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RR.2009.21

Bundesstrafgericht · 2009-04-09 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria in materia penale all'Italia Decisione incidentale di sequestro (art. 80e lett. a AIMP)

Dispositiv
  1. In seguito alla revoca della decisione impugnata la causa è stralciata dal ruolo.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Il Ministero Pubblico della Confederazione verserà al ricorrente un importo di Fr. 500.- a titolo di spese ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 9 aprile 2009 II Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Graziano Mordasini

Parti

A., rappresentato dall’Avv. Stefano Ferrari, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria in materia penale all’Italia

Decisione incidentale di sequestro (art. 80e lett. a AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: RR.2009.21

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La II Corte dei reclami penali considera in fatto ed in diritto: che in data 13 febbraio 2009 A. ha presentato presso la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale un ricorso avverso l’ordine di seque- stro e di edizione del 2 febbraio 2009 emanato dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC), riguardante un procedimento di assistenza giudi- ziaria all’Italia in ambito di riciclaggio di denaro; che con scritto del 17 febbraio 2009 la scrivente autorità ha invitato il ricor- rente a versare, entro il 27 febbraio 2009, termine poi prorogato a due ri- prese su richiesta dell’interessato, l’ultima fino al 24 marzo 2009, un antici- po delle spese di Fr. 2'000.-; che in data 16 febbraio 2009 il ricorrente ha richiesto al MPC lo sblocco dei conti ad esso intestati oggetto del succitato ordine di sequestro e di edizio- ne; che con ordine di dissequestro del 19 febbraio 2009, escludendo possibili collegamenti tra i conti intestati ad A. e la fattispecie oggetto della commis- sione rogatoria italiana, il MPC ha ordinato l’immediato sblocco della rela- zione bancaria n. 1 intestata all’interessato, revocando quindi la sua deci- sione del 2 febbraio 2009; che tramite la revoca della decisione impugnata il MPC ha di fatto procla- mato la propria desistenza dal processo; che la desistenza di una parte mette termine alla controversia, di modo che la causa deve pertanto essere stralciata dal ruolo; che la parte che ha dichiarato la propria desistenza vale quale parte soc- combente ai sensi dell’art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 30 lett. b della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF, RS 173.71); che le spese processuali sono, di regola, poste a carico della parte soc- combente (art. 63 cpv. 1 PA);

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che nessuna spesa procedurale è messa a carico dell’autorità inferiore né delle autorità federali che promuovono il ricorso e soccombono (art. 63 cpv. 2 PA); che quale parte soccombente il MPC è invece tenuto ad assegnare al ricor- rente un’indennità per le spese necessarie e relativamente elevate che ha sopportato (art. 64 cpv. 1 PA); che, in concreto, tenuto conto del presumibile e necessario dispendio cau- sato dalla presente procedura, viene posta a carico del MPC un’indennità forfettaria (IVA inclusa) di Fr. 500.--, a titolo di spese ripetibili;

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. In seguito alla revoca della decisione impugnata la causa è stralciata dal ruolo. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Il Ministero Pubblico della Confederazione verserà al ricorrente un importo di Fr. 500.- a titolo di spese ripetibili.

Bellinzona, il 9 aprile 2009

In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Stefano Ferrari - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF). Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).