Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/ Sequestro di un conto bancario (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP): pregiudizio immediato ed irreparabile.
Sachverhalt
A. Il 22 aprile 2010 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A., C., D., E., F. e G. per riciclaggio (art. 648-bis CP italiano), frode informatica (art. 640- ter CP italiano) e favoreggiamento personale (art. 378 CP italiano), doman- dando, oltre all’acquisizione della documentazione relativa ai conti 1 (IBAN
2) e 3 (IBAN 4) presso Banca H., Lugano, intestati alla I., e di quella relati- va ad altri conti correnti presso la predetta banca di pertinenza di A., sia in qualità di avente diritto di firma (a qualsiasi titolo) che di beneficiaria eco- nomica, il contestuale sequestro di tutti gli averi in conto. La commissione rogatoria è in relazione ad un’inchiesta su numerose frodi informatiche che sarebbero state commesse negli anni 2005/2006 tramite la diffusione di un software (“dialer”) indesiderato il quale avrebbe attivato connessioni a pa- gamento mediante modem. I proventi illeciti di tali frodi, le quali avrebbero riguardato un notevole numero di persone sul territorio italiano, sarebbero stati riciclati da A. mediante trasferimento su conti esteri.
B. Con decisione del 28 aprile 2010, il Ministero pubblico del Cantone Ticino è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana ordinando, tra l'altro, l'identificazione delle relazioni riconducibili a A. presso la Banca H., Lugano nonché il sequestro degli averi ivi depositati.
C. Il 17 maggio 2010 A. e B. SA hanno interposto ricorso contro la suddetta decisione dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale fede- rale postulando l'annullamento del relativo sequestro.
D. A conclusione delle sue osservazioni del 10 giugno 2010 l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha proposto, in via principale, l'inammissibilità del gravame e, in via subordinata, la reiezione del medesimo nella misura della sua ammissibilità. Con scritto dello stesso giorno il Ministero pubblico ticinese ha chiesto, in via principale, di dichiarare il ricorso inammissibile e, subordinatamente, di respingere il medesimo.
E. Le ricorrenti non hanno replicato entro il termine a loro impartito.
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Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).
E. 1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del relativo Regolamento (RS 173.710) il primo grado di giurisdizione ricorsuale in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale compete alla II Corte dei reclami penali.
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo che completa e agevola l'applicazione della CEAG del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero) nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. (in materia di altra assistenza) dalla Convenzione di applicazione del- l'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenu- to in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sul- l'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv.
E. 1.3 La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori (art. 80e cpv. 1 AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere im- pugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) oppure mediante la presenza di persone che partecipano al processo estero (art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP).
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E. 1.4 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro la decisione di entrata in materia ed esecuzione del Ministero pubblico ticinese (v. art. 80k AIMP). La legittimazione della B. SA, titolare del conto oggetto della criticata misu- ra d'assistenza, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). Essa fa per con- tro difetto per quanto riguarda A., essendo la stessa unicamente avente di- ritto economico della relazione in questione (v. DTF 122 II 130 consid. 2b e rinvii).
E. 2 La società legittimata a ricorrere sostiene che il sequestro litigioso rende- rebbe inutilizzabili le sue uniche risorse finanziarie, le quali le servirebbero per far fronte alle spese correnti d'esercizio nonché al pagamento dei costi relativi agli investimenti effettuati a titolo fiduciario per conto di A. intesi al mantenimento delle partecipazioni in altre società. In definitiva, a lungo an- dare, l'impossibilità di far fronte a tali costi comporterebbe la messa in liqui- dazione e/o la procedura fallimentare della società, ciò che metterebbe an- che a grave rischio gli investimenti fiduciari della suddetta.
E. 2.1 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni inci- dentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP, spetta al ricorrente indicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e dimo- strare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da prendere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrat- tuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un’autorizzazione amministrativa, o ancora dell’impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di do- ver far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tri- bunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007, consid. 2.2 e rin- vii).
E. 2.2 La società ricorrente non ha fornito nessun elemento atto a chiarire la sua situazione economica, omettendo in particolare di indicare sia i suoi redditi che il suo patrimonio. L'affermazione secondo la quale i valori sequestrati costituirebbero le sue uniche risorse finanziarie risulta priva di qualsiasi ri- scontro fattuale e concreto. In queste condizioni è evidente che la ricorren- te non è stata in grado di rendere verosimile l'insorgere per lei, in assenza
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di uno sblocco totale o parziale del suo conto, di un pregiudizio immediato ed irreparabile. La censura non merita dunque ulteriore disamina.
E. 2.3 Da quanto sopra discende che il ricorso è inammissibile per mancanza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l’art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP, il che rende superfluo l'esame delle restanti censure, le quali riguardano per altro in gran parte il merito della procedura rogatoriale, per cui non sa- rebbero in ogni caso di rilievo a questo stadio procedurale. Per tacere delle critiche relative al merito della procedura penale estera in quanto tale (v. ri- corso pag. 5), le quali esulano comunque dalla giurisdizione del giudice dell’assistenza, il quale non è chiamato ad esprimersi sulla sostanza dei fatti rimproverati agli indagati in Italia (v. DTF 133 IV 76 consid. 2.2; 118 Ib 111 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c; sentenze del Tribunale federale 1C_132/2009 e 1C_134/2009 del 3 aprile 2009, consid. 2.3), ma soltanto sulla sussistenza o meno dei requisiti per la cooperazione internazionale, così come essi vengono fissati nelle fonti del diritto indicate in ingresso (v. supra consid. 1.2).
E. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribu- nale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA, ed è fissata nella fattispecie a fr. 6'000.-; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- La tassa di giustizia di fr. 6'000.- è posta a carico delle ricorrenti in solido. Essa è coperta dall’anticipo dei costi già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 5 luglio 2010 II Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
1. A.,
2. B. SA,
entrambe rappresentate dall'avv. Raffaele Caronna,
Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Sequestro di un conto bancario (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: RR.2010.98-99
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Fatti: A. Il 22 aprile 2010 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A., C., D., E., F. e G. per riciclaggio (art. 648-bis CP italiano), frode informatica (art. 640- ter CP italiano) e favoreggiamento personale (art. 378 CP italiano), doman- dando, oltre all’acquisizione della documentazione relativa ai conti 1 (IBAN
2) e 3 (IBAN 4) presso Banca H., Lugano, intestati alla I., e di quella relati- va ad altri conti correnti presso la predetta banca di pertinenza di A., sia in qualità di avente diritto di firma (a qualsiasi titolo) che di beneficiaria eco- nomica, il contestuale sequestro di tutti gli averi in conto. La commissione rogatoria è in relazione ad un’inchiesta su numerose frodi informatiche che sarebbero state commesse negli anni 2005/2006 tramite la diffusione di un software (“dialer”) indesiderato il quale avrebbe attivato connessioni a pa- gamento mediante modem. I proventi illeciti di tali frodi, le quali avrebbero riguardato un notevole numero di persone sul territorio italiano, sarebbero stati riciclati da A. mediante trasferimento su conti esteri.
B. Con decisione del 28 aprile 2010, il Ministero pubblico del Cantone Ticino è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana ordinando, tra l'altro, l'identificazione delle relazioni riconducibili a A. presso la Banca H., Lugano nonché il sequestro degli averi ivi depositati.
C. Il 17 maggio 2010 A. e B. SA hanno interposto ricorso contro la suddetta decisione dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale fede- rale postulando l'annullamento del relativo sequestro.
D. A conclusione delle sue osservazioni del 10 giugno 2010 l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha proposto, in via principale, l'inammissibilità del gravame e, in via subordinata, la reiezione del medesimo nella misura della sua ammissibilità. Con scritto dello stesso giorno il Ministero pubblico ticinese ha chiesto, in via principale, di dichiarare il ricorso inammissibile e, subordinatamente, di respingere il medesimo.
E. Le ricorrenti non hanno replicato entro il termine a loro impartito.
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Diritto: 1.
1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del relativo Regolamento (RS 173.710) il primo grado di giurisdizione ricorsuale in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale compete alla II Corte dei reclami penali.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo che completa e agevola l'applicazione della CEAG del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero) nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. (in materia di altra assistenza) dalla Convenzione di applicazione del- l'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenu- to in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sul- l'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).
1.3 La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori (art. 80e cpv. 1 AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere im- pugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) oppure mediante la presenza di persone che partecipano al processo estero (art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP).
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1.4 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro la decisione di entrata in materia ed esecuzione del Ministero pubblico ticinese (v. art. 80k AIMP). La legittimazione della B. SA, titolare del conto oggetto della criticata misu- ra d'assistenza, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). Essa fa per con- tro difetto per quanto riguarda A., essendo la stessa unicamente avente di- ritto economico della relazione in questione (v. DTF 122 II 130 consid. 2b e rinvii).
2. La società legittimata a ricorrere sostiene che il sequestro litigioso rende- rebbe inutilizzabili le sue uniche risorse finanziarie, le quali le servirebbero per far fronte alle spese correnti d'esercizio nonché al pagamento dei costi relativi agli investimenti effettuati a titolo fiduciario per conto di A. intesi al mantenimento delle partecipazioni in altre società. In definitiva, a lungo an- dare, l'impossibilità di far fronte a tali costi comporterebbe la messa in liqui- dazione e/o la procedura fallimentare della società, ciò che metterebbe an- che a grave rischio gli investimenti fiduciari della suddetta.
2.1 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni inci- dentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP, spetta al ricorrente indicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e dimo- strare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da prendere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrat- tuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un’autorizzazione amministrativa, o ancora dell’impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di do- ver far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tri- bunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007, consid. 2.2 e rin- vii).
2.2 La società ricorrente non ha fornito nessun elemento atto a chiarire la sua situazione economica, omettendo in particolare di indicare sia i suoi redditi che il suo patrimonio. L'affermazione secondo la quale i valori sequestrati costituirebbero le sue uniche risorse finanziarie risulta priva di qualsiasi ri- scontro fattuale e concreto. In queste condizioni è evidente che la ricorren- te non è stata in grado di rendere verosimile l'insorgere per lei, in assenza
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di uno sblocco totale o parziale del suo conto, di un pregiudizio immediato ed irreparabile. La censura non merita dunque ulteriore disamina.
2.3 Da quanto sopra discende che il ricorso è inammissibile per mancanza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l’art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP, il che rende superfluo l'esame delle restanti censure, le quali riguardano per altro in gran parte il merito della procedura rogatoriale, per cui non sa- rebbero in ogni caso di rilievo a questo stadio procedurale. Per tacere delle critiche relative al merito della procedura penale estera in quanto tale (v. ri- corso pag. 5), le quali esulano comunque dalla giurisdizione del giudice dell’assistenza, il quale non è chiamato ad esprimersi sulla sostanza dei fatti rimproverati agli indagati in Italia (v. DTF 133 IV 76 consid. 2.2; 118 Ib 111 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c; sentenze del Tribunale federale 1C_132/2009 e 1C_134/2009 del 3 aprile 2009, consid. 2.3), ma soltanto sulla sussistenza o meno dei requisiti per la cooperazione internazionale, così come essi vengono fissati nelle fonti del diritto indicate in ingresso (v. supra consid. 1.2).
3. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] ri- chiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribu- nale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA, ed è fissata nella fattispecie a fr. 6'000.-; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.- è posta a carico delle ricorrenti in solido. Essa è coperta dall’anticipo dei costi già versato.
Bellinzona, 5 luglio 2010
In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
La Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Raffaele Caronna - Ministero Pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF). Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché esse possano causare un pregiudi- zio irreparabile, oppure l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).