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RR.2010.90

Bundesstrafgericht · 2010-06-10 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/ Esecuzione di una sentenza estera in Svizzera (art. 94 AIMP): iter ricorsuale concernente decisioni d'exequatur; diritto di ricorso dell'UFG; principio di favore.

Sachverhalt

A. A. è stato condannato in Italia, tra il 2001 ed il 2003, sulla base di tre sen- tenze divenute definitive, ad una pena complessiva di dieci anni e due mesi di reclusione, ridotti poi a sette anni e due mesi in applicazione di un indulto intervenuto il 12 dicembre 2006, per diversi reati patrimoniali commessi nel- la prima metà degli anni novanta.

B. Il 25 settembre 2004 Interpol Roma ha chiesto alle competenti autorità svizzere l'arresto provvisorio in vista d'estradizione di A. per l'espiazione delle summenzionate condanne.

C. Il 7 ottobre 2004 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha informato le autorità italiane che, disponendo il predetto della doppia nazionalità, ita- liana e svizzera, l'estradizione non era possibile, ma che esse avrebbero potuto inoltrare alla Svizzera una formale richiesta di perseguimento penale in via sostitutiva o d'esecuzione della pena residua da scontare.

D. Con nota del 4 dicembre 2004, l'Ambasciata d'Italia a Berna ha trasmesso all'UFG una richiesta di perseguimento penale nei confronti di A. In data 30 marzo 2009 il Ministero della Giustizia italiano ha modificato la sua ri- chiesta di assistenza postulando questa volta l'esecuzione in Svizzera del residuo di pena da scontare.

E. In data 3 aprile 2009 l'UFG ha trasmesso alla Sezione esecuzione delle pe- ne e delle misure del Cantone Ticino (in seguito: Sezione esecuzione pene e misure) la summenzionata domanda d'esecuzione.

F. Con decisione del 17 agosto 2009 la Sezione esecuzione pene e misure ha ordinato l'esecuzione in Svizzera della pena privativa della libertà, pari a sette anni e due mesi, inflitta in Italia a A., precisando che contro tale deci- sione era dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello a Lugano (in seguito: Camera dei ricorsi penali) entro 10 giorni dalla notifi- cazione.

G. Contro tale decisione è insorto A. con ricorso del 27 agosto 2009, chieden- done l'annullamento, gravame accolto dalla Camera dei ricorsi penali il 24 marzo 2010.

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H. Il 23 aprile 2010 l'UFG ha interposto ricorso contro la decisione del 24 mar- zo 2010 dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federa- le postulandone l'annullamento, con rinvio della causa all'autorità cantonale competente per nuova decisione.

I. Con scritto del 27 aprile 2010 A. ha postulato la reiezione del gravame. Con osservazioni del 5 maggio 2010 la Camera dei ricorsi penali ha in so- stanza confermato la propria decisione, contestando sia la competenza del- la presente autorità che la legittimazione ricorsuale dell'UFG.

L. Nella sua replica del 27 maggio 2010, l'UFG ha ribadito le conclusioni espresse in sede ricorsuale. Con scritto del 1° giugno 2010 la Camera dei ricorsi penali ha rinunciato a duplicare.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale penale federale esamina d’ufficio e con pieno potere d’esame la sua competenza, nonché l’ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; TPF 2008 7 consid. 1.2 e rinvii).

E. 1.2 Secondo l'art. 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), salvo che la legge di- sponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 [LTPF; RS 173.71]). Per quanto concerne l'esecuzione di decisioni penali estere da parte della Svizzera (v. art. 94 e segg. AIMP), l'art. 106 cpv. 3 AIMP prevede che la deci- sione d'exequatur è emessa in forma di sentenza motivata (prima frase). Il di- ritto cantonale prevede un rimedio giuridico (seconda frase). Giusta l'art. 18 della legge di applicazione della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del Cantone Ticino (LAAIMP/TI; RL 3.3.3.2), la decisione di esecutività di decisioni penali di uno Stato estero è pronunciata dal Presidente del Tribunale penale cantonale o dal magistrato dei minorenni (cpv. 1). Contro la decisione è dato ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale per i motivi previsti dalla legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale e dal Codice di procedura penale (cpv. 2).

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E. 1.3 Nella fattispecie, la decisione d'exequatur è stata pronunciata dalla Sezione esecuzione pene e misure, la quale, basandosi sull'art. 7 della legge sull'ese- cuzione delle pene e delle misure per gli adulti del Cantone Ticino (RL 4.2.2.1), ha indicato la Camera dei ricorsi penali quale autorità di ricorso. Alla luce di quanto esposto al considerando precedente, è certo giustificato dubitare che l'iter scelto dall'UFG e dalla Sezione esecuzione pene e misure sia conforme all’art. 18 LAAIMP. Ciò non toglie che anche se si fosse optato per la procedura definita in detta disposizione, questo Tribunale non potrebbe in ogni caso sindacare la decisione cantonale d’exequatur, visto che l’art. 106 cpv. 3 AIMP rappresenta una chiara eccezione rispetto alla regola generale dell’art. 25 cpv. 1 AIMP. Mantenendo questa eccezione (v. già CURT MARKEES, Internationale Rechtshilfe in Strafsachen, Das Bundesgesetz vom

20. März 1981 [IRSG], Fünfter Teil: Vollstreckung von Strafentscheiden, in FJS/SJK n. 425a, pag. 16 e segg., in particolare pag. 18) il legislatore federale ha rinunciato ad estendere alla materia dell'exequatur l'obiettivo della revisio- ne del 2005/2007 d'istaurare un'unica autorità ricorsuale federale di prima istanza nel campo dell’assistenza internazionale in materia penale (v. Mes- saggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 pag. 3971 e seg.; ROBERT ZIMMERMANN, La co- opération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, pag. 254 n. 267); tuttavia così facendo non risulta che abbia voluto limitare le facoltà d'intervento dell'UFG in quanto autorità di vigilanza, tanto più che nel caso concreto sarebbe opportuna un'interpretazione uniforme a livello federale delle pertinenti norme applicabili, non da ultimo alla luce del cosiddetto princi- pio di favore (v. DTF 125 II 569 consid. 10a; 123 II 134 consid. 1; 122 II 485 consid. 3b, 140 consid. 2; 120 Ib 189 consid. 2b). Inoltre trattandosi di assi- stenza all'Italia si giustifica a maggior ragione una possibilità di intervento da parte dell'UFG in considerazione dell'art. XXX dell'Accordo del 10 settembre 1998 tra la Svizzera e l’Italia che completa la Convenzione europea di assi- stenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l’applicazione (RS 0.351.945.41), mediante il quale viene definito il ruolo delle autorità centrali per risolvere eventuali problemi o esemplificare procedure (v. in part. paragrafo 1). Vista l'incompetenza giurisdizionale di questo Tribu- nale la questione non può tuttavia essere approfondita. Spetterà eventualmen- te al Tribunale federale, cui il dossier viene contestualmente trasmesso, valu- tare se considerare il presente ricorso, vista anche la recente DTF 135 IV 212, come un ricorso in materia penale giusta l’art. 78 cpv. 2 lett. b LTF, rispettiva- mente se, considerata la particolare materia, sussista legittimazione a ricorre- re dell’UFG giusta l’art. 81 cpv. 3 LTF (v. anche Messaggio concernente la re- visione totale dell'organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 pag. 3875; HANSJÖRG SEILER, Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 10 ad art. 81 e n. 40 e segg. ad art. 89 LTF; PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 52 e seg. ad art. 81 LTF).

- 5 -

E. 1.4 Visto quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il fascicolo vie- ne trasmesso al Tribunale federale perché possa valutare una sua eventuale competenza.

E. 2 Non si prelevano spese (v. art. 63 cpv. 2 PA). Secondo l'art. 64 cpv. 1 PA, ri- chiamato l'art. 30 lett. b LTPF, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. In as- senza di una nota delle spese, queste sono fissate secondo libero apprezza- mento (v. art. 3 cpv. 2 del Regolamento sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale [RS 173.711.31] applicabile in virtù dell'art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF e della giurisprudenza; v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.6 del 22 febbraio 2007, consid. 5, e RR.2008.147 dell'8 lu- glio 2008, consid. 8). Tale regola va applicata anche al qui opponente, A., in quanto parte (v. art. 6 PA) vincente (v. MARCEL MAILLARD, in B. Waldmann/P. Weissenberger [ed.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, n. 14 ad art. 64 PA). In concreto, l'indennità è fissata a fr. 1'500.- (IVA inclusa), importo a carico del- l'UFG in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA. Non si assegnano altre indennità (v. MAILLARD, op. cit., n. 14 ad art. 64 PA; MICHAEL BEUSCH, in C. Auer/M. Müller/B. Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/San Gallo 2008, n. 10 ad art. 64 PA).

- 6 -

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese.
  3. L'Ufficio federale di giustizia verserà a A. un importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili. Non vengono assegnate altre indennità.
  4. Il fascicolo viene trasmesso al Tribunale federale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 10 giugno 2010 II Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ASSISTENZA GIUDIZIARIA,

Ricorrente

contro

1. CAMERA DEI RICORSI PENALI DEL TRIBUNALE

D'APPELLO DEL CANTONE TICINO,

2. A., rappresentato dall'avv. Davide Corti

Controparti

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Esecuzione di una sentenza estera in Svizzera (art. 94 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: RR.2010.90

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Fatti: A. A. è stato condannato in Italia, tra il 2001 ed il 2003, sulla base di tre sen- tenze divenute definitive, ad una pena complessiva di dieci anni e due mesi di reclusione, ridotti poi a sette anni e due mesi in applicazione di un indulto intervenuto il 12 dicembre 2006, per diversi reati patrimoniali commessi nel- la prima metà degli anni novanta.

B. Il 25 settembre 2004 Interpol Roma ha chiesto alle competenti autorità svizzere l'arresto provvisorio in vista d'estradizione di A. per l'espiazione delle summenzionate condanne.

C. Il 7 ottobre 2004 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha informato le autorità italiane che, disponendo il predetto della doppia nazionalità, ita- liana e svizzera, l'estradizione non era possibile, ma che esse avrebbero potuto inoltrare alla Svizzera una formale richiesta di perseguimento penale in via sostitutiva o d'esecuzione della pena residua da scontare.

D. Con nota del 4 dicembre 2004, l'Ambasciata d'Italia a Berna ha trasmesso all'UFG una richiesta di perseguimento penale nei confronti di A. In data 30 marzo 2009 il Ministero della Giustizia italiano ha modificato la sua ri- chiesta di assistenza postulando questa volta l'esecuzione in Svizzera del residuo di pena da scontare.

E. In data 3 aprile 2009 l'UFG ha trasmesso alla Sezione esecuzione delle pe- ne e delle misure del Cantone Ticino (in seguito: Sezione esecuzione pene e misure) la summenzionata domanda d'esecuzione.

F. Con decisione del 17 agosto 2009 la Sezione esecuzione pene e misure ha ordinato l'esecuzione in Svizzera della pena privativa della libertà, pari a sette anni e due mesi, inflitta in Italia a A., precisando che contro tale deci- sione era dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello a Lugano (in seguito: Camera dei ricorsi penali) entro 10 giorni dalla notifi- cazione.

G. Contro tale decisione è insorto A. con ricorso del 27 agosto 2009, chieden- done l'annullamento, gravame accolto dalla Camera dei ricorsi penali il 24 marzo 2010.

- 3 -

H. Il 23 aprile 2010 l'UFG ha interposto ricorso contro la decisione del 24 mar- zo 2010 dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federa- le postulandone l'annullamento, con rinvio della causa all'autorità cantonale competente per nuova decisione.

I. Con scritto del 27 aprile 2010 A. ha postulato la reiezione del gravame. Con osservazioni del 5 maggio 2010 la Camera dei ricorsi penali ha in so- stanza confermato la propria decisione, contestando sia la competenza del- la presente autorità che la legittimazione ricorsuale dell'UFG.

L. Nella sua replica del 27 maggio 2010, l'UFG ha ribadito le conclusioni espresse in sede ricorsuale. Con scritto del 1° giugno 2010 la Camera dei ricorsi penali ha rinunciato a duplicare.

Diritto: 1.

1.1 Il Tribunale penale federale esamina d’ufficio e con pieno potere d’esame la sua competenza, nonché l’ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; TPF 2008 7 consid. 1.2 e rinvii).

1.2 Secondo l'art. 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), salvo che la legge di- sponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 [LTPF; RS 173.71]). Per quanto concerne l'esecuzione di decisioni penali estere da parte della Svizzera (v. art. 94 e segg. AIMP), l'art. 106 cpv. 3 AIMP prevede che la deci- sione d'exequatur è emessa in forma di sentenza motivata (prima frase). Il di- ritto cantonale prevede un rimedio giuridico (seconda frase). Giusta l'art. 18 della legge di applicazione della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del Cantone Ticino (LAAIMP/TI; RL 3.3.3.2), la decisione di esecutività di decisioni penali di uno Stato estero è pronunciata dal Presidente del Tribunale penale cantonale o dal magistrato dei minorenni (cpv. 1). Contro la decisione è dato ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale per i motivi previsti dalla legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale e dal Codice di procedura penale (cpv. 2).

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1.3 Nella fattispecie, la decisione d'exequatur è stata pronunciata dalla Sezione esecuzione pene e misure, la quale, basandosi sull'art. 7 della legge sull'ese- cuzione delle pene e delle misure per gli adulti del Cantone Ticino (RL 4.2.2.1), ha indicato la Camera dei ricorsi penali quale autorità di ricorso. Alla luce di quanto esposto al considerando precedente, è certo giustificato dubitare che l'iter scelto dall'UFG e dalla Sezione esecuzione pene e misure sia conforme all’art. 18 LAAIMP. Ciò non toglie che anche se si fosse optato per la procedura definita in detta disposizione, questo Tribunale non potrebbe in ogni caso sindacare la decisione cantonale d’exequatur, visto che l’art. 106 cpv. 3 AIMP rappresenta una chiara eccezione rispetto alla regola generale dell’art. 25 cpv. 1 AIMP. Mantenendo questa eccezione (v. già CURT MARKEES, Internationale Rechtshilfe in Strafsachen, Das Bundesgesetz vom

20. März 1981 [IRSG], Fünfter Teil: Vollstreckung von Strafentscheiden, in FJS/SJK n. 425a, pag. 16 e segg., in particolare pag. 18) il legislatore federale ha rinunciato ad estendere alla materia dell'exequatur l'obiettivo della revisio- ne del 2005/2007 d'istaurare un'unica autorità ricorsuale federale di prima istanza nel campo dell’assistenza internazionale in materia penale (v. Mes- saggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 pag. 3971 e seg.; ROBERT ZIMMERMANN, La co- opération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, pag. 254 n. 267); tuttavia così facendo non risulta che abbia voluto limitare le facoltà d'intervento dell'UFG in quanto autorità di vigilanza, tanto più che nel caso concreto sarebbe opportuna un'interpretazione uniforme a livello federale delle pertinenti norme applicabili, non da ultimo alla luce del cosiddetto princi- pio di favore (v. DTF 125 II 569 consid. 10a; 123 II 134 consid. 1; 122 II 485 consid. 3b, 140 consid. 2; 120 Ib 189 consid. 2b). Inoltre trattandosi di assi- stenza all'Italia si giustifica a maggior ragione una possibilità di intervento da parte dell'UFG in considerazione dell'art. XXX dell'Accordo del 10 settembre 1998 tra la Svizzera e l’Italia che completa la Convenzione europea di assi- stenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l’applicazione (RS 0.351.945.41), mediante il quale viene definito il ruolo delle autorità centrali per risolvere eventuali problemi o esemplificare procedure (v. in part. paragrafo 1). Vista l'incompetenza giurisdizionale di questo Tribu- nale la questione non può tuttavia essere approfondita. Spetterà eventualmen- te al Tribunale federale, cui il dossier viene contestualmente trasmesso, valu- tare se considerare il presente ricorso, vista anche la recente DTF 135 IV 212, come un ricorso in materia penale giusta l’art. 78 cpv. 2 lett. b LTF, rispettiva- mente se, considerata la particolare materia, sussista legittimazione a ricorre- re dell’UFG giusta l’art. 81 cpv. 3 LTF (v. anche Messaggio concernente la re- visione totale dell'organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 pag. 3875; HANSJÖRG SEILER, Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 10 ad art. 81 e n. 40 e segg. ad art. 89 LTF; PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 52 e seg. ad art. 81 LTF).

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1.4 Visto quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il fascicolo vie- ne trasmesso al Tribunale federale perché possa valutare una sua eventuale competenza.

2. Non si prelevano spese (v. art. 63 cpv. 2 PA). Secondo l'art. 64 cpv. 1 PA, ri- chiamato l'art. 30 lett. b LTPF, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. In as- senza di una nota delle spese, queste sono fissate secondo libero apprezza- mento (v. art. 3 cpv. 2 del Regolamento sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale [RS 173.711.31] applicabile in virtù dell'art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF e della giurisprudenza; v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.6 del 22 febbraio 2007, consid. 5, e RR.2008.147 dell'8 lu- glio 2008, consid. 8). Tale regola va applicata anche al qui opponente, A., in quanto parte (v. art. 6 PA) vincente (v. MARCEL MAILLARD, in B. Waldmann/P. Weissenberger [ed.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, n. 14 ad art. 64 PA). In concreto, l'indennità è fissata a fr. 1'500.- (IVA inclusa), importo a carico del- l'UFG in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA. Non si assegnano altre indennità (v. MAILLARD, op. cit., n. 14 ad art. 64 PA; MICHAEL BEUSCH, in C. Auer/M. Müller/B. Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/San Gallo 2008, n. 10 ad art. 64 PA).

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese. 3. L'Ufficio federale di giustizia verserà a A. un importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili. Non vengono assegnate altre indennità. 4. Il fascicolo viene trasmesso al Tribunale federale.

Bellinzona, 11 giugno 2010

In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Ufficio federale di giustizia - Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino - Avv. Davide Corti

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).