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RR.2009.186

Bundesstrafgericht · 2010-05-18 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Ricorso per denegata giustizia (art. 46a PA).

Sachverhalt

A. La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha inol- trato alla Svizzera, il 14 ottobre 1996, una richiesta di assistenza giudiziaria, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di E. e altre per- sone legate al gruppo multimediale italiano F., indagati per i reati di corruzio- ne e di falso in bilancio. Secondo la richiesta di assistenza il Gruppo F. a- vrebbe, mediante complesse operazioni di acquisti fittizi di diritti televisivi, costituito ingenti disponibilità finanziarie depositate anche su conti bancari svizzeri, conti di cui il gruppo è il beneficiario economico. B. Nell'ambito di ulteriori complementi rogatoriali, la cui esecuzione è stata an- ch'essa delegata al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), com- plementi concernenti un procedimento penale avviato nei confronti di E., G., H., I. e J. per i reati di appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e riciclaggio, il Tribunale federale ha respinto rispettivamente di- chiarato inammissibili numerosi ricorsi presentati da società e persone coin- volte (cfr. per esempio sentenze 1A.411/1996 del 26 marzo 1997, 1A.285/2000 del 13 marzo 2001, 1A.37/2002 del 15 febbraio 2002, 1A.196/2002 del 30 settembre 2002, 1A.73/2003 del 17 settembre 2003, 1A.253 e 254/2003 dell'11 marzo 2004, 1A.211, 212 e 217/2004 del 18 otto- bre 2004, 1A.193, 195 e 196/2005 del 1° settembre 2005, 1A.227/2005 del 13 settembre 2005). Anche nell’ambito di tali complementi, le inchieste pena- li avviate in Italia concernono l’illecita appropriazione di risorse finanziarie del Gruppo F., divenuto poi K. SpA, tramite la vendita, in tutto o in parte fittizia o a prezzi artificiosamente maggiorati, di diritti televisivi a società del gruppo stesso. C. In seguito a una comunicazione spontanea di informazioni da parte delle competenti autorità svizzere, che in tale ambito hanno aperto un'indagine per titolo di riciclaggio, la citata Procura italiana, con complemento del 13 ottobre 2005 (diciottesima domanda integrativa), ha chiesto di eseguire ulteriori mi- sure di assistenza, in particolare di acquisire nuovi documenti bancari di di- verse società presso la Banca L. SA in Svizzera e di sequestrarne gli averi in conto. Con decisione di entrata nel merito e incidentale del 14 ottobre 2005 il MPC ha ammesso la richiesta integrativa e ordinato le misure richieste. D. Con decisione di chiusura del 23 giugno 2006 il MPC ha ordinato la trasmis- sione all'Italia della documentazione relativa a queste relazioni. Esso ha inol- tre confermato il blocco dei conti di pertinenza delle società A. Ltd., B. Ltd., C. Ltd. e D. Ltd. presso la Banca L. SA per un ammontare complessivo di 150.9 milioni di franchi svizzeri, corrispondente a circa USD 118 milioni. Il 29 ottobre 2007 il Tribunale federale ha respinto il ricorso delle sopraccitate so- cietà contro la decisione di chiusura e mantenuto il sequestro dei conti in og-

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getto, decretando che l’ammontare del presumibile provento dei reati non era manifesto ma che – in quella fase della procedura – la connessione tra gli averi sequestrati e i reati perseguiti all’estero era sufficiente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007, consid. 6). E. Con istanze del 10 gennaio 2008, 30 aprile 2008, 7 agosto 2008, 9 ottobre 2008 e 25 maggio 2009, le società qui ricorrenti hanno più volte richiesto al MPC di procedere al riesame delle misure di assistenza e di disporre la re- voca dei sequestri delle loro relazioni bancarie. Con risposta del 10 marzo 2008, il MPC non ha dato esito favorevole all'istanza del 10 gennaio 2008 (v. act. 7.13). Da parte sua l’Ufficio federale di giustizia (in seguito : UFG), con scritto del 13 gennaio 2009 (v. act. 6.1), ha respinto un’istanza di inter- vento urgente presentata dalle ricorrenti il 17 ottobre 2008, ritenendo garanti- to e quindi non violato il principio della celerità di cui all’art. 17a AIMP. F. Il 26 maggio 2009 A. Ltd., B. Ltd., C. Ltd. e D. Ltd hanno presentato un ricor- so presso la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, censu- rando una violazione del principio di celerità da parte del MPC; esse chiedo- no altresì che l’autorità di esecuzione prenda senza indugi posizione sulle lo- ro precedenti istanze di revoca del sequestro (v. act. 1, pag. 8). G. Con osservazioni del 22 giugno 2009 il MPC postula la reiezione del grava- me, negando di aver leso il principio di celerità (v. act. 7). Ad identica conclu- sione giunge anche l’UFG, con scritto del 18 giugno 2009 (v. act. 6). H. Con replica del 17 luglio 2009, le ricorrenti hanno sostanzialmente riconfer- mato le proprie conclusioni, ribadendo la richiesta di dissequestro dei loro conti bancari e l’inammissibilità della rogatoria dal profilo del diritto svizzero. I. Mediante scritto del 26 marzo 2010, la Corte ha trasmesso alle ricorrenti copia dello scritto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mila- no del 4 febbraio 2010 con allegato l’Avviso di conclusione delle indagini pre- liminari del 22 gennaio 2010 trasmesso dal MPC a questa Corte in data 4 febbraio 2010 (act. 14, 14.1, 14.2). Una copia dei predetti atti è stata invia- ta per conoscenza alle ricorrenti in data 26 marzo 2010 (act. 15). J. Con scritto del 7 aprile 2010, le ricorrenti hanno comunicato alla presente autorità che le avrebbero fatto pervenire una loro presa di posizione in merito all'Avviso di conclusioni delle indagini preliminari del 22 gennaio 2010 (act. 16). Un termine di dieci giorni è stato assegnato a quest'ultime per pre- sentare eventuali ulteriori osservazioni (act. 17).

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K. Con osservazioni del 19 aprile 2010 e osservazioni complementari del 29 aprile 2010, le ricorrenti hanno ribadito sostanzialmente le loro precedenti allegazioni e domande (act. 18, 20). Copia dei suddetti atti è stata inviata per conoscenza alla controparte il 20 e 30 aprile 2010 (act. 19, 21). Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi seguenti.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Benché il ricorso sia stato redatto in lingua francese, la presente sentenza viene emessa nella lingua delle precedenti decisioni pronunciate nell'ambito di questa causa (v. supra lett. D), ossia l'italiano (v. art. 33a cpv. 2 della leg- ge federale sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021] applicabile in virtù del rinvio previsto dall'art. 30 lett. b delle legge sul Tribunale penale fe- derale [LTPF; RS 173.71]).

E. 1.1 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigo- re il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1). Allo scopo di completare e agevolare l’applicazione di questa convenzione multilaterale, Italia e Svizzera hanno altresì concluso un Accor- do completivo del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero).

E. 1.2 Dal 12 dicembre 2008 gli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione degli Accordi di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n. CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale L 239/19-62 del 22 settembre 2000) si applicano anche all'assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e la Svizzera (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.312 del 17 giu- gno 2009, consid. 2.2).

E. 1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto na- zionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio, si applica il diritto svizzero, segnatamente la legge federale sull'assistenza internaziona- le in materia penale (AIMP; RS: 351.1) e la relativa ordinanza (v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 124 II 180 consid. 1a; 123 II

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134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). È fatto salvo il rispetto dei diritti fonda- mentali (DTF 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 1.4 Giusta l'art. 46a PA, applicabile in materia di assistenza giudiziaria interna- zionale in virtù del rinvio previsto dagli art. 28 cpv. 1 lett. e, 30 lett. b LTPF e 9 cpv. 3 del relativo regolamento (RS 173.710), può essere interposto ricorso alla II Corte dei reclami penali se l'autorità adita nega o ritarda ingiustamente l'emanazione di una decisione impugnabile.

E. 1.5 A norma dell'art. 46a PA, qualora l'autorità competente neghi o ritardi senza motivo una decisione, il suo silenzio equivale a una decisione negativa im- pugnabile. Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo (art. 50 cpv. 2 PA) di modo che la tempestività del presente gravame è pacifica.

E. 1.6 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ri- correre delle insorgenti giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposi- zione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto con- cerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova con- cretizzazione sia nella giurisprudenza che nell’OAIMP. Per essere considera- to personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudi- ziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concre- tamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è con- siderato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP), rispettivamente nell’ambito di misure concernenti un veicolo a mo- tore al detentore dello stesso (v. art. 9a lett. c OAIMP).

E. 1.7 Nella fattispecie la legittimazione delle società ricorrenti, titolari dei conti bancari oggetto della criticata misura di assistenza ai sensi dell'art. 9a lett. a OAIMP è palese.

E. 2 In merito al presente gravame, va preliminarmente rilevato che le società ricorrenti non possono più sollevare censure relative a presunti vizi e lacune della domanda di assistenza del 13 ottobre 2005, poiché tali argomenti sono già stati oggetto della sentenza del Tribunale federale 1A.153/2006 del 29 ot- tobre 2007 emessa a seguito di un precedente ricorso inoltrato dalle soprac-

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citate società contro la decisione di chiusura (v. supra lett. D) e ormai cre- sciuta in giudicato (art. 61 della legge sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]. In virtù della giurisprudenza federale (DTF 121 II 93 consid. 3), le decisioni cresciute in giudicato relative all'ammissibilità dell'assistenza emesse da un'autorità giudiziaria non possono più essere messe in discus- sione (res iudicata).

E. 3 Stando alle allegazioni ricorsuali delle ricorrenti, esse hanno inoltrato al MPC degli scritti che a volte qualificano con la terminologia “demande de réexa- men et de révocation de la saisie” e a volte con quella di “demande de révo- cation de la saisie”, scritti che avrebbero, a loro avviso, giustificato un riesa- me della decisione di sequestro del MPC.

E. 3.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il titolare di un conto bloc- cato può in ogni tempo chiedere all'autorità d'esecuzione che ha pronunciato il sequestro la revoca di tale misura (DTF 129 II 449 consid. 2.5 in fine; sen- tenza del Tribunale federale 1A.81/2004 del 1° giugno 2004, consid. 3 in fi- ne). Tale autorità ha l'obbligo di statuire entro un termine ragionevole consi- derata la natura e l'importanza del litigio nonché l'insieme delle circostanze, pena un diniego formale di giustizia (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.356 del 15 aprile 2010, consid. 6).

E. 3.2 Nella fattispecie, come si è visto sopra, in data 29 settembre 2007, il Tribu- nale federale ha respinto il ricorso delle sopraccitate società contro la deci- sione di chiusura e mantenuto il sequestro dei loro conti. Dopo l'emanazione di tale sentenza, le ricorrenti hanno richiesto a cinque riprese al MPC di di- sporre la revoca dei sequestri litigiosi. L'autorità federale d'esecuzione ha ri- sposto una volta sola, con lettera del 10 marzo 2008, in maniera peraltro la- conica. Ci si potrebbe innanzitutto chiedere se questo genere di risposta contravviene all'obbligo di motivazione; la questione può tuttavia rimanere ir- risolta visto che occorre in ogni caso accogliere il ricorso. In effetti l'inoltro da parte delle società ricorrenti di cinque richieste nell'arco di un anno e quattro mesi non può essere definito un abuso di diritto e il MPC, in base alle consi- derazioni esposte al considerando 3.1 (supra), doveva in ogni caso dare se- guito alle domande di dissequestro, adattando la sua motivazione a dipen- denza delle circostanze concrete del caso (eventuali modifiche sostanziali della procedura nello Stato estero) e del lasso di tempo trascorso dalla data di emanazione della decisione del Tribunale federale.

E. 3.3 Alla luce delle considerazioni precedenti, la Corte constata che l'assenza di decisione sul mantenimento del sequestro da parte del MPC costituisce un diniego formale di giustizia. Considerato che per motivi che sfuggono a que- sta Corte, diversi atti dell'incarto non le sono stati trasmessi, e segnatamente

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le cinque istanze di dissequestro inoltrate dalle ricorrenti, la presente autorità non può pronunciarsi con piena cognizione di causa sulla questione del man- tenimento o meno dei blocchi litigiosi. L'incarto deve pertanto essere rinviato al MPC affinché prenda posizione, entro un termine di 30 giorni dalla data di crescita in giudicato della presente sentenza, sulla domanda di revoca del sequestro dei conti di pertinenza delle ricorrenti.

E. 4 Visto l'esito della procedura, si rinuncia a riscuotere la tassa di giustizia (art. 63 cpv. 2 PA, richiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La cassa del Tribunale penale federale restituirà alle ricorrenti l'anticipo delle spese già pervenuto pari a Fr. 5'000.--. Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l'art. 30 lett. b LTPF, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda, assegna- re al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente ele- vate che ha sopportato (ripetibili). Il dispositivo indica l'ammontare dell'in- dennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità in- feriore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una contro- parte soccombente (art. 64 cpv. 2 PA). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 1 cpv. 1 del Regolamento sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale; RS 173.711.31). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami pe- nali l'onorario è fissato secondo libero apprezzamento, se, come nel caso concreto, al più tardi al momento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 3 cpv. 2 del citato Regolamento sulle ripetibili). Nel caso concreto, appare adeguato un importo di Fr. 2'000.- (IVA compresa), a carico della controparte.

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. 2. Non sono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale restituirà alle ricorrenti l'anticipo delle spese già pervenuto pari a Fr. 5'000.--. 3. Il MPC verserà alle ricorrenti un importo di Fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.

Bellinzona, il 18 maggio 2010

In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

La Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - Avv. Paolo Bernasconi e Avv. Luigi Mattei - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Dispositiv
  1. A. LTD,
  2. B. LTD,
  3. C. LTD,
  4. D. LTD, tutte rappresentate dagli avv. Luigi Mattei e Paolo Berna- sconi, Ricorrenti contro MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Ricorso per denegata giustizia (art. 46a PA) B u n d e s s t r a f g e r i c h T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: RR.2009.186 -189 - 2 - Fatti: A. La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha inol- trato alla Svizzera, il 14 ottobre 1996, una richiesta di assistenza giudiziaria, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di E. e altre per- sone legate al gruppo multimediale italiano F., indagati per i reati di corruzio- ne e di falso in bilancio. Secondo la richiesta di assistenza il Gruppo F. a- vrebbe, mediante complesse operazioni di acquisti fittizi di diritti televisivi, costituito ingenti disponibilità finanziarie depositate anche su conti bancari svizzeri, conti di cui il gruppo è il beneficiario economico. B. Nell'ambito di ulteriori complementi rogatoriali, la cui esecuzione è stata an- ch'essa delegata al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), com- plementi concernenti un procedimento penale avviato nei confronti di E., G., H., I. e J. per i reati di appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e riciclaggio, il Tribunale federale ha respinto rispettivamente di- chiarato inammissibili numerosi ricorsi presentati da società e persone coin- volte (cfr. per esempio sentenze 1A.411/1996 del 26 marzo 1997, 1A.285/2000 del 13 marzo 2001, 1A.37/2002 del 15 febbraio 2002, 1A.196/2002 del 30 settembre 2002, 1A.73/2003 del 17 settembre 2003, 1A.253 e 254/2003 dell'11 marzo 2004, 1A.211, 212 e 217/2004 del 18 otto- bre 2004, 1A.193, 195 e 196/2005 del 1° settembre 2005, 1A.227/2005 del 13 settembre 2005). Anche nell’ambito di tali complementi, le inchieste pena- li avviate in Italia concernono l’illecita appropriazione di risorse finanziarie del Gruppo F., divenuto poi K. SpA, tramite la vendita, in tutto o in parte fittizia o a prezzi artificiosamente maggiorati, di diritti televisivi a società del gruppo stesso. C. In seguito a una comunicazione spontanea di informazioni da parte delle competenti autorità svizzere, che in tale ambito hanno aperto un'indagine per titolo di riciclaggio, la citata Procura italiana, con complemento del 13 ottobre 2005 (diciottesima domanda integrativa), ha chiesto di eseguire ulteriori mi- sure di assistenza, in particolare di acquisire nuovi documenti bancari di di- verse società presso la Banca L. SA in Svizzera e di sequestrarne gli averi in conto. Con decisione di entrata nel merito e incidentale del 14 ottobre 2005 il MPC ha ammesso la richiesta integrativa e ordinato le misure richieste. D. Con decisione di chiusura del 23 giugno 2006 il MPC ha ordinato la trasmis- sione all'Italia della documentazione relativa a queste relazioni. Esso ha inol- tre confermato il blocco dei conti di pertinenza delle società A. Ltd., B. Ltd., C. Ltd. e D. Ltd. presso la Banca L. SA per un ammontare complessivo di 150.9 milioni di franchi svizzeri, corrispondente a circa USD 118 milioni. Il 29 ottobre 2007 il Tribunale federale ha respinto il ricorso delle sopraccitate so- cietà contro la decisione di chiusura e mantenuto il sequestro dei conti in og- - 3 - getto, decretando che l’ammontare del presumibile provento dei reati non era manifesto ma che – in quella fase della procedura – la connessione tra gli averi sequestrati e i reati perseguiti all’estero era sufficiente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007, consid. 6). E. Con istanze del 10 gennaio 2008, 30 aprile 2008, 7 agosto 2008, 9 ottobre 2008 e 25 maggio 2009, le società qui ricorrenti hanno più volte richiesto al MPC di procedere al riesame delle misure di assistenza e di disporre la re- voca dei sequestri delle loro relazioni bancarie. Con risposta del 10 marzo 2008, il MPC non ha dato esito favorevole all'istanza del 10 gennaio 2008 (v. act. 7.13). Da parte sua l’Ufficio federale di giustizia (in seguito : UFG), con scritto del 13 gennaio 2009 (v. act. 6.1), ha respinto un’istanza di inter- vento urgente presentata dalle ricorrenti il 17 ottobre 2008, ritenendo garanti- to e quindi non violato il principio della celerità di cui all’art. 17a AIMP. F. Il 26 maggio 2009 A. Ltd., B. Ltd., C. Ltd. e D. Ltd hanno presentato un ricor- so presso la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, censu- rando una violazione del principio di celerità da parte del MPC; esse chiedo- no altresì che l’autorità di esecuzione prenda senza indugi posizione sulle lo- ro precedenti istanze di revoca del sequestro (v. act. 1, pag. 8). G. Con osservazioni del 22 giugno 2009 il MPC postula la reiezione del grava- me, negando di aver leso il principio di celerità (v. act. 7). Ad identica conclu- sione giunge anche l’UFG, con scritto del 18 giugno 2009 (v. act. 6). H. Con replica del 17 luglio 2009, le ricorrenti hanno sostanzialmente riconfer- mato le proprie conclusioni, ribadendo la richiesta di dissequestro dei loro conti bancari e l’inammissibilità della rogatoria dal profilo del diritto svizzero. I. Mediante scritto del 26 marzo 2010, la Corte ha trasmesso alle ricorrenti copia dello scritto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mila- no del 4 febbraio 2010 con allegato l’Avviso di conclusione delle indagini pre- liminari del 22 gennaio 2010 trasmesso dal MPC a questa Corte in data 4 febbraio 2010 (act. 14, 14.1, 14.2). Una copia dei predetti atti è stata invia- ta per conoscenza alle ricorrenti in data 26 marzo 2010 (act. 15). J. Con scritto del 7 aprile 2010, le ricorrenti hanno comunicato alla presente autorità che le avrebbero fatto pervenire una loro presa di posizione in merito all'Avviso di conclusioni delle indagini preliminari del 22 gennaio 2010 (act. 16). Un termine di dieci giorni è stato assegnato a quest'ultime per pre- sentare eventuali ulteriori osservazioni (act. 17). - 4 - K. Con osservazioni del 19 aprile 2010 e osservazioni complementari del 29 aprile 2010, le ricorrenti hanno ribadito sostanzialmente le loro precedenti allegazioni e domande (act. 18, 20). Copia dei suddetti atti è stata inviata per conoscenza alla controparte il 20 e 30 aprile 2010 (act. 19, 21). Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi seguenti. Diritto:
  5. Benché il ricorso sia stato redatto in lingua francese, la presente sentenza viene emessa nella lingua delle precedenti decisioni pronunciate nell'ambito di questa causa (v. supra lett. D), ossia l'italiano (v. art. 33a cpv. 2 della leg- ge federale sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021] applicabile in virtù del rinvio previsto dall'art. 30 lett. b delle legge sul Tribunale penale fe- derale [LTPF; RS 173.71]). 1.1 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigo- re il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1). Allo scopo di completare e agevolare l’applicazione di questa convenzione multilaterale, Italia e Svizzera hanno altresì concluso un Accor- do completivo del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero). 1.2 Dal 12 dicembre 2008 gli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione degli Accordi di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n. CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale L 239/19-62 del 22 settembre 2000) si applicano anche all'assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e la Svizzera (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.312 del 17 giu- gno 2009, consid. 2.2). 1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto na- zionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio, si applica il diritto svizzero, segnatamente la legge federale sull'assistenza internaziona- le in materia penale (AIMP; RS: 351.1) e la relativa ordinanza (v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 124 II 180 consid. 1a; 123 II - 5 - 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). È fatto salvo il rispetto dei diritti fonda- mentali (DTF 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1). 1.4 Giusta l'art. 46a PA, applicabile in materia di assistenza giudiziaria interna- zionale in virtù del rinvio previsto dagli art. 28 cpv. 1 lett. e, 30 lett. b LTPF e 9 cpv. 3 del relativo regolamento (RS 173.710), può essere interposto ricorso alla II Corte dei reclami penali se l'autorità adita nega o ritarda ingiustamente l'emanazione di una decisione impugnabile. 1.5 A norma dell'art. 46a PA, qualora l'autorità competente neghi o ritardi senza motivo una decisione, il suo silenzio equivale a una decisione negativa im- pugnabile. Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo (art. 50 cpv. 2 PA) di modo che la tempestività del presente gravame è pacifica. 1.6 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ri- correre delle insorgenti giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposi- zione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto con- cerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova con- cretizzazione sia nella giurisprudenza che nell’OAIMP. Per essere considera- to personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudi- ziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concre- tamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è con- siderato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP), rispettivamente nell’ambito di misure concernenti un veicolo a mo- tore al detentore dello stesso (v. art. 9a lett. c OAIMP). 1.7 Nella fattispecie la legittimazione delle società ricorrenti, titolari dei conti bancari oggetto della criticata misura di assistenza ai sensi dell'art. 9a lett. a OAIMP è palese.
  6. In merito al presente gravame, va preliminarmente rilevato che le società ricorrenti non possono più sollevare censure relative a presunti vizi e lacune della domanda di assistenza del 13 ottobre 2005, poiché tali argomenti sono già stati oggetto della sentenza del Tribunale federale 1A.153/2006 del 29 ot- tobre 2007 emessa a seguito di un precedente ricorso inoltrato dalle soprac- - 6 - citate società contro la decisione di chiusura (v. supra lett. D) e ormai cre- sciuta in giudicato (art. 61 della legge sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]. In virtù della giurisprudenza federale (DTF 121 II 93 consid. 3), le decisioni cresciute in giudicato relative all'ammissibilità dell'assistenza emesse da un'autorità giudiziaria non possono più essere messe in discus- sione (res iudicata).
  7. Stando alle allegazioni ricorsuali delle ricorrenti, esse hanno inoltrato al MPC degli scritti che a volte qualificano con la terminologia “demande de réexa- men et de révocation de la saisie” e a volte con quella di “demande de révo- cation de la saisie”, scritti che avrebbero, a loro avviso, giustificato un riesa- me della decisione di sequestro del MPC. 3.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il titolare di un conto bloc- cato può in ogni tempo chiedere all'autorità d'esecuzione che ha pronunciato il sequestro la revoca di tale misura (DTF 129 II 449 consid. 2.5 in fine; sen- tenza del Tribunale federale 1A.81/2004 del 1° giugno 2004, consid. 3 in fi- ne). Tale autorità ha l'obbligo di statuire entro un termine ragionevole consi- derata la natura e l'importanza del litigio nonché l'insieme delle circostanze, pena un diniego formale di giustizia (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.356 del 15 aprile 2010, consid. 6). 3.2 Nella fattispecie, come si è visto sopra, in data 29 settembre 2007, il Tribu- nale federale ha respinto il ricorso delle sopraccitate società contro la deci- sione di chiusura e mantenuto il sequestro dei loro conti. Dopo l'emanazione di tale sentenza, le ricorrenti hanno richiesto a cinque riprese al MPC di di- sporre la revoca dei sequestri litigiosi. L'autorità federale d'esecuzione ha ri- sposto una volta sola, con lettera del 10 marzo 2008, in maniera peraltro la- conica. Ci si potrebbe innanzitutto chiedere se questo genere di risposta contravviene all'obbligo di motivazione; la questione può tuttavia rimanere ir- risolta visto che occorre in ogni caso accogliere il ricorso. In effetti l'inoltro da parte delle società ricorrenti di cinque richieste nell'arco di un anno e quattro mesi non può essere definito un abuso di diritto e il MPC, in base alle consi- derazioni esposte al considerando 3.1 (supra), doveva in ogni caso dare se- guito alle domande di dissequestro, adattando la sua motivazione a dipen- denza delle circostanze concrete del caso (eventuali modifiche sostanziali della procedura nello Stato estero) e del lasso di tempo trascorso dalla data di emanazione della decisione del Tribunale federale. 3.3 Alla luce delle considerazioni precedenti, la Corte constata che l'assenza di decisione sul mantenimento del sequestro da parte del MPC costituisce un diniego formale di giustizia. Considerato che per motivi che sfuggono a que- sta Corte, diversi atti dell'incarto non le sono stati trasmessi, e segnatamente - 7 - le cinque istanze di dissequestro inoltrate dalle ricorrenti, la presente autorità non può pronunciarsi con piena cognizione di causa sulla questione del man- tenimento o meno dei blocchi litigiosi. L'incarto deve pertanto essere rinviato al MPC affinché prenda posizione, entro un termine di 30 giorni dalla data di crescita in giudicato della presente sentenza, sulla domanda di revoca del sequestro dei conti di pertinenza delle ricorrenti.
  8. Visto l'esito della procedura, si rinuncia a riscuotere la tassa di giustizia (art. 63 cpv. 2 PA, richiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La cassa del Tribunale penale federale restituirà alle ricorrenti l'anticipo delle spese già pervenuto pari a Fr. 5'000.--. Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l'art. 30 lett. b LTPF, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda, assegna- re al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente ele- vate che ha sopportato (ripetibili). Il dispositivo indica l'ammontare dell'in- dennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità in- feriore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una contro- parte soccombente (art. 64 cpv. 2 PA). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 1 cpv. 1 del Regolamento sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale; RS 173.711.31). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami pe- nali l'onorario è fissato secondo libero apprezzamento, se, come nel caso concreto, al più tardi al momento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 3 cpv. 2 del citato Regolamento sulle ripetibili). Nel caso concreto, appare adeguato un importo di Fr. 2'000.- (IVA compresa), a carico della controparte. - 8 - Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
  9. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
  10. Non sono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale restituirà alle ricorrenti l'anticipo delle spese già pervenuto pari a Fr. 5'000.--.
  11. Il MPC verserà alle ricorrenti un importo di Fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 18 maggio 2010 II Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Andreas Keller e Tito Ponti, Cancelliera Elena Maffei

Parti

1. A. LTD,

2. B. LTD,

3. C. LTD,

4. D. LTD,

tutte rappresentate dagli avv. Luigi Mattei e Paolo Berna- sconi, Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Ricorso per denegata giustizia (art. 46a PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: RR.2009.186 -189

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Fatti:

A. La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha inol- trato alla Svizzera, il 14 ottobre 1996, una richiesta di assistenza giudiziaria, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di E. e altre per- sone legate al gruppo multimediale italiano F., indagati per i reati di corruzio- ne e di falso in bilancio. Secondo la richiesta di assistenza il Gruppo F. a- vrebbe, mediante complesse operazioni di acquisti fittizi di diritti televisivi, costituito ingenti disponibilità finanziarie depositate anche su conti bancari svizzeri, conti di cui il gruppo è il beneficiario economico. B. Nell'ambito di ulteriori complementi rogatoriali, la cui esecuzione è stata an- ch'essa delegata al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), com- plementi concernenti un procedimento penale avviato nei confronti di E., G., H., I. e J. per i reati di appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e riciclaggio, il Tribunale federale ha respinto rispettivamente di- chiarato inammissibili numerosi ricorsi presentati da società e persone coin- volte (cfr. per esempio sentenze 1A.411/1996 del 26 marzo 1997, 1A.285/2000 del 13 marzo 2001, 1A.37/2002 del 15 febbraio 2002, 1A.196/2002 del 30 settembre 2002, 1A.73/2003 del 17 settembre 2003, 1A.253 e 254/2003 dell'11 marzo 2004, 1A.211, 212 e 217/2004 del 18 otto- bre 2004, 1A.193, 195 e 196/2005 del 1° settembre 2005, 1A.227/2005 del 13 settembre 2005). Anche nell’ambito di tali complementi, le inchieste pena- li avviate in Italia concernono l’illecita appropriazione di risorse finanziarie del Gruppo F., divenuto poi K. SpA, tramite la vendita, in tutto o in parte fittizia o a prezzi artificiosamente maggiorati, di diritti televisivi a società del gruppo stesso. C. In seguito a una comunicazione spontanea di informazioni da parte delle competenti autorità svizzere, che in tale ambito hanno aperto un'indagine per titolo di riciclaggio, la citata Procura italiana, con complemento del 13 ottobre 2005 (diciottesima domanda integrativa), ha chiesto di eseguire ulteriori mi- sure di assistenza, in particolare di acquisire nuovi documenti bancari di di- verse società presso la Banca L. SA in Svizzera e di sequestrarne gli averi in conto. Con decisione di entrata nel merito e incidentale del 14 ottobre 2005 il MPC ha ammesso la richiesta integrativa e ordinato le misure richieste. D. Con decisione di chiusura del 23 giugno 2006 il MPC ha ordinato la trasmis- sione all'Italia della documentazione relativa a queste relazioni. Esso ha inol- tre confermato il blocco dei conti di pertinenza delle società A. Ltd., B. Ltd., C. Ltd. e D. Ltd. presso la Banca L. SA per un ammontare complessivo di 150.9 milioni di franchi svizzeri, corrispondente a circa USD 118 milioni. Il 29 ottobre 2007 il Tribunale federale ha respinto il ricorso delle sopraccitate so- cietà contro la decisione di chiusura e mantenuto il sequestro dei conti in og-

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getto, decretando che l’ammontare del presumibile provento dei reati non era manifesto ma che – in quella fase della procedura – la connessione tra gli averi sequestrati e i reati perseguiti all’estero era sufficiente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007, consid. 6). E. Con istanze del 10 gennaio 2008, 30 aprile 2008, 7 agosto 2008, 9 ottobre 2008 e 25 maggio 2009, le società qui ricorrenti hanno più volte richiesto al MPC di procedere al riesame delle misure di assistenza e di disporre la re- voca dei sequestri delle loro relazioni bancarie. Con risposta del 10 marzo 2008, il MPC non ha dato esito favorevole all'istanza del 10 gennaio 2008 (v. act. 7.13). Da parte sua l’Ufficio federale di giustizia (in seguito : UFG), con scritto del 13 gennaio 2009 (v. act. 6.1), ha respinto un’istanza di inter- vento urgente presentata dalle ricorrenti il 17 ottobre 2008, ritenendo garanti- to e quindi non violato il principio della celerità di cui all’art. 17a AIMP. F. Il 26 maggio 2009 A. Ltd., B. Ltd., C. Ltd. e D. Ltd hanno presentato un ricor- so presso la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, censu- rando una violazione del principio di celerità da parte del MPC; esse chiedo- no altresì che l’autorità di esecuzione prenda senza indugi posizione sulle lo- ro precedenti istanze di revoca del sequestro (v. act. 1, pag. 8). G. Con osservazioni del 22 giugno 2009 il MPC postula la reiezione del grava- me, negando di aver leso il principio di celerità (v. act. 7). Ad identica conclu- sione giunge anche l’UFG, con scritto del 18 giugno 2009 (v. act. 6). H. Con replica del 17 luglio 2009, le ricorrenti hanno sostanzialmente riconfer- mato le proprie conclusioni, ribadendo la richiesta di dissequestro dei loro conti bancari e l’inammissibilità della rogatoria dal profilo del diritto svizzero. I. Mediante scritto del 26 marzo 2010, la Corte ha trasmesso alle ricorrenti copia dello scritto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mila- no del 4 febbraio 2010 con allegato l’Avviso di conclusione delle indagini pre- liminari del 22 gennaio 2010 trasmesso dal MPC a questa Corte in data 4 febbraio 2010 (act. 14, 14.1, 14.2). Una copia dei predetti atti è stata invia- ta per conoscenza alle ricorrenti in data 26 marzo 2010 (act. 15). J. Con scritto del 7 aprile 2010, le ricorrenti hanno comunicato alla presente autorità che le avrebbero fatto pervenire una loro presa di posizione in merito all'Avviso di conclusioni delle indagini preliminari del 22 gennaio 2010 (act. 16). Un termine di dieci giorni è stato assegnato a quest'ultime per pre- sentare eventuali ulteriori osservazioni (act. 17).

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K. Con osservazioni del 19 aprile 2010 e osservazioni complementari del 29 aprile 2010, le ricorrenti hanno ribadito sostanzialmente le loro precedenti allegazioni e domande (act. 18, 20). Copia dei suddetti atti è stata inviata per conoscenza alla controparte il 20 e 30 aprile 2010 (act. 19, 21). Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi seguenti.

Diritto: 1. Benché il ricorso sia stato redatto in lingua francese, la presente sentenza viene emessa nella lingua delle precedenti decisioni pronunciate nell'ambito di questa causa (v. supra lett. D), ossia l'italiano (v. art. 33a cpv. 2 della leg- ge federale sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021] applicabile in virtù del rinvio previsto dall'art. 30 lett. b delle legge sul Tribunale penale fe- derale [LTPF; RS 173.71]). 1.1 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigo- re il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1). Allo scopo di completare e agevolare l’applicazione di questa convenzione multilaterale, Italia e Svizzera hanno altresì concluso un Accor- do completivo del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero). 1.2 Dal 12 dicembre 2008 gli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione degli Accordi di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n. CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale L 239/19-62 del 22 settembre 2000) si applicano anche all'assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e la Svizzera (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.312 del 17 giu- gno 2009, consid. 2.2). 1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto na- zionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio, si applica il diritto svizzero, segnatamente la legge federale sull'assistenza internaziona- le in materia penale (AIMP; RS: 351.1) e la relativa ordinanza (v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 124 II 180 consid. 1a; 123 II

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134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). È fatto salvo il rispetto dei diritti fonda- mentali (DTF 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1). 1.4 Giusta l'art. 46a PA, applicabile in materia di assistenza giudiziaria interna- zionale in virtù del rinvio previsto dagli art. 28 cpv. 1 lett. e, 30 lett. b LTPF e 9 cpv. 3 del relativo regolamento (RS 173.710), può essere interposto ricorso alla II Corte dei reclami penali se l'autorità adita nega o ritarda ingiustamente l'emanazione di una decisione impugnabile. 1.5 A norma dell'art. 46a PA, qualora l'autorità competente neghi o ritardi senza motivo una decisione, il suo silenzio equivale a una decisione negativa im- pugnabile. Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo (art. 50 cpv. 2 PA) di modo che la tempestività del presente gravame è pacifica. 1.6 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ri- correre delle insorgenti giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposi- zione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto con- cerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova con- cretizzazione sia nella giurisprudenza che nell’OAIMP. Per essere considera- to personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudi- ziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concre- tamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è con- siderato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP), rispettivamente nell’ambito di misure concernenti un veicolo a mo- tore al detentore dello stesso (v. art. 9a lett. c OAIMP). 1.7 Nella fattispecie la legittimazione delle società ricorrenti, titolari dei conti bancari oggetto della criticata misura di assistenza ai sensi dell'art. 9a lett. a OAIMP è palese. 2. In merito al presente gravame, va preliminarmente rilevato che le società ricorrenti non possono più sollevare censure relative a presunti vizi e lacune della domanda di assistenza del 13 ottobre 2005, poiché tali argomenti sono già stati oggetto della sentenza del Tribunale federale 1A.153/2006 del 29 ot- tobre 2007 emessa a seguito di un precedente ricorso inoltrato dalle soprac-

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citate società contro la decisione di chiusura (v. supra lett. D) e ormai cre- sciuta in giudicato (art. 61 della legge sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]. In virtù della giurisprudenza federale (DTF 121 II 93 consid. 3), le decisioni cresciute in giudicato relative all'ammissibilità dell'assistenza emesse da un'autorità giudiziaria non possono più essere messe in discus- sione (res iudicata). 3. Stando alle allegazioni ricorsuali delle ricorrenti, esse hanno inoltrato al MPC degli scritti che a volte qualificano con la terminologia “demande de réexa- men et de révocation de la saisie” e a volte con quella di “demande de révo- cation de la saisie”, scritti che avrebbero, a loro avviso, giustificato un riesa- me della decisione di sequestro del MPC. 3.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il titolare di un conto bloc- cato può in ogni tempo chiedere all'autorità d'esecuzione che ha pronunciato il sequestro la revoca di tale misura (DTF 129 II 449 consid. 2.5 in fine; sen- tenza del Tribunale federale 1A.81/2004 del 1° giugno 2004, consid. 3 in fi- ne). Tale autorità ha l'obbligo di statuire entro un termine ragionevole consi- derata la natura e l'importanza del litigio nonché l'insieme delle circostanze, pena un diniego formale di giustizia (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.356 del 15 aprile 2010, consid. 6). 3.2 Nella fattispecie, come si è visto sopra, in data 29 settembre 2007, il Tribu- nale federale ha respinto il ricorso delle sopraccitate società contro la deci- sione di chiusura e mantenuto il sequestro dei loro conti. Dopo l'emanazione di tale sentenza, le ricorrenti hanno richiesto a cinque riprese al MPC di di- sporre la revoca dei sequestri litigiosi. L'autorità federale d'esecuzione ha ri- sposto una volta sola, con lettera del 10 marzo 2008, in maniera peraltro la- conica. Ci si potrebbe innanzitutto chiedere se questo genere di risposta contravviene all'obbligo di motivazione; la questione può tuttavia rimanere ir- risolta visto che occorre in ogni caso accogliere il ricorso. In effetti l'inoltro da parte delle società ricorrenti di cinque richieste nell'arco di un anno e quattro mesi non può essere definito un abuso di diritto e il MPC, in base alle consi- derazioni esposte al considerando 3.1 (supra), doveva in ogni caso dare se- guito alle domande di dissequestro, adattando la sua motivazione a dipen- denza delle circostanze concrete del caso (eventuali modifiche sostanziali della procedura nello Stato estero) e del lasso di tempo trascorso dalla data di emanazione della decisione del Tribunale federale. 3.3 Alla luce delle considerazioni precedenti, la Corte constata che l'assenza di decisione sul mantenimento del sequestro da parte del MPC costituisce un diniego formale di giustizia. Considerato che per motivi che sfuggono a que- sta Corte, diversi atti dell'incarto non le sono stati trasmessi, e segnatamente

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le cinque istanze di dissequestro inoltrate dalle ricorrenti, la presente autorità non può pronunciarsi con piena cognizione di causa sulla questione del man- tenimento o meno dei blocchi litigiosi. L'incarto deve pertanto essere rinviato al MPC affinché prenda posizione, entro un termine di 30 giorni dalla data di crescita in giudicato della presente sentenza, sulla domanda di revoca del sequestro dei conti di pertinenza delle ricorrenti. 4. Visto l'esito della procedura, si rinuncia a riscuotere la tassa di giustizia (art. 63 cpv. 2 PA, richiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La cassa del Tribunale penale federale restituirà alle ricorrenti l'anticipo delle spese già pervenuto pari a Fr. 5'000.--. Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l'art. 30 lett. b LTPF, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda, assegna- re al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente ele- vate che ha sopportato (ripetibili). Il dispositivo indica l'ammontare dell'in- dennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità in- feriore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una contro- parte soccombente (art. 64 cpv. 2 PA). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 1 cpv. 1 del Regolamento sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale; RS 173.711.31). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami pe- nali l'onorario è fissato secondo libero apprezzamento, se, come nel caso concreto, al più tardi al momento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 3 cpv. 2 del citato Regolamento sulle ripetibili). Nel caso concreto, appare adeguato un importo di Fr. 2'000.- (IVA compresa), a carico della controparte.

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. 2. Non sono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale restituirà alle ricorrenti l'anticipo delle spese già pervenuto pari a Fr. 5'000.--. 3. Il MPC verserà alle ricorrenti un importo di Fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.

Bellinzona, il 18 maggio 2010

In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

La Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - Avv. Paolo Bernasconi e Avv. Luigi Mattei - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).