Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP): causa penale e procedimento di prevenzione patrimoniale; confiscabilità dei beni sequestrati; allegazioni tardive.
Sachverhalt
A. Il 19 aprile 2001 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione misure di prevenzione, ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudi- ziaria nell’ambito di un procedimento per l'applicazione di misure di preven- zione antimafia avviato nei confronti di C., persona indiziata di appartenere ad associazioni di tipo mafioso (v. art. 1 e 2 Legge n. 575/1965), in particola- re alla cosca denominata "clan G.", svolgendo in via sistematica, nella regio- ne Campania, tra il 1988 ed almeno il 1995, attività di riciclaggio e finanzia- mento nell'interesse di svariate organizzazioni camorristiche. Con la sua domanda di assistenza l'autorità rogante ha postulato il sequestro di due conti aperti presso la banca D., filiale di Lugano, entrambi intestati a A. e B., ossia: conto n. 1 denominato "E" e conto n. 2 denominato "F". Motivo di tale richiesta era la necessità di sottrarre alla disponibilità di C., anche attraverso le figlie A. e B., beni che sarebbero di illecita provenienza e che avrebbero potuto essere utilizzati per compiere gravi reati.
B. Mediante decisione del 31 maggio 2001, il Ministero pubblico del Cantone Ticino è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando il sequestro dei suddetti conti.
C. Con ricorso dell'11 giugno 2001 C., A. e B. hanno impugnato la decisione di cui sopra davanti alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, postulandone l'annullamento, gravame che la medesima au- torità, in data 16 gennaio 2003, ha respinto nella misura della sua ammissibi- lità.
D. Il 30 ottobre 2001 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione misure di prevenzione, ha emesso un decreto avente per oggetto l'applicazione nei confronti di C. della misura di prevenzione della confisca di numerosi beni, tra cui i conti bancari oggetto della rogatoria di cui sopra. Contestato da C., tale decreto è stato confermato, in data 26 maggio 2005, dalla Corte di Ap- pello di Napoli, Ottava sezione penale, divenendo irrevocabile il 23 gennaio 2007.
E. Il 14 febbraio 2008 C., A. e B. hanno presentato un'istanza di revoca del se- questro pronunciato il 31 maggio 2001 al Ministero pubblico ticinese, il quale, constatata la conclusione, senza rinvio a giudizio, di tutti i procedimenti pe- nali a suo tempo avviati contro i predetti in Italia, nonché la conseguente chiusura, con decisione di non luogo a procedere, dell'inchiesta svizzera per
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riciclaggio, ha chiesto all'autorità rogante, con scritto del 9 febbraio 2009, de- lucidazioni sullo stato del procedimento per l'applicazione di misure di pre- venzione antimafia a carico di C. in Italia.
F. Il 23 aprile 2009 il Ministero della giustizia italiano ha trasmesso all'autorità ticinese il decreto del 30 ottobre 2001 di cui sopra (v. lett. D), chiedendone l'esecuzione.
G. Con decisione di chiusura del 17 agosto 2010 l'autorità d'esecuzione ha ac- colto la suddetta richiesta di assistenza, ordinando la trasmissione al Tribu- nale di Santa Maria Capua Vetere dei valori depositati sulle relazioni banca- rie “E” e “F”, riservato un eventuale accordo di ripartizione giusta la legge fe- derale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati del 19 marzo 2004 (LRVC; RS 312.4).
H. Il 17 settembre 2010 A. e B. hanno interposto ricorso contro la suddetta de- cisione dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postulando l'annullamento della decisione impugnata nonché il dissequestro dei loro conti.
A conclusione delle loro osservazioni del 13 e 15 ottobre 2010 il Ministero pubblico ticinese risp. l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) hanno postulato la reiezione del gravame, la seconda autorità nella misura della sua ammissibilità.
I. Con memoriale di replica del 9 novembre 2010 le ricorrenti si sono riconfer- mate nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea
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di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigo- re il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo che completa e agevola l'applicazione della CEAG del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scam- bio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero) nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilie- vo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il se- questro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il preva- lente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamen- te o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si ap- plicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo italo- svizzero; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fonda- mentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di chiusu- ra dell'autorità cantonale d'esecuzione (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP). La le- gittimazione di A. e B., titolari dei conti oggetto della criticata misura d'assi- stenza, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. Le ricorrenti sostengono che, non essendo riferita ad una causa penale ai sensi dell'art. 1 cpv. 3 AIMP, la rogatoria italiana è inammissibile. Richia- mando la giurisprudenza del Tribunale federale, esse ritengono che la con- cessione dell'assistenza debba dipendere dall'esistenza all'estero di un'in- chiesta suscettibile di sfociare nel rinvio a giudizio delle persone oggetto del procedimento. Orbene, nella fattispecie il procedimento di prevenzione pa- trimoniale pendente in Italia non sarebbe destinato a raccogliere elementi uti- li per organizzare e/o ottenere il perseguimento penale delle ricorrenti, ma avrebbe come unico scopo quello di ottenere la confisca di beni.
2.1 La cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale può essere concessa, per definizione, soltanto per il perseguimento di reati penali la cui repressione compete alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente (art. 1 cpv. 3 AIMP; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale
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en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 559). In altre parole, è necessa- rio che una procedura penale sia aperta nello Stato richiedente (DTF 132 II 178 consid. 2.2 e giurisprudenza citata). Ciò non implica necessariamente un'imputazione o una messa in stato d'accusa formale; un'inchiesta prelimi- nare è sufficiente, a condizione che possa sfociare in un rinvio degli accusati davanti ad un tribunale competente per reprimere le infrazioni per le quali l'assistenza è richiesta (DTF 123 II 161 consid. 3a; 118 Ib 457 consid. 4b; 116 Ib 452 consid. 3a e giurisprudenza citata). La Svizzera ha accordato la propria assistenza per delle inchieste condotte da autorità amministrative, nella misura in cui l'attività di quest'ultime costituiva la fase preliminare di una procedura che prevedeva in seguito l'intervento delle autorità giudiziarie competenti per procedere ad una messa in stato d'accusa (DTF 109 Ib 50 consid. 3) ed il rinvio a giudizio davanti ad un giudice penale (DTF 121 II 153). L'assistenza è ugualmente accordata per delle procedure preliminari, allorquando lo Stato richiedente dichiara immediatamente e chiaramente di avere la volontà di aprire una procedura penale (DTF 113 Ib 257 consid. 5). La Svizzera può anche trasmettere informazioni utili per delle procedure col- legate al procedimento penale, ad esempio per una procedura civile destina- ta ad indennizzare la vittima di un reato (DTF 122 II 134 consid. 7), per u- n'inchiesta condotta da una commissione parlamentare (DTF 126 II 316 con- sid. 4) oppure per una procedura amministrativa destinata à risolvere una questione pregiudiziale decisiva per il processo penale (DTF 128 II 305). Si tratta in questo caso di un'eccezione alla regola della specialità, sottostante all'approvazione dell'UFG (v. art. 67 cpv. 2 AIMP), che necessita di un rap- porto di connessione con la procedura penale. Questo tipo di assistenza è detta "secondaria", in quanto presuppone sempre l'esistenza di un'assisten- za "primaria" – strettamente penale – per la quale le informazioni sono state trasmesse. Per contro, le richieste di assistenza in materia penale volte ad ottenere informazioni utili unicamente per procedure strettamente ammini- strative o civili sono abusive (DTF 113 Ib 257 consid. 5; cfr. anche DTF 122 II 134 consid. 7b).
2.2 La questione di sapere se la procedura estera ha un carattere penale ai sen- si degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP deve essere risolta secondo le concezioni di diritto svizzero. In questo ambito, la denominazione della procedura estera non risulta determinante (DTF 132 II 178 consid. 3). Il procedimento di pre- venzione patrimoniale italiano trova la sua base normativa nella legge 27 di- cembre 1956, n. 1423 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1956, n. 327), testo completato dapprima con il decreto legge 6 settembre 1982, n. 629 - con cui sono stati introdotti gli art. 2 bis e 2 ter della legge
n. 575 del 1965 – e poi, in via definitiva, con la legge Rognoni La Torre del 13 settembre 1982, n. 646 (A. BALSAMO/V. CONTRAFATTO/G. NICASTRO, Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata, Milano 2010, pag. 34 e segg.; L. FILIPPI/M. F. CORTESI, Novità sulle misure di prevenzione, Torino
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2009, pag. 246 e segg.). Esso si applica a tre categorie di persone (v. A. BALSAMO/V. CONTRAFATTO/G. NICASTRO, op. cit., pag. 60 e segg.): ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate all'art. 1 della legge n. 575 del 1965 (associazioni di tipo mafioso) e a quelle dedite al traffico di sostan- ze stupefacenti; a coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi (v. art. 1, numero 1, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423); a coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose (v. art. 1, numero 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423). Sul punto specifico, la legge fa riferimento ad indagini sul patrimonio di persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose ed affini, così da far ritenere che l'accertamento di tale qualifica è preliminare agli accertamenti patrimoniali, anche se essi possono di regola apportare ulteriori indizi circa l'appartenenza del soggetto ad associazioni criminali di tipo mafioso (v. C. MACRÌ/V. MACRÌ, La legge antimafia, Napoli 1983, pag. 99). Tra i soggetti partecipi alle associazioni criminali e quelli "semplicemente" indiziati di appartenenza, la differenza sostanziale deriva dal quantum probatorio, nel secondo caso evidentemente molto più basso. La Suprema Corte italiana, al riguardo, ha affermato che "ai fini dell'applica- zione delle misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965,
n. 575, non occorre la prova dell'appartenenza del soggetto ad associazioni mafiose. È infatti sufficiente – in base al disposto dell'art. 1 della stessa leg- ge – la sussistenza di semplici indizi di tale appartenenza. Gli indizi possono essere costituiti dai precedenti penali e giudiziari, dal tenore di vita, dal tipo di amicizia e, in generale, dalle informazioni fornite dagli organi di polizia sul- la base degli accertamenti esperiti, che non risultano contraddetti o smentiti dagli elementi di convincimento forniti dal proposto" (Cassazione penale, Sezione I, Sentenza n. 1056 del 13 luglio 1982). La medesima autorità ha aggiunto che "la legge, invero, non consente di dare rilievo a meri sospetti ma richiede la sussistenza di veri e propri indizi cioè di quella categoria di elementi di prova che sono ricavati, mediante un procedimento logico – in- duttivo, da circostanze, fatti e comportamenti specifici e concreti che, come tali, sono suscettibili di analisi critica contestazione e dimostrazione" (Cassa- zione penale, Sezione I, Sentenza n. 106 del 7 marzo 1985). Gli accerta- menti patrimoniali si estendono nei confronti "del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio abbiano convissuto con i soggetti indicati nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi, od associa- zioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultino poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente (v. art. 2 bis, terzo comma, della legge
n. 575 del 1965). In questo modo, sono poste le basi giuridiche, affinché le misure di prevenzione possano colpire l'intero patrimonio comunque ricon- ducibile – anche per interposta persona – al soggetto indiziato. Il procedi- mento di prevenzione patrimoniale non è diretto contro l'autore di un'infrazio- ne, bensì contro un bene di pertinenza di una persona indiziata di appartene-
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re ad un'organizzazione criminale. Si tratta di un'azione in rem, indipendente da qualsiasi perseguimento dell'autore. La procedura italiana prevede ugualmente la confisca penale, la quale però necessita di un procedimento penale e di una condanna dell'autore dell'infrazione (v. in particolare art. 240 e 416-bis, settimo comma, CP italiano; v. anche v. A. BALSAMO/V. CONTRAFATTO/G. NICASTRO, op. cit., pag. 11 e segg.).
2.3 La Corte europea dei diritti dell'uomo ha già avuto modo di confermare la le- gittimità, sia del procedimento di prevenzione patrimoniale (v. sentenze M. contro Italia del 15 aprile 1991, n. 12386/86; Raimondo contro Italia del 22 febbraio 1994, n. 12954/87; Arcuri e altri contro Italia del 5 luglio 2001,
n. 54024/99) che delle rigorose forme di confisca previste dalla normativa del Regno Unito, in particolare quelle di cui al "Drug Trafficking Act (DTA)" del 1994, successivamente confluite nel "Proceeds of Crime Act" del 2002 (v. sentenze Phillips contro Regno Unito del 5 luglio 2001, n. 41087/98; Butler contro Regno Unito del 27 giugno 2001 n. 41661/98; Webb contro Regno Unito del 10 febbraio 2004, n. 56054/00). La Corte ha affermato che la confi- sca di prevenzione italiana limita certamente il diritto di proprietà di cui al primo comma dell’articolo 1 del Protocollo (n. 1) addizionale alla Convenzio- ne. Secondo la CEDU si tratta tuttavia di un’interferenza legittima, in quanto, come richiesto dal secondo comma dell’articolo, è sancita da una legge per salvaguardare un interesse generale, ossia “to prevent the illicit use, in a way dangerous to society, of possessions whose lawful origin has not been esta- blished”, ed è proporzionata all’interesse perseguito dalla misura, che rientra in una politica penale volta a contrastare l’enorme potere economico di orga- nizzazioni che rappresentano una seria minaccia per lo Stato. La Corte ha pure rilevato che l’interesse generale viene attuato nel rispetto del diritto ad un equo processo. Non si prevede infatti alcuna inversione dell’onere della prova: è comunque il pubblico ministero a dover fornire gli indizi a sostegno della presunzione circa l’origine illecita dei beni, mentre l’imputato ha la pos- sibilità di dimostrare che essi derivano da fonti legittime di reddito. Inoltre, a tutela del diritto di difesa, il procedimento per l’applicazione della misura ga- rantisce il contraddittorio e tre gradi successivi di giudizio. Da tutte le senten- ze della Corte europea dei diritti dell'uomo emerge in modo concordante, a giustificazione di forme di confisca così severe, l’esistenza di un interesse pubblico prevalente rispetto al diritto di proprietà, volto ad impedire che il go- dimento di proventi illeciti da parte di alcuni individui arrechi serio danno all’intera collettività, considerata la pericolosità e pervasività delle organizza- zioni criminali (v. BARBARA VETTORI, La confisca dei proventi illeciti in Europa tra efficacia e rispetto dei diritti umani, in Nadja Capus/Jean-Luc Bacher (cu- ratori), Strafjustiz zwischen Anspruch und Wirklichkeit – Le système de justi- ce pénal; ambitions et résultats, Berna 2010, pag. 107 e segg.).
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2.4 In diritto svizzero, la confisca fa parte delle "altre misure" previste agli art. 66 e segg. CP. Secondo l'art. 70 cpv. 1 CP, il giudice ordina la confisca dei va- lori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano es- sere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. Come per la confisca di oggetti pericolosi (art. 69 CP), la confisca di valori patrimoniali è possibile senza che una persona determinata sia punibile, os- sia quando l'autore dell'infrazione non può essere identificato, è deceduto, ri- sulta irresponsabile o non può essere perseguito in Svizzera per altre ragio- ni, ad esempio perché scappato all'estero e non può essere estradato (DTF 128 IV 145 consid. 2c). In tutti i casi, la confisca presuppone che siano dati tutti gli elementi oggetti e soggettivi costitutivi del reato – anche se la colpe- volezza dell'autore non è esaminata – e un legame tra questa e gli oggetti da confiscare. La confisca non costituisce una sanzione in personam, bensì una misura in rem. Essa ha ugualmente un carattere repressivo, in quanto tende ad impedire all'autore di beneficiare del prodotto dell'infrazione (MADELEINE VOUILLOZ, La confiscation en droit pénal – art. 58 ss CP, AJP/PJA 12/2001 pag. 1388). Nel caso previsto all'art. 72 CP (confisca di valori patrimoniali di una organizzazione criminale) la confisca ha ugualmente uno scopo preven- tivo (DTF 131 II 169 consid. 9). La procedura di confisca può essere condot- ta in maniera accessoria, nel quadro di un procedimento penale aperto in Svizzera; essa fa allora parte della sentenza penale. Quando nessuna pro- cedura penale è aperta (ad esempio in caso di assenza di una denuncia, per le infrazioni perseguita su denuncia [DTF 129 IV 305] o in caso di rinuncia al perseguimento penale per motivi d'opportunità) o quando essa non sfocia in una sentenza, una procedura indipendente può essere aperta dall'autorità del luogo dove si trova l'oggetto da confiscare. In definitiva, le misure di con- fisca, sia in diritto svizzero che italiano, costituiscono uno strumento di lotta alla criminalità teso a contrastare l'illecito profitto, affinché il crimine non pa- ghi. Si tratta in entrambi i casi di procedure di carattere reale, nel quadro del- le quali la colpevolezza dell'autore dell'infrazione non viene esaminata (cfr. DTF 132 II 178 consid. 4.1).
2.5 Chinatosi sulla procedura statunitense della confisca civile del prodotto del reato, il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che la Svizzera ha tenuto conto delle concezioni particolari di diritto anglosassone ratificando la CRic (DTF 132 II 178 consid. 4.2). Nel loro rapporto esplicativo, gli esperti spiegano di aver tenuto conto delle differenze considerevoli per quanto con- cerne i diversi tipi di procedure seguite per la presa di decisioni di confisca, in particolare le procedure indipendenti da un'accusa e le procedure in rem. Essi rilevano che uno strumento efficace di cooperazione deve tenere conto di tali differenze tra le varie legislazioni interne. A proposito dell'art. 13 CRic, il rapporto rileva che ogni procedura che può sfociare in una decisione di confisca, indipendentemente dai suoi legami con delle procedure penali o da
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regole di procedura applicabili, può soddisfare le esigenze poste, a condizio- ne ch'essa sia condotta da autorità giudiziarie e che abbia un carattere pena- le. In altre parole, essa deve riguardare gli strumenti di un'infrazione penale o i suoi prodotti. Queste procedure (che inglobano ad esempio le procedure dette in rem) sono denominate nel testo della convenzione "procedure a scopo di confisca". Anche se lo Stato richiedente non ha ratificato la CRic, questa permette d'interpretare in maniera estensiva la nozione di procedura che può sfociare nella confisca. L'art. 2 cpv. 2 LRVC prevede d'altronde che "la presente legge si applica anche in caso di assistenza internazionale in materia penale per quanto concerne la ripartizione tra la Svizzera e gli Stati esteri dei valori patrimoniali confiscati in virtù del diritto svizzero o che sono oggetto di una misura di confisca o di una misura analoga in virtù del diritto estero". Quest'ultima nozione comprende le differenti forme di confisca di va- lori provento di reato previste dal diritto estero (DTF 132 II 178 consid. 4.2). La procedura di prevenzione patrimoniale italiana presenta una similitudine sufficiente con le procedure di confisca previste o riconosciute dal diritto svizzero. Essa presuppone, da una parte, l'esistenza di un'infrazione penale e, dall'altra, un legame tra questa infrazione e gli oggetti e valori da confisca- re. Essa può quindi essere assimilata ad una "causa penale" ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP.
2.6 È infine necessario che nello Stato richiedente vi sia una competenza re- pressiva, quand'anche le autorità non intendano esercitarla. L'assistenza giudiziaria internazione in materia penale può essere accordata unicamente ad uno Stato in grado di perseguire i comportamenti costitutivi di reato (DTF 126 II 212 consid. 6b; ZIMMERMANN, op. cit., n. 564). Dovendo essere analiz- zata alla luce del diritto interno dello Stato richiedente, la competenza delle autorità repressive di tale Stato è in generale presunta, tranne nell'ipotesi, non realizzata nella fattispecie, d'incompetenza manifesta (DTF 116 Ib 89 consid. 2c/aa). Il decreto di confisca del 30 ottobre 2001 emesso dal Tribu- nale di Santa Maria Capua Vetere evidenzia la sussistenza di indizi sufficien- ti a ritenere C. appartenente al sodalizio camorristico (v. atto 15 MPTI, pag. 10 e segg., in particolare pag. 14-15). L'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso è punita in Italia sulla base dell'art. 416-bis CP italiano, disposizione che va messa in relazione con l'art. 1 della legge n. 575 del 1965, secondo il quale "la presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associa- zioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque local- mente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corri- spondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso". C., padre delle ricorren- ti, è cittadino italiano e vive in Italia, Paese in cui è pure radicata l'associa- zione criminale di cui egli è indiziato di fare parte, ossia la camorra. Visto quanto precede, non vi sono dubbi circa la competenza repressiva delle au- torità penali italiane.
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2.7 In definitiva, assodato il carattere penale del procedimento di prevenzione patrimoniale nonché la competenza repressiva delle autorità giudiziarie ita- liane, la censura delle ricorrenti va respinta.
3. Le insorgenti affermano che non costituendo i fondi oggetto della decisione impugnata provento di reato, la consegna a scopo di confisca non può aver luogo.
3.1 Nel suo Messaggio del 30 giugno 1993 concernente la modifica del Codice penale che ha condotto all'introduzione della cifra 3 dell'art. 59 vCP (FF 1993 III pag. 193 e segg.), norma oggi prevista all'art. 72 CP, il Consiglio federale ha sottolineato che tale nuova disposizione ha come scopo di derogare alla regola, applicabile sia in diritto interno che in quello dell'assistenza giudizia- ria, secondo la quale un valore può essere confiscato soltanto se è possibile identificare il reato dal quale proviene. Per quanto concerne l'organizzazione criminale, la confisca si estende a tutti i valori di cui essa ha facoltà di dispor- re. Questo si spiega con il fatto che, se gli averi in questione dipendono da un'organizzazione criminale, ciò vuol dire che essi provengono con ogni pro- babilità anche da un'attività criminale (FF 1993 III pag. 226). Il Consiglio fe- derale ha giustificato l'adozione di una regola specifica in questo ambito, se- gnatamente a causa del bisogno di facilitare l'assistenza giudiziaria e l'ese- cuzione di confische estere riguardanti valori patrimoniali portati in Svizzera da organizzazioni criminali (v. ibidem, pag. 227). Ne consegue – anche se il Messaggio non lo dice – che l'art. 59 n. 3 seconda frase vCP (oggi l'art. 72 seconda frase CP) si applica anche nel campo dell'assistenza giudiziaria (DTF 131 II 169 consid. 9.1 pag. 183). I fondi che dipendono da un'organiz- zazione criminale sono presunti di origine delittuosa a meno che i detentori dimostrino il contrario (v. anche DTF 136 IV 4 consid. 5). Non dovesse esse- re dimostrata l'origine lecita degli stessi, la consegna è ordinata in applica- zione dell'art. 74a cpv. 3 AIMP, senza ulteriore esame della provenienza dei fondi reclamati (DTF 131 II 169 consid. 9.1 pag. 184).
3.2 Nella fattispecie, le autorità italiane ritengono C. indiziato di appartenere ad un'organizzazione criminale in Italia, ciò che ha portato, in assenza della prova della loro lecita provenienza (v. art. 2-ter, terzo comma, della legge n. 575 del 1965), al sequestro di svariati beni di sua pertinenza. Essendo i valo- ri patrimoniali depositati sui conti “F” e “E” - nonostante il loro formale trasfe- rimento alle figlie qui ricorrenti, ma come semplici prestanome (v. atto 16, pag. 15, MPTI) - riconducibili a C., nulla osta alla consegna di detti valori al- l'autorità rogante. Anche tale censura va dunque respinta.
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E. 4 Le ricorrenti sostengono infine che, essendo una domanda di revoca del de- creto del 30 ottobre 2001 pendente davanti al Tribunale di Santa Maria Ca- pua Vetere, tale decisione di confisca non sarebbe ancora definitiva, ciò che osterebbe alla trasmissione dei valori oggetto della rogatoria.
E. 4.1 Secondo l'art. 74a cpv. 3 AIMP la consegna di beni a scopo di confisca può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione pas- sata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente. L'art. 18 n. 4 lett. e CRic prevede che "la cooperazione ai sensi della sezione 4 del presente ca- pitolo può inoltre essere rifiutata se la confisca non è eseguibile nella Parte richiedente, o è ancora soggetta a rimedi ordinari di diritto".
E. 4.2 In concreto, premesso che il Ministero della giustizia italiano, nella sua ri- chiesta alle autorità svizzere di esecuzione del decreto di confisca del 30 ot- tobre 2001, ha dichiarato che quest'ultima decisione è divenuta irrevocabile con effetto al 23 gennaio 2007 (v. atto 26 MPTI), si rileva che la domanda di revoca presentata dalle ricorrenti in data 3 giugno 2008 alle autorità italiane è basata sull'art. 7 della legge n. 1423 del 1956 (v. act. 1.5) e non sull'art. 4 della stessa legge, disposizione che prevede l'unico rimedio di diritto ordina- rio avverso il provvedimento di prevenzione patrimoniale, ossia l'appello (v. A. BALSAMO/V. CONTRAFATTO/G. NICASTRO, op. cit., pag. 179 e segg.). Costi- tuendo dunque la suddetta domanda un rimedio di diritto straordinario – la Corte di cassazione italiana ha accostato la possibilità offerta dall'art. 7 della legge n. 1423 del 1956 alla revisione del giudicato penale di condanna (v. Cassazione penale, Sezione II, Sentenza n. 25577 del 14 maggio 2009) –, nulla osta all'esecuzione della rogatoria.
E. 5 L'art. 32 PA prevede che, prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le alle- gazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile (cpv. 1). Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive (cpv. 2). Nella fattispe- cie, le ricorrenti hanno inoltrato la loro replica con sette giorni di ritardo: il termine è stato infatti fissato al 2 novembre 2010 e la replica è stata spedita il 9 novembre scorso, nonostante che nell'invito della presente autorità fosse esplicitamente specificato che "allegazioni tardive non verranno di principio prese in considerazione" (v. act. 9). Ritenuto che lo scritto in questione non contiene allegazioni decisive per la risoluzione della presente causa – a tal proposito va rilevato che l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-ter della legge
n. 575 del 1965 pronunciata dalla Corte costituzionale italiana con sentenza dell'8 marzo 2010 (sentenza 93/2010) riguarda la natura non pubblica del procedimento di prevenzione patrimoniale, e non l'istituto in quanto tale (v. act. 10.5) –, esse non meritano particolare disamina. Anche alla luce del principio "iura novit curia" esse andrebbero comunque disattese.
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E. 6 In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soc- combenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento dell’11 feb- braio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA, ed è fissata nella fattispecie a complessivi fr. 8'000.-- a carico delle ricorrenti in solido; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 8'000.-- è posta a carico delle ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo dei costi già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 1° dicembre 2010 II Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
1. A.,
2. B.,
entrambe rappresentate dall'avv. Emanuele Stauffer,
Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: RR.2010.205-206
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Fatti: A. Il 19 aprile 2001 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione misure di prevenzione, ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudi- ziaria nell’ambito di un procedimento per l'applicazione di misure di preven- zione antimafia avviato nei confronti di C., persona indiziata di appartenere ad associazioni di tipo mafioso (v. art. 1 e 2 Legge n. 575/1965), in particola- re alla cosca denominata "clan G.", svolgendo in via sistematica, nella regio- ne Campania, tra il 1988 ed almeno il 1995, attività di riciclaggio e finanzia- mento nell'interesse di svariate organizzazioni camorristiche. Con la sua domanda di assistenza l'autorità rogante ha postulato il sequestro di due conti aperti presso la banca D., filiale di Lugano, entrambi intestati a A. e B., ossia: conto n. 1 denominato "E" e conto n. 2 denominato "F". Motivo di tale richiesta era la necessità di sottrarre alla disponibilità di C., anche attraverso le figlie A. e B., beni che sarebbero di illecita provenienza e che avrebbero potuto essere utilizzati per compiere gravi reati.
B. Mediante decisione del 31 maggio 2001, il Ministero pubblico del Cantone Ticino è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando il sequestro dei suddetti conti.
C. Con ricorso dell'11 giugno 2001 C., A. e B. hanno impugnato la decisione di cui sopra davanti alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, postulandone l'annullamento, gravame che la medesima au- torità, in data 16 gennaio 2003, ha respinto nella misura della sua ammissibi- lità.
D. Il 30 ottobre 2001 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione misure di prevenzione, ha emesso un decreto avente per oggetto l'applicazione nei confronti di C. della misura di prevenzione della confisca di numerosi beni, tra cui i conti bancari oggetto della rogatoria di cui sopra. Contestato da C., tale decreto è stato confermato, in data 26 maggio 2005, dalla Corte di Ap- pello di Napoli, Ottava sezione penale, divenendo irrevocabile il 23 gennaio 2007.
E. Il 14 febbraio 2008 C., A. e B. hanno presentato un'istanza di revoca del se- questro pronunciato il 31 maggio 2001 al Ministero pubblico ticinese, il quale, constatata la conclusione, senza rinvio a giudizio, di tutti i procedimenti pe- nali a suo tempo avviati contro i predetti in Italia, nonché la conseguente chiusura, con decisione di non luogo a procedere, dell'inchiesta svizzera per
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riciclaggio, ha chiesto all'autorità rogante, con scritto del 9 febbraio 2009, de- lucidazioni sullo stato del procedimento per l'applicazione di misure di pre- venzione antimafia a carico di C. in Italia.
F. Il 23 aprile 2009 il Ministero della giustizia italiano ha trasmesso all'autorità ticinese il decreto del 30 ottobre 2001 di cui sopra (v. lett. D), chiedendone l'esecuzione.
G. Con decisione di chiusura del 17 agosto 2010 l'autorità d'esecuzione ha ac- colto la suddetta richiesta di assistenza, ordinando la trasmissione al Tribu- nale di Santa Maria Capua Vetere dei valori depositati sulle relazioni banca- rie “E” e “F”, riservato un eventuale accordo di ripartizione giusta la legge fe- derale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati del 19 marzo 2004 (LRVC; RS 312.4).
H. Il 17 settembre 2010 A. e B. hanno interposto ricorso contro la suddetta de- cisione dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postulando l'annullamento della decisione impugnata nonché il dissequestro dei loro conti.
A conclusione delle loro osservazioni del 13 e 15 ottobre 2010 il Ministero pubblico ticinese risp. l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) hanno postulato la reiezione del gravame, la seconda autorità nella misura della sua ammissibilità.
I. Con memoriale di replica del 9 novembre 2010 le ricorrenti si sono riconfer- mate nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale.
Diritto: 1.
1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del relativo Regolamento (RS 173.710) il primo grado di giurisdizione ricorsuale in materia di assistenza giudiziaria internazionale compete alla II Corte dei reclami penali.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea
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di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigo- re il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo che completa e agevola l'applicazione della CEAG del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scam- bio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero) nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilie- vo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il se- questro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il preva- lente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamen- te o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si ap- plicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo italo- svizzero; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fonda- mentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di chiusu- ra dell'autorità cantonale d'esecuzione (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP). La le- gittimazione di A. e B., titolari dei conti oggetto della criticata misura d'assi- stenza, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. Le ricorrenti sostengono che, non essendo riferita ad una causa penale ai sensi dell'art. 1 cpv. 3 AIMP, la rogatoria italiana è inammissibile. Richia- mando la giurisprudenza del Tribunale federale, esse ritengono che la con- cessione dell'assistenza debba dipendere dall'esistenza all'estero di un'in- chiesta suscettibile di sfociare nel rinvio a giudizio delle persone oggetto del procedimento. Orbene, nella fattispecie il procedimento di prevenzione pa- trimoniale pendente in Italia non sarebbe destinato a raccogliere elementi uti- li per organizzare e/o ottenere il perseguimento penale delle ricorrenti, ma avrebbe come unico scopo quello di ottenere la confisca di beni.
2.1 La cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale può essere concessa, per definizione, soltanto per il perseguimento di reati penali la cui repressione compete alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente (art. 1 cpv. 3 AIMP; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale
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en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 559). In altre parole, è necessa- rio che una procedura penale sia aperta nello Stato richiedente (DTF 132 II 178 consid. 2.2 e giurisprudenza citata). Ciò non implica necessariamente un'imputazione o una messa in stato d'accusa formale; un'inchiesta prelimi- nare è sufficiente, a condizione che possa sfociare in un rinvio degli accusati davanti ad un tribunale competente per reprimere le infrazioni per le quali l'assistenza è richiesta (DTF 123 II 161 consid. 3a; 118 Ib 457 consid. 4b; 116 Ib 452 consid. 3a e giurisprudenza citata). La Svizzera ha accordato la propria assistenza per delle inchieste condotte da autorità amministrative, nella misura in cui l'attività di quest'ultime costituiva la fase preliminare di una procedura che prevedeva in seguito l'intervento delle autorità giudiziarie competenti per procedere ad una messa in stato d'accusa (DTF 109 Ib 50 consid. 3) ed il rinvio a giudizio davanti ad un giudice penale (DTF 121 II 153). L'assistenza è ugualmente accordata per delle procedure preliminari, allorquando lo Stato richiedente dichiara immediatamente e chiaramente di avere la volontà di aprire una procedura penale (DTF 113 Ib 257 consid. 5). La Svizzera può anche trasmettere informazioni utili per delle procedure col- legate al procedimento penale, ad esempio per una procedura civile destina- ta ad indennizzare la vittima di un reato (DTF 122 II 134 consid. 7), per u- n'inchiesta condotta da una commissione parlamentare (DTF 126 II 316 con- sid. 4) oppure per una procedura amministrativa destinata à risolvere una questione pregiudiziale decisiva per il processo penale (DTF 128 II 305). Si tratta in questo caso di un'eccezione alla regola della specialità, sottostante all'approvazione dell'UFG (v. art. 67 cpv. 2 AIMP), che necessita di un rap- porto di connessione con la procedura penale. Questo tipo di assistenza è detta "secondaria", in quanto presuppone sempre l'esistenza di un'assisten- za "primaria" – strettamente penale – per la quale le informazioni sono state trasmesse. Per contro, le richieste di assistenza in materia penale volte ad ottenere informazioni utili unicamente per procedure strettamente ammini- strative o civili sono abusive (DTF 113 Ib 257 consid. 5; cfr. anche DTF 122 II 134 consid. 7b).
2.2 La questione di sapere se la procedura estera ha un carattere penale ai sen- si degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP deve essere risolta secondo le concezioni di diritto svizzero. In questo ambito, la denominazione della procedura estera non risulta determinante (DTF 132 II 178 consid. 3). Il procedimento di pre- venzione patrimoniale italiano trova la sua base normativa nella legge 27 di- cembre 1956, n. 1423 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1956, n. 327), testo completato dapprima con il decreto legge 6 settembre 1982, n. 629 - con cui sono stati introdotti gli art. 2 bis e 2 ter della legge
n. 575 del 1965 – e poi, in via definitiva, con la legge Rognoni La Torre del 13 settembre 1982, n. 646 (A. BALSAMO/V. CONTRAFATTO/G. NICASTRO, Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata, Milano 2010, pag. 34 e segg.; L. FILIPPI/M. F. CORTESI, Novità sulle misure di prevenzione, Torino
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2009, pag. 246 e segg.). Esso si applica a tre categorie di persone (v. A. BALSAMO/V. CONTRAFATTO/G. NICASTRO, op. cit., pag. 60 e segg.): ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate all'art. 1 della legge n. 575 del 1965 (associazioni di tipo mafioso) e a quelle dedite al traffico di sostan- ze stupefacenti; a coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi (v. art. 1, numero 1, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423); a coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose (v. art. 1, numero 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423). Sul punto specifico, la legge fa riferimento ad indagini sul patrimonio di persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose ed affini, così da far ritenere che l'accertamento di tale qualifica è preliminare agli accertamenti patrimoniali, anche se essi possono di regola apportare ulteriori indizi circa l'appartenenza del soggetto ad associazioni criminali di tipo mafioso (v. C. MACRÌ/V. MACRÌ, La legge antimafia, Napoli 1983, pag. 99). Tra i soggetti partecipi alle associazioni criminali e quelli "semplicemente" indiziati di appartenenza, la differenza sostanziale deriva dal quantum probatorio, nel secondo caso evidentemente molto più basso. La Suprema Corte italiana, al riguardo, ha affermato che "ai fini dell'applica- zione delle misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965,
n. 575, non occorre la prova dell'appartenenza del soggetto ad associazioni mafiose. È infatti sufficiente – in base al disposto dell'art. 1 della stessa leg- ge – la sussistenza di semplici indizi di tale appartenenza. Gli indizi possono essere costituiti dai precedenti penali e giudiziari, dal tenore di vita, dal tipo di amicizia e, in generale, dalle informazioni fornite dagli organi di polizia sul- la base degli accertamenti esperiti, che non risultano contraddetti o smentiti dagli elementi di convincimento forniti dal proposto" (Cassazione penale, Sezione I, Sentenza n. 1056 del 13 luglio 1982). La medesima autorità ha aggiunto che "la legge, invero, non consente di dare rilievo a meri sospetti ma richiede la sussistenza di veri e propri indizi cioè di quella categoria di elementi di prova che sono ricavati, mediante un procedimento logico – in- duttivo, da circostanze, fatti e comportamenti specifici e concreti che, come tali, sono suscettibili di analisi critica contestazione e dimostrazione" (Cassa- zione penale, Sezione I, Sentenza n. 106 del 7 marzo 1985). Gli accerta- menti patrimoniali si estendono nei confronti "del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio abbiano convissuto con i soggetti indicati nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi, od associa- zioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultino poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente (v. art. 2 bis, terzo comma, della legge
n. 575 del 1965). In questo modo, sono poste le basi giuridiche, affinché le misure di prevenzione possano colpire l'intero patrimonio comunque ricon- ducibile – anche per interposta persona – al soggetto indiziato. Il procedi- mento di prevenzione patrimoniale non è diretto contro l'autore di un'infrazio- ne, bensì contro un bene di pertinenza di una persona indiziata di appartene-
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re ad un'organizzazione criminale. Si tratta di un'azione in rem, indipendente da qualsiasi perseguimento dell'autore. La procedura italiana prevede ugualmente la confisca penale, la quale però necessita di un procedimento penale e di una condanna dell'autore dell'infrazione (v. in particolare art. 240 e 416-bis, settimo comma, CP italiano; v. anche v. A. BALSAMO/V. CONTRAFATTO/G. NICASTRO, op. cit., pag. 11 e segg.).
2.3 La Corte europea dei diritti dell'uomo ha già avuto modo di confermare la le- gittimità, sia del procedimento di prevenzione patrimoniale (v. sentenze M. contro Italia del 15 aprile 1991, n. 12386/86; Raimondo contro Italia del 22 febbraio 1994, n. 12954/87; Arcuri e altri contro Italia del 5 luglio 2001,
n. 54024/99) che delle rigorose forme di confisca previste dalla normativa del Regno Unito, in particolare quelle di cui al "Drug Trafficking Act (DTA)" del 1994, successivamente confluite nel "Proceeds of Crime Act" del 2002 (v. sentenze Phillips contro Regno Unito del 5 luglio 2001, n. 41087/98; Butler contro Regno Unito del 27 giugno 2001 n. 41661/98; Webb contro Regno Unito del 10 febbraio 2004, n. 56054/00). La Corte ha affermato che la confi- sca di prevenzione italiana limita certamente il diritto di proprietà di cui al primo comma dell’articolo 1 del Protocollo (n. 1) addizionale alla Convenzio- ne. Secondo la CEDU si tratta tuttavia di un’interferenza legittima, in quanto, come richiesto dal secondo comma dell’articolo, è sancita da una legge per salvaguardare un interesse generale, ossia “to prevent the illicit use, in a way dangerous to society, of possessions whose lawful origin has not been esta- blished”, ed è proporzionata all’interesse perseguito dalla misura, che rientra in una politica penale volta a contrastare l’enorme potere economico di orga- nizzazioni che rappresentano una seria minaccia per lo Stato. La Corte ha pure rilevato che l’interesse generale viene attuato nel rispetto del diritto ad un equo processo. Non si prevede infatti alcuna inversione dell’onere della prova: è comunque il pubblico ministero a dover fornire gli indizi a sostegno della presunzione circa l’origine illecita dei beni, mentre l’imputato ha la pos- sibilità di dimostrare che essi derivano da fonti legittime di reddito. Inoltre, a tutela del diritto di difesa, il procedimento per l’applicazione della misura ga- rantisce il contraddittorio e tre gradi successivi di giudizio. Da tutte le senten- ze della Corte europea dei diritti dell'uomo emerge in modo concordante, a giustificazione di forme di confisca così severe, l’esistenza di un interesse pubblico prevalente rispetto al diritto di proprietà, volto ad impedire che il go- dimento di proventi illeciti da parte di alcuni individui arrechi serio danno all’intera collettività, considerata la pericolosità e pervasività delle organizza- zioni criminali (v. BARBARA VETTORI, La confisca dei proventi illeciti in Europa tra efficacia e rispetto dei diritti umani, in Nadja Capus/Jean-Luc Bacher (cu- ratori), Strafjustiz zwischen Anspruch und Wirklichkeit – Le système de justi- ce pénal; ambitions et résultats, Berna 2010, pag. 107 e segg.).
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2.4 In diritto svizzero, la confisca fa parte delle "altre misure" previste agli art. 66 e segg. CP. Secondo l'art. 70 cpv. 1 CP, il giudice ordina la confisca dei va- lori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano es- sere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. Come per la confisca di oggetti pericolosi (art. 69 CP), la confisca di valori patrimoniali è possibile senza che una persona determinata sia punibile, os- sia quando l'autore dell'infrazione non può essere identificato, è deceduto, ri- sulta irresponsabile o non può essere perseguito in Svizzera per altre ragio- ni, ad esempio perché scappato all'estero e non può essere estradato (DTF 128 IV 145 consid. 2c). In tutti i casi, la confisca presuppone che siano dati tutti gli elementi oggetti e soggettivi costitutivi del reato – anche se la colpe- volezza dell'autore non è esaminata – e un legame tra questa e gli oggetti da confiscare. La confisca non costituisce una sanzione in personam, bensì una misura in rem. Essa ha ugualmente un carattere repressivo, in quanto tende ad impedire all'autore di beneficiare del prodotto dell'infrazione (MADELEINE VOUILLOZ, La confiscation en droit pénal – art. 58 ss CP, AJP/PJA 12/2001 pag. 1388). Nel caso previsto all'art. 72 CP (confisca di valori patrimoniali di una organizzazione criminale) la confisca ha ugualmente uno scopo preven- tivo (DTF 131 II 169 consid. 9). La procedura di confisca può essere condot- ta in maniera accessoria, nel quadro di un procedimento penale aperto in Svizzera; essa fa allora parte della sentenza penale. Quando nessuna pro- cedura penale è aperta (ad esempio in caso di assenza di una denuncia, per le infrazioni perseguita su denuncia [DTF 129 IV 305] o in caso di rinuncia al perseguimento penale per motivi d'opportunità) o quando essa non sfocia in una sentenza, una procedura indipendente può essere aperta dall'autorità del luogo dove si trova l'oggetto da confiscare. In definitiva, le misure di con- fisca, sia in diritto svizzero che italiano, costituiscono uno strumento di lotta alla criminalità teso a contrastare l'illecito profitto, affinché il crimine non pa- ghi. Si tratta in entrambi i casi di procedure di carattere reale, nel quadro del- le quali la colpevolezza dell'autore dell'infrazione non viene esaminata (cfr. DTF 132 II 178 consid. 4.1).
2.5 Chinatosi sulla procedura statunitense della confisca civile del prodotto del reato, il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che la Svizzera ha tenuto conto delle concezioni particolari di diritto anglosassone ratificando la CRic (DTF 132 II 178 consid. 4.2). Nel loro rapporto esplicativo, gli esperti spiegano di aver tenuto conto delle differenze considerevoli per quanto con- cerne i diversi tipi di procedure seguite per la presa di decisioni di confisca, in particolare le procedure indipendenti da un'accusa e le procedure in rem. Essi rilevano che uno strumento efficace di cooperazione deve tenere conto di tali differenze tra le varie legislazioni interne. A proposito dell'art. 13 CRic, il rapporto rileva che ogni procedura che può sfociare in una decisione di confisca, indipendentemente dai suoi legami con delle procedure penali o da
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regole di procedura applicabili, può soddisfare le esigenze poste, a condizio- ne ch'essa sia condotta da autorità giudiziarie e che abbia un carattere pena- le. In altre parole, essa deve riguardare gli strumenti di un'infrazione penale o i suoi prodotti. Queste procedure (che inglobano ad esempio le procedure dette in rem) sono denominate nel testo della convenzione "procedure a scopo di confisca". Anche se lo Stato richiedente non ha ratificato la CRic, questa permette d'interpretare in maniera estensiva la nozione di procedura che può sfociare nella confisca. L'art. 2 cpv. 2 LRVC prevede d'altronde che "la presente legge si applica anche in caso di assistenza internazionale in materia penale per quanto concerne la ripartizione tra la Svizzera e gli Stati esteri dei valori patrimoniali confiscati in virtù del diritto svizzero o che sono oggetto di una misura di confisca o di una misura analoga in virtù del diritto estero". Quest'ultima nozione comprende le differenti forme di confisca di va- lori provento di reato previste dal diritto estero (DTF 132 II 178 consid. 4.2). La procedura di prevenzione patrimoniale italiana presenta una similitudine sufficiente con le procedure di confisca previste o riconosciute dal diritto svizzero. Essa presuppone, da una parte, l'esistenza di un'infrazione penale e, dall'altra, un legame tra questa infrazione e gli oggetti e valori da confisca- re. Essa può quindi essere assimilata ad una "causa penale" ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP.
2.6 È infine necessario che nello Stato richiedente vi sia una competenza re- pressiva, quand'anche le autorità non intendano esercitarla. L'assistenza giudiziaria internazione in materia penale può essere accordata unicamente ad uno Stato in grado di perseguire i comportamenti costitutivi di reato (DTF 126 II 212 consid. 6b; ZIMMERMANN, op. cit., n. 564). Dovendo essere analiz- zata alla luce del diritto interno dello Stato richiedente, la competenza delle autorità repressive di tale Stato è in generale presunta, tranne nell'ipotesi, non realizzata nella fattispecie, d'incompetenza manifesta (DTF 116 Ib 89 consid. 2c/aa). Il decreto di confisca del 30 ottobre 2001 emesso dal Tribu- nale di Santa Maria Capua Vetere evidenzia la sussistenza di indizi sufficien- ti a ritenere C. appartenente al sodalizio camorristico (v. atto 15 MPTI, pag. 10 e segg., in particolare pag. 14-15). L'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso è punita in Italia sulla base dell'art. 416-bis CP italiano, disposizione che va messa in relazione con l'art. 1 della legge n. 575 del 1965, secondo il quale "la presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associa- zioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque local- mente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corri- spondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso". C., padre delle ricorren- ti, è cittadino italiano e vive in Italia, Paese in cui è pure radicata l'associa- zione criminale di cui egli è indiziato di fare parte, ossia la camorra. Visto quanto precede, non vi sono dubbi circa la competenza repressiva delle au- torità penali italiane.
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2.7 In definitiva, assodato il carattere penale del procedimento di prevenzione patrimoniale nonché la competenza repressiva delle autorità giudiziarie ita- liane, la censura delle ricorrenti va respinta.
3. Le insorgenti affermano che non costituendo i fondi oggetto della decisione impugnata provento di reato, la consegna a scopo di confisca non può aver luogo.
3.1 Nel suo Messaggio del 30 giugno 1993 concernente la modifica del Codice penale che ha condotto all'introduzione della cifra 3 dell'art. 59 vCP (FF 1993 III pag. 193 e segg.), norma oggi prevista all'art. 72 CP, il Consiglio federale ha sottolineato che tale nuova disposizione ha come scopo di derogare alla regola, applicabile sia in diritto interno che in quello dell'assistenza giudizia- ria, secondo la quale un valore può essere confiscato soltanto se è possibile identificare il reato dal quale proviene. Per quanto concerne l'organizzazione criminale, la confisca si estende a tutti i valori di cui essa ha facoltà di dispor- re. Questo si spiega con il fatto che, se gli averi in questione dipendono da un'organizzazione criminale, ciò vuol dire che essi provengono con ogni pro- babilità anche da un'attività criminale (FF 1993 III pag. 226). Il Consiglio fe- derale ha giustificato l'adozione di una regola specifica in questo ambito, se- gnatamente a causa del bisogno di facilitare l'assistenza giudiziaria e l'ese- cuzione di confische estere riguardanti valori patrimoniali portati in Svizzera da organizzazioni criminali (v. ibidem, pag. 227). Ne consegue – anche se il Messaggio non lo dice – che l'art. 59 n. 3 seconda frase vCP (oggi l'art. 72 seconda frase CP) si applica anche nel campo dell'assistenza giudiziaria (DTF 131 II 169 consid. 9.1 pag. 183). I fondi che dipendono da un'organiz- zazione criminale sono presunti di origine delittuosa a meno che i detentori dimostrino il contrario (v. anche DTF 136 IV 4 consid. 5). Non dovesse esse- re dimostrata l'origine lecita degli stessi, la consegna è ordinata in applica- zione dell'art. 74a cpv. 3 AIMP, senza ulteriore esame della provenienza dei fondi reclamati (DTF 131 II 169 consid. 9.1 pag. 184).
3.2 Nella fattispecie, le autorità italiane ritengono C. indiziato di appartenere ad un'organizzazione criminale in Italia, ciò che ha portato, in assenza della prova della loro lecita provenienza (v. art. 2-ter, terzo comma, della legge n. 575 del 1965), al sequestro di svariati beni di sua pertinenza. Essendo i valo- ri patrimoniali depositati sui conti “F” e “E” - nonostante il loro formale trasfe- rimento alle figlie qui ricorrenti, ma come semplici prestanome (v. atto 16, pag. 15, MPTI) - riconducibili a C., nulla osta alla consegna di detti valori al- l'autorità rogante. Anche tale censura va dunque respinta.
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4. Le ricorrenti sostengono infine che, essendo una domanda di revoca del de- creto del 30 ottobre 2001 pendente davanti al Tribunale di Santa Maria Ca- pua Vetere, tale decisione di confisca non sarebbe ancora definitiva, ciò che osterebbe alla trasmissione dei valori oggetto della rogatoria.
4.1 Secondo l'art. 74a cpv. 3 AIMP la consegna di beni a scopo di confisca può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione pas- sata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente. L'art. 18 n. 4 lett. e CRic prevede che "la cooperazione ai sensi della sezione 4 del presente ca- pitolo può inoltre essere rifiutata se la confisca non è eseguibile nella Parte richiedente, o è ancora soggetta a rimedi ordinari di diritto".
4.2 In concreto, premesso che il Ministero della giustizia italiano, nella sua ri- chiesta alle autorità svizzere di esecuzione del decreto di confisca del 30 ot- tobre 2001, ha dichiarato che quest'ultima decisione è divenuta irrevocabile con effetto al 23 gennaio 2007 (v. atto 26 MPTI), si rileva che la domanda di revoca presentata dalle ricorrenti in data 3 giugno 2008 alle autorità italiane è basata sull'art. 7 della legge n. 1423 del 1956 (v. act. 1.5) e non sull'art. 4 della stessa legge, disposizione che prevede l'unico rimedio di diritto ordina- rio avverso il provvedimento di prevenzione patrimoniale, ossia l'appello (v. A. BALSAMO/V. CONTRAFATTO/G. NICASTRO, op. cit., pag. 179 e segg.). Costi- tuendo dunque la suddetta domanda un rimedio di diritto straordinario – la Corte di cassazione italiana ha accostato la possibilità offerta dall'art. 7 della legge n. 1423 del 1956 alla revisione del giudicato penale di condanna (v. Cassazione penale, Sezione II, Sentenza n. 25577 del 14 maggio 2009) –, nulla osta all'esecuzione della rogatoria.
5. L'art. 32 PA prevede che, prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le alle- gazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile (cpv. 1). Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive (cpv. 2). Nella fattispe- cie, le ricorrenti hanno inoltrato la loro replica con sette giorni di ritardo: il termine è stato infatti fissato al 2 novembre 2010 e la replica è stata spedita il 9 novembre scorso, nonostante che nell'invito della presente autorità fosse esplicitamente specificato che "allegazioni tardive non verranno di principio prese in considerazione" (v. act. 9). Ritenuto che lo scritto in questione non contiene allegazioni decisive per la risoluzione della presente causa – a tal proposito va rilevato che l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-ter della legge
n. 575 del 1965 pronunciata dalla Corte costituzionale italiana con sentenza dell'8 marzo 2010 (sentenza 93/2010) riguarda la natura non pubblica del procedimento di prevenzione patrimoniale, e non l'istituto in quanto tale (v. act. 10.5) –, esse non meritano particolare disamina. Anche alla luce del principio "iura novit curia" esse andrebbero comunque disattese.
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6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soc- combenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento dell’11 feb- braio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA, ed è fissata nella fattispecie a complessivi fr. 8'000.-- a carico delle ricorrenti in solido; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 8'000.-- è posta a carico delle ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo dei costi già versato.
Bellinzona, 2 dicembre 2010
In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
La Presidente:
Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Emanuele Stauffer - Ministero Pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).