- riodo 2002-2008, l’indagato si sarebbe appropriato di valori e beni a lui affi- dati, causando un danno all’associazione C., in particolare sovrafatturando le forniture necessarie alla stampa della guida della suddetta associazione e facendosi poi riversare l’ammontare sovrafatturato attraverso commissio- ni occulte.
B. Con scritto del 26 febbraio 2010, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha designato il Canton Ticino quale cantone direttore per l’esecuzione della succitata richiesta di assistenza giudiziaria, invitandolo nel contempo a pronunciarsi sulla stessa (v. act. 1.7).
C. Mediante decisione del 15 giugno 2010, il MP/TI è entrato nel merito della commissione rogatoria presentata dall'autorità francese, ordinando nel con- tempo la perquisizione degli uffici della A. SA di Z., della D. SA di Y. (VS), dell’abitazione di E. e F. a Y. con contestuale sequestro della documenta- zione pertinente all’inchiesta avviata in Francia, nonché l’interrogatorio dei coniugi E. e F. Le autorità ticinesi hanno poi richiesto la perquisizione ed il sequestro della documentazione bancaria di cui alla relazione no. 1 intesta- ta alla D. SA presso la banca G. SA di X. e della relazione no. 2 intestata alla A. SA presso la banca H. di W.
D. Con decisione di chiusura parziale del 15 febbraio 2011 il MP/TI ha accolto la rogatoria, ordinando la trasmissione alle autorità francesi degli atti raccol- ti a parziale esecuzione della domanda, e meglio la lettera 3/6 dicembre 2010 della banca H. di W. con annessa la documentazione relativa alla re- lazione no. 2 intestata alla A. SA, il rapporto di esecuzione 3/7 dicembre 2010 della polizia giudiziaria concernente la perquisizione presso gli uffici della A. SA con annessi i dossiers fatture per gli anni 2003-2007, il dossier I. Sarl, un CD contenente i dati della A. SA e la lettera 10/13 dicembre 2010 della banca G. SA di W. con annessa la documentazione inerente la rela- zione no. 3 intestata alla D. SA. L’autorità rogata ha poi precisato che gli at- ti istruttori delegati all’autorità vallesana non sono ancora terminati.
- 3 -
E. In data 18 marzo 2011 la A. SA ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale fede- rale chiedendone l'annullamento. L’insorgente domanda inoltre al MP/TI di procedere all’interrogatorio di F. e E., nonché alla polizia giudiziaria valle- sana di restituire i computers e le memorie sequestrate presso l’abitazione di quest’ultimi a Y. A conclusione delle loro osservazioni del 7 aprile 2011, rispettivamente del 14 aprile 2011, il MP/TI e l’UFG hanno postulato la reiezione del gravame.
F. Con memoriale di replica del 4 maggio 2011, la società insorgente si è per l’essenziale riconfermata nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale. Chiamati ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con dupliche del 6 maggio 2011, rispettivamente del 12 maggio 2011, l’UFG ed il MP/TI hanno anch’essi ribadito quanto esposto nelle loro osservazioni, senza tuttavia aggiungere particolari rilievi, per cui le dupliche sono state trasmesse alla ricorrente per mera conoscenza.
Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto: 1.
1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale pe- nale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la II Corte dei reclami penali giu- dica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Fran- cese e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, en- trata in vigore il 20 marzo 1967 per la Svizzera ed il 21 agosto dello stesso anno per la Francia (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo franco-svizzero del 28 ottobre 1996 che completa la CEAG (RS 0.351.934.92), entrato in vigo- re il 1° maggio 2000 (in seguito: l'Accordo bilaterale), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola e- spressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia
- 4 -
più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in ma- teria penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 136 IV 82 con- sid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Interposto tempestivamente contro una decisione parziale di chiusura dell’autorità cantonale di esecuzione il ricorso è ricevibile sotto il profilo dell’art. 80k in relazione con l’art. 80e cpv. 1 AIMP.
1.4 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricorrere dell’insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima di- sposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiun- que è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di leg- ge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misu- ra di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un lega- me sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 con- sid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il ti- tolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamen- te sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interroga- torio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 con- sid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2010 47 con- sid. 2.1; 2007 79 consid. 1.6), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 122 II 130 con- sid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro e la trasmissione degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero. (DTF 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). Nemmeno la persona perseguita all'estero può ricor- rere contro misure che toccano terzi (DTF 116 Ib 106 consid. 2a/aa; 110 Ib
- 5 -
387 consid. 3b). In particolare, non è legittimata ad opporsi alla trasmissio- ne di documenti sequestrati nelle mani di una persona giuridica, entità giu- ridica distinta, e questo anche se la presiede o ne è l'azionista unico (DTF 121 II 38; 114 Ib 56 consid. 2a).
1.5 Alla luce di tutto quanto esposto, la A. SA, in qualità di titolare del conto no. 2 presso la banca H. di W., è legittimata a ricorrere contro la trasmis- sione all’autorità rogante di tutta la documentazione relativa alla suddetta relazione bancaria. Essa può inoltre contestare l’invio alle autorità francesi del rapporto di esecuzione 3/7 dicembre 2010 concernente la perquisizione presso la sua sede così come della relativa documentazione sequestrata in detta occasione. La legittimazione ricorsuale fa per contro difetto per quan- to riguarda la documentazione e gli oggetti restanti, il cui sequestro pale- semente non tocca l’insorgente ai sensi della suddetta giurisprudenza.
1.6 La decisione impugnata riguarda unicamente la trasmissione alla autorità francesi di una parte della documentazione (v. supra D) raccolta in esecu- zione della decisione di entrata in materia e esecuzione del MP/TI del 15 giugno 2010 (v. act. 1.4). Gli altri atti di assistenza delegati alle autorità vallesane e attualmente in corso non sono ancora stati oggetto di una deci- sione di chiusura ai sensi dell’art. 80d AIMP. Le censure sollevate dalla ri- corrente in merito a quest’ultimi non sono quindi ammissibili.
2.
2.1. La A. SA si duole in primo luogo di una presunta violazione dell’obbligo di celerità sancito dall’art. 17a AIMP, affermando che il MP/TI, a cui la com- missione rogatoria delle autorità francesi è stata notificata direttamente una prima volta il 29 gennaio 2010, ha emesso una decisione di entrata in ma- teria solo in data 15 giugno 2010, e questo sebbene già il 26 febbraio pre- cedente l’UFG avesse designato il Ticino quale cantone direttore ai sensi dell’AIMP (v. act. 1.7).
2.2. Nella fattispecie, dagli atti di causa si evince come la notifica della commis- sione rogatoria in oggetto sia avvenuta in epoche e con modalità differenti alle diverse autorità sia cantonali che federali in questione. Questo non sorprende nella misura in cui da un lato l’art. XIV dell’accordo bilaterale prevede vie di trasmissione dirette tra le procure coinvolte, ma d’altro canto in questi casi si rende anche necessaria la designazione di un cantone di- rettore giusta l’art. 79 cpv. 1 AIMP. A prescindere da ciò, la ricorrente è ve- nuta a conoscenza dell’esistenza di una richiesta di assistenza giudiziaria solo al momento dell’esecuzione degli atti di assistenza (novem- bre/dicembre 2010), i quali hanno portato, in un lasso di tempo del tutto adeguato, alla decisione di chiusura parziale del 15 febbraio 2011. Per rap-
- 6 -
porto ai concreti interessi della ricorrente non vi è pertanto sicuramente sta- ta violazione dell’art. 17a AIMP, né si vede del resto come la tempistica dei precedenti atti, anch’essa comunque ragionevole, abbia potuto arrecare un particolare pregiudizio alla ricorrente. La censura non merita dunque ulte- riore disamina.
3. La A. SA lamenta poi una presunta violazione del suo diritto di essere sen- tita, sostenendo che l’autorità rogata ha emanato la decisione qui impugna- ta senza procedere all’interrogatorio dei coniugi E. e F., sia nella loro quali- tà di denunciati che, limitatamente a F., in quella di amministratore della società. Essi non hanno inoltre potuto partecipare alla cernita dei documen- ti da trasmettere all’autorità estera ed esercitare il loro dovere/diritto di col- laborazione nei confronti del MP/TI.
3.1 Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso all’avente diritto la possibilità di addurre i motivi che si opporrebbero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4). Essa non può infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone così la selezio- ne agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a). Questo compito spetta all'autorità svizzera d'e- secuzione che, in assenza di un eventuale consenso all'esecuzione sempli- ficata (art. 80c AIMP), prima di emanare una decisione di chiusura, deve impartire alle persone toccate giusta gli art. 80h lett. b AIMP e 9a OAIMP un termine per addurre riguardo a ogni singolo documento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna; questo affinché esse pos- sano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sen- titi nel rispetto del principio della buona fede (v. art. 30 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021], richiamati gli art. 5 cpv. 3 e 29 cpv. 2 Cost; sentenza del Tri- bunale penale federale RR.2007.96 del 24 settembre 2007, consid. 2.1). La cernita deve aver luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa; cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire in- ternationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 484, 723-724; PASCAL DE PREUX, L'entraide internationale en matière pénale et la lutte contre le blanchiment d'argent, in SJZ 104/2008 n. 2 pag. 34).
Il diritto di essere sentito viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giu- diziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA richiamato l’art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, op. cit., n. 472 pag. 437). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb; 125 I 113 consid. 3; MICHELE ALBERTINI, Der verfassungs-
- 7 -
mässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des mo- dernen Staates, tesi di laurea, Berna 2000, pag. 449 con rinvii). Una viola- zione di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona tocca- ta ottiene la possibilità di esprimersi in merito alla documentazione destinata alla consegna davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fatti- specie la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (v. TPF 2008 172 consid. 2.3 e rinvii).
3.2 La A. SA nella sua qualità di parte alla procedura può esercitare il suo diritto di essere sentita limitatamente a quegli atti di assistenza che la toccano per- sonalmente e direttamente, e meglio unicamente avverso la trasmissione all’autorità rogante della documentazione relativa al conto no. 2 presso la banca H. di W., nonché avverso l’invio alle autorità francesi del rapporto di esecuzione 3/7 dicembre 2010 concernente la perquisizione presso la sua sede. Ne discende che lo scrivente Tribunale non entra nel merito delle ar- gomentazioni sviluppate dalla ricorrente quo all’interrogatorio dei coniugi E. e F., questione di competenza delle autorità vallesane e che esula dall’oggetto della decisione impugnata (v. supra 1.5 e 1.6). Non si vede del resto come tale interrogatorio possa rivelarsi di particolare importanza per il giudice dell’assistenza, il quale, notoriamente, deve esclusivamente pronunciarsi sull’utilità potenziale della documentazione raccolta (v. DTF 133 IV 76 con- sid. 2.2; 118 Ib 111 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c) senza per questo dover procedere a valutazioni incrociate delle prove, tipicamente spettanti al giudi- ce estero del merito. Tale interrogatorio non può essere assimilato all’esercizio del diritto di essere sentito in quanto tale della società. Quest’ultima era infatti in condizione di esercitarlo già a partire dall’intimazione della decisione di entrata in materia e esecuzione del 15 giugno 2010 (v. act. 1.4), ma soprattutto dopo la perquisizione e il sequestro della documentazione bancaria presso la banca H. di W. su ordine del MP/TI del 1° dicembre 2010. Ed in effetti, conformemente alla richiesta del 7 marzo 2011 (v. act. 23 incarto MP/TI), essa ha potuto consultare l’incarto ricevendo anche le copie richieste (v. act. 24 incarto MP/TI). Certamente il MP/TI a- vrebbe dovuto mettere a disposizione la documentazione prima di emettere la sua decisione di chiusura parziale del 15 febbraio 2011. Tuttavia la perso- na toccata da una misura d'assistenza non può accontentarsi di assumere un'attitudine passiva: quando sa che delle misure di assistenza sono state adottate da tempo e che una decisione di trasmissione è imminente, in os- sequio al principio della buona fede (v. supra consid. 3.1), ella deve interve- nire presso l'autorità d'esecuzione, cercare di conoscere gli atti di cui è pre- vista la trasmissione ed indicare precisamente quali di questi non dovrebbero
- 8 -
essere fatti pervenire all'autorità estera (v. sentenza del Tribunale federale 1A.160/2003 del 10 settembre 2003, consid. 2.1 e 2.3 con rinvii; v. anche ZIMMERMANN, op. cit., pag. 518 n. 479-1; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, tesi friburghese, Zuri- go/Basilea/Ginevra 2008, pag. 102 e seg.). Constatata in concreto l'attitudine passiva della A. SA, la quale era perlomeno dal 15 giugno 2010 a conoscen- za della procedura rogatoriale in corso e nonostante ciò è rimasta inattiva, la censura legata alla violazione del diritto di essere sentito va già di per sé di- sattesa, ma in ogni caso, disponendo questa autorità di un pieno potere co- gnitivo in fatto e in diritto e avendo avuto la ricorrente la possibilità di consul- tare gli atti oggetto della decisione impugnata (v. act. 24 incarto MP TI) non- ché di esprimersi compiutamente in sede di replica e di osservazioni alla du- plica sugli stessi, un'eventuale violazione del predetto diritto sarebbe stata comunque sanata dalla presente procedura in applicazione della giurispru- denza citata in ingresso.
Visto quanto precede, anche le censure in questo ambito risultano infonda- te.
4. L’insorgente lamenta infine una violazione del principio della proporzionali- tà, avendo il MP/TI ordinato la trasmissione in blocco di tutti i documenti, senza aver prima proceduto a una cernita degli stessi.
4.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de- ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor- tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi- to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell’11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, con- sid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limita- to alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rile- vanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta “fishing expedition”, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un so- spetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello
- 9 -
stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa e rinvii). Questo genere di inchieste non è consentito in ambito di assistenza giudiziaria internazionale sia alla luce del principio della proporzionalità che di quello della specialità. Tale di- vieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a ca- saccio nella raccolta delle prove (DTF 113 I 257 consid. 5c).
4.2. Preliminarmente occorre rammentare come, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di pro- cedimenti per reati patrimoniali come quelli in esame esse necessitano di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuri- dico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 4.4; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 con- sid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5, 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2 e 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'aper- tura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 ago- sto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissio- ne dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali do- mande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, con- sid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità della persona interessata (DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settem- bre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1).
Nella fattispecie il Tribunal de Grande Instance di Strasburgo ha aperto un’inchiesta per appropriazione indebita nei confronti di B. ed ignoti. Dall’attività d’indagine svolta in Francia è emerso che tra il 2002 ed il 2008 B. avrebbe organizzato un sistema di sovrafatturazione delle forniture ne- cessarie alla stampa della guida dell’associazione C., che in seguito egli si sarebbe fatta riversare, in particolare dagli editori J. e K. SA attraverso del- le commissioni occulte. L’inchiesta preliminare ha permesso di appurare come l’indagato avrebbe agito da interfaccia tra L., supervisore della sud- detta guida e M., ex presidente internazionale dell’associazione al quale sarebbero stati destinati i fondi. Il denaro nella disponibilità di B,. sarebbe stato sottratto all’associazione C.; da qui l’ipotesi di appropriazione indebita e l’interesse dell’autorità rogante a chiarire le movimentazioni del conto og- getto della richiesta e la perquisizione della sede chiassese della società.
Dalla documentazione acquisita (v. act. 13 incarto MPTI) risulta come nel periodo 2002-2008 sulla relazione bancaria no. 2 intestata alla A. SA pres-
- 10 -
so la banca H. di W. sarebbero pervenute delle somme di denaro, talvolta anche piuttosto ingenti, dalla K. SA e dalla I. Sarl, società coinvolte nel pro- cedimento in corso in Francia. In simili circostanze, non è escluso che pos- sa sussistere un legame tra i fatti perseguiti all'estero ed il conto aperto presso la banca H. di W.
Dagli atti di causa (v. act. 15 incarto MPTI) si evince inoltre come nel corso della loro perquisizione presso la sede della A. SA a Z. le autorità di polizia ticinesi abbiano sequestrato un CD contenente dati della ricorrente, gli in- carti relativi alle fatture di quest’ultima per il periodo 2003-2007, nonché un incarto inerente la società I. Sarl. Questa documentazione contiene essen- zialmente pezze giustificative relative alla fatturazione per prestazioni svol- te in favore di società coinvolte nel procedimento in corso in Francia, in par- ticolare la K. SA. Ne discende che non si può escludere un possibile lega- me tra i fatti perseguiti all'estero ed i documenti sequestrati presso la sede dell’insorgente.
Le censure e le considerazioni espresse dalla A. SA in merito all’estraneità del conto ad essa intestato presso la banca H. di W., nonché dei documenti sequestrati presso la sua sede sono quindi prive di fondamento.
4.3 Tenuto conto di quanto esposto in precedenza e vista la serie di operazioni finanziarie in cui è coinvolto l’indagato, ai documenti litigiosi non può essere negata una potenziale rilevanza probatoria ai sensi della giurisprudenza (v. DTF 126 II 258 consid. 9c). La contestata trasmissione è giustificata, se del caso, anche allo scopo di permettere all’autorità estera di verificare se, sul- la base di queste nuove risultanze, l’ipotesi accusatoria risulti tuttora fonda- ta. Constatata la sufficiente relazione tra le misure d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale estero (DTF 130 II 329 consid. 3 e 5; 129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c), spetterà al giudice estero del merito valutare l'effettiva rilevanza della documenta- zione trasmessa per rapporto alle ipotesi investigative esposte in rogatoria. Risulta comunque evidente che l'autorità rogante non si sta muovendo a caso nella sua ricerca di materiale probatorio e che, pertanto, la trasmis- sione della documentazione litigiosa non viola il principio della proporziona- lità.
5. In conclusione, il ricorso va respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 73 cpv. 2 LOAP e l'art. 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale
- 11 -
(RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.-- a cari- co della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
- 12 -
Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto nella misura della sua ammissibilità. 2. La tassa di giustizia complessiva di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorren- te. Essa è coperta dall'anticipo dei costi già versato.
Bellinzona, 22 giugno 2011
In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Sandro Stadler - Ministero Pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).