Assistenza giudiziaria in materia penale all'Italia Decisione incidentale di sequestro (art. 80e lett. a AIMP)
Dispositiv
- Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.
- Non si prelevano spese processuali.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 21 aprile 2009 II Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Graziano Mordasini
Parti
A. SA, rappresentata dall’Avv. Stefano Ferrari, Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria in materia penale all’Italia
Decisione incidentale di sequestro (art. 80e lett. a AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: RR.2009.51
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Visti:
- il ricorso presentato il 6 marzo 2009 da A. SA avverso l’ordine di sequestro e di edizione del 20 febbraio 2009 emanato dal Ministero pubblico della Confederazio- ne (MPC), riguardante un procedimento di assistenza giudiziaria all’Italia in ambito di riciclaggio di denaro;
- la lettera del 9 aprile 2009 del patrocinatore della ricorrente, mediante la quale viene dichiarato il ritiro del ricorso a fronte di una comunicazione con la quale l’autorità rogante ha manifestato il suo disinteresse per la documentazione afferen- te il conto bancario in oggetto, ritenendo pertanto evasa la domanda di assistenza internazionale riferita a tale relazione. Considerato:
- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 9 aprile 2009 questo Tribu- nale prende atto del ritiro del ricorso;
- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
- che in ambito di spese processuali, visti gli art. 15 cpv. 1 lett. a e 30 lett. b della legge federale sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF, RS 173.71) nonché la relativa giurisprudenza di questo Tribunale (sentenze TPF RR.2007.42 del 4 aprile 2007, consid. 4 e TPF RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 4), si applicano il regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale dell’11 febbraio 2004 (RS 173.711.32) e le pertinenti disposizioni della legge fede- rale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
- che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola mes- si a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 459; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 327);
- che, tuttavia, viste le circostanze particolari della presente fattispecie, il Tribunale rinuncia a prelevare delle spese processuali.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo. 2. Non si prelevano spese processuali.
Bellinzona, il 21 aprile 2009
In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
La Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Stefano Ferrari - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
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