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RR.2010.14

Bundesstrafgericht · 2010-01-26 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile Decisione incidentale di perquisizione e sequestro (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. L’incarto è trasmesso all’Ufficio federale di giustizia in quanto autorità di vigi- lanza in ambito di assistenza internazionale in materia penale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 26 gennaio 2010 II Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

1. A.,

2. B.,

3. C.,

4. D.,

5. E.,

6. F.,

7. G.,

8. H.,

9. I.,

Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile

Decisione incidentale di perquisizione e sequestro (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)

La II Corte dei reclami penali considera in fatto ed in diritto: B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: RR.2010.14-22

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- che a seguito della richiesta di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale del 4 maggio 2009, presentata dal Ministero pubblico di Goias, Brasile, nel procedimento penale contro K. e L. per titolo di promovimento della prosti- tuzione e tratta di esseri umani, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino, cui l’Ufficio federale di giustizia (UFG) in data 25 maggio 2009 ha delegato l’esecuzione, mediante decisione di entrata in materia ed esecuzione ai sensi dell’art. 80a AIMP del 22 giugno 2009, ha tra le altre cose ordinato la perquisi- zione dell’Osteria J., a Z., ed il sequestro di eventuali oggetti utili per il proce- dimento brasiliano, nonché l’interrogatorio delle cittadine brasiliane presenti presso l’Osteria J. di Z. in qualità di testimoni; - che la decisione di entrata in materia ed esecuzione del 22 giugno 2009 è stata intimata a L. il 30 giugno 2009, per il tramite della Polizia cantonale; - che al termine delle perquisizioni sono stati interrogati tutti gli occupanti delle camere dell’esercizio pubblico; - che A., B., C., D., E., F., G., H. e I. in data 3 luglio 2009 hanno inoltrato recla- mo presso il Giudice dell’istruzione e dell’arresto del Cantone Ticino (GIAR), in sostanza lamentando la perquisizione delle camere da loro occupate senza presentazione di un ordine di perquisizione e sequestro, affermando che l’ordine presentato dagli inquirenti avrebbe riguardato unicamente gli uffici del- la ditta M. SA, la quale affitta le camere, e quindi che gli agenti sarebbero en- trati nelle loro camere indebitamente lasciando inoltre disordine al termine del- la perquisizione; - che in data 18 gennaio 2010 il GIAR ha dichiarato irricevibile il reclamo in- viando contestualmente la sua decisione, unitamente al fascicolo processuale, al Tribunale penale federale per quanto eventualmente di sua competenza; - che, in virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del Regolamento del Tribu- nale penale federale del 20 giugno 2006 (RS 173.710), la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui reclami in materia di assistenza giudizia- ria internazionale in materia penale;

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- che secondo l’art. 7 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), applicabile giusta l’art. 30 lett. b LTPF, l’autorità esamina d’ufficio la sua competenza; - che il Tribunale penale federale si pronuncia altresì d’ufficio e con pieno pote- re d’esame sull’ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (TPF 2008 7 consid. 1.2); - che in base all’art. 9a dell’ordinanza sull’assistenza internazionale in materia penale (OAIMP; RS 351.11) nel caso di perquisizioni domiciliari sono conside- rati personalmente e direttamente toccati ai sensi degli art. 21 cpv. 3 e 80h della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) il proprietario o il locatario; - che in questo senso le reclamanti in quanto locatarie delle camere perquisite sono persone toccate dalla misura di assistenza e quindi oltre ad essere legit- timate a ricorrere nella presente procedura (v. TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), avevano il diritto di essere personalmente informate del contenuto dell’ordine di perquisizione e sequestro; - che, tuttavia, la decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione rela- tiva alla chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria può essere impu- gnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Cor- te dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 80e cpv. 1 AIMP), mentre le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono es- sere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irrepa- rabile mediante il sequestro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) oppu- re mediante la presenza di persone che partecipano al processo estero (art. 80e cpv. 2 lett. d AIMP); - che le reclamanti per loro stessa ammissione dichiarano che non è stato loro sequestrato nulla; - che esse non affermano altresì di aver subito alcun pregiudizio di sorta dalla presenza dei funzionari brasiliani ammessi durante l’esecuzione della misura rogatoriale richiesta;

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- che mancando dunque i requisiti di ammissibilità giusta il suddetto art. 80e cpv. 2 AIMP, questo Tribunale non può entrare nel merito del reclamo; - che, cionondimeno, in base al rapporto di esecuzione 2 luglio 2009 (pag. 2) nonché di segnalazione 9 luglio 2009 della Polizia cantonale (pag. 2) risulta che l’ordine di perquisizione e sequestro è stato solamente intimato e fatto sottoscrivere al gerente dell’Osteria J., N., ma non alle locatarie, visto che per ammissione stessa della polizia “non è dato sapere se il gerente signor N. abbia comunicato alle ragazze che gli era stato dato e fatto firmare un ordine di perquisizione e sequestro per l’esercizio pubblico” (rapporto 9 luglio 2009, loc. cit.); - che in questo senso vi sono gli estremi per trasmettere all’UFG l’incarto perché valuti se reputi necessario intervenire in quanto autorità di vigilanza (v. art. 3 OAIMP; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internatio- nale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, pag. 236), visto che, come rile- vato sopra, le interessate avevano comunque diritto giusta l’art. 9a OAIMP e la relativa giurisprudenza ad essere direttamente informate dalla polizia sul contenuto della misura rogatoriale di perquisizione; - che le reclamanti di per sé soccombenti dovrebbero sopportare le spese pro- cessuali in virtù dell’art. 63 cpv. 1 PA, ma che tuttavia, viste le circostanze par- ticolari della presente fattispecie, segnatamente l’accertata mancata comuni- cazione dell’ordine di perquisizione alle reclamanti, il Tribunale rinuncia a pre- levare delle spese processuali.

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. L’incarto è trasmesso all’Ufficio federale di giustizia in quanto autorità di vigi- lanza in ambito di assistenza internazionale in materia penale.

Bellinzona, 27 gennaio 2010

In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - A., - B., - C., - D., - E., - F., - G., - H., - I., - Ministero Pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF). Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).

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Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).